Indicazioni per i creditori 2751 bis n. 4 cc

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Indicazioni per i creditori 2751 bis n. 4 cc
Francesco Corbello
Dottore Commercialista
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Tribunale di Napoli nord
Fallimento “Caseificio San Maurizio s.r.l.”
Indicazioni per i creditori
Coltivatore diretto del fondo
e privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c., la qualifica di
"coltivatore diretto" va desunta non dai principi di cui alla norma ex art. 6 della l. n.
203 del 1982, bensì dalla disciplina codicistica (art. 1647 e 2083), così che l'elemento
qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da
parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia
- dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza
lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al
titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi
meccanici.
L'attività di allevamento di bestiame (nella specie, di polli) non si pone, poi, in termini
di assoluta incompatibilità con la qualifica di coltivatore diretto, potendosi detta
attività considerare agricola, anziché commerciale, a condizione che essa si
presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo (che tragga, cioè,
occasione e sviluppo dallo sfruttamento del fondo agricolo).
Cassazione civile, sez. I, 17/06/1999, n. 6002
***
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, cod. civ., spettante
al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 cod.
civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la qualifica di
"coltivatore diretto" si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ.,
sicchè l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte
del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, attività
con la quale è compatibile quella di allevamento del bestiame solo qualora
quest'ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo.
Cassazione civile, sez. III, 03/04/2015, n. 6842
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Indicazioni per i creditori
L'art. 2751 bis n. 4 codice civile, come noto, riconosce privilegio generale mobiliare
nell’ordine ex art. 2777 c.c. ai crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che
affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i
corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché ai crediti del mezzadro e del colono
indicati nell’art. 2765 c.c.
Art. 2751-bis codice civile: Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti
cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) ….;
2) ….;
3) ….;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche’ i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall’articolo 2765;
E’ evidente che l'art. 2751-bis c.c attribuisce il privilegio generale a varie categorie
di crediti derivanti da attività lavorativa (crediti di lavoro subordinato, autonomo,
provvigioni derivanti da rapporto di agenzia, corrispettivi dovuti al coltivatore
diretto, all'artigiano, alle società cooperative agricole), tutte accomunate dalla
circostanza che il credito rappresenta la "remunerazione" del lavoro prestato. Così
come per i lavoratori subordinati e quelli autonomi, per i quali il credito rappresenta
la "retribuzione di un'attività”, per i coltivatori diretti il credito rappresenta il
corrispettivo della vendita dei prodotti agricoli; vale a dire la remunerazione del
lavoro prestato per produrre i suddetti beni1.
Nessuna norma contiene una nozione di coltivatore diretto del fondo univoca e
valida ad ogni fine di legge, atteso che l’art. 2083 c.c. inserisce il coltivatore diretto
nell’ambito dei piccoli imprenditori, sicché la sua individuazione non può
prescindere dalla sussistenza dei requisiti che, ex art. 2083 c.c., caratterizzano da un
lato l’imprenditore come fattispecie generale e dall’altro la piccola impresa.
1
Si veda sul punto Tribunale Firenze Sez. III Sent., 19/01/2008
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Tenendo presente anche la definizione dell'affittuario-coltivatore diretto delineata
dall'art. 1647 codice civile, anche alla luce del dettato di cui agli artt. 2082, 2083 e
2135 c.c., è da ritenere che il coltivatore diretto sia il piccolo imprenditore agricolo2,
cioè colui che organizza i fattori della produzione in agricoltura (coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ex art. 2135 codice
civile) con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia,
anche se egli abbia altre e diverse fonti di reddito.
Ciò premesso, si discute innanzitutto se sia qualificabile come coltivatore diretto
anche colui che svolga prevalentemente - o esclusivamente - attività direttiva,
purché il lavoro manuale sia fornito dalla sua famiglia nella misura richiesta, anche
alla luce della nozione di impresa familiare ex art. 230 bis codice civile3.
