torretti.docx

Transcript

torretti.docx
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ROSSELLA TALIA
Presidente
dott. ANDREA LAMA
Giudice
dott. DARIO BERNARDI
Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4120/2009 promossa da:
GINO GHIGI (C.F. GHGGNI47S28I472T), MARIA TERESA GHIGI
(C.F.
GHGMTR52H69I472M)
e
MARCO
GHIGI
(C.F.
GHGMRC63S12A944Z), in qualità di EREDI DI AGNESE TORRETTI,
con il patrocinio dell’avv.
MONTEBELLI QUARTO, NICOLINI
GIOVANNI (NCLGNN58C07G702G) e NICOLINI LUCA ed elettivamente
domiciliati in VIA BUFALINI 58, RIMINI presso il difensore avv.
MONTEBELLI QUARTO;
ATTORI
contro
BANCA FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell’avv. BARBAGALLO PAOLA ed EROLI
pagina
1 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
N. R.G. 4120/2009
EUTERPE 3/Q, RIMINI presso il difensore avv. BARBAGALLO PAOLA;
CONVENUTA
nonché contro
EURIZONELIFE LIMITED, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell’avv. DOMENICO IODICE ed elettivamente
domiciliata in VIA FLAMINIA 183/H 47923 RIMINI presso l’avv. FONTI
PRIMO;
CONVENUTA
nonché contro
GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI, con il patrocinio dell’avv.
ALUIGI ANTONIO, DALLA VERITA’ MARCO (DLLMRC57P11A944Y)
e
PETRELLA
MICHELE
(PTRMHL69L31B519H)
ed
elettivamente
domiciliati in VIA FINALI 1, RIMINI presso il difensore avv. ALUIGI
ANTONIO;
CONVENUTI
nonché con atto di intervento autonomo ex art. 14, 1° comma D.L. 5/2003
SIMONETTA BASTONI e ADELE MONTANARI, con il patrocinio
dell’avv. AMBROGIANI IDA ed elettivamente domiciliate in VIA
BERTOLA 56, RIMINI presso il difensore avv. AMBROGIANI IDA;
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina
2 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
MASSIMO (RLEMSM63L21H501E) ed elettivamente domiciliata in VIA
Con atto di citazione – in applicazione del c.d. rito societario – depositato in
cancelleria
in
data
30.6.2009
AGNESE
TORRETTI,
assistita
dall’amministratore di sostegno ETTORE TRIPPITELLI, in forza di
autorizzazione del Giudice Tutelare, conveniva in giudizio BANCA
FIDEURAM S.P.A., EURIZONELIFE LIMITED, GUIDO PERAZZINI e
MARCO PESARESI esponendo: 1) che con decreto del Giudice Tutelare di
Rimini del 31.5.2007 dichiarato immediatamente esecutivo, l’attrice (nata nel
1916) veniva sottoposta a procedura di amministrazione di sostegno, con
nomina in via provvisoria del rag. ETTORE TRIPPITELLI, sottoponendo
all’assistenza di questi i seguenti atti: “gestione di tutti i rapporti con la Banca
Fideuram…con altri istituti di credito e con promotori finanziari; compimento
di tutti gli atti di straordinaria amministrazione; pagamenti superiori ad €
1.000,00; sottoscrizione di assegni o altri titoli di credito, per qualunque
importo” (doc. 1 attrice); 2) che, in data 26.7.2007, il Giudice Tutelare
confermava la nomina del rag. TRIPPITELLI quale A.S. dell’attrice, con
conferimento dei seguenti poteri di rappresentanza esclusiva: “…verificare
l’esatta consistenza degli investimenti e dei rapporti in essere della Signora
Agnese Torretti nei confronti della Banca Fideuram filiale di Rimini, viale
Valturio n. 1/3, autorizzandolo fin d’ora a promuovere azioni legali
nell’esclusivo
interesse
della
Signora
Torretti,
qualora
persista
l’atteggiamento di totale ostruzionismo mostrato fin d’ora da tale Banca e dai
suoi promotori…gestire tutti i rapporti con tutte le Banche presso le quali la
signora Torretti risulta avere posizioni in essere…con esclusiva facoltà di
emissione di assegni e altri titoli di credito a conferma di quanto disposto con
decreto del 31.5.2007; compimento di tutti gli atti di straordinaria
amministrazione” (doc. 2 attrice); 3) che, in data 18.7.2008 il Giudice Tutelare
confermava definitivamente – a seguito del ricorso depositato dal Procuratore
pagina
3 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
1 – Svolgimento del processo.
del rag. TRIPPITELLI quale amministratore di sostegno dell’attrice,
conferendogli i seguenti poteri in via di assistenza necessaria: “…effettuare
investimenti superiori a 100.000,00 euro in Titoli di Stato o in altre forme di
risparmio a capitale garantito. Risolvere il rapporto relativo al prodotto
assicurativo Polizza vita unit linked n. 60001936312 Fideuram Suite…”,
nonché i seguenti poteri in via di rappresentanza esclusiva: “gestire in via
ordinaria tutti i rapporti finanziari sopra riepilogati…con facoltà esclusiva in
capo all’Amministratore di sostegno di sottoscrivere assegni o effettuare
prelievi”; 4) che, in data 30.4.2009, il Giudice Tutelare autorizzava l’A.S.
dell’attrice a promuovere “azione giudiziale non soltanto allo scopo di
richiedere la risoluzione del contratto di cui alla polizza assicurativa Polizza
Vita Unit Linked n. 60001936312 Fideuram Suite, ma anche allo scopo di
richiedere pronuncia giudiziale di declaratoria di inesistenza ed invalidità del
contratto, sub specie di nullità e/o annullabilità” (doc. 3 attrice); 5) che, in
data 24.5.2007 (pendente dal
23.4.2007 il procedimento di nomina di
amministratore di sostegno a seguito del ricorso presentato da GINO GHIGI,
MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI), AGNESE TORRETTI
sottoscriveva, dietro proposta di BANCA FIDEURAM S.P.A. a mezzo dei
suoi promotori finanziari GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI (nel
caso di specie aventi tutti la qualifica di intermediari di agenti di
assicurazione), una proposta – indirizzata a “ProntoLife – MARSH S.P.A.”,
broker di Milano per conto di
EURIZONLIFE LIMITED – tesa alla
conclusione, con EURIZONLIFE LIMITED (società avente sede a Dublino,
Irlanda, e appartenente allo stesso Gruppo cui apparteneva BANCA
FIDEURAM S.P.A.), del contratto di “assicurazione sulla vita nella forma
vita intera di tipo unit linked” definita “Fideuram Suite”, avente come premio
unico la somma di € 5.000.000,00 da corrispondersi, per il caso di morte
pagina
4 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
della Repubblica presso il Tribunale di Rimini in data 6.8.2007 – la nomina
proposta contrattuale (doc. 3 attrice); 6) che tale proposta perveniva – come
risultante dai timbri sulla stessa apposti – a: 6.1) FIDEURAM S.P.A. in data
25.5.2007; 6.2) Marsh s.p.a. in data 31.5.2007 (sempre doc. 3 attrice); 7) che,
come risultante da documentazione inviata da EURIZONLIFE LIMITED, in
data 8.6.2007 EURIZONLIFE LIMITED redigeva comunicazione di
“conferma della proposta” dell’attrice, nella quale si indicava, quale data nella
quale era iniziata l’esecuzione del contratto (mediante attribuzione delle quote
dei fondi interni nei quali veniva investito il premio), il giorno 6.6.2007; 8)
che il contratto tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era
nullo per mancato perfezionamento dell’accordo tra le parti: la proposta
del
24.5.2007 doveva, infatti, considerarsi caducata a seguito della
sopravvenuta sottoposizione della proponente, in data 31.5.2007, alla
procedura di amministrazione di sostegno (con relativa deminutio della
capacità di agire), con la conseguenza che la successiva accettazione
dell’8.6.2007 (anche sotto forma di inizio dell’esecuzione della prestazione –
in data 6.6.2007 – da parte del destinatario della proposta EURIZONLIFE
LIMITED) era inidonea a vincolare l’attrice in quanto accettazione di una
proposta ormai priva di effetti; al riguardo doveva considerarsi il tenore della
clausola 11.1 (“Perfezionamento del contratto, conclusione e decorrenza”)
delle condizioni generali di polizza, in base alla quale “Il contratto si ritiene
concluso nel momento in cui il Proponente riceve comunicazione
dell’avvenuta accettazione da parte della Compagnia. Il contratto è tuttavia
concluso nel giorno in cui la Compagnia investe il premio…” (2° e 3°
capoverso); 9) che il contratto tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE
LIMITED era nullo a causa della vessatorietà della clausola che attestava la
presa di conoscenza, da parte della proponente, del fascicolo informativo; 10)
che il contratto tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era
pagina
5 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
dell’assicurata, a favore di una serie di beneficiari indicati in un allegato alla
TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era annullabile ex art. 428 c.p.c.
