Disciplinare delle procedure per il rilascio del tesserino di idoneità

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Disciplinare delle procedure per il rilascio del tesserino di idoneità
REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N.
PROPOSTA N.
11530
GIUNTA REGIONALE
DEL
DEL
21/07/2015
STRUTTURA
Direzione Regionale:
PROPONENTE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Area: ECONOMIA ITTICA E GEST. SOST. DELLE RISORSE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
Approvazione del "Disciplinare delle procedure per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi
dell'art. 6 della Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82".
(CAMPEGIANI MARCO)
___________________________
L' ESTENSORE
ASSESSORATO
(D'AMELJ PATRIZIA GRAZIA)
___________________________
IL RESP. PROCEDIMENTO
(F. GENCHI)
___________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(R. OTTAVIANI)
___________________________
IL DIRETTORE REGIONALE
___________________________
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
(Ricci Sonia)
___________________________
L'ASSESSORE
PROPONENTE
DI CONCERTO
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE:
VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Data dell' esame:
con osservazioni
senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
___________________________
Data di ricezione: 29/07/2015 prot. 437
ISTRUTTORIA:
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____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
____________________________________
IL PRESIDENTE
Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
OGGETTO : Approvazione del “Disciplinare delle le procedure per il rilascio del tesserino di
idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale
16 dicembre 1988 n. 82”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 16 dicembre 1985, n.752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della
Regione Lazio”;
VISTO in particolare l’art. 6 della Legge n. 82/1988 che stabilisce l’obbligatorietà del
conseguimento, da parte dell’aspirante raccoglitore, di un tesserino di idoneità per la ricerca e
raccolta dei tartufi nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, rilasciato dalle competenti Aree
decentrate della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, di seguito
denominate ADA, che insistono presso i capoluoghi di provincia della Regione Lazio;
CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 6, il conseguimento del tesserino di idoneità è
subordinato al superamento, da parte dell’aspirante raccoglitore che abbia compiuto 14 anni di età,
di un esame di idoneità da sostenersi innanzi ad una Commissione funzionante presso le ADA,
volto ad accertare la conoscenza della normativa regionale in merito alla ricerca, raccolta e
commercializzazione dei tartufi, del riconoscimento delle specie di tartufi per le quali è consentita
la raccolta e degli elementi fondamentali della biologia degli stessi;
RILEVATO l’interesse sempre più diffuso della popolazione nei confronti del tartufo, ricercato non
soltanto per le sue qualità organolettiche ma anche per i benefici economici derivanti dalla
commercializzazione che costituisce una nuova fonte di reddito per molte famiglie italiane in un
periodo storico caratterizzato da profonda crisi economica;
CONSIDERATO che, l’aumentato interesse della popolazione nei confronti del tartufo si è tradotto
in un incremento di richieste di esame da parte degli aspiranti raccoglitori, con conseguente
maggiore onere a carico dell’amministrazione regionale in termini di impiego di risorse umane e
strumentali, e contestualmente in un’aumentata pressione di prelievo della risorsa che potrebbe, in
pochi anni, determinare un impoverimento delle tartufaie naturali soprattutto qualora le modalità e
tecniche di raccolta non fossero eseguite correttamente;
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CONSIDERATO che, al fine di favorire l’adeguata preparazione degli aspiranti raccoglitori e
sensibilizzare gli stessi al rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturale, la Direzione Agricoltura
ha provveduto a redigere e pubblicare sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it una dispensa
contenente le principali informazioni utili al superamento dell’esame;
RITENUTO necessario disciplinare le procedure per il conseguimento del tesserino di idoneità alla
raccolta e ricerca dei tartufi e le modalità di esecuzione delle prove di esame, al fine di garantire
uno svolgimento omogeneo a livello regionale e un’ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle
prove stesse a vantaggio di una maggiore trasparenza ed imparzialità di trattamento, e in coerenza
con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
VISTO l’allegato denominato “Disciplinare delle procedure per il rilascio del tesserino di idoneita’
alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82”,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’allegato denominato “Disciplinare delle
procedure per il rilascio del tesserino di idoneita’ alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art.
