La responsabilità civile

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La responsabilità civile
RESPONSABILITA’ CIVILE
Cosa significa responsabilità civile? Responsabilità civile significa che per legge bisogna
risarcire i danni cagionati a terzi, che possono essere causati ad esempio per negligenza,
imprudenza o imperizia.
ESEMPIO
La responsabilità civile e penale a fronte di infortuni occorsi nello svolgimento di attività
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Mentre sta giocando a pallone con gli amici, Tizio viene affrontato duramente da Caio, difensore
della squadra avversaria e, in seguito a un violento intervento in tackle scivolato da parte di
quest’ultimo, riporta una frattura alla gamba non protetta da apposito parastinco.
La fattispecie sopra evidenziata è tra le più frequenti che si verificano nella realtà: a chiunque,
infatti, sarà capitato di svolgere attività sportiva (a livello amatoriale o agonistico che sia) e, in tale
circostanza, sarà altresì capitato di essere coinvolto – direttamente o indirettamente – in uno
scontro di gioco, in seguito al quale si è verificata una lesione simile a quella innanzi prospettata. Il
problema, in particolare, si pone nei seguenti termini: è configurabile una responsabilità giuridica di
Caio per l’infortunio cagionato a Tizio? Che tipo di tutela avrà quest’ultimo nei confronti del primo?
Ora, è evidente che la dinamica di un incidente del tipo di quello descritto pone in relazione due
soggetti (Tizio e Caio), a fronte di una comune attività espletata (sport), durante lo svolgimento
della quale la condotta (violento tackle scivolato) di uno dei due (Caio) reca un danno (rottura della
gamba) all’altro (Tizio). Una tale fattispecie, pertanto, deve inquadrarsi nel più ampio contesto del
principio del neminem laedere ovvero, il che è lo stesso, alterum non laedere: il nostro
ordinamento giuridico, cioè, facendo proprio un concetto “biblico” (non fare agli altri ciò che non
vuoi sia fatto a te), impone ai soggetti che ne fanno parte uno specifico obbligo di corretto
comportamento nelle molteplici relazioni intercorrenti tra di essi, sanzionando la violazione di tale
precetto in diversi modi. Più in particolare, il principio suddetto trova espressione sia nell’ambito
della responsabilità civile (sotto forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), sia in
quello della responsabilità penale (con la configurazione di diverse ipotesi di reato).
Venendo al nostro caso, occorre subito evidenziare come al tematica della responsabilità derivante
da danni provocati nello svolgimento dell’attività sportiva ha dato luogo a numerose discussioni in
dottrina e giurisprudenza, sia in relazione agli aspetti civilistici, sia con riguardo a quelli più
propriamente penalistici: sembra opportuno, di conseguenza, procedere alla trattazione del
problema separando nettamente le due questioni, per indicare quali le conclusioni cui si è
pervenuti nell’uno e nell’altro settore.
1) Quanto al primo aspetto – quello relativo, cioè, alla responsabilità civile – la vicenda trova
collocazione all’interno del fenomeno della responsabilità extracontrattuale, la quale trova il proprio
fondamento nell’art. 2043 cod. civ. (qualunque fatto doloso o colposo che rechi ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno). Si tratta, per essere più precisi, di
responsabilità extracontrattuale – o aquiliana - in virtù delle seguenti considerazioni: a) la condotta
di Caio ha violato un diritto (quello alla salute e all’integrità fisica) di Tizio tutelato in modo assoluto:
verso, cioè, tutti i consociati; b) tra i due giocatori non sussisteva, prima del tackle un vincolo di tipo
contrattuale che obbligasse al risarcimento del danno; c) per l’effetto, la condotta di Caio non può
sicuramente qualificarsi alla stregua di inadempimento nei confronti di Tizio, come richiesto,
invece, dall’art. 1218 cod. civ. (che regola il differente fenomeno della responsabilità contrattuale).
