Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (cd “decreto sviluppo”)

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Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (cd “decreto sviluppo”)
Temi
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
di AA.VV.1
Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”) è stato pubblicato nella G.U. 13.5.2011 n. 110 ed è entrato in
vigore il giorno 14.5.2011.
Con la presente scheda, si intende fornire una prima sintesi delle novità di maggior rilievo del provvedimento, in attesa della sua conversione in legge.
indice
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PREMESSA
NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI
NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI
NOVITÀ IN TEMA DI VERIFICHE FISCALI
NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI
NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE
NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI
NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
NOVITÀ IN TEMA DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
NOVITÀ IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
ALTRE NOVITÀ
normativa
DL 13.5.2011 n. 70
chiarimenti ufficiali
Circ. CNDCEC 7.3.2011 n. 22
Circ. Guardia di Finanza 1/2008
Circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6
Circ. Guardia di Finanza 17.8.2000 n. 250400
dottrina
Alberti P. “Dal DL Sviluppo nuovo bonus ricerca”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 10.5.2011
Alberti P. “Il credito d’imposta R&S e la proroga delle agevolazioni per il cinema” in AA.VV. “La Manovra finanziaria
per il 2011”, Quaderni di Schede di Aggiornamento on line, Eutekne, Torino, 2011, p. 207
Alberti P., Peirolo M. “ I profili IVA” in AA.VV. “La disciplina fiscale della autovetture”, Quaderni di Schede di Aggiornamento, 97, Eutekne, Torino, 2011, p. 157
Bruno E. “Credito d’imposta senza tetto di spesa”, Il Sole - 24 Ore, 11.5.2011, p. 7
Cissello A., Odetto G., Valente G. “Accertamento”, Guide e Soluzioni, IPSOA, Milano, 2010, p. 76 ss.
Fornero L., Latorraca S. “Credito d’imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate (art. 2 co. 539 - 548 della L.
244/2007)”, Schede di Aggiornamento on line, 7, 2008
Maisto G. “Per il tax shopping il rischio aiuto di Stato”, Il Sole - 24 Ore, 12.4.2011, p. 30
Miele L., Russo V., “Ammissibile anche la branch neocostituita”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 18.4.2011, p. 4
Ricca F. “Un doppio termine per la revoca”, Italia Oggi, 11.5.2011, p. 27
Santacroce B. “Nuove assunzioni al Sud detassate al 50 per cento”, Il Sole - 24 Ore, 6.5.2011, p. 11
Trovati G. “Per il nuovo bonus ricerca una sperimentazione biennale”, Il Sole - 24 Ore, 6.5.2011, p. 10
Vitale R. “Nuove semplificazioni per cittadini e imprese”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.5.2011
1
Pamela Alberti ([email protected]), Alfio Cissello ([email protected]), Carlo Corradin ([email protected]), Luisa Corso
([email protected]), Luca Fornero ([email protected]), Silvia Latorraca ([email protected]), Maurizio Meoli
([email protected]); Massimo Negro ([email protected]), Gianluca Odetto ([email protected]); Marco Peirolo
([email protected]), Paola Rivetti ([email protected]), Salvatore Sanna ([email protected]), Arianna Zeni ([email protected]).
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1 PREMESSA
R Il “decreto sviluppo” ha apportato varie modifiche alla normativa fiscale, modifiche che riguardano sia
aspetti relativi alla determinazione del reddito d’impresa sia alla fase di verifica e di accertamento. Non
mancano, inoltre, novità in tema di edilizia e urbanistica.
Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”) ha introdotto importanti innovazioni al vigente sistema fiscale
specie in merito alle verifiche fiscali, all’accertamento e alle agevolazioni tributarie2.
Tra le altre, si segnalano le seguenti novità:
•
introduzione di un credito d’imposta per il finanziamento di progetti di ricerca realizzati da Università
ed enti pubblici;
•
introduzione di un credito d’imposta per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno, assumono lavoratori
a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia part time;
•
previsione del “silenzio-assenso” per il rilascio del permesso di costruire;
•
sospensione dell’esecuzione in caso di ricorso con sospensiva per i nuovi accertamenti esecutivi sino
alla decisione della C.T. Prov. sulla sospensiva stessa, ma non oltre 120 gg. dalla notifica della domanda
di sospensione;
•
programmazione dei controlli fiscali e contributivi al fine di evitare che gli accessi avvengano in tempi
diversi;
•
riduzione del termine di permanenza dei verificatori per i lavoratori autonomi e le imprese in
contabilità semplificata;
•
semplificazione della dilazione degli “avvisi bonari”;
•
abolizione dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
•
abolizione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo
superiore a 3.000,00 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
•
abolizione dell’obbligo di compilazione della scheda carburante se il pagamento avviene con carte di
credito, debito o prepagate;
•
possibilità per i contribuenti di mutare la richiesta di rimborso eseguita in dichiarazione in richiesta di
compensazione;
•
innalzamento dei parametri che consentono di fruire del regime di contabilità semplificata;
•
riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.
2 NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Credito d’imposta
per la ricerca scientifica
L’art. 1 del DL sviluppo ha istituito, in via sperimentale per il biennio 2011-2012, un credito
d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti
pubblici di ricerca; tale “bonus ricerca”, strutturalmente molto diverso dalla precedente
3
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versione , si affianca all’integrale deducibilità dei suddetti investimenti .
Art. 1
Le disposizioni applicative saranno definite mediante successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
2
3
4
Il DL 70/2011 è entrato in vigore il 14.5.2011 e deve essere convertito in legge entro il 12.7.2011.
Si tratta del credito d’imposta ex art. 1 co. 280 - 283 della L. 296/2006. Per approfondimenti, si vedano Cotto A., Alberti P. “Credito
d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, Schede di Aggiornamento, 6, 2008, p. 971 ss. e, degli stessi autori,
“Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo: presentazione del formulario (mod. “FRS”)”, Schede di Aggiornamento on
line, 4, 2009.
Sulla tematica, si consenta di rinviare a Alberti P. “Dal DL Sviluppo nuovo bonus ricerca”, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 10.5.2011. Per un primo commento, si veda anche Trovati G. “Per il nuovo bonus ricerca una sperimentazione
biennale”, Il Sole - 24 Ore, 6.5.2011, p. 10.
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ARGOMENTO
segue
DESCRIZIONE
NORMA
Investimenti agevolabili
Sono ammesse al beneficio fiscale le sole attività di ricerca commissionate dalle imprese
ad Università o enti pubblici di ricerca. In particolare, è lo stesso decreto a precisare che
per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:
•
le Università (statali e non statali) e gli istituti Universitari (statali e non statali)
legalmente riconosciuti;
•
gli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 e l’ASI (Agenzia
Spaziale Italiana);
•
gli organismi di ricerca riconosciuti dall’Unione europea, così come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e
innovazione (Comunicazione 2006/C 323/01, paragrafo 2.2, lett d).
Il decreto precisa altresì che Università ed enti pubblici di ricerca possono sviluppare i
progetti finanziati anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre strutture
di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Un successivo decreto potrà
individuare ulteriori strutture finanziabili tramite il credito d’imposta in esame.
Periodo agevolato
L’agevolazione si applica agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in
corso al 31.12.2012. In pratica, si tratta degli investimenti realizzati, per i soggetti solari,
nel biennio 2011-2012.
Determinazione dell’agevolazione
Il “nuovo” credito d’imposta compete in misura pari al 90% dell’eccedenza degli
investimenti in ricerca realizzati nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli
5
stessi investimenti effettuati nel triennio 2008-2010 .
L’agevolazione sarà riconosciuta in tre quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni
2011 e 2012.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito in questione:
•
non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES, né della base
imponibile IRAP;
•
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
•
deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per la ricerca è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. “compensazione esterna”),
salvo che per le fattispecie di cui al co. 2 lett. e), f), g) e h-quater) del medesimo articolo.
In pratica, il credito in questione non può essere utilizzato in compensazione con:
•
contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle
gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
•
contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti
di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
•
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Stanziamento
Per l’attuazione del presente credito d’imposta è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro
per l’anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l’anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l’anno
6
2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014 .
5
6
Il calcolo del beneficio fiscale avviene utilizzando l’approccio c.d. “incrementale”, ossia premiando le imprese che incrementano i
loro investimenti nella ricerca rispetto al passato.
Ai sensi dell’art. 17 co. 12 della L. 31.12.2009, n. 196, il Ministro dell’Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento
finanziario riscontrato.
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ARGOMENTO
DESCRIZIONE
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Peraltro, viene espressamente soppresso il credito d’imposta introdotto dall’art. 1 co. 25
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della L. 220/2010 , facendo così confluire nello stanziamento per il nuovo beneficio fiscale
i 100 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità.
È stato introdotto un nuovo credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno,
incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che
parziale, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del DL sviluppo.
L’agevolazione viene introdotta nel rispetto del regolamento comunitario 800/2008/CE.
NORMA
Ambito territoriale
L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti
nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruz8
zo e Molise .
Requisiti dei nuovi assunti
Il beneficio fiscale spetta in caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato che sono
qualificabili come “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dell'art. 2 co. 18 e 19 del
regolamento 800/2008/CE. In particolare:
•
sono definiti “svantaggiati” i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale,
ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più
persone a carico, ovvero che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso
di disparità uomo-donna, ovvero siano membri di una minoranza nazionale per
lavoratori molto svantaggiati;
•
sono definiti “molto svantaggiati” i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Determinazione dell’agevolazione
È prevista la concessione, per ogni lavoratore, di un credito d’imposta:
Bonus assunzioni
al Sud
•
nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori “svantaggiati”;
•
nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori "molto svantaggiati".
Art. 2
Il credito d’imposta è calcolato sulla base della differenza tra:
•
il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese;
•
il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati
nei dodici mesi precedenti all’arco temporale di cui al co. 2 dell’art. 2, ossia all’anno
9
dall’entrata in vigore del decreto .
Nel caso di lavoratori assunti con contratti part time a tempo indeterminato, il calcolo
della base occupazionale deve essere effettuato in misura ridotta, proporzionale al rapporto tra le ore prestate dal lavoratore part time e le ore ordinarie previste dal relativo
contratto nazionale di lavoro.
La norma precisa altresì che l’incremento della base occupazionale deve essere assunto al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi
dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nuovi datori di lavoro
Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DL sviluppo, ogni lavoratore dipendente assunto con
contratto a tempo indeterminato (in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma)
costituisce incremento della base occupazionale rilevante ai fini dell’attribuzione del
credito di imposta.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta in questione:
7
8
9
Per approfondimenti, si consenta di rinviare a Alberti P. “Il credito d’imposta R&S e la proroga delle agevolazioni per il cinema” in
AA.VV. “La Manovra finanziaria per il 2011”, Quaderni di Schede di Aggiornamento on line, Eutekne, Torino, 2011, p. 207 ss.
