Controversie di lavoro _ modificato e terminato _
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Controversie di lavoro _ modificato e terminato _
CONTROVERSIE DI LAVORO È un contrasto tra datore e lavoratore su aspetti di carattere economico e normativo del rapporto, e può assumere carattere individuale o collettivo. La prima insorge tra i soggetti di un rapporto di lavoro, e cioè tra l’imprenditore e il singolo prestatore d’opera, nella quale si chiede una pronuncia limitata al singolo rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Sono controversie individuali di lavoro quelle relative ai seguenti rapporti: • • • • • rapporti di lavoro subordinato privato; rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devolute dalla legge ad altro giudice. La controversia collettiva è quella originata da situazioni aziendali produttive di riflessi occupazionali, dalla contrapposizione tra imprese ed organizzazioni sindacali nella stipula di CCNL o dalla necessità di esperire i tentativi preventivi di conciliazione richiesti nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali a rilievo nazionale. Cosa fare – tempi Chi voglia proporre una causa di lavoro, deve promuovere tramite un legale, il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Le modalità di avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione variano a seconda che si tratti di controversia insorta nel settore del lavoro privato ovvero in quello del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. A chi rivolgersi • • Ufficio Vertenze sindacale Studio Legale specializzato in diritto del lavoro Documenti necessari • • • • lettera di assunzione lettera attestante risoluzione del rapporto buste paga tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro Controversie di lavoro privato Il tentativo obbligatorio di conciliazione è verificabile: • • o in sede sindacale; o in sede amministrativa, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro ovvero uffici periferici del Ministero del Lavoro ubicati in ogni capoluogo di provincia. La controversia viene trattata dalla Commissione Provinciale di Conciliazione. Termine per l’espletamento: 60 giorni dalla presentazione della richiesta; decorso tale termine la domanda giudiziaria diviene, comunque, procedibile. Per le controversie relative al pubblico impiego, queste sono verificabili sempre presso gli stessi soggetti del lavoro privato, ma nel caso di sede amministrativa, essa si svolge davanti ad un Collegio di conciliazione che viene costituito presso la Direzione provinciale del lavoro competente. Termine per l’espletamento del tentativo: 90 giorni dalla promozione; decorso tale termine la domanda giudiziaria diviene, comunque, procedibile. Competenza Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro privato e anche quelle relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Tribunale ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. La legge regola in via esclusiva la competenza territoriale prevedendo tre fori alternativi: • • • luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro; luogo in cui si trova la sede dell’azienda; foro della dipendenza dell’azienda cui era addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa Comprende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollega comunque ad un rapporto di lavoro subordinato ancorché già estinto, purché si tratti di controversie individuali, private, presupponenti un vincolo di subordinazione. Vi rientrano, fra l’altro, il lavoro penitenziario, il lavoro subordinato agricolo, il contratto di scrittura artistica, sempre che determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ed anche il lavoro marittimo e portuale. seguono anche le azioni riportate successivamente: • • • azione proposta dal lavoratore contro il fideiussore, contro l’espromittente, contro l’impresa controllante; azione proposta contro l’avente causa del lavoratore per ottenere il rendiconto della gestione del de cuius; azione proposta in via di surrogazione dall’acquirente dell’azienda nei confronti dell’alienante per i crediti di lavoro maturati prima del trasferimento; Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari La legge ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della sua cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, assoggettandole al rito e rendendo ulteriormente residuale la competenza del giudice monocratico del lavoro, che resta salva, ad esempio, in materia di enfiteusi. Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato La legge individua le tipologie di lavoro autonomo che beneficiano del rito processuale previsto in primo luogo per le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato. Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione con conseguente devoluzione della controversia alla competenza del Giudice del Lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: 1. la continuità; 2. la coordinazione; 3. la personalità. Con l’introduzione del contratto di lavoro a progetto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”. Anche se la maggior parte dei rapporti di lavoro nati in base a tale norma sono ora assorbiti nel lavoro a progetto, le collaborazioni di cui all’art. 409 cpc non scompaiono. In tale precedente normativa possono continuare a rientrare solo una serie di rapporti esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto. Restano esclusi: 1. i contratti di co.co.co. stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, 2. i contratti di co.co.co. stipulati precedentemente alla entrata in vigore del decreto n.276/03; 3. Il lavoro occasionale. Per il resto sono vietati rapporti di lavoro autonomo coordinati e continuativi senza progetto. Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’ente pubblico economico, svolgendo prevalentemente, con potere di autorganizzazione un’attività di produzione o di scambio equiparabile a quella svolta da un imprenditore privato, nell’atto di costituire il rapporto di impiego doveva essere considerato non alla stregua di una autorità pubblica, ma in posizione non diversa da quella di un operatore economico privato, con la conseguenza che il rapporto poteva essere assimilato a quello d’impiego privato. Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico sempreché non siano devolute dalla legge ad altro giudice Nel precedente sistema questa norma aveva un ambito di applicazione limitata perché le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sono state devolute al giudice ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici successivi al 30/6/98 salvo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici dipendenti e quelle relative ai rapporti con le seguenti categorie, il cui rapporto continua ad essere regolato in regime di diritto pubblico: • • • • • • • • • • magistrati ordinari, amministrativi e contabili avvocati dello Stato personale militare e delle forze di polizia personale della carriera diplomatica e prefettizia dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dipendenti dell’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo) dipendenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità dipendenti delle Autorità per le garanzie nelle pubbliche comunicazioni personale nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco professori e ricercatori universitari.