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INFORMATIVA N. 151 – 22 MAGGIO 2015
DICHIARAZIONI
LA DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP
E IL MOD. UNICO 2015




Art. 6, DL n. 185/2008
Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011
Circolare Agenzia Entrate 3.4.2013, n. 8/E
Istruzioni mod. UNICO 2015
Nel mod. UNICO 2015 è possibile dedurre dal reddito d’impresa /
lavoro autonomo una quota dell’IRAP derivante:
– dalla deduzione forfetaria (10%) dell’imposta versata nel 2014;
– dalla deduzione correlata all’imposta versata nel 2014 riferita al
costo del personale.
Le predette deduzioni non possono complessivamente eccedere
l’IRAP versata / dovuta.
Dopo aver riepilogato le condizioni in base alle quali spettano le
suddette deduzioni, si propongono alcuni esempi di compilazione
del mod. UNICO 2015.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 2 di 10
Al sussistere di specifiche condizioni, in sede di determinazione del reddito d’impresa / lavoro
autonomo, è possibile dedurre nel mod. UNICO una quota dell’IRAP corrispondente:
 al 10% dell’IRAP versata;
 al costo del personale.
Il beneficio in esame è riservato ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale
differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 società di capitali ed enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
 società di persone e imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
 lavoratori autonomi, in forma individuale o associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
 banche, società finanziarie ed imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97).
La deduzione è preclusa ai soggetti che si avvalgono del metodo retributivo (ad esempio,
enti non commerciali) salvo che relativamente all’attività commerciale esercitata determinino
l’IRAP ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 446/97, per opzione (imprenditori agricoli e
Amministrazioni pubbliche) o per regime naturale (enti non commerciali).
DEDUCIBILITÀ IRAP 10% (FORFETARIA)
L’art. 6, DL n. 185/2008 ha disposto in origine la deducibilità di una quota (10%) dell’IRAP ai fini
della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo al sussistere di spese per il
personale e/o oneri finanziari.
Successivamente l’art. 2, DL n. 201/2011, ha subordinato la deduzione in esame alla presenza di
oneri finanziari, correlando la stessa all’imposta forfetariamente riferita alla sola quota
imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
assimilati (relativamente all’IRAP riferita alle spese per il personale è prevista un’“autonoma”
deduzione).
Per la quantificazione della deduzione, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare
14.4.2009, n. 16/E, non rileva l’ammontare di tali componenti negativi, che pertanto può risultare
anche di entità “trascurabile”.
La quota deducibile per il 2014, pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta (principio di
cassa), è determinata considerando, nella generalità dei casi, i seguenti versamenti:
 saldo 2013 (va considerato soltanto se a debito; non ha rilevanza il saldo a credito);
 acconto 2014 (prima e seconda rata).
Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 16/E, quanto versato a titolo di acconto va
computato nel limite dell’imposta dovuta per il 2014 e pertanto l’eventuale saldo a credito
risultante dal mod. IRAP 2015 costituisce una “rettifica” degli acconti versati.
Gli acconti IRAP si considerano “versati” ancorché il versamento sia stato effettuato utilizzando i
crediti disponibili mediante il mod. F24, nonché per effetto dell’utilizzo in compensazione
verticale del credito IRAP senza presentazione del mod. F24.
Quanto sopra descritto può essere così esemplificato:
Saldo IRAP Acconti IRAP
IRAP
2013
versati 2014 dovuta 2014
IRAP rilevante per la deduzione
500 (debito)
1.300
1.900
1.800
Rilevano i versamenti effettuati a titolo di saldo 2013 e
acconto 2014 (500 + 1.300)
400 (credito)
1.300
1.600
1.300
Rileva soltanto il versamento effettuato a titolo
acconto 2014 (1.300), essendo il saldo 2013 a credito
500 (debito)
1.300
1.200
1.700
Rilevano i versamenti effettuati a titolo di saldo 2013 e
acconto 2014 nel limite dell’importo dovuto per tale
anno (500 + 1.200)
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Ai fine di calcolare l’ammontare deducibile per il 2014, è necessario verificare separatamente
(2013 e 2014) la presenza di oneri finanziari che hanno concorso al valore della produzione IRAP
(la verifica va effettuata secondo il principio di competenza).
