IL SISTEMA DI RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE E DELLE

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IL SISTEMA DI RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE E DELLE
IL SISTEMA DI RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE E DELLE PRESTAZIONI
ECONOMICHE INAIL
Le rendite erogate dall’INAIL sono strettamente connesse al salario effettivo percepito dal
lavoratore nell’anno precedente l’infortunio ed al grado di inabilità riconosciuto, qualora si tratti di
rendita diretta (inabilità permanente); ovvero al salario ed al tipo di superstite, qualora si tratti di
rendita indiretta (ai superstiti dell’infortunato deceduto). In entrambi i casi, dunque, la retribuzione
rappresenta il parametro economico di base per la determinazione dell’importo della rendita.
E’ altrettanto noto che nell’arco di tempo di erogazione della rendita (che ha durata vitalizia) questa
è soggetta, in maniera molto sensibile, agli effetti della svalutazione monetaria, in particolare in
periodi con alti tassi di inflazione. Per tali motivi il Legislatore ha ritenuto di fissare dei criteri di
rivalutazione periodica della retribuzione, assunta a base per il calcolo della rendita iniziale, al fine
di evitarne il deprezzamento nel tempo, con conseguente erosione del potere d’acquisto.
Il criterio cardine della rivalutazione prevede un aggancio diretto alla dinamica salariale ed è stato
stabilito per la prima volta nel Testo Unico del 1965 e, precisamente, all’articolo 116 per la gestione
Industria e all’articolo 234 per la gestione Agricoltura.
L’applicazione di questo criterio si sviluppa sostanzialmente in tre fasi:
1) Determinazione della retribuzione media. La retribuzione media giornaliera viene fissata
ogni anno, non oltre tre mesi dalla scadenza dell’anno di riferimento, come media delle
retribuzioni prese a base per la liquidazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta
per infortuni avvenuti nell’anno di riferimento e definiti nello stesso anno. La retribuzione
annua si ottiene moltiplicando la retribuzione media giornaliera per 300 (numero teorico di
giornate lavorative).
2) Verifica delle condizioni per l’applicabilità della rivalutazione. Se la retribuzione media
così ottenuta risulta incrementata in misura non inferiore al 10% rispetto a quella adottata
per la precedente rivalutazione, si determina la condizione per effettuare la nuova
rivalutazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
3) Determinazione dei coefficienti di rivalutazione e dei limiti salariali annui. Attraverso il
rapporto tra la nuova retribuzione e quella della precedente rivalutazione si determinano i
coefficienti moltiplicativi che, una volta approvati con decreto ministeriale e pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, vengono utilizzati ai fini della rivalutazione delle retribuzioni.
Quest’ultime così rivalutate devono comunque essere contenute entro precisi limiti salariali
che vengono determinati moltiplicando la retribuzione media annua per 0,70 (minimale di
legge) ovvero per 1,30 (massimale di legge). Il limite salariale minimo attualmente in vigore
è pari a 14.681,10 Euro annui, il limite massimo a 27.264,90 Euro.
In definitiva, dunque, la rivalutazione delle prestazioni INAIL ha luogo solo e quando si sia
registrata una variazione della retribuzione media pari almeno al 10%.
Tenendo conto che normalmente, negli ultimi decenni, la variazione media delle retribuzioni si è
attestata tra il 2% e il 3% annuo, la rivalutazione INAIL scatta praticamente in media ogni quattro
anni.
L’ultima rivalutazione ha avuto luogo dal 1° gennaio 2008 (D.M.30/7/2008) e faceva seguito,
appunto, a quella il 1° gennaio 2004 (D.M. 15/10/2004).
Stando all’andamento della dinamica salariale degli ultimi anni, la prossima rivalutazione
avrà luogo nel corso di quest’anno a decorrere dal 1° gennaio 2012, con un incremento che
dovrebbe attestarsi su un valore poco inferiore a quello del 2008.
