CONTO CORRENTE BANCARIO: MORTE DI UN

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CONTO CORRENTE BANCARIO: MORTE DI UN
CONTO CORRENTE BANCARIO: MORTE DI UN COINTESTATARIO E POTERE DI CONTESTAZIONE
DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEGLI EREDI
Tizio e Caio hanno acceso un conto corrente bancario cointestando lo stesso a firma disgiunta.
Purtroppo recentemente Caio è mancato e Tizio ha continuato ad operare sul conto corrente
indicato. Gli eredi di Caio potrebbero contestare le operazioni effettuate da Tizio ritenendolo
responsabile insieme alla Banca nei loro confronti?
Il quesito posto impone di chiarire preliminarmente, in ipotesi di rapporto di conto corrente
intestato a più persone con firma disgiunta e con facoltà identiche, quali siano i limiti del potere di
disposizione di ciascuno degli intestatari. Si tratta cioè di verificare se ciascuno dei titolari del
conto possa disporre anche della totalità delle somme presenti sul conto in seguito all’apertura
della successione in rapporto all’altro intestatario ma prima della formale comunicazione della
stessa alla Banca da parte degli eredi del defunto. In linea generale, i rapporti interni fra i
correntisti sono regolati dall’art. 1298, comma 2, in forza del quale nei rapporti interni
l’obbligazione in solido si divide fra i diversi debitori o tra i diversi creditori per quote uguali salvo
che non risulti altrimenti. Se, pertanto, non sussiste dubbio alcuno circa il potere di disposizione
del conto, anche oltre la quota paritaria al medesimo facente capo, da parte del contestatario
durante la normale operatività del conto medesimo, successivamente al decesso dell’altro titolare,
il cointestatario superstite conserva tale potere di disposizione sull’intero saldo attivo fino a che
l’erede dell’intestatario defunto non abbia espressamente comunicato all’istituto di credito la
propria opposizione. Pertanto, ove Tizio attesti che dopo la morte di Caio egli abbia potuto
operare senza alcun problema sul conto cointestato, si dimostra inequivocabilmente come la
banca non sia venuta a conoscenza di una volontà esplicita degli eredi di inibire a Tizio
cointestatario superstite ulteriori operazioni sul conto. Solo ed unicamente da quest’ultimo
momento sarebbe pertanto prospettabile un coinvolgimento in responsabilità solidale tanto di
Tizio quanto della banca, ma sempre sulla base del presupposto che il primo abbia operato post
mortem di Caio e in eccedenza rispetto alla quota lasciata dalla legge alla sua disponibilità.
Redazione Diritto Bancario