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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ROSSELLA TALIA Presidente dott. ANDREA LAMA Giudice dott. DARIO BERNARDI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4120/2009 promossa da: GINO GHIGI (C.F. GHGGNI47S28I472T), MARIA TERESA GHIGI (C.F. GHGMTR52H69I472M) e MARCO GHIGI (C.F. GHGMRC63S12A944Z), in qualità di EREDI DI AGNESE TORRETTI, con il patrocinio dell’avv. MONTEBELLI QUARTO, NICOLINI GIOVANNI (NCLGNN58C07G702G) e NICOLINI LUCA ed elettivamente domiciliati in VIA BUFALINI 58, RIMINI presso il difensore avv. MONTEBELLI QUARTO; ATTORI contro BANCA FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. BARBAGALLO PAOLA ed EROLI pagina 1 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 N. R.G. 4120/2009 EUTERPE 3/Q, RIMINI presso il difensore avv. BARBAGALLO PAOLA; CONVENUTA nonché contro EURIZONELIFE LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. DOMENICO IODICE ed elettivamente domiciliata in VIA FLAMINIA 183/H 47923 RIMINI presso l’avv. FONTI PRIMO; CONVENUTA nonché contro GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI, con il patrocinio dell’avv. ALUIGI ANTONIO, DALLA VERITA’ MARCO (DLLMRC57P11A944Y) e PETRELLA MICHELE (PTRMHL69L31B519H) ed elettivamente domiciliati in VIA FINALI 1, RIMINI presso il difensore avv. ALUIGI ANTONIO; CONVENUTI nonché con atto di intervento autonomo ex art. 14, 1° comma D.L. 5/2003 SIMONETTA BASTONI e ADELE MONTANARI, con il patrocinio dell’avv. AMBROGIANI IDA ed elettivamente domiciliate in VIA BERTOLA 56, RIMINI presso il difensore avv. AMBROGIANI IDA; INTERVENUTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 MASSIMO (RLEMSM63L21H501E) ed elettivamente domiciliata in VIA Con atto di citazione – in applicazione del c.d. rito societario – depositato in cancelleria in data 30.6.2009 AGNESE TORRETTI, assistita dall’amministratore di sostegno ETTORE TRIPPITELLI, in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare, conveniva in giudizio BANCA FIDEURAM S.P.A., EURIZONELIFE LIMITED, GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI esponendo: 1) che con decreto del Giudice Tutelare di Rimini del 31.5.2007 dichiarato immediatamente esecutivo, l’attrice (nata nel 1916) veniva sottoposta a procedura di amministrazione di sostegno, con nomina in via provvisoria del rag. ETTORE TRIPPITELLI, sottoponendo all’assistenza di questi i seguenti atti: “gestione di tutti i rapporti con la Banca Fideuram…con altri istituti di credito e con promotori finanziari; compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione; pagamenti superiori ad € 1.000,00; sottoscrizione di assegni o altri titoli di credito, per qualunque importo” (doc. 1 attrice); 2) che, in data 26.7.2007, il Giudice Tutelare confermava la nomina del rag. TRIPPITELLI quale A.S. dell’attrice, con conferimento dei seguenti poteri di rappresentanza esclusiva: “…verificare l’esatta consistenza degli investimenti e dei rapporti in essere della Signora Agnese Torretti nei confronti della Banca Fideuram filiale di Rimini, viale Valturio n. 1/3, autorizzandolo fin d’ora a promuovere azioni legali nell’esclusivo interesse della Signora Torretti, qualora persista l’atteggiamento di totale ostruzionismo mostrato fin d’ora da tale Banca e dai suoi promotori…gestire tutti i rapporti con tutte le Banche presso le quali la signora Torretti risulta avere posizioni in essere…con esclusiva facoltà di emissione di assegni e altri titoli di credito a conferma di quanto disposto con decreto del 31.5.2007; compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione” (doc. 2 attrice); 3) che, in data 18.7.2008 il Giudice Tutelare confermava definitivamente – a seguito del ricorso depositato dal Procuratore pagina 3 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 1 – Svolgimento del processo. del rag. TRIPPITELLI quale amministratore di sostegno dell’attrice, conferendogli i seguenti poteri in via di assistenza necessaria: “…effettuare investimenti superiori a 100.000,00 euro in Titoli di Stato o in altre forme di risparmio a capitale garantito. Risolvere il rapporto relativo al prodotto assicurativo Polizza vita unit linked n. 60001936312 Fideuram Suite…”, nonché i seguenti poteri in via di rappresentanza esclusiva: “gestire in via ordinaria tutti i rapporti finanziari sopra riepilogati…con facoltà esclusiva in capo all’Amministratore di sostegno di sottoscrivere assegni o effettuare prelievi”; 4) che, in data 30.4.2009, il Giudice Tutelare autorizzava l’A.S. dell’attrice a promuovere “azione giudiziale non soltanto allo scopo di richiedere la risoluzione del contratto di cui alla polizza assicurativa Polizza Vita Unit Linked n. 60001936312 Fideuram Suite, ma anche allo scopo di richiedere pronuncia giudiziale di declaratoria di inesistenza ed invalidità del contratto, sub specie di nullità e/o annullabilità” (doc. 3 attrice); 5) che, in data 24.5.2007 (pendente dal 23.4.2007 il procedimento di nomina di amministratore di sostegno a seguito del ricorso presentato da GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI), AGNESE TORRETTI sottoscriveva, dietro proposta di BANCA FIDEURAM S.P.A. a mezzo dei suoi promotori finanziari GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI (nel caso di specie aventi tutti la qualifica di intermediari di agenti di assicurazione), una proposta – indirizzata a “ProntoLife – MARSH S.P.A.”, broker di Milano per conto di EURIZONLIFE LIMITED – tesa alla conclusione, con EURIZONLIFE LIMITED (società avente sede a Dublino, Irlanda, e appartenente allo stesso Gruppo cui apparteneva BANCA FIDEURAM S.P.A.), del contratto di “assicurazione sulla vita nella forma vita intera di tipo unit linked” definita “Fideuram Suite”, avente come premio unico la somma di € 5.000.000,00 da corrispondersi, per il caso di morte pagina 4 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 della Repubblica presso il Tribunale di Rimini in data 6.8.2007 – la nomina proposta contrattuale (doc. 3 attrice); 6) che tale proposta perveniva – come risultante dai timbri sulla stessa apposti – a: 6.1) FIDEURAM S.P.A. in data 25.5.2007; 6.2) Marsh s.p.a. in data 31.5.2007 (sempre doc. 3 attrice); 7) che, come risultante da documentazione inviata da EURIZONLIFE LIMITED, in data 8.6.2007 EURIZONLIFE LIMITED redigeva comunicazione di “conferma della proposta” dell’attrice, nella quale si indicava, quale data nella quale era iniziata l’esecuzione del contratto (mediante attribuzione delle quote dei fondi interni nei quali veniva investito il premio), il giorno 6.6.2007; 8) che il contratto tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era nullo per mancato perfezionamento dell’accordo tra le parti: la proposta del 24.5.2007 doveva, infatti, considerarsi caducata a seguito della sopravvenuta sottoposizione della proponente, in data 31.5.2007, alla procedura di amministrazione di sostegno (con relativa deminutio della capacità di agire), con la conseguenza che la successiva accettazione dell’8.6.2007 (anche sotto forma di inizio dell’esecuzione della prestazione – in data 6.6.2007 – da parte del destinatario della proposta EURIZONLIFE LIMITED) era inidonea a vincolare l’attrice in quanto accettazione di una proposta ormai priva di effetti; al riguardo doveva considerarsi il tenore della clausola 11.1 (“Perfezionamento del contratto, conclusione e decorrenza”) delle condizioni generali di polizza, in base alla quale “Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Proponente riceve comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte della Compagnia. Il contratto è tuttavia concluso nel giorno in cui la Compagnia investe il premio…” (2° e 3° capoverso); 9) che il contratto tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era nullo a causa della vessatorietà della clausola che attestava la presa di conoscenza, da parte della proponente, del fascicolo informativo; 10) che il contratto tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era pagina 5 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 dell’assicurata, a favore di una serie di beneficiari indicati in un allegato alla TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era annullabile ex art. 428 c.p.c. (incapacità naturale); 12) che il contratto tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era nullo a causa della mancata stipula del c.d. master agreement (ai sensi