La Commissione europea, con decisione 28.11.2007 n. 5618, ha approvato la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale
per il periodo 2007-2013 che individua le aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87 § 3 lett. a) e c) del Trattato CE e
indica i relativi massimali di intensità degli aiuti. Sul punto, si vedano Fornero L., Latorraca S. “Credito d’imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate (art. 2 co. 539 - 548 della L. 244/2007)”, Schede di Aggiornamento on line, 7, 2008.
Cfr. Santacroce B. “Nuove assunzioni al Sud detassate al 50 per cento”, Il Sole - 24 Ore, 6.5.2011, p. 11.
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ARGOMENTO
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DESCRIZIONE
NORMA
•
non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP;
•
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
•
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
quale è concesso.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il
modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro 3 anni dalla data di assunzione
del lavoratore.
Decadenza dell’agevolazione
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
•
se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato
mediamente nei dodici mesi precedenti all’arco temporale di riferimento;
•
se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni,
ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
•
nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono
state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000,00, oppure violazioni alla
normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,
nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datore di lavoro per condotta antisindacale.
10
Possono essere costituiti nei territori costieri con apposito DPCM, su richiesta delle
imprese interessate che operano nel settore e previa intesa con le Regioni, i distretti
turistico - alberghieri. Tali distretti rispondono all’obiettivo di riqualificare e rilanciare
l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale.
Per i suddetti distretti sono previste agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie.
Distretti turistico
alberghieri Agevolazioni fiscali e
amministrative
Agevolazioni fiscali e amministrative
Le imprese dei distretti, costituite in rete ai sensi dell’art. 2 co 4-bis del DL 5/2009,
possono fruire delle disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la
ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 368 lett. b), c) e d) della L. 23.12.2005 n. 266, previa
autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico.
Le agevolazioni fiscali (c.d. tassazione di distretto) di cui alla lett. a) della citata norma
possono applicarsi, su richiesta, anche nel caso in cui le suddette imprese non siano
costituite in rete.
Art. 3
co. 4 - 6
Zone a “burocrazia zero”
I distretti turistico-alberghieri costituiscono zone “a burocrazia zero” ai sensi dell’art. 43 del
DL 31.5.2010 n. 78.
3 NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Il “decreto sviluppo” sopprime:
Detrazione IRPEF del
36% per gli interventi di
recupero edilizio
•
l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia
delle Entrate di Pescara;
•
l’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo
della manodopera.
Soppressione della comunicazione al Centro operativo di Pescara
La lett. q) dell’art. 7 co. 2 del DL 70/2011, modificando l’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 18.2.98
n. 41, dispone che, ai fini della detrazione è obbligatorio:
•
Art. 7 co. 2
lett. q) e r)
indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori, e segnatamente:
– i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento;
10
Nei territori costieri si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove
esistenti; la delimitazione dei Distretti è effettuata dall’Agenzia del Demanio.
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ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
– nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal
possessore, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la
detenzione (es. contratto di locazione);
segue
11
– gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione ;
•
conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti che saranno indicati in un
12
apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate .
Soppressione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera
In merito alla soppressione dell’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera,
si osserva che tale obbligo è stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal
13
4.7.2006 , ed è stato in seguito confermato:
Rinvio della decorrenza
dell'inasprimento delle
sanzioni per omessa
presentazione della
denuncia in Catasto
Rilascio del permesso
di costruire per silenzioassenso
•
dall’art. 1 co. 388 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in relazione alla proroga dell’agevolazione per l’anno 2007;
•
dall’art. 1 co. 19 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), in relazione alla proroga dell’agevolazione per gli anni 2008-2010 (e 2011);
•
dall’art. 2 co. 10 lett. a) e b) della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010), in relazione alla proroga dell’agevolazione per l’anno 2012.
Poiché il DL 13.5.2011 n. 70 abroga l’art. 1 co. 19 della L. 244/2007, sembrerebbe che
per le spese sostenute in relazione a fatture emesse tra il 4.7.2006 ed il 31.12.2007
14
permanga l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura .
L'art. 2 co. 12 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 quadruplica la misura della sanzione prevista in
caso di omessa presentazione in Catasto delle denunce di nuova iscrizione o di
variazione di unità immobiliari urbane (artt. 20 e 28 del RDL 653/39, conv. L. 11.8.39
n. 1249), che passa così da un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 2066,00 ad
un minimo di euro 1032,00 ed un massimo di euro 8264,00.
Viene previsto che tale innalzamento della misura della sanzione decorre dall'1.7.2011
(anziché dall'1.5.2011, come previsto dal DLgs. 23/2011).
Sono apportate modifiche sostanziali all’art. 20 del DPR 380/2001, recante la disciplina
del procedimento di rilascio del permesso di costruire. È previsto che la relativa
istanza, corredata degli elaborati progettuali, deve essere accompagnata dalla relazione
di un tecnico abilitato che asseveri la conformità del progetto:
•
agli strumenti urbanistici approvati ed adottati,
•
ai regolamenti edilizi vigenti;
•
alle altre normative di settore che incidono sulla disciplina dell'attività edilizia (antisismica, sicurezza, antincendio, igiene e sanità, efficienza energetica).
Il professionista che in questa sede renda false dichiarazioni è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza (il termine può essere interrotto una
sola volta entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, per la richiesta di integrazioni documentali), il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento.
Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento, è adottato il provvedimento conclusivo.
Una volta decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, in
assenza di motivato diniego opposto dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, il permesso
di costruire si intende formato per silenzio-assenso. Qualora sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, sono previste disposizioni di maggior cautela, finalizzate a condizionare la formazione del titolo all'acquisizione del favorevole pronunciamento delle Autorità
competenti.
Sono fatte salve le disposizioni regionali che prevedono ulteriori misure di semplificazione, o la riduzione dei termini procedimentali. È previsto che le Regioni disciplinino con
Art. 5 co. 15
Art. 5 co. 2
lett. a) n. 3
11
La locuzione utilizzata dal decreto appare generica e non viene specificato quali siano gli ulteriori dati che devono essere indicati
nella dichiarazione.
12
Tale provvedimento dovrebbe chiarire se i documenti che costituivano allegati obbligatori alla comunicazione di inizio lavori
(soppressa) rientrino comunque tra quelli da conservare ed esibire su richiesta degli uffici a cura del contribuente, unitamente alle
fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per gli interventi agevolati ed alla ricevuta dei bonifici di pagamento, per cui
l’obbligo di conservazione è stabilito, ora come allora, dall’art. 1 co. 1 lett. b) del DM 18.2.98 n. 41.
13
Art. 35 co. 19 e 20 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248.
14
L’indicazione del costo della manodopera costituiva una condizione indefettibile (a pena di decadenza) per il diritto alla detrazione.
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
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ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
proprie leggi l'eventuale esercizio del potere di sostituirsi al Comune competente per il
rilascio del permesso di costruire.
Le differenze, in termini di cubature, altezze, distacchi, superficie coperta, espressa da
ogni singola unità immobiliare realizzata rispetto ai relativi progetti assentiti, se contenute
entro il 2% dei relativi parametri progettuali, non configurano parziale difformità del titolo
abilitativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del DPR 380/2011.
Ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia, ovvero nell’ambito del procedimento di rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica viene sostituita da un’autocertificazione del
tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di protezione acustica. Tale previsione
opera per gli edifici adibiti a civile abitazione, nei Comuni che hanno già provveduto al
coordinamento degli strumenti urbanistici adottati con la classificazione del territorio comunale secondo i valori di rumore.
Viene integrata la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19
della L. 241/90, come sostituito dall’art. 49 co. 4-bis del DL 78/2010, conv. L. 122/2010.
È aggiunta un’ulteriore ipotesi in cui non è possibile usufruire della SCIA: l’esclusione
15
opera rispetto agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche .
Quanto alle modalità di presentazione, viene previsto che la SCIA, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’Amministrazione competente.
Esonero dalla relazione
acustica per gli edifici
adibiti a civile
abitazione
NORMA
Art. 5 co. 5
Estensione della SCIA all’edilizia
Sono dettate disposizioni interpretative circa il rapporto tra la SCIA e la denuncia di
inizio attività in materia edilizia. Si afferma che le disposizioni dell’art. 19 della L. 241/90 si
interpretano nel senso che:
Segnalazione certificata
di inizio attività
Opere di
urbanizzazione primaria
eseguite a scomputo
degli oneri
•
le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal
DPR 380/2001, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire;
•
non sostituiscono la disciplina dettata dalle leggi regionali che, in attuazione
dell’art. 22 co. 4 del DPR 380/2001, abbiano previsto ulteriori casi di alternatività tra
DIA e permesso a costruire;
•
nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non
sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle am16
ministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale .
Riduzione del termine per i controlli per la SCIA edilizia
Viene inserito il nuovo co. 6-bis all’art. 19 della L. 241/90 ove si prevede che, limitatamente ai casi di SCIA edilizia, l’Amministrazione competente può adottare provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anziché nell’ordinario termine di
60 giorni. Inoltre, oltre alle responsabilità penali previste dal co. 6 dell’art. 19 per chi
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti nelle dichiarazioni,
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, continuano ad
applicarsi anche le diposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle
responsabilità e alle sanzioni previste dal DPR 380/2001 e dalle leggi regionali.
Nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati (es. Piani di Lottizzazione), l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio è a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova applicazione la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 122 co. 8 del DLgs. 12.4.2006 n. 163.
Art. 5 co. 2
lett. b) e c)
Art. 5 co. 2
lett. a) n. 2
15
Oltre a tale ipotesi, l’utilizzo della segnalazione è escluso:
• nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
• rispetto agli atti che devono essere rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
• rispetto alle attività economiche a prevalente carattere finanziario.
16
Con tale disposizione, viene recepita normativamente l’interpretazione fornita dal Ministero per la Semplificazione normativa con la
nota del 16.9.2010 n. 1340, che aveva, a suo tempo, chiarito come la disciplina della SCIA si applicasse anche alla materia edilizia
mantenendo l’identico campo applicativo di quello della DIA, senza estenderlo ad altri titoli abilitativi edilizi, quali il permesso di
costruire o la “DIA” alternativa al permesso di costruire.
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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agg. 5/2011 scheda n. 991.01
747
748
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ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Esclusione VAS per gli
strumenti urbanistici
attuativi di piani
urbanistici già
sottoposti a valutazione
ambientale
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la verifica di assoggettabilità non devono
essere effettuate per gli strumenti urbanistici attuativi (es. Piano di Lottizzazione) di Piani
Urbanistici (es. PRG) già sottoposti a VAS, a meno che non comportino variante a questi
ultimi, nel qual caso la VAS e la relativa verifica di assoggettabilità sono circoscritte ai soli
aspetti per cui lo strumento attuativo abbia comportato variante al piano urbanistico
sovraordinato.
Art. 5 co. 8
Obbligo di pubblicazione
su Internet degli allegati
al PRG
I Comuni dovranno pubblicare sul proprio sito internet gli allegati tecnici alle delibere di
adozione o di approvazione degli strumenti urbanistici (es. PRG) e delle relative varianti.
