deposito vincolato certo

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deposito vincolato certo
Deposito Vincolato
CERTO
Destinato ai clienti Dettaglianti e Non dettaglianti
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A.
Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91
Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255
Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510
Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it
Codice ABI: 05390
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084
Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria
CHE COSA E’
IL DEPOSITO
Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal
cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero). La movimentazione delle
somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono
annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato
della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Nel
primo caso chi è in possesso del libretto può effettuare prelevamenti; nel secondo caso i prelevamenti
posso essere effettuati solo dall’intestatario.
CHE COSA E’ IL
DEPOSITO
CERTO
CARATTERISTICHE:
Si tratta di un’operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà di denaro depositato dal
cliente, obbligandosi a restituirla alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato a scadenza
determinata). Durante tale termine sono ammessi prelevamenti parziali con applicazione di una penale
come di seguito specificato. E’ facoltà della Banca consentire versamenti aggiuntivi rispetto
all’importo originariamente versato (minimo € 1.000, con multipli di € 1.000).
La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto, sul quale sono
annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato
della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
Gli interessi iniziano a fruttare dal giorno di deposito sino al giorno di scadenza del vincolo. Il
pagamento degli interessi avviene in via posticipata a scadenza del deposito al netto delle ritenute
fiscali dovute.
RISCHI TIPICI:
Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di
rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il capitale e/o gli interessi dovuti. Per questa ragione la Banca
aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun
Depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.
Qualora, in caso di grave crisi o di dissesto della Banca venga aperta nei suoi confronti una procedura
di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015, il Cliente persona fisica e/o piccola e media impresa può
essere chiamato a coprire le perdite della Banca, limitatamente alla parte eccedente la quota garantita,
ovvero i 100.000 euro, dei propri depositi, solo dopo che siano stati azzerati, ridotti, o convertiti in titoli
di capitale gli investimenti più rischiosi quali - secondo la gerarchia indicata dalla normativa - le azioni,
i titoli di debito subordinato, i titoli di debito non subordinato e non garantito (c.d. bail-in).
Estinzione del conto e destinazione delle somme dello stesso al Fondo di cui all’art 1 comma 343 legge
n. 266 del 2005 in caso di conto dormiente (D.P.R n. 116 del 2007).
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un Cliente medio per la sottoscrizione del prodotto.
Aggiornato al 01.07.2016
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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni
economiche”.
Di seguito sono riportate le condizioni economiche del prodotto che sono espresse nella misura massima se a favore della
Banca e nelle misure minima se a favore del Cliente.
VOCI DI COSTO
SPESE FISSE
Recupero dell’imposta di bollo
Nella misura prevista dalla legge
Esempio Deposito vincolato a 6 mesi
Il vincolo, tenuto conto della durata prescelta, scade comunque l'ultimo giorno del mese solare
(es.: deposito a 6 mesi del 15/01/2014, scadenza vincolo e liquidazione interessi il 31/07/2014).
Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale (TAN)
0,01%
Tasso creditore lordo annuo di rinnovo (TAN)
0,01%
Penale in caso di rimborso anticipato del Deposito Certo
In caso di richiesta da parte del cliente di rimborso parziale o totale delle somme, prima della scadenza del vincolo, verrà
applicata sull'importo del rimborso una penale del 2% calcolata come segue: importo del rimborso moltiplicato la percentuale
della penale sopra indicata diviso 365 (366 negli anni bisestili): il risultato moltiplicato il numero di giorni di calendario
intercorrenti tra la data del prelievo e la scadenza del vincolo. Nel caso in cui l'importo della penale, così calcolato, sia
maggiore dell'importo degli interessi maturati, i due importi verranno integralmente compensati e nulla sarà dovuto dal cliente
in relazione alla predetta differenza.
.
Metodo calcolo interessi
Anno civile: divisore 365 (366 negli anni bisestili)
Liquidazione degli interessi
A scadenza vincolo e/o al momento dell’estinzione del deposito
Ritenuta fiscale
Percentuale in vigore al momento della liquidazione degli interessi
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Costo del libretto
EURO 0,00
Spesa per singola operazione eseguita allo sportello
EURO 0,00
Spese di liquidazione
EURO 0,00
Spesa di estinzione rapporto
EURO 0,00
VALUTE
Versamento contante
Data operazione
Prelievo contante
Data operazione
ALTRO
Richiesta certificazioni varie (fini fiscali, etc …)
Recupero costi di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla
EURO 15,00
normativa in tema di trasparenza bancaria
- invio cartaceo
EURO 0,00
Recupero costi per singola comunicazione ed informazione in formato elettronico
EURO 0,00
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 118
D. Lgs. 385/93)
Limite disponibile giornaliero
EURO 0,00
EURO 10.000,00
Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto:
Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi di
quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella misura
indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente.
RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle
controversie previsti di seguito:
- Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o
per via telematica ([email protected]).
La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
- Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il
modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69.
Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di
quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente:
a)
inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio
competente o a qualunque Filiale della Banca d’Italia;
b)
presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di
Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per
richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208,
E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli,
Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per
richiesta chiarimenti).
- Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al
tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa
vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del
registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta
impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza
raggiungimento di un accordo
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque
momento all’autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria,
deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.
5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed arbitrato
istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in attuazione
dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive
modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF).
LEGENDA
Conto Dormiente
Aggiornato al 01.07.2016
Rapporto con saldo superiore a € 100,00, sul quale non sia stata
effettuata alcuna operazione o movimentazione, ad iniziativa del
titolare dello stesso o di terzi, delegati dal titolare in forma scritta,
per il periodo di tempo di 10 anni, a partire dalla data dell’ultima
movimentazione volontaria
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Costo del libretto
Commissione per il rilascio del libretto a risparmio
Spesa per recupero costi di invio
documentazione relativa alla normativa in
tema di trasparenza bancaria
Spese per recupero costi di invio delle comunicazioni obbligatorie ai
fini della normativa sulla Trasparenza Bancaria (Documenti di
sintesi, Proposte di Modifica Unilaterale del Contratto ecc).
Spese di liquidazione
Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e
spese.
Spese per singola operazione
Commissione a carico del Cliente per ogni operazione effettuata
Tasso di credito nominale
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi
sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati
sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Valute sui prelievi
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data
dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima
potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute su versamenti
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la
data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.