(incapacità naturale); 12) che il contratto tra AGNESE TORRETTI e
EURIZONLIFE LIMITED era nullo a causa della mancata stipula del c.d.
master agreement (ai sensi del D.Lgs. 58/1998, c.d. T.U.F., applicabile nel
caso di specie attesa la natura di prodotto finanziario dell’assicurazione unit
linked); 13) che il contratto (sottoscritto dall’attrice al di fuori dei locali
commerciali) tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era
nullo per mancata indicazione dello ius poenitendi; 14) che non erano stati
rispettati gli obblighi informativi stabiliti dal T.U.F. e che l’operazione era
da considerarsi inadeguata (investimento della quasi totalità del patrimonio
mobiliare dell’attrice – ultranovantenne – in una polizza assicurativa avente un
orizzonte temporale di 3-5 anni e collegata a fondi di investimento con facoltà
di investire il 100% in strumenti azionari e senza garanzia di conservazione
del capitale investito), con conseguente risoluzione del contratto e
risarcimento del danno (anche ed eventualmente da responsabilità
precontrattuale); tanto premesso ed esposto il l’attrice
domandava
l’accertamento della nullità del contratto o, in via subordinata, la declaratoria
di annullamento dello stesso o, invia ulteriormente subordinata, la risoluzione
e, per l’ipotesi di nullità/annullamento, la condanna di EURIZONLIFE
LIMITED e BANCA FIDEURAM S.P.A. alla restituzione del capitale
investito, oltre agli interessi ed al maggior danno.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.12.2009 si costituiva BANCA
FIDEURAM S.P.A. esponendo: 1) che gli intermediari di agenti di
assicurazione GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI avevano
assecondato le volontà dell’attrice, consentendole, con il prodotto assicurativo
per cui è causa, una destinazione essenzialmente mortis causa (finalizzata
all’esclusione dei successori legittimi
GINO GHIGI, MARIA TERESA
pagina
6 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
annullabile ex art. 1439 c.c. (dolo); 11) che il contratto tra AGNESE
relative imposte di successione; peraltro, le volontà espresse nella polizza
erano in linea con le volontà testamentarie della signora così come
successivamente espresse: cfr. testamento olografo del 18.7.2007 pubblicato il
10.9.2009); 2) che, data l’età della TORRETTI, non era stato possibile
stipulare una polizza FAP a capitale garantito: l’unico strumento disponibile
per le finalità successorie dell’attrice era la polizza linked, senza garanzia del
rimborso del premio versato dall’assicurata; 3) che la TORRETTI era capace
di agire al tempo della sottoscrizione della proposta di contratto di
assicurazione; 4) che era solo un caso se gli intermediari GUIDO PERAZZINI
e MARCO PESARESI erano colleghi di Marco Bastoni, stretto congiunto di
due dei beneficiari della polizza (SIMONETTA BASTONI – sorella di Marco
Bastoni: 4% del premio, iniziali € 200.000,00; ADELE MONTANARI –
madre di Marco Bastoni: 10% del premio, iniziali € 500.000,00); 5) che il
prodotto sottoscritto dall’attrice era del tutto adeguato al suo livello di rischio
(medio); 6) che la convenuta esponente non era legittimata passiva rispetto
alle domande di nullità, annullamento, restituzioni e risarcimenti formulate
dall’attrice; 7) che, circa la prima domanda di nullità (per mancanza del
consenso), il decreto di nomina inaudita altera parte dell’A.S. alla sig.ra
TORRETTI del G.T. era illegittimo (in quanto emesso su istanza di parenti
non legittimati in quanto aventi parentela di grado inferiore rispetto a quello
richiesto dalla legge), oltre a non essere, entro pochi giorni, conoscibile da (né
opponibile a) terzi in buona fede quali la compagnia assicurativa e gli
intermediari; il decreto, inoltre, non privava la TORRETTI della capacità di
agire e non poteva avere, quale conseguenza, quella di privare di efficacia
proposte contrattuali già in essere; infine, in linea di puro diritto, la tecnica di
tutela della caducazione degli effetti della proposta revocabile a causa della
sopravvenuta incapacità sarebbe in contrasto con le modalità (e le finalità) di
pagina
7 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
GHIGI e MARCO GHIGI, senza ricorrere alle formalità testamentarie ed alle
sostegno (infatti, mentre il contratto del soggetto già sottoposto alla procedura
sarebbe semplicemente annullabile, il contratto del soggetto beneficiario di
amministratore provvisorio sarebbe radicalmente nullo per mancanza
dell’accordo delle parti); 8) che alle polizze unit linked non si applicano le
norme in materia di prodotti finanziari, trattandosi di contratti assicurativi; 9)
che, pertanto, il rito deve essere mutato da societario ad ordinario; 10) che, in
via di estremo subordine, la convenuta esponente proponeva domanda di
manleva nei confronti degli intermediari GUIDO PERAZZINI e MARCO
PESARESI; tanto premesso ed esposto BANCA FIDEURAM S.P.A.
domandava il rigetto delle domande attoree, proponeva domanda di manleva
nei confronti dei convenuti GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI ed
instava per la vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.12.2009 si costituivano
GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI esponendo: 1) il proprio
difetto di legittimazione attiva in relazione alle domande (nullità e
annullamento) diverse da quella risarcitoria (domanda, tuttavia, non consentita
sulla base del decreto autorizzativo del G.T.); 2) che l’attrice, successivamente
alla notifica dell’atto di citazione, era deceduta; 3) che i convenuti
PERAZZINI e PESARESI – promotori finanziari, ma che nel caso di specie,
hanno operato in veste di intermediari di agenti di assicurazione – avevano
esclusivamente assecondato le volontà dell’attrice, consentendole, con il
prodotto assicurativo per cui è causa, una destinazione essenzialmente mortis
causa (finalizzata all’esclusione dei successori legittimi
GINO GHIGI,
MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI, senza ricorrere alle formalità
testamentarie ed alle relative imposte di successione; peraltro, le volontà
espresse nella polizza erano in linea con le volontà testamentarie
successivamente espresse dalla TORRETTI: cfr. testamento olografo del
pagina
8 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
tutela proprie della disciplina positiva dell’istituto dell’amministrazione di
trattative per la gestione del patrimonio della defunta AGNESE TORRETTI,
si erano costantemente rapportati con BANCA FIDEURAM S.P.A. circa
l’individuazione dello strumento più appropriato; 5) che lo strumento
utilizzato era “adeguato” alle finalità della TORRETTI; tanto premesso ed
esposto GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI domandavano il rigetto
delle domande attoree (nonché della domanda di manleva proposta dalla
convenuta BANCA FIDEURAM S.P.A.) con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.1.2010 si costituiva
EURIZONLIFE LIMITED esponendo: 1) che l’intervenuto decesso della
sig.ra TORRETTI rendeva la domanda improcedibile, dovendo il capitale
essere liquidato ai beneficiari indicati in polizza e non già agli eredi in quanto
tali; 2) che EURIZONLIFE LIMITED non era legittimata passiva in relazione
alla domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità
precontrattuale, non essendo intervenuta nelle trattative; 3) che, come
emergeva dal documento di polizza (nel quale è indicata la data di decorrenza
del contratto nel 28.5.2007, che è anche la data della valuta del premio
versato), il contratto ha avuto esecuzione sin dal 28.5.2007: da tale data
l’obbligazione a carico di EURIZONKIFE era operativa, coincidendo la
conclusione con l’esecuzione del contratto da parte della Compagnia
assicuratrice (art. 11 condizioni generali); 4) che la procedura di nomina
dell’A.S. si era completata solo con l’apposizione del visto da parte del P.M.
in data 8.6.2007; 5) che l’attrice ometteva di indicare la data di annotazione
del procedimento di nomina dell’A.S. a margine dell’atto di nascita (data
probabilmente successiva rispetto a quella del 6.6.2007); 6) che la procedura
di A.S. lasciava persistere la capacità di agire al beneficiario, con l’eccezione
di alcuni atti indicati nel decreto di nomina; 7) che, circa l’azione di
annullamento ed art. 428 c.c., EURIZONLIFE non poteva certamente essere
pagina
9 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
18.7.2007 pubblicato il 10.9.2009); 4) che i convenuti esponenti, durante le
avendo sede a Dublino ed essendo stata sempre estranea alle trattative; 8) che
il contratto di assicurazione unit linked (che non prevedeva “alcuna garanzia
di rendimento minimo, ma riconoscono il 100% della performance del fondo
senza alcuna decurtazione”…“il capitale caso morte è costituito da un
importo pari al 101% del controvalore delle quote”) era un prodotto
assicurativo e non già finanziario; tanto premesso ed esposto EURIZONLIFE
LIMITED domandava il rigetto della domanda proposta nei propri confronti,
con vittoria delle spese di lite.