del D.Lgs. 58/1998, c.d. T.U.F., applicabile nel caso di specie attesa la natura di prodotto finanziario dell’assicurazione unit linked); 13) che il contratto (sottoscritto dall’attrice al di fuori dei locali commerciali) tra AGNESE TORRETTI e EURIZONLIFE LIMITED era nullo per mancata indicazione dello ius poenitendi; 14) che non erano stati rispettati gli obblighi informativi stabiliti dal T.U.F. e che l’operazione era da considerarsi inadeguata (investimento della quasi totalità del patrimonio mobiliare dell’attrice – ultranovantenne – in una polizza assicurativa avente un orizzonte temporale di 3-5 anni e collegata a fondi di investimento con facoltà di investire il 100% in strumenti azionari e senza garanzia di conservazione del capitale investito), con conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno (anche ed eventualmente da responsabilità precontrattuale); tanto premesso ed esposto il l’attrice domandava l’accertamento della nullità del contratto o, in via subordinata, la declaratoria di annullamento dello stesso o, invia ulteriormente subordinata, la risoluzione e, per l’ipotesi di nullità/annullamento, la condanna di EURIZONLIFE LIMITED e BANCA FIDEURAM S.P.A. alla restituzione del capitale investito, oltre agli interessi ed al maggior danno. Con comparsa di risposta depositata in data 11.12.2009 si costituiva BANCA FIDEURAM S.P.A. esponendo: 1) che gli intermediari di agenti di assicurazione GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI avevano assecondato le volontà dell’attrice, consentendole, con il prodotto assicurativo per cui è causa, una destinazione essenzialmente mortis causa (finalizzata all’esclusione dei successori legittimi GINO GHIGI, MARIA TERESA pagina 6 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 annullabile ex art. 1439 c.c. (dolo); 11) che il contratto tra AGNESE relative imposte di successione; peraltro, le volontà espresse nella polizza erano in linea con le volontà testamentarie della signora così come successivamente espresse: cfr. testamento olografo del 18.7.2007 pubblicato il 10.9.2009); 2) che, data l’età della TORRETTI, non era stato possibile stipulare una polizza FAP a capitale garantito: l’unico strumento disponibile per le finalità successorie dell’attrice era la polizza linked, senza garanzia del rimborso del premio versato dall’assicurata; 3) che la TORRETTI era capace di agire al tempo della sottoscrizione della proposta di contratto di assicurazione; 4) che era solo un caso se gli intermediari GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI erano colleghi di Marco Bastoni, stretto congiunto di due dei beneficiari della polizza (SIMONETTA BASTONI – sorella di Marco Bastoni: 4% del premio, iniziali € 200.000,00; ADELE MONTANARI – madre di Marco Bastoni: 10% del premio, iniziali € 500.000,00); 5) che il prodotto sottoscritto dall’attrice era del tutto adeguato al suo livello di rischio (medio); 6) che la convenuta esponente non era legittimata passiva rispetto alle domande di nullità, annullamento, restituzioni e risarcimenti formulate dall’attrice; 7) che, circa la prima domanda di nullità (per mancanza del consenso), il decreto di nomina inaudita altera parte dell’A.S. alla sig.ra TORRETTI del G.T. era illegittimo (in quanto emesso su istanza di parenti non legittimati in quanto aventi parentela di grado inferiore rispetto a quello richiesto dalla legge), oltre a non essere, entro pochi giorni, conoscibile da (né opponibile a) terzi in buona fede quali la compagnia assicurativa e gli intermediari; il decreto, inoltre, non privava la TORRETTI della capacità di agire e non poteva avere, quale conseguenza, quella di privare di efficacia proposte contrattuali già in essere; infine, in linea di puro diritto, la tecnica di tutela della caducazione degli effetti della proposta revocabile a causa della sopravvenuta incapacità sarebbe in contrasto con le modalità (e le finalità) di pagina 7 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 GHIGI e MARCO GHIGI, senza ricorrere alle formalità testamentarie ed alle sostegno (infatti, mentre il contratto del soggetto già sottoposto alla procedura sarebbe semplicemente annullabile, il contratto del soggetto beneficiario di amministratore provvisorio sarebbe radicalmente nullo per mancanza dell’accordo delle parti); 8) che alle polizze unit linked non si applicano le norme in materia di prodotti finanziari, trattandosi di contratti assicurativi; 9) che, pertanto, il rito deve essere mutato da societario ad ordinario; 10) che, in via di estremo subordine, la convenuta esponente proponeva domanda di manleva nei confronti degli intermediari GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI; tanto premesso ed esposto BANCA FIDEURAM S.P.A. domandava il rigetto delle domande attoree, proponeva domanda di manleva nei confronti dei convenuti GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI ed instava per la vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta depositata in data 18.12.2009 si costituivano GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI esponendo: 1) il proprio difetto di legittimazione attiva in relazione alle domande (nullità e annullamento) diverse da quella risarcitoria (domanda, tuttavia, non consentita sulla base del decreto autorizzativo del G.T.); 2) che l’attrice, successivamente alla notifica dell’atto di citazione, era deceduta; 3) che i convenuti PERAZZINI e PESARESI – promotori finanziari, ma che nel caso di specie, hanno operato in veste di intermediari di agenti di assicurazione – avevano esclusivamente assecondato le volontà dell’attrice, consentendole, con il prodotto assicurativo per cui è causa, una destinazione essenzialmente mortis causa (finalizzata all’esclusione dei successori legittimi GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI, senza ricorrere alle formalità testamentarie ed alle relative imposte di successione; peraltro, le volontà espresse nella polizza erano in linea con le volontà testamentarie successivamente espresse dalla TORRETTI: cfr. testamento olografo del pagina 8 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 tutela proprie della disciplina positiva dell’istituto dell’amministrazione di trattative per la gestione del patrimonio della defunta AGNESE TORRETTI, si erano costantemente rapportati con BANCA FIDEURAM S.P.A. circa l’individuazione dello strumento più appropriato; 5) che lo strumento utilizzato era “adeguato” alle finalità della TORRETTI; tanto premesso ed esposto GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI domandavano il rigetto delle domande attoree (nonché della domanda di manleva proposta dalla convenuta BANCA FIDEURAM S.P.A.) con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta depositata in data 22.1.2010 si costituiva EURIZONLIFE LIMITED esponendo: 1) che l’intervenuto decesso della sig.ra TORRETTI rendeva la domanda improcedibile, dovendo il capitale essere liquidato ai beneficiari indicati in polizza e non già agli eredi in quanto tali; 2) che EURIZONLIFE LIMITED non era legittimata passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, non essendo intervenuta nelle trattative; 3) che, come emergeva dal documento di polizza (nel quale è indicata la data di decorrenza del contratto nel 28.5.2007, che è anche la data della valuta del premio versato), il contratto ha avuto esecuzione sin dal 28.5.2007: da tale data l’obbligazione a carico di EURIZONKIFE era operativa, coincidendo la conclusione con l’esecuzione del contratto da parte della Compagnia assicuratrice (art. 11 condizioni generali); 4) che la procedura di nomina dell’A.S. si era completata solo con l’apposizione del visto da parte del P.M. in data 8.6.2007; 5) che l’attrice ometteva di indicare la data di annotazione del procedimento di nomina dell’A.S. a margine dell’atto di nascita (data probabilmente successiva rispetto a quella del 6.6.2007); 6) che la procedura di A.S. lasciava persistere la capacità di agire al beneficiario, con l’eccezione di alcuni atti indicati nel decreto di nomina; 7) che, circa l’azione di annullamento ed art. 428 c.c., EURIZONLIFE non poteva certamente essere pagina 9 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 18.7.2007 pubblicato il 10.9.2009); 4) che i convenuti esponenti, durante le avendo sede a Dublino ed essendo stata sempre estranea alle trattative; 8) che il contratto di assicurazione unit