6 della Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82”, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
RITENUTO di applicare le procedure di svolgimento delle prove di esame, di cui all’Allegato alla
presente Deliberazione, agli aspiranti raccoglitori che presenteranno domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione sul BURL del sopracitato atto dirigenziale;
CONSIDERATO che dall’approvazione del “Disciplinare delle procedure per il rilascio del
tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 16
dicembre 1988 n. 82” non discendono nuovi impegni di spesa per l’Amministrazione regionale.
DELIBERA
sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
 di approvare l’allegato denominato “Disciplinare delle procedure per il rilascio del tesserino
di idoneita’ alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 16
dicembre 1988 n. 82”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Con successivo atto di gestione della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale,
Caccia e Pesca si provvederà all’approvazione dei questionari oggetto delle prove scritte di
esame ed eventuali modifiche ed aggiornamenti tecnici che si dovessero rendere necessari;
Le procedure di svolgimento delle prove di esame, di cui all’Allegato alla presente
Deliberazione, si applicheranno agli aspiranti raccoglitori che presenteranno domanda a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del sopracitato atto dirigenziale.
Il presente provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa per l’Amministrazione regionale.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it.
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REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA ECONOMIA ITTICA E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDONEITA’ ALLA RICERCA E
RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1988 N. 82
Per praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali e nei terreni non
coltivati i raccoglitori devono possedere un tesserino di idoneità, rilasciato dalle Regioni ai sensi
della Legge 16 dicembre 1985 n. 752.
La legge quadro demanda alle Regioni la funzione di disciplinare la raccolta, la coltivazione e la
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e
dei criteri stabiliti dalla norma nazionale.
La Regione Lazio ha disciplinato la materia con Legge 16 dicembre 1988 n. 82.
Per conseguire il tesserino è necessario superare un esame che accerti l’idoneità del candidato a
praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi.
PER OTTENERE IL TESSERINO DI IDONENITA’ ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI
TARTUFI LA NORMATIVA PREVEDE CHE L’ASPIRANTE RACCOGLITORE:
•
•
abbia compiuto il quattordicesimo anno di età;
abbia superato un esame inteso ad accertare la conoscenza della normativa regionale in
merito alla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, il riconoscimento delle
specie di tartufi per le quali è autorizzata la raccolta e la conoscenza degli elementi
fondamentali di biologia degli stessi.
IL TESSERINO HA VALIDITÀ SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE ED E’
RINNOVATO AUTOMATICAMENTE PREVIO VERSAMENTO DELLA TASSA
ANNUALE DI CONCESSIONE
Il presente documento intende disciplinare le procedure per il conseguimento ed il rinnovo del
tesserino di idoneità nel territorio della Regione Lazio e le modalità di svolgimento delle prove di
esame.
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Art. 1 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI IDONEITA’
Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi viene rilasciato a coloro che hanno
compiuto il quattordicesimo anno di età e superato positivamente una prova di esame presso le
Aree Decentrate della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, di
seguito denominate ADA, che insistono presso i capoluoghi di provincia della Regione Lazio.
Ai fini del rilascio del tesserino, gli interessati devono inoltrare richiesta per l’ammissione
all’esame di idoneità presso l’ Area decentrata utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito
www.agricoltura.regione.lazio.it o reperibile presso la stessa ADA.
La domanda, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 16,00, deve essere corredata, pena la
non ricevibilità, dei seguenti documenti:
•
•
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2 fotografie formato tessera a colori uguali e recenti.
La domanda deve essere firmata dall'interessato, consegnata a mano o spedita mezzo posta
raccomandata a.r.
Gli indirizzi e le PEC delle ADA sono consultabili sul sito regionale agricoltura.
Il candidato viene convocato a sostenere l’esame di idoneità entro 60 giorni dalla domanda.
Presso ogni ADA è istituita una Commissione di esame, la cui composizione è prevista dalla legge
regionale, deputata alla valutazione del candidato sulla conoscenza delle materie di esame descritte
nel successivo art. 6.
A seguito di superamento dell’esame, il candidato acquisisce il diritto di conseguire il tesserino di
idoneità.
Al momento del ritiro del tesserino è necessario aver provveduto al pagamento della tassa di
concessione regionale e consegnare una marca da bollo da € 16,00.
Sul tesserino, oltre alla data di rilascio, devono essere indicati i dati anagrafici del titolare ed essere
apposta la marca da bollo ed una fotografia vidimata con timbro a secco della Regione Lazio .