Con la prima replica depositata in data 29.12.2009 BANCA FIDEURAM
S.P.A. disconosceva il terzo testamento (che revocherebbe il secondo, che
revocherebbe il primo, nel quale gli eredi venivano indicati nei sigg.ri GINO
GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI) ex art. 214 c.p.c., con
contestazione espressa che eredi della TORRETTI siano i tre sig.ri GHIGI che
avevano proseguito il presente giudizio in qualità di eredi; inoltre domandava
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari della polizza
assicurativa per cui è causa (alcuni dei quali avevano già richiesto, a seguito
della morte della TORRETTI, l’erogazione del capitale così come previsto
dalla polizza stessa).
Con memoria di replica depositata in data 4.1.2010 GUIDO PERAZZINI e
MARCO PESARESI eccepivano l’inammissibilità della comparsa di
costituzione di GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI in
quanto notificata allorquando erano ancora pendenti i termini per la notifica
della comparsa di risposta ad opera dei convenuti e contestavano che
l’alienazione dei B.O.T. nel maggio del 2007 avesse comportato una perdita
patrimoniale in capo alla TORRETTI.
Con memoria ex art. 6 proc. soc., depositata in data 21.1.2010 GINO GHIGI,
MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI replicavano alle comparse di
pagina
10 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
in malafede (nel senso di conoscere lo stato di incapacità naturale dell’attrice),
MARCO PESARESI: in qualità di eredi di AGNESE TORRETTI (deceduta in
data 9.8.2009, successivamente alla notifica dell’atto di citazione),
mantenevano ferme tutte le domande proposte dalla defunta attrice ed
esponevano, circa il piano strettamente successorio: 1) che in data 2.9.2009
era stato pubblicato un (1) testamento olografo del 29.9.2006 con il quale,
oltre a disporsi numerosi legati, la disponente nominava eredi GINO GHIGI,
MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI; 2) che, in data 23.9.2009 GINO
GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI accettavano l’eredità
con beneficio di inventario; 3) che in data 10.9.2009 era stato pubblicato un
(2) testamento olografo del 18.7.2007 che revocava il precedente testamento
del 29.9.2006; 4) che in data 5.11.2009 era stato pubblicato un ulteriore (3)
testamento olografo sempre del 18.7.2007 con il quale si revocava il (secondo)
testamento reso in pari data, confermando il primo testamento (nel quale erano
nominati eredi GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI);
5) che, pertanto, GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI
erano gli unici eredi e, come tali, i soli legittimati a succedere nella presente
azione; 6) che, circa il merito della controversia, il 27.3.2007 GINO GHIGI
incontrò presso la Filiale di Rimini della Banca Fideuram i promotori GUIDO
PERAZZINI e MARCO PESARESI e preannunciò loro l’imminente
presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno della
TORRETTI; in quella stessa sede tutti convennero nella opportunità di
investire in B.O.T. le somme liquide giacenti presso la BANCA FIDEURAM
S.P.A. (pari ad € 5.800.000,00), il che avvenne il 13.4.2007 con l’acquisto di
un B.O.T. trimestrale con scadenza 16.7.2007, successivamente rivenduto in
perdita per creare la liquidità necessaria al compimento dell’operazione
finanziaria per cui è causa alla fine del maggio del 2007.
pagina
11 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
costituzione di EURIZONLIFE LIMITED e di GUIDO PERAZZINI e
EURIZONLIFE LIMITED contestava la qualità di eredi dei sigg.ri GINO
GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI e domandava
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari della polizza
assicurativa per cui è causa, eccependo che gli eredi non erano comunque
legittimanti a proseguire l’azione di risoluzione e/o di risarcimento dei danni.
Inoltre eccepivano la nullità della domanda proposta da GINO GHIGI,
MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI in quanto nella stessa il
pagamento sarebbe dovuto essere indicato non direttamente a loro favore,
bensì a favore dell’eredità.
Con memoria di replica ex art. 6 proc. soc. depositata in data 25.1.2010 GINO
GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI replicavano alla
precedente memoria di GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI.
Con ulteriore memoria depositata in data 17.2.2010 GUIDO PERAZZINI e
MARCO PESARESI replicavano alla memoria depositata in data 25.1.2010
GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI.
Con memoria di replica ex art. 7, 2° comma, proc. soc. depositata in data
25.1.2010 GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI
replicavano alla precedente memoria di BANCA FIDEURAM S.P.A., GUIDO
PERAZZINI e MARCO PESARESI osservando come nessun effetto potesse
riservarsi al disconoscimento del terzo testamento operato da BANCA
FIDEURAM S.P.A. (la quale, in quanto mero terzo, avrebbe dovuto, semmai,
proporre querela di falso) e formulando, per scrupolo difensivo, istanza di
verificazione del (terzo) testamento disconosciuto. Chiarivano infine come la
comparsa di costituzione (ex artt. 110 e 300 c.p.c.) e, allo stesso tempo,
memoria di replica ex art. 6 proc. soc., depositata in data 18.12.2008
contenesse la replica esclusivamente alla comparsa di risposta di BANCA
pagina
12 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Con memoria ex art. 7 proc. soc. depositata in data 16.2.2010
pregiudicato le parti diverse dalla banca convenuta).
Con atto di intervento volontario ex art. 14, 1° comma proc. soc. depositata
in data 3.3.2010 intervenivano nel processo BASTONI SIMONETTA e
MONTANARI ADELE esponendo: 1) di essere elette coeredi in tutti e tre i
testamenti; 2) di essere tra le beneficiarie della polizza unit linked
(SIMONETTA BASTONI, sorella di Marco Bastoni, collega dei promotoriintermediari GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI: 4% del premio:
iniziali € 200.000,00; ADELE MONTANARI, madre di Marco Bastoni: 10%
del premio: iniziali € 500.000,00); 3) che il loro intervento doveva qualificarsi
o come autonomo o come adesivo dipendente; 4) che GINO GHIGI, MARIA
TERESA GHIGI e MARCO GHIGI non erano eredi, a tal fine disconoscendo
ex art. 214, 2° comma c.p.c. il (primo) testamento del 29.9.2006 (nel quale i
fratelli GHIGI erano indicati eredi): dunque, avendo le intervenute
disconosciuto tale testamento ed avendo BANCA FIDEURAM S.P.A.
disconosciuto il (terzo) testamento del 18.7.2007 ore 18.30 (disconoscimento
quest’ultimo fatto proprio “in ogni caso” anche dalle intervenienti) GINO
GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI non avevano alcuna
legittimazione alla prosecuzione del presente giudizio; 5) che doveva essere
disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i destinatari dei
beni indicati nel testamento (peraltro disconosciuto) del 29.9.2006 in quanto
trattasi tutti di eredi; 6) che doveva essere disposta l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei beneficiari della polizza assicurativa per cui è
causa.
A seguito di istanza di fissazione dell’udienza notificata da GINO GHIGI,
MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI la causa veniva discussa e
trattenuta in decisione.
pagina
13 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
FIDEURAM S.P.A. (mentre la notifica a tutte le parti non aveva certamente
La questione relativa all’inammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza
è già stata risolta con l’ordinanza presidenziale del 28.8.2010 che sul punto
deve essere in questa sede integralmente confermata.
3 – L’applicazione del rito societario.
