benchmarking sul rapporto pubblico

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benchmarking sul rapporto pubblico
BENCHMARKING SUL RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO:
ACCREDITAMENTO
FRANCIA
A cura di Marco Vittore Capitini, Staff Sistema documentale, Banche Dati e Benchmarking
di Italia Lavoro S.p.A.
ACCREDITAMENTO: FRANCIA
CHI SONO/QUANTI SONO
Tipologie di soggetti
che operano nei servizi
per il lavoro
La Francia, con la legge 2008-126 del 13 febbraio 2008, ha
riformato l’organizzazione dei Servizi Pubblici per l’Impiego. Dal
gennaio 2009 è infatti operativo sul territorio francese Pôle Emploi, il
nuovo organismo sorto dalla fusione dell’ANPE (agenzia nazionale
per l’occupazione) con l’Assédic (istituto di previdenza).
Tale fusione rientra nell’ambito di una riorganizzazione dei servizi
per l’impiego che ha non solo l’obiettivo di semplificare l’iter
burocratico dei senza lavoro attraverso l’istituzione dello sportello
unico, ma anche quello di diminuire il numero di iscritti di cui
ciascun addetto deve occuparsi migliorando così la qualità del
servizio ad essi offerto.
Con la fine del monopolio pubblico nel settore del collocamento
decretato dalla legge 18 gennaio 2005 (legge Borloo) l’organismo
pubblico (ANPE prima e Pôle Emploi dal 2009 in poi) ha facoltà di
esternalizzare alcune prestazioni che vengono messe a bando ogni
tre anni. I soggetti appaltatori sono molteplici e vanno dalle agenzie
di lavoro interinale alle società specializzate nei servizi di
ricollocamento.
Va segnalata inoltre, nel panorama di soggetti che operano nei
servizi per l’impiego, la presenza di un organismo di pubblica utilità,
operatore nazionale di riferimento per l’inserimento professionale e
lo sviluppo delle competenze. L’AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes) è anche di supporto alle politiche
Occupazione/Formazione delle collettività territoriali, delle imprese,
delle comunità professionali e dello Stato e nel 2006 è stato
designato come organismo incaricato di “pilotare” il dispositivo del
Contrat de Transition Professionnelle, misura con la quale il governo
intende rafforzare l’accompagnamento al lavoro dei soggetti che
sono rimasti vittime di licenziamenti per difficoltà economiche
dell’impresa.
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Presenza di
soggetti/operatori in
rapporto ai bacini
“target”
APEC (Agence Pour l’Emploi des Cadres). Si tratta di un
organismo privato che si rivolge a coloro che sono in cerca di
un’occupazione ma che appartengono esclusivamente alla categoria
dei quadri e assimilati (in Francia per lo più gli ingegneri).
Cap emploi E’ una rete costituita da ben 119 organismi di
collocamento specializzati nella disabilità e distribuiti su tutto il
territorio francese. La distribuzione capillare garantisce un servizio
molto efficace, a livello locale, sia alle imprese che alle persone
diversamente abili in tutto ciò che attiene sia ai percorsi finalizzati
all’assunzione che alle stesse procedure di assunzione. Viene
finanziata dall’AGEFIPH (Association pour la Gestion des Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées) che è l’associazione che
gestisce il fondo costituito attraverso i contributi versati dalle
imprese con più di 20 dipendenti che, in questo modo, assolvono (in
tutto o in parte) al loro obbligo di assumere personale portatore di
handicap.
Mission locale et PAIO (Permanences d’Accueil d’Information
et d’Orientation) Non fanno collocamento, ma sono spazi di
intervento al servizio dei giovani dai 16 ai 25 anni. Ognuno di essi
viene accolto individualmente dal personale della mission locale che
personalizza l’intervento focalizzando l’attenzione sulle problematiche
che l’utente incontra nel suo percorso di avvicinamento al mondo del
lavoro.
Presenza di
soggetti/operatori in
rapporto al territorio
Maisons de l’Emploi Non fanno collocamento diretto ma nascono
per garantire sul territorio una migliore cooperazione tra gli attori
locali ai fini di anticipare le necessità di mano d’opera e le necessità
formative delle imprese facilitando così l’ingresso o il rientro nel
mondo del lavoro. Forniscono inoltre un supporto nel campo della
creazione d’impresa a coloro che volessero iniziare un’attività in
proprio.
Nel rispetto delle direttive nazionali in materia di mercato del lavoro
e di occupazione, le direzioni dipartimentali del lavoro (che
corrispondono alle nostre DPL) partecipano, assieme agli altri
partner che hanno contribuito alla creazione della Maison de
l’Emploi, alla cabina di regia, contribuendo così all’elaborazione e
alla conduzione della politica per l’occupazione locale.
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). Si tratta di un
servizio di accompagnamento al lavoro che opera in collaborazione
con le Missions Locales e che è concepito in funzione delle specificità
del territorio innestando il proprio intervento sulle diverse iniziative
economiche, sociali e culturali esistenti con il fine di sviluppare
attività generatrici di occupazione. Nel quadro della legge contro
l’esclusione, il PLIE è un’associazione finanziata da uno o più Comuni
e dal Fondo Sociale Europeo allo scopo di aiutare le persone che
hanno difficoltà d’inserimento sociale e professionale ad inserirsi nel
mercato del lavoro. I beneficiari sono i disoccupati di lunga durata, i
giovani senza qualifica, i percettori di pensioni sociali come ad
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esempio il sussidio per famiglie monoparentali, i disabili, tutte le
persone con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, i soggetti con
scolarità bassa o inadatta che manifestino una volontà e/o una
capacità di impegnarsi in un percorso d’inserimento verso
un’occupazione stabile.
