Circolare regionale 12/01/2015 n.1 in merito all`applicazione de
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Circolare regionale 12/01/2015 n.1 in merito all`applicazione de
Bollettino Ufficiale – 11 – Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 22 gennaio 2015 D.G. Agricoltura Circolare regionale 12 gennaio 2015 - n. 1 Circolare in merito all’applicazione de minimis ex reg. (UE) 1407/2013 e 1408/2013 per il settore agricolo e forestale e aree rurali Premessa Il regolamento (UE) n. 1303/2013 sui fondi strutturali europei, all’art. 19 «condizionalità ex-ante», impone a ciascun Stato Membro dell’Unione Europea il rispetto di precondizioni il cui positivo riscontro, motivato e comprovato nell’accordo di partenariato, abilita lo Stato a ricevere i fondi strutturali. Nel caso in cui non tutte le precondizioni di cui sopra non siano soddisfatte, lo Stato Membro può comunque concordare con la Commissione europea azioni e tempistiche per adeguare la sua posizione entro il 31 dicembre 2016.In caso fosse rilevata una reiterata inottemperanza alle disposizioni comunitarie dopo tale termine, la UE ha la facoltà di sospendere i pagamenti intermedi dei fondi strutturali su cui incombe l’inadempienza. L’Italia non ha soddisfatto pienamente la condizionalità ex ante sugli aiuti di stato, che rientra tra le precondizioni citate. In conseguenza di ciò, nell’accordo di partenariato dell’Italia, adottato dalla Commissione il 29 ottobre 2014, sono state previste alcune fasi o azioni di adeguamento. In particolare si pone attenzione sulla tracciatura dei dati relativi al beneficiario e alle agevolazioni erogate nell’ambito di regimi di aiuto e in de minimis. Tale procedura garantisce il rispetto dei tetti di cumulo e il massimale per beneficiario così come richiede la normativa comunitaria. La Regione Lombardia D.G. Agricoltura intende contribuire, per quanto di competenza, all’osservanza delle prescrizioni comunitarie sul de minimis, pertanto le presenti indicazioni sono funzionali: • a costituire una base di conoscenza comune dei principali elementi rilevanti sui regimi di agevolazioni in de minimis; • alle attività di informatizzazione, monitoraggio e conservazione di dati organici e coerenti al fine dell’inserimento del sistema informativo SISCO di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 13 marzo 2014 n. X / 1495 «Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali linee guida per la raccolta e l’inserimento dati nel nuovo sistema informativo per le politiche agricole della Regione Lombardia - sistema delle conoscenze (SISCO)». Normativa europea Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce all’art. 107 par. 1 che gli aiuti di stato sono incompatibili col mercato interno. Tuttavia il regolamento (CE) n. 994 del Consiglio, del 7 maggio 1998, «sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali», dà alla Commissione la facoltà di fissare un limite al di sotto del quale l’agevolazione, elargita tramite risorse nazionali, non ha alcun effetto sul mercato interno[1]. Tale limite per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato fissato da: − regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo[2]; − regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»[3]. Per il nuovo periodo di programmazione le soglie e quindi il massimale per beneficiario nell’arco di tre esercizi finanziari è pari a: − 15.000 € per le attività di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (regolamento (UE) n. 1408/2013); − 200.000 € per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per le attività del settore forestale e per le attività c.d. connesse «nelle aree rurali»(regolamento (UE) n. 1407/2013). Campo d’applicazione dei regolamenti UE 1408/2013 e 1407/2013 Pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto, è necessario individuare i settori di applicazione dei regolamenti predetti. La comunicazione della Commissione sugli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) 2014 – 2020 ha introdotto le seguenti definizioni utili a delimitare il settore agricolo: • «attività agricola», la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; • «settore agricolo», l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; • «prodotto agricolo», i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; • «produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; • «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; • «commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per completezza, in considerazione del fatto che le precedenti definizioni non possono considerarsi esaustive di tutte le attività svolte dalle imprese agricole, si riporta anche la definizione di «prodotti alimentari» contenuta nel regolamento 702/2014, (regolamento di esenzione per categoria per il settore agricolo e forestale e per le zone rurali): si intende per prodotti alimentari i prodotti diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre si forniscono i riferimenti per l’individuazione del «settore forestale» e delle «aree rurali» perché rilevanti sia nella pratica agricola che ai fini degli aiuti di stato: − settore forestale: sebbene nel trattato sul funzionamento dell’UE non si faccia alcun riferimento a disposizioni specifiche sulla politica forestale dell’Unione, l’Unione Europea adotta da tempo politiche che contribuiscono alla realizzazione di una gestione sostenibile delle foreste i cui riferimenti si trovano nella «Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea (1999/C 56/01), aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 final del 20 settembre 2013; − aree rurali: non esiste una definizione internazionalmente condivisa di «area rurale»; la Commissione ha adoperato la metodologia OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) riconosciuta a livello internazionale. In Italia le aree rurali sono state definite secondo la procedura adottata in sede nazionale che prevede si tenga conto delle fasce altimetriche, il contesto socio economico e la struttura occupazionale. Ulteriori disposizioni sul campo d’applicazione dei regolamenti de minimis Il regolamento (UE) 1408/2013 si applica in generale agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e non può essere comunque applicato nel caso in cui si tratti di: • aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; • aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quan- – 12 – Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 22 gennaio 2015 titativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; • aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. Parimenti anche nell’applicazione del regolamento 1407/2013 si devono osservare le seguenti restrizioni nell’applicazione al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricolo ovvero: • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; • aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. Soggetti beneficiari I beneficiari devono corrispondere alla definizione di impresa attualmente prevista nell’allegato I reg. (UE) 651/2014 e nell’allegato I reg. 702/2014 che individua come impresa qualunque soggetto che esercita regolarmente un’attività economica a prescindere dal suo status giuridico. Le normative citate introducono il concetto di «impresa unica» (art. 2, par. 2, Regolamento n. 1407/2013 e art. 2, par. 2, reg. 1408/2013) così definita: «.. s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.» Alla luce di quanto definito ai fini del computo del massimale per impresa bisognerà tenere in debito conto l’esistenza di «collegamenti»[4] fra imprese. Si riportano di seguito alcune casistiche ritenute significative: Un esempio di impresa collegata ad un’altra è la «filiale», mentre per quanto riguarda il c.d. «franchising» le imprese non sono necessariamente da considerarsi collegate, bisogna che fra di essere sussistano i rapporti elencati dalla lettera a) alla d). Fanno eccezione rispetto al concetto di impresa collegata le imprese collegate attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente[5], e quelle tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche. Nel caso sia in corso un processo di acquisizione tra imprese bisognerà considerare al fine del computo del massimale tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione. In caso di scissione di un’impresa in più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria verrà attribuito all’impresa che effettivamente ne beneficerà (ad esempio l’impresa che continuerà ad esercitare la medesima attività per la quale è stato attribuito il de minimis). In alternativa l’aiuto verrà attribuito proporzionalmente sulla base della ripartizione di capitale. Chiarimenti sul computo del massimale per impresa Come già accennato in «Premessa» i regolamenti de minimis prevedono il rispetto del massimale per beneficiario nell’arco di tre anni. L’importo totale massimo degli aiuti de minimis ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). I tre anni da prendere in considerazione devono intendersi da valutare su base mobile[6] a far data dall’anno di concessione dell’agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Quindi per un’agevolazione concessa nel 2014, gli anni da considerarsi al fine del computo sono: 2014, 2013 e 2012. Si ricorda in ogni caso l’obbligo per l’impresa richiedente di dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in de minimis. Spetta all’amministrazione concedente (amministrazione regionale, enti delegati, Comuni, Province, etc.), sulla base di quanto dichiarato dall’impresa, determinare la disponibilità residua sul massimale individuale. Si evidenzia che nel caso un’agevolazione concessa in de minimis comporti quale conseguenza il superamento del massimale a disposizione in quel momento dall’impresa beneficiaria, questa non potrà beneficiare delle disposizioni «de minimis« nemmeno per la parte che non eccede tale tetto. Se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis», a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Salvo diversa indicazione nei bandi, è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa in de minimis con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da regimi di aiuto di stato solo se non sia superata l’intensità (ovvero la percentuale di aiuto) prevista da tali regimi. Inoltre si rammenta che se un’impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l’agevolazione in de minimis. Autocertificazione e informativa per le imprese beneficiarie Le disposizioni contenute nei regolamenti (UE)1408/2013 e 1407/2013 dispongono che qualora un’amministrazione intenda concedere agevolazioni in de minimis debba informare l’impresa potenzialmente beneficiaria: − dell’importo dell’agevolazione; − del suo carattere «de minimis» facendo esplicito riferimento al regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Appare quindi necessario che, il beneficiario sottoscriva un’autocertificazione in cui dichiara tutte le agevolazioni pubbliche