In via del tutto preliminare deve essere affrontata la questione (sollevata da
BANCA FIDEURAM S.P.A. in relazione all’ambito oggettivo delle domande
attoree) dell’applicabilità del rito societario alla presente controversia.
Ai sensi della lettera d) del 1° comma dell’art. 1 dell’ormai abrogato (ma con
efficacia ultrattiva per i vecchi procedimenti) D.Lgs. 5/2003, sono soggetti al
rito societario i “rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque
gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori,
fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata
di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la
cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio,
contratti di borsa”.
Nel caso di specie si discute della validità e dell’efficacia di un contratto (che
ha avuto esecuzione nella seconda metà del 2007) di polizza assicurativa sulla
vita c.d. unit linked.
La pratica assicurativa ha conosciuto due forme di polizze “linked” (ossia
“collegate”): le polizze unit linked e le polizze index linked: nelle polizze unit
linked il premio viene investito in quote di fondi comuni di investimento,
mentre nelle polizze index linked la prestazione cui è tenuta l’impresa di
assicurazioni è collegata alla variazione di un particolare indice azionario
prescelto oppure a panieri di indici o ad altri valori di riferimento
Dunque, nel caso dei contratti linked ed a differenza degli ordinari contratti di
assicurazione sulla vita a capitale garantito, la prestazione cui è tenuto
pagina
14 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
2 – L’istanza di fissazione di udienza.
contratto, ma varia in funzione dei rendimenti dei fondi (o degli indici) cui la
polizza è collegata.
La natura (finanziaria, assicurativa o mista) delle polizze sulla vita linked
(nelle forme unit o index) è da tempo indagata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza di merito, che si sono in assoluta prevalenza espresse nel senso
della natura perlomeno mista delle stesse, con conseguente applicazione delle
norme del Testo unico della finanza a tutela del risparmiatore.
Tali prodotti finanziari sono espressamente previsti nel ramo III delle
assicurazioni sulla vita e sono definite dall’art. 2, 1° comma del D.Lgs.
209/2005 (codice delle assicurazioni private) come “le assicurazioni, di cui ai
rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore
di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.
Da ultimo, il legislatore (con il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303: modifica
entrata in vigore in epoca precedente rispetto ai fatti per cui è causa)
includendo nell’art. 1, 1° comma lettera w-bis il concetto di “prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazioni” e parimenti inserendo l’art. 25bis nel T.U.F. (“Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione”), ha espressamente previsto l’applicazione delle regole
comportamentali e delle forme negoziali proprie dei contratti finanziari ai
contratti delle imprese di assicurazioni che hanno ad oggetto prodotti
finanziari.
Dunque, non può dubitarsi della natura di prodotto (anche) finanziario della
polizza unit linked e, di conseguenza, dell’applicazione, al caso di specie, del
rito societario (così Tribunale Busto Arsizio 20.11.2009 in Le Società, 4/2010,
p. 455; Tribunale Milano 23.7.2010 in www.ilcaso.it) .
pagina
15 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
l’assicuratore non è in realtà predeterminata al momento della conclusione del
EURIZONE LIFE L.T.D. in sede di discussione) circa l’applicabilità all’intera
controversia del rito societario sotto il profilo della connessione delle
domande principali con la causa di manleva proposta da BANCA
FIDEURAM S.P.A. nei confronti di GUIDO PERAZZINI e MARCO
PESARESI; infatti, premesso che il presente giudizio è stato iniziato in epoca
successiva rispetto alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza
Corte Cost. 71/2008, si ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale
in forza del quale “Tenendo conto che nel rito speciale societario la questione
preliminare processuale sulla connessione di cause può essere delibata solo
dal collegio giudicante e non dal giudice relatore, al convenuto viene data
sempre l'opzione di scegliere in itinere di svolgere le proprie difese secondo il
rito speciale; e ciò non solo attraverso una manifestazione di espressa scelta
di rito nella fase iniziale ma anche con una implicita rinuncia a coltivare
l'eccezione di rito, desumibile da un comportamento processuale concludente
che inequivocabilmente si ponga in contrasto con l'eccezione di rito
preliminarmente sollevata. Pertanto, nel momento in cui una parte
processuale chiamata a difendersi secondo le forme del rito societario
decidesse di portare la questione del rito applicabile alla sua controversia
all'attenzione del collegio solo a contraddittorio esaurito, essa dovrebbe per
lo meno dimostrare che la trattazione della controversia svoltasi, nonostante
l'eccezione, secondo il rito societario ha comportato una sostanziale
violazione dei suoi diritti processuali di difesa. Deve, pertanto, sostenersi che
qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente sollevata e coltivata dalla
parte interessata a farla valere e non sussista una effettiva lesione dei diritti
di difesa nel frattempo esplicatisi, l'eccezione di mero rito non è di per sé in
grado di inficiare il giudizio già validamente svoltosi con il rito societario”
(Tribunale Milano, sez. VIII, 12/03/2009, n. 3432).
pagina
16 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Nulla può essere ulteriormente eccepito (come al contrario fatto da
MARCO PESARESI) hanno lamentato tale profilo procedurale con la
conseguenza che deve essere mantenuta ferma l’applicazione del rito
societario anche alla domanda di manleva (anche considerato che tali soggetti
hanno avuto, nell’ambito di tale rito, piene possibilità di difesa, mai
lamentandosi del contrario).
4 – Le questioni pregiudiziali.
A questo punto si pongono due ulteriori questioni pregiudiziali, relative da un
lato
all’intervento
in
causa
dei
terzi
BASTONI
SIMONETTA
e
MONTANARI ADELE e, dall’altro, alla legittimazione alla prosecuzione del
presente giudizio, a seguito della morte dell’attrice originaria, in capo a GINO
GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI.
Entrambe le questioni passano per la risoluzione, in via incidentale, di
questioni propriamente successorie, quali la qualità, in capo a tali soggetti, di
eredi della deceduta TORRETTI AGNESE.
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi come su tale questione (che
pertanto assume, nel presente giudizio, carattere latu sensu pregiudiziale,
essendo gli eredi universali gli unici soggetti legittimati alla prosecuzione del
processo ex art. 110 c.p.c. ) deve pronunciarsi il collegio con efficacia
incidenter tantum come si ricava indirettamente dal disposto di cui all’art. 34
c.p.c. (sulla base del quale può formularsi il principio per cui solo laddove la
legge o le parti lo richiedano è necessario che una questione incidentale sia
decisa con efficacia di giudicato, dovendo altrimenti essere risolta con
efficacia incidenter tantum: cfr. Cassazione civile, sez. III, 02/08/2000, n.
10130; Cassazione civile, sez. III, 19/01/1999, n. 462).
Al riguardo è opportuno osservare come anche laddove fosse pendente una
controversia successoria, non apparirebbe necessaria (che anzi si porrebbe in
pagina
17 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Nel caso di specie mai i soggetti chiamati a manleva (GUIDO PERAZZINI e
costituzionalizzate, del giusto processo) la sospensione ex art. 295 c.p.c. del
presente processo in attesa della definizione del procedimento in materia di
successione.
In linea generale, deve premettersi come “La sospensione necessaria del
processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la
decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la
pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in
senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno
della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo
quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque
elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre
garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale
è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto” (Cass. n. 3936/2008).
In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità è chiarissima nel richiedere
la comunanza (anche solo parziale) di parti tra i due giudizi ancorando così il
concetto di sospensione a quello di giudicato (“In tema di sospensione
necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., la regola che i due giudizi
si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione
assunta nel giudizio avente connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel
giudizio sospeso, trova un correttivo nel solo caso in cui, ferma la necessità
della presenza in entrambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne
sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto
del giudizio pregiudiziale. In tal caso, infatti, la prosecuzione dell'altro
giudizio potrebbe dare luogo a quel contrasto di giudicati che la norma di cui
all'art. 295 cod. proc. civ. intende impedire, atteso che solo la sussistenza di
una qualificazione legittimante giustifica la "causa petendi", e che lo stesso
titolo è contestato nel procedimento pregiudiziale. (Fattispecie in cui la S.C.
pagina
18 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
contrasto con il dato normativo, nonché con le esigenze, ormai anche
sospensione del giudizio con cui una parte, nell'asserita veste di erede
testamentario universale, aveva convenuto un istituto di credito chiedendo la
restituzione delle somme, depositate su un libretto di risparmio intestato al
defunto, versate ad un terzo e quest'ultimo, chiamato in garanzia dall'istituto
di credito, si era costituito chiedendo ed ottenendo la sospensione del giudizio
per avere egli chiesto, in altra sede, la nullità o l'annullamento del
testamento”) ed evidenziando il collegamento tra gli artt. 34 c.p.c. e 295
c.p.c., nel senso che la questione pregiudiziale si trasforma in controversia
pregiudiziale solo laddove su tale questione sia necessario decidere con
efficacia di giudicato in quanto in tal senso sia richiesto dalla legge o dalle
parti (“Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di
lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti
alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto,
rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e non
configurano una causa pregiudiziale, da definire con autorità di giudicato,
qualora una domanda rivolta al conseguimento di siffatta pronuncia non sia
stata formulata, ovvero sia stata successivamente abbandonata (nella specie,
non avendo le parti mosso obiezione alla prosecuzione del processo, senza
integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti che il convenuto
aveva indicato come effettivi eredi). ( V 840/84, mass n 433056)”: Cass.
