nuovi minimi - Studio Selva

Transcript

nuovi minimi - Studio Selva
NUOVI MINIMI
LEGGE DI STABILITÀ 2015
IL NUOVO REGIME FORFETARIO
IL NUOVO REGIME FORFETARIO
1. LINEE GENERALI
3.
A differenza del “vecchio” regime dei Minimi, che aveva
come termine dell’agevolazione alternativamente lo scadere
del quinto anno di utilizzo del regime o il compimento del
trentacinquesimo anno di età (regime a favore
dell’imprenditoria giovanile), il “nuovo” regime dei forfetario
è un regime naturale, pertanto vi si accede semplicemente
rientrando nei limiti imposti dalla Legge di Stabilità 2015
Art. 1 Comma 54. Resta salva la possibilità per i “vecchi”
minimi, ossia per i soggetti che al 31.12.14 usufruivano del
vecchio regime, di rimanere nel vecchio regime fino a
scadenza naturale.
2. CONDIZIONI DI ACCESSO
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche
esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno
precedente (2014):
1.
2.
Hanno conseguito ricavi inferiori a quanto riportato
nell’allegato 4 della legge, (es:15.000 per i
professionisti, 40.000 per i commercianti, ecc.)
Hanno sostenuto spese
per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi
per il lavoro accessorio, di lavoratori dipendenti,
collaboratori, comprese le forme di retribuzione erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati.
Il costo complessivo lordo degli ammortamenti dei beni
strumentali non supera 20.000 Euro (Esclusi gli immobili).
Per i beni in locazione finanziaria vale il costo sostenuto
dal concedente leasing, per le locazioni, noleggi e
comodati rileva il valore “Normale” del bene.
•
•
•
3.
I beni detenuti ad uso promiscuo concorrono alla
formazione del reddito per il 50% del loro
ammontare.
Non rilevano i beni il cui valore unitario è inferiore
a Euro 516,4.
Non rilevano i beni immobili comunque acquisiti
utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o
professione.
I redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o
della professione sono in misura prevalente rispetto a
quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e
assimilati (non rilevante se rapporto di lavoro cessato).
3. LIMITI ED ESCLUSIONI
Il nuovo regime impone non solo limiti di fatturato, ma anche
una redditività minima sulla quale calcolare l’imposta
sostitutiva dovuta del 15%.
Per fare un esempio, se un commerciante vende merci per
40.000 Euro e ha sostenuto costi per 25.000 Euro
(redditività 15.000/40.000 = 37.5%) il reddito dichiarato
dovrà comunque essere quello calcolato forfetariamente che
nella fattispecie del commerciante è il 40%.
ATTIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande:
Commercio all’ingrosso e al dettaglio:
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande:
Commercio ambulante di altri prodotti:
Costruzioni e attività immobiliari:
Intermediari del commercio:
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari, ed assicurativi:
Altre attività economiche:
FATTURATO
35.000
40.000
30.000
20.000
15.000
15.000
15.000
20.000
REDDITO
40%
40%
40%
54%
86%
62%
TAB. 1
78%
67%
IL NUOVO REGIME FORFETARIO
3. LIMITI ED ESCLUSIONI (segue)
Il contribuente dovrà quindi dovrà calcolare l’imposta dovuta
non su un reddito, effettivo, di 15.000 Euro, ma su un reddito
di 16.000 Euro.
L’aliquota prevista è il 15%, pertanto le imposte da versare
saranno 2.400 invece di 2.250. Di seguito si riporta la
tabella (Tabella 1) per la determinazione dei limiti di
fatturato e delle percentuali di reddito calcolato in modo
forfetario.
Per avvalersi del regime forfettario è necessario comunicare,
nella dichiarazione di inizio attività, la presunzione di
sussistenza dei requisiti elencati.
I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario non
sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, tuttavia nella
dichiarazione dei redditi i medesimi contribuenti indicano il
codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto
del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e
l’ammontare dei redditi stessi.
Sono previste due agevolazioni per alleggerire il carico
fiscale sul reddito determinato come sopra: la prima
riguarda una riduzione di 1/3 del reddito dichiarato, per
tre anni, in caso di rispetto di determinate condizioni ulteriori
(di seguito esposte nel dettaglio), la seconda riguarda i
contributi previdenziali, sempre e comunque deducibili
dall’ammontare del reddito calcolato con il metodo
forfetario. Il regime esonera inoltre da tutti gli adempimenti
relativi ad IVA, IRAP e dagli Studi di Settore.
Nonostante l’applicazione delle percentuali di redditività
minima presentate in tabella, i contributi versati per i
dipendenti, o collaboratori assimilati ai dipendenti, si
deducono sempre dal reddito determinato.
[Reddito imp. = (Ricavi * % forfait) – Contributi]
Non possono avvalersi del regime forfetario:
•
•
•
Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai
fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del
reddito.
I soggetti non residenti, in Italia, in uno degli stati membri
dell’UE o in uno stato aderente all’accordo sullo Spazio
Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni.
I soggetti IVA che svolgono prevalentemente cessione di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
o di mezzi di trasporto nuovi.
•
Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che
partecipano contemporaneamente a società di persone
società semplici o associazioni e srl in regime di
trasparenza fiscale (in sostanza i soggetti per cui il
reddito d’impresa è soggetto a IRPEF per trasparenza
fiscale).
