operatori interessati - decreto legge 24.1.2012 n. 1

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operatori interessati - decreto legge 24.1.2012 n. 1
e - mail
Torino, 29 febbraio 2012
Protocollo:
n. 5600 /RU
All’Associazione Piccole e Medie
Imprese di Torino e Provincia
Via Pianezza, 123
TORINO
Rif.:
Alla Camera di Commercio
Via Carlo Alberto, 16
TORINO
Allegati:
Alla Camera di Commercio
Via Vochieri, 58
ALESSANDRIA
Alla Camera di Commercio
P.za Medici, 8
ASTI
Alla Camera di Commercio
Via Nazario Sauro, 1
BIELLA
Alla Camera di Commercio
Via E. Filiberto, 3
CUNEO
Alla Camera di Commercio
Via Avogadro, 4
NOVARA
Alla Camera di Commercio
Villa Fedora – SS. per il Sempione, 4
VERBANIA
Alla Camera di Commercio
P.za Risorgimento, 12
VERCELLI
Alla Camera di Commercio Piazza
Repubblica n. 15
AOSTA
All’Unione Industriale della
Provincia di Torino
Via Fanti, 17
TORINO
All’Unione Industriale della
Provinciali Asti
P.za Medici, 4
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
Area Procedure e Controlli Settore Dogane e Antifrode – Tutela Interessi Finanziari
10134 Torino, C.so Sebastopoli, 3 – Telefono +39 011.3166123 – Fax +39 011.3166189
e-mail: [email protected]
ASTI
All’Unione Industriale della
Provincia di Alessandria
Via Legnano, 34
ALESSANDRIA
All’Unione Industriale Biellese
Via Torino, 56
BIELLA
All’Unione Industriale della
Provincia di Cuneo
C.so Dante, 51
CUNEO
All’Unione Industriale della
Provincia di Novara
C.so Cavallotti, 25
NOVARA
All’Unione Industriale del
Verbano Cusio Ossola
C.so Mameli, 18
VERBANIA
All’Unione Industriale del
Vercellese e della Valsesia
Via Lucca, 6
VERCELLI
All’Associazione Valdostana Industriali
Avenue du Conseil des Commis, 24
AOSTA
Alla Regione Autonoma della
Valle d’Aosta – Assessorato
dell’Industria e Artigianato AOSTA
Al Consiglio Compartimentale dei
Doganalisti del Piemonte e Valle d’Aosta
Via Erasmo da Rotterdam n. 12
TORINO
All’Ordine dei Dottori Commercialisti
Via Carlo Alberto, 59
TORINO
e, per conoscenza:
- Agli Uffici delle Dogane di:
Alessandria Aosta Biella Cuneo
Novara Torino
Verbano-Cusio-Ossola Vercelli
LORO SEDI
- All’Area Procedure e Controlli
Settore Accise
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- All’Area Personale, Formazione,
Organizzazione e Servizi Legali
SEDE
OGGETTO: Decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, recante "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" - Art. 84
- Modifiche al D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107 –
Tassa portuale.
Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo della nota prot. n. 20630 / RU
del 20 febbraio 2012 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli
Utenti, Ufficio per l’applicazione dei tributi, relativa all’oggetto:
“Nel Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
19 del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività".
L'articolo 84 di detto provvedimento ha apportato modifiche al D.P.R. 28 maggio
2009, n. 107, relativo al Regolamento concernente la revisione della disciplina delle
tasse e dei diritti marittimi.
In particolare sono state ivi introdotte le seguenti modifiche:
a) all'articolo l, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono state
sostituite dalle seguenti "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori
dell'Unione europea";
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è stato aggiunto il seguente:
« 3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di
altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo
trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della
tassa portuale di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»;
c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di
cabotaggio" sono state sostituite dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".
Tali modifiche riguardano l'applicazione della tassa di ancoraggio e della
tassa portuale.
Il recente intervento normativo è finalizzato a rendere la normativa italiana
in materia di tasse e diritti marittimi conforme al diritto comunitario, prevedendo in
maniera esplicita ed inequivocabile l'identica applicazione di tali tasse ai traffici
nazionali ed a quelli intracomunitari.
In tal senso va dunque intesa la norma, avente portata di carattere generale,
recata dal comma 3 bis introdotto all'articolo 2 del D.P.R. n. 107/2009 dal Decreto
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legge in commento.
Al riguardo, con riferimento alla tassa di ancoraggio - riscossa dagli Uffici
doganali previa presentazione di ordine di introito emessi dalle Capitanerie di Porto con foglio n. 0001238 del 26/01/2012 la Direzione Generale per i Porti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che "la nuova norma (comma 3 bis), in
virtù della sua portata di carattere generale, impone pertanto non solo la testuale
modifica apportata dal citato articolo 84 all'articolo 1, comma 2, del regolamento in
esame ... e l'altrettanto testuale modifica della denominazione dell'intestazione della
terza colonna dell'Allegato al regolamento..., ma impone, altresì, per quanto concerne
l'articolo l, comma l lettera b) del regolamento, l'applicazione dell'aliquota di euro
0,14 alle navi aventi stazza superiore alle 350 tonnellate che navigano esclusivamente
tra i porti degli Stati membri dell'Unione Europea e non solo a quelle che svolgono
traffici tra i porti dello Stato. Parimenti, ed in maniera corrispettiva, l'aliquota di euro
0,72 di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) del regolamento in esame va applicata
solo alle navi che provengono o sono dirette da e verso porti degli Stati non
appartenenti all'Unione Europea. "
Per quanto attiene più specificatamente alla tassa portuale dovuta sulle merci
sbarcate ed imbarcate nei porti dello Stato - l'accertamento e la riscossione della
quale è demandata agli Uffici doganali - si pone in particolare evidenza la modifica
dell'intestazione della terza colonna dell'Allegato al D.P.R. n. 107/2009, il quale
Allegato reca la Tabella delle aliquote, distinte per voci merceologiche, da utilizzare
per il calcolo della tassa medesima.
La modifica suddetta comporta che, a decorrere dal 24 gennaio 2012, data
di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012, alle merci sbarcate ed imbarcate
da navi che effettuano traffici tra porti nazionali (traffico di cabotaggio) ed a quelle
sbarcate ed imbarcate da navi che effettuano traffici tra porti nazionali e porti di altri
Stati dell'Unione europea (traffico intracomunitario) gli Uffici delle Dogane
applicano la medesima aliquota della tassa portuale, vale a dire quella ridotta di cui
alla terza colonna del citato Allegato.
In tal senso devono intendersi modificate le precedenti istruzioni in
materia.”
Il Direttore dell’Area
F.to Dott. Giovanni Vivalda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93.
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