Conseguentemente, se nel 2013 non sono presenti oneri finanziari, mentre gli stessi si riscontrano
per il 2014, nella determinazione dell’ammontare deducibile:
 non è possibile computare il saldo 2013 versato nel 2014;
 rilevano gli acconti versati nel 2014, nel limite dell’IRAP dovuta.
Esempio 1
Si ipotizzi la seguente situazione:
 versamenti IRAP effettuati nel 2014 per € 6.000 di cui:
– € 1.000 saldo 2013
– € 5.000 acconti 2014
 IRAP dovuta per il 2014 pari a € 5.300
 nel 2013 non sono presenti oneri finanziari
La deduzione IRAP spetta soltanto con riferimento agli acconti 2014 ed è pari a € 500
(5.000 x 10%).
È possibile considerare, utilizzando i medesimi criteri, anche l’IRAP versata a seguito di:
 ravvedimento operoso (ad esempio, ravvedimento effettuato nel 2014 del saldo IRAP
2013);
 accertamento / iscrizione a ruolo a seguito dell’attività di liquidazione.
Per poter determinare l’ammontare sul quale calcolare la deduzione IRAP, è quindi necessario:
 individuare quanto versato a titolo di IRAP nel 2014, come risultante dai modd. F24 o dalle
compensazioni verticali;
 determinare nel mod. IRAP 2015 l’ammontare dell’imposta dovuta.
Il 10% dei versamenti effettuati costituisce la quota deducibile ai fini IRES / IRPEF.
DEDUCIBILITÀ IRAP (ANALATICA) RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE
Come sopra accennato è possibile, in aggiunta alla deduzione forfetaria sopra esaminata, dedurre
anche l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato
al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, ossia:
– deduzione contributi per assicurazioni contro infortuni sul lavoro;
– deduzione forfetaria (“base” e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente
a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale);
– deduzione contributi previdenziali ed assistenziali;
– deduzione spese apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo;
– deduzione indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto;
– deduzione da € 8.000 a € 2.000 a seconda dell’ammontare della base imponibile IRAP;
– deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti.
Come previsto dalla Finanziaria 2015 va considerata anche la nuova deduzione ex comma
4-octies (deduzione integrale costo del lavoro). Ciò comunque trova applicazione dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente dal 2015).
Per la deduzione in esame (analogamente a quella forfetaria del 10%), va considerata l’IRAP
versata in base al principio di cassa.
Al fine del calcolo dell’ammontare deducibile per il 2014, è necessario verificare
separatamente (2013 e 2014), la presenza di spese per il personale (la verifica va
effettuata secondo il principio di competenza).
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La deduzione in esame può essere usufruita a condizione che alla formazione del valore della
produzione IRAP abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt.
49 e 50, TUIR.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2012, n. 25/E, il costo del lavoro
comprende anche i compensi dei co.co.pro. e degli amministratori.
Non assumono rilevanza, ancorché indeducibili ai fini IRAP, i compensi di lavoro autonomo
/ d’impresa occasionale e degli associati in partecipazione.
Come specificato dall’Agenzia nella Circolare 3.4.2013, n. 8/E, vanno considerate anche:
 le indennità di trasferta;
 le somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo”;
 gli accantonamenti al TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente o
assimilato (nel caso in cui quanto accantonato risulti successivamente superiore a quanto
effettivamente sostenuto è necessario “recuperare” a tassazione la quota di IRAP
precedentemente dedotta).
Il costo per il personale ed il valore della produzione devono essere individuati al netto della
“quota estero”. Così, per un soggetto residente in Italia che esercita l’attività anche all’estero è
necessario considerare:
 il costo del personale afferente i dipendenti impiegati in Italia;
 il valore della produzione netta IRAP, individuato applicando i criteri di riparto previsti per le
diverse tipologie di contribuenti (ad esempio, ammontare delle retribuzioni per le imprese
industriali, dei depositi in denaro e in titoli per le banche, dei premi raccolti per le assicurazioni).
