Barbiere, parrucchiere per uomo e donna
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Barbiere, parrucchiere per uomo e donna
Scheda 2.3 - Barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini SOGGETTI RICHIEDENTI E TIPOLOGIE Attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, subordinato, asilo politico, coesione familiare o iscrizione all'Ufficio di collocamento per quanto riguarda le ditte individuali, qualsiasi motivo purché sia coniugato con un cittadino di uno Stato membro della UE. Per le società vanno invece verificate le condizioni di reciprocità; 2. maggiore età; 3. titolo di qualificazione professionale. Si intende qualificato all’esercizio dell’attività di barbiere-parrucchiere colui che ha assolto l’obbligo scolastico e possiede uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento di un’attività lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni; b) frequenza di un corso di apprendistato ed ottenimento della qualificazione; c) possesso di un diploma rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dai competenti organi istituzionali. Estetista L’attività di estetista, ai sensi della L. 1/90, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli in estetismi presenti. Tale attività può essere svolta, anche unitamente a quella di barbiere o parrucchiere, con tecniche manuali e/o con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato alla L. 1/90 e con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla L.713/86 e s.m.i.. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, subordinato, asilo politico, coesione familiare o iscrizione all'Ufficio di collocamento per quanto riguarda le ditte individuali, qualsiasi motivo purché sia coniugato con un cittadino di uno Stato membro della UE. Per le società vanno invece verificate le condizioni di reciprocità; 2. maggiore età; 3. titolo di qualificazione professionale. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla L. 25/55 e s.m.i., della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). ADEMPIMENTI_________________________________________________________________ Regolamento comunale Ciascun Comune deve essere dotato di un Regolamento per programmare la distribuzione degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere sul proprio territorio, per disciplinare le modalità di rilascio e le cause di revoca delle autorizzazioni, le distanze fra i nuovi esercizi di cui è richiesta l’apertura e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed il numero degli addetti in attività nelle imprese. Procedimento La Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA), su richiesta dell’interessato, se in possesso dei requisiti tecnico-professionali, rilascia il cosiddetto “certificato di abilitazione professionale” (CAP). Lo svolgimento dell’attività è subordinata all’ottenimento di una specifica autorizzazione amministrativa. Questa viene rilasciata dal Comune previo accertamento: • della conformità dell’attività e dei locali agli strumenti di pianificazione urbanistica; • dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature, sulla base di un’istruttoria tecnica dell’ASL; • della qualifica professionale del richiedente (CAP); • dei criteri e dei parametri previsti dal Regolamento comunale sull’attività di barbiere etc. Inizio attività Una volta ottenuta l’autorizzazione amministrativa è possibile dare inizio all’attività. Entro i successivi 30 giorni occorre presentare la relativa denuncia al Registro delle Imprese o, se sussistono i requisiti di cui alla L. 443/85, all’Albo Imprese Artigiane. Collaboratori Familiari I barbieri e i parrucchieri possono avvalersi, nell’esercizio delle loro attività, di collaboratori familiari o di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure; in tali ipotesi è necessario comunicare al Comune l’ampliamento dell’attività, allegando l’attestato di qualificazione dell’addetto. Sub-ingresso Il trasferimento di proprietà di uno degli esercizi di cui sopra comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso del requisito della qualificazione professionale. Qualora dalla data predetta non inizi l’attività entro un anno, decade dal diritto di subentrare nell’attività del dante causa. Il subentrante già in possesso del predetto requisito all’atto del trasferimento dell’esercizio o, nel caso di sub-ingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività solo dopo aver chiesto l’autorizzazione al Comune e aver presentato domanda di iscrizione nell’Albo artigiani. Il subentrante per causa di morte non in possesso del titolo professionale può iniziare l’attività solo dopo aver chiesto l’autorizzazione ed aver fornito la prova di aver chiesto e di frequentare gli appositi corsi di formazione professionale idonei al rilascio del titolo professionale prescritto. Nel caso in cui il subentrante non ottenga l’autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa e di ottenere l’autorizzazione. Il termine può essere prorogato quando il ritardo è imputabile a cause non dipendenti dalla volontà dell’interessato. Diniego dell’autorizzazione - ricorso Il rifiuto di accordare l’autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento comunale di diniego è ammesso ricorso al competente TAR. entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego stesso. Tariffe e orari Gli esercizi di cui sopra devono osservare l’orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le associazioni di categoria. Le tariffe e gli orari osservati devono essere esposti al pubblico in modo facilmente visibile. ONERI_________________________________________________________________________ - Marca da bollo sulla domanda al Comune, pari a euro 10,33; - diritti comunali di istruttoria. Per la successiva iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane: - marca da bollo di € 10,33 su una delle domande di iscrizione all’Albo; - versamento per prima annotazione nel Registro delle Imprese, da versare alla CCIAA; - versamento per diritto annuale di prima iscrizione, da versare alla CCIAA; - versamento di € 29,00, sul c.c.p. n. 145805 intestato a “Tesoreria della Regione Campania – Ufficio Concessioni Regionali - Napoli”. SCADENZE/RINNOVI____________________________________________________________ Vidimazione annuale Il rilascio dell’autorizzazione comunale è subordinato al pagamento di una tassa a favore del Comune. Ogni autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale, effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno con l’apposizione di un visto sull’atto originario o su copia di esso, autenticata ai sensi di legge. La vidimazione è subordinata al pagamento di una tassa di rinnovo e all’indicazione del numero e della data d’iscrizione nel Registro delle Imprese e nell’Albo Artigiani. Revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione è revocata qualora il titolare: • non attivi l’esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione; • sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno. SANZIONI______________________________________________________________________ L’apertura o il trasferimento di sede senza la prescritta autorizzazione comunale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. Con la stessa sanzione è punito: • il subentrante per atto tra vivi, in possesso del titolo professionale, che non chieda, prima dell’inizio dell’attività, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa; • il subentrante per causa di morte che, non in possesso della qualifica professionale alla data di acquisto del titolo, inizi l’attività senza aver presentato al Comune la domanda di autorizzazione. Chiunque non espone in modo chiaro e ben visibile un cartello indicante l’orario di apertura e di chiusura dell’esercizio e/o il tariffario delle prestazioni rese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria; con la stessa sanzione è punito chi non osserva l’orario di apertura e di chiusura dell’esercizio. L’esercente che non richiede la vidimazione annuale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 154,00. Lo svolgimento dell’attività di estetista senza i requisiti professionali prescritti è punito con una sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00, mentre la mancanza dell’autorizzazione amministrativa comporta l’irrogazione di una sanzione da euro 516,00 a euro 1.032,00. In caso di particolare gravità o di recidiva l’autorità comunale può disporre la chiusura dell’esercizio da un minimo di 2 giorni a massimo di 15 giorni. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono destinati al Comune. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi Pubblica Amministrazione interessata che, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri l'inesistenza di uno dei requisiti di cui alla L. 443/85 (art. 2, 3, 4) nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne dà comunicazione alle Commissioni Provinciali ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito. NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________ Normativa nazionale L. 5 marzo 2001, n. 57, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati . L. 4 gennaio 1990, n. 1, Disciplina dell’attività di estetista . L. 8 agosto 1985, n. 443, Legge - quadro per l’artigianato . L. 29 ottobre 1984, n. 735, Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri. L. 23 dicembre 1970, n. 1142, Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini . L. 14 febbraio 1963, n. 161, Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (1/a). Normativa Regionale L.R. 28 febbraio 1987, n. 11, Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato . ENTI TITOLARI______________________________________________________________________ Regione Comune ASL Camera di Commercio