Il regime "de minimis"

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Il regime "de minimis"
IL REGIME “DE MINIMIS”
REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE DEL 15
DICEMBRE 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti d’importanza minore
Premessa
“De minimis non curat prator” è una locuzione della lingua latina che tradotta
significa il pretore non si occupa di cose di poca importanza o di poco conto.
(letteralmente Il Pretore non si occupa di cose piccolissime)
L'Unione Europea ha utilizzato lo stesso termine “de minimis” per indicare gli
aiuti di stato di piccolissima entità che non devono essere sottoposti al vaglio
comunitario, ma fissandone legislativamente il valore.
Contesto
Per comprendere appieno la ratio di tale regola, occorre risalire al concetto di
aiuti di Stato sancito nel trattato istitutivo dell'Unione Europea che agli articoli
87 e 88 disciplina il regime che i singoli Stati membri devono rispettare per
quanto concerne i sistemi di incentivazione alle imprese.
L'articolo 87 del citato trattato così dispone: "Salvo deroghe contemplate nel
presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."
Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla
base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti
dalla UE “de minimis”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo
significativo.
Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi
dimensione, in regime “de minimis”, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle
condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n.
1998/2006.
Dichiarazione L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non
può superare, nell’arco di tre anni i 200.000 euro.
ed aiuto
Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in
regime “de minimis” e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà
sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per
investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de
minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è
concesso più i due precedenti).
Il periodo degli esercizi finanziari, è tale per cui non contano i mesi dell’anno in
vigore, come accadeva con il vecchio Regolamento 69/2001 per determinare il
quale si contavano i 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma, appunto,
l’annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui
viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità
finanziaria e le due precedenti.
Nel caso un'agevolazione concessa in “de minimis” superi il massimale
individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non
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potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa possa
avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla
Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione.
Tuttavia, il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili)
di un'agevolazione “de minimis” con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è
consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per
quell'intervento dalle regole comunitarie pertinenti.
Il regolamento CE 1998/2006 ha introdotto un'importante novità dal 1° gennaio
Settori ed
applicazione 2007 possono essere concessi aiuti in “de minimis” anche alle imprese operanti
nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei
trasporti, benché nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si
escluda l'acquisto di veicoli e si preveda, in generale per il trasporto su strada,
un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria.
Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del “de minimis” gli aiuti concessi
al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e
dell'industria carboniera.
Normativa
Regime “de minimis”: Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
europea
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26121_it.htm
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