3288/1987).
I precedenti appena citati sono assai significativi in quanto originati da
controversie nelle quali erano presenti dinamiche del tutto analoghe – in punto
di questioni pregiudiziali – rispetto a quella per cui è causa, venendo in rilievo
(incidentale) qualità personali (di erede, di socio), legittimanti le azioni,
contestate da alcune delle parti ed in relazione alle quali pendeva uno
pagina
19 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di
qualità stessa.
Tale qualità, ha spiegato la Suprema Corte, può e deve essere accertata dal
giudice del processo “dipendente” con efficacia incidenter tantum (ossia al
solo fine di consentire, in quel processo, di giungere alla pronuncia di merito
superando l’ostacolo rappresentato dalla questione pregiudiziale) e non già di
giudicato (effetto per ottenere il quale è deputato l’apposito processo
“pregiudiziale”, instaurato o instaurando che sia; al riguardo, si consideri
come nel processo nell’ambito del quale è stata resa la sentenza Cass. n.
3936/2008 la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza
proposto avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del
giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, in
attesa della definizione di altro giudizio, avente ad oggetto l'accertamento
della qualità di soci degli attori, affermando che il giudice di merito avrebbe
dovuto, anche d'ufficio, decidere sulla legittimazione “ad causam” degli attori,
nel giudizio di responsabilità, con carattere preliminare rispetto alla decisione
di merito).
Dunque, ciò vale a maggior ragione in ipotesi in cui manchi un processo
pregiudicante che, nel caso di specie, potrebbe anche non venire mai ad
esistenza.
4.1 – La questione relativa all’intervento di BASTONI SIMONETTA e
MONTANARI ADELE.
Circa la prima questione deve dichiararsi la natura meramente adesiva
dipendente
dell’intervento
spiegato
da
BASTONI
SIMONETTA
e
MONTANARI ADELE (e qualificato dalle stesse intervenienti in termini
gradatamente subordinati di intervento “autonomo” o “adesivo dipendente”).
pagina
20 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
specifico processo teso all’accertamento con efficacia di giudicato della
del quale “Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del
contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura
civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice
di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica
da parte del convenuto della comparsa di risposta ed il 1° comma dell’art. 15
proc. soc., secondo cui “Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le
ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dell'istanza di
fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento
dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il
terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove
ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma
dell'articolo 13, comma 5”.
Nel caso di specie, l’intervento di BASTONI SIMONETTA e MONTANARI
ADELE non può sicuramente ritenersi effettuato ex art. 102 c.p.c., non
trattandosi di
eredi
della
TORRETTI
(sul
punto
si
rinvia
infra
all’accertamento incidentale delle qualità di eredi ai fini della legittimazione
alla prosecuzione e all’intervento in giudizio).
Tale legittimazione non può essere rinvenuta nemmeno nella qualifica di
beneficiarie del contratto per cui è causa, trattandosi di un giudizio iniziato
dalla stipulante TORRETTI AGNESE nei confronti delle proprie controparti
contrattuali (nonché dei soggetti che a vario titolo hanno partecipato alle
trattative) e teso alla caducazione del contratto per cui è causa.
A parte l’ipotesi già esaminata (ed esclusa) dell’intervento ex art. 102 c.p.c.,
Le differenti forme di intervento volontario previste dall’art. 105 c.p.c.
discendono dalla diversa connessione tra la situazione soggettiva di cui il terzo
è titolare (e che fa valere nel processo iniziato inter alios) ed il rapporto
giuridico controverso oggetto del processo pendente tra le parti originarie.
pagina
21 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Al riguardo vengono in rilievo il primo comma dell’art. 14 proc. soc., ai sensi
autonomo rispetto a quello delle parti (e ovviamente con questo
oggettivamente connesso); tale ipotesi può svilupparsi in 2 sotto-alternative:
A1) il terzo propone domanda giudiziale nei confronti di tutte le parti del
processo nel quale interviene (intervento principale); A2) il terzo propone
domanda giudiziale nei confronti di solo alcune delle parti del processo nel
quale interviene (intervento litisconsortile o adesivo autonomo); B) il terzo
non ha un diritto autonomo rispetto a quello delle parti, bensì solo un interesse
giuridicamente apprezzabile (intervento adesivo semplice o adesivo
dipendente).
In relazione a tale ultima ipotesi, la situazione legittimante l’intervento, ai
sensi del 2° comma dell’art. 105, viene ravvisata nella titolarità, in capo al
terzo interveniente, di una situazione giuridica dipendente rispetto a quella
oggetto del processo, nel senso che, tra la situazione giuridica del terzo e
quella dedotta dalle parti deve sussistere un rapporto di pregiudizialitàdipendenza (che si riscontra allorquando un effetto (o rapporto) giuridico entra
– come elemento costitutivo – nella fattispecie di un altro effetto (o rapporto)
giuridico).
Appare a questo punto del tutto evidente che l’interesse delle (nel senso della
situazione giuridica sostanziale vantata dalle) beneficiarie appare qualificabile
come
interesse,
giuridicamente
rilevante,
integralmente
dipendente
dall’interesse al rigetto della domanda proprio dei convenuti, esattamente
secondo
il
modello
del
rapporto
pregiudicante-pregiudicato
tipico
dell’intervento adesivo-dipendente.
Trattandosi di un intervento adesivo dipendente al terzo non sono consentite
attività (ed in particolare il disconoscimento del primo testamento) ormai
precluse alle altre parti (e la preclusione deriva dall’art. 215, 1° comma n. 2
c.p.c.).
pagina
22 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Tale rapporto può configurarsi nei seguenti termini: A) il terzo ha un diritto
presente giudizio gli interessi degli altri beneficiari della polizza per cui è
causa, beneficiari che, pertanto, non possono qualificarsi come litisconsorti
necessari e la cui presenza nel presente processo, dunque, non è necessaria a
pena di nullità della sentenza.
4.2 – La questione pregiudiziale relativa alla qualità di erede.
Sempre in punto di rito deve passarsi dall’esame della sussistenza o meno
della qualità di eredi in capo a GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e
MARCO GHIGI, unici soggetti che hanno proseguito il giudizio instaurato
dalla defunta TORRETTI AGNESE.
L’accertamento incidentale della qualità di eredi dei fratelli GHIGI conduce
all’affermazione, in capo agli stessi, della qualità di unici eredi universali e
all’esclusione della qualità di eredi in capo alle terze intervenute volontarie.
Deve premettersi al riguardo come siano stati pubblicati 3 testamenti olografi
della TORRETTI aventi il seguente contenuto: 1) in data 2.9.2009 è stato
pubblicato un (1) testamento olografo del 29.9.2006; 2) in data 10.9.2009 è
stato pubblicato un (2) testamento olografo del 18.7.2007; 3) in data 5.11.2009
è stato pubblicato un ulteriore (3) testamento olografo sempre del 18.7.2007 h.
18.30.
Il primo testamento espressamente prevedeva: a favore di BASTONI
SIMONETTA “perché possa meglio provvedere alla figlia Giada, la porzione
della casa padronale posta in Comune di Rimini...con circostante agiamento
di circa mq 400, nonché la somma di E 200.000,00 (duecentomila) per
ristrutturare il fabbricato testè indicato”; circa i fratelli GHIGI: “premesso
che, ai miei parenti…è stata donata…la casa di abitazione posta in
Rimini…dispongo con il presente testamento, che ai medesimi venga riservata
la totalità di quanto rimarrà del mio patrimonio, che risulterà esistente alla
pagina
23 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Rivestono gli stessi connotati di dipendenza rispetto al diritto dedotto nel
controfirmata sui bordi da consegnare all’avvocato Corrado Paesani…che
nomino mio esecutore testamentario”.
