Sentenza n. 63/2016 pubbl. il 14/01/2016 RG n. 11 09/2013 Repert
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Sentenza n. 63/2016 pub bl. il 14/01/2016 RG n. 11 09/2013 Repert . n. 41/2016 del 14/01/2 016 N. R.G. 1109/2013 REPUBBLlCAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il T rlbunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Sereni Lucardli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di l Grado iscritta al n. RG 1109/2013 promossa da ATTORE contro CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli separati che siglati dal giudice sono stati allegati al verbale di udienza del 24 9 2015 quale parti integr=ti dello stesso N. R.G. 1109/2013 pagina 1 di 4 Sentenza n. 63/201 6 pubb l. il 14/01/2016 RG n. 11 09/2013 Repert. n. 41/201 6 del 14/01/2016 ConçÙa esposiziope delleriuu'oni di fotto e di dm'uv conveniva in giudizio la Con atto di citazione ritualmente notificato chiedendone la condanna al pagamento dell' indennizzo previsto dilla polizza n.213/56/0015605 sottoscritta in data 29.7.2000 relativo ad invalidità permanente derivante da malattia che quantificava in € 45.000,00. La convenuta, costituita;i, contestava la fondatezza della domanda proposta deducendo che, nella specie, si era in presenza di una delle ipotesi di esclll.lione della g:3Iamia quale conseguenza della veridicità delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di stipula del contratto di 8Ssicurazione. In esito allo svolgimento dell'istruttoria nel corso della quale era espletata una cru medico-legale la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni r3Ssegnate dalle p:3Iti :ill'udiema del 24.9.2015. Nella specie la compagnia di 8Ssicurazione ha negato l'indennizzo richiesto per le problematiche =diologiche manifestatesi, del tutto occasionalmente, nel maggio 2010 8Ssumendo che la malattia diabetica sottaciuta dall'8Ssicurato al momento della stipula del contratto e della compilazione del questionario avrebbe dovuto essere portata a cona!cenza dell'8Ssicurazione per una corretta valutazione del rischio assicurativo ciò che gill.ltificava l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2 lett. F ovvero della perdita totale dell' indennizzo ai sensi dell' art. 3 delle CGA A tale proposito il GrU chiarisce, senza ombra di dubbio, che la patologia diabetica di cui l'attore era, sicuramente, a cona!cenza essendone affetto da qU8Si venti anni e che lo aveva Ca!tretto a sottop011li a terapia insulinica da circa cinque anni, costituisce un importante fattore di rischio per l'insorgenza della ! malattia c:m:liOVèlScolare. Non v'è dubbio che, nella specie, ricorra, pertanto, l'ipotesi delle dichiarazioni reticenti cui fanno •" ! riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. che risultano integrate da qualsi8Si circostanza sintomatica dello B stato di salute dell'8Ssicurato che l'8Ssicuratore avrebbe potuto considerare potenzialmente rilevante ai 3 ~ fini della valutazione del rischio, domandando di esserne infonnato dal contraente tr=ite la compilazione del question:illo che, nella specie, richiedeva specific=ente di riferire in ordine all'esistenza di "patologie per le qlwli v engono praticate cltre" ovvero di "malattie diagnosticate che comNrtino limitazioni neUe fltnnonalità o che necessitano di Clm" [lsub b) e 1sub d) delle dichi=ioni sanitariel.' ",di c ... .,,:"'" ,Mio, .... III, 11,,06/2010, n. li069 no""hO c .... ,,,., l8 ,;ucno lOO5, n. 13918 N. RG. 1109/2013 pagina 2 di 4 > , Sentenza n. 63/2016 pubb l. il 14/01/2016 RG n. 11 09/2013 Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nell':3:lsicur~YJ?fnloRt':3r1aVo~QJ ~i çtTJrtl~!Q 1/2016 le malattie, si ha, infatti, reticenza ddl':3Ssicurato, che legittima l'alsicuratore al rifiuto dell'indennizzo, in tutti i cali in cui il primo al momento della stipula era portatore di una malattia che gli era nota, ovvero non essergli nota l non poteva, come ndlaspecie D'altra p:ll'te è principio consolidato In giurisprudenza quello secondo cui viene attribuito un ruolo centrale al questionario predispa!to dalle compagnie di 8Ssicurazione nella detenninazione del quadro circC6tanziale del rischio, fondamentale per la scelta in ordine al se ed al come ddl'3Ssumione del rischio stesso ciò che, nell'attuale f3le di