4. AGEVOLAZIONI DI INIZIO
ATTIVITÀ
Come precedentemente introdotto è possibile per i
contribuenti che iniziano l’attività portare a tassazione il
reddito, calcolato con i coefficienti espressi in tabella, ridotto
di 1/3 (tassati i 2/3 del reddito) per i primi 3 anni di
accesso al nuovo regime. Le condizioni per applicare detta
agevolazione sono:
1.
2.
3.
Il contribuente non ha esercitato nei 3 anni precedenti
l’attività anche in forma associata o familiare.
L’attività non costituisca in nessun modo mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
In caso di prosecuzione di attività precedentemente
svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e
compensi realizzati nel periodo di imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto
beneficio non deve essere superiore a quelli espressi
in tabella (Art. 1, Comma 54 della legge).
5. IMPLICAZIONI IVA
Il regime forfetario esonera dall’assolvimento degli obblighi
relativi all’imposta sul valore aggiunto, eccezion fatta per gli
obblighi di emissione, conservazione e numerazione delle
fatture, di certificazione dei corrispettivi, di conservazione
dei relativi documenti. I contribuenti sono inoltre esonerati
dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili.
Nel passaggio dalle regole ordinarie al regime forfetario,
per i beni non ammortizzabili non ancora utilizzati, e per gli
ammortizzabili per i quali non siano ancora trascorsi 4 anni
dall’inizio dell’effettivo utilizzo si provvede alla rettifica
della detrazione IVA (la quale diventa indetraibile per il
passaggio a nuovo regime) da operarsi in sede di
dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie.
IL NUOVO REGIME FORFETARIO
5. IMPLICAZIONI IVA (segue)
Le eventuali eccedenze detraibili presentate dai
contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa
all’ultimo anno in cui l’iva è applicata in modo ordinario,
possono essere chieste a rimborso o utilizzate in
compensazione.
6. CESSAZIONE DEL REGIME
Il regime forfetario cessa dall’esercizio successivo a quello
in cui viene meno taluna delle condizioni descritte.
Onde evitare la doppia imposizione i ricavi e compensi
che hanno concorso a formare il reddito in base al regime
forfetario, non assumono rilevanza nella determinazione
del reddito degli anni successivi, anche se di competenza.
Viceversa i ricavi e compensi, che, ancorché di
competenza del periodo in cui il reddito è stato
determinato in base alle regole del regime forfetario non
hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta
successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti del
regime forfetario (principio di cassa).
Si prenda ad esempio il caso in cui, al 31.12.15, ultimo
anno nel regime forfetario, per un servizio da ultimare, e
dunque a fronte di fattura da emettere di euro 1.000,
siano stati ricevuti acconti per euro 200, tassati per cassa
in ottemperanza al regime in parola.
Nell’anno successivo, 2016, in cui il contribuente, rientrato
nel regime ordinario, emetterà fattura per 800, il ricavo
dovrà essere portato a tassazione solo ed esclusivamente
per il valore di euro 800 pari alla differenza tra quanto
già tassato per cassa nel 2015 e quanto ancora da
tassare (per competenza) nel 2016, secondo regime di
tassazione ordinaria.
In caso di cessione, successivamente alla fuoriuscita dal
regime, di beni strumentali, acquisiti in un esercizio
precedente a quello da cui decorre il regime, ai fini del
calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza, si
assume come costo non ammortizzato, quello risultante
alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale
decorre il regime (non considero gli ammortamenti
intercorsi durante il periodo di forfetario). In caso
l’acquisto sia avvenuto nel corso del regime si considera
costo il prezzo di acquisto dei beni strumentali.
7. CONTRIBUTI AGEVOLATI
Per i soggetti iscritti alla Cassa dei Commercianti e degli
Artigiani, per i quali, indipendentemente dal volume
d’affari, permane comunque l’obbligo al versamento
della quota minima di contributi previdenziali, in caso di
accesso al nuovo regime forfetario, l’ammontare dei
contributi da versare seguirà la regola proporzionale
pura, applicando cioè una percentuale ai ricavi e
compensi, senza obbligo al versamento dei contributi
minimi. Il regime contributivo agevolato cessa
definitivamente dall’anno successivo a quello di fuoriuscita
dal regime forfetario ed anche in caso di rientro da parte
del contribuente in esercizi successivi, non sarà più
possibile usufruire dell’agevolazione.
Lo STUDIO SELVA dal 1992 si occupa di consulenza Societaria, Fiscale e di Direzione Aziendale a tutto tondo con un
forte radicamento sul territorio Romagnolo, Marchigiano e Sammarinese.
Offriamo alle nostre aziende clienti un supporto fortemente personalizzato nella gestione di tutti gli adempimenti
civilistico/fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Le aree di nostra competenza toccano le tematiche di Financial &
Tax Accounting, oltre all’area del Business Tax Planning.
Lo Studio tratta le tematiche del diritto Societario con riferimento alla costituzione, gestione e organizzazione delle
Imprese.
Da anni ci occupiamo dei servizi relativi alla tenuta della contabilità, gestione paghe e gestione delle dichiarazioni dei
redditi per PMI e Professionisti.
Negli ultimi anni lo studio ha allargato il proprio raggio di azione offrendo il servizio di Consulenza di Direzione
Aziendale in ambito Pianificazione e Controllo di Gestione.
Vogliamo offrire alle nostre aziende clienti un supporto che, a partire dalle competenze civilistico - fiscali, si spinga a
dare un effettivo valore aggiunto nella gestione del Business.
VIALE ZANDONAI 20, RICCIONE (RN)
TEL: 0541/640116 - FAX: 0541/663140
[email protected]
[email protected]