benchmarking sul rapporto pubblico
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BENCHMARKING SUL RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO: ACCREDITAMENTO FRANCIA A cura di Marco Vittore Capitini, Staff Sistema documentale, Banche Dati e Benchmarking di Italia Lavoro S.p.A. ACCREDITAMENTO: FRANCIA CHI SONO/QUANTI SONO Tipologie di soggetti che operano nei servizi per il lavoro La Francia, con la legge 2008-126 del 13 febbraio 2008, ha riformato l’organizzazione dei Servizi Pubblici per l’Impiego. Dal gennaio 2009 è infatti operativo sul territorio francese Pôle Emploi, il nuovo organismo sorto dalla fusione dell’ANPE (agenzia nazionale per l’occupazione) con l’Assédic (istituto di previdenza). Tale fusione rientra nell’ambito di una riorganizzazione dei servizi per l’impiego che ha non solo l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico dei senza lavoro attraverso l’istituzione dello sportello unico, ma anche quello di diminuire il numero di iscritti di cui ciascun addetto deve occuparsi migliorando così la qualità del servizio ad essi offerto. Con la fine del monopolio pubblico nel settore del collocamento decretato dalla legge 18 gennaio 2005 (legge Borloo) l’organismo pubblico (ANPE prima e Pôle Emploi dal 2009 in poi) ha facoltà di esternalizzare alcune prestazioni che vengono messe a bando ogni tre anni. I soggetti appaltatori sono molteplici e vanno dalle agenzie di lavoro interinale alle società specializzate nei servizi di ricollocamento. Va segnalata inoltre, nel panorama di soggetti che operano nei servizi per l’impiego, la presenza di un organismo di pubblica utilità, operatore nazionale di riferimento per l’inserimento professionale e lo sviluppo delle competenze. L’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) è anche di supporto alle politiche Occupazione/Formazione delle collettività territoriali, delle imprese, delle comunità professionali e dello Stato e nel 2006 è stato designato come organismo incaricato di “pilotare” il dispositivo del Contrat de Transition Professionnelle, misura con la quale il governo intende rafforzare l’accompagnamento al lavoro dei soggetti che sono rimasti vittime di licenziamenti per difficoltà economiche dell’impresa. 2 Presenza di soggetti/operatori in rapporto ai bacini “target” APEC (Agence Pour l’Emploi des Cadres). Si tratta di un organismo privato che si rivolge a coloro che sono in cerca di un’occupazione ma che appartengono esclusivamente alla categoria dei quadri e assimilati (in Francia per lo più gli ingegneri). Cap emploi E’ una rete costituita da ben 119 organismi di collocamento specializzati nella disabilità e distribuiti su tutto il territorio francese. La distribuzione capillare garantisce un servizio molto efficace, a livello locale, sia alle imprese che alle persone diversamente abili in tutto ciò che attiene sia ai percorsi finalizzati all’assunzione che alle stesse procedure di assunzione. Viene finanziata dall’AGEFIPH (Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) che è l’associazione che gestisce il fondo costituito attraverso i contributi versati dalle imprese con più di 20 dipendenti che, in questo modo, assolvono (in tutto o in parte) al loro obbligo di assumere personale portatore di handicap. Mission locale et PAIO (Permanences d’Accueil d’Information et d’Orientation) Non fanno collocamento, ma sono spazi di intervento al servizio dei giovani dai 16 ai 25 anni. Ognuno di essi viene accolto individualmente dal personale della mission locale che personalizza l’intervento focalizzando l’attenzione sulle problematiche che l’utente incontra nel suo percorso di avvicinamento al mondo del lavoro. Presenza di soggetti/operatori in rapporto al territorio Maisons de l’Emploi Non fanno collocamento diretto ma nascono per garantire sul territorio una migliore cooperazione tra gli attori locali ai fini di anticipare le necessità di mano d’opera e le necessità formative delle imprese facilitando così l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro. Forniscono inoltre un supporto nel campo della creazione d’impresa a coloro che volessero iniziare un’attività in proprio. Nel rispetto delle direttive nazionali in materia di mercato del lavoro e di occupazione, le direzioni dipartimentali del lavoro (che corrispondono alle nostre DPL) partecipano, assieme agli altri partner che hanno contribuito alla creazione della Maison de l’Emploi, alla cabina di regia, contribuendo così all’elaborazione e alla conduzione della politica per l’occupazione locale. PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). Si tratta di un servizio di accompagnamento al lavoro che opera in collaborazione con le Missions Locales e che è concepito in funzione delle specificità del territorio innestando il proprio intervento sulle diverse iniziative economiche, sociali e culturali esistenti con il fine di sviluppare attività generatrici di occupazione. Nel quadro della legge contro l’esclusione, il PLIE è un’associazione finanziata da uno o più Comuni e dal Fondo Sociale Europeo allo scopo di aiutare le persone che hanno difficoltà d’inserimento sociale e professionale ad inserirsi nel mercato del lavoro. I beneficiari sono i disoccupati di lunga durata, i giovani senza qualifica, i percettori di pensioni sociali come ad 3 esempio il sussidio