Il titolare del tesserino può delegare al ritiro un suo rappresentante, munito di un documento di
riconoscimento, di una delega scritta e della copia di un documento di riconoscimento del titolare.
Sul tesserino deve essere apposta la firma del titolare.
Il tesserino è sospeso per un anno ovvero definitivamente revocato, qualora ricorrano i casi di
recidiva o ulteriore recidiva delle violazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 2 - RINNOVO ANNUALE DEL TESSERINO DI IDONEITA’
Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento di una tassa di
concessione regionale che deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il pagamento oltre il termine è consentito entro un anno dalla violazione, se effettuato
volontariamente mediante il versamento contestuale del tributo, delle sanzioni e degli interessi
previsti dalla normativa regionale in materia di tributi.
LA TASSA ANNUALE NON È DOVUTA SE L’ATTIVITÀ DI RICERCA E RACCOLTA
NON È ESERCITATA NEL CORSO DELL’ANNO.
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Art. 3 - SMARRIMENTO O FURTO DEL TESSERINO
In caso di smarrimento o di furto, il titolare del tesserino è tenuto a presentare denuncia presso gli
uffici delle preposte autorità di polizia giudiziaria.
E’ possibile richiedere il rilascio del duplicato del tesserino smarrito o rubato presentando
domanda sull’apposito modulo scaricabile sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it o reperibile
presso l’ADA.
La richiesta, deve essere inoltrata alla stessa ADA che ha rilasciato il tesserino originale seguendo
la procedura prevista per il primo rilascio.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
• denuncia di smarrimento o furto;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti.
La domanda è redatta su carta semplice, ai sensi della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e sul
tesserino rilasciato non dovrà essere apposto alcun bollo.
Il tesserino dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell'originale, la scritta evidente
“DUPLICATO” e data di rilascio del duplicato.
Art. 4 - DETERIORAMENTO DEL TESSERINO
Il tesserino non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità,
numero e/o data di rilascio o sia deteriorata la fotografia del titolare.
Per il rilascio del tesserino sostitutivo di quello deteriorato è necessario inoltrare richiesta sull’
apposito modulo scaricabile sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it o reperibile presso l’ADA.
La richiesta deve essere inoltrata alla stessa ADA che ha rilasciato il tesserino originale
Alla domanda, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 16,00, devono essere allegati i
seguenti documenti:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• n. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti.
Il tesserino sostitutivo dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell’originale.
Al momento del ritiro è necessario consegnare una marca da bollo da € 16,00.
L'ADA provvederà a ritirare e annullare il documento deteriorato.
Art. 5 - TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE
Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita una tassa di concessione
regionale la cui tariffa è approvata con legge.
Il versamento della tassa annuale è effettuato sul conto corrente postale n. 63101000 in favore
della Regione Lazio - Servizio Tesoreria - e copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà
essere consegnata al momento del ritiro.
In caso di rinnovo annuale il pagamento della tassa deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno di
convalida a cui si riferisce, o successivamente nel corso dell’anno con l’aggiunta della sanzione ed
interessi, il cui calcolo può essere effettuato attraverso le indicazioni riportate alla sezione tributi
del sito regionale all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_tributi.
La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata al tesserino.
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Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME
L’esame di idoneità tende ad accertare che il candidato abbia acquisito elementi conoscitivi
riguardanti le seguenti tematiche:
•
•
•
aspetti normativi in merito alla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi;
riconoscimento delle specie di tartufi per le quali è autorizzata la raccolta;
elementi fondamentali della biologia dei tartufi.
La prova d’esame si svolge presso le sedi provinciali della Direzione Regionale Agricoltura, che
provvedono alla convocazione dei candidati tramite mezzo postale o Posta Elettronica Certificata
(PEC) entro 10 giorni dalla data di esame.
Nella lettera di convocazione è indicata la sede e l’ora della prova di esame.
Il candidato deve presentarsi agli esami con un documento di identità in corso di validità.
L’esame consiste in una prova scritta cui possono partecipare un numero massimo di n. 20
candidati, ai quali sono consegnati n. 20 differenti schede questionario ciascuna contenente n. 25
quesiti a risposta multipla.
I quesiti comprendono n.5 domande relative alla conoscenza delle specie, n. 5 domande relative
alla biologia del tartufo e n.15 domande relative agli aspetti normativi della ricerca. raccolta e
commercializzazione dei tartufi.