Tipizzazione del
contratto di cessione di
cubatura
Soppressione
dell'obbligo della
comunicazione di
cessione di fabbricato
Piano città
(riqualificazione aree
urbane degradate)
Mediante un'integrazione apportata allo scopo all’art. 2643 c.c., viene stabilito che la
cessione di cubatura, ed in senso più ampio, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relativi (es. cessioni
perequative di volumetria), devono essere trascritti presso le Conservatorie dei Pubblici
Registri immobiliari. Diviene quindi necessario, a tal fine, che tali contratti siano redatti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.).
In caso di compravendita di beni immobili o diritti reali immobiliari, è soppresso l’obbligo di
presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione di cessione di fabbricato
(ex art. 12 del DL 21.3.78 n. 59, conv. L. 18.5.78 n. 191). È infatti previsto che la registrazione dell’atto tiene luogo della comunicazione soppressa. La disposizione ricalca quella
contenuta nell’art. 3 co. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, che ha soppresso la comunicazione
di cessione di fabbricato rispetto alle locazioni immobiliari registrate.
Viene varato il nuovo “piano città”, orientato in particolare alla riqualificazione di aree urbane
degradate tramite interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, le Regioni dovranno approvare
specifiche leggi volte ad incentivare la razionalizzazione delle aree urbane degradate,
caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi disorganici o di edifici non residenziali dismessi
o da rilocalizzare, da compiersi tramite interventi di demolizione e ricostruzione con:
•
riconoscimento premiale di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, asseverata dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione
relativa al titolo abilitativo previsto;
•
delocalizzazione (trasferimento) delle relative volumetrie in area o aree diverse;
•
possibilità di operare il cambio di destinazione d’uso, purché le destinazioni prescelte
siano tra loro compatibili o complementari;
•
possibilità di apportare modifiche alla sagoma degli edifici preesistenti per armonizzarli con il contesto architettonico.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nell’ambito del nuovo “piano città”
non possono interessare edifici abusivi, siti in centro storico o in zone ad inedificabilità
assoluta. Restano fermi gli standards urbanistici e le normative di settore che orientano
l’attività edilizia (antisismica, di sicurezza, antincendio, igiene e salute, efficienza energetica, tutela dell’ambiente e vincoli di interesse storico, artistico, culturale, ecc.).
Decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, fino all’approvazione della legge
regionale:
•
il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici, ex
art. 14 del DPR 380/2001;
•
i piani attuativi, compatibili con lo strumento urbanistico generale, sono approvati
dalla Giunta Comunale.
Art. 5 co. 6
Art. 5 co. 3
Art. 5 co. 4
Art. 5
co. 9 - 14
Decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fino all’approvazione della legge regionale:
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
•
il nuovo “piano città” è disciplinato dalle disposizioni del decreto;
•
il premio di cubatura è pari al 20% della volumetria preesistente per gli edifici
residenziali ed al 10% della superficie coperta preesistente per gli edifici aventi altra
destinazione.
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4 NOVITÀ IN TEMA DI VERIFICHE FISCALI
ARGOMENTO
Durata degli accessi
per lavoratori autonomi
e soggetti in contabilità
semplificata
Computo dei giorni
di permanenza
Effetti
sull’inosservanza
dei termini
Effettuazione degli
accessi in borghese
Accessi eseguiti da
INPS e INAIL
Unificazione dei
controlli di diverse
autorità amministrative
17
18
19
20
21
DESCRIZIONE
NORMA
Viene modificato l’art. 12 della L. 212/2000, introducendo un termine specifico per la
permanenza degli operatori tributari civili e militari presso i lavoratori autonomi e i soggetti
in contabilità semplificata.
Infatti, nei confronti di detti contribuenti, gli accessi non potranno durare più di 15 giorni,
prorogabili di ulteriori 15 in caso di particolare complessità dell’indagine (per gli altri
soggetti, il termine è di 30 giorni, prorogabile di ulteriori 30).
È stata chiarita la modalità di computo dei giorni di permanenza degli operatori civili e
militari presso la sede del contribuente, ponendo quindi fine al dibattito giurisprudenziale
17
che si era formato sul punto .
Modificando l’art. 12 della L. 212/2000, viene espressamente previsto che il periodo massimo di permanenza viene computato facendo riferimento ai giorni di effettiva presenza
18
presso la sede del contribuente . Pertanto, se i funzionari, per esigenze di servizio,
sospendono la verifica per alcuni giorni e ritornano in seguito in azienda, detti giorni non
vengono computati, siccome vale l’effettiva permanenza presso le sedi dell’impresa o
dello studio. Alla stessa conclusione si deve giungere per il caso in cui il contribuente
chieda che l’esame delle scritture contabili si svolga presso il proprio professionista o
19
nelle sedi degli uffici finanziari .
In conseguenza di ciò, la verifica si può protrarre per diverso tempo, anche se rimangono
ovviamente fermi i termini decadenziali per la notifica del provvedimento impositivo.
L’infelice tecnica legislativa utilizzata nel DL sviluppo comporta problematiche sugli effetti
dell’inosservanza del termine massimo di permanenza dei verificatori.
Infatti, nel co. 1, che, in un certo senso, detta le linee guida ispiratrici delle modifiche
contenute nel co. 2, viene espressamente stabilito che la violazione del termine di permanenza costituisce illecito disciplinare a carico dei funzionari (co. 1 lett. a). Per contro,
nel co. 2 lett. a) n. 4, l’illecito disciplinare viene circoscritto alla violazione in tema di
accessi in borghese ed unificazione dei controlli, creando in tal modo un contrasto tra due
commi presenti nello stesso articolo.
A nostro avviso, dovrebbe rimanere fermo che gli elementi rinvenuti oltre il termine
20
massimo di permanenza sono inutilizzabili , anche se il problema, visto il criterio di
computo introdotto dallo stesso DL sviluppo, avrà minor rilievo rispetto ad ora.
Gli accessi disposti da funzionari della Guardia di Finanza devono essere effettuati, per
quanto possibile, in borghese.
L’inosservanza di ciò costituisce illecito disciplinare, per cui sembra potersi escludere
l’inutilizzabilità dei dati rinvenuti per tale motivo.
Per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria si osservano le
prescrizioni dettate dell’art. 12 della L. 212/2000 in tema di controlli fiscali.
Sono state introdotte norme strumentali a far sì che i controlli presso le aziende provenienti da diverse autorità amministrative si svolgano in via unificata, in modo da arrecare
il minor danno possibile all’attività.
Infatti, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dovrà essere stabilita una concreta
programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché un efficace coordinamento degli accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, della
21
Guardia di Finanza, dell’INPS e dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato .
Art. 7 co. 2
lett. c)
Art. 7 co. 2
lett. c)
Art. 7 co. 1
lett. a) e 2
lett. a) n. 4
Art. 7 co. 2
lett. a) n. 1
Art. 7 co. 2
lett. d)
Art. 7 co. 2
lett. a)
Con la sentenza 19.3.2008 n. 12, la C.T. Reg. Milano, in Banca Dati Eutekne ha sancito che la norma deve interpretarsi in maniera
restrittiva, “ossia calcolando la durata massima della verifica come sommatoria di 60 giorni (30 più 30) lavorativi e consecutivi”.
Nello stesso senso, C.T. Prov. Terni 16.12.2009 n. 141, in Banca Dati Eutekne. L’opinione opposta era stata sostenuta da C.T. Prov.
Verbania 7.7.2009 n. 42, in Banca Dati Eutekne, ove è stato addirittura sostenuto il carattere ordinatorio del termine.
Viene quindi accolta la tesi sostenuta dalla Guardia di Finanza (circ. 17.8.2000 n. 250400, ripresa dalla più recente circ. 1/2008,
entrambe in Banca Dati Eutekne), secondo cui nei giorni di permanenza si devono considerare solo le giornate lavorative effettivamente trascorse presso il contribuente e non anche i singoli contatti (ad esempio, per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti, ecc.).
Art. 12 co. 3 della L. 212/2000.
C.T. Prov. Catania 4.5.2004 n. 238 e C.T. Reg. Torino 7.5.2009 n. 26, entrambe in Banca Dati Eutekne.
Ciascuna delle predette amministrazioni dovrebbe informare preventivamente le altre dell’inizio della verifica, “fornendo al termine
delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza”.
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750
Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
A livello substatale, anche gli accessi provenienti dalle amministrazioni locali dovranno
essere oggetto di programmazione periodica.
Viene inoltre contemplato che:
NORMA
•
gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non
ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
•
le violazioni di quanto sopra costituiscono illecito disciplinare a carico dei funzionari,
per cui sembra potersi escludere, a causa di ciò, eventuali vizi del provvedimento
impositivo;
•
le disposizioni illustrate non si applicano ai controlli e agli accessi in materia di
repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità,
dell’ordine e della sicurezza pubblica;
•
come disposizione di chiusura, le disposizioni precedenti “non si applicano altresì ai
controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità
ed urgenza”.
Nell’art. 7 co. 1 lett. f) è espressamente sancito che “i contribuenti non devono fornire
informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da
questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni”.
Si evidenzia che la formulazione della norma è leggermente diversa rispetto all’art. 6 della
L. 212/2000, posto che detto articolo sancisce che al contribuente non possono essere
chiesti documenti in possesso degli uffici, mentre l’art. 7 del DL sviluppo legittima i
contribuenti a non esibirli, se richiesti.
Da ciò si evincono due importanti principi:
Documenti già in
possesso degli uffici
finanziari
•
il contribuente che non esibisce documenti richiesti dagli uffici, ma già in loro possesso o
detenuti da altre amministrazioni, non è passibile di nessuna sanzione amministrativa;
•
la mancata esibizione dei documenti non comporta, nemmeno se ciò venisse evidenziato nel questionario, la preclusione probatoria di cui all’art. 32 del DPR 600/73,
secondo cui i documenti non esibiti non possono essere prodotti né nella fase amministrativa (ad esempio nel contraddittorio finalizzato all’adesione) né in sede
22
contenziosa .
Vi è da dire che tale norma rimane nel solo co. 1 dell’art. 7 che, in base alla censurabile
tecnica legislativa adottata nel DL in commento, fissa i principi delle modifiche alle varie
disposizioni presenti nel sistema “attuate” nel co. 2.
Invero, vi è una norma (art. 7 co. 2 lett. h) che consente alle Agenzie fiscali di stipulare
convenzioni con le altre Amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.
Poi, viene espressamente sancito che:
•
la Convenzione deve contenere i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime;
•
la mancata fornitura dei dati all’Amministrazione richiedente costituisce evento
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità
contabile (in altri termini, il funzionario potrà essere chiamato a rispondere di fronte
alla Corte dei Conti).
Art. 7 co. 1
lett. f) e 2
lett. h)
5 NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI
ARGOMENTO
Decorrenza del nuovo
sistema
DESCRIZIONE
NORMA
Il DL sviluppo specifica che le nuove norme si applicano con riferimento agli atti di ac23
certamento emessi dall’1.7.2011 .
