operatori interessati - decreto legge 24.1.2012 n. 1
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operatori interessati - decreto legge 24.1.2012 n. 1
e - mail Torino, 29 febbraio 2012 Protocollo: n. 5600 /RU All’Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia Via Pianezza, 123 TORINO Rif.: Alla Camera di Commercio Via Carlo Alberto, 16 TORINO Allegati: Alla Camera di Commercio Via Vochieri, 58 ALESSANDRIA Alla Camera di Commercio P.za Medici, 8 ASTI Alla Camera di Commercio Via Nazario Sauro, 1 BIELLA Alla Camera di Commercio Via E. Filiberto, 3 CUNEO Alla Camera di Commercio Via Avogadro, 4 NOVARA Alla Camera di Commercio Villa Fedora – SS. per il Sempione, 4 VERBANIA Alla Camera di Commercio P.za Risorgimento, 12 VERCELLI Alla Camera di Commercio Piazza Repubblica n. 15 AOSTA All’Unione Industriale della Provincia di Torino Via Fanti, 17 TORINO All’Unione Industriale della Provinciali Asti P.za Medici, 4 DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA Area Procedure e Controlli Settore Dogane e Antifrode – Tutela Interessi Finanziari 10134 Torino, C.so Sebastopoli, 3 – Telefono +39 011.3166123 – Fax +39 011.3166189 e-mail: [email protected] ASTI All’Unione Industriale della Provincia di Alessandria Via Legnano, 34 ALESSANDRIA All’Unione Industriale Biellese Via Torino, 56 BIELLA All’Unione Industriale della Provincia di Cuneo C.so Dante, 51 CUNEO All’Unione Industriale della Provincia di Novara C.so Cavallotti, 25 NOVARA All’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola C.so Mameli, 18 VERBANIA All’Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia Via Lucca, 6 VERCELLI All’Associazione Valdostana Industriali Avenue du Conseil des Commis, 24 AOSTA Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Assessorato dell’Industria e Artigianato AOSTA Al Consiglio Compartimentale dei Doganalisti del Piemonte e Valle d’Aosta Via Erasmo da Rotterdam n. 12 TORINO All’Ordine dei Dottori Commercialisti Via Carlo Alberto, 59 TORINO e, per conoscenza: - Agli Uffici delle Dogane di: Alessandria Aosta Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli LORO SEDI - All’Area Procedure e Controlli Settore Accise 2 - All’Area Personale, Formazione, Organizzazione e Servizi Legali SEDE OGGETTO: Decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" - Art. 84 - Modifiche al D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107 – Tassa portuale. Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo della nota prot. n. 20630 / RU del 20 febbraio 2012 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, Ufficio per l’applicazione dei tributi, relativa all’oggetto: “Nel Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". L'articolo 84 di detto provvedimento ha apportato modifiche al D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, relativo al Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi. In particolare sono state ivi introdotte le seguenti modifiche: a) all'articolo l, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono state sostituite dalle seguenti "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea"; b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è stato aggiunto il seguente: « 3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»; c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono state sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario". Tali modifiche riguardano l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale. Il recente intervento normativo è finalizzato a rendere la normativa italiana in materia di tasse e diritti marittimi conforme al diritto comunitario, prevedendo in maniera esplicita ed inequivocabile l'identica applicazione di tali tasse ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari. In tal senso va dunque intesa la norma, avente portata di carattere generale, recata dal comma 3 bis introdotto all'articolo 2 del D.P.R. n. 107/2009 dal Decreto 3 legge in commento. Al riguardo, con riferimento alla tassa di ancoraggio - riscossa dagli Uffici doganali previa presentazione di ordine di introito emessi dalle Capitanerie di Porto con foglio n. 0001238 del 26/01/2012 la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che "la nuova norma (comma 3 bis), in virtù della sua portata di carattere generale, impone pertanto non solo la testuale modifica apportata dal citato articolo 84 all'articolo 1, comma 2, del regolamento in esame ... e l'altrettanto testuale modifica della denominazione dell'intestazione della terza colonna dell'Allegato al regolamento..., ma impone, altresì, per quanto concerne l'articolo l, comma l lettera b) del regolamento, l'applicazione dell'aliquota di euro 0,14 alle navi aventi stazza superiore alle 350 tonnellate che navigano esclusivamente tra i porti degli Stati membri dell'Unione Europea e non solo a quelle che svolgono traffici tra i porti dello Stato. Parimenti, ed in maniera corrispettiva, l'aliquota di euro 0,72 di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) del regolamento in esame va applicata solo alle navi che provengono o sono dirette da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione Europea. " Per quanto attiene più specificatamente alla tassa portuale dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti dello Stato - l'accertamento e la riscossione della quale è demandata agli Uffici doganali - si pone in particolare evidenza la modifica dell'intestazione della terza colonna dell'Allegato al D.P.R. n. 107/2009, il quale Allegato reca la Tabella delle aliquote, distinte per voci merceologiche, da utilizzare per il calcolo della tassa medesima. La modifica suddetta comporta che, a decorrere dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012, alle merci sbarcate ed imbarcate da navi che effettuano traffici tra porti nazionali (traffico di cabotaggio) ed a quelle sbarcate ed imbarcate da navi che effettuano traffici tra porti nazionali e porti di altri Stati dell'Unione europea (traffico intracomunitario) gli Uffici delle Dogane applicano la medesima aliquota della tassa portuale, vale a dire quella ridotta di cui alla terza colonna del citato Allegato. In tal senso devono intendersi modificate le precedenti istruzioni in materia.” Il Direttore dell’Area F.to Dott. Giovanni Vivalda Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93. 4