La struttura dell’art. 2043 cod. civ., però, richiede, ai fini della configurazione della responsabilità,
la compresenza di alcuni elementi che possono essere così brevemente schematizzati: I)
elemento oggettivo – dato dalla condotta (nel nostro caso, la scivolata di Caio), dall’evento (la
rottura della gamba di Tizio) e dal nesso di causalità fra condotta ed evento (nel senso che senza
la scivolata la gamba di Tizio non si sarebbe rotta). Si tratta di un elemento sostanzialmente
descrittivo (problematico, talvolta, esclusivamente sotto il profilo della dimostrazione del nesso di
causalità), la cui indagine richiede un esame dei fatti che si sono verificati nella realtà; II) elemento
soggettivo – dato dalla colpevolezza ravvisabile nel comportamento di Caio, sotto forma di dolo o
colpa. Proprio sotto tale profilo (il più controverso, a dire il vero, in ipotesi come quella in esame) la
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giurisprudenza (cfr. Trib. Monza, 22 luglio 1997) ha avuto modo di precisare che […] in caso di
infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva (nella specie, una partita di
squash), i danni per le lesioni riportate non sono normalmente risarcibili, a meno che non venga
dimostrata l’intenzionalità della condotta o quantomeno la colpa grave dell’agente, sotto il profilo di
una violazione delle regole del gioco, perpetrata con la coscienza di mettere a repentaglio
l’incolumità fisica dell’avversario […]. Occorre, pertanto, l’intenzionalità della violazione delle regole
di gioco (dolo) ovvero la colpa grave (sotto forma di grave negligenza, imprudenza o imperizia,
ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline) dell’agente; III) antigiuridicità –
consistente nella violazione di un dovere giuridico posto a protezione di un diritto assoluto e,
quindi, nella produzione di un danno ingiusto. Al riguardo si osserva come l’attività sportiva è
caratterizzata da una serie di regole che gli atleti accettano nel momento in cui entrano in
competizione: tra queste, ovviamente, anche la possibilità che si addivenga a scontri fisici; con la
conseguenza – si dice - che eventuali danni non potrebbero mai essere risarciti, in considerazione
dell’assenso implicito (se non addirittura espresso) che gli stessi giocatori hanno fornito in ordine al
verificarsi di falli di gioco – anche violenti. L’ordinamento sportivo, si osserva a contrario, però, non
rappresenta un qualcosa di avulso dall’ordinamento generalmente inteso: anzi, si cala
perfettamente in esso, dovendone rispettare valori e principi generali. Tali scontri, pertanto, non
possono essere consentiti al di là dei normali limiti di tollerabilità e prevedibilità rispetto alla
disciplina praticata, con la conseguenza che, […] qualora risulti accertato che l’infortunio occorso
ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella
specie, una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla
dinamica del gioco e diretto a ledere l’avversario, va dichiarata la responsabilità dell’autore del
gesto […] (cfr. Trib. Monza, 5 giugno 1997). Nello stesso senso cfr. anche Trib. Roma, 4 aprile
1996, per cui […] è colposa la condotta dell’atleta che, in occasione di un incontro sportivo di
scherma, cagioni lesioni fisiche all’altro contendente, trascendendo i limiti dati dal carattere di mera
esibizione della gara ed imprimendo all’arma una forza di penetrazione anomala ed eterodossa
rispetto a detto tipo di competizione.
Alla luce di quanto detto, nella compresenza degli indicati elementi, Tizio avrà diritto al
risarcimento del danno nei confronti di Caio.
Ultimo problema è quello relativo alla determinazione del quantum: si vuol dire, cioè, che nella
definizione della somma di denaro che Tizio si vedrà corrispondere dal giudice quale risarcimento
del danno subito, si dovrà pur sempre tenere conto del fatto che Tizio ha scelto liberamente di
giocare a pallone non indossando parastinchi, ben sapendo anche dei rischi cui andava incontro.
