L`evoLuzIone storIca - Libri Professionali
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1 L’evoluzione storica La nascita della CECA La Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) fu creata col Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e Robert Schuman, in attuazione della proposta, contenuta nella “dichiarazione Schuman” del 9 maggio 1950, di “mettere l’intera produzione francese e tedesca del carbone e dell’acciaio sotto una comune Alta autorità”, nel quadro di un’organizzazione alla quale potessero aderire anche gli altri paesi europei. La scelta del settore carbo-siderurgico era giustificata da molteplici fattori: in primo luogo la posizione dei principali giacimenti delle risorse, situati nel bacino della Ruhr, dell’Alsazia e della Lorena, zone di confine, oggetto di una lunga contesa e di numerosi scontri bellici verificatesi in passato. Inoltre l’oggetto dell’accordo rappresentava una risorsa fondamentale per la produzione di armamenti e materiale bellico, e la gestione in comune della relativa fabbricazione avrebbe impedito un riarmo segreto a entrambe le nazioni coinvolte. Per la prima volta nel corso della storia, si cercava di realizzare un’organizzazione cui gli Stati aderenti avrebbero ceduto parte della propria sovranità, sebbene in un settore limitato e definito, e che avrebbe gestito in modo antonomo la politica comune del settore. Da tale specificità nasce la struttura della comunità come organismo sovranazionale, ovvero posto al di sopra dei singoli stati. Alla proposta aderirono sei paesi: Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed entrò in vigore il 23 luglio 1952. Il trattato instaurò un mercato comune del carbone e dell’acciaio; l’operazione fu realizzata sopprimendo i diritti di dogana e le restrizioni quantitative che rappresentavano un disincentivo alla libera circolazione delle merci; furono soppresse parimenti tutte le misure discriminatorie, sovvenzioni o sostegni finanziari che erano accordati ed elargiti dai vari stati alle produzioni nazionali. Il principio di libera concorrenza permetteva il mantenimento dei prezzi ad un livello minimo, garantendo, al contempo, agli stati il controllo sugli approvvigionamenti. La CECA era formata da quattro istituzioni: - Alta Autorità; - Consiglio speciale dei Ministri; CECA Capitolo 1 1 17 L’UNIONE EUROPEA - Assemblea comune; - Corte di giustizia. L’Alta Autorità, dotata di poteri deliberativi con carattere vincolante, era l’organo centrale della CECA. Si componeva di 8 membri, due per Italia, due per la Repubblica Federale Tedesca e due per la Francia, nominati e scelti in virtù della loro competenza professionale dagli stessi Stati e dotati della facoltà di agire in piena indipendenza, e da un presidente eletto dagli otto. Il Consiglio speciale dei ministri era composto da un rappresentante del Governo di ogni Stato e aveva una funzione consultiva rispetto all’Alta Autorità. I pareri del Consiglio potevano essere strumentali ad una mera consultazione o avere una funzione più stringente, ed essere quindi vincolanti come nel caso in cui l’Alta Autorità avesse dovuto deliberare su parere conforme del Consiglio. L’Assemblea comune aveva funzioni consultive e di mero controllo politico e riuniva rappresentanti parlamentari degli stati membri, mentre la Corte di giustizia, composta di sette giudici e di due avvocati generali nominati di comune accordo dai governi per un periodo di sei anni, esercitava il potere giurisdizionale in relazione alle contese tra stati membri, e garantiva la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Trattato. La CECA si è estinta il 23 luglio 2002, per scadenza e mancata proroga del termine cinquantennale previsto nel Trattato che l’aveva istituita. Tutte le attività e passività della CECA sono state trasferite alla Comunità europea, secondo quanto previsto in un Protocollo allegato al Trattato di Nizza, entrato in vigore a partire dal 1º febbraio 2003. 