Il secondo testamento espressamente prevedeva, per quanto qui rileva: circa
BASTONI SIMONETTA: “lascio la casa di campagna con attiguo podere
(14 ettari circa) sito in San Lorenzo a Monte e la somma di euro 200.000
(duecentomila) in contanti o tramite polizza Fideuram Suite”; circa
MONTANARI ADELE “la somma di euro 500.000 in contanti o tramite
polizza vita Fideuram Suite…e un magazzino sito in Rimini, via Fratelli
Bandiera”; nessuna previsione circa i fratelli GHIGI.
Il terzo testamento espressamente prevede: “RETTIFICA. Io sottoscritta
Torretti Agnese…premesso che in data odierna ho stillato un nuovo
testamento riguardante la destinazione di tutti i miei beni dichiaro di non
riconoscere rispondente alla mia vera volontà quanto espresso in esso
confermando invece il precedente testamento stillato alla presenza
dell’avvocato Paesani. In fede. Agnese Torretti. Rimini 18 luglio 2007 h.
18.30 ” (nel verbale di pubblicazione osservava il Notaio Andrea Errani di
Bologna che trattasi di disposizioni “scritte con inchiostro di colore nero, con
carattere chiaro ed uniforma, da apparente identica mano e non presentano
cancellature, abrasioni, né correzioni di sorta).
L’autenticità di testamenti, nonché la successione temporale degli stessi (il
fatto che quello numerato come 3° segua quello indicato come 2° si ricava dal
fatto che nel 3° si revoca l’appena precedente testamento, ribadendo la volontà
di mantenere gli effetti del 1° testamento) non sono discutibili, non essendo
state proposte, in questa sede, efficaci disconoscimenti, né querele di falso.
Al riguardo, deve osservarsi come il disconoscimento del 3° testamento
operato da BANCA FIDEURAM S.P.A. sia del tutto insufficiente agli effetti
di cui all’art. 214 ss. c.p.c.: per giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 2793pagina
24 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
mia morte”; in conclusione: “chiudo il presente testamento, in busta da me
di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda
unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che
sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale
il documento è prodotto; che per le scritture provenienti da terzi estranei,
come nel caso del testamento olografo oggetto del presente giudizio, la
contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle
predette norme, bensì nelle forme dell'art. 221 e segg. c.p.c., perché si risolve
in un'eccezione di falso” (Cassazione civile, sez. II 30/10/2003 n. 1636;
analogamente: Trib. Roma 24.3.2004).
Dunque, deve concludersi nel senso che con il terzo testamento si sia revocato
il secondo confermando il primo, nel quale ai fratelli GHIGI era
espressamente destinata la “totalità di quanto rimarrà del mio patrimonio, che
risulterà esistente alla mia morte”.
Per principio generale, ai sensi dell’art. 588 c.c. “Le disposizioni
testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal
testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se
comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre
disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la
disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso
assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
Nel caso di specie è indubbio che i fratelli GHIGI siano stati nominati eredi
con il primo testamento essendo loro attribuita una importante quota (seppur
calcolata in via residuale) di beni facenti parte dell’asse ereditario.
Non giova sostenere, come è stato fatto, che a seguito dei lasciti variamente
disposti in quello stesso primo testamento non residuava alcun bene nel
patrimonio della TORRETTI. La circostanza, infatti, è manifestamente falsa,
pagina
25 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
1968, n. 1599-1971, n. 482-1995), infatti, “la procedura di disconoscimento e
(29.9.2006), non essendo ancora stati investiti i 5 milioni di euro per cui è
causa, nel patrimonio della TORRETTI residuava ancora una considerevole
somma di denaro liquido (peraltro di valore probabilmente almeno equivalente
rispetto ai beni dei quali la defunta aveva disposto con lo stesso testamento del
29.9.2006).
Al
contrario,
non
può
qualificarsi
erede
l’intervenuta
BASTONI
SIMONETTA.
Alla stessa sono infatti attribuiti esclusivamente un bene immobile
determinato (come del pari è stato attribuito ad altri soggetti beneficiari) ed
una specifica – e tutto sommato modesta, considerate le disponibilità della
testatrice – somma di denaro (come del pari è stato attribuito ad altri soggetti
beneficiari), senza che possa riscontrarsi la volontà di assegnare alla
BASTONI una quota del patrimonio (c.d. institutio ex re certa).
In senso contrario non giova l’indicazione conclusiva contenuta nel primo
testamento in base alla quale “…qualora, qualcuno dei sopraindicati eredi dei
miei beni, dichiari di essere insoddisfatto….voglio che lo stesso o gli stessi
vengano esclusi dalla successione”, essendo evidente che in questo brano il
sostantivo “erede” è indicato in maniera impropria (nel senso di latu sensu
beneficiari: eredi e legatari) ed atecnica (peraltro l’argomento proverebbe
troppo: dovrebbero considerarsi eredi tutti i beneficiari di quel testamento, ivi
compresi .p.e. i Frati Cappuccini di S. Spirito a favore dei quali la testatrice
disponeva la somma di € 25.000,00).
Peraltro tale qualificazione di legatarie della interveniente BASTONI deve
essere confermata anche sulla base del secondo testamento (peraltro
inefficace), ragion per cui deve concludersi sul punto nel senso che mai le
intervenute BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE (quest’ultima
legataria nel solo secondo testamento) hanno rivestito (anche solo in
pagina
26 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
essendo sufficiente la constatazione che, alla data di quel primo testamento
alcune ore) la qualità di erede.
5 – Il merito: la nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti.
La prima questione di merito, relativa alla nullità del contratto per mancanza
dell’accordo tra le parti, è fondata.
In linea di diritto occorre premettere i seguenti principi.
Secondo la dottrina costante, la proposta contrattuale non irrevocabile e non
proveniente da un imprenditore nell’esercizio dell’impresa, perde i propri
effetti con la morte o la perdita di capacità legale del proponente.
Tale regola generale si ricava da una lettura a contrario degli artt. 1329, 2°
comma (“Nell'ipotesi prevista dal comma precedente [proposta irrevocabile],
la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla
proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale
efficacia”) e 1330 (La proposta o l'accettazione, quando è fatta
dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se
l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del
contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti
dalla natura dell'affare o da altre circostanze) c.c..
La ratio della regola è stata individuata sia nell’esigenza di garantire la
revocabilità della proposta, sia nell’esigenza che la decisione sull’affare non
ancora concluso sia rimessa a colui sul quale ormai ne ricadono gli effetti
(l’erede) ovvero sia assoggettata alle forme e ai controlli predisposti a tutela
dell’incapace.
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di cassazione, secondo la quale
“Una proposta revocabile di vendita di immobile, come qualsiasi proposta
contrattuale, perde efficacia, ipso iure, con la morte o con la sopravvenuta
incapacità del proponente, di tal che il destinatario non può concludere il
pagina
27 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
potenzialità, in quanto la validità del secondo testamento si è limitata ad
meno, né l'erede del promittente venditore è vincolato da essa” (Cass. n.
4093/1979) e “Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere
ferma la proposta costituisce elemento essenziale della fattispecie di cui
all'art. 1329 cod. civ. (proposta irrevocabile) e deve essere fissato dallo stesso
proponente, nel medesimo documento contenente la proposta o con altro atto
nella forma richiesta dalla natura del contratto; in mancanza di tale
predeterminazione, che non può essere sostituita dai criteri di integrazione
previsti in altre ipotesi non assimilabili, la proposta deve essere considerata
pura e semplice ed è, perciò, revocabile per atto di volontà del proponente,
nonché soggetta a perdere efficacia in caso di morte o di perdita di capacità
di quest'ultimo. ( V 1011/81, mass n 411539; ( V 3177/76, mass n 381957; ( V
3309/75, mass n 377433)” (Cass. n. 5910/1983).
Ciò posto, deve precisarsi il concetto di incapacità legale.