Art. 7 co. 2
lett. n)
22
Potrebbe essere il caso del “redditometro”, ove con questionario vengono richiesti documenti inerenti gli immobili del contribuente,
le autovetture, i natanti e così via. Tutte queste informazioni sono già in possesso di altri uffici quali, tra gli altri, il PRA e il Catasto,
quindi, se il contribuente, magari per mancanza di tempo, non li esibisce, potrà produrli successivamente per l’adesione o all’interno
del processo.
23
Prima della modifica, il riferimento era alla data di notifica. Quindi, in sostanza, l’entrata in vigore della norma viene “anticipata”,
siccome l’emissione dell’atto (sottoscrizione dello stesso ad opera del funzionario competente) avviene in un momento antecedente
alla sua notifica.
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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Temi
ARGOMENTO
Blocco dell’esecuzione
in caso di sospensiva
DESCRIZIONE
NORMA
Il sistema degli accertamenti esecutivi viene in parte mutato, in ragione delle varie critiche
provenienti dagli Ordini professionali, nonché dal mondo accademico.
Per effetto dell’art. 29 del DL 78/2010, in tema di imposte sui redditi/IVA, a partire
dall’1.7.2011, gli accertamenti avranno valore di titolo esecutivo in luogo del ruolo, e il
contribuente dovrà versare le somme (per la metà o per l’intero, a seconda del fatto che
intenda o meno proporre ricorso) entro il termine per il ricorso. In caso di inadempienza,
entro 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (90 giorni dalla notifica dell’accertamento nella maggior parte delle ipotesi) il credito verrà affidato ad Equitalia, che, fermo
restando quanto si esporrà, procederà con le consuete misure cautelari (fermi di auto,
ipoteche) ed esecutive (pignoramento).
Il DL sviluppo, modificando l’art. 29 del DL 78/2010, ha previsto che, ove il contribuente
chieda la sospensione giudiziale dell’atto ai sensi dell’art. 47 del DLgs. 546/92, l’esecuzione rimane sospesa sino alla data di emanazione dell’ordinanza giudiziale che decide sulla
sospensiva, ma, comunque, non oltre 120 giorni dalla data di notifica della richiesta di
24
sospensiva .
È da rimarcare che la sospensione concerne l’esecuzione, quindi il pignoramento, ma
non le misure cautelari (fermi di auto e ipoteche); pertanto, se il contribuente chiede la
sospensiva e il giudice non riesce a pronunciarsi prima del momento in cui il credito viene
affidato ad Equitalia (secondo la norma ciò avviene in genere decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento), in caso di mancato versamento della metà degli importi possono
essere disposti il fermo delle auto e l’ipoteca esattoriale.
Riepilogando:
•
se il contribuente chiede la sospensiva, Equitalia non può notificare il pignoramento
fino al momento incui il giudice non decide sulla sospensiva stessa;
•
se il contribuente chiede la sospensiva e il giudice non si pronuncia entro 120 gg. dalla
relativa notifica (quindi dalla notifica del ricorso se la sospensiva è ivi inserita), Equitalia
può procedere al pignoramento, ma, ovviamente, l’esecuzione verrebbe immediatamente sospesa se il giudice, successivamente, accogliesse la sospensiva;
•
decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, Equitalia, se il giudice non ha
già accolto la sospensiva, può comunque disporre il fermo e l’ipoteca.
Art. 7 co. 2
lett. n)
Sanzioni da omesso
versamento
Il mancato versamento delle somme richieste con l’accertamento non comporta l’irrogazio25
ne di sanzioni da omesso versamento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 .
Art. 7 co. 2
lett. n)
Applicabilità all’IRAP
Il sistema degli accertamenti esecutivi (attribuzione all’accertamento del valore di titolo
esecutivo e venir meno del ruolo) si applica anche con riferimento all’IRAP.
Art. 7 co. 2
lett. n)
6 NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE
ARGOMENTO
Novità in tema
di dilazione degli
avvisi bonari
DESCRIZIONE
NORMA
L’art. 3-bis del DLgs. 462/97 disciplina la rateazione degli importi scaturenti dalle liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni, all’atto della ricezione della “comunicazione bonaria”.
Il DL sviluppo modifica la norma citata rendendo più agevole la dilazione degli “avvisi
bonari”, nello specifico prevedendo che:
•
la rateazione potrà avvenire a prescindere dall’importo senza la dimostrazione del
temporaneo stato di difficoltà economica (detto requisito era in precedenza richiesto per le somme sino a euro 2.000,00, e, sempre in tale situazione, era necessario presentare un’apposita istanza);
•
la garanzia sarà necessaria solo se le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori a euro 50.000,00 (prima la garanzia era necessaria se le somme
26
da dilazionare erano superiori a euro 50.000,00) ;
Art. 7 co. 2
lett. u)
24
Il legislatore ha quindi accolto in parte le doglianze provenienti dal CNDCEC (circ. 7.3.2011 n. 22, in Banca Dati Eutekne), ove era
stata ravvisata la necessità di prevedere che la proposizione della sospensiva inibisse la riscossione sino alla decisione sulla sospensiva, senza limitazioni temporali.
25
Quindi, in caso di inadempimento al versamento delle somme, il contribuente dovrà versare, oltre a queste ultime, gli aggi per
l’intero (9% delle somme) e gli interessi di mora, ma non le sanzioni da omesso versamento.
26
Si è inteso in questo modo uniformare il sistema delle garanzie con quello contemplato per gli istituti deflativi del contenzioso (per
effetto del DL 40/2010, per l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale, la garanzia è necessaria solo
se le rate successive alla prima sono nel complesso superiori a euro 50.000,00).
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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agg. 5/2011 scheda n. 991.01
751
752
Temi
ARGOMENTO
segue
DESCRIZIONE
•
NORMA
in armonia con quanto esposto nel punto precedente, l’entità della garanzia dovrà
essere parametrata al totale delle somme dovute, comprese quelle relative alle
sanzioni in misura piena, dedotto, però, l’importo della prima rata.
La stessa modifica viene effettuata per la dilazione delle somme derivanti da tassazione
separata, che potrà avvenire senza problemi di sorta a prescindere dall’importo (prima, per
le somme sino a euro 500,00, occorreva dimostrare la momentanea difficoltà economica).
Viene poi specificato che “le rate previste dal presente articolo possono anche essere di
importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto”.
In conclusione, ora la rateazione degli avvisi bonari potrà avvenire:
Riscossione crediti
INPS risultanti da
liquidazione della
dichiarazione
•
in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo, se le somme sono di importo
sino a euro 5.000,00;
•
in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, se le somme sono di
importo superiore a 5.000,00 euro;
•
previa prestazione della garanzia fideiussoria o ipotecaria, se la rate successive alla
prima sono nel complesso superiori a 50.000,00 euro
Per uniformare il sistema di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS,
compresi i contributi e i premi previdenziali e assistenziali di cui al DLgs. 462/97, è stata
disposta l’abrogazione dell’art. 32-bis del DLgs. 185/2008.
Detta norma prevedeva che le somme determinate ai sensi del DLgs. 462/97 (si tratta dei
contributi e dei premi che vengono determinati in base alla dichiarazione dei redditi ex art.
10 del DLgs. 241/97) che risultano dovute a titolo di contributi, premi e relativi sanzioni e
interessi, dovessero essere iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, fatte salve le
disposizioni vigenti in tema di contenzioso.
Per la riscossione dei suddetti contributi e premi trova ora applicazione l’art. 30 del DL
78/2010, che ha introdotto il c.d. “avviso di addebito” ai fini della riscossione delle
entrate previdenziali (si tratta di un sistema esattivo per certi versi simile a quello previsto
dall’art. 29 del DL 78/2010 in tema di accertamenti esecutivi).
Quindi, anche per i contributi e premi INPS risultanti da liquidazioni, controlli e accertamenti
dell’Agenzia delle Entrate, verrà notificato l’avviso di addebito, che avrà il valore di titolo
esecutivo.
Art. 7 co. 2
lett. t)
Fase transitoria
Permane la competenza dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’iscrizione a ruolo di
detti premi e contributi e relativi interessi e sanzioni che risultano dovuti:
7
•
per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali
di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97;
•
per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il
31.12.2009.
NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Mediante l’inserimento del nuovo co. 8-ter nell’art. 2 del DPR 322/98, viene stabilito che i
contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP:
Presentazione di
dichiarazioni
integrative per
modificare la richiesta
di rimborso del credito
27
•
al fine di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in
opzione per la compensazione del credito;
•
presentando una nuova dichiarazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione da modificare;
•
entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichia27
razione ;
•
sempreché il rimborso richiesto nella dichiarazione originaria non sia già stato
erogato anche in parte.
Art. 7 co. 1
lett. g) e 2
lett. i)
Ad esempio, in relazione al modello UNICO 2011 da presentare telematicamente entro il 30.9.2011, il termine in esame scade il
28.1.2012.
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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Temi
ARGOMENTO
segue
DESCRIZIONE
NORMA
28
La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2011 n. 17 (§ 1) ha chiarito che, in tema di IVA, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso, optando per la compensazione, entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,
tramite l’invio di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98.
Tale chiarimento, che dovrebbe avere valenza generale, anche in relazione a dichiarazioni diverse da quella IVA, sarebbe quindi superato dalla nuova norma in esame. In pratica,
l’intervento del “DL sviluppo” sembra perseguire l’obiettivo, da una parte, di prevedere
espressamente a livello normativo la possibilità di “ripensamento” sulla richiesta di rimborso, ma, dall’altra, di limitarla temporalmente (120 giorni invece di un anno).
Utilizzo in compensazione del credito
L’utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione può avvenire:
•
sia in forma “orizzontale” (o “esterna”) nel modello F24, con altri importi a debito da
versare (es. ritenute, contributi INPS, IVA periodica);
•
sia in forma “verticale” (o “interna”) nell’ambito della stessa imposta (es. scomputo
del credito IRES o IRAP dal relativo versamento in acconto).
Passaggio da compensazione a rimborso
Sulla base del dato letterale della norma in esame, non sembra possibile applicare la
nuova disciplina all’operazione inversa, cioè al passaggio dall’utilizzo in compensazione
alla richiesta di rimborso.
Dichiarazione IVA
Sempre sulla base del dato letterale della norma in esame, non sembra inoltre possibile
29
applicare la nuova disciplina in relazione alla dichiarazione annuale IVA .
8 NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Scheda carburante Esclusione per
pagamenti con moneta
elettronica
Viene introdotto un quarto comma all’art. 1 del DPR 444/97, recante la disciplina della
30
scheda carburante .
La nuova disposizione prevede, in deroga al co. 1 del citato art. 1, l’esonero dall’obbligo
di tenuta della scheda carburante per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte
31
prepagate .
La norma, tuttavia, precisa che i suddetti mezzi di pagamento “elettronici” devono essere
32
emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 , ossia: le
banche, la società Poste Italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.
Art. 7 co 1
lett. l)
e co. 2 lett.
p)
28
In Banca Dati Eutekne.