linked (che non prevedeva “alcuna garanzia di rendimento minimo, ma riconoscono il 100% della performance del fondo senza alcuna decurtazione”…“il capitale caso morte è costituito da un importo pari al 101% del controvalore delle quote”) era un prodotto assicurativo e non già finanziario; tanto premesso ed esposto EURIZONLIFE LIMITED domandava il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite. Con la prima replica depositata in data 29.12.2009 BANCA FIDEURAM S.P.A. disconosceva il terzo testamento (che revocherebbe il secondo, che revocherebbe il primo, nel quale gli eredi venivano indicati nei sigg.ri GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI) ex art. 214 c.p.c., con contestazione espressa che eredi della TORRETTI siano i tre sig.ri GHIGI che avevano proseguito il presente giudizio in qualità di eredi; inoltre domandava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari della polizza assicurativa per cui è causa (alcuni dei quali avevano già richiesto, a seguito della morte della TORRETTI, l’erogazione del capitale così come previsto dalla polizza stessa). Con memoria di replica depositata in data 4.1.2010 GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI eccepivano l’inammissibilità della comparsa di costituzione di GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI in quanto notificata allorquando erano ancora pendenti i termini per la notifica della comparsa di risposta ad opera dei convenuti e contestavano che l’alienazione dei B.O.T. nel maggio del 2007 avesse comportato una perdita patrimoniale in capo alla TORRETTI. Con memoria ex art. 6 proc. soc., depositata in data 21.1.2010 GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI replicavano alle comparse di pagina 10 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 in malafede (nel senso di conoscere lo stato di incapacità naturale dell’attrice), MARCO PESARESI: in qualità di eredi di AGNESE TORRETTI (deceduta in data 9.8.2009, successivamente alla notifica dell’atto di citazione), mantenevano ferme tutte le domande proposte dalla defunta attrice ed esponevano, circa il piano strettamente successorio: 1) che in data 2.9.2009 era stato pubblicato un (1) testamento olografo del 29.9.2006 con il quale, oltre a disporsi numerosi legati, la disponente nominava eredi GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI; 2) che, in data 23.9.2009 GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI accettavano l’eredità con beneficio di inventario; 3) che in data 10.9.2009 era stato pubblicato un (2) testamento olografo del 18.7.2007 che revocava il precedente testamento del 29.9.2006; 4) che in data 5.11.2009 era stato pubblicato un ulteriore (3) testamento olografo sempre del 18.7.2007 con il quale si revocava il (secondo) testamento reso in pari data, confermando il primo testamento (nel quale erano nominati eredi GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI); 5) che, pertanto, GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI erano gli unici eredi e, come tali, i soli legittimati a succedere nella presente azione; 6) che, circa il merito della controversia, il 27.3.2007 GINO GHIGI incontrò presso la Filiale di Rimini della Banca Fideuram i promotori GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI e preannunciò loro l’imminente presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno della TORRETTI; in quella stessa sede tutti convennero nella opportunità di investire in B.O.T. le somme liquide giacenti presso la BANCA FIDEURAM S.P.A. (pari ad € 5.800.000,00), il che avvenne il 13.4.2007 con l’acquisto di un B.O.T. trimestrale con scadenza 16.7.2007, successivamente rivenduto in perdita per creare la liquidità necessaria al compimento dell’operazione finanziaria per cui è causa alla fine del maggio del 2007. pagina 11 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 costituzione di EURIZONLIFE LIMITED e di GUIDO PERAZZINI e EURIZONLIFE LIMITED contestava la qualità di eredi dei sigg.ri GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI e domandava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari della polizza assicurativa per cui è causa, eccependo che gli eredi non erano comunque legittimanti a proseguire l’azione di risoluzione e/o di risarcimento dei danni. Inoltre eccepivano la nullità della domanda proposta da GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI in quanto nella stessa il pagamento sarebbe dovuto essere indicato non direttamente a loro favore, bensì a favore dell’eredità. Con memoria di replica ex art. 6 proc. soc. depositata in data 25.1.2010 GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI replicavano alla precedente memoria di GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI. Con ulteriore memoria depositata in data 17.2.2010 GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI replicavano alla memoria depositata in data 25.1.2010 GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI. Con memoria di replica ex art. 7, 2° comma, proc. soc. depositata in data 25.1.2010 GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI replicavano alla precedente memoria di BANCA FIDEURAM S.P.A., GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI osservando come nessun effetto potesse riservarsi al disconoscimento del terzo testamento operato da BANCA FIDEURAM S.P.A. (la quale, in quanto mero terzo, avrebbe dovuto, semmai, proporre querela di falso) e formulando, per scrupolo difensivo, istanza di verificazione del (terzo) testamento disconosciuto. Chiarivano infine come la comparsa di costituzione (ex artt. 110 e 300 c.p.c.) e, allo stesso tempo, memoria di replica ex art. 6 proc. soc., depositata in data 18.12.2008 contenesse la replica esclusivamente alla comparsa di risposta di BANCA pagina 12 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Con memoria ex art. 7 proc. soc. depositata in data 16.2.2010 pregiudicato le parti diverse dalla banca convenuta). Con atto di intervento volontario ex art. 14, 1° comma proc. soc. depositata in data 3.3.2010 intervenivano nel processo BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE esponendo: 1) di essere elette coeredi in tutti e tre i testamenti; 2) di essere tra le beneficiarie della polizza unit linked (SIMONETTA BASTONI, sorella di Marco Bastoni, collega dei promotoriintermediari GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI: 4% del premio: iniziali € 200.000,00; ADELE MONTANARI, madre di Marco Bastoni: 10% del premio: iniziali € 500.000,00); 3) che il loro intervento doveva qualificarsi o come autonomo o come adesivo dipendente; 4) che GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI non erano eredi, a tal fine disconoscendo ex art. 214, 2° comma c.p.c. il (primo) testamento del 29.9.2006 (nel quale i fratelli GHIGI erano indicati eredi): dunque, avendo le intervenute disconosciuto tale testamento ed avendo BANCA FIDEURAM S.P.A. disconosciuto il (terzo) testamento del 18.7.2007 ore 18.30 (disconoscimento quest’ultimo fatto proprio “in ogni caso” anche dalle intervenienti) GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI non avevano alcuna legittimazione alla prosecuzione del presente giudizio; 5) che doveva essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i destinatari dei beni indicati nel testamento (peraltro disconosciuto) del 29.9.2006 in quanto trattasi tutti di eredi; 6) che doveva essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari della polizza assicurativa per cui è causa. A seguito di istanza di fissazione dell’udienza notificata da GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI la causa veniva discussa e trattenuta in decisione. pagina 13 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 FIDEURAM S.P.A. (mentre la notifica a tutte le parti non aveva certamente La questione relativa all’inammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza è già stata risolta con l’ordinanza presidenziale del 28.8.2010 che sul punto deve essere in questa sede integralmente confermata. 