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LEASING
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
L'operazione di leasing si sviluppa in presenza di tre soggetti:
1. un'impresa, quella conduttrice, che desidera accrescere i propri mezzi di produzione (beni e
servizi) ed accetti di averne l'uso e non la proprietà per un periodo determinato;
2. il fornitore, che vende il bene prodotto con un regolamento del prezzo celere e sicuro;
3. la società di leasing, che acquista il cespite per metterlo a disposizione dell'impresa, con un
contratto di locazione complesso, certamente atipico sotto il profilo giuridico, ma semplice sotto
quello formale.
Il leasing (a volte tradotto con il termine di locazione finanziaria), è un contratto mediante il quale
una società specializzata concede in locazione un bene (individuato dall'azienda richiedente)
contro il pagamento di un canone per un certo periodo e concedendo, al termine di tale periodo, la
facoltà di riscattare il bene contro il pagamento di un importo predeterminato all'atto della stipula
del contratto.
Come stabilito dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato
dal Consiglio dei Ministri con D. Lgs. dell'1.9.1993 n. 385 e in vigore dall'1.1.1994, l'esercizio nei
confronti del pubblico dell'attività di leasing è riservato, oltre che alle banche, agli intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia.
L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, dell'attività di leasing è riservato ai
soggetti iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale (art. 113 Testo Unico).
L'iscrizione all'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a. forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità
limitata o di società cooperativa;
b. oggetto sociale che prevede di svolgere l'attività di leasing;
c. capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la
costituzione delle società per azioni;
d. possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti di
professionalità e di onorabilità.
ASPETTI LEGALI
Il leasing, attualmente, può definirsi come un contratto atipico, bilaterale, consensuale e a titolo
oneroso.
Nell'ultimo ventennio, il contratto di leasing è stato accolto in tutte le più importanti leggi emanate
in tema di politica industriale. A parte queste leggi e alcune disposizioni fiscali, la nostra
legislazione non dà una definizione specifica del contratto di leasing, anche se numerosi sono a
riguardo progetti e disegni di legge.
I diversi studi in materia tendono ad indicare l'esistenza di un collegamento diretto, almeno quanto
agli effetti, con il contratto di vendita con riserva di proprietà. Tuttavia, pur essendoci parecchie
affinità, nel leasing manca il passaggio automatico della proprietà dal venditore al compratore al
momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo.
Ancora maggiori, infine, sono le differenze rispetto ad altri contratti tipici come il mutuo o la
locazione.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI
Nell'ambito del contratto di leasing, bisogna distinguere fra leasing finanziario e leasing operativo.
Leasing finanziario
Il leasing finanziario ha per oggetto qualsiasi bene (mobile o immobile) che può servire ad
un'impresa per un periodo di tempo che, di regola, viene determinato sulla base della durata
economico-tecnica dei beni stessi. In pratica, l'utente del contratto paga con i canoni la quasi
totalità del valore del bene. Generalmente, al termine della locazione, vige la facoltà di acquisire il
bene ad un valore residuo.
Talvolta è prevista la clausola dell'obsolescenza che consente all'utente di restituire il bene oggetto
del contratto prima della scadenza del contratto e, nello stesso tempo, di stipulare un nuovo
contratto per un bene considerato tecnologicamente più aggiornato e maggiormente produttivo.
Una formula particolare di leasing finanziario è il lease-back. Con questo tipo di contratto
un’impresa cede un bene (generalmente un immobile, ma anche un qualsiasi bene strumentale) di
sua proprietà ad una società di leasing, la quali si impegna a concedere in locazione il bene alla
stessa impresa venditrice e a riconoscere a quest’ultima il diritto di riscatto, trascorso un
determinato periodo di tempo. Il vantaggio del lease-back consiste nel mantenere il godimento del
bene ottenendo nel contempo un’immissione di denaro derivante dallo smobilizzo.
Leasing operativo
Il leasing operativo può essere considerato un contratto di affitto o noleggio per periodi brevi e, in
genere, comprende anche i servizi di manutenzione e assistenza tecnica ai beni locati. A
differenza del leasing finanziario, nel leasing operativo i soggetti coinvolti nell'operazione sono
due: il produttore-distributore del bene strumentale e l'utente. Nel canone vengono ricompresi
anche i rischi per l'obsolescenza tecnica dei beni, poiché in questo tipo di leasing non è prevista da
parte dell'utente la possibilità di acquisto del bene alla scadenza del contratto.
