provincia autonoma di trento

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 2372
Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Art. 7 norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche - Art. 8 norme
di attuazione del Piano di tutela delle acque. Valutazioni preliminari afferenti agli usi diversi delle
acque e agli interessi ambientali in relazione alla domanda di derivazione d'acqua a scopo
idroelettrico dal torrente Arnò, presentata dalla società Measure S.r.l. in data 27 gennaio 2014
(pratica C/15128).
Il giorno 18 Dicembre 2015 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
Presenti:
PRESIDENTE
UGO ROSSI
ASSESSORI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI
ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI
Assenti:
Assiste:
LA DIRIGENTE
PATRIZIA GENTILE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
in data 27 gennaio 2014 è stata depositata al Servizio Gestione risorse
idriche ed energetiche la domanda dalla società Measure S.r.l, volta al prelievo
d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Arnò, alla quota di circa 860 m, nel
territorio dei Comuni di Bondo e Breguzzo, per l’intero anno, fino alla portata
massima di 1.586,00 l/s e media di 460,00 l/s, per produrre la potenza nominale
media di 689 kW su un salto di 152,80 m. La domanda è stata pubblicata nel
Bollettino Ufficiale n. 9/III del 28/02/2014 con avviso n. 169/2014/G.
Secondo le disposizioni del Piano energetico-ambientale provinciale,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003,
le concessioni per nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico possono essere
assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso delle acque, nonché fatte comunque salve le disposizioni
della normativa ambientale.
Successivamente, in linea con le previsioni del Piano energeticoambientale, l’art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del Piano generale
di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 ed entrato in vigore l’8 giugno 2006,
dispone che le concessioni di nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico
possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto
stabilito dal Piano di tutela delle acque, nonché fatte comunque salve le disposizioni
della normativa ambientale, nel rispetto di determinati criteri.
L’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle
acque (PTA) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 di data 30
dicembre 2004 dispone che, a complemento delle valutazioni previste dal PGUAP, la
Giunta provinciale valuta – preventivamente all’attivazione del procedimento di
concessione di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – se sussiste un
prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo
conto:
a) della necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione del corpo
idrico;
b) delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche.
In base agli articoli 4 e 18 delle norme di attuazione del Piano di tutela
delle acque approvato di recente con deliberazione della Giunta provinciale n. 233
del 16 febbraio 2015, alle istanze pendenti al 30 settembre 2014 - e quindi anche alla
domanda in oggetto - continuano ad applicarsi la deliberazione di Giunta provinciale
n. 3233/2004 (vale a dire il precedente PTA) e gli atti ad essa conseguenti.
Al fine di assicurare la coordinata applicazione delle disposizioni
normative sopra citate, con deliberazione della Giunta provinciale n. 783 del 21
aprile 2006, come modificata con deliberazione n. 1847 di data 31 agosto 2007 e con
deliberazione n. 2196 di data 11 settembre 2009, sono state adottate misure
organizzative e metodologiche per la valutazione della sussistenza del prevalente
interesse ambientale di cui all’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano
di tutela delle acque.
In particolare, la citata deliberazione prevede l’acquisizione del parere
dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), con riguardo agli
obiettivi di qualità, alle esigenze di funzionalità fluviale e, ove ne ricorrano i
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presupposti, di alta compatibilità ambientale; l’APPA provvede a valutare le esigenze
di funzionalità fluviale in osservanza dei criteri metodologici contenuti nell’Allegato
B. Si prevede inoltre che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio provveda a
valutare le esigenze paesaggistiche in applicazione di quanto previsto dall'Allegato
B.
L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) è un metodo di valutazione dello
stato funzionale degli ambienti fluviali predisposto dall'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale), basato sull'analisi dei parametri morfologici,
strutturali e biotici dell'ecosistema fluviale. E' un metodo di indagine speditivo per il
controllo e il monitoraggio ecologico degli ambienti fluviali a scopo di tutela.