3 – L’applicazione del rito societario. In via del tutto preliminare deve essere affrontata la questione (sollevata da BANCA FIDEURAM S.P.A. in relazione all’ambito oggettivo delle domande attoree) dell’applicabilità del rito societario alla presente controversia. Ai sensi della lettera d) del 1° comma dell’art. 1 dell’ormai abrogato (ma con efficacia ultrattiva per i vecchi procedimenti) D.Lgs. 5/2003, sono soggetti al rito societario i “rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa”. Nel caso di specie si discute della validità e dell’efficacia di un contratto (che ha avuto esecuzione nella seconda metà del 2007) di polizza assicurativa sulla vita c.d. unit linked. La pratica assicurativa ha conosciuto due forme di polizze “linked” (ossia “collegate”): le polizze unit linked e le polizze index linked: nelle polizze unit linked il premio viene investito in quote di fondi comuni di investimento, mentre nelle polizze index linked la prestazione cui è tenuta l’impresa di assicurazioni è collegata alla variazione di un particolare indice azionario prescelto oppure a panieri di indici o ad altri valori di riferimento Dunque, nel caso dei contratti linked ed a differenza degli ordinari contratti di assicurazione sulla vita a capitale garantito, la prestazione cui è tenuto pagina 14 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 2 – L’istanza di fissazione di udienza. contratto, ma varia in funzione dei rendimenti dei fondi (o degli indici) cui la polizza è collegata. La natura (finanziaria, assicurativa o mista) delle polizze sulla vita linked (nelle forme unit o index) è da tempo indagata dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, che si sono in assoluta prevalenza espresse nel senso della natura perlomeno mista delle stesse, con conseguente applicazione delle norme del Testo unico della finanza a tutela del risparmiatore. Tali prodotti finanziari sono espressamente previsti nel ramo III delle assicurazioni sulla vita e sono definite dall’art. 2, 1° comma del D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) come “le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. Da ultimo, il legislatore (con il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303: modifica entrata in vigore in epoca precedente rispetto ai fatti per cui è causa) includendo nell’art. 1, 1° comma lettera w-bis il concetto di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni” e parimenti inserendo l’art. 25bis nel T.U.F. (“Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”), ha espressamente previsto l’applicazione delle regole comportamentali e delle forme negoziali proprie dei contratti finanziari ai contratti delle imprese di assicurazioni che hanno ad oggetto prodotti finanziari. Dunque, non può dubitarsi della natura di prodotto (anche) finanziario della polizza unit linked e, di conseguenza, dell’applicazione, al caso di specie, del rito societario (così Tribunale Busto Arsizio 20.11.2009 in Le Società, 4/2010, p. 455; Tribunale Milano 23.7.2010 in www.ilcaso.it) . pagina 15 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 l’assicuratore non è in realtà predeterminata al momento della conclusione del EURIZONE LIFE L.T.D. in sede di discussione) circa l’applicabilità all’intera controversia del rito societario sotto il profilo della connessione delle domande principali con la causa di manleva proposta da BANCA FIDEURAM S.P.A. nei confronti di GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI; infatti, premesso che il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva rispetto alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte Cost. 71/2008, si ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale “Tenendo conto che nel rito speciale societario la questione preliminare processuale sulla connessione di cause può essere delibata solo dal collegio giudicante e non dal giudice relatore, al convenuto viene data sempre l'opzione di scegliere in itinere di svolgere le proprie difese secondo il rito speciale; e ciò non solo attraverso una manifestazione di espressa scelta di rito nella fase iniziale ma anche con una implicita rinuncia a coltivare l'eccezione di rito, desumibile da un comportamento processuale concludente che inequivocabilmente si ponga in contrasto con l'eccezione di rito preliminarmente sollevata. Pertanto, nel momento in cui una parte processuale chiamata a difendersi secondo le forme del rito societario decidesse di portare la questione del rito applicabile alla sua controversia all'attenzione del collegio solo a contraddittorio esaurito, essa dovrebbe per lo meno dimostrare che la trattazione della controversia svoltasi, nonostante l'eccezione, secondo il rito societario ha comportato una sostanziale violazione dei suoi diritti processuali di difesa. Deve, pertanto, sostenersi che qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente sollevata e coltivata dalla parte interessata a farla valere e non sussista una effettiva lesione dei diritti di difesa nel frattempo esplicatisi, l'eccezione di mero rito non è di per sé in grado di inficiare il giudizio già validamente svoltosi con il rito societario” (Tribunale Milano, sez. VIII, 12/03/2009, n. 3432). pagina 16 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Nulla può essere ulteriormente eccepito (come al contrario fatto da MARCO PESARESI) hanno lamentato tale profilo procedurale con la conseguenza che deve essere mantenuta ferma l’applicazione del rito societario anche alla domanda di manleva (anche considerato che tali soggetti hanno avuto, nell’ambito di tale rito, piene possibilità di difesa, mai lamentandosi del contrario). 4 – Le questioni pregiudiziali. A questo punto si pongono due ulteriori questioni pregiudiziali, relative da un lato all’intervento in causa dei terzi BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE e, dall’altro, alla legittimazione alla prosecuzione del presente giudizio, a seguito della morte dell’attrice originaria, in capo a GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI. Entrambe le questioni passano per la risoluzione, in via incidentale, di questioni propriamente successorie, quali la qualità, in capo a tali soggetti, di eredi della deceduta TORRETTI AGNESE. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi come su tale questione (che pertanto assume, nel presente giudizio, carattere latu sensu pregiudiziale, essendo gli eredi universali gli unici soggetti legittimati alla prosecuzione del processo ex art. 110 c.p.c. ) deve pronunciarsi il collegio con efficacia incidenter tantum come si ricava indirettamente dal disposto di cui all’art. 34 c.p.c. (sulla base del quale può formularsi il principio per cui solo laddove la legge o le parti lo richiedano è necessario che una questione incidentale sia decisa con efficacia di giudicato, dovendo altrimenti essere risolta con efficacia incidenter tantum: cfr. Cassazione civile, sez. III, 02/08/2000, n. 10130; Cassazione civile, sez. III, 19/01/1999, n. 462). Al riguardo è opportuno osservare come anche laddove fosse pendente una controversia successoria, non apparirebbe necessaria (che anzi si porrebbe in pagina 17 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Nel caso di specie mai i soggetti chiamati a manleva (GUIDO PERAZZINI e costituzionalizzate, del giusto processo) la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo in attesa della definizione del procedimento in materia di successione. In linea generale, deve premettersi come “La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto” (Cass. n. 3936/2008). In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità è chiarissima nel richiedere la comunanza (anche solo parziale) di parti tra i due giudizi ancorando così il concetto di sospensione a quello di giudicato (“In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., la regola che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio avente connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso, trova un correttivo nel solo caso in cui, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale. In tal caso, infatti, la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dare luogo a quel contrasto di giudicati che la norma di cui all'art. 295 cod. proc. civ. intende impedire, atteso che solo la sussistenza di una qualificazione legittimante giustifica la "causa petendi", e che lo stesso titolo è contestato nel procedimento pregiudiziale. (Fattispecie in cui la S.C. pagina 18 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 contrasto con il dato normativo, nonché con le esigenze, ormai anche sospensione del giudizio con cui una parte, nell'asserita veste di erede testamentario universale, aveva convenuto un istituto di credito chiedendo la restituzione delle