l`intermediazione creditizia ed. ottobre 2012

Transcript

l`intermediazione creditizia ed. ottobre 2012
L’INTERMEDIAZIONE
CREDITIZIA
ED. OTTOBRE 2012
3. I MEDIATORI CREDITIZI DOPO IL D.LGS. 141/2010
3.1. L’attività del mediatore creditizio
1
GLOSSARIO
10
APPROFONDIMENTI
13
NORMATIVA
14
3.1. L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE CREDITIZIO
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere come è cambiata la figura professionale del
mediatore creditizio e la sua attività a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010.
3.1.1 Cosa fa il mediatore creditizio
Il mediatore creditizio, attraverso la sua
rete commerciale, permette a banche e
intermediari di ampliare il proprio raggio
d’azione al di fuori delle filiali e delle
agenzie.
Per l’attività posta in essere, il mediatore
creditizio ha diritto a percepire una
provvigione nella misura concordata
con la banca, ed eventualmente con il
cliente.
Il rapporto tra banca/intermediario e
mediatore creditizio è generalmente
disciplinato, sotto il profilo contrattuale ed
economico, da un accordo denominato
“convenzione”.
Il mediatore deve però operare in assoluta
autonomia e indipendenza rispetto alle
parti che mette in contatto.
Tale obbligo gli impone di non
instaurare con la banca/intermediario,
né con il cliente, rapporti di
collaborazione, dipendenza o
rappresentanza.
Conseguentemente, al mediatore creditizio
è vietato concludere contratti, nonché
effettuare, per conto di banche o di
intermediari finanziari, l'erogazione di
finanziamenti e ogni forma di
pagamento o di incasso di denaro
contante, di altri mezzi di pagamento o
di titoli di credito.
1
I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti,
svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a
quest'ultimo.
Ma quali prodotti può intermediare il mediatore creditizio?
Può distribuire tutti i prodotti di credito, come ad esempio:
•
•
•
•
•
•
mutui immobiliari;
prestiti personali;
prestiti garantiti da cessione del
quinto dello stipendio o della
pensione;
aperture di credito in conto
corrente;
carte di credito revolving;
fideiussioni.
Il mediatore creditizio può intermediare, unitamente al
prodotto di credito, anche prodotti assicurativi (ad
esempio a copertura del rischio di credito): in tal caso è
però richiesta anche l’iscrizione nel registro degli
intermediari assicurativi.
Non è invece permesso ai mediatori creditizi di
distribuire prodotti di investimento, la cui attività di
intermediazione è riservata ai soggetti individuati dal Testo
Unico della Finanza (promotori finanziari, banche, SIM,
ecc.).
Dopo la riforma, i mediatori non possono più svolgere
attività di consulenza nella gestione del recupero dei
crediti.
2
3.1.2 I requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi
Requisiti necessari per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi (nuovo
art. 128-sexies, comma 2 TUB)
Forma di società per azioni, di società in
accomandita per azioni, di società a
responsabilità limitata o di società
cooperativa
Possesso da parte di coloro che detengono
il controllo e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei requisiti di onorabilità previsti
dal D.Lgs. n. 141/10
Sede legale e amministrativa o, per i
soggetti comunitari, stabile organizzazione
nel territorio della Repubblica
Possesso da parte dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, di requisiti di professionalità
previsti dal D.Lgs. n. 141/10, compreso il
superamento di un apposito esame
Oggetto sociale conforme al principio di
esclusività dell’attività di mediazione
creditizia
Stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, per i danni arrecati
nell'esercizio dell'attività derivanti da
condotte proprie o di terzi del cui operato il
mediatore creditizio risponda per legge (ad
es.: dipendenti, collaboratori)
Rispetto dei requisiti di organizzazione
dettati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze o dall’Autorità di vigilanza
Possesso di una casella di posta elettronica
certificata e di una firma digitale con lo
stesso valore legale della firma autografa ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82
Una volta conseguita l’iscrizione nell’elenco il mediatore creditizio deve esercitare
effettivamente l’attività e rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale: se non
lo fa può essere disposta la cancellazione dall’elenco.
3.1.3 L’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi
L’Organismo verifica la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dei soggetti che ne
facciano richiesta e provvede entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della
domanda all’iscrizione o al rigetto della domanda stessa.
Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento
di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno
della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità,
dal giorno del completamento o della regolarizzazione.
3
Quali informazioni vengono annotate nell’elenco al momento dell’iscrizione?
Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
•
•
•
•
•
•
•
denominazione sociale;
data di costituzione;
sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
data di iscrizione nell'elenco;
eventuali provvedimenti di sospensione cautelare, nonché ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale
nello svolgimento della propria attività;
l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata indicato dal mediatore
creditizio al momento della richiesta di iscrizione.
I mediatori iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare all’Organismo, entro dieci giorni,
ogni variazione degli elementi indicati nell’elenco stesso.
3.1.4 I requisiti di professionalità
Le società di mediazione creditizia devono possedere dei requisiti di professionalità.
Soggetti che
esercitano
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo
Per le società di mediazione creditizia è richiesto, ai fini dell’iscrizione
nell’elenco, che i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano scelti secondo criteri di professionalità e
competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza
complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio delle seguenti
attività:
1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;
2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio,
finanziario, mobiliare;
3. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche;
4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici,
pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro
società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori
purché le funzioni comportino la gestione di risorse
economico-finanziarie.
4
Principali
cariche
societarie
Ulteriori requisiti
Sono previsti requisiti ancor più rigorosi per le principali cariche
societarie:
•
il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto
secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che
abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un
quinquennio attraverso l'esercizio delle seguenti attività o funzioni
descritte per i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione,
direzione e controllo;
•
l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità
limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale (o chi
esercita funzioni equivalenti) devono essere in possesso di una
specifica competenza in materia creditizia, finanziaria,
mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in
posizione di adeguata responsabilità per un periodo non
inferiore a un quinquennio.
Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti di professionalità:
a. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale
ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per
legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli
effetti di legge;
b. frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie
rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria secondo gli
standard indicati dall’Organismo;
c. possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche,
economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il
superamento dell'apposito esame indetto dall'Organismo secondo
le modalità da questo stabilite.
5
3.1.5 I requisiti di onorabilità
Non possono iscriversi nell’elenco dei mediatori creditizi le società nelle quali coloro
che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo si trovano in una
delle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•
•
interdetto;
inabilitato;
fallito;
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della
riabilitazione;
condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, (o con sentenza di
“patteggiamento”, salvo il caso di estinzione del reato) per una delle seguenti pene:
1. pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
2. pena detentiva per reati societari (artt. 2621 c.c. e seguenti: false comunicazioni
sociali, infedeltà patrimoniale, aggiotaggio, ecc.) o fallimentari (bancarotta, ricorso
abusivo al credito, ecc.);
3. a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo.
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza
delle condizioni precedentemente indicate è effettuata
sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a
cura dell'Organismo.
I medesimi requisiti sono richiesti con riferimento a coloro
che detengono il controllo della società: nel caso in cui il
controllante sia una persona giuridica i requisiti di
onorabilità si applicano a coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nella società
controllante.
6
3.1.6 I requisiti patrimoniali
Ed ecco i requisiti patrimoniali richiesti.
Il capitale sociale minimo
Il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto
dal codice civile come capitale minimo delle Società per Azioni
(articolo 2327 c.c.).
Anche per le società operanti sotto forma di S.r.l., quindi, il capitale
sociale deve essere pari, quanto meno, ad € 120.000 e deve essere
interamente versato. L'ammontare del capitale minimo può essere
modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La copertura assicurativa
I mediatori creditizi devono stipulare una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attività e dovuti a condotte addebitabili alla società o a
dipendenti e collaboratori.
I massimali della copertura assicurativa sono definiti dall’Organismo,
commisurandoli ai volumi di attività.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali
sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione.
3.1.7 Gli obblighi di formazione e aggiornamento
Come già detto, per ottenere l’iscrizione occorre superare l’esame indetto, con cadenza
almeno annuale, dall’Organismo.
L’esame è volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che esercitano
funzioni di amministrazione e direzione nelle società che richiedono l'iscrizione.
Una volta ottenuta l’iscrizione nell’elenco però gli obblighi di formazione non sono terminati
per i mediatori creditizi e i loro operatori.
7
Gli iscritti negli elenchi, infatti, sono tenuti a curare l'aggiornamento professionale dei
singoli operatori (amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori), coerentemente con
la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza di corsi di
formazione.
È l'Organismo che stabilisce gli standard che i corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento
professionale devono rispettare. I corsi in ogni caso:
•
•
devono avere durata complessiva non
inferiore a sessanta ore per biennio;
devono essere tenuti da soggetti con
esperienza almeno quinquennale nel
settore della formazione in materie
economiche, finanziarie, tecniche e
giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività
di agente in attività finanziaria.
L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, anche
richiedendo la trasmissione della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di
formazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale l'Organismo può
applicare nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:
a. il richiamo scritto;
b. la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e
non superiore a un anno;
c. la cancellazione dall’elenco.
