istruzioni, procedure e normative - Modulistica

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Istruzioni, procedure e normative al Modulo G “Domanda di modifica del titolo a derivare acqua ad uso idroelettrico”
(con potenza nominale media annua fino a 3000 kW)
ISTRUZIONI, PROCEDURE E NORMATIVE
Il riferimento normativo della
DOMANDA DI MODIFICA DEL TITOLO A DERIVARE ACQUA AD USO
IDROELETTRICO
- con potenza nominale media annua fino a 3000 kw è il “Testo unico delle leggi in materia di acque e degli impianti elettrici”
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775
art. 49, comma 1
SPECIFICHE NORMATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE IN VIA D’URGENZA
ALL’INIZIO DEI LAVORI
L’autorizzazione in via d’urgenza all’inizio lavori ai sensi dell’art. 13 del r.d. n° 1775/1933, va fatta
motivando e riassumendo la necessità della richiesta (allegando idonea documentazione a
supporto delle motivazioni addotte)
Si osserva che l’Ufficio, valutata la sostanzialità delle modifiche da apportare al titolo esistente ed
accertate le positive valutazioni prodromiche ai sensi:

dell’art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del P.G.U.A.P., approvato con D.P.R.
15/02/06 e ai sensi dell’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del P.T.A.;

della legge provinciale 29 agosto 1988, n° 28;
può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi a
versare una congrua fideiussione bancaria ed a eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno
stabilite nell’atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione.
L’esecuzione ai sensi dell’art. 13 del r.d. n° 1775/1933 è sempre fatta a rischio e pericolo del
richiedente. Ai sensi dell’art. 37 del r.d. n° 1775/1933 il pagamento del canone decorre dalla data
di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, se anteriore alla data di rilascio del disciplinare di
concessione.
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SPECIFICHE NORMATIVE 1
Norme di riferimento (in ordine cronologico):
-
regio decreto 14 agosto 1920, n° 1285 e s.m.i.. Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni
di acque pubbliche;
-
regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775 e s.m.i.. Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici;
-
l.p. 18/76 e s.m.i.. Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi
provinciali;
-
l.p. 29 maggio 1980, n. 14 - Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle
fonti alternative di energia;
-
l.p. 29 agosto 1988, n° 28. Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme
di tutela dell'ambiente e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.G.p. 22
novembre 1989, n° 13-11/Leg. e s.m.i. (soglia limite stabilita dal punto 3.i) dell'allegato A );
-
Piano Energetico Ambientale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n° 2438 del
3 ottobre 2003;
-
Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), della Provincia Autonoma di Trento approvato, ai sensi
del d.lgs. 152/1999, con deliberazione della Giunta provinciale n° 3233 del 30 dicembre 2004;
-
Piano di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.), della Provincia Autonoma di Trento,
redatto ai sensi del d.p.r. n° 381/1974 e s.m.i. e reso esecutivo con d.p.r. 15 febbraio 2006 e
nello specifico il CAPO III - Utilizzazione delle acque pubbliche - Art. 7 - Criteri per
l’utilizzazione delle acque pubbliche – comma 1 lettera F riportato nella pagine
seguente;
-
Criteri di valutazione della funzionalità fluviale. Criteri di alta compatibilità ambientale. d.G.p. n°
783 del 21 aprile 2006, così come integrata dalle d.G.p. n° 1847 del 31 agosto 2007 e n° 2196
del 11 settembre 2009;
-
Criteri per la valutazione della sussistenza del requisito di "alto rendimento energetico", per
piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, approvati con determinazione del Direttore
dell’Agenzia Provinciale per l’Energia n° 22 del 02 Ottobre 2007.
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SPECIFICHE NORMATIVE 2
Art. 49 del “Testo unico delle leggi in materia di acque e degli impianti elettrici”
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775.
“Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione,
presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per
le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.
Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino
sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro
ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa
breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e
formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In
questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.
Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei
precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve
essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo
il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.”