Quanto al concetto di prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia ed alla
problematica relativa alla dimensione dell'impresa del coltivatore diretto-piccolo
imprenditore, riguarda principalmente il lavoro familiare rispetto a quello estraneo,
con o senza l'ausilio di mezzi animali o meccanici e va inteso in senso anche
qualitativo tenendo conto del necessario concorso di lavoro esecutivo e manuale
in capo al coltivatore diretto4.
2
Ne consegue la necessità della ricorrenza del requisito della professionalità ed abitualità nella
coltivazione del fondo, da non intendere, ai nostri fini, come esclusività, ma quale normale ed usuale
svolgimento di lavori agricoli, secondo i cicli agrari: Cass. 4 dicembre 2000, n. 15438
3
Cass. 10 giugno 1983, n. 3993. Secondo Trib. Piacenza 6 dicembre 1997, il privilegio per il credito del
coltivatore diretto di cui all'art. 2751 bis codice civile é subordinato alla dimostrazione che l'attività da
cui é sorto il credito di cui si chiede il privilegio sia prevalente rispetto ad altra pure regolarmente
esercitata.
4
Per famiglia del c.d. (o famiglia coltivatrice), nozione rilevante ai fini della applicazione del criterio della
prevalenza, deve intendersi l'organismo economico a base associativa che, nell'ambito delle
comunioni tacite familiari regolate dagli usi, richiamati dall'art. 230 bis codice civile (Trib. S. Maria
Capua V. 4 giugno 1991), è formato da tutti quei soggetti i quali, anche a prescindere dalla
comunione di tetto e di mensa, siano legati da parentela od affinità con il c.d. e risultino associati in
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Dunque, il requisito in esame va innanzitutto accertato in base al rapporto tra forza
lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al
titolare ed ai membri della sua famiglia.
La dottrina ha sempre affermato5 il principio secondo il quale la prevalenza, minimo
comun denominatore di tutte le figure di piccolo imprenditore, deve sussistere non
solo nei confronti del lavoro altrui ma anche del capitale investito.
Del resto, già nella “Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del
1942”, nel brano dedicato al piccolo imprenditore (n. 836) 6 , è chiaramente
affermato che la prevalenza deve intendersi "anche rispetto al capitale impiegato".
La giurisprudenza di merito ha, da tempo, chiarito che occorre considerare
l'elemento "capitale" nel senso più ampio possibile ricomprendendo sia il fisso che il
circolante, sia l'immobilizzato che il disponibile7 .
Circa il rapporto tra attività di allevamento di bestiame e qualifica di coltivatore
diretto, secondo la Cassazione la stessa può essere considerata agricola a
condizione che si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo ovvero
che tragga occasione e sviluppo dallo sfruttamento del fondo agricolo.
Dunque, per riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 codice civile al coltivatore
diretto (artt. 2083 e 1647 c.c.) esercente attività zootecnica, è necessario accertare
modo continuativo e coordinato nella coltivazione del fondo, pur se in parte dediti ad altre attività
(Cass. 2 agosto 1995, n. 8444)
5
Campobasso Mario, Campobasso Gian Franco, Diritto commerciale - Vol. I: Diritto dell'impresa, UTET
GIURIDICA — Anno 2013
6
http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/174648/Libro+V+++-++Del+Lavoro/585f22dba0da-4c19-a701-b75e7d9148e9
7
Trib. Milano 7 novembre 1996, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 1997, p. 431
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che:
a) l’imprenditore presti il suo lavoro nell’impresa;
b) il lavoro dell’imprenditore e dei familiari sia fattore della produzione prevalente
rispetto al lavoro altrui. Sul punto andrà verificata sia la manodopera diretta che
indiretta (ovvero prestata da terzi imprese per la lavorazione dei terreni); appare
opportuno precisare che il rapporto di proporzionalità deve essere verificato tra il
fabbisogno di attività lavorativa del fondo e la forza lavorativa familiare che vi
trova impiego;
c) il lavoro dell’imprenditore e dei familiari sia fattore della produzione prevalente
rispetto al capitale (proprio o altrui) investito nell’impresa8;
d) l’attività zootecnica svolta si presenti in stretto collegamento funzionale con il
fondo ovvero che tragga occasione e sviluppo dallo sfruttamento del fondo
agricolo.