Ad opinione del collegio tale concetto, ricollegabile alla nozione di capacità di
agire (in quanto la perdita di capacità giuridica è correlata all’evento morte),
comprende i fenomeni dell’interdizione, dell’inabilitazione e del soggetto
sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno, questi ultimi due
relativamente agli atti in relazione ai quali i beneficiari necessitano di
assistenza ed autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 409 c.c., infatti, “Il beneficiario conserva la capacità di agire
per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza
necessaria
dell'amministratore
di
sostegno.
Il
beneficiario
dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari
a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
Dunque, per gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza
necessaria dell’amministratore di sostegno, il beneficiario della stessa può
dirsi privo della capacità di agire.
pagina
28 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
contratto accettando la proposta per iscritto quando essa è ormai venuta
posta quale rimedio per gli atti compiuti dall’incapace in violazione di legge,
ossia l’azione di annullamento (artt. 412, 2° comma c.c.; 427, 2° e 3° comma;
428; 1425 c.c.).
La tesi contraria, invocata dalle convenute, secondo la quale la proposta
verrebbe caducata solo nei casi di grave o totale perdita della capacità di agire,
non appare sostenibile.
Se il meccanismo caducatorio è posto, come è posto, a tutela e garanzia, delle
scelte del proponente, appare logico che la proposta perda i propri effetti in
qualsiasi situazione di menomazione legale della capacità di agire e, dunque,
non solo nel caso dell’interdizione, ma anche nel caso dell’inabilitazione e
dell’amministrazione di sostegno.
Peraltro, l’argomentazione sostenuta dalle convenute si scontra con un dato
normativo assolutamente dirimente: nella nuova (a seguito della modifica
apportata dalla L. 6/2004 di istituzione dell’amministrazione di sostegno)
versione del 1° comma dell’art. 427 c.c. è infatti previsto che “Nella sentenza
che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento
ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza
del curatore”.
Dunque, caduto il dogma della necessaria ed indiscutibile incapacità assoluta
dell’interdetto, risulta alquanto difficile sostenere che la proposta perda la sua
efficacia solo in ipotesi di sopravvenuta perdita della capacità totale.
Nemmeno appare dirimente l’argomento secondo il quale la caducazione della
proposta contrasterebbe con il meccanismo di tutela dell’incapace previsto
dagli artt. 412, 2° comma e 427, 2° e 3° comma c.c. in tema di atti compiuti
pagina
29 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
La legge pone a tutela del beneficiario (o degli eredi di questo) la tipica azione
dall’inabilitato,
tutela
strutturata
secondo
le
forme
dell’azione
di
annullamento.
Nonostante, infatti, si profili una possibile aporia normativa tra i due rimedi
(in dottrina è stato correttamente osservato come si stenti a percepire la
coerenza di una soluzione per la quale la proposta di un soggetto incapace sia
efficace, salva l’impugnazione del negozio, mentre la proposta di un soggetto
capace si caduchi allorchè nelle more lo stesso diventi incapace), le
conclusioni appena sopra illustrate, nella prospettiva de iure condito, non
appaiono revocabili, residuando possibilità innovative esclusivamente
mediante una rivisitazione de iure condendo del dato positivo (osservandosi,
peraltro, come anche l’assoggettamento all’azione di annullamento del
contratto
dell’incapace
sopravvenuto
si
profili
come
tutt’altro
che
sistematicamente immune da censure, venendosi a riconnettere ad un vizio
sopravvenuto del contratto, un rimedio tradizionalmente afferente a difetti
“genetici” dello stesso).
Peraltro, e concludendo su tale aspetto, le obiezioni mosse dalle convenute tesi
della caducazione della proposta, dovendo essere necessariamente applicabili
ad ogni ipotesi di incapacità (anche grave; anche di tipo interdittivo),
verrebbero a scontrarsi con il dato giurisprudenziale appena sopra evidenziato,
secondo il quale alla perdita di incapacità deve riconnettersi la perdita di
efficacia della proposta.
Altra questione controversa è quella relativa al momento a partire dal quale la
legge prevede la caducazione della proposta dell’incapace, discettandosi tra il
tempo del provvedimento giudiziale di sottoposizione ad amministrazione di
sostegno ed il momento (successivo) di annotazione del provvedimento in
margine dell’atto di nascita, secondo il meccanismo pubblicitario previsto
dall’ultimo
comma
dell’art.
405
c.c..
(“Il
decreto
di
apertura
pagina
30 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
dal beneficiario di procedura di amministrazione di sostegno, dall’interdetto e
comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni
in margine all'atto di nascita del beneficiario…”).
Deve preliminarmente osservarsi come, nel caso di specie, il decreto del
Giudice Tutelare è stato dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 741
c.p.c. con la conseguenza che per l’efficacia dello stesso non occorreva il
trascorrere del termine per proporre reclamo.
Ciò posto, ritiene il collegio che la forma di pubblicità prevista dall’8° comma
dell’art. 405 c.c. sia riconducibile al novero delle forme di mera pubblicità
notizia e, dunque, sia priva di valore costitutivo o dichiarativo.
Ciò si ricava, in particolare, dall’assoluta identità di forma con il regime della
pubblicità proprio dei rimedi di tipo interdittivo e inabilitativo (artt. 423 e 430
c.c.: si tratta sempre dell’annotazione in margine dell’atto di nascita,
unitamente all’annotazione in apposito registro tenuto presso il Tribunale: artt.
405, 7° comma, 423 e 47 ss. disp. att. c.c.).
In materia di amministrazione di sostegno manca, tuttavia, una disposizione
analoga all’art. 421 c.c., secondo la quale “L'interdizione e l'inabilitazione
producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il
caso previsto dall'articolo 416”, disposizione sulla scorta della quale la
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere la forma pubblicitaria di cui
all’art. 423 c.c. una modalità di mera pubblicità-notizia (“L'omesso
adempimento delle formalità di pubblicità previste dall'art 423 cod civ per la
sentenza che pronunci l'interdizione non è di ostacolo alla produzione degli
effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (tra i quali l'incapacità
processuale) effetti che decorrono, a norma dell'art 421 dello stesso codice,
dal giorno di pubblicazione della sentenza predetta. ( V 703/55)”: Cass. n.
666/1963).
pagina
31 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere
deve essere assimilata alla pubblicità prevista in materia di interdizione e di
inabilitazione in quanto trattasi di modalità pubblicitarie assolutamente
identiche, dettate in una identica materia (quella delle “misure di protezione
delle persone prive in tutto od in parte di autonomia” che ha dato la rubrica al
titolo XII del libro I del codice civile) e dalla medesima ratio (essendo in tale
quadro normativo assolutamente illogico – e quindi incostituzionale ex art. 3
Cost.
–
ipotizzare
un
trattamento
differente
tra
beneficiario
dell’amministrazione di sostegno ed interdetto/inabilitato, figure queste
ultime, come già sopra accennato, ampiamente rivisitate a seguito della
novella del 2004 – cfr. sempre l’art. 427 c.c. con la possibilità di forme
ampliate di autonomia, caso per caso, anche per l’interdetto e l’inabilitato –
ed in relazione alle quali si pongono identiche esigenze di tutela e protezione).
Tali elementi rendono il dubbio risolvibile in via di interpretazione
costituzionalmente orientata, escludendo la necessità di ricorrere ad un
intervento della Consulta sul punto.
In conclusione, è a partire dal decreto di nomina dell’amministratore di
sostegno che si producono gli effetti previsti dalla legge in materia di
amministrazione di sostegno (a partire da tale momento la proposta viene
caducata; a partire da tale momento i contratti conclusi possono essere
annullati se stipulati in violazione di legge; a partire da tale momento sono
necessarie le prescritte autorizzazioni, etc.).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come TORRETTI AGNESE sia stata
sottoposta a procedura di amministrazione di sostegno con decreto del Giudice
Tutelare di Rimini del 31.5.2007 dichiarato immediatamente esecutivo, con
nomina in via provvisoria del rag. ETTORE TRIPPITELLI quale A.S.,
sottoponendo alla gestione rappresentativa di questi i seguenti atti: “gestione
di tutti i rapporti con la Banca Fideuram…con altri istituti di credito e con
pagina
32 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Nonostante tale lacuna normativa, la pubblicità di cui all’art. 405, 8° comma
amministrazione; pagamenti superiori ad € 1.000,00; sottoscrizione di assegni
o altri titoli di credito, per qualunque importo” (doc. 1 attrice).
