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INFORMATIVA N. 151 – 22 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP E IL MOD. UNICO 2015 Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Circolare Agenzia Entrate 3.4.2013, n. 8/E Istruzioni mod. UNICO 2015 Nel mod. UNICO 2015 è possibile dedurre dal reddito d’impresa / lavoro autonomo una quota dell’IRAP derivante: – dalla deduzione forfetaria (10%) dell’imposta versata nel 2014; – dalla deduzione correlata all’imposta versata nel 2014 riferita al costo del personale. Le predette deduzioni non possono complessivamente eccedere l’IRAP versata / dovuta. Dopo aver riepilogato le condizioni in base alle quali spettano le suddette deduzioni, si propongono alcuni esempi di compilazione del mod. UNICO 2015. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 2 di 10 Al sussistere di specifiche condizioni, in sede di determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo, è possibile dedurre nel mod. UNICO una quota dell’IRAP corrispondente: al 10% dell’IRAP versata; al costo del personale. Il beneficio in esame è riservato ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia: società di capitali ed enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97); società di persone e imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97); lavoratori autonomi, in forma individuale o associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97); banche, società finanziarie ed imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97). La deduzione è preclusa ai soggetti che si avvalgono del metodo retributivo (ad esempio, enti non commerciali) salvo che relativamente all’attività commerciale esercitata determinino l’IRAP ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 446/97, per opzione (imprenditori agricoli e Amministrazioni pubbliche) o per regime naturale (enti non commerciali). DEDUCIBILITÀ IRAP 10% (FORFETARIA) L’art. 6, DL n. 185/2008 ha disposto in origine la deducibilità di una quota (10%) dell’IRAP ai fini della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo al sussistere di spese per il personale e/o oneri finanziari. Successivamente l’art. 2, DL n. 201/2011, ha subordinato la deduzione in esame alla presenza di oneri finanziari, correlando la stessa all’imposta forfetariamente riferita alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (relativamente all’IRAP riferita alle spese per il personale è prevista un’“autonoma” deduzione). Per la quantificazione della deduzione, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.4.2009, n. 16/E, non rileva l’ammontare di tali componenti negativi, che pertanto può risultare anche di entità “trascurabile”. La quota deducibile per il 2014, pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta (principio di cassa), è determinata considerando, nella generalità dei casi, i seguenti versamenti: saldo 2013 (va considerato soltanto se a debito; non ha rilevanza il saldo a credito); acconto 2014 (prima e seconda rata). Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 16/E, quanto versato a titolo di acconto va computato nel limite dell’imposta dovuta per il 2014 e pertanto l’eventuale saldo a credito risultante dal mod. IRAP 2015 costituisce una “rettifica” degli acconti versati. Gli acconti IRAP si considerano “versati” ancorché il versamento sia stato effettuato utilizzando i crediti disponibili mediante il mod. F24, nonché per effetto dell’utilizzo in compensazione verticale del credito IRAP senza presentazione del mod. F24. Quanto sopra descritto può essere così esemplificato: Saldo IRAP Acconti IRAP IRAP 2013 versati 2014 dovuta 2014 IRAP rilevante per la deduzione 500 (debito) 1.300 1.900 1.800 Rilevano i versamenti effettuati a titolo di saldo 2013 e acconto 2014 (500 + 1.300) 400 (credito) 1.300 1.600 1.300 Rileva soltanto il versamento effettuato a titolo acconto 2014 (1.300), essendo il saldo 2013 a credito 500 (debito) 1.300 1.200 1.700 Rilevano i versamenti effettuati a titolo di saldo 2013 e acconto 2014 nel limite dell’importo dovuto per tale anno (500 + 1.200) RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 3 di 10 Ai fine di calcolare l’ammontare deducibile per il 2014, è necessario verificare separatamente (2013 e 2014) la presenza di oneri finanziari che hanno concorso al valore della produzione IRAP (la verifica va effettuata secondo il principio di competenza). Conseguentemente, se nel 2013 non sono presenti oneri finanziari, mentre gli stessi si riscontrano per il 2014, nella determinazione dell’ammontare deducibile: non è possibile computare il saldo 2013 versato nel 2014; rilevano