E’ evidente che l’estensione del privilegio in parola ai creditori che non dimostrino la
sussistenza di tali requisiti comporterebbe un inammissibile soddisfacimento
preferenziale di tali soggetti sul patrimonio della società fallita.
Ciò premesso, per i fini che qui occupano, appare necessario, per consentire alla
curatela di effettuare le dovute verifiche e pareri, procedere all’acquisizione della
seguente documentazione relativa al periodo durante il quale l’impresa agricola ha
effettuato forniture alla società fallita.
Ai fini della verifica della prevalenza del lavoro dell’imprenditore rispetto al lavoro
altrui
8
Secondo Campobasso, op.cit., non è considerato piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. il gioielliere
che investe ingenti capitali nell’impresa, anche se non si avvale di collaboratori
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1. Certificato di iscrizione al RR. II.;
2. Elenco dei familiari associati in modo continuativo e coordinato nella
coltivazione del fondo, oltre all’imprenditore, indicando il grado di parentela con
il coltivatore diretto;
3. Indicare l’eventuale svolgimento da parte dei familiari partecipanti all’impresa
agricola di altra attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato (agricolo o
extragricolo) svolta in modo non occasionale;
4. Dichiarazione dei redditi del titolare e dei familiari partecipanti all’impresa;
5. Copia Libro unico del lavoro;
6. Copia Registro animali allevati (stampa ASL con codice azienda e capi allevati);
7. Copia Registro “Consegna latte”;
8. Elenco dei terreni condotti nell’attività agricola con allegato titolo di proprietà,
contratto di affitto o comodato (per i terreni in proprietà è possibile produrre
visura catastale);
9. Copia della comunicazione Regione Campania di spandimento degli effluenti
zootecnici, con relativi contratti stipulati con terzi affittuari/concedenti, con
specifica indicazione dei terreni a tal fine utilizzati;
10. Certificazione INPS relativa alle posizioni previdenziali del titolare e dei familiari;
11. Certificazione INPS relativa al godimento di indennità per disoccupazione
agricola per titolare, familiare o dipendenti dell’impresa agricola nel periodo
della fornitura;
12. Ogni ulteriore documento ritenuto utile.
Ai fini della verifica della prevalenza del lavoro rispetto al capitale
1. Copia Registro dei beni ammortizzabili (ove presente);
2. Copia Registri IVA acquisti e vendite ultimi 10 anni (in copia);
3. Copia Libretto UMA - utenti motori agricoli ;
4. Elenco eventuali agevolazioni concesse da Enti Pubblici (POR e altri strumenti)
negli ultimi 10 anni, indicando Ente concedente e numero pratica di
agevolazione ai fini del riscontro presso Regione Campania;
5. Rilievi fotografici relativi a:
o Stalle;
o Sala mungitura;
o Altre strutture aziendali
6. Indicazione dell’indirizzo dell’attività zootecnica (Estratto Google Maps);
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7. Ogni ulteriore documento ritenuto utile.
Ai fini della verifica del collegamento funzionale dell’attività zootecnica con il fondo
1. “Registro approvvigionamenti”, in cui sono riportate gli acquisti di mangimi e altri
alimenti destinati all’allevamento, con allegate fatture acquisto per il periodo
della fornitura;
2. Certificati catastali relativi ai terreni di pertinenza dell’azienda e condotti dal
coltivatore diretto;
3. Ogni ulteriore documento ritenuto utile.
Il curatore si riserva di richiedere la produzione di ulteriore documentazione all’esito
dell’esame degli atti che saranno depositati dai creditori.
Aversa, 06.02.2016
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Il curatore fallimentare
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