per famiglie monoparentali, i disabili, tutte le persone con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, i soggetti con scolarità bassa o inadatta che manifestino una volontà e/o una capacità di impegnarsi in un percorso d’inserimento verso un’occupazione stabile. COME OPERANO Tipologia di servizio pubblico per il lavoro svolto da soggetti privati/ Tipologia dei Servizi erogati I servizi che gli operatori privati possono prendere in gestione sono la convocazione, il colloquio e la proposta di collocamento o ricollocamento presso un’impresa. Per poter partecipare al bando di gara, tali soggetti devono rispondere, come vedremo più avanti, a determinati requisiti che specificano quali sono i servizi di base che dovranno garantire al disoccupato. Ad oggi Pôle Emploi ha concesso l’accreditamento a 31 soggetti che si incaricheranno di seguire per i prossimi due anni 320.000 disoccupati nel loro percorso di ricerca di un’occupazione. Gli organismi in questione vanno dalle agenzie di lavoro interinale come Manpower a società specializzate nella formazione e ricollocamento come Sodie (gruppo Alpha). Pôle Emploi investirà circa 450 milioni di euro da luglio 2009 a luglio 2011 per finanziare queste strutture che avranno due compiti fondamentali: il collocamento delle fasce con il più basso tasso di occupabilità e l’assistenza dei soggetti licenziati per difficoltà economiche dell’impresa legate alla crisi globale. Norme di riferimento su cui operano Tutte le procedure relative ai servizi per l’occupazione sono regolate dal Codice del Lavoro che è stato recentemente rivisto in alcune sue parti dalla legge 2008-126 del 13 febbraio 2008 relativa alla riforma dell’organizzazione del servizio pubblico per l’impiego. Nella fattispecie Leve finanziarie Tutte le attività di Pôle Emploi relative al collocamento vengono finanziate con fondi pubblici il cui budget viene gestito dal Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda le Agenzie di collocamento privato, queste offrono agli utenti i propri servizi a titolo oneroso tranne quelli subappaltati direttamente da Pôle Emploi che vengono liquidati direttamente dall’organismo pubblico all’agenzia che li eroga. Target di riferimento Come già accennato, Pôle emploi ha esternalizzato i servizi di assistenza ai disoccupati a soggetti privati che si spartiranno un totale di 320.000 soggetti in cerca di occupazione in un periodo che va da luglio 2009 a luglio 2011. Le prestazioni che verranno erogate si rivolgeranno a due categorie ben precise di utenza: 170.000 soggetti con basso tasso di occupabilità e 150.000 soggetti licenziati dalle imprese per difficoltà economiche legate alla crisi globale. Le agenzie di lavoro interinale come Manpower, Vediorbis, Eurydice e Adecco si aggiudicano in totale circa il 30 % del mercato; al loro 4 fianco ci sono società specializzate nella formazione e nel ricollocamento di lavoratori come Sodie Emploi (gruppo Alpha) che da sola gestirà una quota pari al 22% mentre l’Agenzia Pubblica per la Formazione Professionale (AFPA) in collaborazione con Altedia lavorerà sul 6% della massa di disoccupati. QUOTE DI MERCATO DEI PARTECIPANTI AL BANDO PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE COLLOCAMENTO Modalità di relazione tra i Servizi pubblici e i soggetti nell’erogazione dei “Servizi per il Lavoro” Pôle Emploi non si serve solamente di operatori privati per i quali mette a bando un certo numero di servizi da erogare ma opera, a livello locale, con una serie di partner che sono spesso finanziati da uno o più Comuni, dal Fondo Sociale Europeo, da associazioni varie ecc… L’attività di Pôle Emploi può quindi esplicarsi attraverso varie tipologie organizzative a seconda del soggetto con cui si relazione, dei target di riferimento o delle esigenze dei clienti: 1. Il primo esempio di collaborazione, denominata “contrattazione”, è utilizzato per soggetti specifici come ad esempio i giovani, e mira allo sviluppo dell’offerta dei servizi per l’impiego con l’aiuto di partner specializzati; è il caso dei giovani disoccupati che sono assistiti dalle Missions Locales, o dei soggetti disabili disoccupati che sono seguiti da Cap Emploi o ancora dei quadri, che vengono assistiti in collaborazione con l’APEC (Agenzia per il Collocamento dei Quadri). 2. Il secondo tipo di partenariato è il subappalto, che viene utilizzato quando Pôle Emploi desidera allargare la propria capacità nella realizzazione dei servizi. In questo caso agenzie private affiancano l’ente pubblico dopo avere partecipato ad una specifica procedura di selezione. I servizi specifici che sono forniti da questi soggetti comprendono corsi di formazione, seminari, programmi di accompagnamento e bilanci di competenze volti alla definizione di percorsi professionali individuali. I criteri utilizzati per la selezione dei soggetti privati, esplicitamente menzionati nel bando, sono il costo e la qualità dell’offerta tecnica, con particolare riguardo al contesto pedagogico, la coerenza delle attività, le risorse 5 strumentali umane e materiali e la vicinanza ai clienti. 3. I progetti pilota rappresentano la terza tipologia di intervento: si tratta in pratica di sperimentazioni finalizzate per lo più a verificare quanto sia stato efficace un partenariato pubblicoprivato in certi settori. Questo tipo di sperimentazioni viene realizzato attraverso accordi stipulati quasi sempre con agenzie di lavoro interinali già accreditate quali Adecco, Manpower, Bpi Altedia ecc…. 