COME OPERANO
Tipologia di servizio
pubblico per il lavoro
svolto da soggetti
privati/ Tipologia dei
Servizi erogati
I servizi che gli operatori privati possono prendere in gestione sono
la convocazione, il colloquio e la proposta di collocamento o
ricollocamento presso un’impresa. Per poter partecipare al bando di
gara, tali soggetti devono rispondere, come vedremo più avanti, a
determinati requisiti che specificano quali sono i servizi di base che
dovranno garantire al disoccupato. Ad oggi Pôle Emploi ha concesso
l’accreditamento a 31 soggetti che si incaricheranno di seguire per i
prossimi due anni 320.000 disoccupati nel loro percorso di ricerca di
un’occupazione. Gli organismi in questione vanno dalle agenzie di
lavoro interinale come Manpower a società specializzate nella
formazione e ricollocamento come Sodie (gruppo Alpha). Pôle Emploi
investirà circa 450 milioni di euro da luglio 2009 a luglio 2011 per
finanziare queste strutture che avranno due compiti fondamentali: il
collocamento delle fasce con il più basso tasso di occupabilità e
l’assistenza dei soggetti licenziati per difficoltà economiche
dell’impresa legate alla crisi globale.
Norme di riferimento
su cui operano
Tutte le procedure relative ai servizi per l’occupazione sono regolate
dal Codice del Lavoro che è stato recentemente rivisto in alcune sue
parti dalla legge 2008-126 del 13 febbraio 2008 relativa alla riforma
dell’organizzazione del servizio pubblico per l’impiego. Nella
fattispecie
Leve finanziarie
Tutte le attività di Pôle Emploi relative al collocamento vengono
finanziate con fondi pubblici il cui budget viene gestito dal Ministero
del Lavoro.
Per quanto riguarda le Agenzie di collocamento privato, queste
offrono agli utenti i propri servizi a titolo oneroso tranne quelli
subappaltati direttamente da Pôle Emploi che vengono liquidati
direttamente dall’organismo pubblico all’agenzia che li eroga.
Target di riferimento
Come già accennato, Pôle emploi ha esternalizzato i servizi di
assistenza ai disoccupati a soggetti privati che si spartiranno un
totale di 320.000 soggetti in cerca di occupazione in un periodo che
va da luglio 2009 a luglio 2011. Le prestazioni che verranno erogate
si rivolgeranno a due categorie ben precise di utenza: 170.000
soggetti con basso tasso di occupabilità e 150.000 soggetti licenziati
dalle imprese per difficoltà economiche legate alla crisi globale.
Le agenzie di lavoro interinale come Manpower, Vediorbis, Eurydice e
Adecco si aggiudicano in totale circa il 30 % del mercato; al loro
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fianco ci sono società specializzate nella formazione e nel
ricollocamento di lavoratori come Sodie Emploi (gruppo Alpha) che
da sola gestirà una quota pari al 22% mentre l’Agenzia Pubblica per
la Formazione Professionale (AFPA) in collaborazione con Altedia
lavorerà sul 6% della massa di disoccupati.
QUOTE DI MERCATO DEI PARTECIPANTI AL BANDO PER L’AGGIUDICAZIONE DEI
SERVIZI DI FORMAZIONE COLLOCAMENTO
Modalità di relazione
tra i Servizi pubblici e i
soggetti
nell’erogazione dei
“Servizi per il Lavoro”
Pôle Emploi non si serve solamente di operatori privati per i quali
mette a bando un certo numero di servizi da erogare ma opera, a
livello locale, con una serie di partner che sono spesso finanziati da
uno o più Comuni, dal Fondo Sociale Europeo, da associazioni varie
ecc…
L’attività di Pôle Emploi può quindi esplicarsi attraverso varie
tipologie organizzative a seconda del soggetto con cui si relazione,
dei target di riferimento o delle esigenze dei clienti:
1. Il
primo
esempio
di
collaborazione,
denominata
“contrattazione”, è utilizzato per soggetti specifici come ad
esempio i giovani, e mira allo sviluppo dell’offerta dei servizi
per l’impiego con l’aiuto di partner specializzati; è il caso dei
giovani disoccupati che sono assistiti dalle Missions Locales, o
dei soggetti disabili disoccupati che sono seguiti da Cap
Emploi o ancora dei quadri, che vengono assistiti in
collaborazione con l’APEC (Agenzia per il Collocamento dei
Quadri).
2. Il secondo tipo di partenariato è il subappalto, che viene
utilizzato quando Pôle Emploi desidera allargare la propria
capacità nella realizzazione dei servizi. In questo caso agenzie
private affiancano l’ente pubblico dopo avere partecipato ad
una specifica procedura di selezione. I servizi specifici che
sono forniti da questi soggetti comprendono corsi di
formazione, seminari, programmi di accompagnamento e
bilanci di competenze volti alla definizione di percorsi
professionali individuali. I criteri utilizzati per la selezione dei
soggetti privati, esplicitamente menzionati nel bando, sono il
costo e la qualità dell’offerta tecnica, con particolare riguardo
al contesto pedagogico, la coerenza delle attività, le risorse
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strumentali umane e materiali e la vicinanza ai clienti.
3. I progetti pilota rappresentano la terza tipologia di intervento:
si tratta in pratica di sperimentazioni finalizzate per lo più a
verificare quanto sia stato efficace un partenariato pubblicoprivato in certi settori. Questo tipo di sperimentazioni viene
realizzato attraverso accordi stipulati quasi sempre con
agenzie di lavoro interinali già accreditate quali Adecco,
Manpower, Bpi Altedia ecc….