ottenute sia come de minimis che come aiuto di stato. Tale autocertificazione viene resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. Pertanto, a seguito dei controlli, in caso di dichiarazione falsa o mendace si ricorrerà alle disposizioni del codice penale. La dichiarazione deve essere confermata o deve essere inviata rettifica alla stessa da parte del beneficiario al momento della concessione. I contenuti indispensabili della dichiarazione sono: 1) nome, cognome, indirizzo e qualifica (titolare o legale rappresentate dell’impresa) di chi sotto sottoscrive la domanda; 2) dati dell’azienda codice fiscale; partita IVA; denominazione/ragione sociale dell’impresa Forma giuridica, sede legale dell’impresa (comune; cap; via; numero civico, provincia); 3) dichiarazione contenente posizione dell’azienda in ottemperanza all’art. 2, par. 2 del Regolamento n. 1407/2013 e all’art. 2 par. 2 del reg.1408/2013 concernete la definizione di impresa unica ovvero dichiarazione in merito alla posizione di controllata o controllante rispetto ad altre imprese; 4) gli estremi del bando di cui richiede l’agevolazione con indicazione del regolamento europeo di riferimento; 5) dichiarazione che attesti se il richiedente abbia o non abbia già ottenuto agevolazioni in de minimis o nei confronti delle disposizioni sul de minimis in relazione al triennio di riferimento; Bollettino Ufficiale – 13 – Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 22 gennaio 2015 6) sottoscrizione delle informazioni rese ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)»; 7) sottoscrizione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato d.p.r. n. 445/2000. Allegata alla dichiarazione di cui sopra dovrà inoltre essere sottoscritta per presa visione la seguente «Nota informativa per il beneficiario» Le agevolazioni del presente bando sono concesse in regime «de minimis». La disposizione di riferimento è il Regolamento (UE) n…… /2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo al …. 1. Le agevolazioni in regime «de minimis» non possono superare il massimale (ovvero 15.000,00 € per produzione primaria o 200.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lorda) nell’ arco di tre esercizi fiscali per ciascuna impresa. 2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime «de minimis» dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell’aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc) o dall’obiettivo perseguito. Se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis», a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Qualora questa superi, singolarmente o sommata ad altre, il massimale, non potrà beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte non eccedente il massimale e dovrà essere interamente restituita. 3. Per determinare l’entità dell’agevolazione e valutare la sua coerenza con il massimale per i regimi in de minimis occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura, in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Si deve cioè calcolare l’elemento di vantaggio dell’aiuto, nel caso del presente bando il vantaggio si calcola …………………………………al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). 4. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da regimi di aiuto di stato purché non sia superata l’intensità (ovvero la percentuale di aiuto) prevista da tali regimi. Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo se superano la percentuale d’aiuto previste. Cosa si intende per ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) Per poter applicare i Regolamenti (UE) 1408/2013 e 1407/2013 è necessario che l’agevolazione concessa sia «trasparente», ovvero deve poter essere calcolata la c.d. «Equivalente Sovvenzione Lorda». Quindi qualunque sia lo strumento finanziario usato (sovvenzione in conto capitale, in conto interessi, agevolazione fiscale, garanzia, ecc.) deve essere possibile individuare l’elemento di aiuto corrispondente. Questo valore, calcolato in percentuale ad esempio su un investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Atto di concessione L’atto di concessione è il provvedimento grazie al quale il beneficiario matura il diritto a ricevere gli aiuti, ovvero è il provvedimento tramite il quale si attribuisce al singolo il diritto ad ottenere l’aiuto emanato dall’autorità concedente. Pertanto caratteristica dell’atto di concessione sarà l’individuazione in modo inequivocabile sia del beneficiario che del beneficio. Per quanto riguarda invece il momento della concessione ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell’aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l’impresa a ricevere l’aiuto. Sarebbe inoltre opportuno che, qualunque fosse la procedura amministrativa di assegnazione del contributo, fosse specificato nel bando il momento dell’istruttoria che corrisponde formalmente alla concessione in quanto dal quel momento scatta l’obbligo di verifica del massimale. Il beneficiario inoltre dovrebbe sempre essere informato dell’avvenuta assegnazione dell’agevolazione facendo esplicito riferimento al numero di provvedimento e alla data di assegnazione e al regolamento europeo sul de minimis di riferimento. Plafond Nazionale ex Reg. (UE) 1408/2013 art. 3 par. 3 e allegato. Per quanto riguarda il de minimis di produzione primaria, l’allegato al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 stabilisce l’importo di un plafond nazionale che ogni Stato Membro ha a disposizione, che costituisce