4. Infine il Grand Compte, un’azione che vede Pôle Emploi impegnata nel reclutamento di gruppi di candidati per grandi aziende che, in determinati periodi, hanno necessità di assumere personale. Questo avviene spesso nella grande distribuzione (es.: Auchan, Carrefour, Casino) con cui Pôle Emploi sigla accordi specifici per il collocamento massiccio di lavoratori. Modalità di governance del sistema dei soggetti pubblici e privati che erogano i servizi al lavoro. Tutta l’attività relativa ai servizi per l’impiego viene regolata dal Codice del Lavoro che nella Parte V, Occupazione, Libro III, ne definisce i contenuti e le procedure. Così ad esempio nel Capitolo I, al Titolo II, Occupazione, l’articolo L 5321-1 recita: L’attività di collocamento consiste nel fornire, in maniera continuativa, servizi per favorire l’incontro della domanda con l’offerta di lavoro, senza che il soggetto che fornisce il servizio entri come parte in causa nel rapporto di lavoro eventualmente generato. ….. Art. L. 5321-3 …… Fatte salve le disposizioni di cui all’art. L. 7121-9 e L. 7121-10 del presente Codice del Lavoro relative al collocamento a titolo oneroso del personale dello spettacolo e di cui all’art. 222-6 relative all’esercizio di attività di agente sportivo, nessuna retribuzione, diretta o indiretta, può essere richiesta alle persone alla ricerca di un’occupazione in contropartita dell’erogazione di servizi di collocamento. ….. Per quanto attiene l’attività dei soggetti privati, questa viene trattata nel Capitolo III, Collocamento Privato: Art. L. 5323-1. Le persone fisiche o le persone giuridiche di diritto privato, la cui attività principale consista nella fornitura di servizi di collocamento, sono tenute a dichiarare la propria attività all’Autorità Amministrativa. La fornitura di servizi di collocamento esclude ogni attività a titolo oneroso, fatta eccezione dei servizi di consulenza e assistenza per l’inserimento professionale. Art. 5323-2. Le agenzie di lavoro temporaneo sono abilitate a fornire servizi di collocamento. ….. 6 Modalità di conferimento delle risorse pubbliche (per il funzionamento e per le politiche): tipologia di contratto, tipo di riconoscimento dei costi (a servizio, a scopo – ovvero se l’azione svolta porta a reale occupazione -, mediante sistema di doti, a raggiungimento di obiettivo. etc…); Gli aggiudicatari più competitivi fra quelli che partecipano al bando indetto da Pôle emploi propongono tariffe per i servizi prestati che sono in funzione del tipo di utenza da gestire. Nel caso dell’ultimo bando indetto da Pôle emploi per esempio, gli aggiudicatari più competitivi hanno proposto una tariffa pari a 1580 euro per ogni soggetto a basso tasso di occupabilità preso in carico e una tariffa pari a 2.000 euro nel caso di licenziati per motivi economici. La fatturazione avviene in ogni caso in funzione dei risultati conseguiti: gli operatori infatti ricevono il 50% della remunerazione dopo aver ottemperato una serie di atti di “accompagnamento” e un ulteriore 25% in caso di ritorno all’occupazione del disoccupato. Il saldo dell’ulteriore 25% viene versato nel caso che quest’ultimo, dopo sei mesi, risultasse ancora occupato. ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE Modello di accreditamento (nazionale o decentrato) Le direttive che riguardano l’insieme delle procedure seguite dalle filiali di Pôle emploi sparse sul territorio francese ivi comprese quelle riguardanti il modello di accreditamento, vengono emanate a livello nazionale dal Ministero del Lavoro attraverso la nuova struttura nata dalla fusione dell’ANPE (agenzia nazionale per l’occupazione) con Assédic (istituto di previdenza). L’accreditamento dei soggetti privati: tipo di normativa, obbligatorietà dell’accreditamento Alcune funzioni che necessitano di competenze specialistiche che Pôle emploi non è in grado di assicurare come ad esempio il bilancio di competenze e la formazione vengono esternalizzate cioè affidate a soggetti esterni che hanno le necessarie competenze per svolgerle. Parallelamente, al fine di potenziare la propria capacità di azione e per poter confrontare le metodologie utilizzate con quelle di altri operatori, Pôle emploi, pur possedendo le competenze, mette a bando la realizzazione di attività analoghe a quelle svolte internamente. Tali collaborazioni possono restare un caso isolato oppure avere carattere di continuità; in quest’ultimo caso vengono richieste dal “referente unico” assegnato al disoccupato. Le collaborazioni continuative sono prestazioni di sei mesi o più che mirano alla presa in carico di soggetti licenziati per motivi economici, soggetti desiderosi di avviare un’attività in proprio, o soggetti che abbiano bisogno del servizio di “accompagnamento rinforzato”. Queste prestazioni, come già specificato, vengono remunerate in funzione dei risultati valutando se il beneficiario del servizio sia stato ricollocato oppure no. In questi casi il referente del disoccupato non viene designato da Pôle emploi, bensì dall’aggiudicatario del servizio messo a bando. Pôle emploi ricorre dunque a prestatori esterni attraverso la pubblicazione di bandi rivolti a quegli organismi