somme, depositate su un libretto di risparmio intestato al defunto, versate ad un terzo e quest'ultimo, chiamato in garanzia dall'istituto di credito, si era costituito chiedendo ed ottenendo la sospensione del giudizio per avere egli chiesto, in altra sede, la nullità o l'annullamento del testamento”) ed evidenziando il collegamento tra gli artt. 34 c.p.c. e 295 c.p.c., nel senso che la questione pregiudiziale si trasforma in controversia pregiudiziale solo laddove su tale questione sia necessario decidere con efficacia di giudicato in quanto in tal senso sia richiesto dalla legge o dalle parti (“Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e non configurano una causa pregiudiziale, da definire con autorità di giudicato, qualora una domanda rivolta al conseguimento di siffatta pronuncia non sia stata formulata, ovvero sia stata successivamente abbandonata (nella specie, non avendo le parti mosso obiezione alla prosecuzione del processo, senza integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti che il convenuto aveva indicato come effettivi eredi). ( V 840/84, mass n 433056)”: Cass. 3288/1987). I precedenti appena citati sono assai significativi in quanto originati da controversie nelle quali erano presenti dinamiche del tutto analoghe – in punto di questioni pregiudiziali – rispetto a quella per cui è causa, venendo in rilievo (incidentale) qualità personali (di erede, di socio), legittimanti le azioni, contestate da alcune delle parti ed in relazione alle quali pendeva uno pagina 19 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di qualità stessa. Tale qualità, ha spiegato la Suprema Corte, può e deve essere accertata dal giudice del processo “dipendente” con efficacia incidenter tantum (ossia al solo fine di consentire, in quel processo, di giungere alla pronuncia di merito superando l’ostacolo rappresentato dalla questione pregiudiziale) e non già di giudicato (effetto per ottenere il quale è deputato l’apposito processo “pregiudiziale”, instaurato o instaurando che sia; al riguardo, si consideri come nel processo nell’ambito del quale è stata resa la sentenza Cass. n. 3936/2008 la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, in attesa della definizione di altro giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di soci degli attori, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto, anche d'ufficio, decidere sulla legittimazione “ad causam” degli attori, nel giudizio di responsabilità, con carattere preliminare rispetto alla decisione di merito). Dunque, ciò vale a maggior ragione in ipotesi in cui manchi un processo pregiudicante che, nel caso di specie, potrebbe anche non venire mai ad esistenza. 4.1 – La questione relativa all’intervento di BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE. Circa la prima questione deve dichiararsi la natura meramente adesiva dipendente dell’intervento spiegato da BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE (e qualificato dalle stesse intervenienti in termini gradatamente subordinati di intervento “autonomo” o “adesivo dipendente”). pagina 20 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 specifico processo teso all’accertamento con efficacia di giudicato della del quale “Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta ed il 1° comma dell’art. 15 proc. soc., secondo cui “Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5”. Nel caso di specie, l’intervento di BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE non può sicuramente ritenersi effettuato ex art. 102 c.p.c., non trattandosi di eredi della TORRETTI (sul punto si rinvia infra all’accertamento incidentale delle qualità di eredi ai fini della legittimazione alla prosecuzione e all’intervento in giudizio). Tale legittimazione non può essere rinvenuta nemmeno nella qualifica di beneficiarie del contratto per cui è causa, trattandosi di un giudizio iniziato dalla stipulante TORRETTI AGNESE nei confronti delle proprie controparti contrattuali (nonché dei soggetti che a vario titolo hanno partecipato alle trattative) e teso alla caducazione del contratto per cui è causa. A parte l’ipotesi già esaminata (ed esclusa) dell’intervento ex art. 102 c.p.c., Le differenti forme di intervento volontario previste dall’art. 105 c.p.c. discendono dalla diversa connessione tra la situazione soggettiva di cui il terzo è titolare (e che fa valere nel processo iniziato inter alios) ed il rapporto giuridico controverso oggetto del processo pendente tra le parti originarie. pagina 21 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Al riguardo vengono in rilievo il primo comma dell’art. 14 proc. soc., ai sensi autonomo rispetto a quello delle parti (e ovviamente con questo oggettivamente connesso); tale ipotesi può svilupparsi in 2 sotto-alternative: A1) il terzo propone domanda giudiziale nei confronti di tutte le parti del processo nel quale interviene (intervento principale); A2) il terzo propone domanda giudiziale nei confronti di solo alcune delle parti del processo nel quale interviene (intervento litisconsortile o adesivo autonomo); B) il terzo non ha un diritto autonomo rispetto a quello delle parti, bensì solo un interesse giuridicamente apprezzabile (intervento adesivo semplice o adesivo dipendente). In relazione a tale ultima ipotesi, la situazione legittimante l’intervento, ai sensi del 2° comma dell’art. 105, viene ravvisata nella titolarità, in capo al terzo interveniente, di una situazione giuridica dipendente rispetto a quella oggetto del processo, nel senso che, tra la situazione giuridica del terzo e quella dedotta dalle parti deve sussistere un rapporto di pregiudizialitàdipendenza (che si riscontra allorquando un effetto (o rapporto) giuridico entra – come elemento costitutivo – nella fattispecie di un altro effetto (o rapporto) giuridico). Appare a questo punto del tutto evidente che l’interesse delle (nel senso della situazione giuridica sostanziale vantata dalle) beneficiarie appare qualificabile come interesse, giuridicamente rilevante, integralmente dipendente dall’interesse al rigetto della domanda proprio dei convenuti, esattamente secondo il modello del rapporto pregiudicante-pregiudicato tipico dell’intervento adesivo-dipendente. Trattandosi di un intervento adesivo dipendente al terzo non sono consentite attività (ed in particolare il disconoscimento del primo testamento) ormai precluse alle altre parti (e la preclusione deriva dall’art. 215, 1° comma n. 2 c.p.c.). pagina 22 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Tale rapporto può configurarsi nei seguenti termini: A) il terzo ha un diritto presente giudizio gli interessi degli altri beneficiari della polizza per cui è causa, beneficiari che, pertanto, non possono qualificarsi come litisconsorti necessari e la cui presenza nel presente processo, dunque, non è necessaria a pena di nullità della sentenza. 4.2 – La questione pregiudiziale relativa alla qualità di erede. Sempre in punto di rito deve passarsi dall’esame della sussistenza o meno della qualità di eredi in capo a GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI, unici soggetti che hanno proseguito il giudizio instaurato dalla defunta TORRETTI AGNESE. L’accertamento incidentale della qualità di eredi dei fratelli GHIGI conduce all’affermazione, in capo agli stessi, della qualità di unici eredi universali e all’esclusione della qualità di eredi in capo alle terze intervenute volontarie. Deve premettersi al riguardo come siano stati pubblicati 3 testamenti olografi della TORRETTI aventi il seguente contenuto: 1) in data 2.9.2009 è stato pubblicato un (1) testamento olografo del 29.9.2006; 2) in data 10.9.2009 è stato pubblicato un (2) testamento olografo del 18.7.2007; 3) in data 5.11.2009 è stato pubblicato un ulteriore (3) testamento olografo sempre del 18.7.2007 h. 18.30. Il primo testamento espressamente prevedeva: a favore di BASTONI SIMONETTA “perché possa meglio provvedere alla figlia Giada, la porzione della casa padronale posta in Comune di Rimini...con circostante agiamento di circa mq 400, nonché la somma di E 200.000,00 (duecentomila) per ristrutturare il fabbricato testè indicato”; circa i fratelli GHIGI: “premesso che, ai miei parenti…è stata donata…la casa di abitazione posta in Rimini…dispongo con il presente testamento, che ai medesimi venga riservata la totalità di quanto rimarrà del mio patrimonio, che risulterà esistente