gli acconti versati nel 2014, nel limite dell’IRAP dovuta. Esempio 1 Si ipotizzi la seguente situazione: versamenti IRAP effettuati nel 2014 per € 6.000 di cui: – € 1.000 saldo 2013 – € 5.000 acconti 2014 IRAP dovuta per il 2014 pari a € 5.300 nel 2013 non sono presenti oneri finanziari La deduzione IRAP spetta soltanto con riferimento agli acconti 2014 ed è pari a € 500 (5.000 x 10%). È possibile considerare, utilizzando i medesimi criteri, anche l’IRAP versata a seguito di: ravvedimento operoso (ad esempio, ravvedimento effettuato nel 2014 del saldo IRAP 2013); accertamento / iscrizione a ruolo a seguito dell’attività di liquidazione. Per poter determinare l’ammontare sul quale calcolare la deduzione IRAP, è quindi necessario: individuare quanto versato a titolo di IRAP nel 2014, come risultante dai modd. F24 o dalle compensazioni verticali; determinare nel mod. IRAP 2015 l’ammontare dell’imposta dovuta. Il 10% dei versamenti effettuati costituisce la quota deducibile ai fini IRES / IRPEF. DEDUCIBILITÀ IRAP (ANALATICA) RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE Come sopra accennato è possibile, in aggiunta alla deduzione forfetaria sopra esaminata, dedurre anche l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, ossia: – deduzione contributi per assicurazioni contro infortuni sul lavoro; – deduzione forfetaria (“base” e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale); – deduzione contributi previdenziali ed assistenziali; – deduzione spese apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo; – deduzione indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto; – deduzione da € 8.000 a € 2.000 a seconda dell’ammontare della base imponibile IRAP; – deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti. Come previsto dalla Finanziaria 2015 va considerata anche la nuova deduzione ex comma 4-octies (deduzione integrale costo del lavoro). Ciò comunque trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente dal 2015). Per la deduzione in esame (analogamente a quella forfetaria del 10%), va considerata l’IRAP versata in base al principio di cassa. Al fine del calcolo dell’ammontare deducibile per il 2014, è necessario verificare separatamente (2013 e 2014), la presenza di spese per il personale (la verifica va effettuata secondo il principio di competenza). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 4 di 10 La deduzione in esame può essere usufruita a condizione che alla formazione del valore della produzione IRAP abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2012, n. 25/E, il costo del lavoro comprende anche i compensi dei co.co.pro. e degli amministratori. Non assumono rilevanza, ancorché indeducibili ai fini IRAP, i compensi di lavoro autonomo / d’impresa occasionale e degli associati in partecipazione. Come specificato dall’Agenzia nella Circolare 3.4.2013, n. 8/E, vanno considerate anche: le indennità di trasferta; le somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo”; gli accantonamenti al TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente o assimilato (nel caso in cui quanto accantonato risulti successivamente superiore a quanto effettivamente sostenuto è necessario “recuperare” a tassazione la quota di IRAP precedentemente dedotta). Il costo per il personale ed il valore della produzione devono essere individuati al netto della “quota estero”. Così, per un soggetto residente in Italia che esercita l’attività anche all’estero è necessario considerare: il costo del personale afferente i dipendenti impiegati in Italia; il valore della produzione netta IRAP, individuato applicando i criteri di riparto previsti per le diverse tipologie di contribuenti (ad esempio, ammontare delle retribuzioni per le imprese industriali, dei depositi in denaro e in titoli per le banche, dei premi raccolti per le assicurazioni). A titolo esemplificativo, possono essere considerati i seguenti conti: Spese personale (voce B.9 Conto economico) Soggetti assimilati (voce B.7 Conto economico) Retribuzioni Compensi co.co.pro. Oneri sociali Contributi assistenziali Quota TFR Quota TFR fondo INPS Quota previdenza complementare Rimborsi km Compensi amministratori Contributi INPS co.co.pro. e amministratori Quota TFM Rimborsi km Va evidenziato inoltre che: quanto versato a titolo di acconto va computato nel limite dell’imposta dovuta per il 2014 e pertanto l’eventuale saldo a credito, risultante dal mod. IRAP 2015, costituisce una “rettifica” degli acconti versati; gli acconti IRAP possono essere considerati “versati” ancorché compensati con i crediti disponibili tramite il mod. F24, nonché tramite compensazione