Le valutazioni preliminari afferenti agli usi diversi delle acque ed agli
interessi ambientali secondo quanto previsto, rispettivamente, dal Piano generale per
l’utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano di tutela delle acque, sono svolte in
una conferenza di servizi, convocata dal Dipartimento Territorio, agricoltura,
ambiente e foreste.
In data 2 ottobre 2014 si è dunque tenuta la conferenza di servizi, per le
valutazioni inerenti agli usi diversi delle acque ed agli interessi ambientali
relativamente alla domanda in oggetto. Alla conferenza hanno partecipato il
Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, il Servizio Gestione risorse
idriche ed energetiche, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
(APPA), il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il Servizio Agricoltura, il
Servizio Foreste e fauna, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed il
Servizio Bacini montani.
Dalla conferenza è emerso quanto segue.
Il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche non ha registrato
manifestazioni d’interesse pubblico ad un uso diverso delle acque rispetto a quello
prospettato con la domanda di derivazione, fermi restando i titoli a derivare sul tratto
del corso d’acqua interessato dalla domanda medesima.
Il Servizio Bacini montani ha evidenziato le seguenti criticità:
• il posizionamento dell'opera di presa immediatamente a monte del ponte esistente
(località Prapisol) può comportare l'insorgere di problematiche idrauliche a danno
del ponte stesso;
• la condotta forzata dovrà essere posizionata lungo tutto il suo percorso al di fuori
della fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale
o dal ciglio superiore di sponda;
• dovranno essere adeguatamente studiati lo scarico della vasca di sedimentazione e
dell'edificio centrale nel torrente Arnò, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di
erosione. Stesso discorso vale per l'attraversamento in subalveo della condotta
forzata, per il quale manca apposito elaborato.
Il Servizio Foreste e fauna ha evidenziato che il corso d’acqua è popolato
dalla trota fario e dalla trota marmorata (quest’ultima specie è tutelata dalla direttiva
europea “Natura2000”). Il rilascio in alveo di un quantitativo d’acqua non inferiore al
deflusso minimo vitale è dunque importante anche per tali specie.
Fermo restando quanto evidenziato dal Servizio Bacini montani e dal
Servizio Foreste e fauna, in conferenza non sono stati rappresentati prevalenti
interessi pubblici ad un diverso uso delle acque da quello idroelettrico, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera f) delle norme di attuazione del PGUAP. A
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completamento di tale valutazione, per quanto concerne la valutazione relativa
all’eventuale sussistenza di un interesse ambientale incompatibile con la derivazione
richiesta, ai sensi dell’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del PTA, é stato
rilevato quanto segue.
In relazione agli obiettivi di qualità e all’esigenza di funzionalità fluviale,
APPA ha espresso in conferenza il parere prot. n. 463938 di data 2 settembre 2014.
In sintesi, secondo APPA, la tipologia dell’intervento risulta compatibile con le
esigenze di funzionalità fluviale. Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità, tale
parere è stato in parte modificato da un parere successivo, a seguito di
approfondimenti tecnici espletati dopo la conferenza ed evidenziati nella
corrispondenza risultante tra il proponente e le strutture provinciali coinvolte (atti
acquisiti in conferenza e note registrate al protocollo della Provincia n. 591455 di
data 07/11/2014, n. 638942 di data 01/12/2014, n. 669912 di data 16/12/2014, n.
685004 di data 23/12/2014, n. 691322 di data 30/12/2014, n. 49450 di data
29/01/2015, n. 127038 di data 09/03/2015 e n. 189932 di data 08/04/2015). Rileva
qui riportare in estratto il parere conclusivo di APPA prot. n. 189932 di data 8 aprile
2015. “Le domande di concessione di cui alle pratiche C/15183 e C/15128 insistono
sul corpo idrico E104000000030tn (torrente Arnò basso), il cui stato ecologico è
buono instabile monitorato e pertanto, con riferimento all’art. 76, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e all’art. 8, comma 16 delle Norme di Attuazione
del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale n.