Come osservato da Ricca F. “Un doppio termine per la revoca”, Italia Oggi, 11.5.2011, p. 27, tale aspetto potrebbe essere frutto di
“una semplice disattenzione”, rimediabile inserendo un rimando al nuovo co. 8-ter dell’art. 2 del DPR 322/98 nel co. 6 dell’art. 8
dello stesso DPR, che disciplina la dichiarazione annuale IVA. Diversamente, ai fini IVA rimarrebbe applicabile il maggior termine
di cui al co. 8-bis dell’art. 2 del suddetto DPR 322/98, come indicato nella citata circ. Agenzia delle Entrate 17/2011.
30
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del DPR 444/97, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale
scheda è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 co. 3 del DPR 633/72. Per approfondimenti, si consenta di rinviare a Alberti P.,
Peirolo M. “ I profili IVA” in AA.VV. “La disciplina fiscale della autovetture”, Quaderni di Schede di Aggiornamento, 97, Eutekne,
Torino, 2011, p. 157 ss. e Alberti P. “Scheda carburante «semplificata» per i professionisti, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 25.2.2011 e “Deducibilità negata per le schede di carburante senza chilometri”, Il Quotidiano del Commercialista,
www.eutekne.info, 19.2.2011.
31
Nella scelta della modalità di pagamento vanno, ovviamente, tenute in debito conto anche eventuali commissioni applicate dagli
operatori finanziari sull’acquisto di carburante effettuato tramite carte di credito e prepagate (cfr. Alberti P. “Con carta di credito e
bancomat, niente più scheda carburante”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.5.2011).
32
Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria; le stesse saranno archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
29
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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753
754
Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Viene riproposta l’agevolazione fiscale che consente di rideterminare il costo o valore
fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori
del regime d’impresa, alla data dell’1.7.2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze
conseguite, ex art. 67 co. 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i
33
terreni vengano ceduti a titolo oneroso .
A tal fine, occorrerà che, entro il termine del 30.6.2012:
Riapertura della
rideterminazione del
costo di partecipazioni
e terreni
•
un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.)
rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
•
il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva pari al 2 o al 4% per l’intero suo
ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate
annuali di pari importo.
Novità contenute all’interno del c.d. “DL sviluppo”
Il DL 13.5.2011 n. 70 pone rimedio ad alcuni problemi insiti nell’impianto normativo che
finora ha disciplinato l’agevolazione.
All’interno del provvedimento si afferma, infatti, che:
•
i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei
terreni possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione
34
l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata ;
•
i soggetti che non effettuano la detrazione sopracitata potranno chiedere il rimborso
dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Art. 7 co. 1
lett. t) e 2
lett. ee), ff),
gg)
Inoltre, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorrerà dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L’importo del rimborso non potrà essere comunque superiore all’importo dovuto in base
all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Si precisa, poi, che le disposizioni relative al rimborso si applicano anche ai versamenti
effettuati entro la data di entrata in vigore del DL 70/2011 (ossia, il 14.5.2011). Nei casi in cui
a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulti essere scaduto, la
stessa potrà essere effettuata entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla medesima data.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate all’art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, i
lavoratori dipendenti e i pensionati non hanno più l’obbligo di dichiarare annualmente
al sostituto d’imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, i
dati relativi alle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12
del TUIR, indicando:
Dichiarazione annuale
al sostituto d’imposta
della spettanza delle
detrazioni - Abolizione
•
il codice fiscale dei familiari a carico;
•
le condizioni di spettanza (es. età dei figli, presenza di figli portatori di handicap, ecc.).
Efficacia della comunicazione
In assenza di variazioni, infatti, la suddetta dichiarazione al sostituto d’imposta ha effetto
anche per i periodi di imposta successivi.
L’obbligo di presentare al sostituto d’imposta una nuova dichiarazione sussiste quindi solo
in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (es. figlio che cessa di essere
35
fiscalmente a carico) .
Art. 7 co. 1
lett. b) e 2
lett. e) ed f)
33
Per approfondimenti sul tema, si rimanda a Corradin C. “Rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla
data dell’1.1.2010”, Schede di Aggiornamento, 1, 2010, p. 37.
34
In assenza del sopracitato intervento legislativo, infatti, l’Amministrazione finanziaria applicava l’interpretazione contenuta nella ris.
Agenzia delle Entrate 10.6.2008 n. 236, in Banca Dati Eutekne, secondo cui, in caso di opzione per la rideterminazione del costo di
un bene già rivalutato, era negata:
• sia l’esistenza del diritto a compensare l’imposta già versata in relazione a precedenti rivalutazioni con quella dovuta per la
successiva;
• sia l’applicabilità dell’art. 21 del DLgs. 31.12.92 n. 546, in base al quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due
anni dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta.
Con tale documento di prassi, era stato chiarito che l’istanza di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data del
versamento (ex art. 38 del DPR 602/73), applicando un’interpretazione che nella maggior parte dei casi si rivelava disattesa in
Commissione Tributaria (si veda Sanna S. “Due anni dalla secondo opzione per il rimborso della sostitutiva dei terreni”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 26.2.2011).
35
In pratica, si ritorna ad un regime analogo a quello vigente prima dell’intervento dell’art. 1 co. 221 della L. 24.12.2007 n. 244
(Finanziaria 2008), che aveva introdotto l’obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d’imposta la spettanza delle detrazioni di
cui all’art. 12 del TUIR.
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
NORMA
Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
L’obbligo di presentare al sostituto d’imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni
viene invece totalmente abolito con riferimento alle detrazioni IRPEF per tipologie
36
reddituali (reddito di lavoro dipendente o di pensione), di cui all’art. 13 del TUIR .
Peraltro, al fine di semplificare gli adempimenti in esame, la circ. Agenzia delle Entrate
37
5.3.2008 n. 15 (§ 1.1) aveva già chiarito che, poiché la spettanza delle detrazioni di cui
all’art. 13 del TUIR è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di lavoratore dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto d’imposta è a conoscenza, le
stesse potevano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da esso
38
erogato, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del contribuente .
Possessori di redditi assimilati al lavoro dipendente
Per effetto del rinvio operato dall’art. 24 co. 1 del DPR 600/73 al precedente art. 23, le
nuove disposizioni in materia di riconoscimento, da parte del sostituto d’imposta, delle
detrazioni IRPEF di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR si applicano anche ai contribuenti
titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).
Sanzioni
L’omissione della comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni che incidono sul
riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, comporta
39
l’applicazione della sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro .
Decorrenza
L’abolizione dell’obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d’imposta per la fruizione
delle detrazioni ex artt. 12 e 13 del TUIR dovrebbe avere efficacia già con riferimento al
periodo d’imposta 2011.
In pratica, qualora, alla data del 14.5.2011 (entrata in vigore del “DL sviluppo”), il lavoratore o pensionato non avesse ancora presentato la dichiarazione relativa al 2011, in
quanto non era ancora decorso il termine stabilito dal sostituto d’imposta ai sensi della
40
circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2008 n. 15 (§ 1.1) , non dovrebbe essere più tenuto a
presentarla e il sostituto d’imposta dovrebbe continuare a riconoscere le detrazioni sulla
base di quanto dichiarato nel 2010 (fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali
variazioni).
Sul punto appare però necessaria una conferma ufficiale.
Familiari a carico di cittadini extracomunitari
In relazione al riconoscimento delle detrazioni ex art. 12 del TUIR in relazione ai familiari
a carico di cittadini extracomunitari, dovrebbero rimanere ferme le specifiche disposizioni di cui all’art. 1 co. 1325 - 1326 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
36
37
38
39
40
Per effetto del citato art. 1 co. 221 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), infatti, anche in relazione alle detrazioni di cui
all’art. 13 del TUIR era stato introdotto l’obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d’imposta.
In Banca Dati Eutekne.
Qualora, invece, il contribuente avesse avuto interesse al riconoscimento delle detrazioni ex art. 13 del TUIR in misura diversa da quella
definibile dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da esso erogato, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero
perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, la citata circ. 15/2008 aveva chiarito che poteva darne
comunicazione al proprio sostituto affinché questi adeguasse le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Dopo l’intervento del “DL sviluppo”, dovrà essere chiarito se il contribuente potrà continuare ad avvalersi di tale facoltà in relazione alle
detrazioni ex art. 13 del TUIR.
Di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97. Peraltro, dovrà essere chiarito se la sanzione in esame è applicabile anche in caso di
mancata comunicazione di variazioni favorevoli al contribuente (es. nascita di un figlio), in quanto tale omissione non comporta
alcun danno per l’Erario (le ritenute IRPEF, infatti, verrebbero operate senza tenere conto della detrazione, che potrà essere usufruita
solo nella dichiarazione dei redditi).
Es. entro il 30.6.2011 per l’INPS (si veda il messaggio 16.3.2011 n. 6678) o il 31.5.2011 per l’INPDAP (si veda la nota operativa
2.2.2011 n. 7, che peraltro prevede la possibilità di una presentazione tardiva entro il 31.12.2011).
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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755
756
Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Il DL 13.5.2011 n. 70 introduce diverse modifiche alla disciplina dei fondi di investimento
41
immobiliare contenuta nell’art. 32 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) .
Disciplina per gli investitori istituzionali
I seguenti regimi previsti dal DL 25.9.2001 n. 351 (conv. L. 23.11.2001 n. 410):
•
esenzione del fondo dalle imposte dirette e dall’IRAP (art. 6);
•
riconoscimento della soggettività IVA relativa alle operazioni compiute dal fondo alla
SGR che lo gestisce (art. 8);
•
nonché le disposizioni di coordinamento contenute dell’art. 9 del DL 351/2001,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più
dei seguenti partecipanti (c.d. “investitori istituzionali”):
Modifiche al nuovo
regime dei fondi di
investimento
immobiliari
•
Stato o ente pubblico;
•
Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
•
forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
•
imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
•
intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
•
soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all’estero in paesi o territori
che consentano uno scambio d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari
effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel DM di
cui all’art. 168-bis co. 1 del TUIR;
•
enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate
nell’art. 1 co. 1 lett. c-bis) del DLgs. 153/99, nonché società residenti in Italia che
perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
•
veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al
42
50% dai soggetti indicati ai punti precedenti .
Art. 8 co. 9
Tassazione per trasparenza per le partecipazioni superiori al 5%
I redditi conseguiti dai fondi diversi da quelli partecipati esclusivamente da investitori
istituzionali e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio
43
del fondo .
La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta o,
se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute.
Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipen44
dentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione .
Relativamente ai redditi imputati per trasparenza non si applica la ritenuta del 20% di cui
all’art. 7 del DL 351/2001.
Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate,
di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi
dell’articolo 2359 co. 1 e 2 c.c. anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art.
5 co. 5 del TUIR.
41
Nella versione originaria dell’art. 32 del DL 78/2010, oggi oggetto di modifica, il trattamento fiscale era sostanzialmente ancorato alla
nuova definizione civilistica di fondo introdotta con la medesima disposizione. Con le novità in argomento, i profili fiscali vengono
sganciati dalla definizione di fondo ai fini civilistici: infatti, viene meno la rilevanza che, ai fini fiscali, il regolamento attuativo prima
previsto dal citato art. 32 avrebbe dovuto rivestire in relazione all’individuazione dei requisiti di “pluralità” e “autonomia” dei partecipanti
al fondo (si vedano Busani A., Tomassini A. “Restyling per i fondi immobiliari”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 16.5.2011, p. 2).