verticale senza presentazione del mod. F24; è possibile tener conto, utilizzando i medesimi criteri, anche dell’IRAP purchè afferente al costo del personale versata a seguito di: - ravvedimento operoso; - accertamento / iscrizione a ruolo a seguito dell’attività di liquidazione; Per calcolare la deduzione IRAP è quindi necessario disporre delle seguenti informazioni rilevate distintamente per i versamenti a saldo 2013 e per quelli in acconto 2014 (nel limite dell’imposta dovuta): RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 5 di 10 ammontare del costo del personale dipendente / assimilato; ammontare deduzioni IRAP ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97; valore della produzione IRAP, desumibile dal relativo mod. IRAP 2014 e/o 2015. La quota IRAP riferita al costo del personale va così determinata: IRAP versata (saldo/acconto) x (spese personale dip. e assimilati – deduzioni IRAP) Valore della produzione IRAP COESISTENZA DEDUZIONE FORFETARIA E ANALITICA Come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 8/E, è ammessa contestualmente in deduzione: la quota dell’IRAP commisurata al costo del personale; il 10% dell’IRAP in presenza di interessi passivi e oneri assimilati. L’IRAP complessivamente ammessa in deduzione (deduzione analitica + deduzione forfetaria) non può comunque eccedere l’imposta complessivamente versata / dovuta. Esempio 2 Si ipotizzi la seguente situazione per il 2014: – IRAP versata / dovuta € 3.000 – deduzione per costo del personale € 2.990 – deduzione 10% € – deduzione teoricamente spettante (2.990 + 300) € 3.290 300 In tal caso la deduzione complessivamente spettante risulta pari a € 3.000. Relativamente alla contestuale presenza delle 2 deduzioni in esame, l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 8/E ha proposto le seguenti esemplificazioni. Esempio 3 Una società di capitali presenta la seguente situazione: 2013 145.000 2014 160.000 Costo del lavoro (B) 60.000 75.000 Deduzioni spettanti ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97 (C) 25.000 30.000 Oneri finanziari indeducibili netti 9.000 10.000 % di incidenza costo del lavoro sulla base imponibile IRAP [(B – C) : A] 24,13% 28,12% IRAP dovuta (A x 3,9%) 5.655 6.240 Acconto 4.000 6.500 Saldo 1.655 --- Base imponibile IRAP (A) Dopo aver determinato, per ciascun anno, la percentuale di incidenza del costo del personale sulla base imponibile IRAP, la stessa va applicata al saldo e agli acconti versati, considerati nel limite dell’imposta dovuta per il periodo di riferimento. Così, per il 2014, l’acconto versato, pari a 6.500, dovrà essere considerato per 6.240. In particolare, considerato che al saldo e all’acconto va applicata la percentuale di incidenza dell’anno in cui gli stessi si riferiscono, la deduzione va così individuata: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 6 di 10 saldo (anno n -1) x % incidenza (anno n -1) + acconto (anno n) x % incidenza (anno n) Per il 2014, considerati i versamenti IRAP effettuati in tale anno (1.655 saldo 2013 + 6.240 acconto 2014), le deduzioni spettanti sono così determinate: Saldo 2013 x % incidenza 2013 (1.655 x 24,13%) Deduzione Acconto 2014 x % incidenza 2014 (6.240 x 28,12%) analitica Deduzione spettante Deduzione (saldo 2013 + acconto 2014) x 10% [(1.655 + 6.240) x 10%] forfetaria 399,35 1.754,68 2.154,03 789,50 La deduzione complessivamente spettante è pari a € 2.943,53 (2.154,03 + 789,50). La deduzione analitica spetta anche in presenza di una perdita fiscale. In tal caso, la maggiore perdita derivante dalla deduzione può essere utilizzata tenendo conto dei limiti ex artt. 8 e 84, TUIR. Esempio 4 Una società di capitali costituita nel 2014 presenta la seguente situazione: 2014 10.000 Perdita fiscale (al lordo della deduzione analitica) 200 Deduzione analitica 10.200 Perdita “rideterminata” Per il 2015 la società presenta la seguente situazione: 20.000 Reddito imponibile (al lordo della deduzione analitica) Deduzione analitica 300 La società per il 2015 compensa il reddito conseguito con la perdita fiscale 2014 “rideterminata” (10.200). In tal caso, trattandosi di una perdita realizzata nei primi 3 periodi d’imposta dalla costituzione, la stessa è utilizzabile integralmente. 