COMUNE DI INVERUNO

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COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE – PER UOMO E DONNA – E
MESTIERI AFFINI.
INDICE
Nr.
articolo
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Titolo
Pag.
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE – PER UOMO E DONNA – E MESTIERI AFFINI.
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
37 del 05/05/1987
Articolo 1
Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi
tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in
luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente
regolamento in conformità alle norme di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161,
modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma
societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.
Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.
Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio
dell’esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità
competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti
dal citato art. 2 della legge 1142.
Sono considerati mestiere affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti
all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non
implichino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista,
truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure
estetico.
Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia
sentita la Commissione di cui all’art. 3 della legge 22 dicembre 1970, n. 1142, che
sostituisce l’art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161.
L’autorizzazione si intende valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa
indicati.
La Commissione di cui sopra si compone del Sindaco o suo delegato che la presiede, di
tre rappresentanti della categoria, di cui uno per i parrucchieri da uomo, uno per i
parrucchieri per signora ed uno per estetista, ecc., tre rappresentanti nominati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative, dall’autorità sanitaria, dal comandante della
polizia municipale e da un rappresentante della Commissione provinciale per l’artigianato
o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.
La commissione suddetta dura in carica quanto il Consiglio Comunale che la elegge.
Articolo 2
Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da stendersi in competente bollo, dovrà
indicare:
1) Cognome e Nome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
2) Indirizzo preciso di residenza e del locale dove viene esercitata l’attività;
3) Piantina planimetrica in duplice copia dei locali e servizi in cui viene svolta
l’attività;
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4) La persona cui è affidata la direzione dell’azienda, per le imprese societarie
diverse da quelle previste dall’art. 2 della legge 08 agosto1985, n. 443.
Alla domanda dovrà allegarsi uno dei seguenti documenti:
a) per le imprese che intendono iniziare l’attività: certificato rilasciato dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato, relativo sia all’esistenza nei confronti
dell’Impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno
fondamentalmente ritenere che l’attività sarà svolta secondo le disposizioni della
legge 08 agosto 1985, n. 443, sia al possesso da parte del richiedente della
qualifica professionale;
b) per le imprese in attività che sono iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane:
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizione
all’Albo stesso;
c) per le imprese in attività, non iscritte all’Albo: certificato rilasciato dalla
Commissione Provinciale per l’Artigianato comprovante il possesso da parte del
richiedente titolare dei requisiti previsti dalla legge 08 agosto 1985, n. 443;
d) nei casi di impresa gestita in forma societaria: l’autorizzazione deve essere
richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla
legge 08 agosto 1985, n. 443 o dalla persona che assume la direzione
dell’azienda quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla legge n.
443.
Articolo 3
L’autorizzazione per l’apertura di nuove attività in locali non preesistenti all’entrata in
vigore del presente regolamento potrà essere rilasciata solo quando sia rispettata la
distanza di ml. 200 (duecento).
La distanza minima stabilita va misurata sul percorso stradale più breve intercorrente tra
il nuovo laboratorio e quello esistente.
In particolare:
- n. 1 laboratorio di parrucchiere per uomo ogni 1.200 abitanti;
- n. 1 laboratorio di parrucchiere per signora ogni 900 abitanti;
- n. 1 istituto di bellezza, manicure, pedicure (estetista in genere) ogni 1.500
abitanti.
Nell’ambito della frazione Furato, indipendentemente dal rapporto numerico potrà essere
consentita l’apertura di:
- n. 1 laboratorio di parrucchiere per uomo;
- n. 1 laboratorio di parrucchiere per signora;
- n. 1 istituto di bellezza, manicure, pedicure (estetista in genere).
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Articolo 4
Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere per signora e affini devono avere le seguenti
condizioni igienico-sanitarie:
a)
I locali devono essere sempre puliti e bene areati;
b)
il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più
completa;
c)
Le pareti fino all’altezza di ml. 2 devono essere rivestite in piastrelle, in marmo
o altro materiale lavabile impermeabile;
d)
e)
I locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda;
la porta di accesso all’esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva,
di tenda per la protezione contro le mosche;
f)
Le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con
coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano
separato;
g)
I sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiacapo con carta da
cambiarsi per ogni persona;
h)
Ogni esercizio dovrà essere provvisto di asciugamani, teli o accappatoi in
numero sufficiente per usarne una sola volta e per un solo cliente;
i)
In un locale separato dovrà trovarsi una cassa a perfetta tenuta, lavabile e
disinfettabile per la biancheria usata;
l)
I mobili e i suppellettili dei locali dovranno essere facilmente lavabili e
spolverabili, le poltrone imbottite dovranno avere l’imbottitura ricoperta di
materiale impermeabile lavabile o ricoperta con foderame pulito di colore
chiaro;
m)
Ad ogni esercizio deve essere annesso un gabinetto igienico.
Articolo 5
Tutti gli esercizi di barbiere, parrucchiere per signora, estetista ed affini devono
corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:
a)
I locali dovranno essere ben illuminati ed areati ed avere altezza non inferiore
a quella prevista per i vani di abilitazione e le seguenti superfici minime:
per le attività di parrucchiere/a: mq. 16 sino a due posti di lavoro e mq. 4 per
ogni posto di lavoro in più;
per l’attività di estetista, istituti di bellezza e simili: mq. 16 fino a due posti di
lavoro e mq. 4 per ogni posto di lavoro in più.
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Articolo 6
Nei nuovi esercizi ad attività mista per uomo e donna, le rispettive attività devono
svolgersi in locali distinti, con comunicazione interna, ma con separato accesso
dall’esterno.