42
La disposizione in commento è stata introdotta mediante la riformulazione dell’art. 3 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122).
43
Cfr. il nuovo co. 3-bis dell’art. 32 del DL 78/2010 introdotto dal DL 70/2011. Anche per i fondi che imputano i redditi per trasparenza, resta ferma l’applicazione degli art. 6, 8 e 9 del DL 351/2001 (ossia l’esenzione dalle imposte dirette e la soggettività
passiva IVA della SGR). Per gli apporti, invece, valgono le regole ordinarie sui conferimenti e le cessioni a titolo oneroso (cfr.
Busani A., Tomassini A. “Si continua a non pagare l’Ires e l’Irap”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 16.5.2011, p. 2).
44
Non è prevista alcuna responsabilità in solido del fondo (a differenza di quanto accade per le società trasparenti) cosicché si può
ritenere che, per eventuali tentativi di aggiramento della previsione, risponderanno esclusivamente i quotisti (cfr. Busani A.,
Tomassini A. “Tassato per trasparenza chi detiene oltre il 5 per cento”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 16.5.2011, p. 2).
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ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
Il partecipante è tenuto ad attestare alla SGR la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute.
NORMA
Applicazione della ritenuta del 20%
Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5%,
nonché per i c.d. investitori istituzionali, resta fermo il regime della ritenuta del 20% operata sui proventi di cui all’art. 7 del DL 351/2001.
Redditi percepiti da soggetti non residenti
45
Indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta , se i redditi derivanti dai
fondi in argomento sono conseguiti da soggetti non residenti non istituzionali, i medesimi
sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20% con le modalità di
cui all’art. 7 del DL 351/2001.
Cessioni di quote “qualificate” di fondi di investimento immobiliare
In caso di cessione, le quote di partecipazione superiori al 5% in fondi non partecipati
esclusivamente da investitori istituzionali sono assimilate alle quote di partecipazione in
società ed enti commerciali indicati nell’art. 5 del TUIR.
Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, si applicano le disposizioni dell’art. 68 co. 3 del TUIR. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito,
46
fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti .
Imposta sostitutiva del 5%
I partecipanti di fondi immobiliari diversi da quelli partecipati da soli investitori istituzionali,
che alla data del 31.12.2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore
al 5%, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del
5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti
periodici redatti nel periodo d’imposta 2010.
Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei
valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
L’imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta 2011.
In alternativa, l’imposta può essere versata a cura della SGR o dell’intermediario depositario delle quote:
•
in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16.12.2011 ed entro il 16.6.2012;
•
mediante provvista che il partecipante è tenuto a fornire. In mancanza, la SGR può
effettuare la liquidazione parziale della quota per l’ammontare necessario al versamento dell’imposta.
Liquidazione e versamento dell’imposta sostitutiva del 7%
Previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31.12.2010
presentavano un assetto partecipativo diverso da quelli partecipati esclusivamente da
investitori istituzionali e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare
superiore al 5%, la SGR può altresì deliberare entro il 31.12.2011 la liquidazione del fondo
comune d’investimento.
In tal caso, la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31.12.2010.
L’imposta è versata dalla SGR:
•
nella misura del 40%, entro il 31.3.2012 e
•
la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31.3.2013 e
la seconda entro il 31.3.2014.
47
La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni .
45
Cfr. Barbagelata G., Piazza M. “Tassazione per trasparenza al 5%”, Il Sole - 24 Ore, 12.5.2011, p. 4.
Pertanto, le plusvalenze realizzate da soggetti non istituzionali che detengano più del 5% delle quote di possesso sono presuntivamente
assimilate a quelle su quote “qualificate” detenute in società, per cui non saranno mai tassate con l’aliquota del 12,50% (cfr. Busani A.,
Tomassini A. “Tassato per trasparenza chi detiene oltre il 5 per cento”, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, 16.5.2011, p. 2).
47
Restano da chiarire le sorti dei fondi che dovessero avere già deliberato la liquidazione in base alla precedente formulazione dell’art.
32 del DL 78/2010.
46
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758
Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
Sui risultati conseguiti dall’1.1.2011 e fino alla conclusione della liquidazione la SGR
applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7%.
L’imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio
dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
NORMA
In caso di liquidazione, non si applicano inoltre:
•
il regime dell’imputazione dei redditi per trasparenza;
•
le disposizioni relative all’imposta sostitutiva del 5%;
•
la ritenuta di cui all’art. 7 del DL 351/2001 e i proventi non sono imponibili fino a
48
concorrenza dell’ammontare assoggettato all’imposta del 7% .
Diposizioni attuative
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione
delle disposizioni in esame.
L’art. 8 co. 4 del DL sviluppo ha modificato l’art. 41 del DL 78/2010, che disciplina il c.d.
“regime fiscale di attrazione europea”.
L’opzione per tale regime consente alle imprese residenti in un altro Stato comunitario
49
che intraprendono in Italia nuove attività economiche , nonché ai loro dipendenti e
collaboratori, l’applicazione su base triennale della normativa tributaria statale vigente in
50
uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione Europea , in alternativa a quella italiana.
L’opzione per il regime fiscale di attrazione europea è subordinata:
Regime fiscale di
attrazione europea
•
all’accoglimento di un apposito interpello avanzato secondo la procedura del c.d.
“ruling internazionale” (art. 8 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003);
•
all’avvio delle attività economiche a decorrere dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore
del DL 78/2010);
•
all’effettivo svolgimento dell’attività in Italia .
Art. 8 co. 2
51
A seguito delle integrazioni del DL sviluppo, il regime agevolato è esteso alle società estere che intraprendono in Italia attività economiche di direzione e coordinamento (sempre
tenendo conto dei requisiti sopra indicati).
La norma, di non semplice interpretazione, sembrerebbe finalizzata a favorire l’istituzione
in Italia della sede di società holding (o, più in genere, di società che coordinino e
svolgano attività di servizi per le partecipate), le quali potrebbero beneficiare dei regimi
fiscali agevolati previsti da determinati ordinamenti esteri.
9 NOVITÀ IN TEMA DI IVA
ARGOMENTO
Comunicazione
telematica delle
operazioni rilevanti ai
fini IVA
DESCRIZIONE
NORMA
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore a 3.000,00 euro, effettuate nei
confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA, è stato abolito
l’obbligo di comunicazione telematica introdotto dall’art. 21 del DL 78/2010, se il
pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse dagli operatori finanziari di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste).
Dubbi applicativi
Art. 7 co. 1
lett. e) e
co. 2 lett. o)
Non è chiaro se la suddetta causa di esclusione, espressamente riferita alle operazioni
“effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore
48
In dottrina, è stato osservato che il tenore letterale dell’art. 8 co. 4 lett. e) del DL 70/2011 lascia aperto qualche dubbio poiché si
parla non di esenzione e contestualmente di assoggettamento a imposizione oltre tale ammontare; quindi, o si tratta di un refuso o la
norma si riferisce alla tassazione di proventi diversi da quelli maturati in corso di liquidazione (si vedano Busani A., Tomassini A.
“In campo per gli stessi soggetti anche un’imposta sostitutiva”, Il Sole -24 Ore, Norme e Tributi, 16.5.2011, p. 2).
49
Lo svolgimento di nuove attività è ammessa, secondo la dottrina, attraverso la costituzione in Italia di una stabile organizzazione,
ovvero di una società controllata o collegata (Miele L., Russo V., “Ammissibile anche la branch neocostituita”, Il Sole - 24 Ore,
Norme e Tributi, 18.4.2011, p. 4).
50
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate (circ. 15.2.2011 n. 4, § 19, in Banca Dati Eutekne), i soggetti che intendono beneficiare
del regime possono optare per qualsiasi normativa tributaria vigente nell’Unione, non essendo in alcun modo vincolati alla scelta
della normativa vigente nello Stato di residenza.
51
L’effettiva adozione del regime presuppone l’approvazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, che è stato reso disponibile in bozza per commenti e osservazioni (per un esame critico del contenuto del decreto si rimanda
a Maisto G. “Per il tax shopping il rischio aiuto di Stato”, Il Sole - 24 Ore, 12.4.2011, p. 30).
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
aggiunto”, operi anche rispetto alle controparti che possono agire in veste sia di soggetti
passivi, sia di privati (es. imprenditori individuali, professionisti ed enti non commerciali).
Presunzioni di cessione
e di acquisto
Semplificazioni per le
fatture emesse e
ricevute nello stesso
mese
Somministrazione di
gas metano utilizzato
per usi civili - Aliquota
del 10%
NORMA
Resta, inoltre, da comprendere se il cedente/prestatore sia tenuto a verificare lo status
dell’acquirente e, nel caso in cui si tratti di un soggetto passivo, la destinazione del
bene/servizio all’attività economica esercitata.
Per superare la presunzione di cessione è possibile dimostrare che i beni sono stati
distrutti o trasformati in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
Sul punto, l’art. 2 co. 4 lett. b) del DPR 441/97 stabilisce che la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (di cui all’art. 47 del DPR 445/2000), da cui risulti data, ora e luogo in cui
avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni
distrutti o trasformati, è idonea a vincere la presunzione se l’ammontare del costo dei
beni distrutti o trasformati non è superiore a 10 milioni di lire, corrispondente a 5.164,57
euro. Tale limite è stato ora innalzato a 10.000,00 euro.
In base all’art. 6 co. 1 del DPR 695/96, per le fatture emesse nel corso del mese, di
importo inferiore a 300.000 lire, corrispondente a 154,94 euro, è possibile annotare, nel
registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72, in luogo di ciascuna di esse, un documento
riepilogativo nel quale vanno indicati:
•
i numeri delle fatture e
•
distinti secondo l’aliquota applicata, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta.
Il limite di 154,94 euro è stato innalzato a 300,00 euro. La stessa soglia, precedentemente
pari a 154,94 euro, si applica ai fini della registrazione del documento riepilogativo relativo
alle fatture d’acquisto, da annotare anteriormente alla liquidazione periodica o alla
dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione della relativa imposta.
In base al nuovo co. 6-bis dell’art. 6 del DPR 695/96, la registrazione del documento riepilogativo è stata estesa alle autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo,
per le operazioni – territorialmente rilevanti in Italia – poste in essere dal cedente/prestatore non residente. Anche in tale ipotesi, il documento riepilogativo presuppone che le
operazioni da registrare siano, singolarmente, di importo inferiore a 300,00 euro.
Il DL sviluppo fissa al 10% la misura dell’aliquota IVA dovuta con riferimento ad ogni
singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili,
indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.
Trova applicazione il limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis della tabella A,
52
Parte III, allegata al DPR 633/72 .
Art. 7 co. 2
lett. z)
Art. 7 co. 2
lett. aa)
Art. 7 co. 2
lett. cc)
10 NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
È stato elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono
ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del
53
DPR 600/73 (salvo che optino comunque per quello ordinario).