A titolo esemplificativo, possono essere considerati i seguenti conti:
Spese personale
(voce B.9 Conto economico)
Soggetti assimilati
(voce B.7 Conto economico)
Retribuzioni
Compensi co.co.pro.
Oneri sociali
Contributi assistenziali
Quota TFR
Quota TFR fondo INPS
Quota previdenza complementare
Rimborsi km
Compensi amministratori
Contributi INPS co.co.pro. e amministratori
Quota TFM
Rimborsi km
Va evidenziato inoltre che:
 quanto versato a titolo di acconto va computato nel limite dell’imposta dovuta per il 2014 e
pertanto l’eventuale saldo a credito, risultante dal mod. IRAP 2015, costituisce una “rettifica”
degli acconti versati;
 gli acconti IRAP possono essere considerati “versati” ancorché compensati con i crediti
disponibili tramite il mod. F24, nonché tramite compensazione verticale senza presentazione del
mod. F24;
 è possibile tener conto, utilizzando i medesimi criteri, anche dell’IRAP purchè afferente al costo
del personale versata a seguito di:
- ravvedimento operoso;
- accertamento / iscrizione a ruolo a seguito dell’attività di liquidazione;
Per calcolare la deduzione IRAP è quindi necessario disporre delle seguenti informazioni rilevate
distintamente per i versamenti a saldo 2013 e per quelli in acconto 2014 (nel limite dell’imposta
dovuta):
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 ammontare del costo del personale dipendente / assimilato;
 ammontare deduzioni IRAP ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97;
 valore della produzione IRAP, desumibile dal relativo mod. IRAP 2014 e/o 2015.
La quota IRAP riferita al costo del personale va così determinata:
IRAP versata (saldo/acconto) x (spese personale dip. e assimilati – deduzioni IRAP)
Valore della produzione IRAP
COESISTENZA DEDUZIONE FORFETARIA E ANALITICA
Come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 8/E, è ammessa contestualmente in
deduzione:
 la quota dell’IRAP commisurata al costo del personale;
 il 10% dell’IRAP in presenza di interessi passivi e oneri assimilati.
L’IRAP complessivamente ammessa in deduzione (deduzione analitica + deduzione
forfetaria) non può comunque eccedere l’imposta complessivamente versata / dovuta.
Esempio 2
Si ipotizzi la seguente situazione per il 2014:
– IRAP versata / dovuta
€ 3.000
– deduzione per costo del personale
€ 2.990
– deduzione 10%
€
– deduzione teoricamente spettante (2.990 + 300)
€ 3.290
300
In tal caso la deduzione complessivamente spettante risulta pari a € 3.000.
Relativamente alla contestuale presenza delle 2 deduzioni in esame, l’Agenzia delle Entrate nella
citata Circolare n. 8/E ha proposto le seguenti esemplificazioni.
Esempio 3
Una società di capitali presenta la seguente situazione:
2013
145.000
2014
160.000
Costo del lavoro (B)
60.000
75.000
Deduzioni spettanti ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97 (C)
25.000
30.000
Oneri finanziari indeducibili netti
9.000
10.000
% di incidenza costo del lavoro sulla base imponibile
IRAP [(B – C) : A]
24,13%
28,12%
IRAP dovuta (A x 3,9%)
5.655
6.240
Acconto
4.000
6.500
Saldo
1.655
---
Base imponibile IRAP (A)
Dopo aver determinato, per ciascun anno, la percentuale di incidenza del costo del
personale sulla base imponibile IRAP, la stessa va applicata al saldo e agli acconti
versati, considerati nel limite dell’imposta dovuta per il periodo di riferimento.
Così, per il 2014, l’acconto versato, pari a 6.500, dovrà essere considerato per 6.240.
