Fiscal News - Fiscal Focus
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 305 13.11.2013 Bonus mobili: i beni agevolati Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 il Legislatore ha introdotto una serie di incentivi sulla casa. In particolare, l’articolo 16, comma 2 del citato Decreto riconosce una specifica detrazione IRPEF, nella misura del 50%, con riferimento a determinate spese “di arredamento” sostenute nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ai fini della corretta fruizione del bonus è necessario però individuare con precisione quali sono i beni da acquistare che godono dell’agevolazione. Premessa Il D.L. 63/2013, entrato in vigore dal 6 giugno 2013 al comma 2 dell’art. 16, conv. in L. 90/2013, prevede che: ⇒ “ai contribuenti che fruiscono della detrazione […] [per interventi di recupero del patrimonio edilizio] è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione […]”. Tale beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) per l'acquisto di mobili, fino a un esborso massimo di 10.000 euro, e va divisa in dieci rate annuali. Lo sconto annuo dall'imposta lorda, quindi, può arrivare fino a 500 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euro nel decennio. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info ONERI sostenuti dal 6 giugno DETRAZIONE 50% MAX 10.000 2013 al 31 dicembre 2013 euro in 10 rate annuali (500 euro a rata) CUMULABILE CON DETRAZIONE 50% PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE (LIM MAX 96.000 euro per unità i Beni agevolabili bili ) La detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di: 9 mobili; 9 grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature con etichetta energetica. Nella versione originaria, il decreto “limitava” l’agevolazione in esame all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Con la legge di conversione del decreto, l’agevolazione è stata estesa altresì alle spese sostenute (dal 6 giugno 2013 - data di entrata in vigore del decreto - al 31 dicembre 2013) per l’acquisto di grandi elettrodomestici, purché rientranti nella categoria A+, A per i forni. In merito alla data entro la quale devono essere sostenute le spese d’arredo, la Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha specificato che: ⇒ “[...] rileva la circostanza, in precedenza evidenziata, della stretta connessione tra la fruizione della detrazione per gli interventi di ristrutturazione e la fruizione della detrazione in esame, da cui consegue che il 31 dicembre 2013 è la data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per poter fruire della detrazione”. Il citato documento di prassi, inoltre, chiarisce che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Sebbene la norma non lo preveda espressamente, infatti, tale requisito deve ritenersi implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento. Detto effetto di stimolo, infatti, non sarebbe ottenibile qualora l’agevolazione fosse applicabile alle spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati. Collegamento dei beni con l’immobile oggetto di ristrutturazione Ai fini della fruizione del beneficio, i beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Al riguardo, la Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha chiarito che il “collegamento” tra acquisto di mobili/grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente. In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria sostiene che l’acquisto dei beni in esame è agevolabile anche se i beni stessi sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto di detti interventi edilizi. Un contribuente effettua la ristrutturazione del bagno del proprio appartamento. In tal caso, risultano agevolabili anche i mobili e/o elettrodomestici destinati all’arredo degli altri ambienti della casa (ad esempio, della cucina o delle camere da letto). Autocertificazione del collegamento dei beni con l’immobile oggetto di ristrutturazione In sede di dichiarazione dei redditi, al fine di verificare la spettanza o meno della detrazione per il bonus arredo, il soggetto che presta assistenza fiscale deve, in linea generale, procedere al controllo della regolarità della documentazione che viene presentata dal contribuente (fatture, bonifici, ecc.). Oltre a detta documentazione, potrebbe essere utile farsi rilasciare dal contribuente anche un’autocertificazione nella quale dichiara che i beni per i quali chiede di fruire del bonus arredo sono effettivamente destinati all’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Di seguito si riporta un fac simile di autocertificazione: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 45 e 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) La sottoscritta Francesca Verdi, nata a Trento (TN) il 03/04/1970 residente a