provincia autonoma di trento
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 2372 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Art. 7 norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche - Art. 8 norme di attuazione del Piano di tutela delle acque. Valutazioni preliminari afferenti agli usi diversi delle acque e agli interessi ambientali in relazione alla domanda di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Arnò, presentata dalla società Measure S.r.l. in data 27 gennaio 2014 (pratica C/15128). Il giorno 18 Dicembre 2015 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del Presenti: PRESIDENTE UGO ROSSI ASSESSORI CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI MAURO GILMOZZI LUCA ZENI ALESSANDRO OLIVI TIZIANO MELLARINI Assenti: Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 7 RIFERIMENTO: 2015-D334-00173 Il Relatore comunica: in data 27 gennaio 2014 è stata depositata al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche la domanda dalla società Measure S.r.l, volta al prelievo d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Arnò, alla quota di circa 860 m, nel territorio dei Comuni di Bondo e Breguzzo, per l’intero anno, fino alla portata massima di 1.586,00 l/s e media di 460,00 l/s, per produrre la potenza nominale media di 689 kW su un salto di 152,80 m. La domanda è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 9/III del 28/02/2014 con avviso n. 169/2014/G. Secondo le disposizioni del Piano energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003, le concessioni per nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, nonché fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale. Successivamente, in linea con le previsioni del Piano energeticoambientale, l’art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 ed entrato in vigore l’8 giugno 2006, dispone che le concessioni di nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal Piano di tutela delle acque, nonché fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto di determinati criteri. L’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004 dispone che, a complemento delle valutazioni previste dal PGUAP, la Giunta provinciale valuta – preventivamente all’attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – se sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto: a) della necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione del corpo idrico; b) delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche. In base agli articoli 4 e 18 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque approvato di recente con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015, alle istanze pendenti al 30 settembre 2014 - e quindi anche alla domanda in oggetto - continuano ad applicarsi la deliberazione di Giunta provinciale n. 3233/2004 (vale a dire il precedente PTA) e gli atti ad essa conseguenti. Al fine di assicurare la coordinata applicazione delle disposizioni normative sopra citate, con deliberazione della Giunta provinciale n. 783 del 21 aprile 2006, come modificata con deliberazione n. 1847 di data 31 agosto 2007 e con deliberazione n. 2196 di data 11 settembre 2009, sono state adottate misure organizzative e metodologiche per la valutazione della sussistenza del prevalente interesse ambientale di cui all’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque. In particolare, la citata deliberazione prevede l’acquisizione del parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), con riguardo agli obiettivi di qualità, alle esigenze di funzionalità fluviale e, ove ne ricorrano i Pag. 2 di 7 RIFERIMENTO: 2015-D334-00173 presupposti, di alta compatibilità ambientale; l’APPA provvede a valutare le esigenze di funzionalità fluviale in osservanza dei criteri metodologici contenuti nell’Allegato B. Si prevede inoltre che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio provveda a valutare le esigenze paesaggistiche in applicazione di quanto previsto dall'Allegato B. L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) è un metodo di valutazione dello stato funzionale degli ambienti fluviali predisposto dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), basato sull'analisi dei parametri morfologici, strutturali e biotici dell'ecosistema fluviale. E' un metodo di indagine speditivo per il controllo e il monitoraggio ecologico degli ambienti fluviali a scopo di tutela. Le valutazioni preliminari afferenti agli usi diversi delle acque ed agli interessi ambientali secondo quanto previsto, rispettivamente, dal Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano di tutela delle acque, sono svolte in una conferenza di servizi, convocata dal Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste. In data 2 ottobre 2014 si è dunque tenuta la conferenza di servizi, per le valutazioni inerenti agli usi diversi delle acque ed agli interessi ambientali relativamente alla domanda in oggetto. Alla conferenza hanno partecipato il Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il Servizio Agricoltura, il Servizio Foreste e fauna, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed il Servizio Bacini montani. Dalla conferenza è emerso quanto segue. Il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche non ha registrato manifestazioni d’interesse pubblico ad un uso diverso delle acque rispetto a quello prospettato con la domanda di derivazione, fermi restando i titoli a derivare sul tratto del corso d’acqua interessato dalla domanda medesima. Il Servizio Bacini montani ha