Sentenza n. 63/2016 pubbl. il 14/01/2016 RG n. 11 09/2013 Repert

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Sentenza n. 63/2016 pubbl. il 14/01/2016 RG n. 11 09/2013 Repert
Sentenza n. 63/2016 pub bl. il 14/01/2016
RG n. 11 09/2013
Repert . n. 41/2016 del 14/01/2 016
N. R.G. 1109/2013
REPUBBLlCAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il T rlbunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Sereni Lucardli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di l Grado iscritta al n. RG 1109/2013 promossa da
ATTORE
contro
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli separati che siglati dal giudice sono stati allegati al verbale di
udienza del 24 9 2015 quale parti integr=ti dello stesso
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Sentenza n. 63/201 6 pubb l. il 14/01/2016
RG n. 11 09/2013
Repert. n. 41/201 6 del 14/01/2016
ConçÙa esposiziope delleriuu'oni di fotto e di dm'uv
conveniva in giudizio la
Con atto di citazione ritualmente notificato
chiedendone la condanna al pagamento dell' indennizzo previsto
dilla polizza n.213/56/0015605 sottoscritta in data 29.7.2000 relativo ad invalidità permanente
derivante da malattia che quantificava in € 45.000,00.
La convenuta, costituita;i, contestava la fondatezza della domanda proposta deducendo che, nella specie,
si era in presenza di una delle ipotesi di esclll.lione della g:3Iamia quale conseguenza della veridicità delle
dichiarazioni rese dall'attore in sede di stipula del contratto di 8Ssicurazione.
In esito allo svolgimento dell'istruttoria nel corso della quale era espletata una
cru
medico-legale la
causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni r3Ssegnate dalle p:3Iti :ill'udiema del 24.9.2015.
Nella specie la compagnia di 8Ssicurazione ha negato l'indennizzo richiesto per le problematiche
=diologiche manifestatesi, del tutto occasionalmente, nel maggio 2010 8Ssumendo che la malattia
diabetica sottaciuta dall'8Ssicurato al momento della stipula del contratto e della compilazione del
questionario avrebbe dovuto essere portata a cona!cenza dell'8Ssicurazione per una corretta valutazione
del rischio assicurativo ciò che gill.ltificava l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2 lett. F ovvero
della perdita totale dell' indennizzo ai sensi dell' art. 3 delle CGA
A tale proposito il GrU chiarisce, senza ombra di dubbio, che la patologia diabetica di cui l'attore era,
sicuramente, a cona!cenza essendone affetto da qU8Si venti anni e che lo aveva Ca!tretto a sottop011li a
terapia insulinica da circa cinque anni, costituisce un importante fattore di rischio per l'insorgenza della
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malattia c:m:liOVèlScolare.
Non v'è dubbio che, nella specie, ricorra, pertanto, l'ipotesi delle dichiarazioni reticenti cui fanno
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riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. che risultano integrate da qualsi8Si circostanza sintomatica dello
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stato di salute dell'8Ssicurato che l'8Ssicuratore avrebbe potuto considerare potenzialmente rilevante ai
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fini della valutazione del rischio, domandando di esserne infonnato dal contraente tr=ite la
compilazione del question:illo che, nella specie, richiedeva specific=ente di riferire in ordine
all'esistenza di "patologie per le qlwli v engono praticate cltre" ovvero di "malattie diagnosticate che comNrtino
limitazioni neUe fltnnonalità o che necessitano di Clm" [lsub b) e 1sub d) delle dichi=ioni sanitariel.'
",di c ... .,,:"'" ,Mio, .... III, 11,,06/2010, n. li069 no""hO c .... ,,,., l8 ,;ucno lOO5,
n.