Allorché l’attività viene esercitata nell’ambito di alloggi di abitazione, i locali all’uopo
destinati devono essere disimpegnati tramite l’ingresso, non devono costituire passaggio
obbligato per l’accesso ad altri ambienti d’abitazione e non possono essere ricavati da
altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza.
Articolo 7
Il Sindaco decide in merito alla domanda presentata e debitamente istruita, con propria
determinazione sentito – quando richiesto – il parere della Commissione di cui all’art. 3
Legge 1970, n. 1142.
La Commissione si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
La concessione dell’autorizzazione comporta l’obbligo, da parte dell’intestatario,
dell’attivazione dell’esercizio entro i sei mesi successivi alla data di concessione del
titolo. La mancata attivazione entro il termine stabilito comporta la decadenza della
autorizzazione stessa.
Il Sindaco può, per giustificati motivi concedere una proroga di altri sei mesi.
Avverso il provvedimento del Sindaco l’interessato può proporre ricorso al Tribunale
Regionale Amministrativo entro il periodo di giorni 30 dalla notifica del provvedimento.
Articolo 8
L’autorizzazione è personale e come tale, non è trasmissibile né cedibile a qualunque
titolo, pena la sua immediata decadenza.
L’autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l’esercizio entro sei mesi dalla data
del rilascio dell’autorizzazione, oppure sospenda per un periodo superiore ad un anno
l’attività dell’esercizio, salvo, in questa ultima ipotesi, proroga non superiore a mesi sei
per motivi di comprovata necessità.
L’autorizzazione viene, inoltre, revocata, qualora vengano meno i presupposti e i requisiti
alla sussistenza dei quali il rilascio dell’autorizzazione è subordinata.
Articolo 9
Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo o donna e
mestieri affini possono esercitare l’attività soltanto previo accertamento dell’Ufficio
Sanitario circa la idoneità fisica e l’assenza di malattie infettive e contagiose.
Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente.
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Articolo 10
I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e
mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell’Ufficiale Sanitario che accerta i requisiti
sanitari stabiliti dalle norme in vigore.
Articolo 11
Gli addetti al servizio dovranno indossare un camice in perfetto stato di pulizia, dovranno
avere le unghie ben curate e pulite e lavarsi le mani con acqua e sapone prima dell’inizio
di ogni singola operazione.
Articolo 12
I pettini, le spazzole destinati ad uso promiscuo per la clientela, dovranno essere lavati
con soluzioni saponose almeno una volta al giorno, o disinfettati con vapori di
formaldeide o con vapore acqueo, in appositi apparecchi.
Articolo 13
Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra
carta non pulita.
Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a
secco. E’ vietato l’uso dei piumaccioli.
Per la lavatura della faccia, dovrà usarsi acqua corrente direttamente dai clienti.
I pennelli da barba dovranno, prima dell’uso, essere lavati, puliti ed immersi in presenza
del cliente in una soluzione saponosa disinfettante.
Articolo 14
In caso di ferite, dopo l’opportuna disinfezione, sarà applicato cotone sterilizzato ed
emostatico, che deve essere tenuto in ogni esercizio.
E’ anche ammessa l’applicazione di allume in polvere e di allume in blocchi e di
magnesia pure in blocchi, purchè si provveda alla preventiva lavatura di quelli di allume
ed alla raschiatura di quelli di magnesia ogni qualvolta se ne faccia uso.
L’applicazione di soluzioni stringenti dopo la rasatura, potrà essere effettuata soltanto
mediante polverizzazione.
Articolo 15
E’ vietato l’esercizio di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini a chiunque si trovi in
stato anormale per qualsiasi motivo.
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Articolo 16
Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, non potranno essere servite
negli esercizi da parrucchiere.
Articolo 17
E’ fatto obbligo l’uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale
velenoso di cui all’art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di
“permanente a freddo”, maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.
Articolo 18
Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e
mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato
convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per
l’esecuzione dei lavori prescritti.
Articolo 19
Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato
saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per
l’applicazione delle sanzioni commiate dall’art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 20
Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all’altro, dovranno prima di
effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale, che
potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario nei riguardi del
nuovo locale.
I trasferimenti dei negozi in attività da almeno tre anni possono avvenire senza
l’osservanza delle distanze e della densità della popolazione di cui all’art.3 del presente
regolamento.
Articolo 21
Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, la
domanda deve essere corredata dai documenti indicati all’art. 2 e riferiti alla persona del
richiedente, dal contratto di acquisto dell’esercizio, nonché dell’autorizzazione relativa
all’esercizio considerato, che deve essere consegnata all’Ufficio Municipale competente
per la sua archiviazione.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento del possesso da parte del
subentrante dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.
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Articolo 22
Le autorizzazioni comunali per l’esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e
mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i
concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente
regolamento.
Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di
toeletta, il proprietario deve munirsi della licenza commerciale di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426.
Articolo 23
I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare
l’orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall’Autorità Comunale, che disporrà
sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
All’interno dovrà essere esposto in modo ben visibile un cartello riguardante tali orari ed
uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.
Articolo 24
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato
contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e
punite con la procedura di cui agli artt. 106 – 110 del T.U. Legge Comunale e
Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall’art. 3 della legge 12
luglio 1961, n. 603.
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del CO.RE.CO –
sezione di Milano – e la successiva pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per giorni
15 consecutivi.
All’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione
locale concernente la soggetta materia ed in contrasto con le norme dello stesso.
Articolo 26
L’Ufficiale Sanitario, il locale Comando di Polizia Municipale e tutti gli altri Agenti della
forza pubblica sono incaricati di far rispettare le norme del presente regolamento.
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