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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 305
13.11.2013
Bonus mobili: i beni agevolati
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazione 36%
Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 il Legislatore
ha introdotto una serie di incentivi sulla casa.
In particolare, l’articolo 16, comma 2 del citato Decreto riconosce una specifica detrazione IRPEF, nella
misura del 50%, con riferimento a determinate spese “di arredamento” sostenute nell’ambito di interventi
di recupero del patrimonio edilizio.
Ai fini della corretta fruizione del bonus è necessario però individuare con precisione quali sono i beni da
acquistare che godono dell’agevolazione.
Premessa
Il D.L. 63/2013, entrato in vigore dal 6 giugno 2013 al comma 2 dell’art. 16, conv.
in L. 90/2013, prevede che:
⇒ “ai contribuenti che fruiscono della detrazione […] [per interventi di
recupero del patrimonio edilizio] è altresì riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura
del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di
mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
[…]”.
Tale beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate
(dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) per l'acquisto di mobili, fino a un
esborso massimo di 10.000 euro, e va divisa in dieci rate annuali.
Lo sconto annuo dall'imposta lorda, quindi, può arrivare fino a 500 euro, con
uno sconto massimo di 5.000 euro nel decennio.
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ONERI sostenuti dal 6 giugno
DETRAZIONE 50% MAX 10.000
2013 al 31 dicembre 2013
euro in 10 rate annuali (500 euro
a rata)
CUMULABILE CON DETRAZIONE 50% PER
GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
(LIM MAX 96.000 euro per unità
i
Beni
agevolabili
bili
)
La detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, compete per le
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
9 mobili;
9 grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per
i forni) per le apparecchiature con etichetta energetica.
Nella versione originaria, il decreto “limitava” l’agevolazione in esame
all’acquisto
di
mobili
finalizzati
all’arredo
dell’immobile
oggetto
di
ristrutturazione.
Con la legge di conversione del decreto, l’agevolazione è stata estesa altresì
alle spese sostenute (dal 6 giugno 2013 - data di entrata in vigore del decreto
- al 31 dicembre 2013) per l’acquisto di grandi elettrodomestici, purché
rientranti nella categoria A+, A per i forni.
In merito alla data entro la quale devono essere sostenute le spese d’arredo, la
Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha specificato che:
⇒ “[...] rileva la circostanza, in precedenza evidenziata, della stretta
connessione tra la fruizione della detrazione per gli interventi di
ristrutturazione e la fruizione della detrazione in esame, da cui
consegue che il 31 dicembre 2013 è la data ultima entro cui devono
essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici per poter fruire della detrazione”.
Il citato documento di prassi, inoltre, chiarisce che possono essere agevolate
solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici
nuovi.
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Sebbene la norma non lo preveda espressamente, infatti, tale requisito deve
ritenersi implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore
produttivo di riferimento. Detto effetto di stimolo, infatti, non sarebbe ottenibile
qualora l’agevolazione fosse applicabile alle spese sostenute per gli acquisti di
mobili o grandi elettrodomestici usati.
Collegamento
dei beni con
l’immobile
oggetto di
ristrutturazione
Ai fini della fruizione del beneficio, i beni devono essere finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Al riguardo, la Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha chiarito che il
“collegamento” tra acquisto di mobili/grandi elettrodomestici e arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto
dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente.
In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria sostiene che l’acquisto dei beni in
esame è agevolabile anche se i beni stessi sono destinati all’arredo di un
ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia
comunque oggetto di detti interventi edilizi.
Un contribuente effettua la ristrutturazione del bagno del proprio
appartamento. In tal caso, risultano agevolabili anche i mobili e/o
elettrodomestici destinati all’arredo degli altri ambienti della casa (ad
esempio, della cucina o delle camere da letto).
Autocertificazione del
collegamento
dei beni con
l’immobile
oggetto di
ristrutturazione
In sede di dichiarazione dei redditi, al fine di verificare la spettanza o meno
della detrazione per il bonus arredo, il soggetto che presta assistenza fiscale
deve, in linea generale, procedere al controllo della regolarità della
documentazione che viene presentata dal contribuente (fatture, bonifici, ecc.).
Oltre a detta documentazione, potrebbe essere utile farsi rilasciare dal
contribuente anche un’autocertificazione nella quale dichiara che i beni per i
quali chiede di fruire del bonus arredo sono effettivamente destinati
all’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%).