3233 del 30 dicembre 2004, le derivazioni sono ammissibili qualora venga
mantenuto lo stato ecologico e a tal fine si osserva che, a parziale modifica dei pareri
già espressi, in sede di screening / VIA dovrà essere dimostrato, attraverso specifici
approfondimenti, tale mantenimento”.
Per quanto concerne l’esigenza paesaggistica, il Servizio Urbanistica e
tutela del paesaggio ha espresso il parere negativo prot. n. 510575 di data 26
settembre 2014, ribadito in conferenza anche a fronte di ulteriori osservazioni
presentate dal proponente. In sintesi, con tale parere il Servizio conclude che la
sottrazione d’acqua da questo corpo idrico, la realizzazione dell’opera di presa e
dell’edificio centrale, sono modificazioni di grande impatto paesaggistico-ambientale
contrastanti peraltro con l’interesse ricreativo dell’area.
I Consigli comunali di Bondo e di Breguzzo, con le deliberazioni
rispettivamente n. 4 del 26 gennaio 2015 e n. 2 del 27 gennaio 2015, si sono espressi
favorevolmente in merito alle domande per l’utilizzazione a scopo idroelettrico della
portata d’acqua derivata dal torrente Arnò. Peraltro, con deliberazione n. 28 del 12
maggio 2015, il Consiglio comunale di Breguzzo non ha accolto un ricorso in
opposizione avverso la propria predetta deliberazione.
Pertanto, dalla valutazione complessiva degli interessi ambientali, basata
su quanto emerso in conferenza e sui citati pareri, si riscontra - con particolare
riferimento alle esigenze paesaggistiche - che sussiste un interesse ambientale
incompatibile con la derivazione richiesta, ai sensi dell’art. 8, comma 16, delle
norme di attuazione del Piano di tutela delle acque. Si ritiene altresì che, con
l’accertamento della sussistenza di un prevalente interesse ambientale incompatibile
con la domanda di derivazione, venga meno la necessità di approfondire le altre
criticità segnalate dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dal
Servizio Foreste e fauna e dal Servizio Bacini montani.
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A seguito di un primo esame della domanda da parte della Giunta
provinciale, avvenuto il 13 luglio 2015, il Servizio Gestione risorse idriche ed
energetiche, con nota prot. n. 407390 di data 6 agosto 2015, ha informato la società
proponente sia dei motivi sopra evidenziati che ostano all’accoglimento della
domanda, sia del suo diritto di presentare osservazioni per iscritto, ai sensi dell’art.
27 bis, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Con nota prot.
PAT n. 421134 del 17 agosto 2015, la società Measure S.r.l. ha formulato delle
osservazioni in ordine ai quantitativi d’acqua richiamati nel parere paesaggistico ed
al coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell’iniziativa idroelettrica, con la
richiesta di considerare le misure compensative di perseguimento di obiettivi di
sviluppo sostenibile delle comunità locali sul cui territorio ricadono le opere e l’alveo
sotteso.
Rispetto all’osservazione sul parere paesaggistico il Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio si è espresso nuovamente con il parere prot. n. 547077 del 26
ottobre 2015. In sintesi, pur prendendo atto di quanto osservato dalla società
proponente in merito ai quantitativi rilasciati, il Servizio ha confermato gli elementi
di criticità già evidenziati nel proprio precedente parere.