Trento (TN) in via Roma, n. 84, codice fiscale VRDFNC70C43L378I 9 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, D.P.R 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75, D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 9 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA Ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, che i seguenti beni: 9 mobile a colonna per bagno (fattura n. I/0124578 del 13/10/2013); 9 …………………………………… 9 …………………………………… sono destinati ad essere utilizzati nell’immobile di sua proprietà, sito a Trento, via Roma n. 84 che è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria per i quali si è richiesta la detrazione IRPEF del 50% (lavori iniziati il 10/07/2013). Trento, 20/05/2014 Firma ____________ Mobili interessati dall’agevolazione Come evidenziato dalla Circolare AE 18 settembre 2013, n. 29, rientrano tra i “mobili” interessati dall’agevolazione, a titolo esemplificativo: 9 Letti; 9 Armadi; 9 Cassettiere; 9 Librerie; 9 Scrivanie; 9 Tavoli; 9 Sedie; 9 Comodini; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 9 Divani; 9 Poltrone; 9 Credenze. L’Agenzia chiarisce inoltre che tra i beni agevolabili rientrano anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Diversamente, non sono agevolabili come “bonus arredo”, gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Elettrodomestici interessati dall’agevolazione Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, l’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe: 9 A+ o superiore, 9 A o superiore per i forni, qualora sia obbligatoria l’etichetta energetica. Come chiarito dalla Circolare 18 settembre 2013, n. 29, l’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Con riferimento all’etichetta energetica si riporta la tabella tratta dalla Guida dell’Enea (edizione 2013) riportante il calendario dell’obbligo di etichettatura dei singoli prodotti. Direttiva 92/75/CEE Prodotto Obbligo di etichetta Direttiva 2010/30/UE uso volontario obbligatorietà della nuova della nuova etichetta etichetta Frigoriferi e 30.11.2011 frigocongelatori Congelatori Cantinette per il vino 30.11.2011 nessuno 30.11.2011 Lavatrici 20.11.2011 Lavastoviglie 20.11.2011 Asciugatrici dal 1996 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 29.05.2012 29.05.2012 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Condizionatori 01.01.2013 d’aria Lampade elettriche Apparecchi per l’illuminazione Televisori dal 2001 16.10.2012 01.09.2013 nessuno 16.10.2012 01.09.2013 nessuno 30.11.2011 Si fa presente che le ultime tre fattispecie (lampade elettriche, apparecchi per l’illuminazione) non rientrano nella categoria dei grandi elettrodomestici; gli apparecchi per l’illuminazione come precisato dalla Circolare n. 29/2013 sono agevolabili come “mobilio” in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Diversamente i televisori non rientrano nell’agevolazione. In merito all’individuazione dei c.d. “grandi elettrodomestici”, l’Amministrazione Finanziaria precisa che costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. In base a tale elenco, esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni): “[...] 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 1.2 Frigoriferi. 1.3 Congelatori. 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti. 1.5 Lavatrici. 1.6 Asciugatrici. 1.7 Lavastoviglie. 1.8 Apparecchi per la cottura. 1.9 Stufe elettriche. 1.10 Piastre riscaldanti elettriche. 1.11 Forni a microonde. 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti. 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. 1.14 Radiatori elettrici. 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. 1.16 Ventilatori elettrici. 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003. 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria.” Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha precisato che nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento espressamente previste (bonifici bancari o postali, carte di credito o carte di debito). Diversamente, il televisori non rientrano nell’agevolazione. Riepilogo Detrazione spese per arredo Estesa a grandi elettrodomestici solo se classe energetica “A+” (“A” per i forni) SPESE PER L’ARREDO Acquisto di mobili e grandi Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi elettrodomestici usati SÌ NO Detrazione Detrazione Acquisto di mobili o grandi elettrodomestici “Arredo” di ambienti diversi da quello oggetto di ristrutturazione OK detrazione Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Acquisto grandi elettrodomestici NO obbligo di Obbligo di etichetta energetica etichetta energetica Classe “A+” (“A” per i forni) o Classe inferiore superiore SÌ Detrazione SÌ NO Detrazione Detrazione - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info