4. Infine il Grand Compte, un’azione che vede Pôle Emploi
impegnata nel reclutamento di gruppi di candidati per grandi
aziende che, in determinati periodi, hanno necessità di
assumere personale. Questo avviene spesso nella grande
distribuzione (es.: Auchan, Carrefour, Casino) con cui Pôle
Emploi sigla accordi specifici per il collocamento massiccio di
lavoratori.
Modalità di governance
del sistema dei
soggetti pubblici e
privati che erogano i
servizi al lavoro.
Tutta l’attività relativa ai servizi per l’impiego viene regolata dal
Codice del Lavoro che nella Parte V, Occupazione, Libro III, ne
definisce i contenuti e le procedure.
Così ad esempio nel Capitolo I, al Titolo II, Occupazione, l’articolo L
5321-1 recita: L’attività di collocamento consiste nel fornire, in
maniera continuativa, servizi per favorire l’incontro della domanda
con l’offerta di lavoro, senza che il soggetto che fornisce il servizio
entri come parte in causa nel rapporto di lavoro eventualmente
generato.
…..
Art. L. 5321-3 …… Fatte salve le disposizioni di cui all’art. L. 7121-9
e L. 7121-10 del presente Codice del Lavoro relative al collocamento
a titolo oneroso del personale dello spettacolo e di cui all’art. 222-6
relative all’esercizio di attività di agente sportivo, nessuna
retribuzione, diretta o indiretta, può essere richiesta alle persone alla
ricerca di un’occupazione in contropartita dell’erogazione di servizi di
collocamento.
…..
Per quanto attiene l’attività dei soggetti privati, questa viene trattata
nel Capitolo III, Collocamento Privato:
Art. L. 5323-1. Le persone fisiche o le persone giuridiche di diritto
privato, la cui attività principale consista nella fornitura di servizi di
collocamento, sono tenute a dichiarare la propria attività all’Autorità
Amministrativa. La fornitura di servizi di collocamento esclude ogni
attività a titolo oneroso, fatta eccezione dei servizi di consulenza e
assistenza per l’inserimento professionale.
Art. 5323-2. Le agenzie di lavoro temporaneo sono abilitate a fornire
servizi di collocamento.
…..
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Modalità di
conferimento delle
risorse pubbliche (per
il funzionamento e per
le politiche): tipologia
di contratto, tipo di
riconoscimento dei
costi (a servizio, a
scopo – ovvero se
l’azione svolta porta a
reale occupazione -,
mediante sistema di
doti, a raggiungimento
di obiettivo. etc…);
Gli aggiudicatari più competitivi fra quelli che partecipano al bando
indetto da Pôle emploi propongono tariffe per i servizi prestati che
sono in funzione del tipo di utenza da gestire. Nel caso dell’ultimo
bando indetto da Pôle emploi per esempio, gli aggiudicatari più
competitivi hanno proposto una tariffa pari a 1580 euro per ogni
soggetto a basso tasso di occupabilità preso in carico e una tariffa
pari a 2.000 euro nel caso di licenziati per motivi economici. La
fatturazione avviene in ogni caso in funzione dei risultati conseguiti:
gli operatori infatti ricevono il 50% della remunerazione dopo aver
ottemperato una serie di atti di “accompagnamento” e un ulteriore
25% in caso di ritorno all’occupazione del disoccupato. Il saldo
dell’ulteriore 25% viene versato nel caso che quest’ultimo, dopo sei
mesi, risultasse ancora occupato.
ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Modello di
accreditamento
(nazionale o
decentrato)
Le direttive che riguardano l’insieme delle procedure seguite dalle
filiali di Pôle emploi sparse sul territorio francese ivi comprese quelle
riguardanti il modello di accreditamento, vengono emanate a livello
nazionale dal Ministero del Lavoro attraverso la nuova struttura nata
dalla fusione dell’ANPE (agenzia nazionale per l’occupazione) con
Assédic (istituto di previdenza).
L’accreditamento dei
soggetti privati: tipo di
normativa,
obbligatorietà
dell’accreditamento
Alcune funzioni che necessitano di competenze specialistiche che
Pôle emploi non è in grado di assicurare come ad esempio il bilancio
di competenze e la formazione vengono esternalizzate cioè affidate a
soggetti esterni che hanno le necessarie competenze per svolgerle.
Parallelamente, al fine di potenziare la propria capacità di azione e
per poter confrontare le metodologie utilizzate con quelle di altri
operatori, Pôle emploi, pur possedendo le competenze, mette a
bando la realizzazione di attività analoghe a quelle svolte
internamente. Tali collaborazioni possono restare un caso isolato
oppure avere carattere di continuità; in quest’ultimo caso vengono
richieste dal “referente unico” assegnato al disoccupato.
Le collaborazioni continuative sono prestazioni di sei mesi o più che
mirano alla presa in carico di soggetti licenziati per motivi economici,
soggetti desiderosi di avviare un’attività in proprio, o soggetti che
abbiano bisogno del servizio di “accompagnamento rinforzato”.
Queste prestazioni, come già specificato, vengono remunerate in
funzione dei risultati valutando se il beneficiario del servizio sia stato
ricollocato oppure no. In questi casi il referente del disoccupato non
viene designato da Pôle emploi, bensì dall’aggiudicatario del servizio
messo a bando. Pôle emploi ricorre dunque a prestatori esterni
attraverso la pubblicazione di bandi rivolti a quegli organismi in
grado di assicurare l’attività di intermediazione finalizzata al
collocamento. A tale scopo viene nominata un’apposita commissione
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mista formata dai rappresentanti dello Stato e dell’Unédic e tale
modello operativo viene seguito in tutto il territorio nazionale
francese.
