uso terreno alla Sezione Cacciatori di Montagne della Associazione

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uso terreno alla Sezione Cacciatori di Montagne della Associazione
DELIBERA N. 10 DD. 27.04.2016
DEL COMITATO A.S.U.C. DI VERDESINA
PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE IL 28.04.2016
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE IN USO TERRENO ALLA SEZIONE CACCIATORI DI
VILLA RENDENA DELL’ ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER
IL MANTENIMENTO DI N. 3 APPOSTAMENTI DI CACCIA E IL CONSENSO PER LO
SPOSTAMENTO DI N. 1 APPOSTAMENTO DI CACCIA SU TERRENO DELL’ASUC DI
VERDESINA FINO AL 31.12.2020.
IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la lettera prot. n. 1327 dd. 01.03.2016 della Sezione Cacciatori di Villa Rendena, con
la quale viene richiesto il rinnovo del consenso per n. 3 appostamenti di caccia e il consenso per lo
spostamento di n. 1 appostamento di caccia sul territorio di proprietà dell’Asuc di Verdesina nel
rispetto delle disposizioni di Legge;
Richiamata la deliberazione del Comitato n. 17 dd. 17.08.2011, esecutiva, con la quale è
stato concesso il consenso previsto all’art. 27, comma 5, della L.P. 09.12.1991, n. 24, alla Sezione
Cacciatori Villa Rendena per la realizzazione e il mantenimento di n. 4 appostamenti fissi di
caccia conformi ai “Criteri generali per l’ammissione previa denuncia degli appostamenti fissi di
caccia, ai sensi dell’art. 27, comma 5 bis della L.P. 24/1991” stabiliti dalla Giunta Provinciale di
Trento con deliberazione n. 2844 del 23.10.2003 nelle localizzazioni individuate nella cartografia e
relativa descrizione agli atti, predisposta su indicazione della Sezione Cacciatori di Villa Rendena
(Allegato 1);
Accertato che nel complesso, gli appostamenti per i quali viene richiesto il consenso
ricadono in C.C. di Verdesina su terreni di proprietà dell’ ASUC di Verdesina , come evidenziato
nell’allegato prospetto di localizzazione degli appostamenti fissi.
Considerato che per la concessione dei fondi per l’allestimento di appostamenti di caccia
non viene richiesto alcun corrispettivo monetario, in quanto la Sezione Cacciatori Villa Rendena si
accollerà l’onere della manutenzione ordinaria dei sentieri che portano agli appostamenti nonché
della pulizia del bosco nelle immediate adiacenze degli appostamenti.
Preso atto che l’Associazione Cacciatori della Provincia di Trento stipulerà apposita
polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile con la quale vengono assicurate anche le 209
Sezioni cacciatori delle Provincia di Trento fra l’altro per la proprietà ed esercizio delle postazioni
“capanni “ con un massimale per ogni sinistro di 2.500.000,00.=, con il limite per persona deceduta
o ferita di 2.500.000,00.= di Euro, e per danni alle cose anche se appartenenti a più persone, di
2.500.000,00.= di Euro. Tale polizza viene rinnovata annualmente e precisamente recita: omissis
“costruzione e gestione appostamenti di caccia, e utilizza sedi e strutture in affitto o in comodato
d’uso” omissis.
Preso atto, inoltre, che ai sensi dell’art.22 della L.P.24/1991 ai soggetti che esercitano la
caccia viene richiesta obbligatoriamente la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi e per infortuni secondo i massimali stabiliti ai sensi dell’articolo 12, commi 8 e 9 della legge 11
febbraio 1992 n. 157. Tale legge prevede espressamente che in caso di sinistro colui che ha subito
il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la
quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
Valutata la necessità da parte della Sezione Cacciatori di Villa Rendena di garantire con
propria polizza la copertura assicurativa già prevista con la polizza dell’Associazione Provinciale
anche dopo la data di scadenza della medesima e, comunque, anche in caso di cessazione del
rapporto assicurativo dell’ Associazione Provinciale fino al termine della concessione, facendo
all’inizio dell’attività venatoria la polizza dell’Assicurazione o della Sezione.
Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 ed il Regolamento di esecuzione alla medesima applicabile.
Vista la L.P. 09.12.1991, n. 24 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.G.P 17.11.1992, n.16-69/Leg.
Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n.2844/2003; n.1387/2004; n.3179/2004;
n.542/2005.
Vista la L.157 di data 11 febbraio 1992.
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario rag. Frizzi
Valentina sulla proposta di deliberazione, in relazione alle sue competenze, considerato che
l’A.S.U.C. non ha funzionari responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.
3/L parere che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Dato atto che non occorre acquisire l’attestazione di copertura finanziaria vista la natura di
gratuità della prestazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di concedere, per quanto meglio specificato in premessa, il consenso previsto all’art. 27,
comma 5, della L.P. 09.12.1991, n. 24, alla Sezione Cacciatori Villa Rendena per il
mantenimento di n. 3 appostamenti di caccia e il consenso per lo spostamento di n. 1
appostamento di caccia conformi ai “Criteri generali per l’ammissione previa denuncia degli
appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell’art. 27, comma 5 bis della L.P. 24/1991” stabiliti dalla
Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 2844 del 23.10.2003 nelle localizzazioni
individuate nella cartografia e relativa descrizione agli atti, predisposta su indicazione della
Sezione Cacciatori di Villa Rendena (Allegato 1);
2. di concedere l’utilizzazione del terreno di proprietà della ASUC di Verdesina con natura di
terra di uso civico necessario allo scopo di cui al precedente punto 1) ai sensi della L.P.
14.06.2005, n.6, dando atto che la stessa non è soggetta ad autorizzazione provinciale;
3. di stabilire che il consenso di cui al punto 1) e punto 2) avranno validità fino al 31.12.2020 e
potranno essere revocati per intervenute ragioni di interesse pubblico o a seguito di
realizzazione od utilizzazione dell’appostamento con modalità non conformi alle vigenti
normative o alle previsioni della concessione;
4. di richiedere alla Sezione cacciatori di Villa Rendena di garantire con propria polizza la
copertura assicurativa già prevista con la polizza dell’Associazione Provinciale anche dopo la
data di scadenza della medesima e, comunque, anche in caso di cessazione del rapporto
assicurativo della Associazione Provinciale fino al termine della concessione, facendo all’inizio
dell’attività venatoria la polizza dell’Assicurazione o della Sezione.
5. di dare atto che nessun corrispettivo monetario viene posto a carico della Sezione Cacciatori
di Villa Rendena in quanto la stessa si impegnerà a garantire la manutenzione ordinaria dei
sentieri che portano agli appostamenti, nonché alla pulizia del bosco nelle immediate
adiacenze.
6. di ricordare che rimane a carico della Sezione Cacciatori di Villa Rendena l’onere di
richiedere agli organi competenti tutti i nullaosta, autorizzazioni, concessioni ed altri permessi
comunque denominati che si rendessero necessari ai sensi della vigente legislazione in
relazione all’utilizzo di quanto concesso/autorizzato con il presente atto.
7. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art.
79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L);
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 79, comma 5 del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L entro il termine del periodo di pubblicazione;
ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60
giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed
attuale.