Un’altra caratteristica è la possibilità di risoluzione del contratto da parte del conduttore con breve
preavviso. Tale formula, quindi, risulta più idonea per le imprese che hanno bisogno di frequenti
sostituzioni del bene senza la necessità di diventarne proprietari (la durata del contratto, infatti, è
generalmente più breve rispetto alla vita economica del bene).
Il leasing è la più tipica fonte di finanziamento a medio-lungo termine alternativa al credito
bancario.
Nel permettere il finanziamento totale dell'investimento, il leasing offre un apprezzabile vantaggio
rispetto agli interventi creditizi e agevolati a medio-lungo termine, che spesso si limitano a coprire il
50-70% dell'investimento.
Bisogna poi evidenziare la flessibilità della società di leasing a ragguagliare la periodicità e
l'ammontare di canoni nonché le modalità di pagamento alle esigenze finanziarie del conduttore e
al ritmo dei suoi profitti.
Altra qualità molto apprezzabile del leasing è la rapidità del suo intervento rispetto agli strumenti
tradizionali del credito bancario.
Va tenuto presente, però, che spesso viene richiesto al conduttore il rilascio di garanzie personali.
Uno dei vantaggi del finanziamento tramite leasing, rispetto all'acquisto diretto, è quello della
possibilità di dilazione dell'IVA relativa ai singoli canoni per tutta la durata del contratto.
ASPETTI FISCALI
CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE (immobili strumentali per natura inclusi nelle categorie
catastali A/10,B,C,D,E)
IVA
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 223/2006 i canoni di leasing immobiliare sono
assoggettati al medesimo regime delle locazioni immobiliari, contenuto nell’art.10 n.8 del D.P.R.
633/72. Fatta eccezione per i casi in cui il locatario sia un soggetto passivo IVA che svolge in via
esclusiva o prevalente un’attività che conferisce il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale
pari o inferiore al 25% ovvero sia un soggetto non IVA, il regime naturale di tali operazioni è
l’esenzione. Il regime di esenzione può comunque essere superato qualora il locatore manifesti
espressamente in atto l’opzione per l’imposizione ordinaria nel contratto di locazione.
In sede di riscatto si rende applicabile quanto disposto dall’articolo 10 comma 1 n. 8-ter: nel
momento in cui la società cedente (il leasing) non possa essere considerata l’impresa costruttrice
dell’immobile che procede alla sua vendita entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori,
ipotizzando che l’acquirente non abbia un pro-rata di detraibilità IVA minore o uguale al 25%,
l’unica via per evitare la cessione esente è l’esercizio dell’opzione per l’imposizione nell’atto di
compravendita. Le cessioni di immobili strumentali per natura effettuate a partire dal 01.10.2008,
nelle quali il cedente non costruttore ha optato per l’applicazione dell’imposta, sono soggette al
regime di inversione contabile ai sensi dell’art.17 comma 6 lett a-bis). Spetterà quindi all’acquirente
procedere all’integrazione della fattura del cedente assumendosi l’onere di individuare la corretta
aliquota iva relativa al tipo di immobile acquisito.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di locazione finanziaria l’imposta si applica con
la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, concessi con
contratti di locazione finanziaria (art.16 comma 3 D.P.R. 633/72).
IMPOSTA DI REGISTRO
Dallo 01.07.2006 i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili strumentali per natura, siano
essi soggetti ad IVA o esenti, ai sensi dell’art. 40 del testo unico dell’imposta di registro D.P.R.
131/1986 e dell’art.5 comma 1 lett. a-bis) della tariffa del medesimo testo unico sono sempre
soggetti a registrazione al costo dell’1% dell’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per
l’intera durata del contratto.
L’imposta può essere versata in unica soluzione ovvero anno per anno. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs
131/1986 e tenuto conto di quanto indicato nella Circolare 207/2000 dell’Agenzia delle Entrate, la
registrazione di tale tipologia di atti deve essere richiesta in termine fisso entro 30 giorni dalla data
dell’atto se formato in Italia.