Procedure, requisiti,
condizioni per essere
accreditati
Le agenzie di lavoro interinale e le società specializzate nell’attività di
collocamento partecipano ai bandi per l’aggiudicazione di servizi di
intermediazione del lavoro, formazione e orientamento e, nel caso di
aggiudicazione del servizio, entrano a far parte di un albo fornitori
che li definisce come “soggetti accreditati”.
I soggetti che possono
accreditarsi
Gli Artt. 5323-1, 5323-2 e 5323-3, V parte, titolo III del Codice del
Lavoro, definiscono quali sono i soggetti privati che possono svolgere
attività di collocamento.
Art. L. 5323-1 Le persone giuridiche di diritto privato la cui attività
principale consiste nella fornitura di servizi di collocamento sono
tenute a dichiarare la propria attività all’autorità amministrativa. I
servizi vengono erogati a titolo non oneroso ad eccezione di quelli
aventi per oggetto la consulenza nel campo dell’intermediazione del
lavoro e dell’inserimento lavorativo.
Art. L. 5323-2 Le agenzie di lavoro interinale sono abilitate
all’erogazione di servizi di collocamento.
Art. L. 5323-3 Non rientrano nelle disposizioni del presente capitolo:
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Le persone definite agli articoli L. 7232-1, L. 7232-2 e L.
7232-4 che svolgono attività di servizi alla persona;
le persone menzionate all’articolo L. 7121-10 operanti nel
collocamento di personale dello spettacolo a titolo oneroso;
le persone menzionate all’articolo L. 222-6 del Codice dello
Sport;
i datori di lavoro o le associazioni di datori di lavoro che
intraprendono azioni di ricollocamento in favore del proprio
personale dipendente.
Chi formalmente
accredita
L’ente formalmente preposto all’accreditamento è Pôle emploi che
decide, sulla base della rispondenza ai requisiti descritti nel bando,
quali sono i soggetti aggiudicatari che possono quindi essere inseriti
nella lista degli enti accreditati.
Obbligatorietà
della certificazione di
qualità
Non è obbligatoria la certificazione di qualità anche se alcuni soggetti
privati scelgono comunque questa via proprio per garantire all’utenza
il massimo livello possibile di prestazioni. Così ad esempio le società
Adecco e Manpower hanno ottenuto la certificazione ISO 9001 per
l’attività di collocamento e fornitura e di personale.
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Definizione degli
standard per i soggetti
privati
Come già accennato, per ottenere l’accreditamento è necessario
rispondere a determinati requisiti dettati da Pôle emploi sia per
quanto attiene agli strumenti che il soggetto che intende accreditarsi
deve mettere a disposizione dei disoccupati, sia per gli obiettivi da
rispettare nello svolgimento dei servizi di intermediazione. I requisiti
minimi specificano quali devono essere i mezzi che i disoccupati
dovranno avere a disposizione: appositi spazi con opuscoli e
informazioni varie per potersi documentare, accesso a internet,
telefono, stampa specializzata ecc… Infine vengono definiti degli
obiettivi che i prestatori d’opera dovranno rispettare quali ad
esempio la percentuale di disoccupati reinseriti al lavoro stabile per i
servizi di tipo “ricerca”, oppure la percentuale di avviamenti a
formazione per quanto attiene i servizi di tipo “progetto”.
L’accreditamento è
regionale/nazionale
L’accreditamento
avviene,
come
già
accennato,
tramite
aggiudicazione di un servizio di incrocio domanda offerta, di
orientamento o di una prestazione di formazione professionale ad un
soggetto che risulti vincitore di una gara d’appalto. In questo senso i
soggetti privati non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva
ma partecipano alle gare sulla base della rispondenza o meno a
determinati requisiti minimi già precedentemente descritti.
Flussi principali di
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operatività
In generale, una volta selezionati i soggetti privati aggiudicatari dei
servizi di collocamento, il referente di Pôle emploi esamina la pratica
del disoccupato e ne valuta il profilo attraverso lo strumento
informatico. Una volta individuato il tipo di disoccupato (giovane,
over 40, donna, lunga durata, disabile ecc…) lo orienta verso la
struttura più idonea fra quelle accreditate oppure decide di gestirlo in
proprio. A partire da quel momento il disoccupato viene inserito in
uno dei tanti percorsi di riqualificazione che i vari soggetti hanno
messo a punto negli anni e che vedrà comunque una stretta
interazione fra il prestatore del servizio e il disoccupato.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Soggetti deputati alla
verifica dell’operato
Sono abilitati al controllo dell’applicazione del diritto del lavoro
funzionari e agenti che svolgono attività di verifica su eventuali
inadempienze relativamente al rispetto degli Artt. L. 5321-2 e L.
5321-3 e alle disposizioni del capitolo III, libro V del Codice del
Lavoro in materia di indennità e sostegni al reddito. Qualora l’attività
di collocamento fosse svolta infrangendo tali disposizioni, l’autorità
amministrativa
può
disporre
la
chiusura
dell’organismo
“trasgressore” per una durata non superiore ai tre mesi.
Art. L. 5321-2
Nessun servizio di collocamento può essere rifiutato a una persona
cerca di un’occupazione oppure a un datore di lavoro per motivi
cui all’art. L. 1132-1* del Codice del Lavoro. Nessuna offerta
lavoro può fare riferimento a una delle caratteristiche menzionate
questo articolo.
in
di
di
in
*L.