evidenziato le seguenti criticità: • il posizionamento dell'opera di presa immediatamente a monte del ponte esistente (località Prapisol) può comportare l'insorgere di problematiche idrauliche a danno del ponte stesso; • la condotta forzata dovrà essere posizionata lungo tutto il suo percorso al di fuori della fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio superiore di sponda; • dovranno essere adeguatamente studiati lo scarico della vasca di sedimentazione e dell'edificio centrale nel torrente Arnò, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di erosione. Stesso discorso vale per l'attraversamento in subalveo della condotta forzata, per il quale manca apposito elaborato. Il Servizio Foreste e fauna ha evidenziato che il corso d’acqua è popolato dalla trota fario e dalla trota marmorata (quest’ultima specie è tutelata dalla direttiva europea “Natura2000”). Il rilascio in alveo di un quantitativo d’acqua non inferiore al deflusso minimo vitale è dunque importante anche per tali specie. Fermo restando quanto evidenziato dal Servizio Bacini montani e dal Servizio Foreste e fauna, in conferenza non sono stati rappresentati prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso delle acque da quello idroelettrico, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) delle norme di attuazione del PGUAP. A Pag. 3 di 7 RIFERIMENTO: 2015-D334-00173 completamento di tale valutazione, per quanto concerne la valutazione relativa all’eventuale sussistenza di un interesse ambientale incompatibile con la derivazione richiesta, ai sensi dell’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del PTA, é stato rilevato quanto segue. In relazione agli obiettivi di qualità e all’esigenza di funzionalità fluviale, APPA ha espresso in conferenza il parere prot. n. 463938 di data 2 settembre 2014. In sintesi, secondo APPA, la tipologia dell’intervento risulta compatibile con le esigenze di funzionalità fluviale. Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità, tale parere è stato in parte modificato da un parere successivo, a seguito di approfondimenti tecnici espletati dopo la conferenza ed evidenziati nella corrispondenza risultante tra il proponente e le strutture provinciali coinvolte (atti acquisiti in conferenza e note registrate al protocollo della Provincia n. 591455 di data 07/11/2014, n. 638942 di data 01/12/2014, n. 669912 di data 16/12/2014, n. 685004 di data 23/12/2014, n. 691322 di data 30/12/2014, n. 49450 di data 29/01/2015, n. 127038 di data 09/03/2015 e n. 189932 di data 08/04/2015). Rileva qui riportare in estratto il parere conclusivo di APPA prot. n. 189932 di data 8 aprile 2015. “Le domande di concessione di cui alle pratiche C/15183 e C/15128 insistono sul corpo idrico E104000000030tn (torrente Arnò basso), il cui stato ecologico è buono instabile monitorato e pertanto, con riferimento all’art. 76, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e all’art. 8, comma 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004, le derivazioni sono ammissibili qualora venga mantenuto lo stato ecologico e a tal fine si osserva che, a parziale modifica dei pareri già espressi, in sede di screening / VIA dovrà essere dimostrato, attraverso specifici approfondimenti, tale mantenimento”. Per quanto concerne l’esigenza paesaggistica, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso il parere negativo prot. n. 510575 di data 26 settembre 2014, ribadito in conferenza anche a fronte di ulteriori osservazioni presentate dal proponente. In sintesi, con tale parere il Servizio conclude che la sottrazione d’acqua da questo corpo idrico, la realizzazione dell’opera di presa e dell’edificio centrale, sono modificazioni di grande impatto paesaggistico-ambientale contrastanti peraltro con l’interesse ricreativo dell’area. I Consigli comunali di Bondo e di Breguzzo, con le deliberazioni rispettivamente n. 4 del 26 gennaio 2015 e n. 2 del 27 gennaio 2015, si sono espressi favorevolmente in merito alle domande per l’utilizzazione a scopo idroelettrico della portata d’acqua derivata dal torrente Arnò. Peraltro, con deliberazione n. 28 del 12 maggio 2015, il Consiglio comunale di Breguzzo non ha accolto un ricorso in opposizione avverso la propria predetta deliberazione. Pertanto, dalla valutazione complessiva degli interessi ambientali, basata su quanto emerso in conferenza e sui citati pareri, si riscontra - con particolare riferimento alle esigenze paesaggistiche - che sussiste un interesse ambientale incompatibile con la derivazione richiesta, ai sensi dell’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque. Si ritiene altresì che, con l’accertamento della sussistenza di un prevalente interesse ambientale incompatibile con la domanda di derivazione, venga meno la necessità di approfondire le altre criticità segnalate dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dal Servizio Foreste e fauna e dal Servizio Bacini montani. Pag. 4 di 7 RIFERIMENTO: 2015-D334-00173 A seguito di un primo esame della domanda da parte della Giunta provinciale, avvenuto il 13 luglio 2015, il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, con nota prot. n. 407390 di data 6 agosto 2015, ha informato la società proponente sia dei motivi sopra evidenziati che ostano all’accoglimento della domanda, sia del suo diritto di presentare osservazioni per iscritto, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Con nota prot. PAT n. 421134 del 17 agosto 2015, la società Measure S.r.l. ha formulato delle osservazioni in ordine ai quantitativi d’acqua