Un tale sistema rivalutativo, pur se ha avuto l’effetto di mantenere il valore della rendita agganciato
alla dinamica reale delle retribuzioni, lasciava tuttavia cristallizzate le prestazioni per un periodo di
durata media quadriennale con evidenti perdite economiche da parte degli infortunati titolari di
rendita diretta o dei familiari superstiti.
A sanare un tale inconveniente è intervenuto, più recentemente, il D.L. 38/2000 che, tra le altre
importanti disposizioni, ha stabilito all’articolo 11 che “con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal
1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL è
rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente e rilevata dall’ISTAT. Gli incrementi
annuali verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione minima retributiva non inferiore
al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata”.
Si è creato in pratica un doppio binario rivalutativo: uno in corrispondenza alla dinamica delle
retribuzioni determinata dall’INAIL ed avente cadenza mediamente quadriennale; l’altro legato
all’adeguamento al costo della vita mediante gli indici ISTAT con aggiornamento annuale.
Per avere un’idea indicativa sull’entità delle rivalutazioni più recenti, si possono ricordare i percorsi
relativi agli ultimi anni. Dopo la rivalutazione del 1° gennaio 2004, conseguente alla variazione
retributiva, vi sono state quelle in base agli indici ISTAT pari al 2% dal 1° luglio 2005, all’1,7% dal
1° luglio 2006 e ancora al 2% dal 1° luglio 2007.
A partire dal 1° gennaio 2008, essendosi registrata una variazione salariale superiore al 10%, la
rivalutazione è stata pari al 6,28% per effetto del recupero degli incrementi annui assegnati negli
anni indicati. Tuttavia, nonostante il notevole miglioramento apportato al sistema di rivalutazione
dal D.L. 38/2000, c’è da rilevare come lo stesso decreto – nell’introdurre un nuovo regime
indennitario che prevede la tutela del cosiddetto “danno biologico” (art. 13) - abbia lasciato
“scoperta” una parte importante delle prestazioni spettanti agli infortunati con esiti di inabilità
permanente.
La rivalutazione di cui si è parlato sinora riguarda infatti soltanto le prestazioni legate alla
retribuzione e quindi, nell’ambito del nuovo regime indennitario, solo la quota di “danno
patrimoniale” della rendita per le menomazioni di grado 16%-100%; mentre la quota di “danno
biologico” delle stesse rendite e l’indennizzo in capitale per le menomazioni di grado 6%-15% sono
soggette a rivalutazione previa emanazione di appositi decreti di adeguamento delle relative tabelle
da parte del Ministero del Lavoro, come indicato nello stesso art. 13 del D.L. 38/2000.
Ma a tutt’oggi, a distanza ormai di dodici anni, e in presenza di varie proposte legislative in tal
senso, le “Tabelle indennizzo danno biologico”, di cui al Decreto 12 luglio 2000, non sono mai state
aggiornate né tantomeno è stato istituito un meccanismo automatico di rivalutazione periodica.
Soltanto dal 1° gennaio 2008, il D.M. 23 marzo 2009 ha stabilito che “in attesa dell’introduzione di
un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento, in via
straordinaria, nella misura dell’8,68%, delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del
valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico di cui all’art. 13 del D. Lgs. 38 del 23 febbraio
2000”.
Ma si è trattato, come si può facilmente comprendere, di un provvedimento di natura straordinaria
con un incremento economico che peraltro è di entità assolutamente parziale in quanto è stato
determinato in misura pari al 50% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
intervenuta tra luglio 2000 e dicembre 2007.
Un provvedimento quindi economicamente insufficiente e di carattere una tantum, mentre sarebbe
necessario, come richiesto più volte da ANMIL, procedere ad una revisione integrale e migliorativa
di tutto il sistema di indennizzo, in modo che si preveda anche un meccanismo strutturale ed
automatico per l’adeguamento periodico delle prestazioni erogate per l’indennizzo del danno
biologico.
Franco D’Amico