sviluppo del diritto vivente, corrisponde ad una sempre più ffi:ll'cata v.lloriuazione del principio di buona fede e di riequilibrio delle pceizioni dei contraenti nella fuse precon trattuale. In siffatta prcepettiva interpretativa non può non essere 3lsegnata al questionmo una sempre maggiore rilevanza che consente di furlo 3lsurgere a criterio valutativo della condotta dell'3lsicurato, al quale non potrebbero essere imputate misrcpreswtation neppure in 3lsenza della fonnulazione, da pme dell'3lsicuratore, di specifici quesiti! La ratio dell':3It. 1892 c.c., che rappresenta una specificazione del principio di cui all'm. 1337 c.c., consiste, infatti, nel pennettere all'3lsicuratore, mediante l'acquisizione d'infonnazioni dettagliate e precise, di essere infonnato, nella maniera più completa pcesibile, rigu:3Ido al rischio che viene ad 3lsumere, circostanze che, se conosciute esattamente dall'3lsicuratore, potrebbero condurlo a valutare diversamentdl il rischio chiamato a coprire e, se del C3l0, a rifiutare la conclusione del contratto 3lsicurativo o ad addivenire alla conclusione dello stesso, a differenti condizioni. ave si consideri che secondo ! la Suprema Corte le dichi:3Iazioni inesatte o le reticenze di cui agli :3Itt •" 1892 e 1893 c.c., peraltro, non postulano necess:3Iiamente la consapevolezza di essere portatore di una ! specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro per il quale si richiede copertura, ma possono essere > integrate anche da elementi sintomatici del proprio stato di salute potenzialmente rilevanti ai fini della effettiva rappresentazione del rischio, si deve, decisivamente, ritenere che il silenzio del Francesconi sulla grave patologia diabetica di cui era affetto assume decisiva rilevanza quale elemento di determinazione , , ;" ..1"""o, 1997,176 .~ pl.,.;",;" c... 13 m..,,,, lfXJ7 n. 58i9, ;" Fc<o à., lfXfI, I, 3136; C .... 19 .."",;., lfXJl n. 78i; """. Rom. 16 ,_.tto I.b"..., 1995,;" R.,p. ,,,.• In ":""~pn..!."",, p" 1. P'""",,;va .... b ...":",,, d.l ,UCJC .tt<;buiI> . 1qu.. tionu;" p'.d~"",,,, dol "",1",;.,,,,10 (vol • • dO,. I ... ;"un",,,) n.n. do""";""':",,, dolio ,;"""nn.. d.l ,ioclllo ,ho l'.,,;"unte<. 1-.0. ;""""• • """""''', ,; ",do, dc"" 1. ri .. lon" C. " ,,,.• lO """,mb" 19\1O, n. lllO6; ;" (};"". o,., 1991, I, 1, lOl9, C.". ,à., li """,mb.. lfXJ3, n. 17 8i O, ;n Nu.=. rù.". ,,,. ,cm",., lOO i , I, ;J 1 N. RG. 1109/2013 pagina 3 di 4 B 3 ~ , Sentenza n. 63/2016 pubb l. il 14/01/2016 RG n. 11 09/2013 ddl':ll'ea delle informazioni rilevante per l':3:lsicuratore al fine una~~NJinl;;1'io~J &~q2n~eg~~n1 j!tQ1/20 1 6 ad una corretta valutazione del rischio alsicurato cui, peraltro, risulta, inevitabilmente, rapportata anche la determinazione del premio. abbia rispceto negativamente a tutte le domande sottopostegli con il La circcetama question:ll'io inviato alla compagnia in data 2.9.2009 sottacendo l'esistenza della patologia diabetica mentre, ad avviso del cru, tenuto conto della sua situazione di salute, avrebbe dovuto rispondere positivamente ad almeno due delle quattro domande contenute nelle dichi:3Iazioni sanit:me richiestegli, impone, per le ragioni sopra espcete, l'accoglimento dell'eccezione d'inoperatività del contratto di 8Ssicurazione svolta dalla convenuta e il conseguente rigetto della domanda attorea. Né alcuna rilevanza può essere attribuita alla circcetanza che il question:3rio sia stato compilato dopo la sottoscrizione del contratto posto che la risposta negativa alle quattro domande relative alle dichi=ioni sanimie richieste all'assicurato sul suo stato di salute costituiva elemento essenziale per l' operatività delle g:nanzia ai sensi dell':3rt 1 delle Norme Comuni alle p:3rtill, III e IV e, quindi, per la prestazione di un valido consenso da p:nte dell':3Ssicurazione alla conclusione del contratto. Le ragioni della decisione e una giurisprudenza non sempre univoca in materia di dichi:3razioni reticenti ai sensi degli :ntt. 1 W2 e 1893 cod.civ. giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o :3Ssorbita, così dispone- respinge la domanda attorea; ! •" dichiara interamente compensate tra le p:nti le spese di lite. ! Ravenna, 7 gennaio 2016 B > Il Giudice dott. Roberto Sereni Lucarelli N. R.G. 1109/2013 pagina 4 di 4 3 ~ ,