In particolare, considerato che al saldo e all’acconto va applicata la percentuale di
incidenza dell’anno in cui gli stessi si riferiscono, la deduzione va così individuata:
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saldo (anno n -1) x % incidenza (anno n -1)
+
acconto (anno n) x % incidenza (anno n)
Per il 2014, considerati i versamenti IRAP effettuati in tale anno (1.655 saldo 2013 +
6.240 acconto 2014), le deduzioni spettanti sono così determinate:
Saldo 2013 x % incidenza 2013 (1.655 x 24,13%)
Deduzione
Acconto 2014 x % incidenza 2014 (6.240 x 28,12%)
analitica
Deduzione spettante
Deduzione
(saldo 2013 + acconto 2014) x 10% [(1.655 + 6.240) x 10%]
forfetaria
399,35
1.754,68
2.154,03
789,50
La deduzione complessivamente spettante è pari a € 2.943,53 (2.154,03 + 789,50).
La deduzione analitica spetta anche in presenza di una perdita fiscale. In tal caso, la maggiore
perdita derivante dalla deduzione può essere utilizzata tenendo conto dei limiti ex artt. 8 e 84, TUIR.
Esempio 4
Una società di capitali costituita nel 2014 presenta la seguente situazione:
2014
10.000
Perdita fiscale (al lordo della deduzione analitica)
200
Deduzione analitica
10.200
Perdita “rideterminata”
Per il 2015 la società presenta la seguente situazione:
20.000
Reddito imponibile (al lordo della deduzione analitica)
Deduzione analitica
300
La società per il 2015 compensa il reddito conseguito con la perdita fiscale 2014
“rideterminata” (10.200). In tal caso, trattandosi di una perdita realizzata nei primi 3
periodi d’imposta dalla costituzione, la stessa è utilizzabile integralmente.
2014
Reddito imponibile (al lordo della deduzione analitica)
Perdita fiscale (al lordo della deduzione analitica)
--10.000
200
Deduzione analitica
10.200
Perdita “rideterminata”
2015
20.000
--300
---
Perdita utilizzabile
---
10.200
Reddito imponibile (al netto della deduzione analitica)
---
19.700 (*)
Reddito imponibile (al netto della perdita)
---
9.500 (**)
(*) 20.000 – 300
(**) 19.700 – 10.200
COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO 2015
L’IRAP deducibile va indicata nel mod. UNICO 2015 con le seguenti modalità:
 per le imprese in contabilità ordinaria nel quadro RF è necessario evidenziare l’intero
ammontare dell’IRAP di competenza quale variazione in aumento e l’IRAP deducibile tra le
“Altre variazioni in diminuzione”;
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 per le imprese in contabilità semplificata nel quadro RG va evidenziata esclusivamente, tra gli
“Altri componenti negativi”, l’IRAP deducibile;
 per i lavoratori autonomi nel quadro RE va evidenziata esclusivamente, tra le “Altre spese
documentate”, l’IRAP deducibile.
In ogni caso l’ammontare deducibile forfetariamente (10%) va tenuto distinto dalla quota riferita al
costo del personale. In particolare nel mod. UNICO 2015 la quota deducibile va indicata nei
seguenti righi:
Modello
Quadro
Quota IRAP forfetaria (10%)
UNICO 2015 SC
RF
RF
RG
RE
RF
RG
RE
RF
RG
RE
RF55, codice “12”
RF55, codice “12”
RG22, campo 3
RE19, campo 1
RF55, codice “12”
RG22, campo 2
RE19, campo 1
RF55, codice “12”
RG22, campo 3
RE19, campo 1
UNICO 2015 SP
UNICO 2015 PF
UNICO 2015 ENC
Quota IRAP riferita al
personale
RF55, codice “33”
RF55, codice “33”
RG22, campo 4
RE19, campo 2
RF55, codice “33”
RG22, campo 3
RE19, campo 2
RF55, codice “33”
RG22, campo 4
RE19, campo 2
SOCIETÀ DI CAPITALI
Nel quadro RF del mod. UNICO 2015 SC:
 l’IRAP di competenza, risultante dal Conto economico, va indicata a rigo RF16 “Imposte
indeducibili o non pagate”;
 l’IRAP deducibile, determinata con le modalità sopra esposte, va indicata a rigo RF55 “Altre
variazioni in diminuzione”, utilizzando:
– il codice “12” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%);
– il codice “33” con riferimento alla quota deducibile riferita al costo del personale.
