L`abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

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L`abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
30-11-2008
L’abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro
a cura di SIMONE LAURIA
A partire dal 1.1.2009, per effetto dell’art. 19 della legge 133/2008, tutte le pensioni dirette di anzianità a carico
dell’assicurazione obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive saranno interamente cumulabili con i redditi da
lavoro dipendente e autonomo. Non saranno quindi più rilevanti, ai fini del cumulo, la decorrenza della pensione,
l’età del pensionato e l’anzianità contributiva.
A partire dal 1.1.2009, per effetto dell’art. 19 della Legge 133/2008, tutte le pensioni dirette di anzianità a
carico dell’assicurazione obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive saranno interamente cumulabili
con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Non saranno quindi più rilevanti, ai fini del cumulo, la
decorrenza della pensione, l’età del pensionato e l’anzianità contributiva.
Tale abolizione non riguarderà, però, tutti i trattamenti pensionistici: continueranno, infatti, ad
applicarsi le disposizioni sul cumulo previste per i titolari di pensioni ai superstiti e per i titolari di assegno
ordinario di invalidità.
Per i titolari di pensione ai superstiti, si dovrà fare riferimento all’art. 1, comma 43, della Legge
335/1995: seconda tale disposizione, se il beneficiario di reversibilità consegue un reddito superiore a 3
volte l’importo del trattamento minimo annuo (Euro 17.281,68) subirà una decurtazione sulla propria
pensione del 25%; se superiore di 4 volte (Euro 23.042,24) subirà una decurtazione del 40%; infine, se
superiore a 5 volte (Euro 28.802,80), una decurtazione del 50%. Tali riduzioni sulla pensione ai superstiti
non si applicano solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, studenti (fino al
compimento del 26°anno d’età), figli maggiorenni inabili.
Anche per i titolari di assegno ordinario di invalidità continua a permanere un meccanismo di
decurtazione: infatti, in presenza di un reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale, la
prestazione viene ridotta ai sensi dell’art. 1, comma 42, Legge 335/1995 (per un reddito superiore a 4 volte
l’importo del trattamento minimo, la decurtazione dell’assegno sarà pari al 25%; per un reddito superiore
a 5 volte, la decurtazione sarà del 50%). Inoltre, quando l’assegno ordinario di invalidità, anche dopo la
riduzione di cui sopra, risulta superiore all’importo del trattamento minimo (Euro 5.760,56) continua ad
operare la trattenuta per il divieto parziale di cumulo tra pensione e lavoro, che per i trattamenti di
invalidità, la Legge 133/2008 non ha abrogato.
La diversa disciplina riguardanti il cumulo prevista per le pensioni di anzianità da una parte e quella per le
pensioni ai superstiti e assegni ordinari di invalidità dall’altra rischia, però, di creare forti disparità di
trattamento.
Si prenda, ad esempio, il caso di un pensionato di anzianità che consegue un reddito da lavoro
dipendente di Euro 25.000 annue; in virtù della nuova disciplina prevista dall’art. 19, Legge 133/2008, potrà
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cumulare per intero il reddito da lavoro dipendente e la pensione. Nel caso lo stesso reddito fosse
percepito da una titolare di pensione ai superstiti, la lavoratrice non potrebbe cumulare i due redditi per
intero, in quanto la pensione subirebbe la decurtazione del 40% prevista dalla Legge 335/1995.
Analogo discorso per un titolare di assegno ordinario di invalidità che presta contestualmente attività
lavorativa; qualora il reddito da lavoro superi di 4 volte l’importo del trattamento minimo, l’assegno viene
ridotto del 25%. Inoltre, se l’importo decurtato risulta comunque superiore a Euro 443,13 (importo
mensile del trattamento minimo) il lavoratore invalido subirà un’ulteriore trattenuta giornaliera, operata dal
datore di lavoro, a titolo di incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con il reddito da lavoro
dipendente.
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