Dunque, non può esservi questione (ed infatti questo rappresenta uno dei
pochi punti non contestati o controversi del presente giudizio) sul fatto che il
contratto per cui è causa (con il quale l’attrice disponeva di quasi tutta la
propria liquidità, per € 5.000.000,00) richiedesse l’assistenza rappresentativa
dell’amministratore di sostegno (oltre che l’autorizzazione del giudice
tutelare: art. 374 c.c. richiamato dall’art. 411 c.c. ).
Occorre ora stabilire il momento di perfezionamento del contratto per cui è
causa, al fine di collocarlo temporalmente prima o dopo la sopravvenuta (alla
proposta) perdita di capacità della proponente.
Al riguardo risulta dirimente la clausola n. 11 delle condizioni generali di
contratto (la cui applicabilità è presupposta da tutte le pari), laddove la stessa
dispone che “il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Proponente
riceve comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte della Compagnia. Il
contratto è tuttavia concluso nel giorno in cui la Compagnia investe il
premio”.
Si tratta di una regola che riproduce il dettato codicistico relativo alle
negoziazioni tra “persone lontane” (art. 1326), chiarendo a scanso di equivoci
che il contratto de quo è suscettibile di esecuzione prima della risposta
dell’accettante (art. 1327 c.c.), ciò che vale comunque a perfezionarne la
conclusione.
La proposta risulta sottoscritta dalla TORRETTI in data 24.5.2007.
La documentazione in atti permette di tracciare il percorso seguito dalla
proposta, sino a giungere all’accettazione, passando per l’anticipata
esecuzione.
pagina
33 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
promotori finanziari; compimento di tutti gli atti di straordinaria
– a: 1) FIDEURAM S.P.A. in data 25.5.2007; 2) Marsh s.p.a. in data
31.5.2007 (sempre doc. 3 attrice).
In pari data (31.5.2007) TORRETTI AGNESE veniva sottoposta alla
procedura di amministrazione di sostegno.
Infine, dalla documentazione in risposta inviata alla TORRETTI da
EURIZONLIFE
LIMITED,
in
data
8.6.2007
quest’ultima
redigeva
comunicazione di “conferma della proposta” dell’attrice, nella quale si
indicava, quale data nella quale era iniziata l’esecuzione del contratto
(mediante attribuzione delle quote dei fondi interni nei quali veniva investito il
premio), il giorno 6.6.2007.
Ciò posto, appare evidente come il contratto non si sia affatto concluso in un
momento antecedente rispetto a quello della perdita della capacità legale della
proponente, con la conseguenza che il contratto de quo appare nullo (o mai
concluso) per mancanza dell’accordo tra le parti, nonostante la successiva
iniziata esecuzione dello stesso da parte dell’altro contraente e la pure
successiva accettazione della proposta ad opera di questo.
Nessun valore in senso contrario riveste la circostanza, sottolineata dalla
EURIZONLIFE, secondo la quale il contratto si sarebbe concluso in data
28.5.2007, data della “decorrenza del contratto”, nonché data della “valuta”
(sulla base di quanto indicato nella lettere di accettazione dell’8.6.2007).
Tali circostanze, infatti, sono del tutto irrilevanti a fronte, non solo delle
regole ordinarie del codice civile, bensì anche dell’incontrovertibile dato
contrattuale, che espressamente conferiva valore conclusivo esclusivamente
(a) al momento della ricezione dell’accettazione o (b) al (precedente)
momento di inizio dell’esecuzione del contratto.
Che l’apposizione della valuta non rilevi in alcun modo ai fini esecutivi si
ricava dalla stessa clausola 11 delle condizioni generali, laddove è previsto,
pagina
34 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Infatti, tale proposta perveniva – come risultante dai timbri sulla stessa apposti
indicazione dei tempi di conversione del premio in quote si veda il paragrafo
11.4 “Modalità di conversione dei premi in quote”. La data di conversione in
quote dipende dalla data in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo
di pagamento utilizzato per corrispondere il premio dovuto
alla
sottoscrizione”. L’art. 11.4 (“Modalità di conversione dei premi in quote”) a
sua volta prevede che “il numero delle quote da attribuire al contratto si
determina dividento il premio versato…per il valore unitario delle quote dei
Fondi Interni prescelti. Il valore unitario viene rilevato in una data che
dipende dalla data in cui matura la valuta del mezzo di pagamento…ed è pari
a: il mercoledì…”.
Dunque, appare chiaro come la questione della data della valuta rilevi
unicamente ai fini della “conversione” del premio in quote (ossia al fine di
determinare esattamente il valore delle quote da attribuire al contraente, in
quanto il valore delle stesse può variare giorno per giorno), mentre non possa
in alcun modo rivestire efficacia al fine di determinare il momento della
conclusione del contratto (anche dal punto di vista terminologico è
significativo l’utilizzo delle differenti espressioni “conclusione” del contratto
– in relazione alla quale rileva l’accettazione e l’esecuzione – e “conversione”
dei premi in quote – in relazione alla quale rileva la valuta).
L’accertata nullità del contratto importa la restituzione, da parte di
EURIZONLIFE (unico legittimato a tale domanda) all’eredità di TORRETTI
AGNESE della somma inizialmente investita (€ 5.000.000,00), come da
apposita domanda.
Circa la domanda di restituzione delle spese sostenute dalla data di
prelevamento del capitale, non vi è alcuna specificazione cosicchè, rimanendo
la domanda del tutto generica, la stessa deve essere respinta.
pagina
35 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
subito a seguire rispetto a quanto appena sopra riportato, che “…per l’esatta
EURIZONLIFE circa la validità del contratto, gli interessi in misura legale,
nonché il maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. (“Nelle obbligazioni
pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il
maggior danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli
interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è
invia generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che
ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita
categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza
della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; è fatta
salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un
maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in
relazione almeno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se
gli fosse stata tempestivamente versata; mentre il creditore che domandi a
titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad
offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un
imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e
ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso
al credito bancario sia che invochi come parametro l’utilità marginale netta
dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per
l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa e dall'entità
del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso
al
credito
bancario
abbia
effettivamente
costituito
conseguenza
dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto
nella totale o parziale estinzione dei debito contratto verso le banche, e, nel
secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell’impresa”:
pagina
36 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Trattandosi di ripetizione di indebito, dovendosi ritenere la buona fede di
della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza (in capo ad EURIZONLIFE LTD) e
sono liquidate come in dispositivo.
L’accoglimento della domanda principale importa assorbimento delle
domande subordinate.
In ogni modo, apparendo le stesse prima facie non del tutto infondate,
appaiono sussistenti giusti motivi per operare una compensazione integrale
delle spese di lite tra l’attrice (ed i suoi eredi) e tutte le altre parti del presente
giudizio.
Analoga sorte (per la stessa motivazione) deve essere riservata alla domanda
di manleva proposta da BANCA FIDEURAM S.P.A. nei confronti di GUIDO
PERAZZINI e MARCO PESARESI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel
procedimento R.G.N. 4120/2009 tra GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI
e MARCO GHIGI IN QUALITA’ DI EREDI DI AGNESE TORRETTI,
BANCA
FIDEURAM
S.P.A.,
EURIZONELIFE
LIMITED,
GUIDO
PERAZZINI e MARCO PESARESI, con l’intervento di BASTONI
SIMONETTA e MONTANARI ADELE, così dispone:
1. dichiara la nullità per mancanza di accordo del contratto tra AGNESE
TORRETTI ed EURIZONELIFE LIMITED;
2. per l’effetto condanna EURIZONELIFE LIMITED alla restituzione, a
favore di GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI
della somma di € 5.000.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla
pagina
37 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499) decorrono dal momento
pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei
titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli
interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma
dell’art. 1284 c.c., dalla domanda al saldo;
3. condanna altresì EURIZONELIFE LIMITED a rimborsare a GINO
GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI le spese di lite,
che si liquidano in € 1.281,44 per spese ed € 45.000,00 per diritti e
onorari di causa, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali come
per legge;
4. dichiara assorbite tutte le residue domande;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le altri parti.
Rimini, 28 dicembre 2011
Il Presidente
dott. ROSSELLA TALIA
Il Giudice relatore
dott. DARIO BERNARDI
pagina
38 di 38
Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5
domanda al saldo ed il maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., in misura