Esempio 5
La Alfa srl presenta nel bilancio 2013 e 2014 costi per il personale dipendente ed oneri
finanziari e i seguenti dati:
Spese per il personale
al netto delle deduzioni
230.000
205.000
Anno
2013
2014
Versamento
Data
Importo
Saldo 2013
I acconto 2014
II acconto 2014
Totale
7.7.2014
7.7.2014
1.12.2014
1.000
4.000
6.000
Valore produzione IRAP
% deducibilità IRAP
370.000
280.000
62,16%
73,21%
IRAP
dovuta
---
IRAP deducibile costo
personale
622 (1.000 x 62,16%)
11.000
7.321 (10.000 x 73,21%)
1.000 (10.000 x 10%)
7.943
1.100
IRAP deducibile 10%
100 (1.000 x 10%)
Ipotizzando che le imposte di competenza del 2014 siano pari a € 68.000 (IRES +
IRAP), il quadro RF del mod. UNICO 2015 SC risulta così compilato:
68.000
12
12
33
1.100
7.943
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Esempio 6 La Gialli srl presenta nel bilancio 2013 e 2014 costi per il personale dipendente. Per tali
anni non sono presenti oneri finanziari.
Spese per il personale
Valore produzione IRAP
al netto delle deduzioni
120.000
200.000
110.000
180.000
Anno
2013
2014
Versamento
Data
Importo
Saldo 2013
I acconto 2014
II acconto 2014
Totale
7.7.2014
7.7.2014
1.12.2014
5.000
1.300
1.700
IRAP
dovuta
--5.000
% deducibilità IRAP
60,00%
61,11%
IRAP deducibile costo
IRAP deducibile 10%
personale
3.000 (5.000 x 60,00%)
--1.833 (3.000 x 61,11%)
---
4.833
Ipotizzando che le imposte di competenza del 2014 siano pari a € 30.000 (IRES +
IRAP), il quadro RF del mod. UNICO 2015 SC risulta così compilato:
30.000
33
4.833
SOCIETÀ DI PERSONE / STUDI ASSOCIATI
Per le società di persone in contabilità ordinaria vanno utilizzate le modalità sopra esposte per le
società di capitali e pertanto nel quadro RF del mod. UNICO 2015 SP:
 l’IRAP di competenza (risultante dal Conto economico) va indicata a rigo RF16 “Imposte
indeducibili o non pagate”;
 l’IRAP deducibile, va indicata a rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”, utilizzando:
– il codice “12” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%);
– il codice “33” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese del personale.
Per le società di persone in contabilità semplificata l’IRAP deducibile va indicata a rigo RG22
“Altri componenti negativi”:
 campo 3 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%);
 campo 4 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita al costo del
personale;
e ricompresa a campo 9 del medesimo rigo.
Per gli studi associati, tenuti alla compilazione del quadro RE, l’IRAP deducibile va indicata a
rigo RE19 “Altre spese documentate”:
 campo 1 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%);
 campo 2 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese
del personale;
e ricompresa a campo 4 del medesimo rigo.
Esempio 7 La Rossi & Verdi snc in contabilità semplificata ha sostenuto:
 per il 2013 spese per il personale dipendente;
 per il 2014 spese per il personale dipendente e oneri finanziari.
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IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 9 di 10
Spese per il personale
Valore produzione IRAP
al netto delle deduzioni
62.000
80.000
38.000
10.000
Anno
2013
2014
% deducibilità IRAP
77,50%
380% (*)
(*) il rapporto di deducibilità al massimo può essere pari al 100%.
Versamento
Data
Importo
Saldo 2013
I acconto 2014
II acconto 2014
Totale
7.7.2014
7.7.2014
1.12.2014
240
1.260
1.640
IRAP
dovuta
---
IRAP deducibile costo
personale
186 (240 x 77,50%)
1.000
IRAP deducibile 10%
---
1.000 (1.000 x 100%)
100
1.186
100
(1.000 x 10%)
 54 (*)
(*) l’ammontare complessivamente spettante non può eccedere € 1.240 pari ai versamenti IRAP (240 +
1.000) effettuati nel 2014; la deduzione forfetaria va quindi ricondotta a € 54.
