nuovi minimi - Studio Selva
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NUOVI MINIMI LEGGE DI STABILITÀ 2015 IL NUOVO REGIME FORFETARIO IL NUOVO REGIME FORFETARIO 1. LINEE GENERALI 3. A differenza del “vecchio” regime dei Minimi, che aveva come termine dell’agevolazione alternativamente lo scadere del quinto anno di utilizzo del regime o il compimento del trentacinquesimo anno di età (regime a favore dell’imprenditoria giovanile), il “nuovo” regime dei forfetario è un regime naturale, pertanto vi si accede semplicemente rientrando nei limiti imposti dalla Legge di Stabilità 2015 Art. 1 Comma 54. Resta salva la possibilità per i “vecchi” minimi, ossia per i soggetti che al 31.12.14 usufruivano del vecchio regime, di rimanere nel vecchio regime fino a scadenza naturale. 2. CONDIZIONI DI ACCESSO Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2014): 1. 2. Hanno conseguito ricavi inferiori a quanto riportato nell’allegato 4 della legge, (es:15.000 per i professionisti, 40.000 per i commercianti, ecc.) Hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per il lavoro accessorio, di lavoratori dipendenti, collaboratori, comprese le forme di retribuzione erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati. Il costo complessivo lordo degli ammortamenti dei beni strumentali non supera 20.000 Euro (Esclusi gli immobili). Per i beni in locazione finanziaria vale il costo sostenuto dal concedente leasing, per le locazioni, noleggi e comodati rileva il valore “Normale” del bene. • • • 3. I beni detenuti ad uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito per il 50% del loro ammontare. Non rilevano i beni il cui valore unitario è inferiore a Euro 516,4. Non rilevano i beni immobili comunque acquisiti utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. I redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (non rilevante se rapporto di lavoro cessato). 3. LIMITI ED ESCLUSIONI Il nuovo regime impone non solo limiti di fatturato, ma anche una redditività minima sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva dovuta del 15%. Per fare un esempio, se un commerciante vende merci per 40.000 Euro e ha sostenuto costi per 25.000 Euro (redditività 15.000/40.000 = 37.5%) il reddito dichiarato dovrà comunque essere quello calcolato forfetariamente che nella fattispecie del commerciante è il 40%. ATTIVITA' Industrie alimentari e delle bevande: Commercio all’ingrosso e al dettaglio: Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: Commercio ambulante di altri prodotti: Costruzioni e attività immobiliari: Intermediari del commercio: Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari, ed assicurativi: Altre attività economiche: FATTURATO 35.000 40.000 30.000 20.000 15.000 15.000 15.000 20.000 REDDITO 40% 40% 40% 54% 86% 62% TAB. 1 78% 67% IL NUOVO REGIME FORFETARIO 3. LIMITI ED ESCLUSIONI (segue) Il contribuente dovrà quindi dovrà calcolare l’imposta dovuta non su un reddito, effettivo, di 15.000 Euro, ma su un reddito di 16.000 Euro. L’aliquota prevista è il 15%, pertanto le imposte da versare saranno 2.400 invece di 2.250. Di seguito si riporta la tabella (Tabella 1) per la determinazione dei limiti di fatturato e delle percentuali di reddito calcolato in modo forfetario. Per avvalersi del regime forfettario è necessario comunicare, nella dichiarazione di inizio attività, la presunzione di sussistenza dei requisiti elencati. I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. Sono previste due agevolazioni per alleggerire il carico fiscale sul reddito determinato come sopra: la prima riguarda una riduzione di 1/3 del reddito dichiarato, per tre anni, in caso di rispetto di determinate condizioni ulteriori (di seguito esposte nel dettaglio), la seconda riguarda i contributi previdenziali, sempre e comunque deducibili dall’ammontare del reddito calcolato con il metodo forfetario. Il regime esonera inoltre da tutti gli adempimenti relativi ad IVA, IRAP e dagli Studi di Settore. Nonostante l’applicazione delle percentuali di redditività minima presentate in tabella, i contributi versati per i dipendenti, o collaboratori assimilati ai dipendenti, si deducono sempre dal reddito determinato. [Reddito imp. = (Ricavi * % forfait) – Contributi] Non possono avvalersi del regime forfetario: • • • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. I soggetti non residenti, in Italia, in uno degli stati membri dell’UE o in uno stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. I soggetti IVA che svolgono prevalentemente cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. • Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone società semplici o associazioni e srl in regime di trasparenza fiscale (in sostanza i soggetti per cui il reddito d’impresa è soggetto a IRPEF per trasparenza fiscale). 4. AGEVOLAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ Come precedentemente introdotto è possibile per i contribuenti che iniziano l’attività portare a tassazione il reddito, calcolato con i coefficienti espressi in tabella, ridotto di 1/3 (tassati i 2/3 del reddito) per i primi 3 anni di accesso al nuovo regime. Le condizioni per applicare detta agevolazione sono: 1. 