in grado di assicurare l’attività di intermediazione finalizzata al collocamento. A tale scopo viene nominata un’apposita commissione 7 mista formata dai rappresentanti dello Stato e dell’Unédic e tale modello operativo viene seguito in tutto il territorio nazionale francese. Procedure, requisiti, condizioni per essere accreditati Le agenzie di lavoro interinale e le società specializzate nell’attività di collocamento partecipano ai bandi per l’aggiudicazione di servizi di intermediazione del lavoro, formazione e orientamento e, nel caso di aggiudicazione del servizio, entrano a far parte di un albo fornitori che li definisce come “soggetti accreditati”. I soggetti che possono accreditarsi Gli Artt. 5323-1, 5323-2 e 5323-3, V parte, titolo III del Codice del Lavoro, definiscono quali sono i soggetti privati che possono svolgere attività di collocamento. Art. L. 5323-1 Le persone giuridiche di diritto privato la cui attività principale consiste nella fornitura di servizi di collocamento sono tenute a dichiarare la propria attività all’autorità amministrativa. I servizi vengono erogati a titolo non oneroso ad eccezione di quelli aventi per oggetto la consulenza nel campo dell’intermediazione del lavoro e dell’inserimento lavorativo. Art. L. 5323-2 Le agenzie di lavoro interinale sono abilitate all’erogazione di servizi di collocamento. Art. L. 5323-3 Non rientrano nelle disposizioni del presente capitolo: 9 9 9 9 Le persone definite agli articoli L. 7232-1, L. 7232-2 e L. 7232-4 che svolgono attività di servizi alla persona; le persone menzionate all’articolo L. 7121-10 operanti nel collocamento di personale dello spettacolo a titolo oneroso; le persone menzionate all’articolo L. 222-6 del Codice dello Sport; i datori di lavoro o le associazioni di datori di lavoro che intraprendono azioni di ricollocamento in favore del proprio personale dipendente. Chi formalmente accredita L’ente formalmente preposto all’accreditamento è Pôle emploi che decide, sulla base della rispondenza ai requisiti descritti nel bando, quali sono i soggetti aggiudicatari che possono quindi essere inseriti nella lista degli enti accreditati. Obbligatorietà della certificazione di qualità Non è obbligatoria la certificazione di qualità anche se alcuni soggetti privati scelgono comunque questa via proprio per garantire all’utenza il massimo livello possibile di prestazioni. Così ad esempio le società Adecco e Manpower hanno ottenuto la certificazione ISO 9001 per l’attività di collocamento e fornitura e di personale. 8 Definizione degli standard per i soggetti privati Come già accennato, per ottenere l’accreditamento è necessario rispondere a determinati requisiti dettati da Pôle emploi sia per quanto attiene agli strumenti che il soggetto che intende accreditarsi deve mettere a disposizione dei disoccupati, sia per gli obiettivi da rispettare nello svolgimento dei servizi di intermediazione. I requisiti minimi specificano quali devono essere i mezzi che i disoccupati dovranno avere a disposizione: appositi spazi con opuscoli e informazioni varie per potersi documentare, accesso a internet, telefono, stampa specializzata ecc… Infine vengono definiti degli obiettivi che i prestatori d’opera dovranno rispettare quali ad esempio la percentuale di disoccupati reinseriti al lavoro stabile per i servizi di tipo “ricerca”, oppure la percentuale di avviamenti a formazione per quanto attiene i servizi di tipo “progetto”. L’accreditamento è regionale/nazionale L’accreditamento avviene, come già accennato, tramite aggiudicazione di un servizio di incrocio domanda offerta, di orientamento o di una prestazione di formazione professionale ad un soggetto che risulti vincitore di una gara d’appalto. In questo senso i soggetti privati non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva ma partecipano alle gare sulla base della rispondenza o meno a determinati requisiti minimi già precedentemente descritti. Flussi principali di 9 operatività In generale, una volta selezionati i soggetti privati aggiudicatari dei servizi di collocamento, il referente di Pôle emploi esamina la pratica del disoccupato e ne valuta il profilo attraverso lo strumento informatico. Una volta individuato il tipo di disoccupato (giovane, over 40, donna, lunga durata, disabile ecc…) lo orienta verso la struttura più idonea fra quelle accreditate oppure decide di gestirlo in proprio. A partire da quel momento il disoccupato viene inserito in uno dei tanti percorsi di riqualificazione che i vari soggetti hanno messo a punto negli anni e che vedrà comunque una stretta interazione fra il prestatore del servizio e il disoccupato. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Soggetti deputati alla verifica dell’operato Sono abilitati al controllo dell’applicazione del diritto del lavoro funzionari e agenti che svolgono attività di verifica su eventuali inadempienze relativamente al rispetto degli Artt. L. 5321-2 e L. 5321-3 e alle disposizioni del capitolo III, libro V del Codice del Lavoro in materia di indennità e sostegni al reddito. Qualora l’attività di collocamento fosse svolta infrangendo tali disposizioni, l’autorità amministrativa può disporre la chiusura dell’organismo “trasgressore” per una durata non superiore ai tre mesi. Art. L. 5321-2 Nessun servizio di collocamento può essere rifiutato a una persona cerca di un’occupazione oppure a un datore di lavoro per motivi cui all’art. L. 1132-1* del Codice del Lavoro. Nessuna offerta lavoro può fare riferimento a una delle caratteristiche menzionate questo articolo. in di di in *L. 1132-1. Nessuna persona può essere allontanata da una procedura di collocamento o di inserimento in tirocinio o da un periodo di formazione in impresa, nessun dipendente può essere sanzionato, licenziato o essere discriminato in maniera diretta o indiretta così come definito dall’articolo 1 della legge n. 2008-496 del 27 maggio 2008, portante disposizioni di aggiustamento al diritto comunitario nel campo della lotta contro le discriminazioni, in particolare in materia di remunerazione ai sensi dell’art. L.3221-3, delle misure di partecipazione o distribuzione d’azioni, di formazione, di ricollocamento, di assegnazione, di qualificazione, di classificazione, di promozione professionale, di trasferimento o di rinnovo del contratto in ragione della sua origine, del suo genere, delle sue usanze, del suo orientamento sessuale, della sua età, della sua situazione familiare o della sua gravidanza, delle sue caratteristiche genetiche, della sua appartenenza o non appartenenza, vera o supposta, a una etnia, una nazione, una razza, delle sue opinioni politiche, delle sue attività sindacali, delle sue convinzioni religiose, della sua apparenza fisica, del suo cognome, del suo stato di salute o del suo handicap. Art. L. 5321-3 Nessuna retribuzione diretta o indiretta può essere richiesta a 10 persone alla ricerca di un’occupazione in contropartita della fornitura di servizi di collocamento fatti salvi gli artt. L. 7121-9 e L. 7121-10 relativi alle condizioni di collocamento a titolo oneroso del personale dello spettacolo e l’art. L. 222-6 del codice sportivo, relativo alle condizioni d’esercizio della professione di agente sportivo. La valutazione dell’attività svolta degli aggiudicatari dei bandi indetti da Pôle emploi per lo svolgimento di servizi di orientamento, formazione e collocamento viene realizzata da un Comitato di Sorveglianza designato dalla Convenzione Tripartita firmata il 2 aprile 2009. Questo è costituito da tre rappresentati dello Stato designati dal Ministro per l’occupazione, dal Direttore Generale dell’Unédic e da due rappresentanti del suo Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pôle emploi. Il comitato di sorveglianza definisce, pianifica e coordina le analisi e gli studi ritenuti necessari, fra cui la valutazione delle prestazioni dei collaboratori e dei fornitori di Pôle emploi, affidandosi al Comitato di Coordinamento Studi e Statistiche indicato nella Convenzione. Le spese relative alle attività svolte in questo ambito vengono ripartite fra i partecipanti alla Convenzione: Stato, Unédic e Pôle emploi. Valutazione dei processi e controllo delle performance Gli aggiudicatari debbono impegnarsi ad aggiornare almeno ogni tre mesi i PPAE (Progetti Personalizzati di Accesso al Lavoro) di ogni soggetto preso in carico, a segnalare a Pôle emploi le mancanze dei disoccupati quanto agli obblighi derivanti dal contratto di accompagnamento al lavoro da essi firmato ed utilizzare, per i rapporti con Pôle emploi, le procedure, i supporti e gli strumenti informatici messi a loro disposizione. Annualmente verrà effettuata una valutazione delle prestazioni fornite da ogni aggiudicatario allo scopo di: 9 verificare le modalità di orientamento dei disoccupati nei confronti di tali organismi; 9 valutare la qualità dei servizi erogati; 9 confrontare le prestazioni fornite con quelle degli altri aggiudicatari e con quelle di Pôle emploi, valutando i rispettivi punti di forza sulle procedure di ricollocamento dei soggetti presi in carico. Al di là del controllo sulle prestazioni svolto da Pôle emploi, alcune società come Adecco e Manpower si sono dotate di un proprio sistema di controllo di qualità ottenendo la certificazione ISO 9001. Adecco ha lanciato inoltre il programma TEAM 2012 (Transformons Ensemble Adecco Maintenant), che si compone di 8 progetti in cui vengono coinvolti collaboratori di varie filiali con l’obiettivo di sviluppare la specializzazione di ognuno, migliorare l’organizzazione commerciale, ottimizzare la rete e professionalizzare l’attività di selezione e reclutamento. Manpower a livello regionale ha invece incaricato un organismo 11 indipendente, la società BVA che opera nel campo delle ricerche di mercato, di valutare la qualità del servizio reso. Una volta all’anno, 4.800 imprese e 1.100 collaboratori vengono intervistati per poter monitorare gli indici di soddisfazione attraverso il sistema BQS (Barometro Qualità Servizi). L’attenta valutazione di questi indicatori permette a Manpower di apportare continui miglioramenti nelle procedure e nei processi messi in campo per lo svolgimento delle attività. Modello di verifica dei requisiti dei soggetti privati (e pubblici) nell’erogazione dei Servizi per il Lavoro (valutatore interno o esterno…) Pôle emploi, il nuovo organismo sorto dalla fusione dell’Assédic (istituto di previdenza) con l’ANPE (Agenzia per l’Occupazione), ha mantenuto il modello operativo decentrato che era proprio dell’ANPE. Ogni Agenzia ha una propria lista di servizi da erogare in base agli ambiti di attività; ogni singolo servizio prevede, da parte del