Controversie di lavoro _ modificato e terminato _

Transcript

Controversie di lavoro _ modificato e terminato _
CONTROVERSIE DI LAVORO
È un contrasto tra datore e lavoratore su aspetti di carattere economico e normativo del rapporto, e può
assumere carattere individuale o collettivo.
La prima insorge tra i soggetti di un rapporto di lavoro, e cioè tra l’imprenditore e il singolo prestatore
d’opera, nella quale si chiede una pronuncia limitata al singolo rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Sono controversie individuali di lavoro quelle relative ai seguenti rapporti:
•
•
•
•
•
rapporti di lavoro subordinato privato;
rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni
specializzate agrarie;
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non a carattere subordinato;
rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attività economica;
rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non
siano devolute dalla legge ad altro giudice.
La controversia collettiva è quella originata da situazioni aziendali produttive di riflessi occupazionali, dalla
contrapposizione tra imprese ed organizzazioni sindacali nella stipula di CCNL o dalla necessità di esperire i
tentativi preventivi di conciliazione richiesti nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali a rilievo
nazionale.
Cosa fare – tempi
Chi voglia proporre una causa di lavoro, deve promuovere tramite un legale, il tentativo di conciliazione
come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Le modalità di avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione variano a seconda che si tratti di controversia
insorta nel settore del lavoro privato ovvero in quello del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione.
A chi rivolgersi
•
•
Ufficio Vertenze sindacale
Studio Legale specializzato in diritto del lavoro
Documenti necessari
•
•
•
•
lettera di assunzione
lettera attestante risoluzione del rapporto
buste paga
tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro
Controversie di lavoro privato
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è verificabile:
•
•
o in sede sindacale;
o in sede amministrativa, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro ovvero uffici periferici del
Ministero del Lavoro ubicati in ogni capoluogo di provincia.
La controversia viene trattata dalla Commissione Provinciale di Conciliazione.
Termine per l’espletamento: 60 giorni dalla presentazione della richiesta; decorso tale termine la domanda
giudiziaria diviene, comunque, procedibile.
Per le controversie relative al pubblico impiego, queste sono verificabili sempre presso gli stessi soggetti del
lavoro privato, ma nel caso di sede amministrativa, essa si svolge davanti ad un Collegio di conciliazione che
viene costituito presso la Direzione provinciale del lavoro competente.
Termine per l’espletamento del tentativo: 90 giorni dalla promozione; decorso tale termine la domanda
giudiziaria diviene, comunque, procedibile.
Competenza
Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro privato e anche quelle relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Tribunale ordinario in funzione di Giudice Unico
del Lavoro.
La legge regola in via esclusiva la competenza territoriale prevedendo tre fori alternativi:
•
•
•
luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
luogo in cui si trova la sede dell’azienda;
foro della dipendenza dell’azienda cui era addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento della fine del rapporto.
Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di
un’impresa
Comprende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollega comunque ad un rapporto
di lavoro subordinato ancorché già estinto, purché si tratti di controversie individuali, private,
presupponenti un vincolo di subordinazione.
Vi rientrano, fra l’altro, il lavoro penitenziario, il lavoro subordinato agricolo, il contratto di scrittura
artistica, sempre che determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ed anche il lavoro
marittimo e portuale.
seguono anche le azioni riportate successivamente:
•
•
•
azione proposta dal lavoratore contro il fideiussore, contro l’espromittente, contro l’impresa
controllante;
azione proposta contro l’avente causa del lavoratore per ottenere il rendiconto della gestione del
de cuius;
azione proposta in via di surrogazione dall’acquirente dell’azienda nei confronti dell’alienante per i
crediti di lavoro maturati prima del trasferimento;
Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto
a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari
La legge ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che
del funzionamento o della sua cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria,
assoggettandole al rito e rendendo ulteriormente residuale la competenza del giudice monocratico del
lavoro, che resta salva, ad esempio, in materia di enfiteusi.
Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
La legge individua le tipologie di lavoro autonomo che beneficiano del rito processuale previsto in primo
luogo per le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato.
Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione con conseguente devoluzione della
controversia alla competenza del Giudice del Lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti:
1. la continuità;
2. la coordinazione;
3. la personalità.
Con l’introduzione del contratto di lavoro a progetto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
devono essere “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l’esecuzione della attività lavorativa”.
Anche se la maggior parte dei rapporti di lavoro nati in base a tale norma sono ora assorbiti nel lavoro a
progetto, le collaborazioni di cui all’art. 409 cpc non scompaiono. In tale precedente normativa possono
continuare a rientrare solo una serie di rapporti esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della
disciplina del lavoro a progetto.
Restano esclusi:
1. i contratti di co.co.co. stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni,
2. i contratti di co.co.co. stipulati precedentemente alla entrata in vigore del decreto n.276/03;
3. Il lavoro occasionale.
Per il resto sono vietati rapporti di lavoro autonomo coordinati e continuativi senza progetto.
Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’ente pubblico economico, svolgendo
prevalentemente, con potere di autorganizzazione un’attività di produzione o di scambio equiparabile a
quella svolta da un imprenditore privato, nell’atto di costituire il rapporto di impiego doveva essere
considerato non alla stregua di una autorità pubblica, ma in posizione non diversa da quella di un operatore
economico privato, con la conseguenza che il rapporto poteva essere assimilato a quello d’impiego privato.
Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro
pubblico sempreché non siano devolute dalla legge ad altro giudice
Nel precedente sistema questa norma aveva un ambito di applicazione limitata perché le controversie
concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche rientravano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sono state devolute al giudice ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici successivi al 30/6/98 salvo le controversie in
materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici dipendenti e quelle relative ai rapporti con le
seguenti categorie, il cui rapporto continua ad essere regolato in regime di diritto pubblico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
magistrati ordinari, amministrativi e contabili
avvocati dello Stato
personale militare e delle forze di polizia
personale della carriera diplomatica e prefettizia
dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato
dipendenti dell’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo)
dipendenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità
dipendenti delle Autorità per le garanzie nelle pubbliche comunicazioni
personale nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
professori e ricercatori universitari.