2. 3. Il contribuente non ha esercitato nei 3 anni precedenti l’attività anche in forma associata o familiare. L’attività non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. In caso di prosecuzione di attività precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio non deve essere superiore a quelli espressi in tabella (Art. 1, Comma 54 della legge). 5. IMPLICAZIONI IVA Il regime forfetario esonera dall’assolvimento degli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto, eccezion fatta per gli obblighi di emissione, conservazione e numerazione delle fatture, di certificazione dei corrispettivi, di conservazione dei relativi documenti. I contribuenti sono inoltre esonerati dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili. Nel passaggio dalle regole ordinarie al regime forfetario, per i beni non ammortizzabili non ancora utilizzati, e per gli ammortizzabili per i quali non siano ancora trascorsi 4 anni dall’inizio dell’effettivo utilizzo si provvede alla rettifica della detrazione IVA (la quale diventa indetraibile per il passaggio a nuovo regime) da operarsi in sede di dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. IL NUOVO REGIME FORFETARIO 5. IMPLICAZIONI IVA (segue) Le eventuali eccedenze detraibili presentate dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’iva è applicata in modo ordinario, possono essere chieste a rimborso o utilizzate in compensazione. 6. CESSAZIONE DEL REGIME Il regime forfetario cessa dall’esercizio successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni descritte. Onde evitare la doppia imposizione i ricavi e compensi che hanno concorso a formare il reddito in base al regime forfetario, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi, anche se di competenza. Viceversa i ricavi e compensi, che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti del regime forfetario (principio di cassa). Si prenda ad esempio il caso in cui, al 31.12.15, ultimo anno nel regime forfetario, per un servizio da ultimare, e dunque a fronte di fattura da emettere di euro 1.000, siano stati ricevuti acconti per euro 200, tassati per cassa in ottemperanza al regime in parola. Nell’anno successivo, 2016, in cui il contribuente, rientrato nel regime ordinario, emetterà fattura per 800, il ricavo dovrà essere portato a tassazione solo ed esclusivamente per il valore di euro 800 pari alla differenza tra quanto già tassato per cassa nel 2015 e quanto ancora da tassare (per competenza) nel 2016, secondo regime di tassazione ordinaria. In caso di cessione, successivamente alla fuoriuscita dal regime, di beni strumentali, acquisiti in un esercizio precedente a quello da cui decorre il regime, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza, si assume come costo non ammortizzato, quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime (non considero gli ammortamenti intercorsi durante il periodo di forfetario). In caso l’acquisto sia avvenuto nel corso del regime si considera costo il prezzo di acquisto dei beni strumentali. 7. CONTRIBUTI AGEVOLATI Per i soggetti iscritti alla Cassa dei Commercianti e degli Artigiani, per i quali, indipendentemente dal volume d’affari, permane comunque l’obbligo al versamento della quota minima di contributi previdenziali, in caso di accesso al nuovo regime forfetario, l’ammontare dei contributi da versare seguirà la regola proporzionale pura, applicando cioè una percentuale ai ricavi e compensi, senza obbligo al versamento dei contributi minimi. Il regime contributivo agevolato cessa definitivamente dall’anno successivo a quello di fuoriuscita dal regime forfetario ed anche in caso di rientro da parte del contribuente in esercizi successivi, non sarà più possibile usufruire dell’agevolazione. Lo STUDIO SELVA dal 1992 si occupa di consulenza Societaria, Fiscale e di Direzione Aziendale a tutto tondo con un forte radicamento sul territorio Romagnolo, Marchigiano e Sammarinese. Offriamo alle nostre aziende clienti un supporto fortemente personalizzato nella gestione di tutti gli adempimenti civilistico/fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Le aree di nostra competenza toccano le tematiche di Financial & Tax Accounting, oltre all’area del Business Tax Planning. Lo Studio tratta le tematiche del diritto Societario con riferimento alla costituzione, gestione e organizzazione delle Imprese. Da anni ci occupiamo dei servizi relativi alla tenuta della contabilità, gestione paghe e gestione delle dichiarazioni dei redditi per PMI e Professionisti. Negli ultimi anni lo studio ha allargato il proprio raggio di azione offrendo il servizio di Consulenza di Direzione Aziendale in ambito Pianificazione e Controllo di Gestione. Vogliamo offrire alle nostre aziende clienti un supporto che, a partire dalle competenze civilistico - fiscali, si spinga a dare un effettivo valore aggiunto nella gestione del Business. 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