2 CEE Sezione I Euratom 18 Il trattato istitutivo della CEE e dell’Euratom La positiva esperienza della CECA portò gli stati membri a promuovere nuove forme di cooperazione ed integrazione che portarono alla creazione di due nuove comunità: - la Comunità economica europea (CEE); - la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) o Euratom. La prima nasce il 1º gennaio 1958, con l’entrata in vigore dei trattati di Roma, firmati il 25 marzo 1957 dai sei stati fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi); la seconda è stata istituita contemporaneamente alla CEE ed è un’organizzazione sovranazionale finalizzata a coordinare i programmi di ricerca relativi all’energia atomica, nella prospettiva di un uso non bellico della stessa. L’evoluzione storica Il Trattato CEE prevedeva quattro istituzioni: - l’Assemblea (l’attuale Parlamento europeo), composta dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri la cui elezione era a suffragio universale diretto; - il Consiglio, l’organo legislativo della Comunità, era composto dai rappresentanti degli Stati membri. Il suo compito consisteva nel coordinare le politiche economiche generali degli Stati; - la Commissione, inizialmente composta da 9 membri scelti dai governi dei singoli Stati in base alla loro competenza, era l’istituzione sopranazionale, in quanto i commissari avrebbero dovuto esercitare le loro funzioni in piena indipendenza dai rispettivi governi di provenienza e nell’esclusivo interesse della Comunità; - la Corte di giustizia, organo giurisdizionale, con il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato. EFTA SEE Capitolo 1 Inizialmente nata come entità separata, a seguito del Trattato sull’integrazione entrato in vigore il 1º gennaio 1967, l’organizzazione della CEEA è stata totalmente integrata in quella della CEE ed è, attualmente, integrata in quella dell’Unione europea. Anche gli stati membri delle due comunità coincidono: con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht la CEEA ha formato insieme a CEE e CECA il primo dei “tre pilastri” dell’Unione europea. L’obiettivo principale del Trattato istitutivo della Comunità europea era quello di realizzare un’area comune di libero mercato attraverso lo strumento dell’unione doganale, progetto che avrebbe dovuto essere completato nell’arco di dodici anni; in realtà l’obiettivo è stato raggiunto in anticipo, con l’abolizione di cartelli e di dazi doganali e l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 1968, di una tariffa esterna unica. La CEE aveva nei suoi obiettivi l’unione dei suoi membri (Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda, e Germania Ovest) da un punto di vista economico; tale progetto si sarebbe poi dovuto sviluppare ed evolvere in un’eventuale unione politica. L’unico grande Stato europeo che non aveva aderito al disegno fu il Regno Unito che si fece promotore, insieme alla Svezia, dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA European Free Trade Area). Tale proposta si è concretizzata nel 1960, con la partecipazione di altri paesi non membri CEE (Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e, appunto, Regno Unito). Dal 1973 con l’ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca nella CEE, EFTA e CEE negoziarono una serie di accordi per assicurare uniformità nelle politiche economiche delle due organizzazioni; tale forma di cooperazione e coordinamento è sfociata infine nell’accordo per lo Spazio economico europeo (SEE). Dal 1995 solo 4 membri che non sono entrati nell’UE rimangono nell’organizzazione. 19 L’UNIONE EUROPEA 3 La “fusione degli esecutivi” L’8 aprile 1965 gli Stati aderenti alle tre Comunità firmarono a Bruxelles una Convenzione al fine di istituire un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (“Trattato sulla fusione degli esecutivi”). Al primo venivano devolute le competenze originariamente proprie del Consiglio Speciale dei Ministri della CECA, del Consiglio della CEE e del Consiglio dell’EURATOM; la Commissione unica avrebbe parimenti svolto le funzioni attribuite all’Alta autorità della CECA, alla Commissione della CEE, e alla Commissione dell’Euratom. L’obiettivo era quello di addivenire ad una semplificazione del quadro istituzionale degli organismi che operavano all’interno della Comunità, e cui era stato dato inizio con la Convenzione di Roma del 1957 in virtù della quale gli Stati, di comune accordo, attribuivano alle tre Comunità un’Assemblea ed una Corte di Giustizia uniche, ferme restando le competenze che le due istituzioni avrebbero esercitato nell’ambito di ciascun Trattato. In sostanza, con l’entrata in vigore dell’accordo sulla fusione degli esecutivi le tre Comunità venivano ad essere guidate dagli stessi organi, pur mantenendo le medesime una propria e distinta soggettività giuridica. Sezione I 4 20 L’adesione di nuovi Stati e l’Atto unico europeo Il processo di integrazione europea ha conosciuto un primo ampliamento con l’adesione alla Comunità europea di Danimarca, Regno Unito ed Irlanda, nel 