1132-1. Nessuna persona può essere allontanata da una
procedura di collocamento o di inserimento in tirocinio o da un
periodo di formazione in impresa, nessun dipendente può essere
sanzionato, licenziato o essere discriminato in maniera diretta o
indiretta così come definito dall’articolo 1 della legge n. 2008-496 del
27 maggio 2008, portante disposizioni di aggiustamento al diritto
comunitario nel campo della lotta contro le discriminazioni, in
particolare in materia di remunerazione ai sensi dell’art. L.3221-3,
delle misure di partecipazione o distribuzione d’azioni, di formazione,
di
ricollocamento,
di
assegnazione,
di
qualificazione,
di
classificazione, di promozione professionale, di trasferimento o di
rinnovo del contratto in ragione della sua origine, del suo genere,
delle sue usanze, del suo orientamento sessuale, della sua età, della
sua situazione familiare o della sua gravidanza, delle sue
caratteristiche
genetiche,
della
sua
appartenenza
o
non
appartenenza, vera o supposta, a una etnia, una nazione, una razza,
delle sue opinioni politiche, delle sue attività sindacali, delle sue
convinzioni religiose, della sua apparenza fisica, del suo cognome,
del suo stato di salute o del suo handicap.
Art. L. 5321-3
Nessuna retribuzione diretta o indiretta può essere richiesta a
10
persone alla ricerca di un’occupazione in contropartita della fornitura
di servizi di collocamento fatti salvi gli artt. L. 7121-9 e L. 7121-10
relativi alle condizioni di collocamento a titolo oneroso del personale
dello spettacolo e l’art. L. 222-6 del codice sportivo, relativo alle
condizioni d’esercizio della professione di agente sportivo.
La valutazione dell’attività svolta degli aggiudicatari dei bandi indetti
da Pôle emploi per lo svolgimento di servizi di orientamento,
formazione e collocamento viene realizzata da un Comitato di
Sorveglianza designato dalla Convenzione Tripartita firmata il 2
aprile 2009. Questo è costituito da tre rappresentati dello Stato
designati dal Ministro per l’occupazione, dal Direttore Generale
dell’Unédic e da due rappresentanti del suo Consiglio di
Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Pôle emploi. Il comitato di
sorveglianza definisce, pianifica e coordina le analisi e gli studi
ritenuti necessari, fra cui la valutazione delle prestazioni dei
collaboratori e dei fornitori di Pôle emploi, affidandosi al Comitato di
Coordinamento Studi e Statistiche indicato nella Convenzione. Le
spese relative alle attività svolte in questo ambito vengono ripartite
fra i partecipanti alla Convenzione: Stato, Unédic e Pôle emploi.
Valutazione dei
processi e controllo
delle performance
Gli aggiudicatari debbono impegnarsi ad aggiornare almeno ogni tre
mesi i PPAE (Progetti Personalizzati di Accesso al Lavoro) di ogni
soggetto preso in carico, a segnalare a Pôle emploi le mancanze dei
disoccupati quanto agli obblighi derivanti dal contratto di
accompagnamento al lavoro da essi firmato ed utilizzare, per i
rapporti con Pôle emploi, le procedure, i supporti e gli strumenti
informatici messi a loro disposizione.
Annualmente verrà effettuata una valutazione delle prestazioni
fornite da ogni aggiudicatario allo scopo di:
9 verificare le modalità di orientamento dei disoccupati nei
confronti di tali organismi;
9 valutare la qualità dei servizi erogati;
9 confrontare le prestazioni fornite con quelle degli altri
aggiudicatari e con quelle di Pôle emploi, valutando i rispettivi
punti di forza sulle procedure di ricollocamento dei soggetti
presi in carico.
Al di là del controllo sulle prestazioni svolto da Pôle emploi, alcune
società come Adecco e Manpower si sono dotate di un proprio
sistema di controllo di qualità ottenendo la certificazione ISO 9001.
Adecco ha lanciato inoltre il programma TEAM 2012 (Transformons
Ensemble Adecco Maintenant), che si compone di 8 progetti in cui
vengono coinvolti collaboratori di varie filiali con l’obiettivo di
sviluppare la specializzazione di ognuno, migliorare l’organizzazione
commerciale, ottimizzare la rete e professionalizzare l’attività di
selezione e reclutamento.
Manpower a livello regionale ha invece incaricato un organismo
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indipendente, la società BVA che opera nel campo delle ricerche di
mercato, di valutare la qualità del servizio reso. Una volta all’anno,
4.800 imprese e 1.100 collaboratori vengono intervistati per poter
monitorare gli indici di soddisfazione attraverso il sistema BQS
(Barometro Qualità Servizi). L’attenta valutazione di questi indicatori
permette a Manpower di apportare continui miglioramenti nelle
procedure e nei processi messi in campo per lo svolgimento delle
attività.
Modello di verifica dei
requisiti dei soggetti
privati (e pubblici)
nell’erogazione dei
Servizi per il Lavoro
(valutatore interno o
esterno…)
Pôle emploi, il nuovo organismo sorto dalla fusione dell’Assédic
(istituto di previdenza) con l’ANPE (Agenzia per l’Occupazione), ha
mantenuto il modello operativo decentrato che era proprio dell’ANPE.
Ogni Agenzia ha una propria lista di servizi da erogare in base agli
ambiti di attività; ogni singolo servizio prevede, da parte del
personale preposto al servizio in questione, uno o più obiettivi di
impegno per far sì che il livello di qualità previsto per quel servizio
non scenda sotto la soglia minima prevista. Una parte di questi
impegni, quella relativa agli obiettivi interni dell’organizzazione, che
viene definita il presidio della qualità, è particolarmente importante
perché definisce il modo in cui Pôle emploi organizza, programma e
mette in pratica i processi di controllo, misurazione, analisi e
miglioramento del modello di qualità dei servizi.