richiamati nel parere paesaggistico ed al coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell’iniziativa idroelettrica, con la richiesta di considerare le misure compensative di perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali sul cui territorio ricadono le opere e l’alveo sotteso. Rispetto all’osservazione sul parere paesaggistico il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio si è espresso nuovamente con il parere prot. n. 547077 del 26 ottobre 2015. In sintesi, pur prendendo atto di quanto osservato dalla società proponente in merito ai quantitativi rilasciati, il Servizio ha confermato gli elementi di criticità già evidenziati nel proprio precedente parere. Per quanto riguarda l’ipotesi di accordo compensativo con le amministrazione comunali si evidenzia che essa rappresenta una proposta non compatibile con la procedura di riferimento. Infatti, l’applicazione dell’art. 8, comma 17, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque avviene secondo quanto stabilito dal punto 3.5 dell’allegato A della deliberazione n. 1847 di data 31 agosto 2007, in base al quale la Giunta provinciale considera gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la derivazione sia richiesta dai comuni sul cui territorio amministrativo incide il progetto di derivazione (opere e alveo sotteso), per il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile della propria comunità locale. La condizione sopra indicata deve sussistere fin dall'inizio del procedimento; qualora si verificassero modificazioni relative al soggetto richiedente dovrà essere presentata una nuova domanda; b) la derivazione d’acqua pubblica sia gestita per l’intera durata della concessione dal soggetto richiedente di cui alla lettera a), anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica dei comuni interessati. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l’art. 17, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.; - visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; - visto il Piano energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003; - visto l’art. 8 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004; Pag. 5 di 7 RIFERIMENTO: 2015-D334-00173 - visti gli articoli 4 e 18 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015; - visto l’art. 7 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 ed entrato in vigore in data 8 giugno 2006; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 783 di data 21 aprile 2006, concernente “Misure organizzative e metodologiche afferenti alle procedure per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico”, come successivamente integrata con deliberazione n. 1847 di data 31 agosto 2007 e con deliberazione n. 2196 di data 11 settembre 2009; - visto il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente, prot. n. 463938 di data 2 settembre 2014; - visto il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, prot. n. 510575 di data 26 settembre 2014; - visto il verbale della conferenza di servizi di data 2 ottobre 2014, in atti del Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste (ID documento: 177286384); - viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bondo (n. 4 del 26 gennaio 2015) e del Consiglio comunale di Breguzzo (n. 2 del 27 gennaio 2015 e n. 28 del 12 maggio 2015), nonché la relativa corrispondenza tra le amministrazioni comunali e la Provincia registrata al protocollo provinciale n. 588064 di data 06/11/2014, n. 635828 di data 28/11/2014, n. 644248 di data 03/12/2014, n. 82 di data 05/01/2015, n. 20280 di data 15/01/2015, n. 71319 di data 09/02/2015, n. 87402 di data 17/02/2015 e n. 295023 di data 04/06/2015); - visto il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Settore Tecnico per la tutela dell’ambiente, prot n. 189932 di data 08 aprile 2015, inviato al Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste a seguito degli approfondimenti specificati nelle note citate in premessa; - constatati ed evidenziati in data 13 luglio 2015 i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di derivazione; - vista la corrispondenza concernente il preavviso di rigetto e le conseguenti osservazioni, prot. PAT n. 373347 del 17/07/2015, prot. PAT n. 407390 del 06/08/2015, prot. PAT. n. 421134 del 17/08/2015, prot. PAT. n. 460273 del 10/09/2015, prot. PAT. n. 499710 del 05/10/2015 e prot. PAT. n. 547077 del 26/10/2015; - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di riconoscere, per le ragioni esposte in premessa, che in relazione alla domanda della società Measure S.r.l. (domanda depositata al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche in data 27 gennaio 2014, volta ad ottenere la concessione a derivare acqua a scopo idroelettrico dal torrente Arnò, nei Pag. 6 di 7 RIFERIMENTO: 2015-D334-00173 Comuni di Bondo e Breguzzo, per una portata d’acqua massima di 1.586,00,00 l/s e media di 460,00 l/s e produrre, per l’intero anno, la potenza nominale media di 689 kW su un salto di 152,80 m - pratica C/15128) non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso dell’acqua rispetto a quello idroelettrico, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; 2) di dichiarare, per quanto esposto in premessa e per i fini di cui all’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004, che sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la domanda di cui al punto precedente; 3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, per gli adempimenti di competenza. ----- RM Pag. 7 di 7 RIFERIMENTO: 2015-D334-00173