2014 Reddito imponibile (al lordo della deduzione analitica) Perdita fiscale (al lordo della deduzione analitica) --10.000 200 Deduzione analitica 10.200 Perdita “rideterminata” 2015 20.000 --300 --- Perdita utilizzabile --- 10.200 Reddito imponibile (al netto della deduzione analitica) --- 19.700 (*) Reddito imponibile (al netto della perdita) --- 9.500 (**) (*) 20.000 – 300 (**) 19.700 – 10.200 COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO 2015 L’IRAP deducibile va indicata nel mod. UNICO 2015 con le seguenti modalità: per le imprese in contabilità ordinaria nel quadro RF è necessario evidenziare l’intero ammontare dell’IRAP di competenza quale variazione in aumento e l’IRAP deducibile tra le “Altre variazioni in diminuzione”; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 7 di 10 per le imprese in contabilità semplificata nel quadro RG va evidenziata esclusivamente, tra gli “Altri componenti negativi”, l’IRAP deducibile; per i lavoratori autonomi nel quadro RE va evidenziata esclusivamente, tra le “Altre spese documentate”, l’IRAP deducibile. In ogni caso l’ammontare deducibile forfetariamente (10%) va tenuto distinto dalla quota riferita al costo del personale. In particolare nel mod. UNICO 2015 la quota deducibile va indicata nei seguenti righi: Modello Quadro Quota IRAP forfetaria (10%) UNICO 2015 SC RF RF RG RE RF RG RE RF RG RE RF55, codice “12” RF55, codice “12” RG22, campo 3 RE19, campo 1 RF55, codice “12” RG22, campo 2 RE19, campo 1 RF55, codice “12” RG22, campo 3 RE19, campo 1 UNICO 2015 SP UNICO 2015 PF UNICO 2015 ENC Quota IRAP riferita al personale RF55, codice “33” RF55, codice “33” RG22, campo 4 RE19, campo 2 RF55, codice “33” RG22, campo 3 RE19, campo 2 RF55, codice “33” RG22, campo 4 RE19, campo 2 SOCIETÀ DI CAPITALI Nel quadro RF del mod. UNICO 2015 SC: l’IRAP di competenza, risultante dal Conto economico, va indicata a rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate”; l’IRAP deducibile, determinata con le modalità sopra esposte, va indicata a rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”, utilizzando: – il codice “12” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%); – il codice “33” con riferimento alla quota deducibile riferita al costo del personale. Esempio 5 La Alfa srl presenta nel bilancio 2013 e 2014 costi per il personale dipendente ed oneri finanziari e i seguenti dati: Spese per il personale al netto delle deduzioni 230.000 205.000 Anno 2013 2014 Versamento Data Importo Saldo 2013 I acconto 2014 II acconto 2014 Totale 7.7.2014 7.7.2014 1.12.2014 1.000 4.000 6.000 Valore produzione IRAP % deducibilità IRAP 370.000 280.000 62,16% 73,21% IRAP dovuta --- IRAP deducibile costo personale 622 (1.000 x 62,16%) 11.000 7.321 (10.000 x 73,21%) 1.000 (10.000 x 10%) 7.943 1.100 IRAP deducibile 10% 100 (1.000 x 10%) Ipotizzando che le imposte di competenza del 2014 siano pari a € 68.000 (IRES + IRAP), il quadro RF del mod. UNICO 2015 SC risulta così compilato: 68.000 12 12 33 1.100 7.943 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 8 di 10 Esempio 6 La Gialli srl presenta nel bilancio 2013 e 2014 costi per il personale dipendente. Per tali anni non sono presenti oneri finanziari. Spese per il personale Valore produzione IRAP al netto delle deduzioni 120.000 200.000 110.000 180.000 Anno 2013 2014 Versamento Data Importo Saldo 2013 I acconto 2014 II acconto 2014 Totale 7.7.2014 7.7.2014 1.12.2014 5.000 1.300 1.700 IRAP dovuta --5.000 % deducibilità IRAP 60,00% 61,11% IRAP deducibile costo IRAP deducibile 10% personale 3.000 (5.000 x 60,00%) --1.833 (3.000 x 61,11%) --- 4.833 Ipotizzando che le imposte di competenza del 2014 siano pari a € 30.000 (IRES + IRAP), il quadro RF del mod. UNICO 2015 SC risulta così compilato: 30.000 33 4.833 SOCIETÀ DI PERSONE / STUDI ASSOCIATI Per le società di persone in contabilità ordinaria vanno utilizzate le modalità sopra esposte per le società di capitali e pertanto nel quadro RF del mod. UNICO 2015 SP: l’IRAP di competenza (risultante dal Conto economico) va indicata a rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate”; l’IRAP deducibile, va indicata a rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”, utilizzando: – il codice “12” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%); – il codice “33” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese del personale. Per le società di persone in contabilità semplificata l’IRAP deducibile va indicata a rigo RG22 “Altri componenti negativi”: campo 3 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%); campo 4 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita al costo del personale; e ricompresa a campo 9 del medesimo rigo. Per gli studi associati, tenuti alla compilazione del quadro RE, l’IRAP deducibile va indicata a rigo RE19 “Altre spese documentate”: campo 1 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%); campo 2 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese del personale; e ricompresa a campo 4 del medesimo rigo. Esempio 7 La Rossi & Verdi snc in contabilità semplificata ha sostenuto: per il 2013 spese per il personale dipendente; per il 2014 spese per il personale dipendente e oneri finanziari. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 9 di 10 Spese per il personale Valore produzione IRAP al netto delle deduzioni 62.000 80.000 38.000 10.000 Anno 2013 2014 % deducibilità IRAP 77,50% 380% (*) (*) il rapporto di deducibilità al massimo può essere pari al 100%. Versamento Data Importo Saldo 2013 I acconto 2014 II acconto 2014 Totale 7.7.2014 7.7.2014 1.12.2014 240 1.260 1.640 IRAP dovuta --- IRAP deducibile costo personale 186 (240 x 77,50%) 1.000 IRAP deducibile 10% --- 1.000 (1.000 x 100%) 100 1.186 100 (1.000 x 10%) 54 (*) (*) l’ammontare complessivamente spettante non può eccedere € 1.240 pari ai versamenti IRAP (240 + 1.000) effettuati nel 2014; la deduzione forfetaria va quindi ricondotta a € 54. Il rigo RG22 del mod. UNICO 2015 SP va così compilato: 100 1.186 Esempio 8 La Bianchi & Gialli snc, in contabilità semplificata, non ha personale ed ha sostenuto nel 2013 e 2014 oneri finanziari. La società evidenzia, relativamente all’IRAP versata nel 2014, nonché al risultato del mod. IRAP 2015, i seguenti dati: saldo IRAP 2013 - 7.000 (credito) acconti IRAP 2014 24.000 IRAP dovuta 13.000 saldo IRAP 2014 - 11.000 (credito) Sulla base dei predetti dati, l’IRAP deducibile per il 2014 è così individuata: IRAP rilevante per la determinazione della quota deducibile € 13.000 IRAP deducibile € 1.300 (13.000 x 10%) Il rigo RG22 del mod. UNICO 2015 SP va così compilato: 1.300 IMPRESE INDIVIDUALI / LAVORATORI AUTONOMI Per le imprese in contabilità ordinaria nel quadro RF del mod. UNICO 2015 PF: l’IRAP di competenza, risultante dal Conto economico, va indicata a rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate”; l’IRAP deducibile, determinata con le modalità sopra esposte, va indicata a rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”, utilizzando: – il codice “12” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%); – il codice “33” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese del personale. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 22.05.2015 n. 151 - pagina 10 di 10 Per le imprese in contabilità semplificata l’IRAP deducibile va indicata a rigo RG22 “Altri componenti negativi”: campo 2 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%); campo 3 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese del personale; e ricompresa a campo 8 del medesimo rigo. Per i lavoratori autonomi, tenuti alla compilazione del quadro RE, l’IRAP deducibile va indicata a rigo RE19 “Altre spese documentate”: campo 1 “Irap 10%” con riferimento alla quota deducibile forfetariamente (10%); campo 2 “Irap personale dipendente” con riferimento alla quota deducibile riferita alle spese del personale; e ricompresa a campo 4 del medesimo rigo. Esempio 9 L’ing. Pietro Pini, nel 2013 e 2014 si è avvalso dell’opera di un dipendente. In tali anni non ha sostenuto oneri finanziari. In merito all’IRAP versata nel 2014, nonché al risultato del mod. IRAP 2015, evidenzia i seguenti dati (si ipotizzi una % di deducibilità rispettivamente del 40% e del 50%): Versamento Data Importo Saldo 2013 I acconto 2014 II acconto 2014 Totale 7.7.2014 7.7.2014 1.12.2014 500 600 1.300 IRAP dovuta --3.100 IRAP deducibile costo personale 200 (500 x 40,00%) IRAP deducibile 10% 950 (1.900 x 50,00%) ----- 1.150 Il rigo RE19 del mod. UNICO 2015 PF va così compilato: 1.150 IRAP 2015 IRAP 2015 si propone come una chiara ed utile guida per la comprensione del funzionamento dell’imposta e per la redazione del relativo modello di dichiarazione. Il lettore è seguito passo per passo nella compilazione dei singoli quadri della dichiarazione, nonché nella determinazione e nel versamento dell’imposta dovuta. Il volume è inoltre corredato da esempi pratici, tabelle e schemi riassuntivi in modo da permettere al lettore di individuare con facilità le principali novità che riguardano la disciplina IRAP. Ampio spazio è dedicato alle deduzioni per il personale dipendente, con apposite considerazioni applicative e di convenienza. Viene inoltre affrontata la fase dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP, con particolare attenzione alle possibilità di difesa del contribuente e alle soluzioni alternative della controversia. Infine, è consultabile gratuitamente on-line una essenziale ed aggiornata rassegna della normativa vigente e della prassi amministrativa. Cod. 06FX785 – € 30,00 (Iva inclusa) Disponibile su SHOP.SEAC.IT anche in formato eBook RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]