l`intermediazione creditizia ed. ottobre 2012
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l`intermediazione creditizia ed. ottobre 2012
L’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA ED. OTTOBRE 2012 3. I MEDIATORI CREDITIZI DOPO IL D.LGS. 141/2010 3.1. L’attività del mediatore creditizio 1 GLOSSARIO 10 APPROFONDIMENTI 13 NORMATIVA 14 3.1. L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE CREDITIZIO Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere come è cambiata la figura professionale del mediatore creditizio e la sua attività a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010. 3.1.1 Cosa fa il mediatore creditizio Il mediatore creditizio, attraverso la sua rete commerciale, permette a banche e intermediari di ampliare il proprio raggio d’azione al di fuori delle filiali e delle agenzie. Per l’attività posta in essere, il mediatore creditizio ha diritto a percepire una provvigione nella misura concordata con la banca, ed eventualmente con il cliente. Il rapporto tra banca/intermediario e mediatore creditizio è generalmente disciplinato, sotto il profilo contrattuale ed economico, da un accordo denominato “convenzione”. Il mediatore deve però operare in assoluta autonomia e indipendenza rispetto alle parti che mette in contatto. Tale obbligo gli impone di non instaurare con la banca/intermediario, né con il cliente, rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Conseguentemente, al mediatore creditizio è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 1 I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Ma quali prodotti può intermediare il mediatore creditizio? Può distribuire tutti i prodotti di credito, come ad esempio: • • • • • • mutui immobiliari; prestiti personali; prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione; aperture di credito in conto corrente; carte di credito revolving; fideiussioni. Il mediatore creditizio può intermediare, unitamente al prodotto di credito, anche prodotti assicurativi (ad esempio a copertura del rischio di credito): in tal caso è però richiesta anche l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi. Non è invece permesso ai mediatori creditizi di distribuire prodotti di investimento, la cui attività di intermediazione è riservata ai soggetti individuati dal Testo Unico della Finanza (promotori finanziari, banche, SIM, ecc.). Dopo la riforma, i mediatori non possono più svolgere attività di consulenza nella gestione del recupero dei crediti. 2 3.1.2 I requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi Requisiti necessari per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi (nuovo art. 128-sexies, comma 2 TUB) Forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa Possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. n. 141/10 Sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità previsti dal D.Lgs. n. 141/10, compreso il superamento di un apposito esame Oggetto sociale conforme al principio di esclusività dell’attività di mediazione creditizia Stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato il mediatore creditizio risponda per legge (ad es.: dipendenti, collaboratori) Rispetto dei requisiti di organizzazione dettati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dall’Autorità di vigilanza Possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Una volta conseguita l’iscrizione nell’elenco il mediatore creditizio deve esercitare effettivamente l’attività e rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale: se non lo fa può essere disposta la cancellazione dall’elenco. 3.1.3 L’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi L’Organismo verifica la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dei soggetti che ne facciano richiesta e provvede entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda all’iscrizione o al rigetto della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, dal giorno del completamento o della regolarizzazione. 3 Quali informazioni vengono annotate nell’elenco al momento dell’iscrizione? Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: • • • • • • • denominazione sociale; data di costituzione; sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; data di iscrizione nell'elenco; eventuali provvedimenti di sospensione cautelare, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale; i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività; l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata indicato dal mediatore creditizio al momento della richiesta di iscrizione. I mediatori iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare all’Organismo, entro dieci giorni, ogni variazione degli elementi indicati nell’elenco stesso. 3.1.4 I requisiti di professionalità Le società di mediazione creditizia devono possedere dei requisiti di professionalità. Soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo Per le società di mediazione creditizia è richiesto, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, che i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio delle seguenti attività: 1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; 3. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 4 Principali cariche societarie Ulteriori requisiti Sono previsti requisiti ancor più rigorosi per le principali cariche societarie: • il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio delle seguenti attività o funzioni descritte per i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo; • l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale (o chi esercita funzioni equivalenti) devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti di professionalità: a. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; b. frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria secondo gli standard indicati dall’Organismo; c. possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame indetto dall'Organismo secondo le modalità da questo stabilite. 5 3.1.5 I requisiti di onorabilità Non possono iscriversi nell’elenco dei mediatori creditizi le società nelle quali coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo si trovano in una delle seguenti condizioni: • • • • • • interdetto; inabilitato; fallito; condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, (o con sentenza di “patteggiamento”, salvo il caso di estinzione del reato) per una delle seguenti pene: 1. pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2. pena detentiva per reati societari (artt. 2621 c.c. e seguenti: false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, aggiotaggio, ecc.) o fallimentari (bancarotta, ricorso abusivo al credito, ecc.); 3. a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni precedentemente indicate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. I medesimi requisiti sono richiesti con riferimento a coloro che detengono il controllo della società: nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica i requisiti di onorabilità si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società controllante. 