l’importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell’arco di tre esercizi finanziari. Per l’Italia il plafond di 475.080.000 euro. La Regione Lombardia contribuisce a monitorare il non superamento di detto plafond a livello nazionale in attesa che con provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il plafond sia ripartito fra le regioni. Pertanto i dati inseriti nel sistema SISCO aiuti di stato sono funzionali al monitoraggio di non superamento di detta soglia. Registrazione dei dati sui beneficiari La Regione Lombardia DG Agricoltura utilizza il sistema Sisco per registrare informaticamente le agevolazioni che costituiscono aiuti di stato, ottenute a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma dai soggetti beneficiari. Il sistema è finalizzato a valutare se le prescrizioni della Commissione Europea in materia di aiuti alle imprese sono rispettate. Pertanto tutte le amministrazioni pubbliche della Regione Lombardia che gestiscono agevolazioni per il settore agricolo sono tenute a registrare i dati contenute nelle autocertificazioni sui de minimis sul sistema «SISCO aiuti di stato» di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 13 marzo 2014 n. X/1495 «Anagrafe digitale regionale delle aziende agricole e silvo pastorali - linee guida per la raccolta e l’inserimento dati nel nuovo sistema informativo per le politiche agricole della Regione Lombardia - sistema delle conoscenze (SISCO), al fine di permettere una gestione più snella, efficiente e precisa delle istruttorie e meno onerosa per le imprese. Si ricorda in ogni caso l’obbligo di conservare la documentazione cartacea delle agevolazioni concesse in de minimis per almeno 10 anni dalla data di concessione dell’aiuto così come riportato all’art. 6 del Reg. (UE) 1408/2013 e sempre art. 6 del Reg. (UE) 1407/2013. Inserimento dati nel sistema informativo. Il sistema informativo SISCO aiuti di stato è il sistema per la raccolta e il monitoraggio delle informazioni sugli aiuti di stato del settore agricolo. La piattaforma è disponibile dal 18 dicembre 2014 ed è stata concepita per avere un collegamento diretto, tramite applicativo web-service, al sistema informativo nazionale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale istituito con il d.m. 8013 del 30 marzo 2009) consentendo così un controllo a livello regionale e nazionale delle agevolazioni alle imprese agricole. In particolare per quanto riguarda il massimale per beneficiario nel rispetto della normativa di cui ai regolamenti europei. Il sistema informativo è disponibile su interfaccia web e l’accesso sarà consentito ai soli utenti qualificati e profilati al suo accesso. Dati richiesti per l’inserimento Per adempiere in modo adeguato alle disposizioni della Commissione Europea per ogni regime deve essere inequivocabilmente rintracciabile il percorso di finanziamento che dall’autorità concedente porta l’aiuto al beneficiario finale. Pertanto, dal punto di vista della documentazione bisognerà conservare: – 14 – Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 22 gennaio 2015 1) gli atti istitutivi dei regimi nell’ambito in cui si opera; 2) tutti gli atti istruttori relativi alla corresponsione dei benefici; 3) i dati ordinati e codificati dei beneficiari. Sisco Aiuti di stato ha a disposizione due ambienti web: − il primo di selezione del regime; − il secondo di inserimento dei dati del beneficiario. Il sistema prevede che nel primo ambiente web venga selezionato il regime in de minimis dalla lista già presente nel sistema Sisco. A seguire si inseriranno nel secondo ambiente i dati sui de minimis. I dati fondamentali richiesti per l’inserimento nel database di SISCO Aiuti di stato sono: 1) campi identificativi dell’impresa agricola: cf_cuaa Codice Fiscale del beneficiario (o CUAA se Azienda SIARL) partita_iva Partita IVA beneficiario 2) campi identificativi della domanda anno_campagna anno della domanda codice_domanda numero di registrazione della domanda 3) campi identificativi delle agevolazioni importo_concesso importo non può essere superiore al massimale in caso di deminimis data_concessione la data di adesione al bando importo_erogato dovrà essere pari o inferiore all’importo concesso data_erogazione la data erogazione deve essere o contemporanea o posteriore a quella della concessione tipologia_erogazione sono presenti tre tipologie: anticipo, stato avanzamento lavori SAL, saldo. In caso di un’unica erogazione selezionare Saldo Eventuali chiarimenti circa le modalità o le istruttorie compiute potranno essere sinteticamente aggiunte nel campo note. Note [1] Si ritiene che le agevolazioni corrisposte alle imprese al di sotto del limite del de minimis non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato. [2] Sostituisce per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 il precedente regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli; [3] Sostituisce per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 il precedente regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»). [4] I collegamenti fra imprese sono riportati nelle visure camerali. [5] Ad esempio una società controllata da un Ente pubblico. [6] «Mobile» vuol dire nel senso che varia, ovvero se la concessione dell’agevolazione viene fatta nel 2014 il triennio da prendere in considerazione è il 2014, 2013, 2012; se l’anno della concessione è il 2015 il triennio è costituito dal 2015, 2014, 2013. II direttore generale Roberto Cova Bollettino Ufficiale