Prefettura - Dipartimento di Scienze della Formazione
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Prefettura e Ufficio N.O.T Nucleo Operativo Tossicodipendenze NORMATIVA: Art. 75 DPR 309/1990 - Condotte integranti illeciti amministrativi Giulia Bertoni N.O.T: istituito presso ogni Prefettura Ufficio territoriale del Governo, per il perseguimento delle finalità previste dalle norme vigenti in materia di tossicodipendenza. Tra di esse la principale è, senza dubbio, l’art. 75 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico sulla droga), il quale vieta l’uso di sostanze stupefacenti. Chi viola questo divieto è responsabile di un illecito amministrativo e viene segnalato al Prefetto della provincia di residenza. Tramite il N.O.T vengono applicate delle sanzioni amministrative: Ossia la sospensione, per un periodo da 1 a 12 mesi, o il divieto di conseguire la patente di guida, il porto d’armi, il passaporto o il permesso di soggiorno per motivi di turismo. Il Prefetto, inoltre, può disporre l’invio dell’interessato a seguire un programma terapeutico presso uno dei SER.D (Servizi per le Dipendenze) istituiti presso le Asl. Ammonizione formale: Nel caso in cui si tratti di una prima infrazione e il fatto sia di tenue entità, il Prefetto può archiviare la denuncia con la c.d. ammonizione formale. Si tratta della sottoscrizione di un invito, anche a seguito di colloquio con uno degli assistenti sociali in servizio presso il N.O.T., a non far più uso di sostanze stupefacenti, con l’avvertimento che in caso di successiva ulteriore violazione si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. IL SER.D. ED IL PROGRAMMA "TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO" O "EDUCATIVO-INFORMATIVO” Va precisato che la persona fermata viene, in ogni caso, segnalata al SER.D per la convocazione prevista dall’art. 121 dello stesso T.U., ai sensi del quale il Servizio invita l’interessato ad affrontare il proprio rapporto con le sostanze tossiche. Il SER.D. può essere interpellato tra convocazione e colloquio con il Commissario del Governo per lo svolgimento di un programma che aiuti a superare il consumo di sostanza stupefacente. Il programma di solito ha per oggetto colloqui con operatori / psicologi ed eventualmente esami periodici delle urine o del sangue. Al termine del percorso, il Ser.D. certificherà l'esito del programma. Il rifiuto di effettuare il programma terapeutico, o l'interruzione ingiustificata comporta l'adozione delle sanzioni amministrative. Conseguenze: E' forse utile precisare che la contestazione dell’articolo 75 NON viene MAI segnata sulla fedina penale: l’articolo 75 si riferisce ad una condotta penalmente lecita e sanzionata solo in via amministrativa. Quindi: sia richiedendo il certificato penale del casellario giudiziale che la cosiddetta visura (che elenca tutte le condanne, anche quelle che non risultano dal casellario) NON comparirà la segnalazione per art. 75 DPR 309/1990. La persona coinvolta resterà quindi incensurata. La banca dati delle forze dell’ordine, che elenca i precedenti di polizia (il cd. CED) invece riporta la segnalazione, e quindi in caso di controllo patente ecc. è possibile che chi sia stato segnalato per art. 75 venga attenzionato in maniera più “incisiva” (assoggettato quindi ad una perquisizione) che non altri. Il colloquio: Il Commissario del Governo convocherà dunque l'interessato a colloquio (nel caso di minorenni sono inviati al colloquio anche i genitori) presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.); il colloquio si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale ed ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto. Solo in caso di prima segnalazione, il Commissario del Governo può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze. L'ammonimento può essere adottato solo per la prima segnalazione e solo per chi si presenta al colloquio.