In particolare, per effetto delle modifiche, detto regime sarà adottato “naturalmente”
qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:
Aumento del limite di
ricavi per l’applicazione
del regime
•
400.000,00 euro (prima 309.874,14 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
•
700.000,00 euro (prima 516.456,90 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Art. 7 commi
1 lett. i) e 2
lett. m)
In questo caso, il regime contabile è applicabile dall’anno successivo.
Così, atteso che i nuovi limiti decorrono dal 2011, le imprese transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell’anno 2010 un ammontare di ricavi compreso tra
309.874,14 e 400.000,00 euro (se esercenti prestazioni di servizi) oppure tra 516.456,90
euro e 700.000,00 euro (se esercenti altre attività), devono ritenersi ammesse al regime di
54
contabilità semplificata anche per il 2011 .
52
In relazione alle modalità di computo di tale limite in relazione a condomini o cooperative di abitanti di edifici abitativi, si veda la
ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 112, in Banca Dati Eutekne.
53
Per il riepilogo del regime, si veda Cissello A., Odetto G., Valente G. “Accertamento”, Guide e Soluzioni, IPSOA, Milano, 2010,
p. 76 ss.
54
Si vedano i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 24.8.2001 n. 80, in Banca Dati Eutekne, in occasione dell’ultimo
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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759
760
Temi
ARGOMENTO
Spese non superiori a
1.000,00 euro Deducibilità
DESCRIZIONE
NORMA
Viene previsto che, per singole spese non superiori a 1.000,00 euro, i contribuenti in
regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo nel periodo
55
d’imposta in cui ricevono la fattura .
Si evidenzia che ciò è stabilito nel co. 1, comma che pare dettare le “linee guida” per le
modifiche, contenute nel co. 2, alle varie norme presenti nel sistema. Il co. 2, come si
evidenzierà, si riferisce però esclusivamente ai contratti da cui derivano corrispettivi
56
periodici. Quanto sopra potrebbe essere frutto di un errato coordinamento legislativo .
Art. 7 co. 1
lett. d)
Viene modificato l’art. 66 del TUIR, che disciplina le modalità di determinazione del reddito
d’impresa per le c.d. “imprese minori”, vale a dire per le imprese in contabilità semplificata
che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria (art. 18 del DPR 600/73).
Costi relativi a contratti
a corrispettivi periodici
- Deducibilità
Più in particolare, al co. 3, viene previsto che, in deroga all’art. 109 co. 2 lett. b) del
57
TUIR , sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio i costi:
•
concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici;
•
relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta;
•
di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000,00 euro.
Art. 7 co. 2
lett. s)
11 NOVITÀ IN TEMA DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
ARGOMENTO
Condizioni di
rinegoziazione
DESCRIZIONE
NORMA
Viene stabilito che, fino al 31.12.2012, coloro che, prima del 14.5.2011, avevano stipulato
(o si erano accollati in seguito al frazionamento) dei contratti di mutuo ipotecario per
l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata
variabile per tutta la durata del contratto e di importo originario non superiore a
150.000,00 euro, possono ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo.
Con la richiesta di rinegoziazione è necessario presentare un’attestazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), rilasciata da un soggetto abilitato, che non
superi 30.000,00 euro e nella quale si evinca che il mutuatario non ha avuto ritardi nel
pagamento delle rate del mutuo.
Condizioni del mutuo in seguito alla rinegoziazione
Con la rinegoziazione verrà applicato un tasso annuo nominale fisso che non può superare il minore tra:
•
l’IRS in euro a 10 anni;
•
l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile,
58
la quotazione dell'IRS per la durata precedente .
Art. 8 co.
6e8
Mutuatario e finanziatore possono altresì concordare l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, a condizione che la durata residua
del mutuo all’atto della rinegoziazione non superi 25 anni.
55
56
57
58
adeguamento delle predette soglie, avutosi con l’art. 1 del DPR 222/2001. In particolare, era stato incrementato da 185.924,48 euro
(360.000.000 di lire) a 309.874,14 euro (600 milioni di lire) l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi erano ammesse al regime semplificato.
Secondo il giudizio degli esperti de “Il Sole - 24 Ore”, pubblicato su Il Sole - 24 Ore, 9.5.2011, p. 3, l’introduzione di un criterio
misto di cassa e di competenza, nell’ambito dello stesso sistema contabile, potrebbe essere fonte di disguidi e di nuove ipotesi di
contenzioso.
In altri termini, forse il legislatore ha inteso prevedere la deroga al criterio di competenza solo per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, ma ciò non toglie che il co. 1 sia entrato in vigore, e che abbia una portata applicativa più ampia rispetto al co. 2.
Si confida nel fatto che tale problematica venga risolta dal Legislatore in sede di conversione.
Ai sensi dell’art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di
acquisizione dei medesimi si considerano sostenute:
• alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
• ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai
fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
La norma precisa che permangono le garanzie ipotecarie già prestate per il mutuo,
59
senza il compimento di alcuna formalità o annotazione .
Al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al
momento della rinegoziazione le disposizioni introdotte dal co. 6 del DL 70/2011, si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore
ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero
di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 30.4.99 n. 130.
NORMA
Surrogazione dei contratti di finanziamento
Il co. 8 dell’art. 8 del DL 70/2011 contiene disposizioni volte a semplificare le operazioni di
portabilità dei mutui, modificative del TU bancario (DLgs. 385/93).
Tra le altre novità si segnala che:
•
le disposizioni contenute nell’art. 40-bis co. 6 del DLgs. 385/93 relative alla cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, si
applicano anche ai mutui e ai finanziamenti, compresi quelli non fondiari, concessi
da banche e da intermediari finanziari;
•
gli atti di surrogazione, di cui all’art. 120-quater del DLgs. 385/93, potranno essere
presentati telematicamente osservando le modalità che saranno contenute in un
60
provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio .
12 NOVITÀ IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si
protraggono da molti anni è disposto che:
•
Amministrazioni
straordinarie ex DL
26/79 - Nomina di terzi
assuntori di concordati
•
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Sviluppo (14.5.2011), i commissari liquidatori nominati a norma dell’art. 1 co. 498 della L. 296/2006 nelle
procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal DL 26/79, conv. L. 95/79,
per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare
un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a
norma dell’art. 214 del RD 267/42, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello
Sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del
gruppo poste in amministrazione straordinaria;
Art. 8 co. 3
lett. a) e b)
in caso di mancata individuazione dell’assuntore, il commissario liquidatore avvia la
procedura di cui agli artt. 69 ss. del DLgs. 270/99 (conversione dell’amministrazione
straordinaria in fallimento).
Sono apportate modifiche al DLgs. 270/99.
Cessione d’azienda e
stato di insolvenza di
cedente e cessionaria
Cessione di azienda o ramo d’azienda nell’anno anteriore la dichiarazione di insolvenza
Il nuovo art. 50-bis del DLgs. 270/99 stabilisce che nel caso di cessione di azienda o di
ramo d’azienda che costituisca l’attività prevalente dell’impresa cessionaria, in qualsiasi
forma attuata, qualora per l’impresa cedente e l’impresa cessionaria sia intervenuta,
anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente
apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno
dall’avvenuta cessione, l’impresa cedente risponde in solido con l’impresa cessionaria dei
debiti da questa maturati fino alla data dell’insolvenza.
Direttive a salvaguardia dell’unità operativa
Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, il Ministro dello Sviluppo economico adotta le
direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e
finalizzati alla salvaguardia dell’unità operativa dei complessi aziendali dell’impresa
cedente e dell’impresa cessionaria (nuovo art. 55 co. 1-bis del DLgs. 270/99).
Art. 8 co. 3
lett. c) n. 1,
2e3
Disciplina transitoria
I nuovi artt. 50-bis e 55 del DLgs. 270/99, come modificato dal DL sviluppo, si applicano
anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento al 14.5.2011.
59
Rimane fermo quanto disposto dall’art. 39 co. 5 del DLgs. 385/1993 ai sensi del quale ogni volta che i debitori estinguono la quinta
parte del debito originario hanno diritto ad ottenere una riduzione proporzionale della somma iscritta a garanzia ed alla eventuale
liberazione di uno o più immobili ipotecati.
60
Le disposizioni contenute nel citato art. 120-quater, inoltre, si applicano anche ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, definite dall’art. 1 co. 1 lett. t) del DLgs. 11/2010.
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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761
762
Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
NORMA
In base al nuovo art. 47 del DLgs. 270/99, l’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello
Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Compensi del
commissario giudiziale,
del commissario
straordinario e dei
membri del comitato di
sorveglianza
Compenso dei Commissari straordinari
I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto:
•
dell’impegno connesso alla gestione dell’esercizio dell’impresa;
•
dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all’attuazione dell’indirizzo
61
programmatico prescelto a norma dell’art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 ;
•
del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado
di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.
Art. 8 co. 3
lett. c) n. 4
Liquidazione del compenso ai Commissari straordinari
Per la liquidazione del compenso ai Commissari straordinari, trova applicazione l’art. 39
62
co. 2, 3 e 4 del RD 267/42 .
Contenuto del
programma
Il programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell’art. 27 co. 2 del DLgs.
270/99 – oltre alle attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere, al
piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, alle previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa; ai modi
della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre
agevolazioni pubbliche di cui è prevista l’utilizzazione – deve indicare anche i costi generali
e specifici complessivamente stimati per l’attuazione della procedura, con esclusione del
63
compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza (nuovo art. 56 del DLgs. 270/99) .
Art. 8 co. 3
lett. c) n. 5
DESCRIZIONE
NORMA
13 ALTRE NOVITÀ
ARGOMENTO
Viene stabilito che:
•
i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno
festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
•
gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese
le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che
devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi
uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo
giorno lavorativo successivo.
Proroga generalizzata
dei termini che
scadono di sabato o di
giorno festivo
Art. 7 co. 1
lett. h) e 2
lett. l)
Vengono quindi introdotte specifiche disposizioni che sanciscono, in maniera generalizzata, il differimento al primo giorno lavorativo successivo di tutti gli adempimenti:
•
che scadono di sabato o di giorno festivo;
•
da porre in essere nei confronti dell’Amministrazione economico-finanziaria, indipendentemente dalle modalità da osservare (es. presentazione di modelli cartacei
64
o telematici) .
61
Cessione dei complessi aziendali o ristrutturazione dell’impresa.
In base a tali disposizioni, “la liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. Se
nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al
termine della procedura, salvi eventuali acconti. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal
curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la
ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale”.
63 Si ricorda, inoltre, che, se è adottato l’indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità
della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori (art. 56 co.
2 del DLgs. 279/99). Se, invece, è adottato l’indirizzo della ristrutturazione dell’impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel primo comma, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell’impresa e di mutamento degli assetti
imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle
scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato (art. 56 co. 3 del DLgs. 279/99).
64
Nella nozione di “Amministrazione economico-finanziaria” non sembrano però ricompresi, ad esempio, gli enti previdenziali e
assistenziali (INPS, INAIL, INPDAP, ecc.).