In tal senso è chiara, allora, la portata dell’art. 1227 cod. civ. – richiamato dall’art. 2056 cod. civ.,
dettato in tema di responsabilità extracontrattuale – ai sensi del quale se il fatto colposo del
creditore (nel caso di specie, il danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza.
Relativamente a tale disposizione la giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 1996) ha precisato
che […] contribuisce colposamente alla verificazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la
condotta del danneggiato, che prende parte all’incontro in condizioni di minorata protezione […]:
sicché, in quanto con il proprio comportamento Tizio è stato concausa dell’evento, il danno che gli
sarà liquidato dal giudice sarà diminuito “secondo la gravità della colpa e l’entità delle
conseguenze che ne sono derivate” ovvero non sarà addirittura dovuto “per i danni che il
[danneggiato] avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza” (rileverà, allora, la distinzione tra
attività dilettantistica e attività agonistica; scarpette indossate a fronte del terreno di gioco,
conoscenza pregressa che Tizio aveva della condotta violenta in campo di Caio, ecc.).
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Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
{I}. Qualunque fatto doloso o colposo [1176], che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno [7, 10, 129 bis] [840, 844, 872 comma 2,
935 comma 2, 939 comma 3, 948, 949, 1440] [1494 comma 2, 2395,
2504 quater, 2600, 2818, 2947;] [185 comma 2, 198 c.p.;
[55, 60, 64 comma 2, 96, 278 c.p.c.] (1).
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(1) In tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso v.
art. 1 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224; in tema di danno ambientale v.
art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349.
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Art. 1218. Responsabilità del debitore
[641 c.p.]
{I}. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
[1176, 1181, 1197] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.,
2740], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione [1256 comma 1]
derivante da causa a lui non imputabile [1176 comma 1; 160 trans.].
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Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore
[2056]
{I}. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
[2055 comma 3] e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
{II}. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza [1175].
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Art. 1917.codice civile Assicurazione della responsabilità civile.
{I}. Nell'assicurazione della responsabilità civile
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto
questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo [1218, 2043], in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi
i danni derivanti da fatti dolosi [1900] (1).
{II}. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato
l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se
l'assicurato lo richiede [2767] (2).
{III}. Le spese sostenute per resistere all'azione del
danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei
limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia
dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le
spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in
proporzione del rispettivo interesse [1932].
{IV}. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in
causa l'assicuratore [1932; 106 c.p.c.] (3).
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(1) V. l. 24 dicembre 1969, n. 990; d.P.R. 24 novembre 1970, n.
973; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977,
n. 39; d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.
(2) V. art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990.
(3) V. artt. 18, 22, 26 l. 24 dicembre 1969, n. 990, nonchè artt.
3, 4, 5, 5 bis d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26
febbraio 1977, n. 39.
Art. 2056. Valutazione dei danni.
{I}. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare
secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
{II}. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo
apprezzamento delle circostanze del caso [113 c.p.c.].
RESPONSABILITA’ CIVILE MINORI (ART.2048 CC)
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GRIURISPRUDENZA
I genitori rispondono del fatto causato dal loro figlio minore (nella specie, in occasione di una
discesa sciistica), laddove lo abbiano portato a sciare su una pista mediamente difficoltosa in
relazione alle sue capacità sciatorie, e non abbiano usato l'accorgimento di fargli seguire un
percorso e di fargli mantenere una velocità conformi a tali capacità. App. Trento, 20/12/2001
PARTI IN CAUSA C.A.M. C. F.F. FONTE Giur. di Merito, 2002 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art.
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Quando, nel corso dell'istruttoria, sia dimostrato che il danno al minore è derivato da una caduta
accidentale, sì che non è identificabile alcunchè di illecito o pericoloso per sè o per altri nella
condotta dell'alunno, non è possibile attribuire all'istituto scolastico convenuto alcuna
responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c. Trib. Messina, 28/11/2001 PARTI IN CAUSA Trifirò e altri
C. Soc. Cattolica assicur. e altri FONTE Foro It., 2002, I, 602 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art.
