Prefettura - Dipartimento di Scienze della Formazione

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Prefettura - Dipartimento di Scienze della Formazione
Prefettura e Ufficio
N.O.T
Nucleo Operativo Tossicodipendenze
NORMATIVA:
Art. 75 DPR 309/1990 - Condotte integranti illeciti
amministrativi
Giulia Bertoni
N.O.T: istituito presso ogni
Prefettura
Ufficio territoriale del Governo, per il perseguimento
delle finalità previste dalle norme vigenti in materia di
tossicodipendenza.
Tra di esse la principale è, senza dubbio, l’art. 75 del
D.P.R. 309/90 (Testo Unico sulla droga), il quale vieta
l’uso di sostanze stupefacenti.
Chi viola questo divieto è responsabile di un illecito
amministrativo e viene segnalato al Prefetto della
provincia di residenza.
Tramite il N.O.T vengono applicate
delle sanzioni amministrative:
Ossia la sospensione, per un periodo da 1 a 12 mesi, o
il divieto di conseguire la patente di guida, il porto
d’armi, il passaporto o il permesso di soggiorno per
motivi di turismo.
Il Prefetto, inoltre, può disporre l’invio dell’interessato a
seguire un programma terapeutico presso uno dei
SER.D (Servizi per le Dipendenze) istituiti presso le
Asl.
Ammonizione formale:
Nel caso in cui si tratti di una prima infrazione e il fatto
sia di tenue entità, il Prefetto può archiviare la denuncia
con la c.d. ammonizione formale.
Si tratta della sottoscrizione di un invito, anche a
seguito di colloquio con uno degli assistenti sociali in
servizio presso il N.O.T., a non far più uso di sostanze
stupefacenti, con l’avvertimento che in caso di
successiva ulteriore violazione si procederà
all’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dalla legge.
IL SER.D. ED IL PROGRAMMA
"TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO" O
"EDUCATIVO-INFORMATIVO”
Va precisato che la persona fermata viene, in ogni caso,
segnalata al SER.D per la convocazione prevista dall’art. 121 dello
stesso T.U., ai sensi del quale il Servizio invita l’interessato ad
affrontare il proprio rapporto con le sostanze tossiche.
Il SER.D. può essere interpellato tra convocazione e colloquio con
il Commissario del Governo per lo svolgimento di un programma
che aiuti a superare il consumo di sostanza stupefacente. Il
programma di solito ha per oggetto colloqui con operatori /
psicologi ed eventualmente esami periodici delle urine o del
sangue. Al termine del percorso, il Ser.D. certificherà l'esito del
programma. Il rifiuto di effettuare il programma
terapeutico, o l'interruzione ingiustificata comporta l'adozione delle
sanzioni amministrative.
Conseguenze:
E' forse utile precisare che la contestazione dell’articolo 75 NON viene
MAI segnata sulla fedina penale: l’articolo 75 si riferisce ad una condotta
penalmente lecita e sanzionata solo in via amministrativa.
Quindi: sia richiedendo il certificato penale del
casellario giudiziale che la cosiddetta visura (che elenca tutte le
condanne, anche quelle che non risultano dal casellario) NON comparirà
la segnalazione per art. 75 DPR 309/1990. La persona coinvolta resterà
quindi incensurata.
La banca dati delle forze dell’ordine, che elenca i precedenti di
polizia (il cd. CED) invece riporta la segnalazione, e quindi in caso di
controllo patente ecc. è possibile che chi sia stato segnalato per art.
75 venga attenzionato in maniera più “incisiva” (assoggettato quindi
ad una perquisizione) che non altri.
Il colloquio:
Il Commissario del Governo convocherà dunque l'interessato
a colloquio (nel caso di minorenni sono inviati al colloquio anche i
genitori) presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.); il
colloquio si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di
un'assistente sociale ed ha lo scopo di accertare le ragioni della
violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero
del soggetto.
Solo in caso di prima segnalazione, il Commissario del Governo
può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di
sostanze. L'ammonimento può essere adottato solo per la prima
segnalazione e solo per chi si presenta al colloquio.