1973, in un periodo di grande instabilità economica e monetaria. A questo si sono succeduti l’ingresso della Grecia nel 1981 e quello della Spagna e del Portogallo nel 1986, portando il numero totale dei paesi membri della Comunità a 12. Ulteriore accrescimento si è verificato nel 1995, quando sono entrate a farne parte anche l’Austria, la Finlandia e la Svezia. Il primo maggio 2004 altri dieci Stati, per lo più appartenenti all’ex area socialista, hanno fatto ingresso nella Comunità: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria. L’ultima tappa è stata segnata dall’ingresso, il 1°gennaio 2007, della Bulgaria e della Romania, con il raggiungimento della quota di 27 Stati, il che ha comportato delle rilevanti modifiche anche da un punto di vista istituzionale. L’evoluzione storica Giova infatti ricordare che i Trattati istitutivi delle Comunità hanno subìto numerose modifiche per effetto: - dei singoli Trattati di adesione di ciascun nuovo Stato membro; - la conclusione di ulteriori Trattati stipulati nel corso del tempo al fine di favorire il processo di integrazione comunitaria. Tra questi ultimi merita menzione l’Atto unico europeo (AUE), firmato il 17 febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987. Si tratta, nonostante la definizione, di un Trattato di diritto internazionale e non di un atto comunitario promanato dalle istituzioni delle Comunità. L’Atto si proponeva di realizzare un grande “mercato interno”, cioè “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. In sostanza, veniva data attuazione alle linee di sviluppo per il completamento del mercato interno indicate nel Libro Bianco, il documento pubblicato nel 1985 dalla Commissione CEE. Nel testo veniva evidenziata la necessità di superare tre tipi di ostacoli di ordine: 1) fisico, in quanto ostativi ad una libera circolazione delle persone (per esempio, i controlli alle frontiere fra Stati); 2) tecnico, rappresentati, ad esempio, dalla diversità di prescrizioni fra stati per la libera circolazione delle merci; 3) fiscale, scaturenti dalla diversa incidenza delle imposte da uno stato all’altro. Il raggiungimento della libera circolazione di beni e servizi nell’Europa comunitaria e la rimozione di tutti gli impedimenti ostativi alla realizzazione di detto scopo fu possibile soltanto a partire dal 1° gennaio del 1993. L’Unione europea Il quadro comunitario ha subìto un’importante ed ulteriore modifica con il Trattato di Maastricht (conosciuto anche come Trattato sull’Unione Europea) firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre del 1993. Con esso veniva creata l’Unione europea, struttura complessa, articolata in tre pilastri: 1) primo pilastro, costituito dalle Comunità europee CECA, CEE ed EURATOM. In questo contesto gli Stati membri, attraverso le istituzioni comunitarie, esercitano congiuntamente la loro sovranità negli ambiti previsti dai trattati; 2) secondo pilastro, dato dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea; 3) terzo pilastro, dato dalla cooperazione nei settori della giustizia e della polizia in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull’Unione europea. Con l’istituzione dell’Unione europea, il trattato di Maastricht ha segnato una tappa fondamentale nel processo di creazione di un’integrazione sempre Trattato di Maastricht I fondamenti Capitolo 1 5 21 L’UNIONE EUROPEA Sezione I Gli organi dell`Unione 22 più stretta fra i popoli dell’Europa. L’Unione europea si fonda in definitiva sulle Comunità europee unitamente alle politiche e forme di cooperazione istituite dal trattato sull’Unione europea. L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico nel suo genere, composto dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti. L’Unione si avvale di due differenti modalità operative: - il metodo comunitario, nell’ambito del primo pilastro; - il metodo intergovernativo nell’ambito degli altri due. Il primo limita il ruolo dei governi nazionali a favore delle istituzioni comunitarie. I singoli Stati hanno facoltà di intervento soltanto nelle forme e secondo le procedure previste dai trattati, mentre gli organi della Comunità cui sono attribuiti i maggiori poteri sono: a) la Commissione europea, organo di individui e non di rappresentanti degli stati, che ha il monopolio dell’iniziativa legislativa; b) il Parlamento europeo, che interviene attivamente nelle politiche dell’Unione; c) il Consiglio dell’Unione Europea, che rappresenta gli stati membri e adotta le decisioni a maggioranza