Il rigo RG22 del mod. UNICO 2015 SP va così compilato:
100
1.186
Esempio 8 La Bianchi & Gialli snc, in contabilità semplificata, non ha personale ed ha sostenuto nel
2013 e 2014 oneri finanziari.
La società evidenzia, relativamente all’IRAP versata nel 2014, nonché al risultato del
mod. IRAP 2015, i seguenti dati:
 saldo IRAP 2013
- 7.000 (credito)
 acconti IRAP 2014
24.000
 IRAP dovuta
13.000
 saldo IRAP 2014
- 11.000 (credito)
Sulla base dei predetti dati, l’IRAP deducibile per il 2014 è così individuata:
 IRAP rilevante per la determinazione della quota deducibile  € 13.000
 IRAP deducibile  € 1.300 (13.000 x 10%)
Il rigo RG22 del mod. UNICO 2015 SP va così compilato:
1.300
IMPRESE INDIVIDUALI / LAVORATORI AUTONOMI
Per le imprese in contabilità ordinaria nel quadro RF del mod. UNICO 2015 PF:
 l’IRAP di competenza, risultante dal Conto economico, va indicata a rigo RF16 “Imposte
indeducibili o non pagate”;
 l’IRAP deducibile, determinata con le modalità sopra esposte, va indicata a rigo RF55 “Altre
variazioni in diminuzione”, utilizzando:
– il codice “12” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%);
– il codice “33” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese del personale.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 10 di 10
Per le imprese in contabilità semplificata l’IRAP deducibile va indicata a rigo RG22 “Altri
componenti negativi”:
 campo 2 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%);
 campo 3 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese
del personale;
e ricompresa a campo 8 del medesimo rigo.
Per i lavoratori autonomi, tenuti alla compilazione del quadro RE, l’IRAP deducibile va indicata a
rigo RE19 “Altre spese documentate”:
 campo 1 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%);
 campo 2 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese
del personale;
e ricompresa a campo 4 del medesimo rigo.
Esempio 9 L’ing. Pietro Pini, nel 2013 e 2014 si è avvalso dell’opera di un dipendente. In tali anni
non ha sostenuto oneri finanziari.
In merito all’IRAP versata nel 2014, nonché al risultato del mod. IRAP 2015, evidenzia i
seguenti dati (si ipotizzi una % di deducibilità rispettivamente del 40% e del 50%):
Versamento
Data
Importo
Saldo 2013
I acconto 2014
II acconto 2014
Totale
7.7.2014
7.7.2014
1.12.2014
500
600
1.300
IRAP
dovuta
--3.100
IRAP deducibile costo
personale
200 (500 x 40,00%)
IRAP deducibile 10%
950 (1.900 x 50,00%)
-----
1.150
Il rigo RE19 del mod. UNICO 2015 PF va così compilato:
1.150

IRAP 2015
IRAP 2015 si propone come una chiara ed utile guida per la comprensione del
funzionamento dell’imposta e per la redazione del relativo modello di
dichiarazione.
Il lettore è seguito passo per passo nella compilazione dei singoli quadri della
dichiarazione, nonché nella determinazione e nel versamento dell’imposta
dovuta.
Il volume è inoltre corredato da esempi pratici, tabelle e schemi riassuntivi in
modo da permettere al lettore di individuare con facilità le principali novità che
riguardano la disciplina IRAP.
Ampio spazio è dedicato alle deduzioni per il personale dipendente, con
apposite considerazioni applicative e di convenienza.
Viene inoltre affrontata la fase dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP,
con particolare attenzione alle possibilità di difesa del contribuente e alle
soluzioni alternative della controversia.
Infine, è consultabile gratuitamente on-line una essenziale ed aggiornata
rassegna della normativa vigente e della prassi amministrativa.
Cod. 06FX785 – € 30,00 (Iva inclusa)
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