La responsabilità del risultato delle attività di ogni agenzia è
ovviamente in capo al Direttore di Agenzia che deve indicare per
ciascuna delle aree di attività e in funzione di ognuno degli obiettivi,
una serie di decisioni (o scelte) sulla base di un formato condiviso, in
particolare:
9 il tema della disposizione specifica (cosa);
9 in che modo si attua la procedura (come);
9 i soggetti responsabili della realizzazione della procedura
(chi);
9 i tempi entro i quali portarla a termine o la durata (quando);
9 gli strumenti necessari per realizzarla (strumenti e sist.
informatici);
9 dove possono essere reperite le informazioni o trovati
riferimenti (documenti e allegati di riferimento).
Queste decisioni vengono definite dispositions particulières e
costituiscono le risposte a livello locale agli impegni/obiettivi comuni
stabiliti a livello nazionale.
Gli indicatori di
efficacia ed efficienza
della Rete per i Servizi
per il Lavoro
Per quanto riguarda gli indicatori delle prestazioni relativi agli
aggiudicatari dei servizi messi a bando da Pôle emploi, questi
soggetti sviluppano sistemi di controllo di qualità diversi che sono
comunque sempre finalizzati all’ottimizzazione del servizio erogato
nell’ottica di rispondere ai requisiti (sopra descritti) richiesti da Pôle
emploi per potersi aggiudicare i lotti relativi alle attività di
orientamento, intermediazione e formazione.
Per quanto riguarda il controllo delle prestazioni di Pôle emploi,
queste vengono monitorate tenendo presenti i seguenti indicatori:
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1. Indicatori sul monitoraggio della fusione ANPE e Assédic
2. Indicatori di risultato
3. Indicatori complementari
3.1
disoccupati
3.2
imprese
3.3
intermediazione attiva
Indicatori sul monitoraggio della fusione ANPE e Assédic
9
9
9
9
9
9
Parte delle strutture di accoglienza dotate di personale con
tutte le competenze;
parte delle strutture aperte al pubblico almeno 35 ore a
settimana;
parte dei disoccupati ricevuti lo stesso giorno per il colloquio
di iscrizione e per il colloquio di elaborazione del PPAE
(Progetto Personalizzato di Accesso al Lavoro);
parte dei disoccupati ricevuti in colloquio unico di iscrizione;
parte dei disoccupati con un referente unico a disposizione;
parte del personale dedicato alla produzione di servizi.
Indicatori di risultato
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Parte dei disoccupati soddisfatti dei servizi ricevuti da Pôle
emploi;
parte dei datori di lavoro soddisfatti dei servizi ricevuti da
Pôle emploi;
numero delle offerte di lavoro raccolte e numero di offerte di
lavoro raccolte con durata superiore a sei mesi;
tasso di soddisfazione relativo alle offerte di lavoro e tasso di
soddisfazione relativo alle offerte di lavoro provenienti dai
settori in crisi;
numero di disoccupati di lunga durata;
tasso di uscita per ritorno all’occupazione e per ritorno ad
occupazione stabile (di cui categorie prioritarie);
tasso di inserimento al lavoro 6 mesi dopo il termine di
un’azione di formazione finanziata da Pôle emploi (di cui
inserimento stabile);
tasso di inserimento al lavoro 6 mesi dopo la fine di un
“Contratto Unico d’Inserimento” o di un contratto con una
struttura d’inserimento per attività economica prescritti da
Pôle emploi (di cui inserimento stabile);
parte dei licenziati economici beneficiari di CRP/CTP non
iscritti come disoccupati al termine del dispositivo.
Indicatori complementari
Servizi ai disoccupati
9
9
Percentuale delle chiamate gestite (ATT DE - tasso di gestione
disoccupati);
parte delle iscrizioni realizzate meno di 5 giorni dopo il primo
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9
9
9
9
9
9
9
contatto con Pôle emploi;
tasso di esito sulle pratiche di sussidio in meno di 15 giorni;
indicatore di qualità di gestione delle richieste di sussidio;
numero medio di disoccupati per referente;
parte dei disoccupati nei diversi tipi di servizio;
tasso di realizzazione di colloqui relativi al “Suivi Mensuel
Personnalisé”;
parte dei disoccupati in “Suivi Mensuel Personnalisé” non
messi in relazione con imprese da più di 2 mesi;
numero di disoccupati presi in carico da soggetti privati
accreditati da Pôle emploi;
Servizi alle imprese
9
9
9
9
Percentuale delle chiamate gestite (ATT employeurs – tasso di
gestione datori di lavoro);
tasso residuo di contributi di sussidio disoccupazione;
tasso medio di evasione delle offerte di lavoro;
numero di imprese clienti di Pôle emploi di cui PMI con meno
di 50 dipendenti;
Servizi di intermediazione attiva
9
9
9
9
9
9
Sistema sanzionatorio
(verso i soggetti privati
e/o verso
l’utenza)/norme
/caratteristiche, etc
Numero di assunzioni realizzate con l’itervento di Pôle emploi
di cui assunzioni stabili (> 6 mesi);
numero di disoccupati beneficiari di una prestazione specifica
di orientamento o di bilancio di competenze;
numero di disoccupati orientati verso il dispositivo di
certificazione delle competenze acquisite;
numero di assunzioni in Contratto Unico d’Inserimento,
Contratto di Professionalizzazione, Contratto di Apprendistato
realizzate con l’intervento di Pôle emploi;
effettività del controllo della ricerca attiva di un’occupazione;
costo dell’intermediazione andata a buon fine.