Estratto dalle Norme di attuazione (testo integrato) della d.G.p. n. 2049 del 21/09/07
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche
“ CAPO III - Utilizzazione delle acque pubbliche - Art. 7 - Criteri per l’utilizzazione delle acque pubbliche –
comma 1 lettera F):
uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico possono essere assentite, ove
la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all’articolo 3, comma 10, nonché fatte comunque
salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la potenza nominale media dell’impianto deve risultare inferiore a 3000 kW;
ii. la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo vitale; ciascuna opera di
captazione deve inoltre sottendere un bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri
quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale può autorizzare per la realizzazione di impianti
compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;
iii. il funzionamento dell’impianto deve essere a portata fluente e non regolato da serbatoi, se non quelli a
modulazione giornaliera; esso non deve inoltre comportare diversioni d’acqua tra sottobacini di primo
livello;
iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi,
Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad
alta compatibilità ambientale;
v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all’interno di aree naturali protette, né
devono condizionarne l’assetto idraulico e idrogeologico.
È comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media
non superiore a 20 kW, al fine di soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile l’allacciamento alle
reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale. Tali derivazioni devono
assicurare il deflusso minimo vitale.
Sono ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati mediante modesti
adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazione esistenti, purché:
a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;
b) non comportino variazioni delle concessioni esistenti per quanto riguarda il periodo di derivazione e le
portate derivate;
c) sia sentito il Comitato provinciale per l’ambiente, qualora non ricorrano i presupposti di cui alla precedente
lettera b). Il Comitato si esprime sulla base di idonea relazione d’impatto ambientale prodotta dal proponente.
Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico resta fermo quanto
disposto dall’articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, inserito
dall’articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti con potenza nominale media compresa
tra 220 kW e 3000 kW si provvede sentito il Comitato provinciale per l’ambiente, che si esprime sulla base di
idonea relazione d’impatto ambientale prodotta dal proponente.
La disciplina della presente lettera relativa all’uso idroelettrico si applica anche alle richieste di concessione
pendenti e non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano;”
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SPECIFICHE DI ISTRUZIONE ALLA COMPILAZIONE DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI
Le indicazioni stabilite dalle presenti direttive e la disciplina stabilita dalla l.p. 29 agosto 1988, n° 28 e
dal relativo regolamento di esecuzione si applicano altresì - qualora non sia pertinente la soglia limite
stabilita dal punto 3.i) dell'allegato A al d.P.G.P. 22 novembre 1989, n° 13-11/Leg. - agli impianti
finalizzati alla produzione di energia idroelettrica, ivi compresi quelli correlati in tutto o in parte a
impianti di sollevamento d'acqua, che comportano derivazioni di acque rientranti nelle soglie limite
stabilite dai punti 10.m) e 10.n) dell'allegato A del medesimo d.P.G.P. 22 novembre 1989, n° 1311/Leg.
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL R.D. 1285 DEL 14 agosto 1920, LA DOCUMENTAZIONE DI
SEGUITO RICHIESTA DEVE ESSERE ALLEGATA PENA L’IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA.
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL CITATO R.D., QUALORA QUALCUNO DEI DOCUMENTI COMUNQUE
PRESENTATI RISULTI DA INTEGRARE, L’UFFICIO FORNIRÀ UN TERMINE PERENTORIO NON
SUPERIORE A 30 GIORNI. IN ASSENZA DI RISPOSTA LA DOMANDA SARÀ DICHIARATA
IMPROCEDIBILE.
1. relazione particolareggiata relativa ad ogni operazione da svolgere completa degli elaborati
grafici e degli elementi tecnici come di seguito illustrato:
□ corografia;
□ estratto della mappa catastale riportante le componenti principali dell’impianto nonché
l’indicazione del/dei punti ove viene attuata la variante;
□ elenco delle particelle fondiarie che interessano la derivazione e la restituzione dell’acqua. Nel
caso vengano modificate delle opere indicare le particelle espressamente interessate;
□ coordinate UTM (WGS84):
 delle opere principali (baricentro), quali ad esempio l’opera di presa e la centrale di
produzione;
 dei punti di derivazione e restituzione (in alveo o in cascata con altre opere);
 Nel caso vengano modificate delle opere indicare le coordinate del/dei punto/i
espressamente interessato/i;
□ shape file dell’impianto nella sua totalità con base cartografica su C.T.P. 1:10.000 (vedi Allegato 4
- punto 14);
□ bacino sotteso all’opera di presa su carta in scala 1:10.000 1;
□ planimetria in scala adeguata dei luoghi interessati dalle opere;
□ documentazione fotografica completa di viste d’insieme e particolari delle opere eventualmente
interessate dalla variante.