alla pagina 23 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Rivestono gli stessi connotati di dipendenza rispetto al diritto dedotto nel controfirmata sui bordi da consegnare all’avvocato Corrado Paesani…che nomino mio esecutore testamentario”. Il secondo testamento espressamente prevedeva, per quanto qui rileva: circa BASTONI SIMONETTA: “lascio la casa di campagna con attiguo podere (14 ettari circa) sito in San Lorenzo a Monte e la somma di euro 200.000 (duecentomila) in contanti o tramite polizza Fideuram Suite”; circa MONTANARI ADELE “la somma di euro 500.000 in contanti o tramite polizza vita Fideuram Suite…e un magazzino sito in Rimini, via Fratelli Bandiera”; nessuna previsione circa i fratelli GHIGI. Il terzo testamento espressamente prevede: “RETTIFICA. Io sottoscritta Torretti Agnese…premesso che in data odierna ho stillato un nuovo testamento riguardante la destinazione di tutti i miei beni dichiaro di non riconoscere rispondente alla mia vera volontà quanto espresso in esso confermando invece il precedente testamento stillato alla presenza dell’avvocato Paesani. In fede. Agnese Torretti. Rimini 18 luglio 2007 h. 18.30 ” (nel verbale di pubblicazione osservava il Notaio Andrea Errani di Bologna che trattasi di disposizioni “scritte con inchiostro di colore nero, con carattere chiaro ed uniforma, da apparente identica mano e non presentano cancellature, abrasioni, né correzioni di sorta). L’autenticità di testamenti, nonché la successione temporale degli stessi (il fatto che quello numerato come 3° segua quello indicato come 2° si ricava dal fatto che nel 3° si revoca l’appena precedente testamento, ribadendo la volontà di mantenere gli effetti del 1° testamento) non sono discutibili, non essendo state proposte, in questa sede, efficaci disconoscimenti, né querele di falso. Al riguardo, deve osservarsi come il disconoscimento del 3° testamento operato da BANCA FIDEURAM S.P.A. sia del tutto insufficiente agli effetti di cui all’art. 214 ss. c.p.c.: per giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 2793pagina 24 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 mia morte”; in conclusione: “chiudo il presente testamento, in busta da me di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; che per le scritture provenienti da terzi estranei, come nel caso del testamento olografo oggetto del presente giudizio, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell'art. 221 e segg. c.p.c., perché si risolve in un'eccezione di falso” (Cassazione civile, sez. II 30/10/2003 n. 1636; analogamente: Trib. Roma 24.3.2004). Dunque, deve concludersi nel senso che con il terzo testamento si sia revocato il secondo confermando il primo, nel quale ai fratelli GHIGI era espressamente destinata la “totalità di quanto rimarrà del mio patrimonio, che risulterà esistente alla mia morte”. Per principio generale, ai sensi dell’art. 588 c.c. “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. Nel caso di specie è indubbio che i fratelli GHIGI siano stati nominati eredi con il primo testamento essendo loro attribuita una importante quota (seppur calcolata in via residuale) di beni facenti parte dell’asse ereditario. Non giova sostenere, come è stato fatto, che a seguito dei lasciti variamente disposti in quello stesso primo testamento non residuava alcun bene nel patrimonio della TORRETTI. La circostanza, infatti, è manifestamente falsa, pagina 25 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 1968, n. 1599-1971, n. 482-1995), infatti, “la procedura di disconoscimento e (29.9.2006), non essendo ancora stati investiti i 5 milioni di euro per cui è causa, nel patrimonio della TORRETTI residuava ancora una considerevole somma di denaro liquido (peraltro di valore probabilmente almeno equivalente rispetto ai beni dei quali la defunta aveva disposto con lo stesso testamento del 29.9.2006). Al contrario, non può qualificarsi erede l’intervenuta BASTONI SIMONETTA. Alla stessa sono infatti attribuiti esclusivamente un bene immobile determinato (come del pari è stato attribuito ad altri soggetti beneficiari) ed una specifica – e tutto sommato modesta, considerate le disponibilità della testatrice – somma di denaro (come del pari è stato attribuito ad altri soggetti beneficiari), senza che possa riscontrarsi la volontà di assegnare alla BASTONI una quota del patrimonio (c.d. institutio ex re certa). In senso contrario non giova l’indicazione conclusiva contenuta nel primo testamento in base alla quale “…qualora, qualcuno dei sopraindicati eredi dei miei beni, dichiari di essere insoddisfatto….voglio che lo stesso o gli stessi vengano esclusi dalla successione”, essendo evidente che in questo brano il sostantivo “erede” è indicato in maniera impropria (nel senso di latu sensu beneficiari: eredi e legatari) ed atecnica (peraltro l’argomento proverebbe troppo: dovrebbero considerarsi eredi tutti i beneficiari di quel testamento, ivi compresi .p.e. i Frati Cappuccini di S. Spirito a favore dei quali la testatrice disponeva la somma di € 25.000,00). Peraltro tale qualificazione di legatarie della interveniente BASTONI deve essere confermata anche sulla base del secondo testamento (peraltro inefficace), ragion per cui deve concludersi sul punto nel senso che mai le intervenute BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE (quest’ultima legataria nel solo secondo testamento) hanno rivestito (anche solo in pagina 26 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 essendo sufficiente la constatazione che, alla data di quel primo testamento alcune ore) la qualità di erede. 5 – Il merito: la nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti. La prima questione di merito, relativa alla nullità del contratto per mancanza dell’accordo tra le parti, è fondata. In linea di diritto occorre premettere i seguenti principi. Secondo la dottrina costante, la proposta contrattuale non irrevocabile e non proveniente da un imprenditore nell’esercizio dell’impresa, perde i propri effetti con la morte o la perdita di capacità legale del proponente. Tale regola generale si ricava da una lettura a contrario degli artt. 1329, 2° comma (“Nell'ipotesi prevista dal comma precedente [proposta irrevocabile], la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia”) e 1330 (La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze) c.c.. La ratio della regola è stata individuata sia nell’esigenza di garantire la revocabilità della proposta, sia nell’esigenza che la decisione sull’affare non ancora concluso sia rimessa a colui sul quale ormai ne ricadono gli effetti (l’erede) ovvero sia assoggettata alle forme e ai controlli predisposti a tutela dell’incapace. Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di cassazione, secondo la quale “Una proposta revocabile di vendita di immobile, come qualsiasi proposta contrattuale, perde efficacia, ipso iure, con la morte o con la sopravvenuta incapacità del proponente, di tal che il destinatario non può concludere il pagina 27 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 potenzialità, in quanto la validità del secondo testamento si è limitata ad meno, né l'erede del promittente venditore è vincolato da essa” (Cass. n. 4093/1979) e “Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta costituisce elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 1329 cod. civ. (proposta irrevocabile) e deve essere fissato dallo stesso proponente, nel medesimo documento contenente la proposta o con altro atto nella forma richiesta dalla natura del contratto; in mancanza di tale predeterminazione, che non può essere sostituita dai criteri di integrazione previsti in altre ipotesi non assimilabili, la proposta deve essere considerata pura e semplice ed è, perciò, revocabile per atto di volontà del proponente, nonché soggetta a perdere efficacia in caso di morte o di perdita di capacità di quest'ultimo. ( V 1011/81, mass n 411539; ( V 3177/76, mass n 381957; ( V 3309/75, mass n 377433)” (Cass. n. 5910/1983). Ciò posto, deve precisarsi il concetto di incapacità legale. Ad opinione del collegio tale concetto, ricollegabile alla nozione di capacità di agire (in quanto la perdita di capacità giuridica è correlata all’evento morte), comprende i fenomeni dell’interdizione, dell’inabilitazione e del soggetto sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno, questi ultimi due relativamente agli atti in