personale preposto al servizio in questione, uno o più obiettivi di impegno per far sì che il livello di qualità previsto per quel servizio non scenda sotto la soglia minima prevista. Una parte di questi impegni, quella relativa agli obiettivi interni dell’organizzazione, che viene definita il presidio della qualità, è particolarmente importante perché definisce il modo in cui Pôle emploi organizza, programma e mette in pratica i processi di controllo, misurazione, analisi e miglioramento del modello di qualità dei servizi. La responsabilità del risultato delle attività di ogni agenzia è ovviamente in capo al Direttore di Agenzia che deve indicare per ciascuna delle aree di attività e in funzione di ognuno degli obiettivi, una serie di decisioni (o scelte) sulla base di un formato condiviso, in particolare: 9 il tema della disposizione specifica (cosa); 9 in che modo si attua la procedura (come); 9 i soggetti responsabili della realizzazione della procedura (chi); 9 i tempi entro i quali portarla a termine o la durata (quando); 9 gli strumenti necessari per realizzarla (strumenti e sist. informatici); 9 dove possono essere reperite le informazioni o trovati riferimenti (documenti e allegati di riferimento). Queste decisioni vengono definite dispositions particulières e costituiscono le risposte a livello locale agli impegni/obiettivi comuni stabiliti a livello nazionale. Gli indicatori di efficacia ed efficienza della Rete per i Servizi per il Lavoro Per quanto riguarda gli indicatori delle prestazioni relativi agli aggiudicatari dei servizi messi a bando da Pôle emploi, questi soggetti sviluppano sistemi di controllo di qualità diversi che sono comunque sempre finalizzati all’ottimizzazione del servizio erogato nell’ottica di rispondere ai requisiti (sopra descritti) richiesti da Pôle emploi per potersi aggiudicare i lotti relativi alle attività di orientamento, intermediazione e formazione. Per quanto riguarda il controllo delle prestazioni di Pôle emploi, queste vengono monitorate tenendo presenti i seguenti indicatori: 12 1. Indicatori sul monitoraggio della fusione ANPE e Assédic 2. Indicatori di risultato 3. Indicatori complementari 3.1 disoccupati 3.2 imprese 3.3 intermediazione attiva Indicatori sul monitoraggio della fusione ANPE e Assédic 9 9 9 9 9 9 Parte delle strutture di accoglienza dotate di personale con tutte le competenze; parte delle strutture aperte al pubblico almeno 35 ore a settimana; parte dei disoccupati ricevuti lo stesso giorno per il colloquio di iscrizione e per il colloquio di elaborazione del PPAE (Progetto Personalizzato di Accesso al Lavoro); parte dei disoccupati ricevuti in colloquio unico di iscrizione; parte dei disoccupati con un referente unico a disposizione; parte del personale dedicato alla produzione di servizi. Indicatori di risultato 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Parte dei disoccupati soddisfatti dei servizi ricevuti da Pôle emploi; parte dei datori di lavoro soddisfatti dei servizi ricevuti da Pôle emploi; numero delle offerte di lavoro raccolte e numero di offerte di lavoro raccolte con durata superiore a sei mesi; tasso di soddisfazione relativo alle offerte di lavoro e tasso di soddisfazione relativo alle offerte di lavoro provenienti dai settori in crisi; numero di disoccupati di lunga durata; tasso di uscita per ritorno all’occupazione e per ritorno ad occupazione stabile (di cui categorie prioritarie); tasso di inserimento al lavoro 6 mesi dopo il termine di un’azione di formazione finanziata da Pôle emploi (di cui inserimento stabile); tasso di inserimento al lavoro 6 mesi dopo la fine di un “Contratto Unico d’Inserimento” o di un contratto con una struttura d’inserimento per attività economica prescritti da Pôle emploi (di cui inserimento stabile); parte dei licenziati economici beneficiari di CRP/CTP non iscritti come disoccupati al termine del dispositivo. Indicatori complementari Servizi ai disoccupati 9 9 Percentuale delle chiamate gestite (ATT DE - tasso di gestione disoccupati); parte delle iscrizioni realizzate meno di 5 giorni dopo il primo 13 9 9 9 9 9 9 9 contatto con Pôle emploi; tasso di esito sulle pratiche di sussidio in meno di 15 giorni; indicatore di qualità di gestione delle richieste di sussidio; numero medio di disoccupati per referente; parte dei disoccupati nei diversi tipi di servizio; tasso di realizzazione di colloqui relativi al “Suivi Mensuel Personnalisé”; parte dei disoccupati in “Suivi Mensuel Personnalisé” non messi in relazione con imprese da più di 2 mesi; numero di disoccupati presi in carico da soggetti privati accreditati da Pôle emploi; Servizi alle imprese 9 9 9 9 Percentuale delle chiamate gestite (ATT employeurs – tasso di gestione datori di lavoro); tasso residuo di contributi di sussidio disoccupazione; tasso medio di evasione delle offerte di lavoro; numero di imprese clienti di Pôle emploi di cui PMI con meno di 50 dipendenti; Servizi di intermediazione attiva 9 9 9 9 9 9 Sistema sanzionatorio (verso i soggetti privati e/o verso l’utenza)/norme /caratteristiche, etc Numero di assunzioni realizzate con l’itervento di Pôle emploi di cui assunzioni stabili (> 6 mesi); numero di disoccupati beneficiari di una prestazione specifica di orientamento o di bilancio di competenze; numero di disoccupati orientati verso il