20124 Milano Piazza Luigi di Savoia, 28 FABRIZIO VIEL

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20124 Milano Piazza Luigi di Savoia, 28 FABRIZIO VIEL
Milano, 11 dicembre 2015
A TUTTI
I CLIENTI DI STUDIO
Loro sedi
D&R - N. 009-04/2015
DOMANDE & RISPOSTE
IL REGIME FORFETARIO AGEVOLATO DAL 2016
Il DDL stabilità 2016 prevede alcune modifiche importanti al regime forfetario (in vigore dal 1° gennaio
2015 ad opera della Legge di stabilità 2015), e sebbene si tratti di un testo non definitivo (in quanto è
ancora in corso l'iter parlamentare per la formazione della Legge di stabilità 2016), è importante per i
contribuenti conoscere le caratteristiche del regime post-modifiche, per effettuare le opportune
valutazioni in vista del nuovo anno.
Dal 2016 non sarà più possibile optare per il regime dei minimi (prorogato dal Decreto milleproroghe
per il solo anno 2015), pertanto il regime forfetario - e quello forfetario start-up per chi inizia una
nuova attività- costituirà l'unica alternativa rispetto al regime ordinario.
Per chi deve aprire una nuova attività è ora il momento per effettuare le opportune valutazioni di
convenienza tra questi regimi, in quanto c'è tempo fino al 31.12.2015 per scegliere, eventualmente, il
regime dei minimi.
Il regime dei minimi resterà in vigore fino alla sua conclusione naturale (5° anno di attività o 35° anno
di età del contribuente) per i soggetti che, avendone i requisiti, iniziano l’attività entro il 31.12.2015 o
per coloro che già lo applicavano.
Indice delle domande
1. Quali sono i soggetti interessati dal regime fiscale agevolato?
2. Cosa succede al regime dei minimi (ancora attualmente in vigore)?
3. Quali sono le condizioni per usufruire del regime agevolato?
4. Quali sono le cause di esclusione dal regime?
5. Qual è la misura dell'imposta sostitutiva?
6. I contributi previdenziali obbligatori per legge continueranno ad essere deducibili dal reddito?
7. Come si calcola il reddito?
8. Esiste una durata specifica per il nuovo regime forfetario?
9. Come si accede al regime agevolato forfetario?
10. Quali sono le semplificazioni in materia di Iva per i soggetti che aderiscono al regime agevolato
forfetario?
11. Quali sono le semplificazioni in materia di imposte dirette per i soggetti che aderiscono al regime
agevolato forfetario?
12. I soggetti aderenti al regime forfetario scontano l'Irap?
13. I soggetti aderenti al regime forfetario sono tenuti alla compilazione degli studi di
settore/parametri?
14. I soggetti aderenti al regime forfetario applicano la ritenuta alla fonte?
15. Vi sono delle agevolazioni contributive per coloro che aderiscono al regime forfetario?
16. In cosa consiste il regime agevolato per le start-up?
Domande e risposte
D.1. QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI AL REGIME FISCALE AGEVOLATO?
R.1. Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari) che
possiedono i requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2015. Restano escluse le società di qualsiasi tipo e le
associazioni fra artisti e professionisti.
D.2. COSA SUCCEDE AL REGIME DEI MINIMI (ANCORA ATTUALMENTE IN VIGORE)?
R.2. Il regime dei minimi sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2016. Si ricorda che il regime dei minimi (art.
27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011) era stato soppresso dalla Legge di stabilità 2015 con un'attenuante data
dalla c.d. "clausola di salvaguardia": era consentita la sua continuazione -fino a scadenza naturale- per i
soggetti che al 31.12.2014 erano nel regime. Successivamente il decreto Milleproroghe, con l'iter di
conversione in legge, ha ripristinato il regime per il 2015, posticipando così la sua abrogazione di un anno.
Dal 2016, pertanto, non sarà possibile accedere a questo regime, mentre sarà possibile continuare ad
usufruirne (fino a scadenza naturale) per coloro che ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015.
D.3. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO?
R.3. Per poter accedere al regime è necessario nell'anno solare precedente aver:
 conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che
variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta. Le soglie dei ricavi sono state
aumentate nel DDL di stabilità 2016, rispetto a quelle in vigore nel 2015, di 10mila Euro per
ciascun gruppo di attività e di 15mila euro per i professionisti.
 In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, si fa
riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale
adeguamento agli studi di settore/ parametri.
2
 Sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a
5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in
partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.
 Sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al
31.12 non superiore a 20.000 Euro.
Ai fini di tale limite non vanno considerati:
 i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
 i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
Tabella limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività
Limiti compensi
Codice attività ATECO 2007
Settore
(+10.000 per tutte le attività, +15.000 per i
Coeff. redditività
professionisti)
(10 – 11)
Industrie alimentari e delle
35.000
45.000 dal 2016
40%
40.000
50.000 dal 2016
40%
30.000
40.000 dal 2016
40%
20.000
30.000 dal 2016
54%
Costruzioni e attività immobiliari
15.000
25.000 dal 2016
86%
Intermediari del commercio
15.000
25.000 dal 2016
62%
40.000
50.000 dal 2016
40%
15.000
30.000 dal 2016
78%
20.000
30.000 dal 2016
67%
bevande
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da
47.1 a 47.7) – 47.9
47.81
Commercio all’ingrosso e al
dettaglio
Commercio ambulante e di
prodotti alimentari e bevande
47.82 – 47.89
Commercio ambulante di altri
prodotti
(41 – 42 – 43) – (68)
46.1
(55 – 56)
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 –
Attività professionali, scientifiche,
71 – 72 – 73 – 74 – 75) –
tecniche, sanitarie, di istruzione,
(85) – (86 – 87 – 88)
servizi finanziari ed assicurativi
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 –
07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14
– 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20
– 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26
– 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32
– 33) – (35) – (36 – 37 – 38 –
39) – (49 – 50 – 51 – 52 –
53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62
– 63) – (77 – 78 – 79 – 80 –
81 – 82) – (84) – (90 – 91 –
92 – 93) – (94 – 95 – 96) –
(97 – 98) – (99)
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Altre attività economiche
D.4. QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME?