relazione ai quali i beneficiari necessitano di assistenza ed autorizzazione. Ai sensi dell’art. 409 c.c., infatti, “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Dunque, per gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, il beneficiario della stessa può dirsi privo della capacità di agire. pagina 28 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 contratto accettando la proposta per iscritto quando essa è ormai venuta posta quale rimedio per gli atti compiuti dall’incapace in violazione di legge, ossia l’azione di annullamento (artt. 412, 2° comma c.c.; 427, 2° e 3° comma; 428; 1425 c.c.). La tesi contraria, invocata dalle convenute, secondo la quale la proposta verrebbe caducata solo nei casi di grave o totale perdita della capacità di agire, non appare sostenibile. Se il meccanismo caducatorio è posto, come è posto, a tutela e garanzia, delle scelte del proponente, appare logico che la proposta perda i propri effetti in qualsiasi situazione di menomazione legale della capacità di agire e, dunque, non solo nel caso dell’interdizione, ma anche nel caso dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno. Peraltro, l’argomentazione sostenuta dalle convenute si scontra con un dato normativo assolutamente dirimente: nella nuova (a seguito della modifica apportata dalla L. 6/2004 di istituzione dell’amministrazione di sostegno) versione del 1° comma dell’art. 427 c.c. è infatti previsto che “Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore”. Dunque, caduto il dogma della necessaria ed indiscutibile incapacità assoluta dell’interdetto, risulta alquanto difficile sostenere che la proposta perda la sua efficacia solo in ipotesi di sopravvenuta perdita della capacità totale. Nemmeno appare dirimente l’argomento secondo il quale la caducazione della proposta contrasterebbe con il meccanismo di tutela dell’incapace previsto dagli artt. 412, 2° comma e 427, 2° e 3° comma c.c. in tema di atti compiuti pagina 29 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 La legge pone a tutela del beneficiario (o degli eredi di questo) la tipica azione dall’inabilitato, tutela strutturata secondo le forme dell’azione di annullamento. Nonostante, infatti, si profili una possibile aporia normativa tra i due rimedi (in dottrina è stato correttamente osservato come si stenti a percepire la coerenza di una soluzione per la quale la proposta di un soggetto incapace sia efficace, salva l’impugnazione del negozio, mentre la proposta di un soggetto capace si caduchi allorchè nelle more lo stesso diventi incapace), le conclusioni appena sopra illustrate, nella prospettiva de iure condito, non appaiono revocabili, residuando possibilità innovative esclusivamente mediante una rivisitazione de iure condendo del dato positivo (osservandosi, peraltro, come anche l’assoggettamento all’azione di annullamento del contratto dell’incapace sopravvenuto si profili come tutt’altro che sistematicamente immune da censure, venendosi a riconnettere ad un vizio sopravvenuto del contratto, un rimedio tradizionalmente afferente a difetti “genetici” dello stesso). Peraltro, e concludendo su tale aspetto, le obiezioni mosse dalle convenute tesi della caducazione della proposta, dovendo essere necessariamente applicabili ad ogni ipotesi di incapacità (anche grave; anche di tipo interdittivo), verrebbero a scontrarsi con il dato giurisprudenziale appena sopra evidenziato, secondo il quale alla perdita di incapacità deve riconnettersi la perdita di efficacia della proposta. Altra questione controversa è quella relativa al momento a partire dal quale la legge prevede la caducazione della proposta dell’incapace, discettandosi tra il tempo del provvedimento giudiziale di sottoposizione ad amministrazione di sostegno ed il momento (successivo) di annotazione del provvedimento in margine dell’atto di nascita, secondo il meccanismo pubblicitario previsto dall’ultimo comma dell’art. 405 c.c.. (“Il decreto di apertura pagina 30 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 dal beneficiario di procedura di amministrazione di sostegno, dall’interdetto e comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario…”). Deve preliminarmente osservarsi come, nel caso di specie, il decreto del Giudice Tutelare è stato dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 741 c.p.c. con la conseguenza che per l’efficacia dello stesso non occorreva il trascorrere del termine per proporre reclamo. Ciò posto, ritiene il collegio che la forma di pubblicità prevista dall’8° comma dell’art. 405 c.c. sia riconducibile al novero delle forme di mera pubblicità notizia e, dunque, sia priva di valore costitutivo o dichiarativo. Ciò si ricava, in particolare, dall’assoluta identità di forma con il regime della pubblicità proprio dei rimedi di tipo interdittivo e inabilitativo (artt. 423 e 430 c.c.: si tratta sempre dell’annotazione in margine dell’atto di nascita, unitamente all’annotazione in apposito registro tenuto presso il Tribunale: artt. 405, 7° comma, 423 e 47 ss. disp. att. c.c.). In materia di amministrazione di sostegno manca, tuttavia, una disposizione analoga all’art. 421 c.c., secondo la quale “L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo 416”, disposizione sulla scorta della quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere la forma pubblicitaria di cui all’art. 423 c.c. una modalità di mera pubblicità-notizia (“L'omesso adempimento delle formalità di pubblicità previste dall'art 423 cod civ per la sentenza che pronunci l'interdizione non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (tra i quali l'incapacità processuale) effetti che decorrono, a norma dell'art 421 dello stesso codice, dal giorno di pubblicazione della sentenza predetta. ( V 703/55)”: Cass. n. 666/1963). pagina 31 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere deve essere assimilata alla pubblicità prevista in materia di interdizione e di inabilitazione in quanto trattasi di modalità pubblicitarie assolutamente identiche, dettate in una identica materia (quella delle “misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia” che ha dato la rubrica al titolo XII del libro I del codice civile) e dalla medesima ratio (essendo in tale quadro normativo assolutamente illogico – e quindi incostituzionale ex art. 3 Cost. – ipotizzare un trattamento differente tra beneficiario dell’amministrazione di sostegno ed interdetto/inabilitato, figure queste ultime, come già sopra accennato, ampiamente rivisitate a seguito della novella del 2004 – cfr. sempre l’art. 427 c.c. con la possibilità di forme ampliate di autonomia, caso per caso, anche per l’interdetto e l’inabilitato – ed in relazione alle quali si pongono identiche esigenze di tutela e protezione). Tali elementi rendono il dubbio risolvibile in via di interpretazione costituzionalmente orientata, escludendo la necessità di ricorrere ad un intervento della Consulta sul punto. In conclusione, è a partire dal decreto di nomina dell’amministratore di sostegno che si producono gli effetti previsti dalla legge in materia di amministrazione di sostegno (a partire da tale momento la proposta viene caducata; a partire da tale momento i contratti conclusi possono essere annullati se stipulati in violazione di legge; a partire da tale momento sono necessarie le prescritte autorizzazioni, etc.). Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come TORRETTI AGNESE sia stata sottoposta a procedura di amministrazione di sostegno con decreto del Giudice Tutelare di Rimini del 31.5.2007 dichiarato immediatamente esecutivo, con nomina in via provvisoria del rag. ETTORE TRIPPITELLI quale A.S., sottoponendo alla gestione rappresentativa di questi i seguenti atti: “gestione di tutti i rapporti con la Banca Fideuram…con altri istituti di credito e con pagina 32 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Nonostante tale lacuna normativa, la pubblicità di cui all’art. 405, 8° comma amministrazione; pagamenti superiori ad € 1.000,00; sottoscrizione di assegni o altri titoli di credito, per qualunque importo” (doc. 1 attrice). Dunque, non può esservi questione (ed infatti questo rappresenta uno dei pochi punti non contestati o controversi del presente giudizio) sul fatto che il contratto per cui è causa (con il quale l’attrice disponeva di quasi tutta la propria liquidità, per € 5.000.000,00) richiedesse l’assistenza rappresentativa dell’amministratore di sostegno (oltre che l’autorizzazione del giudice tutelare: art. 374 c.c. richiamato dall’art. 411 c.c. ). Occorre ora stabilire il momento di perfezionamento del contratto per cui è causa, al fine di collocarlo temporalmente prima o dopo la sopravvenuta (alla proposta) perdita di capacità della proponente. Al riguardo risulta dirimente la clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto (la cui applicabilità è presupposta da tutte le pari), laddove la stessa dispone che “il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Proponente riceve comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte della Compagnia. Il contratto è tuttavia concluso nel giorno in cui la Compagnia investe il premio”. Si tratta di una regola che riproduce il dettato codicistico relativo alle negoziazioni tra “persone lontane” (art. 1326), chiarendo a scanso di equivoci che il contratto de quo è suscettibile di esecuzione prima della risposta dell’accettante (art. 1327 c.c.), ciò che vale comunque a perfezionarne la conclusione. La proposta risulta sottoscritta dalla TORRETTI in data 24.5.2007. La documentazione in atti permette di tracciare il percorso seguito dalla proposta, sino a giungere all’accettazione, passando per l’anticipata esecuzione. pagina 33 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 promotori finanziari; compimento di tutti gli atti di straordinaria – a: 1) FIDEURAM S.P.A. in data 25.5.2007; 2) Marsh s.p.a. in data 31.5.2007 (sempre doc. 3 attrice). In pari data (31.5.2007) TORRETTI AGNESE veniva sottoposta alla procedura di amministrazione di sostegno. Infine, dalla documentazione in risposta inviata alla TORRETTI da EURIZONLIFE LIMITED, in data 8.6.2007 quest’ultima redigeva comunicazione di “conferma della proposta” dell’attrice, nella quale si indicava, quale data nella quale era iniziata l’esecuzione del contratto (mediante attribuzione delle quote dei fondi interni nei quali veniva investito il premio), il giorno 6.6.2007. Ciò posto, appare evidente come il contratto non si sia affatto concluso in un momento antecedente rispetto a quello della perdita della capacità legale della proponente, con la conseguenza che il contratto de quo appare nullo (o mai concluso) per mancanza dell’accordo tra le parti, nonostante la successiva iniziata esecuzione dello stesso da parte dell’altro contraente e la pure successiva accettazione della proposta ad opera di questo. Nessun valore in senso contrario riveste la circostanza, sottolineata dalla EURIZONLIFE, secondo la quale il contratto si sarebbe concluso in data 28.5.2007, data della “decorrenza del contratto”, nonché data della “valuta” (sulla base di quanto indicato nella lettere di accettazione dell’8.6.2007). Tali circostanze, infatti, sono del tutto irrilevanti a fronte, non solo delle regole ordinarie del codice civile, bensì anche dell’incontrovertibile dato contrattuale, che espressamente conferiva valore conclusivo esclusivamente (a) al momento della ricezione dell’accettazione o (b) al (precedente) momento di inizio dell’esecuzione del contratto. Che l’apposizione della valuta non rilevi in alcun modo ai fini esecutivi si ricava dalla stessa clausola 11 delle condizioni generali, laddove è previsto, pagina 34 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Infatti, tale proposta perveniva – come risultante dai timbri sulla stessa apposti indicazione dei tempi di conversione del premio in quote si veda il paragrafo 11.4 “Modalità di conversione dei premi in quote”. La data di conversione in quote dipende dalla data in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio dovuto alla sottoscrizione”. L’art. 11.4 (“Modalità di conversione dei premi in quote”) a sua volta prevede che “il numero delle quote da attribuire al contratto si determina dividento il premio versato…per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni prescelti. Il valore unitario viene rilevato in una data che dipende dalla data in cui matura la valuta del mezzo di pagamento…ed è pari a: il mercoledì…”. Dunque, appare chiaro come la questione della data della valuta rilevi unicamente ai fini della “conversione” del premio in quote (ossia al fine di determinare esattamente il valore delle quote da attribuire al contraente, in quanto il valore delle stesse può variare giorno per giorno), mentre non possa in alcun modo rivestire efficacia al fine di determinare il momento della conclusione del contratto (anche dal punto di vista terminologico è significativo l’utilizzo delle differenti espressioni “conclusione” del contratto – in relazione alla quale rileva l’accettazione e l’esecuzione – e “conversione” dei premi in quote – in relazione alla quale rileva la valuta). L’accertata nullità del contratto importa la restituzione, da parte di EURIZONLIFE (unico legittimato a tale domanda) all’eredità di TORRETTI AGNESE della somma inizialmente investita (€ 5.000.000,00), come da apposita domanda. Circa la domanda di restituzione delle spese sostenute dalla data di prelevamento del capitale, non vi è alcuna specificazione cosicchè, rimanendo la domanda del tutto generica, la stessa deve essere respinta. pagina 35 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 subito a seguire rispetto a quanto appena sopra riportato, che “…per l’esatta EURIZONLIFE circa la validità del contratto, gli interessi in misura legale, nonché il maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. (“Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è invia generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione almeno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; mentre il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l’utilità marginale netta dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa e dall'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione dei debito contratto verso le banche, e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell’impresa”: pagina 36 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Trattandosi di ripetizione di indebito, dovendosi ritenere la buona fede di della domanda giudiziale. Le spese di lite seguono la soccombenza (in capo ad EURIZONLIFE LTD) e sono liquidate come in dispositivo. L’accoglimento della domanda principale importa assorbimento delle domande subordinate. In ogni modo, apparendo le stesse prima facie non del tutto infondate, appaiono sussistenti giusti motivi per operare una compensazione integrale delle spese di lite tra l’attrice (ed i suoi eredi) e tutte le altre parti del presente giudizio. Analoga sorte (per la stessa motivazione) deve essere riservata alla domanda di manleva proposta da BANCA FIDEURAM S.P.A. nei confronti di GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI. P.Q.M. Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel procedimento R.G.N. 4120/2009 tra GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI IN QUALITA’ DI EREDI DI AGNESE TORRETTI, BANCA FIDEURAM S.P.A., EURIZONELIFE LIMITED, GUIDO PERAZZINI e MARCO PESARESI, con l’intervento di BASTONI SIMONETTA e MONTANARI ADELE, così dispone: 1. dichiara la nullità per mancanza di accordo del contratto tra AGNESE TORRETTI ed EURIZONELIFE LIMITED; 2. per l’effetto condanna EURIZONELIFE LIMITED alla restituzione, a favore di GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI della somma di € 5.000.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla pagina 37 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499) decorrono dal momento pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma dell’art. 1284 c.c., dalla domanda al saldo; 3. condanna altresì EURIZONELIFE LIMITED a rimborsare a GINO GHIGI, MARIA TERESA GHIGI e MARCO GHIGI le spese di lite, che si liquidano in € 1.281,44 per spese ed € 45.000,00 per diritti e onorari di causa, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali come per legge; 4. dichiara assorbite tutte le residue domande; 5. compensa integralmente le spese di lite tra le altri parti. Rimini, 28 dicembre 2011 Il Presidente dott. ROSSELLA TALIA Il Giudice relatore dott. DARIO BERNARDI pagina 38 di 38 Firmato Da: TALIA ROSSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439ca - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 45a8a - Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 439c5 domanda al saldo ed il maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., in misura