Per quanto attiene alle disposizioni penali nei confronti dei soggetti
privati aggiudicatari dei servizi di collocamento, queste sono definite
nel capitolo IV, libro V del Codice del Lavoro, art. L. 5124-1
(modificato dalla legge n. 2008-126 del 13 febbraio 2008 art. 13).
Fatto salvo il caso in cui si configuri il reato di truffa, definita e
sanzionata agli articoli 313-1 e 313-3 del codice penale, il fatto di
beneficiare o di tentare di beneficiare in maniera fraudolenta delle
somme indicate all’articolo 5123-2 (sussidi/indennità/incentivi in
favore dei disoccupati), viene punito con un’ammenda pari a €
4.000. La stessa pena viene applicata per il tentativo di far ottenere
in maniera fraudolenta o di tentare di far ottenere tali somme.
Per quanto riguarda le sanzioni comminate ai beneficiari dei servizi di
orientamento e collocamento, queste sono le stesse sia nel caso che
il beneficiario sia seguito da Pôle emploi, sia nel caso egli sia stato
assegnato ad una società esterna appaltatrice dei suddetti servizi.
Nel caso venga rilevato che il beneficiario dell’indennità non riempia
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le condizioni previste dal suo percorso personalizzato di
riqualificazione e ricollocamento, è possibile applicare delle sanzioni.
L’infrazione commessa può essere una delle tre seguenti:
9 insufficienza di azioni positive ripetute finalizzate alla ricerca
di un’occupazione;rifiuto di un’offerta di lavoro, qualunque sia
la tipologia contrattuale proposta (anche un contratto di
apprendistato) o rifiuto di una formazione;
9 assenza ad una convocazione;
9 frode e/o dichiarazione mendace;
a seconda di quale delle tre sia stata commessa, il beneficiario potrà
incorrere nei seguenti tre tipi di sanzioni:
1 - radiazione eseguita da Pôle emploi che implica:
9 proibizione dall’iscrizione per un periodo di tempo
determinato;
9 interruzione ma non soppressione dei diritti, da 15 giorni a
12 mesi a seconda del motivo (verranno rimandati a fine
periodo di indennità ARE – Aide Retour à l’Emploi).
Pôle emploi inoltre, a seguito di radiazione di un suo iscritto, dovrà
avvertire il prefetto, il che potrebbe implicare una riduzione o una
soppressione dei diritti. Alla fine del periodo di radiazione sarà cura
del beneficiario provvedere alla propria reiscrizione.
2 – riduzione o soppressione dell’indennità da parte del prefetto (può
essere delegata alla DDTEFP - Direction Départementale du Travail
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle corrispondente alla
nostra Direzione Provinciale del Lavoro) che implica:
9 riduzione dell’indennità (dal 20% al 100% e da due mesi a
definitiva a seconda del motivo);
Tale sanzione prevede il ricorso alla DDTEFP su segnalazione Pôle
emploi oppure in forma automatica e, a differenza della radiazione, i
diritti soppressi o ridotti sono irrimediabilmente persi.
3 – sospensione dell’indennità da parte di Pôle emploi (unicamente in
caso di mancata presentazione a convocazione - salvo certificato
medico - o per dichiarazioni inesatte) che implica:
9 riduzione o sospensione dell’erogazione per due mesi al
massimo (senza accordo del prefetto);
Questa sanzione riguarda esclusivamente l’ARE (Aide Retour à
l’Emploi) che è la vera e propria indennità di disoccupazione e non le
altre componenti che sono sempre erogate da Pôle emploi ma
finanziate dallo Stato, come per esempio l’ASS - Allocation
Spécifique de Solidarité.
STRUMENTI E DISPOSITIVI
Strumenti regolatori
utilizzati
Il sistema dei servizi per l’impiego francese è probabilmente quello
che, a livello europeo, è stato riformato più di recente. La legge
2008-126 del 13 febbraio 2008 ha infatti dato vita ad un operatore
pubblico unico che è e sarà l’operatore di riferimento della politica
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pubblica per l’occupazione per garantire la realizzazione di una vera
flexicurity. Questa ambizione è conforme alle linee guida integrate
in materia di occupazione della strategia di Lisbona, ai principi
adottati dal Consiglio Europeo il 5 dicembre 2007 e alle ambizioni
dell’accordo nazionale interprofessionale dell’11 gennaio 2008
relativo
alla
modernizzazione
del
mercato
del
lavoro.
Conformemente alla Convenzione C 88 dell’ILO relativa al servizio
pubblico per l’occupazione, Pôle emploi dovrà operare per realizzare
la “migliore organizzazione possibile del mercato del lavoro
garantendo la massima fruibilità dei propri servizi sul territorio
nazionale”.
Gli obiettivi vengono definiti dalla Convenzione tripartita firmata il 2
aprile 2009 da Pôle emploi, Unédic e dal segretario di Stato con
delega all’occupazione assieme al Ministro dell’Economia, Industria
e Occupazione per lo Stato. La Convenzione prevede due fasi: la
prima da realizzarsi nel 2009 prevede la conclusione della fusione e
le prime tappe di miglioramento dell’offerta di servizi e la seconda,
da realizzarsi con l’orizzonte più ampio del 2011, che punta a
consolidare i miglioramenti conseguiti rendendoli duraturi e
assicurando così un miglioramento generale del funzionamento del
mercato del lavoro. Essa delinea inoltre i principi evolutivi
dell’organizzazione territoriale, dei partenariati con AFPA, con APEC,
con Cap Emploi, con le Missions Locales ma anche con i soggetti
privati che operano sul mercato del lavoro nel settore del
collocamento come Adecco, Eurydice, Manpower, Vediorbis per
citare i maggiori.