qualificata, invece che all’unanimità. Il metodo intergovernativo è il processo decisionale utilizzato nel secondo e nel terzo pilastro. È caratterizzato dal ruolo importante degli stati membri, che condividono con la Commissione europea il diritto di iniziativa; le decisioni vengono prese all’unanimità nell’ambito del Consiglio dell’Unione Europea, mentre il Parlamento europeo svolge una funzione meramente consultiva. La Comunità, nell’ambito del primo pilastro, ha la missione di garantire: - uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche; - un elevato livello di occupazione e di protezione sociale; - la parità fra uomini e donne; - una crescita durevole e non inflazionistica; - un elevato grado di competitività e di convergenza delle prestazioni economiche; - un elevato livello di tutela dell’ambiente; - la coesione economica e sociale; - la solidarietà fra gli Stati membri. L’Unione ha inoltre, il compito di definire ed attuare, con un metodo di tipo intergovernativo, una politica estera e di sicurezza. Gli Stati membri sono tenuti a sostenere attivamente e senza riserve questa politica, in uno spirito di lealtà e di reciproca solidarietà. Nell’ambito del terzo pilastro, l’impegno della Comunità deve essere rivolto a dare ai cittadini un elevato livello di protezione in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. L’evoluzione storica 6 L’Unione monetaria europea Il raggiungimento di una politica economica comune transita anche attraverso l’unione monetaria; proprio per tale ragione gli Stati si sono adoperati al fine di giungere all’adozione di una moneta unica europea. Il processo ha avuto inizio con il Trattato di Maastricht, ove venivano, tra l’altro fissati i parametri economici che ogni singolo Stato doveva raggiungere per poter adottare la nuova moneta unica. Con il vertice di Amsterdam tenutosi nel giugno del 1997, i 15 capi di Stato dell’Unione Europea si impegnarono, firmando il patto di stabilità, a raggiungere gli obiettivi imposti dal trattato attraverso i quali si sarebbe potuta realizzare l’integrazione monetaria europea. I principali indicatori per i quali erano stati fissati dei limiti da non superare erano: - il tasso d’inflazione; - i tassi di interesse; - il deficit del bilancio statale; - il debito pubblico. La data per l’integrazione monetaria fu confermata per il 1° gennaio 1999, giorno che avrebbe visto il debutto dell’Euro come moneta unica europea. Patto di stabilità La moneta unica Capitolo 1 L’introduzione della moneta unica europea sarebbe stata preceduta da una fase di progressiva convergenza economica, durante la quale gli stati avrebbero dovuto raggiungere, attraverso il rispetto dei parametri di Maastricht, una situazione di bilancio uniforme. Il nome della nuova moneta unica fu deciso nel vertice di Madrid del 1995. L’Euro è attualmente la valuta comune ufficiale dell’Unione europea (nel suo insieme) e quella unica per sedici stati membri che aderiscono all’UEM (Unione economica e monetaria), ovvero Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Cipro e Malta (entrambi aggiuntisi nel 2008). Ne consegue che ancora 11 dei 27 stati membri dell’Unione europea non adottano l’euro come valuta ufficiale. Nello specifico, giova ricordare che la Danimarca ed il Regno Unito godono di una clausola che permette loro di mantenere indefinitamente le proprie valute nazionali. L’euro è amministrato dalla Banca centrale europea e dal Sistema europeo delle banche centrali; il primo organismo è responsabile delle politiche monetarie comuni; mentre il secondo ha il compito di dare attuazione alla politica monetaria, promuovendo il regolare funzionamento dei sistemi che regolano i flussi finanziari e gestendo le riserve ufficiali. 23 L’UNIONE EUROPEA 7 Dichiarazione Sezione I Costituzione per l’Europa 24 La Costituzione europea In concomitanza con il processo di allargamento dell’Unione europea preannunciato dal Trattato di Nizza, nel 2000 gli Stati membri decisero di addivenire all’approvazione di un vero e proprio testo costituzionale europeo. Nonostante le riforme introdotte dal Trattato avessero migliorato i processi decisionali e organizzato in maniera più costruttiva le istituzioni dell’UE, rimaneva una inadeguatezza di fondo che mal si conciliava con le prospettive di ampliamento dell’Unione. Per tale motivo venne varata una Dichiarazione sul futuro dell’Unione, ove venivano affrontate le questioni più importanti concernenti le modalità di funzionamento dell’Unione ed in