8
3.1.8 I dipendenti e i collaboratori delle società di mediazione creditizia
I mediatori creditizi sono tenuti ad assicurare e verificare, anche attraverso l'adozione di
adeguate procedure interne, che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto
con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e
professionalità richiesti dalla legge e curino l'aggiornamento professionale.
A questi soggetti è richiesto il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti
dall'Organismo.
Ricorda che dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi
sono sempre persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria
attività a favore di altri soggetti iscritti negli elenchi (siano essi mediatori o agenti): per
garantire il rispetto di tale regola, i mediatori creditizi – al pari degli agenti in attività finanziaria –
devono trasmettere all'Organismo l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. Infine, i
mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai
dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte
penalmente sanzionate.
3.1.9 Il regime delle incompatibilità
Con la riforma è stata sancita l’incompatibilità tra le attività di agente in attività finanziaria
e di mediatore creditizio: è quindi vietata la contemporanea iscrizione nei due elenchi.
Il D.Lgs. n. 141/10 prevede inoltre che l’attività di mediazione creditizia sia incompatibile con
quella di promotore finanziario e agente assicurativo.
Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente,
partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
Il secondo decreto correttivo al D.Lgs. n. 141/10 (approvato nel settembre del 2012) ha
introdotto nuove ipotesi di incompatibilità, rispetto a quelle originariamente previste dalla
riforma. In particolare è ora previsto che:
è compatibile
con le attività di mediazione di
assicurazione o di riassicurazione e di
consulenza finanziaria, fermi restando i
rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo
elenco, registro o albo
non è compatibile
con l’attività di agenzia di assicurazione e
con l’attività di promotore finanziario
l’attività di mediazione
creditizia
È poi previsto che il Ministro dell'Economia e delle finanze possa, con regolamento, individuare
ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediazione.
9
GLOSSARIO
Agente in attività finanziaria
È il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di banche,
intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A.
Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di
crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale
attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
• locazione finanziaria;
• acquisto di crediti;
• credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione
per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti
autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
• credito ipotecario;
• prestito su pegno;
• rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la
girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di
impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti
nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e
intermediari finanziari.
Attività strumentali e connesse
A norma del DM n. 29/09 è strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella
esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
• studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
• gestione di immobili ad uso funzionale;
• gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
• formazione e addestramento del personale.
È connessa l’attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata. A
titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
• informazione commerciale;
• locazione di cassette di sicurezza.
Intermediari finanziari
Sono i soggetti, cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB.
10
Intermediario del credito
La categoria ricomprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal TUB, almeno una delle
seguenti attività:
1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista
della conclusione di tali contratti;
2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Mediatore creditizio
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
È il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma.
Partecipazione di controllo
(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)
Secondo il Codice Civile (art. 2359 c.c.) sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti
a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti
spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Secondo il Testo Unico Bancario (art. 23) ai fini della normativa sulle partecipazioni bancarie
il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di
clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di
direzione e coordinamento.
11
Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria,
allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni nelle assemblee ordinarie;
2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
a. la trasmissione degli utili o delle perdite;
b. il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
c. l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni
possedute;
d. l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle
partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del
consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
Servizi di pagamento
Tutti i servizi che riguardano le seguenti attività:
1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte
le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di
pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro
prestatore di servizi di pagamento:
3.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi
analoghi;
3.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito
accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1 esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi
analoghi;
4.3 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6. rimessa di denaro;
7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire
l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione,
digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete
di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come
intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
12
APPROFONDIMENTI
Cosa è vietato a banche e intermediari finanziari rispetto all’attività di mediazione
(argomento trattato a pagina 9 della dispensa)
Le banche e gli intermediari finanziari a loro volta non possono detenere, nelle imprese o
società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano
almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei
diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un’influenza notevole.
I dipendenti, agenti e collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere
attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di
amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia, ovvero,
anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da
quello per il quale prestano la propria attività.
13
NORMATIVA
•
Direttiva 2005/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo
•
Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044 - G.U. 20/05/2005, n. 116
•
Testo Unico Bancario - Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia - Versione aggiornata al decreto legislativo 30 dicembre 2010,
n. 239
•
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione
•
OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi - Regolamento interno
•
OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi - Circolare n. 3/12 contenente disposizioni inerenti l’applicazione dell’art.
128-quater, comma 4°, del Testo Unico Bancario
•
Atto costitutivo e statuto dell’organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività
finanziaria e dei Mediatori creditizi - Allegato “C” all’atto Rep. n. 58.405/21.056
14