Nel caso la variante in parola non comporti modifiche significative alle opere, produrre comunque una
ricognizione fotografica generale dell’impianto.
□ la documentazione deve essere comprensiva dello stato ante-opere con simulazioni d’inserimento
dalla variante (se con modifiche alle opere);
□ disegni particolareggiati (piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata) delle opere da
modificare;
□ profilo longitudinale quotato rispetto al medio mare delle condotte di adduzione e di eventuale
scarico (se modificate);
□ profilo/i dei carichi della/delle condotte di adduzione (se modificata/e);
1
Norme di attuazione P.G.U.A.P. art. 7 lettera F) punto ii.: “…ciascuna opera di captazione deve inoltre sottendere un bacino
idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale può autorizzare per
la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate…”.
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□
modifica delle modalità di derivazione dal corso d'acqua o da opere esistenti: sezione
trasversale del corso d'acqua; i disegni particolareggiati precedentemente citati devono
ricomprendere le opere esistenti nella loro interazione con quanto proposto;
□ progetto dei dispositivi di limitazione delle portate derivate (se sono previste modifiche che
alterino lo stato attuale);
□ progetto dei meccanismi di rilascio e delle opere dedicate al rilascio del deflusso minimo vitale
previsto ai sensi del P.G.U.A.P. (se sono previste modifiche che alterino lo stato attuale);
□ se pertinente per variante sostanziale con modifiche alla portate/volumi derivati: analisi idrologica
completa ed approfondita, supportata da modello di utile alla definizione del bilancio idrologico del
corpo idrico da cui si intende derivare. Tale bilancio deve includere l’analisi afflussi - deflussi valutata
su una scala temporale compatibile con la durata della concessione che si intende chiedere; per le
derivazioni ad uso idroelettrico con potenza nominale media superiore a 220 kW la relazione
idrogeologica deve essere integrata con misure di portata alla sezione di presa o nelle sue più
immediate vicinanze, riferite ad almeno un anno pena l’improcedibilità della domanda;
□ progetto dei misuratori di portata da installarsi e mettere in esercizio ai sensi dell’art. 13 del
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche; a tal fine dovranno essere presi accordi con
l’Ufficio Pianificazioni del 6HUYL]LR*HVWLRQH5LVRUVH,GULFKHHG(QHUJHWLFKH (se sono previste modifiche
FKHDOWHULQRORVWDWRDWWXDOH
□ dimensionamento idraulico di massima di tutte le opere in variante (eventualmente da
dettagliare in sede di progetto esecutivo);
□ tipologia e modello dei macchinari idraulici ed elettrici da sostituire (turbina/e, generatore/i e
trasformatore/i);
3. nel caso di domanda per una nuova derivazione il cui progetto interessi siti di importanza
comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) o zone di protezione speciale (ZPS),
deve essere allegata una relazione tecnica che evidenzi in maniera adeguata la marginalità
dell’incidenza delle opere di variante e della derivazione che ne deriva sugli habitat e sulle specie ivi
presenti;
4. pena l’improcedibilità, nel caso di domanda per una derivazione idroelettrica con potenza
nominale superiore a 20 kW, deve essere presente una relazione, a firma di un tecnico abilitato,
che attesti l’indice di funzionalità fluviale (I.F.F.), calcolato secondo quanto previsto dall’allegato B alla
deliberazione della Giunta provinciale n° 783 del 21 aprile 2006, così come integrata dalla
deliberazione della Giunta provinciale n° 1847 del 31 agosto 2007 e dalla deliberazione della
Giunta provinciale n° 2196 del 11 settembre 2009;
5. nel caso in cui le opere di variante insistano anche solo parzialmente su terreni demaniali o in fasce
di rispetto di corpi idrici demaniali, dovrà essere allegata al progetto una stima dei costi di
demolizione delle relative opere;
6. attestazione 2 del versamento di Euro 52,00, eseguito sul conto corrente postale n° 295386
intestato alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Tesoreria c/o UniCredit Banca S.p.A., via
Galilei 1 – 38122 Trento.