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Perchè possa essere affermata la responsabilità del precettore, a norma dell'art. 2048 c.c., sia
pure in termini di presunzione di difetto di vigilanza, occorre che l'autore dell'illecito sia un minore
capace di intendere e volere, trovando applicazione in caso contrario la fattispecie relativa al
danno cagionato dall'incapace. Cass. civ., Sez.III, 26/06/2001, n.8740 PARTI IN CAUSA Pagnotta
C. Parrocchia Regina degli Apostoli Parrocchia Regina degli apostoli FONTE Danno e Resp.,
2002, 283 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
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L'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e
di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la culpa in educando e la culpa in vigilando.
Pertanto la responsabilità dei genitori o precettori ex art. 2048 c.c., viene a concorrere con la
responsabilità del minore. Cass. civ., Sez.III, 26/06/2001, n.8740 PARTI IN CAUSA Pagnotta C.
Parrocchia Regina degli Apostoli Parrocchia Regina degli apostoli FONTE Giust. Civ., 2002, I, 710
RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
La presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile - anche a
voler ammettere, in via di mera ipotesi, che la previsione normativa riguardi anche il danno patito
dallo stesso allievo - nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore d'età, dovendosi presumere che,
all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri
d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro
responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante. Cass. civ., Sez.III,
30/05/2001, n.7387 FONTE Studium juris, 2001, 1377 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
L'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e maestri per i danni cagionati
dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali
soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilità a carico della p.a., in virtù del rapporto
organico con gli insegnanti, nel caso in cui il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una
scuola pubblica, occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il
che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee
ad evitare una situazione di pericolo, nonchè la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto,
dell'azione dannosa. Cass. civ., Sez.III, 18/04/2001, n.5668 PARTI IN CAUSA Ferretti C. Min.
pubbl. istruz. Min. p.i. FONTE Mass. Giur. It., 2001 Foro It., 2001, I, nota di DI CIOMMO
RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
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La presunzione di responsabilità, posta a carico dell'insegnante per i danni cagionati da minori ai
sensi dell'art. 2048 c.c., è superata qualora sia dimostrata l'avvenuta adozione preventiva di
misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, nonchè l'imprevedibilità
e repentinità della specifica condotta dannosa (nel caso di specie il giudicante ha censurato la
condotta dell'insegnante che, al momento dell'evento dannoso, aveva lasciato soli gli alunni nella
classe, sostando nel corridoio durante il cambio dell'ora). Trib. Milano, 29/01/2001 PARTI IN
CAUSA Russo e altri C. Min. p.i. e altri FONTE Gius, 2001, 2551 RIFERIMENTI NORMATIVI CC
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L'opera di educazione dei genitori deve essere finalizzata a far acquisire ai figli una maturità anche
nelle attività ludiche. I genitori non sono comunque liberati dalla presunzione di "culpa" di cui all'art.
2048 c.c., allorquando dimostrano di aver impartito al minore un'adeguata educazione essendo
altresì, necessario che gli stessi abbiano vigilato sul grado di assimilazione degli insegnamenti da
parte del figlio e sui risultati raggiunti. Cass. civ., Sez.III, 21/09/2000, n.12501 PARTI IN CAUSA
Giaume e altri C. Tumino Tmino e altri FONTE Resp. Civ. e Prev., 2001, 73, nota di SETTESOLDI
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Deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un allievo
subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il
maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento
dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa. Cass. civ., Sez.III, 25/05/2000, n.6866
PARTI IN CAUSA Panarelli C. Scuola sci S. Cristina FONTE Mass. Giur. It., 2000 RIFERIMENTI
NORMATIVI CC Art. 1218 CC Art. 2048 CC Art. 2050
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L'istruttore sportivo è responsabile del danno causato a sè medesimo dall'allievo durante la
lezione, a meno che non dimostri che il gesto autolesivo dell'allievo si sia svolto con
imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile ogni intervento dell'istruttore.
