Omicidio stradale, Adoc favorevole a introduzione reato e revoca

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Omicidio stradale, Adoc favorevole a introduzione reato e revoca
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Omicidio stradale, Adoc favorevole a introduzione reato e revoca patente
mercoledì 18 novembre 2015
L’Adoc si dichiara favorevole all’introduzione del
reato di omicidio stradale e al ritiro della patente, due previsioni normative
in attesa di essere licenziate al Senato. La sicurezza stradale, in particolare
nei centri urbani, è ai minimi termini e a pagarne dazio sono soprattutto
pedoni e ciclisti.
“E’ ancora
troppo elevato il numero delle vittime della strada, nel 2014 ci sono stati
oltre 250mila feriti e più di 3mila morti, numeri intollerabili – dichiara
Lamberto Santini, Presidente dell’Adoc – con 56 incidenti mortali per milione
di abitanti l’Italia è nelle ultime posizioni in Europa, dove la media è di 51
incidenti ogni milione. La sicurezza stradale è ancora oggi un grave problema,
non è accettabile che in Germania il numero di incidenti sia inferiore del 40%
rispetto all’Italia o che in Francia le vittime siano il 10% di meno. Numeri
che, come detto, pongono l’Italia come all’ultimo posto in merito alla
sicurezza stradale in Europa, in particolare sulle strade urbane e nei centri
cittadini. A colpire è in particolare l’incremento della mortalità stradale
all’interno dei centri urbani (+5,4%), dove si concentrano il 75,5% degli
incidenti e il 44,5% dei morti. Purtroppo, secondo il rapporto Aci-Istat, torna
a crescere il numero delle vittime tra i pedoni (578 morti, +4,9% rispetto al
2013) e i ciclisti (273 morti, +8,8% rispetto al 2013), mentre l’indice di
mortalità per gli utenti più indifesi si conferma molto elevato: 2,75 per i
pedoni, 1,69 per i motociclisti e 1,41 per i ciclisti, contro lo 0,67 delle
automobili e lo 0,74 degli autocarri. Con costi, economici e non, insostenibili
per la sanità e la società. Per questo siamo favorevoli all’introduzione del
reato di omicidio stradale e, soprattutto, al ritiro delle patente a vita.
Riteniamo inoltre che il nuovo Codice della strada debba focalizzarsi sulla
tutela dei pedoni, in particolare nelle zone urbane. In questo senso occorre:
Limitare la velocità di circolazione a 30 km/h
nei centri urbani, che
abbasserebbe il tasso di mortalità al 30% dal 70%. Sarebbe una soluzione
auspicabile, considerando che circa il 15% di tutte le vittime della
strada sono pedoni, che insieme ai ciclisti sono gli utenti più
vulnerabili;
Predisporre
una maggiore e migliore
illuminazione sulle strade urbane e extraurbane, in particolare
presso gli incroci;
Migliorare la visibilità e la segnaletica delle
strisce pedonali;
Prevedere
controlli più stringenti e
continui sui pullman, troppo spesso causa di incidenti fatali;
Arrestare il fenomeno delle auto “fantasma”, oltre quattro milioni di veicoli che circolano
senza RCA, e delle auto con targa straniera, spesso di grossa cilindrata,
che restano praticamente impunite in caso di incidenti;
Sanare definitivamente i tratti di strada con
manto disconnesso o con buche
Ma
soprattutto è fondamentale infondere negli automobilisti, soprattutto più
giovani e neopatentati, la consapevolezza delle loro azioni, delle regole, dei
diritti e doveri, invitandoli a guidare con prudenza e coscienza. Spesso gli
incidenti sono causati da distrazione, disattenzione e eccessiva velocità alla
guida.”
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Ecco tutte
le novità della proposta di legge sull’omicidio stradale che si avvia verso la
sua fase conclusiva: toccherà ora al Senato licenziare il provvedimento.
OMICIDIO
STRADALE – L’omicidio stradale colposo
diventa reato a sé, graduato su tre varianti: fermo restando la pena già
prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando la morte sia stata
causata violando il codice della strada. La sanzione penale sale sensibilmente
negli altri casi:
chi
uccide una persona guidando in stato
di ebbrezza grave, con un tasso
alcolemico oltre 1,5 g/l, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.
chi
uccide una persona guidando con un tasso
alcolemico maggiore di 0,8 g/l, oppure abbia causato l’incidente
per condotte di particolare
pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai
semafori, sorpassi e inversioni a rischio) verrà punito con la reclusione da 5 a 10 anni.
LESIONI STRADALI – Stretta
anche per le lesioni stradali. Pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato:
da 3 a 5 anni per lesioni gravi
da 4 a 7 per quelle gravissime.
Se comunque
ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta
la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per
le gravissime.
CONDUCENTI
MEZZI PESANTI – L’ipotesi più grave di omicidio
stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti
e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra
gli 0,8 g/l.
OMISSIONE
SOCCORSO – Se il conducente fugge dopo
l’incidente scatta l’aumento di pena da
un terzo a due terzi, e la pena non
potrà comunque essere inferiore a 5
anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono
previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida
senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di
equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti.
La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto
anche per colpa della vittima.
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REVOCA
PATENTE – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale)
per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente
revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15
(omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più
gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno
trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
RADDOPPIO
PRESCRIZIONE – Per il nuovo reato di omicidio
stradale sono previsti il raddoppio dei
termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più
grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo.
Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini
preliminari.
PERIZIE
COATTIVE – Il giudice può ordinare anche
d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna.
Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo
coattivo può essere disposto anche dal pm.
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