Dal 120.08.2006 al momento del riscatto, che comporterà necessariamente l’intervento di un
notaio, il trasferimento immobiliare, sia che il cedente abbia optato per l’applicazione della
tassazione ordinaria (in reverse charge) di cui all’art.10 comma 1 n.8-ter) lett d) sia che non abbia
esercito l’opzione (cessione esente art.10 comma 1 n.8-ter), ai sensi dell’art.40 comma 1 D.P.R.
131/1986 l’imposta di registro si applica in misura fissa (€ 168,00).
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE IN SEDE DI RISCATTO
L’art. 35, comma 10-ter,del D.L. n. 223/2006 ha stabilito particolari criteri per l'applicazione delle
imposte ipotecaria e catastale dovute in relazione all'acquisto di immobili strumentali da concedere
in locazione finanziaria.
A partire dallo 01.10.2006 viene disposta la riduzione alla metà di tali imposte (dal 4% + 4% al 2%
+ 2%). Lo stesso trattamento è stato previsto per il riscatto da parte dell'utilizzatore dell'immobile
concesso in locazione finanziaria. Inoltre, il comma 10-sexies del medesimo art. 35 prevede che in
sede di riscatto del bene le somme corrisposte a titolo di imposta proporzionale di registro sui
canoni di locazione possano essere portate a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte
ipotecarie e catastali.
Si osserva, come precisato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 24/2008, che le imposte
ipo-catastali applicabili al momento del riscatto andranno applicate sul valore venale in comune
commercio, individuato dal prezzo di riscatto del bene aumentato del canoni depurati della
componente finanziaria. La ratio della disposizione va ricercata nell’intento del legislatore di
garantire la neutralità nelle scelte di finanziamento della clientela cioè l’equivalenza tributaria tra
leasing e acquisto diretto.
IRES
Ai sensi dell’art.102 del T.U.I.R., la deducibilità del costo è subordinata all’imputazione a conto
economico dei canoni di locazione finanziaria (vedi tuttavia la Circolare Ministeriale 10/2006) e alla
durata del contratto. Per i contratti di leasing stipulati fino al 02.12.2005 i canoni sono deducibili
solo se la durata prevista dal contratto non è inferiore a 8 anni. Per i contratti stipulati dal
04.12.2005 al 31.12.2007 solo se la loro durata non è inferiore alla metà del periodo di
ammortamento, con il limite minimo di 8 ed un limite massimo del limite minimo di 15 anni.
Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008 la deduzione dei canoni è ammessa solo se la
durata del contratto non è inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento, con il limite minimo di 11
ed un limite massimo del limite minimo di 18 anni. Ciò significa che ai fini della deducibilità dei
canoni di locazione finanziaria su beni immobili la durata minima del relativo contratto non deve
essere inferiore ai “due terzi del periodo di ammortamento” tenendo presente che se tale arco
temporale (i due terzi del periodo di ammortamento) è inferiore a undici anni, quest’ultima (undici
anni) è la durata minima del contratto richiesta ai fini della deducibilità dei relativi canoni; se detto
arco temporale è compreso tra undici e diciotto anni (ad esempio 12 anni), la durata minima del
contratto deve essere pari a tale valore (nell’esempio, 12 anni); se detto arco temporale è
superiore a 18 anni, quest’ultima (18 anni) è la durata contrattuale minima richiesta dalla norma.
Per effetto dell’art. 36 comma 7-bis del D.L. 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006, con
decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, l'irrilevanza fiscale prevista per le quote
di ammortamento dei terreni occupate da costruzione, è stata estesa anche a quella parte delle
quote capitale dei canoni di fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria riferibile ai
terreni medesimi. L’amministrazione finanziaria ritiene invece che interessi passivi impliciti al
canone di leasing siano deducibili secondo le regole fissate dal T.U.I.R. senza distinzione tra quota
relativa al terreno e quota del fabbricato (Circolare dell’Agenzia Entrate 1/07). Si osserva che la
regola dell'acquisto autonomo dell’area, prevista per gli immobili acquisiti in proprietà, è applicabile
anche al leasing-appalto. Ai fini della deduzione, quindi, assume rilevanza l'effettivo costo
sostenuto dalla società di leasing per la costruzione del fabbricato (Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate 211/08).
Per quanto riguarda la deducibilità della quota interessi valgono le stesse regole indicate per il
leasing mobiliare di beni diversi da mezzi di trasporto (art.96 D.P.R. 917/86). Gli interessi passivi
impliciti nei canoni devono quindi essere sommati agli oneri finanziari da confrontare con il 30% del
risultato operativo lordo. Regole specifiche sono fissate per le “immobiliari di gestione”.