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Di seguito si riporta un fac simile di autocertificazione:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 45 e 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta Francesca Verdi, nata a Trento (TN) il 03/04/1970 residente a
Trento (TN) in via Roma, n. 84, codice fiscale VRDFNC70C43L378I
9 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, D.P.R
28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza
dei
benefici
eventualmente
conseguenti
al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 75, D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
9 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, che i
seguenti beni:
9 mobile a colonna per bagno (fattura n. I/0124578 del 13/10/2013);
9 ……………………………………
9 ……………………………………
sono destinati ad essere utilizzati nell’immobile di sua proprietà, sito a
Trento, via Roma n. 84 che è stato oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria per i quali si è richiesta la detrazione IRPEF del 50% (lavori
iniziati il 10/07/2013).
Trento, 20/05/2014
Firma ____________
Mobili interessati
dall’agevolazione
Come evidenziato dalla Circolare AE 18 settembre 2013, n. 29, rientrano tra i
“mobili” interessati dall’agevolazione, a titolo esemplificativo:
9 Letti;
9 Armadi;
9 Cassettiere;
9 Librerie;
9 Scrivanie;
9 Tavoli;
9 Sedie;
9 Comodini;
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9 Divani;
9 Poltrone;
9 Credenze.
L’Agenzia chiarisce inoltre che tra i beni agevolabili rientrano anche i materassi
e
gli
apparecchi
di
illuminazione
che
costituiscono
un
necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Diversamente, non sono agevolabili come “bonus arredo”, gli acquisti di
porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di
altri complementi di arredo.
Elettrodomestici
interessati
dall’agevolazione
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, l’articolo 16, comma 2, D.L. n.
63/2013 limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta
energetica di classe:
9 A+ o superiore,
9 A o superiore per i forni, qualora sia obbligatoria l’etichetta energetica.
Come chiarito dalla Circolare 18 settembre 2013, n. 29, l’acquisto di grandi
elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per
quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Con riferimento all’etichetta energetica si riporta la tabella tratta dalla Guida
dell’Enea (edizione 2013) riportante il calendario dell’obbligo di etichettatura
dei singoli prodotti.
Direttiva
92/75/CEE
Prodotto
Obbligo di
etichetta
Direttiva 2010/30/UE
uso volontario
obbligatorietà
della nuova
della nuova
etichetta
etichetta
Frigoriferi e
30.11.2011
frigocongelatori
Congelatori
Cantinette per il
vino
30.11.2011
nessuno
30.11.2011
Lavatrici
20.11.2011
Lavastoviglie
20.11.2011
Asciugatrici
dal 1996
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29.05.2012
29.05.2012
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Condizionatori
01.01.2013
d’aria
Lampade
elettriche
Apparecchi per
l’illuminazione
Televisori
dal 2001
16.10.2012
01.09.2013
nessuno
16.10.2012
01.09.2013
nessuno
30.11.2011
Si fa presente che le ultime tre fattispecie (lampade elettriche, apparecchi per
l’illuminazione) non rientrano nella categoria dei grandi elettrodomestici; gli
apparecchi per l’illuminazione come precisato dalla Circolare n. 29/2013 sono
agevolabili
come
“mobilio”
in
quanto
costituiscono
un
necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Diversamente i televisori non rientrano nell’agevolazione.
In merito all’individuazione dei c.d. “grandi elettrodomestici”, l’Amministrazione
Finanziaria precisa che costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato
1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. In base a tale elenco, esemplificativo e non
esaustivo, rientrano nei grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di
grandi dimensioni):
“[...] 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4
Altri
grandi
elettrodomestici
utilizzati
per
la
refrigerazione,
la
conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore
trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed
eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro
delle attività produttive 2 gennaio 2003.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria.”
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La Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha precisato che nell’importo delle
spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono
essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni
acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità
di pagamento espressamente previste (bonifici bancari o postali, carte di
credito o carte di debito). Diversamente, il televisori non rientrano
nell’agevolazione.
Riepilogo
Detrazione spese per arredo
Estesa a grandi elettrodomestici
solo se classe energetica “A+” (“A” per i forni)
SPESE PER L’ARREDO
Acquisto di mobili e grandi
Acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici nuovi
elettrodomestici usati
SÌ
NO
Detrazione
Detrazione
Acquisto di mobili o grandi elettrodomestici
“Arredo” di ambienti diversi da quello oggetto di
ristrutturazione
OK detrazione
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Acquisto grandi elettrodomestici
NO obbligo di
Obbligo di etichetta energetica
etichetta energetica
Classe “A+”
(“A” per i forni) o
Classe inferiore
superiore
SÌ
Detrazione
SÌ
NO
Detrazione
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