6 3.1.6 I requisiti patrimoniali Ed ecco i requisiti patrimoniali richiesti. Il capitale sociale minimo Il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dal codice civile come capitale minimo delle Società per Azioni (articolo 2327 c.c.). Anche per le società operanti sotto forma di S.r.l., quindi, il capitale sociale deve essere pari, quanto meno, ad € 120.000 e deve essere interamente versato. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La copertura assicurativa I mediatori creditizi devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività e dovuti a condotte addebitabili alla società o a dipendenti e collaboratori. I massimali della copertura assicurativa sono definiti dall’Organismo, commisurandoli ai volumi di attività. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. 3.1.7 Gli obblighi di formazione e aggiornamento Come già detto, per ottenere l’iscrizione occorre superare l’esame indetto, con cadenza almeno annuale, dall’Organismo. L’esame è volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che esercitano funzioni di amministrazione e direzione nelle società che richiedono l'iscrizione. Una volta ottenuta l’iscrizione nell’elenco però gli obblighi di formazione non sono terminati per i mediatori creditizi e i loro operatori. 7 Gli iscritti negli elenchi, infatti, sono tenuti a curare l'aggiornamento professionale dei singoli operatori (amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori), coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza di corsi di formazione. È l'Organismo che stabilisce gli standard che i corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale devono rispettare. I corsi in ogni caso: • • devono avere durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio; devono essere tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, anche richiedendo la trasmissione della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione. In caso di inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale l'Organismo può applicare nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni: a. il richiamo scritto; b. la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c. la cancellazione dall’elenco. 8 3.1.8 I dipendenti e i collaboratori delle società di mediazione creditizia I mediatori creditizi sono tenuti ad assicurare e verificare, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e curino l'aggiornamento professionale. A questi soggetti è richiesto il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo. Ricorda che dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono sempre persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di altri soggetti iscritti negli elenchi (siano essi mediatori o agenti): per garantire il rispetto di tale regola, i mediatori creditizi – al pari degli agenti in attività finanziaria – devono trasmettere all'Organismo l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. Infine, i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate. 3.1.9 Il regime delle incompatibilità Con la riforma è stata sancita l’incompatibilità tra le attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio: è quindi vietata la contemporanea iscrizione nei due elenchi. Il D.Lgs. n. 141/10 prevede inoltre che l’attività di mediazione creditizia sia incompatibile con quella di promotore finanziario e agente assicurativo. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari. Il secondo decreto correttivo al D.Lgs. n. 141/10 (approvato nel settembre del 2012) ha introdotto nuove ipotesi di incompatibilità, rispetto a quelle originariamente previste dalla riforma. In particolare è ora previsto che: è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e con l’attività di promotore finanziario l’attività di mediazione creditizia È poi previsto che il Ministro dell'Economia e delle finanze possa, con regolamento, individuare ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediazione. 9 GLOSSARIO Agente in attività finanziaria È il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A. Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: • locazione finanziaria; • acquisto di crediti; • credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; • credito ipotecario; • prestito su pegno; • rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. Attività strumentali e connesse A norma del DM n. 29/09 è strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: • studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; • gestione di immobili ad uso funzionale; • gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; • formazione e addestramento del personale. È connessa l’attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: • informazione commerciale; • locazione di cassette di sicurezza. Intermediari finanziari Sono i soggetti, cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB. 10 Intermediario del credito La categoria ricomprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal TUB, almeno una delle seguenti attività: 1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Mediatore creditizio (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) È il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Partecipazione di controllo (argomento trattato a pagina 6 della dispensa) Secondo il Codice Civile (art. 2359 c.c.) sono considerate società controllate: 1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Secondo il Testo Unico Bancario (art. 23) ai fini della normativa sulle partecipazioni bancarie il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento. 11 Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni nelle assemblee ordinarie; 2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a. la trasmissione degli utili o delle perdite; b. il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c. l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d. l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi. Servizi di pagamento Tutti i servizi che riguardano le seguenti attività: 1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 12 APPROFONDIMENTI Cosa è vietato a banche e intermediari finanziari rispetto all’attività di mediazione (argomento trattato a pagina 9 della dispensa) Le banche e gli intermediari finanziari a loro volta non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un’influenza notevole. I dipendenti, agenti e collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia, ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. 13 NORMATIVA • Direttiva 2005/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo • Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044 - G.U. 20/05/2005, n. 116 • Testo Unico Bancario - Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Versione aggiornata al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239 • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione • OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Regolamento interno • OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 3/12 contenente disposizioni inerenti l’applicazione dell’art. 128-quater, comma 4°, del Testo Unico Bancario • Atto costitutivo e statuto dell’organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Allegato “C” all’atto Rep. n. 58.405/21.056 14