IRAP
Valgono le medesime considerazioni indicate per il leasing mobiliare. A norma dell’art. 5 comma 3
D.Lgs. 446/97 tra i componenti negativi non si considera comunque in deduzione la quota di
interessi dei canoni di locazione finanziaria. Si segnala che alla data del presente scritto non è
pacifica la deducibilità della quota del canone relativa al terreno.
TRIBUTI LOCALI
ICI
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 504/92, per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario.
TARSU/TIA
Per quanto riguarda la tassa su rifiuti solidi urbani (TARSU) ai sensi dell’art.63 D.Lgs. 507/93 essa
è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualunque uso adibiti
con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
La tariffa igiene ambientale (TIA) deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure
conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
È evidente che in nessuno dei due casi il conduttore, seppur non titolare del diritto di proprietà, è
da annoverare tra i soggetti passivi di tali tributi.
CONTRATTO DI LEASING MOBILIARE
IVA
I canoni di leasing sono da considerarsi prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/72.
Le prestazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria di beni mobili materiali diversi da mezzi
di trasporto rilevano ai fini IVA in Italia se rese a soggetto (impresa utilizzatrice) la cui sede legale è
ubicata in Italia o la cui sede effettiva è in Italia e non abbia stabilito all’estero la propria sede
legale (art.7 comma 4 lett d) D.P.R. 633/72). Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
locazione finanziaria l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di
cessione dei beni prodotti, concessi con contratti di locazione finanziaria (art.16 comma 3 D.P.R.
633/72).
A partire dal 28.06.2007 è stata estesa anche ai “veicoli stradali a motore” cioè i veicoli a motore,
diversi da trattori agricoli o forestali, la regola generale sulla detraibilità dell’imposta. Sono tali i
veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere - escluso il conducente - non è
superiore a otto. Anche se tali veicoli non costituisco l’oggetto dell’attività propria dell’impresa, il
loro esclusivo utilizzo nell’esercizio d’impresa che realizza ricavi imponibili IVA, consente la
detrazione piena dell’imposta rivalsata dal concedente. La prova dell’esclusivo utilizzo è a carico
del contribuente che ha esercitato il diritto alla detrazione piena. Tale diritto sarà limitato (40%) nel
caso il contribuente non sia i grado di dimostrare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa.
IMPOSTA DI REGISTRO
Sia che il contratto venga stipulato nella forma dell’atto pubblico che della scrittura privata
autenticata, essendo la locazione finanziaria soggetta ad IVA si applica l'imposta di registro in
misura fissa pari a euro 168,00 (art.40 dpr 131/86).
IRES
I canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali all’esercizio dell’impresa(compresi quelli
relativi a dei veicoli non disciplinati dall’art. 164 del DPR 917/86) sono integralmente deducibili
purché esista stretta inerenza tra l’attività produttiva di ricavi imponibili e l’acquisto effettuato. Ai
sensi dell’art.102 la deducibilità del costo è subordinata all’imputazione a conto economico dei
canoni di locazione finanziaria;alla durata del contratto che per quelli stipulati dallo 01.01.2008 non
deve essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente previsto
dal D.M. 31.12.88.
Per i contratti stipulati dal 12/08/2006 riguardanti i veicoli a deducibilità limitata quali quelli indicati
all’art.164 comm.1 lett b), la deducibilità dei canoni di locazione è subordinata alla condizione che il
contratto abbia una durata almeno pari all’intero periodo di ammortamento corrispondente
all’applicazione delle aliquote ministeriali (48 mesi).
L’articolo 1, comma 33, lettera n), della legge finanziaria 2008 ha modificato la disposizione
contenuta nell’articolo 102, comma 7, del T.U.I.R. stabilendo che la quota di interessi impliciti
desunta dal contratto di leasing è soggetta alle regole previste dall’articolo 96. Dal momento che
l’articolo 164 del T.U.I.R. costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i
costi (“indipendentemente dalla loro specifica natura”, come affermato nella Circolare n. 48/E del
10 febbraio 1998) sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli
interessi passivi, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che qualunque componente negativo
sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato
esclusivamente alla disciplina di tale articolo. Gli interessi passivi impliciti a canoni di leasing
relativi ai veicoli disciplinati dall’art.164 del T.U.I.R. potranno quindi essere interamente dedotti, se
relativi ai mezzi di trasporto di cui al comma 1, lettera a), n. 1) e 2), dell'articolo 164 del T.U.I.R.,
ovvero dedotti nella misura del 40% del loro ammontare (80% qualora utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b),
dell’articolo 164 del T.U.I.R. (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 47/2008).