dispositivo di certificazione delle competenze acquisite; numero di assunzioni in Contratto Unico d’Inserimento, Contratto di Professionalizzazione, Contratto di Apprendistato realizzate con l’intervento di Pôle emploi; effettività del controllo della ricerca attiva di un’occupazione; costo dell’intermediazione andata a buon fine. Per quanto attiene alle disposizioni penali nei confronti dei soggetti privati aggiudicatari dei servizi di collocamento, queste sono definite nel capitolo IV, libro V del Codice del Lavoro, art. L. 5124-1 (modificato dalla legge n. 2008-126 del 13 febbraio 2008 art. 13). Fatto salvo il caso in cui si configuri il reato di truffa, definita e sanzionata agli articoli 313-1 e 313-3 del codice penale, il fatto di beneficiare o di tentare di beneficiare in maniera fraudolenta delle somme indicate all’articolo 5123-2 (sussidi/indennità/incentivi in favore dei disoccupati), viene punito con un’ammenda pari a € 4.000. La stessa pena viene applicata per il tentativo di far ottenere in maniera fraudolenta o di tentare di far ottenere tali somme. Per quanto riguarda le sanzioni comminate ai beneficiari dei servizi di orientamento e collocamento, queste sono le stesse sia nel caso che il beneficiario sia seguito da Pôle emploi, sia nel caso egli sia stato assegnato ad una società esterna appaltatrice dei suddetti servizi. Nel caso venga rilevato che il beneficiario dell’indennità non riempia 14 le condizioni previste dal suo percorso personalizzato di riqualificazione e ricollocamento, è possibile applicare delle sanzioni. L’infrazione commessa può essere una delle tre seguenti: 9 insufficienza di azioni positive ripetute finalizzate alla ricerca di un’occupazione;rifiuto di un’offerta di lavoro, qualunque sia la tipologia contrattuale proposta (anche un contratto di apprendistato) o rifiuto di una formazione; 9 assenza ad una convocazione; 9 frode e/o dichiarazione mendace; a seconda di quale delle tre sia stata commessa, il beneficiario potrà incorrere nei seguenti tre tipi di sanzioni: 1 - radiazione eseguita da Pôle emploi che implica: 9 proibizione dall’iscrizione per un periodo di tempo determinato; 9 interruzione ma non soppressione dei diritti, da 15 giorni a 12 mesi a seconda del motivo (verranno rimandati a fine periodo di indennità ARE – Aide Retour à l’Emploi). Pôle emploi inoltre, a seguito di radiazione di un suo iscritto, dovrà avvertire il prefetto, il che potrebbe implicare una riduzione o una soppressione dei diritti. Alla fine del periodo di radiazione sarà cura del beneficiario provvedere alla propria reiscrizione. 2 – riduzione o soppressione dell’indennità da parte del prefetto (può essere delegata alla DDTEFP - Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle corrispondente alla nostra Direzione Provinciale del Lavoro) che implica: 9 riduzione dell’indennità (dal 20% al 100% e da due mesi a definitiva a seconda del motivo); Tale sanzione prevede il ricorso alla DDTEFP su segnalazione Pôle emploi oppure in forma automatica e, a differenza della radiazione, i diritti soppressi o ridotti sono irrimediabilmente persi. 3 – sospensione dell’indennità da parte di Pôle emploi (unicamente in caso di mancata presentazione a convocazione - salvo certificato medico - o per dichiarazioni inesatte) che implica: 9 riduzione o sospensione dell’erogazione per due mesi al massimo (senza accordo del prefetto); Questa sanzione riguarda esclusivamente l’ARE (Aide Retour à l’Emploi) che è la vera e propria indennità di disoccupazione e non le altre componenti che sono sempre erogate da Pôle emploi ma finanziate dallo Stato, come per esempio l’ASS - Allocation Spécifique de Solidarité. STRUMENTI E DISPOSITIVI Strumenti regolatori utilizzati Il sistema dei servizi per l’impiego francese è probabilmente quello che, a livello europeo, è stato riformato più di recente. La legge 2008-126 del 13 febbraio 2008 ha infatti dato vita ad un operatore pubblico unico che è e sarà l’operatore di riferimento della politica 15 pubblica per l’occupazione per garantire la realizzazione di una vera flexicurity. Questa ambizione è conforme alle linee guida integrate in materia di occupazione della strategia di Lisbona, ai principi adottati dal Consiglio Europeo il 5 dicembre 2007 e alle ambizioni dell’accordo nazionale interprofessionale dell’11 gennaio 2008 relativo alla modernizzazione del mercato del lavoro. Conformemente alla Convenzione C 88 dell’ILO relativa al servizio pubblico per l’occupazione, Pôle emploi dovrà operare per realizzare la “migliore organizzazione possibile del mercato del lavoro garantendo la massima fruibilità dei propri servizi sul territorio nazionale”. Gli obiettivi vengono definiti dalla Convenzione tripartita firmata il 2 aprile 2009 da Pôle emploi, Unédic e dal segretario di Stato con delega all’occupazione assieme al Ministro dell’Economia, Industria e Occupazione per lo Stato. La Convenzione prevede due fasi: la prima da realizzarsi nel 2009 prevede la conclusione della fusione e le prime tappe di miglioramento dell’offerta di servizi e la seconda, da realizzarsi con l’orizzonte più ampio del 2011, che punta a consolidare i miglioramenti conseguiti rendendoli duraturi e assicurando così un miglioramento generale del funzionamento del mercato del lavoro. Essa delinea inoltre i principi evolutivi