62
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
L’intervento del “DL sviluppo” appare assolutamente opportuno per quanto riguarda i
termini cadenti di sabato che, non essendo un giorno festivo, non erano sempre auto65
maticamente differiti al primo giorno lavorativo successivo , in quanto occorreva veri66
ficare, caso per caso, se esisteva una previsione normativa in tal senso .
NORMA
Vengono apportate modifiche ed integrazioni all’art. 32-ter del DL 185/2008, conv. L.
2/2009, in materia di versamenti effettuati dagli enti pubblici mediante l’apposito modello
67
“F24 EP” .
Termini di versamento
Analogamente ai versamenti da effettuare con il modello F24 “ordinario”, viene stabilito che:
Versamenti degli enti
pubblici da effettuare
mediante il modello
“F24 EP”
•
le somme in esame sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza;
•
se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Viene espressamente previsto che rimangono invariati i termini di scadenza relativi al
versamento:
•
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali
(es. IRES e IRAP);
•
dell’acconto IVA.
Art. 7 co. 2
lett. bb)
Le suddette disposizioni si applicano a partire dall’1.7.2011.
Sanatoria dei versamenti tardivi
Non si applicano sanzioni ai versamenti tardivi:
•
relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010;
•
da eseguire con il modello “F24 EP”;
•
se effettuati entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
Per ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese, il DL sviluppo apporta alcune
modifiche alla normativa vigente in tema di:
Novità in tema di
privacy
•
comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali, le quali vengono limitate
alla tutela dei cittadini, con esclusione dei rapporti tra imprese;
•
pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sul proprio sito, dell’elenco
degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi. Gli altri
atti o documenti possono essere richiesti esclusivamente se strettamente necessari.
Protezione dei dati personali
Il DL sviluppo modifica il DLgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali (c.d. “Codice della privacy”).
68
In particolare, viene esclusa l’applicazione del Codice della privacy al trattamento dei dati
personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito
di rapporti esclusivamente tra gli stessi per finalità di natura amministrativo-contabile.
Sul punto, viene precisato che, per finalità amministrativo-contabili, si intendono quei
trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (a prescindere dalla natura dei dati trattati). Perseguono tali
finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le fasi, alla tenuta
della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenzialeassistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 6 co. 2
65
Ai sensi dell’art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73, infatti, i termini per gli adempimenti, anche
fiscali, che scadono “in giorno festivo” sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo”.
In relazione al sabato, invece, non esisteva una analoga disposizione di portata generale.
66
Si veda, ad esempio, l’art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473, che ha stabilito che “il pagamento di
ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è
considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”; la stessa regola si applica ai versamenti di tributi,
contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di
presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1, in Banca Dati Eutekne).
67
Approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2007 e successivamente sostituito dal provv. Agenzia delle Entrate 3.6.2010. In
relazione all’ambito applicativo (sia soggettivo che oggettivo) dell’utilizzo del modello “F24 EP”, si vedano anche il provv. Agenzia
delle Entrate 23.3.2009 e il DM 12.3.2010.
68
Mediante l’inserimento del co. 3-bis all’art. 5 del DLgs. 196/2003.
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agg. 5/2011 scheda n. 991.01
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Temi
ARGOMENTO
DESCRIZIONE
segue
Inoltre, sono previste semplificazioni per le imprese che trattano solo dati personali non
sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli dei dipendenti, dei collaboratori,
anche se extracomunitari, e dei loro familiari (coniuge e parenti); in tale ipotesi, la tenuta
di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) è sostituita
dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento.
NORMA
Trasparenza dell’azione amministrativa
69
Il DL sviluppo prescrive la pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sui
propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte,
dell’elenco degli atti e documenti da allegare all’istanza.
Per l’inadempimento dell’utente, è previsto l’invito a regolarizzare la documentazione in
un termine congruo.
Carta d’identità
elettronica
Per l’inadempimento connesso ai procedimenti in cui è prescritta la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) di cui all’art. 19 della L. 241/90, come sostituito dall’art.
49 co. 4-bis del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), viene data la possibilità all’istant.e di
70
iniziare comunque l’attività dalla data di presentazione della SCIA stessa .
Al fine di semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione e ridurre i costi, il DL sviluppo prevede, fra l’altro, la riunione in un unico supporto di
carta d’identità elettronica e tessera sanitaria.
Viene inoltre soppresso il limite di età per il rilascio della carta d’identità, attualmente fissato a 15 anni (art. 3 co. 1 del RD 18.6.31 n. 773, recante “Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza”).
Art. 10
co. 1 - 3 e 5
71
È possibile ottenere un diritto di superficie , avente durata di 20 anni, lungo le coste
72
sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione di spiagge e scogliere .
Il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
Diritto di superficie
sulle spiagge
•
previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall’Agenzia del demanio
sulla base dei valori di mercato;
•
previo accatastamento delle edificazioni “fantasma” ai sensi dell’articolo 19 del DL
73
78/2010 e per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo se le stesse risultano dotate di un titolo edilizio comunale formalmente valido;
•
se acquisito da un’impresa, a condizione che la stessa aderisca a nuovi, congrui,
studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle Entrate e che risulti
altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi.
Edifici esistenti e di nuova costruzione
Laddove sulle aree siano già presenti edificazioni all’atto dell’entrate in vigore del DL
sviluppo, le stesse possono essere mantenute in regime di diritto di superficie. Peraltro,
sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.
Sulle aree inedificate l’attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e
74
comunque nel rispetto dei vincoli di urbanistica, ambiente ed edilizia .
Art. 3
co. 1 - 3
Strutture non a norma
Sia le strutture preesistenti sia quelle realizzate successivamente alla data di entrata in
vigore del DL che violano le nuove regole sul diritto di superficie verranno acquisite dal
Demanio e abbattute con spese a carico di chi le ha realizzate.
69
70
71
72
73
74
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Cfr. Vitale R. “Nuove semplificazioni per cittadini e imprese”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.5.2011.
Su tale misura la Commissione europea ha già avanzato una serie di perplessità preliminari, peraltro a livello informale e sulla base
delle prime informazioni disponibili. Sul punto, si veda Pesole D. “Decreto Sviluppo, i rilievi del Colle”, Il Sole - 24 Ore, 11.5.2011,
p. 7.
A salvaguardia delle esigenze di uso pubblico si dovrà comunque consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
Per approfondimenti, Corradin C. “Accertamento catastale degli immobili non censiti (DL 78/2010, comunicato Agenzia del Territorio 29.9.2010)”, Schede di Aggiornamento, 12, 2010, p. 1767 ss.
Bruno E. “Spiagge ai privati per 90 anni, edifici nel rispetto dei vincoli”, Il Sole - 24 Ore, 6.5.2011, p. 8.
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
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Temi
ARGOMENTO
Fondo di garanzia a
favore delle piccole e
medie imprese
Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e
gli investimenti in
ricerca
DESCRIZIONE
NORMA
Per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese ed ottimizzare l’utilizzo
delle risorse disponibili, viene previsto che il Ministero dello Sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’Economia, può, con appositi decreti, modificare e integrare i
criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di
garanzia a favore delle piccole e medie imprese (di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L.
662/96 e al DM 248/99), anche introducendo differenziazioni in termini di percentuali di
finanziamento garantito e di onere della garanzia.
Il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio
investito da fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
Mediante l’introduzione dei nuovi commi da 361-bis a 361-quater all’art. 1 della L.
311/2004, viene previsto che una parte (pari al massimo al 50%) delle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (istituito dall’art. 1 co. 354
della L. 311/2004), che risultino inutilizzate al 30.6.2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al
31.12 di ciascun anno, sia destinata al finanziamento agevolato delle imprese attraverso
l’intermediazione di enti creditizi, con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie, e
mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto di determinati
criteri. Vengono anche definiti i criteri per identificare le risorse “inutilizzate”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto di natura non regolamentare, può
definire ulteriori criteri e modalità per l’attuazione delle disposizioni.
Possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale da parte
di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in
osservanza delle previsioni del DLgs. 385/93 e relative disposizioni di attuazione delle
Autorità creditizie.
Art. 8 co. 5
lett. b)
Art. 8 co. 5
lett. c)
Caratteristiche dei Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale
I Titoli in argomento:
Titoli di Risparmio per
l’Economia Meridionale
•
sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi;
•
sono nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno
annuale;
•
possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa;
•
sono assoggettati alla disciplina del DLgs. 24.2.98 n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II,
Sezione I (ossia, quella della “Gestione accentrata in regime di dematerializzazione”);
•
non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d’Italia di cui all’art. 12 co. 7 del DLgs. 385/93, né altri strumenti
computabili nel patrimonio di vigilanza.
Regime fiscale
Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del DLgs.
1.4.96 n. 239 si applica nella misura del 5%.
Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all’art. 7 del DLgs. 21.11.97 n.
461 (c.d. “risparmio gestito”), gli interessi e gli altri proventi dei titoli in argomento non
concorrono alla determinazione del risultato della gestione.
Art. 8 co. 4
Limiti di emissione
I Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale possono essere emessi per un importo
nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare.
Per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20% di tale importo
nominale complessivo annuo.
Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5%.
In ogni caso, l’emissione dei Titoli non può superare il 30% del patrimonio di vigilanza
consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo
bancario.
Disposizioni attuative
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di natura non regolamentare saranno stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale.
Abrogazioni
Con l’introduzione della norma in commento, sono abrogati i co. da 178 a 181 dell’art. 2
della L. 23.12.2009 n. 191.
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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Temi
ARGOMENTO
Incremento del limite
del tasso di usura
Limiti alla protezione
75
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DESCRIZIONE
NORMA
Viene modificato l’art. 2 co. 4 della L. 108/96 (provvedimento che detta disposizioni in
materia di usura), prevedendo nuove modalità per il calcolo del limite oltre il quale il tasso di
interesse è considerato usurario. Nello specifico, il tasso viene ora calcolato aumentando di
un quarto il tasso medio rilevato dal Ministero dell’Economia e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, cui viene aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Inoltre, la differenza
75
tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali .
Il DLgs. 95/2001, introducendo il n. 10 nell’art. 2 della L. 633/41, ha applicato la disciplina
prevista per i diritti d’autore (più garantista rispetto a quella in materia di brevetti) alle
opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
così eliminando la necessità di ricorrere al criterio della scindibilità ideale del valore
artistico dal carattere industriale del prodotto elaborato in relazione al previgente n. 4
dell’art. 2 della L. 633/41 che faceva riferimento alle opere applicate all’industria.
La gestione del passaggio in questione è stata affidata all’art. 239 del DLgs. 39/2005, che
è ora sostituito dal seguente:
“La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22
aprile 1941, n. 63376, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente
alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione
degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato,
nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del
disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza della
registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo
questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati
prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e
purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.
Art. 8 co. 5
lett. d)
Art. 8 co. 10
Nella versione previgente della norma, invece, il limite era calcolato aumentando il tasso medio della metà.
In relazione, quindi, alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
agg. 5/2011 scheda n. 991.01
Novità del DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”)
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