Trib. Roma, 24/03/2000 PARTI IN CAUSA Tramentozzi C. Circolo Ansel FONTE Giur. romana, 2000,
455 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2048
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Il circolo sportivo è responsabile ex art. 2049 c.c. del danno causato dall'istruttore, anche se la
responsabilità di quest'ultimo non sia stata accertata positivamente, ma sia stata soltanto presunta
ex art. 2048 c.c. Trib. Roma, 24/03/2000 PARTI IN CAUSA Tramentozzi C. Circolo Ansel FONTE
Giur. romana, 2000, 455 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2048 CC Art. 2049
L'art. 2048 c.c. non è applicabile nell'ipotesi in cui l'evento dannoso operi in pregiudizio del
discepolo per causa a lui stesso riconducibile. Cass. civ., Sez.III, 10/02/1999, n.1135 PARTI IN
CAUSA Min. p.i. C. Clementi e altri FONTE Giur. It., 2000, 507, nota di PANDOLFINI
RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito
dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente
dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non
aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le
misure organizzative idonee ad evitarlo. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la
sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo
alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). Cass. civ., Sez.III,
03/02/1999, n.916 PARTI IN CAUSA Min. p.i. C. Esposito FONTE Mass. Giur. It., 1999
RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
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In tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va
commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze
del caso concreto. Cass. civ., Sez.III, 10/12/1998, n.12424 PARTI IN CAUSA Comis C. Ist.
Cavanis Venezia FONTE Mass. Giur. It., 1998 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
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I maestri ed i precettori rispondono, ex art. 2048 c.c., sia dei danni arrecati, siA dei danni subiti dai
minori loro affidati. Cass. civ., Sez.III, 26/06/1998, n.6331 PARTI IN CAUSA Arnone e altri C. Min.
p.i. FONTE Mass. Giur. It., 1998 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048
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Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perchè minore di diciotto
anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova
liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689
del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma
anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 c.c. In particolare, tale prova
si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme
alle sue condizioni familiari e sociali, nonchè di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al
carattere ed all'indole del medesimo. Cass. civ., Sez.I, 10/07/1996, n.6302 PARTI IN CAUSA Dini
e altri C. Reg. Toscana FONTE Mass. Giur. It., 1996 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048 L
24/11/1981 n.689 Art.2
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Dell'infortunio di un alunno, incespicato durante una partita di calcetto su asfalto, non sono
responsabili nè il preside che ha autorizzato lo svolgimento del torneo scolastico, nè l'insegnante
di educazione fisica che lo ha diretto come organizzatore ed arbitro (nella specie, il gioco su asfalto
è stato riconosciuto di per sè non in contrasto nè con le cautele usualmente richieste, nè con
quelle specificatamente previste dal regolamento tecnico del comitato nazionale del calcetto e
della normativa FIFA). Trib. Latina, 17/03/1994 PARTI IN CAUSA Boido C. Frasca e altri FONTE
Riv. Dir. Sport, 1995, 410 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2048
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Non sussiste " culpa in vigilando" dell'insegnante qualora il danno subito da un allievo,
durante una gara dei giochi della gioventù, sia riconducibile al " rischio sportivo" inerente al
tipo di gara e siano state adottate le cautele necessarie, in relazione all'età ed alla maturità
degli allievi, posto che il dovere (o rectius) l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 2048 c.c. non è
da considerarsi assoluto. Trib. Napoli, 12/05/1993 PARTI IN CAUSA Grimaldi C. Min. p.i. e
altri FONTE Riv. Dir. Sport, 1994, 434 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2047 CC Art. 2048
CC Art. 2952
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Il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, quale precettore, ai sensi
dell'art. 2048, 2° comma c. c., nonché, penalmente, per imprudenza, negligenza ed imperizia
ai sensi dell'art. 43 c. p. Pret. Malè, 09/11/1983 FONTE Riv. Giur. Scuola, 1985, 375, nota di
BONDONI RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2048 CP Art. 43