R.4 Sì, il regime non può essere adottato dai soggetti:
 che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del
reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);
 non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente
allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
 che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di
terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi
nei confronti di soggetti UE;
 che,
contemporaneamente
all’esercizio
dell’attività,
partecipano
a
società
di
persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente
all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).
Nel DDL di stabilità 2016 è stata introdotta una nuova causa di esclusione, secondo cui non possono aderire
al regime coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt.
49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
D.5. QUAL È LA MISURA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA?
R.5. I soggetti che utilizzeranno il regime agevolato forfetario sconteranno un'imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle relative addizionali (nonché dell'Irap) pari al 15%. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse
regole previste per l'Irpef.
D.6. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI PER LEGGE SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO?
R.6. Sì, i contributi previdenziali obbligatori per legge sono scomputati dal reddito imponibile assoggettato
al regime fiscale agevolato (calcolato applicando ai compensi una percentuale forfetaria in base alla
tipologia di attività). Inoltre, l'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività
assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere
deducibile.
D.7. COME SI CALCOLA IL REDDITO?
R.7. Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un
coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività
esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Una volta determinato il reddito imponibile,
si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge, e dal reddito così determinato si
applica l’imposta sostitutiva del 15%.
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D.8. ESISTE UNA DURATA SPECIFICA PER IL NUOVO REGIME FORFETARIO?
R.8. No, non c'è una durata specifica. Il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno una
delle condizioni per usufruire del regime o si verifica una della cause di esclusione. In tal caso il contribuente
applicherà il regime ordinario.
D.9. COME SI ACCEDE AL REGIME AGEVOLATO FORFETARIO?
R.9. I soggetti che possiedono le condizioni per usufruire del regime, e che non optano per le modalità
ordinarie, si considerano aderenti al regime per fatti concludenti. Non è necessario quindi presentare alcuna
comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Solo in caso di inizio dell'attività, il contribuente dovrà indicare in
sede di compilazione del modello AA9/9 di presumere di possedere i requisiti per usufruire del regime,
barrando l'apposita casella.
D.10. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IVA PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL REGIME AGEVOLATO
FORFETARIO?
R.10. Per quanto riguarda l'Iva i soggetti che utilizzano il regime forfetario sono in generale esonerati dal
versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):
 inoltre sono esonerati dall'obbligo:
 dalla registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
 dalla registrazione degli acquisti;
 dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di
acquisto e le bollette doganali;
 dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
 dall'obbligo di comunicazione del c.d. spesometro;
 dall'obbligo di comunicazione black list;
 dall'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
 sono invece obbligati:
 a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
 a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva,
andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della
norma;
 a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
 a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000
e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
D.11. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL REGIME
AGEVOLATO FORFETARIO?
R.11. Per quanto riguarda le imposte sui redditi:
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 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
 determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai
ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i
contributi previdenziali obbligatori versati;
 sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.
D.12. I SOGGETTI ADERENTI AL REGIME FORFETARIO SCONTANO L'IRAP?
R.12. No, i soggetti che aderiscono al regime forfetario sono esenti dall'Irap (e quindi anche dalla
dichiarazione Irap). L'imposta sostitutiva del 15%, infatti, è sostitutiva non solo dell'Irpef e delle relative
addizionali, ma anche dell'Irap.
D.13. I SOGGETTI ADERENTI AL REGIME FORFETARIO SONO TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE/PARAMETRI?
R.13. No. L'esclusione è in linea con la ratio della norma, che ha voluto creare un regime quanto più
semplificato per i contribuenti di ridotte dimensioni. Tali soggetti, pertanto, saranno esclusi
dall'accertamento a mezzo parametri o studi di settore; resteranno comunque accertabili con altri
strumenti, come ad esempio il redditometro.
D.14. I SOGGETTI ADERENTI AL REGIME FORFETARIO APPLICANO LA RITENUTA ALLA FONTE?
R.14. No, i ricavi o compensi non sono assoggettati a ritenuta. Il contribuente, a tal fine, deve rilasciare al
proprio sostituto un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è
soggetto ad imposta sostitutiva.
D.15. VI SONO DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER COLORO CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO?
R.15. Sì, gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento
previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di
maggior favore anche in ambito previdenziale. Al reddito forfetario, che costituisce base imponibile ai fini
previdenziali, va applicata la contribuzione ridotta del 35%.
In precedenza l’agevolazione consisteva nella non applicazione del minimale contributivo di cui alla Legge n.
233/90.
D.16. IN COSA CONSISTE IL REGIME AGEVOLATO PER LE START-UP?
R.16. Coloro che iniziano una nuova attività e si avvalgono del regime forfetario, per i primi 5 anni
beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (in luogo del 15%).
Questa ulteriore agevolazione spetta a condizione che:
 il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o
d’impresa, anche in forma associata o familiare;
 l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
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tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte /
professione;
 qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare
dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di
ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.
Nella nuova formulazione prevista dal DDL stabilità 2016, non è più prevista la riduzione del reddito di 1/3.
Cordiali saluti.
Viel Consulting Group
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