2
Il versamento (art. 22 del regolamento), che non include gli oneri relativi alla bollatura degli atti, è determinato in modo
forfetario nella misura minima di Euro 52.00 e potrà essere soggetto a richiesta di integrazione in relazione agli specifici
adempimenti richiesti dalle diverse tipologie di derivazione, ivi inclusi gli oneri per la cauzione di cui alla tabella A del
Regolamento 22-129/Leg e per il collaudo, ove previsto, stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale di cui all’art. 21
del Regolamento.
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SPECIFICHE PROCEDURALI
Sintesi dell’iter procedurale previsto al fine della variante sostanziale richiesta (l’iter
segue quello del rilascio di una nuova concessione idroelettrica):
 alla presentazione della domanda, se la derivazione supera i 100 l/s, segue la
pubblicazione degli estremi della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ai sensi dell’art 7, commi 4 del R.D. 1775/33; entro 45 gg. dalla
pubblicazione è ammessa la concorrenza;
ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del Piano Generale di
Utilizzazione delle Acque Pubbliche, approvato con D.P.R. 15/02/06 e ai sensi dell’art.
8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque,
preventivamente all’attivazione del procedimento amministrativo di concessione di
nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, la Giunta provinciale valuta se
sussistono prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso delle acque chieste in
concessione rispetto a quello idroelettrico, nonché se sussiste un prevalente interesse
ambientale incompatibile con la derivazione proposta. Secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta provinciale n° 1847 del 31/08/07, ad integrazione della
deliberazione della Giunta provinciale n° 783 del 21/04/06, si indice una conferenza dei
servizi tra le strutture coinvolte a cui sono convocati a partecipare, ai sensi del punto
3.4 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n° 1847 del 31/08/07,
anche i rappresentanti dei Comuni sui cui territori ricadono le opere costituenti
l’impianto idroelettrico e/o l’alveo sotteso “….omissis… con la partecipazione anche
delle realtà municipali, con il coinvolgimento dei consigli comunali ….omissis…”;
 se la derivazione non supera i 100 l/s massimi verrà preventivamente sottoposta alle
verifiche di competenza presso il Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;
 l’aspetto ambientale non è oggetto di diretta considerazione nella conferenza dei
servizi precedentemente citata in quanto verrà specificatamente esaminato in sede di
procedura di verifica di cui all’art. 3 del Regolamento di esecuzione della legge
provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale
e ulteriori norme di tutela ambientale);
 le domande, in caso la Giunta rilevi la non sussistenza di un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso dell'acqua ovvero un prevalente interesse ambientale
incompatibile con la derivazione proposta verrebbero pertanto separatamente
sottoposte all’iter previsto dalla legge provinciale citata al punto precedente;
 in caso di parere positivo di compatibilità ambientale da parte della Giunta provinciale
ovvero a far data dall’ottenimento delle citate valutazioni prodromiche, DECORRE
L’ITER ISTRUTTORIO3 e si procede quindi con l’iter previsto dall’art. 8 del R.D.
1775/33 che prevede la pubblicazione della domanda sia all’albo pretorio dei Comuni
coinvolti che a quello del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche;
 in caso di assenza di ulteriori opposizioni nei termini previsti dalla legge si procede con
l’istruttoria di rilascio della concessione che prevede inoltre ai sensi dall’art. 9 del R.D.
1775/33 che completata l’istruttoria ai sensi dei citati artt. 7 e 8 del R.D. 1775/33,
portando a conclusione l’iter istruttorio con il rilascio della concessione;
 ai sensi della vigente normativa in caso di domande dichiarate tra loro tecnicamente
incompatibili, in base ai parametri stabiliti dalla stessa normativa, solo una di esse
viene preferita e portata alla conclusione dell’iter istruttorio con il rilascio della
concessione.
3
Il termine finale dell’istruttoria è previsto in 450 giorni ai sensi della D.G.P. n° 2634 del 06/11/09
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