Con la fine del monopolio pubblico nel settore del collocamento
decretato dalla legge 18 gennaio 2005 (legge Borloo), la Francia ha
dato vita ad un modello di interazione fra servizi pubblici e servizi
privati che opera in un’ottica di cooperazione e la legge 2008-126
del 13 febbraio 2008 di riforma dei servizi per l’impiego ha ampliato
e consolidato questo modello.
L’integrazione dei due sistemi va ben oltre la complementarietà
delle funzioni e il semplice scambio di informazioni auspicati dalle
varie autorità preposte alla regolamentazione del settore nei vari
paesi: se da un lato infatti Pôle emploi concede in appalto la
gestione di alcuni servizi che richiedono competenze specialistiche
che non possiede al proprio interno (es.: in materia di bilancio di
competenze e di formazione), dall’altro vi sono operatori privati che
si aggiudicano prestazioni analoghe a quelle che l’operatore pubblico
fornisce ai suoi utenti nell’ambito della propria offerta di servizi.
Questo tipo di complementarietà che vede l’operatore pubblico agire
in sinergia sia con partner pubblici sia con soggetti privati
contribuisce ad ampliare il suo raggio d’azione e gli permette di
confrontare i propri metodi e risultati con quelli degli altri operatori
favorendo l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.
Strumenti agevolativi
per l’inserimento al
lavoro
Nel quadro del programma di rilancio dell’economia, è stato istituito,
per tutto il 2009, un regime di aiuti per le imprese con meno di 10
dipendenti che provvederanno ad effettuare assunzioni a tempo
indeterminato. Si tratta di un rimborso integrale dei contributi
previdenziali che, per salari minimi garantiti, è pari a circa € 160
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mensili. Il dispositivo è degressivo nel senso che, man mano che la
remunerazione sale, l’entità dell’incentivo diminuisce. Questo
dispositivo va ad aggiungersi all’incentivo già esistente (Allègement
Fillon) che resta in vigore e che prevede che le imprese con meno di
10 dipendenti che assumano una persona con salario minimo
abbiano diritto ad uno sgravio sui contributi previdenziali pari a 28,1
punti sullo stipendio lordo. Per stabilire la dimensione dell’impresa e
quindi il diritto o meno a beneficiare dell’incentivo, il conteggio dei
dipendenti viene effettuato alla data del 30 novembre 2008.
L’incentivo viene erogato anche in caso di trasformazione di
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e
per rinnovi di contratti a tempo determinato superiori a un mese.
Nell’area presso la quale l’impresa intende inserire nuove risorse,
non devono essere stati effettuati licenziamenti nei 12 mesi
precedenti.
Sempre nell’ambito delle misure prese dal governo per combattere la
crisi, è stato annunciato nell’aprile scorso il cosiddetto Piano
Occupazione e Formazione Giovani che prevede un budget di
spesa pari a 1,3 miliardi di euro per avviare al lavoro circa 500.000
giovani diplomati o senza alcuna qualifica attraverso i seguenti
strumenti:
¾ abbattimento totale degli oneri sociali per le imprese di
qualunque dimensione che assumeranno apprendisti entro il
30 giugno 2010; premio aggiuntivo di € 1.800 per quelle con
meno di 50 dipendenti; obiettivo di questa misura è quello di
assumere 320.000 apprendisti fra il 1° giugno 2009 e il 30
giugno 2010; costo stimato: 70 milioni di euro;
¾ incentivo di € 1.000 alle imprese che assumeranno minori di
26 anni con contratto di professionalizzazione (€ 2.000 se il
soggetto non è in possesso di diploma di scuola superiore);
obiettivo di questa misura è quello di assumere 170.000
giovani dal 1° giugno 2009 al 1° giugno 2010; costo stimato
226 milioni di euro;
¾ proposta di contratti d’accompagnamento/formazione a
50.000 soggetti fra i 16 e i 25 anni iscritti a Pôle Emploi o
seguiti dalle Missions Locales; costo stimato: 330 milioni di
euro;
¾ 7.200 nuovi posti saranno offerti a giovani poco qualificati per
acquisire una specializzazione presso le scuole della seconda
opportunità nell’ambito di un accordo con le regioni, con
assunzione di un terzo del costo da parte dello Stato, un terzo
da parte delle Regioni e un terzo da parte del beneficiario;
costo stimato per lo Stato: 26 milioni di euro;
¾ tutti gli stages con durata superiore a due mesi saranno
remunerati (decorrenza immediata nella funzione pubblica) e
le imprese che assumeranno a tempo indeterminato giovani
che si trovavano in stage prima del 24 aprile 2009
riceveranno un incentivo pari a 3.000 euro; obiettivo di
questa misura: arrivare a 50.000 nuove assunzioni entro
settembre; costo stimato: 150 milioni di euro;
¾ raddoppio dei CIE (Contrat Initiative Emploi) nel settore del
commercio (+ 50.000) riguardanti soprattutto lo sviluppo
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sostenibile e l’economia sociale; costo stimato: 150 milioni di
euro;
¾ per coloro che non rientrano in nessuno dei dispositivi sopra
elencati verrà proposto un pacchetto di 30.000 Contrats Aidés
a partire dalle collettività locali che lo Stato finanzierà per 12
mesi al 90% del costo; Pôle Emploi si incaricherà di offrire un
lavoro o una qualifica nel settore privato; costo stimato 230
milioni di euro.
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