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Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza,
nell':3:lsicur~YJ?fnloRt':3r1aVo~QJ ~i çtTJrtl~!Q 1/2016
le malattie, si ha, infatti, reticenza ddl':3Ssicurato, che legittima l'alsicuratore al rifiuto dell'indennizzo, in
tutti i cali in cui il primo al momento della stipula era portatore di una malattia che gli era nota, ovvero
non essergli nota l
non poteva, come ndlaspecie
D'altra p:ll'te è principio consolidato
In
giurisprudenza quello secondo cui viene attribuito un ruolo
centrale al questionario predispa!to dalle compagnie di 8Ssicurazione nella detenninazione del quadro
circC6tanziale del rischio, fondamentale per la scelta in ordine al se ed al come ddl'3Ssumione del rischio
stesso ciò che, nell'attuale f3le di sviluppo del diritto vivente, corrisponde ad una sempre più ffi:ll'cata
v.lloriuazione del principio di buona fede e di riequilibrio delle pceizioni dei contraenti nella fuse
precon trattuale.
In siffatta prcepettiva interpretativa non può non essere 3lsegnata al questionmo una sempre maggiore
rilevanza che consente di furlo 3lsurgere a criterio valutativo della condotta dell'3lsicurato, al quale non
potrebbero essere imputate
misrcpreswtation neppure
in
3lsenza della fonnulazione,
da pme
dell'3lsicuratore, di specifici quesiti!
La ratio dell':3It. 1892 c.c., che rappresenta una specificazione del principio di cui all'm. 1337 c.c.,
consiste, infatti,
nel pennettere all'3lsicuratore, mediante l'acquisizione d'infonnazioni dettagliate e
precise, di essere infonnato, nella maniera più completa pcesibile, rigu:3Ido al rischio che viene ad
3lsumere, circostanze che, se conosciute esattamente dall'3lsicuratore, potrebbero condurlo a valutare
diversamentdl il rischio chiamato a coprire e, se del C3l0, a rifiutare la conclusione del contratto
3lsicurativo o ad addivenire alla conclusione dello stesso, a differenti condizioni.
ave si consideri che secondo
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la Suprema Corte le dichi:3Iazioni inesatte o le reticenze di cui agli :3Itt
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1892 e 1893 c.c., peraltro, non postulano necess:3Iiamente la consapevolezza di essere portatore di una
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specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro per il quale si richiede copertura, ma possono essere
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integrate anche da elementi sintomatici del proprio stato di salute potenzialmente rilevanti ai fini della
effettiva rappresentazione del rischio, si deve, decisivamente, ritenere che il silenzio del Francesconi sulla
grave patologia diabetica di cui era affetto assume decisiva rilevanza quale elemento di determinazione
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ddl':ll'ea delle informazioni rilevante per l':3:lsicuratore al fine
una~~NJinl;;1'io~J &~q2n~eg~~n1 j!tQ1/20 1 6
ad una corretta valutazione del rischio alsicurato cui, peraltro, risulta, inevitabilmente, rapportata anche
la determinazione del premio.
abbia rispceto negativamente a tutte le domande sottopostegli con il
La circcetama
question:ll'io inviato alla compagnia in data 2.9.2009 sottacendo l'esistenza della patologia diabetica
mentre, ad avviso del
cru,
tenuto conto della sua situazione di salute, avrebbe dovuto rispondere
positivamente ad almeno due delle quattro domande contenute nelle dichi:3Iazioni sanit:me richiestegli,
impone, per le ragioni sopra espcete, l'accoglimento dell'eccezione d'inoperatività del contratto
di
8Ssicurazione svolta dalla convenuta e il conseguente rigetto della domanda attorea.
Né alcuna rilevanza può essere attribuita alla circcetanza che il question:3rio sia stato compilato dopo la
sottoscrizione del contratto posto che la risposta negativa alle quattro domande relative alle dichi=ioni
sanimie richieste all'assicurato sul suo stato di salute costituiva elemento essenziale per l' operatività delle
g:nanzia ai sensi dell':3rt 1 delle Norme Comuni alle p:3rtill, III e IV e, quindi, per la prestazione di un
valido consenso da p:nte dell':3Ssicurazione alla conclusione del contratto.
Le ragioni della decisione e una giurisprudenza non sempre univoca in materia di dichi:3razioni reticenti
ai sensi degli :ntt. 1 W2 e 1893 cod.civ. giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o :3Ssorbita, così
dispone-
respinge la domanda attorea;
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dichiara interamente compensate tra le p:nti le spese di lite.
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Ravenna, 7 gennaio 2016
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Il Giudice
dott. Roberto Sereni Lucarelli
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