Nonostante l’art. 102 comma 7 stabilisca che l'ammontare degli interessi passivi (impliciti nei
canoni) relativi al periodo d'imposta da tenere conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui
all'articolo 96 del T.U.I.R. debba essere desunta dal contratto di locazione finanziaria, per esigenze
di semplificazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, devono
continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai
fini all'IRAP, dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 24 aprile 1998 (Circolare dell’Agenzia delle
Entrate 8/09).
Si riporta la modalità di determinazione della quota interessi:
COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE (AL NETTO IVA) - PREZZO DI RISCATTO =
IMPORTO FINANZIATO
IMPORTO FINANZIATO / GG DURATA CONTRATTO x GG PERIODO IMPOSTA = QUOTE
“CAPITALE” DELL’ESERCIZIO
CANONI DI COMPETENZA – QUOTE “CAPITALE” DELL’ESERCIZIO = QUOTA INTERESSI
IRAP
Per le società di capitali e gli enti commerciali non esercitanti l’attività bancaria, finanziaria e
assicurativa la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai
numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. La
deducibilità dei canoni di leasing è ammessa in subordine al corretto trattamento civilistico della
loro imputazione e rappresentazione (Conto economico B) 8 Costi per il godimento di beni di terzi)
senza tener conto dei limiti fissati per determinazione della base imponibile IRES. A norma dell’art.
5 comma 3 D.Lgs. 446/97 tra i componenti negativi non si considera comunque in deduzione la
quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria.
COSTI
Per determinare il costo globale di un'operazione di leasing, è necessario considerare una
sommatoria di canoni anticipati, spese di contratto e talvolta anche premi assicurativi annuali,
canoni periodici, prezzo di riscatto, il cui importo deve essere equivalente (a un certo tasso di
attualizzazione) al costo per contanti del bene. Il problema, quindi, è determinare questo tasso di
interesse.
Nella pratica, molto spesso, vengono utilizzati a tal fine metodi non corretti: si ricorre ad esempio,
in maniera semplicistica, al tasso di interesse medio annuo, oppure ancora alle formule delle
rendite utilizzando le tavole finanziarie.
Tuttavia, l'unica formula corretta e precisa che consente di mettere sullo stesso piano le possibili
alternative e che giunge ad una valutazione di tutte le componenti di costo e dei diversi ritmi di
pagamento dei canoni, è quella del tasso interno di rendimento (IRR). La formula da utilizzare è:
n
Vb
Ca
Sc
Cp
J 1
1
(1 i) J
Pr
1
(1 i ) n
in cui:
Vb
Ca
Sc
Cp
J
Pr
n
i
= valore del bene locato;
= canoni anticipati;
= spese di contratto;
= canoni periodici;
= tempo (espresso in mesi) variabile dal primo fino all'ennesimo periodo di pagamento dei
canoni;
= prezzo di riscatto finale;
= tempo (espresso in mesi) di durata del contratto;
= tasso di interesse mensile "incognito" (che poi dovrà essere trasformato nell'equivalente
tasso annuo, sulla base delle formule della capitalizzazione composta);
= sommatoria.
Questo calcolo è più semplice facendo uso di una calcolatrice finanziaria o, ancor meglio, di un
personal computer.
VANTAGGI






Pianificazione dei flussi finanziari in uscita per tutto il periodo del contratto.
Velocità e flessibilità dell'operazione.
Esborso iniziale limitato all'anticipo o ai primi canoni.
Non è indispensabile dare garanzie (è autogarantito).
Vantaggi fiscali.
Dilazione del pagamento dell’IVA con i singoli canoni, nel caso di leasing mobiliare.
SVANTAGGI
 Costo finanziario mediamente superiore rispetto al normale credito bancario per operazioni di
piccolo taglio.
 I beni in leasing appaiono in bilancio solo tra i conti d'ordine (per chi ne fa uso e non è soggetto
IAS).
 Rapporto indiretto fra fornitore e acquirente.