Per quanto riguarda l’ipotesi di accordo compensativo con le
amministrazione comunali si evidenzia che essa rappresenta una proposta non
compatibile con la procedura di riferimento. Infatti, l’applicazione dell’art. 8, comma
17, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque avviene secondo quanto
stabilito dal punto 3.5 dell’allegato A della deliberazione n. 1847 di data 31 agosto
2007, in base al quale la Giunta provinciale considera gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle comunità locali interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) la derivazione sia richiesta dai comuni sul cui territorio amministrativo incide il
progetto di derivazione (opere e alveo sotteso), per il perseguimento di obiettivi
di sviluppo sostenibile della propria comunità locale. La condizione sopra
indicata deve sussistere fin dall'inizio del procedimento; qualora si verificassero
modificazioni relative al soggetto richiedente dovrà essere presentata una nuova
domanda;
b) la derivazione d’acqua pubblica sia gestita per l’intera durata della concessione
dal soggetto richiedente di cui alla lettera a), anche tramite società a prevalente
partecipazione pubblica dei comuni interessati.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
udita la relazione;
-
visto l’art. 17, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.;
-
visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
-
visto il Piano energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 2438 di data 3 ottobre 2003;
-
visto l’art. 8 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA),
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 di data 30
dicembre 2004;
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-
visti gli articoli 4 e 18 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio
2015;
-
visto l’art. 7 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP),
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 ed
entrato in vigore in data 8 giugno 2006;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 783 di data 21 aprile 2006,
concernente “Misure organizzative e metodologiche afferenti alle procedure per
il rilascio di concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico”,
come successivamente integrata con deliberazione n. 1847 di data 31 agosto
2007 e con deliberazione n. 2196 di data 11 settembre 2009;
-
visto il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Settore
Tecnico per la tutela dell’ambiente, prot. n. 463938 di data 2 settembre 2014;
-
visto il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, prot. n. 510575 di
data 26 settembre 2014;
-
visto il verbale della conferenza di servizi di data 2 ottobre 2014, in atti del
Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste (ID documento:
177286384);
-
viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bondo (n. 4 del 26 gennaio
2015) e del Consiglio comunale di Breguzzo (n. 2 del 27 gennaio 2015 e n. 28
del 12 maggio 2015), nonché la relativa corrispondenza tra le amministrazioni
comunali e la Provincia registrata al protocollo provinciale n. 588064 di data
06/11/2014, n. 635828 di data 28/11/2014, n. 644248 di data 03/12/2014, n. 82
di data 05/01/2015, n. 20280 di data 15/01/2015, n. 71319 di data 09/02/2015, n.
87402 di data 17/02/2015 e n. 295023 di data 04/06/2015);
-
visto il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Settore
Tecnico per la tutela dell’ambiente, prot n. 189932 di data 08 aprile 2015,
inviato al Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste a seguito degli
approfondimenti specificati nelle note citate in premessa;
-
constatati ed evidenziati in data 13 luglio 2015 i motivi ostativi all’accoglimento
della domanda di derivazione;
-
vista la corrispondenza concernente il preavviso di rigetto e le conseguenti
osservazioni, prot. PAT n. 373347 del 17/07/2015, prot. PAT n. 407390 del
06/08/2015, prot. PAT. n. 421134 del 17/08/2015, prot. PAT. n. 460273 del
10/09/2015, prot. PAT. n. 499710 del 05/10/2015 e prot. PAT. n. 547077 del
26/10/2015;
-
ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)
di riconoscere, per le ragioni esposte in premessa, che in relazione alla
domanda della società Measure S.r.l. (domanda depositata al Servizio Gestione
risorse idriche ed energetiche in data 27 gennaio 2014, volta ad ottenere la
concessione a derivare acqua a scopo idroelettrico dal torrente Arnò, nei
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Comuni di Bondo e Breguzzo, per una portata d’acqua massima di 1.586,00,00
l/s e media di 460,00 l/s e produrre, per l’intero anno, la potenza nominale
media di 689 kW su un salto di 152,80 m - pratica C/15128) non sussistono
prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso dell’acqua rispetto a quello
idroelettrico, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) delle norme di
attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
2)
di dichiarare, per quanto esposto in premessa e per i fini di cui all’art. 8,
comma 16, delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque approvato
con deliberazione di Giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004, che
sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la domanda di
cui al punto precedente;
3)
di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Gestione risorse idriche ed
energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, per gli
adempimenti di competenza.
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