Il regime "de minimis"
Transcript
Il regime "de minimis"
IL REGIME “DE MINIMIS” REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore Premessa “De minimis non curat prator” è una locuzione della lingua latina che tradotta significa il pretore non si occupa di cose di poca importanza o di poco conto. (letteralmente Il Pretore non si occupa di cose piccolissime) L'Unione Europea ha utilizzato lo stesso termine “de minimis” per indicare gli aiuti di stato di piccolissima entità che non devono essere sottoposti al vaglio comunitario, ma fissandone legislativamente il valore. Contesto Per comprendere appieno la ratio di tale regola, occorre risalire al concetto di aiuti di Stato sancito nel trattato istitutivo dell'Unione Europea che agli articoli 87 e 88 disciplina il regime che i singoli Stati membri devono rispettare per quanto concerne i sistemi di incentivazione alle imprese. L'articolo 87 del citato trattato così dispone: "Salvo deroghe contemplate nel presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza." Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE “de minimis”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime “de minimis”, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006. Dichiarazione L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni i 200.000 euro. ed aiuto Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime “de minimis” e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). Il periodo degli esercizi finanziari, è tale per cui non contano i mesi dell’anno in vigore, come accadeva con il vecchio Regolamento 69/2001 per determinare il quale si contavano i 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma, appunto, l’annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria e le due precedenti. Nel caso un'agevolazione concessa in “de minimis” superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non Regime “de minimis” 1/2 potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Tuttavia, il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili) di un'agevolazione “de minimis” con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie pertinenti. Il regolamento CE 1998/2006 ha introdotto un'importante novità dal 1° gennaio Settori ed applicazione 2007 possono essere concessi aiuti in “de minimis” anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti, benché nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si escluda l'acquisto di veicoli e si preveda, in generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria. Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del “de minimis” gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera. Normativa Regime “de minimis”: Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l26121_it.htm Regime “de minimis” 2/2