dell’organizzazione territoriale, dei partenariati con AFPA, con APEC, con Cap Emploi, con le Missions Locales ma anche con i soggetti privati che operano sul mercato del lavoro nel settore del collocamento come Adecco, Eurydice, Manpower, Vediorbis per citare i maggiori. Con la fine del monopolio pubblico nel settore del collocamento decretato dalla legge 18 gennaio 2005 (legge Borloo), la Francia ha dato vita ad un modello di interazione fra servizi pubblici e servizi privati che opera in un’ottica di cooperazione e la legge 2008-126 del 13 febbraio 2008 di riforma dei servizi per l’impiego ha ampliato e consolidato questo modello. L’integrazione dei due sistemi va ben oltre la complementarietà delle funzioni e il semplice scambio di informazioni auspicati dalle varie autorità preposte alla regolamentazione del settore nei vari paesi: se da un lato infatti Pôle emploi concede in appalto la gestione di alcuni servizi che richiedono competenze specialistiche che non possiede al proprio interno (es.: in materia di bilancio di competenze e di formazione), dall’altro vi sono operatori privati che si aggiudicano prestazioni analoghe a quelle che l’operatore pubblico fornisce ai suoi utenti nell’ambito della propria offerta di servizi. Questo tipo di complementarietà che vede l’operatore pubblico agire in sinergia sia con partner pubblici sia con soggetti privati contribuisce ad ampliare il suo raggio d’azione e gli permette di confrontare i propri metodi e risultati con quelli degli altri operatori favorendo l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Strumenti agevolativi per l’inserimento al lavoro Nel quadro del programma di rilancio dell’economia, è stato istituito, per tutto il 2009, un regime di aiuti per le imprese con meno di 10 dipendenti che provvederanno ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di un rimborso integrale dei contributi previdenziali che, per salari minimi garantiti, è pari a circa € 160 16 mensili. Il dispositivo è degressivo nel senso che, man mano che la remunerazione sale, l’entità dell’incentivo diminuisce. Questo dispositivo va ad aggiungersi all’incentivo già esistente (Allègement Fillon) che resta in vigore e che prevede che le imprese con meno di 10 dipendenti che assumano una persona con salario minimo abbiano diritto ad uno sgravio sui contributi previdenziali pari a 28,1 punti sullo stipendio lordo. Per stabilire la dimensione dell’impresa e quindi il diritto o meno a beneficiare dell’incentivo, il conteggio dei dipendenti viene effettuato alla data del 30 novembre 2008. L’incentivo viene erogato anche in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e per rinnovi di contratti a tempo determinato superiori a un mese. Nell’area presso la quale l’impresa intende inserire nuove risorse, non devono essere stati effettuati licenziamenti nei 12 mesi precedenti. Sempre nell’ambito delle misure prese dal governo per combattere la crisi, è stato annunciato nell’aprile scorso il cosiddetto Piano Occupazione e Formazione Giovani che prevede un budget di spesa pari a 1,3 miliardi di euro per avviare al lavoro circa 500.000 giovani diplomati o senza alcuna qualifica attraverso i seguenti strumenti: ¾ abbattimento totale degli oneri sociali per le imprese di qualunque dimensione che assumeranno apprendisti entro il 30 giugno 2010; premio aggiuntivo di € 1.800 per quelle con meno di 50 dipendenti; obiettivo di questa misura è quello di assumere 320.000 apprendisti fra il 1° giugno 2009 e il 30 giugno 2010; costo stimato: 70 milioni di euro; ¾ incentivo di € 1.000 alle imprese che assumeranno minori di 26 anni con contratto di professionalizzazione (€ 2.000 se il soggetto non è in possesso di diploma di scuola superiore); obiettivo di questa misura è quello di assumere 170.000 giovani dal 1° giugno 2009 al 1° giugno 2010; costo stimato 226 milioni di euro; ¾ proposta di contratti d’accompagnamento/formazione a 50.000 soggetti fra i 16 e i 25 anni iscritti a Pôle Emploi o seguiti dalle Missions Locales; costo stimato: 330 milioni di euro; ¾ 7.200 nuovi posti saranno offerti a giovani poco qualificati per acquisire una specializzazione presso le scuole della seconda opportunità nell’ambito di un accordo con le regioni, con assunzione di un terzo del costo da parte dello Stato, un terzo da parte delle Regioni e un terzo da parte del beneficiario; costo stimato per lo Stato: 26 milioni di euro; ¾ tutti gli stages con durata superiore a due mesi saranno remunerati (decorrenza immediata nella funzione pubblica) e le imprese che assumeranno a tempo indeterminato giovani che si trovavano in stage prima del 24 aprile 2009 riceveranno un incentivo pari a 3.000 euro; obiettivo di questa misura: arrivare a 50.000 nuove assunzioni entro settembre; costo stimato: 150 milioni di euro; ¾ raddoppio dei CIE (Contrat Initiative Emploi) nel settore del commercio (+ 50.000) riguardanti soprattutto lo sviluppo 17 sostenibile e l’economia sociale; costo stimato: 150 milioni di euro; ¾ per coloro che non rientrano in nessuno dei dispositivi sopra elencati verrà proposto un pacchetto di 30.000 Contrats Aidés a partire dalle collettività locali che lo Stato finanzierà per 12 mesi al 90% del costo; Pôle Emploi si incaricherà di offrire un lavoro o una qualifica nel settore privato; costo stimato 230 milioni di euro. 18