I quesiti oggetto di esame saranno approvati con successivo atto della Direzione Regionale
Agricoltura e pubblicati sul sito della Regione Lazio - Sezione Agricoltura, ed eventualmente
aggiornati con atto successivo.
In ogni sessione d’esame le singole schede sono redatte per mezzo di estrazione casuale dei quesiti
ottenuta mediante randomizzazione con apposito applicativo informatico.
Le 20 schede sorteggiate sono distribuite casualmente ai candidati.
Prima dell’inizio della prova scritta, la Commissione procede all’identificazione dei candidati, alla
registrazione degli assenti e ad esporre le avvertenze per la corretta compilazione dei questionari e
le norme comportamentali per lo svolgimento della prova, secondo quanto stabilito dal presente
articolo.
Il candidato deve compilare le proprie generalità, firmare il questionario nell’apposito spazio
riservato, siglare ogni pagina del questionario e rispondere barrando con contrassegno a croce la
risposta ritenuta corretta.
L’esame si intende superato se il candidato non commette più di 5 errori.
Sono considerati errori anche le omesse risposte e la barratura di più risposte.
Il candidato che commette fra i 6 e gli 8 errori nella prova scritta, ai fini del superamento
dell'esame, deve sostenere una prova orale supplementare innanzi alla Commissione il giorno
stesso, al termine della prova scritta e a seguito della verbalizzazione degli esiti della stessa.
Il candidato che commette 9 o più errori non consegue il tesserino di idoneità e deve ripetere
l’esame.
Il candidato ha la facoltà di correggere la risposta che ritiene errata mediante cerchiatura e
indicazione a margine “NO” e contrassegnando a croce la risposta ritenuta corretta. La correzione
può essere effettuata previa notifica alla Commissione.
Non è consentito correggere più di una risposta per domanda mentre nessun limite di correzione è
posto al numero di domande per le quali è possibile correggere la risposta.
Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti.
Allo scadere del tempo previsto per la prova, i questionari sono ritirati dalla Commissione che
procede all’apertura della busta contenente il “correttore”.
La Commissione riporta su ciascun questionario le risposte errate con l’annotazione “X”,
indicando il numero complessivo dei quesiti errati nell’apposito spazio della scheda.
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Al termine delle operazioni di correzione dei questionari, la Commissione comunica verbalmente
l’esito della prova scritta ai candidati, i quali prendono atto dell’esito apponendo la propria firma
sul report riepilogativo allegato al verbale di esame.
I candidati rimandati alla prova orale prendono atto dell’esito della stessa mediante sottoscrizione
del suddetto report alla fine delle due prove.
Della seduta d’esame deve essere redatto apposito verbale riportante giorno, data, ora della
sessione d’esame e il nominativo e la firma dei componenti della Commissione.
Al verbale sono allegati i seguenti documenti:
•
•
•
le schede compilate dai candidati;
il report riepilogativo con le risultanze puntuali dell’esame (idoneo/non idoneo/rimandato
alla prova orale);
il “correttore” contenente il riepilogo di tutte le schede somministrate, la numerazione
arbitraria dei quesiti della scheda, l’opzione a, b o c delle risposte corrette e la numerazione
dei quesiti approvata con atto della Direzione regionale agricoltura.
Durante l’esame non è consentito:
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•
consultare testi, fogli o manoscritti;
comunicare con gli altri candidati;
utilizzare matite o penne ad inchiostro cancellabile;
utilizzare altri fogli al di fuori del questionario fornito;
allontanarsi dall’aula prima di aver riconsegnato il questionario;
riottenere la scheda una volta consegnata alla Commissione;
utilizzare telefoni cellulari ed altre apparecchiature di comunicazione;
permanere nell’aula di svolgimento della prova dopo la consegna della scheda alla
Commissione.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI
I candidati risultati non idonei alla prova di esame, possono ripetere la prova stessa previa
presentazione di una nuova richiesta seguendo la procedura descritta nell’art. 1.
Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica, o cause di forza maggiore
debitamente certificati può sostenere, senza ripresentare la domanda, nella prima sessione utile.
Sarà cura dell’amministrazione comunicare al candidato la nuova data e la sede della prova
d’esame ed allegare al verbale il giustificativo dell’assenza.
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