particolare la dichiarazione si occupava: - dei criteri per stabilire e delimitare le competenze dell’Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà; - del valore giuridico da attribuire alla Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza; - del procedimento di semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e comprensibili; - del ruolo e delle competenze dei Parlamenti nazionali; - di migliorare e garantire la democraticità e la trasparenza dell’Unione; - di avvicinare le istituzioni della Comunità ai cittadini degli Stati membri; - di sviluppare una politica estera e di sicurezza comune solida ed efficace; - di ridurre, in una prospettiva di semplificazione, il numero di strumenti legislativi e riassumere in un unico documento il vastissimo corpus giuridico dell’Unione. Il compito di preparare la bozza della Costituzione europea venne affidato ad un organo straordinario, appositamente istituito, la Convenzione sul futuro dell’Europa. La Carta fondamentale dell’Unione europea sarebbe stata poi sottoposto all’esame dei singoli stati membri nell’ambito della Conferenza intergovernativa del 4 ottobre 2003. I lavori sono durati diciassette mesi e si sono conclusi con la firma, a Roma, il 29 ottobre 2004 del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, diviso in quattro parti, integrate, a loro volta, da protocolli e dichiarazioni. Iniziò quindi il lungo processo di ratifica del testo costituzionale da parte dei paesi dell’Unione europea, che avrebbe dovuto concludersi entro la fine del 2006. L’evoluzione storica Invero con l’approvazione del Trattato di Lisbona (v. oltre) la Costituzione europea ha perso di vigore anche perché molti dei principi ivi contenuti sono stati fatti propri da quest’ultimo, confluendo, così, nel testo consolidato del Trattato sul funzionamento dell’Unione. Il Trattato di Lisbona e il Trattato sul funzionamento dell’Unione La questione della Costituzione europea è stata ripresa nel corso del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, al fine di valutare le modalità di riforma del sistema comunitario. Nello specifico, è stata abbandonata l’idea di sostituire agli attuali trattati europei un unico testo, e si è pensato di procedere ad una riformulazione di quelli esistenti, alla luce delle proposte formulate nel 2004. Il 13 dicembre 2007, i leader dell’Unione europea hanno firmato il Trattato di Lisbona, ponendo fine al lungo periodo di negoziati dedicati alla riforma istituzionale. Esso modifica il trattato sull’Unione europea (Trattato di Maastricht) e il trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare: - precisa e rafforza i valori e gli obiettivi sui quali si fonda l’Unione; - rafforza il ruolo del Parlamento comunitario, dotato di nuovi importanti poteri per quanto riguarda la legislazione e il bilancio dell’UE e gli accordi internazionali; - mantiene i diritti esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare, per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall’Unione; - semplifica il quadro istituzionale, istituendo la figura del presidente del Consiglio europeo e prevedendo nuove disposizioni per la futura composizione del Parlamento europeo e per una Commissione ridotta; - dispone che l’Unione e gli Stati membri siano tenuti ad agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà se un paese dell’UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o ad uno scompenso energetico; - lo stesso spirito di collaborazione deve sussistere in altri ambiti come la salute pubblica, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca, lo spazio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa; - garantisce maggiore sicurezza per tutti: la capacità di azione dell’Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia sarà rafforzata al fine di rendere Trattato di Lisbona Capitolo 1 8 25 L’UNIONE EUROPEA più incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo, mettendo la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell’Europa al servizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo. Il nuovo testo del Trattato (ora intitolato “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”) è entrato in vigore il 1º dicembre 2009. sai rispondere? 1. Che cos’è la CECA? 2. Quando è stata istituita la CEE? 3. Quali Stati aderirono successivamente? Sezione I 4. Come è stata creata l’Unione europea? 5. Quali sono i principi della Costituzione europea? 26 6. Quali sono le principali novità del trattato di Lisbona?