LA TASSAZIONE AMBIENTALE

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LA TASSAZIONE AMBIENTALE
GLI OBBLIGHI STRUMENTALI
Si tratta di obblighi il cui assolvimento è
considerato strumentale ai fini della
applicazione del tributo ovvero ai fini del
controllo amministrativo.
Sono definiti anche obblighi prodromici
in quanto sono posti a carico del soggetto
passivo anche prima ed a prescindere
dal
verificarsi
del
presupposto
impositivo.
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GLI OBBLIGHI STRUMENTALI
Un primo tipo di obblighi è costituito da:
 autorizzazioni, necessarie per l’esercizio
di attività fiscalmente rilevanti;
 prescrizioni, che il contribuente deve
rispettare al fine di esercitare attività
assoggettate ad imposta;
 segnalazioni, che il soggetto che intende
intraprendere
un’attività
fiscalmente
rilevante deve fare all’AF.
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GLI OBBLIGHI STRUMENTALI
Vi sono poi documenti che assumono
rilevanza fiscale:
 ricevute fiscali, che devono essere
obbligatoriamente rilasciate da una serie di
soggetti imponibili IVA nei confronti dei
consumatori finali;
 scontrino fiscale, che il legislatore ha
equiparato alla ricevuta fiscale, riservando
al contribuente la scelta di emettere l’uno o
l’altro documento.
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LE SCRITTURE CONTABILI
L’ipotesi più importante di obblighi fiscali,
indipendenti dal verificarsi del presupposto
d’imposta, è però costituita dalle scritture
contabili che consistono in documenti che
la legge prescrive, ai fini delle II.DD.
nonché dell’Iva, ai soggetti titolari di
redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
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LE SCRITTURE CONTABILI
Per gli imprenditori individuali e le società
commerciali si distingue tra:
 imprese sottoposte al regime di contabilità
ordinaria;
 imprese cd. “minori”, le quali, in assenza di
una volontaria opzione per la contabilità
ordinaria, usufruiscono di un regime di
contabilità semplificata.
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LE SCRITTURE CONTABILI
Ai sensi dell’art. 14, Dpr. n. 600/1973 il
regime di contabilità ordinaria consiste
nella
tenuta
di
scritture
contabili
analiticamente previste quali:
 il libro giornale e il libro degli inventari;
 i registri prescritti ai fini Iva;
 le scritture ausiliarie (es. libro mastro);
 le scritture ausiliarie di magazzino ed il
registro dei cespiti ammortizzabili.
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LE SCRITTURE CONTABILI
Il regime contabile semplificato
sostanzia, invece, nella tenuta dei soli:
 registri obbligatori ai fini IVA;
 registro dei cespiti ammortizzabili.
si
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LE SCRITTURE CONTABILI
Per quanto concerne, invece, il regime di
contabilità degli esercenti arti e
professioni (art. 19, Dpr. n. 600/1973),
esso è normalmente di tipo semplificato,
sebbene sia, comunque, prevista la
possibilità di scegliere il regime di
contabilità ordinaria (art. 3 del Dpr. n.
695/1996).
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LE SCRITTURE CONTABILI
Al fine di garantire il rispetto del requisito di
certezza giuridica, l’art. 2219 c.c. prescrive
che le scritture contabili devono essere
tenute secondo norme di un’ordinata
contabilità ossia senza spazi in bianco,
interlinee e trasporti in margine.
Tali regole di redazione sono, tuttavia, ormai
prive di significatività stante l’obbligo di
redigere le scritture contabili su supporti
informatici e non più cartacei.
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LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione rientra nell’ambito degli
obblighi formali e strumentali.
Trattasi dell’atto di collaborazione più
importante da parte del contribuente in
quanto consente alla AF di conoscere la
dimensione del presupposto impositivo.
Essa costituisce un atto non volontario
ma obbligatorio in quanto è la legge che
lo impone al soggetto passivo.
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LA DICHIARAZIONE


La dichiarazione produce effetti:
sul versante dell’accertamento (se la
dichiarazione non è presentata o è nulla,
l’ufficio può far ricorso all’accertamento
d’ufficio);
su quello della riscossione dell’imposta
(la dichiarazione può dar luogo alla
liquidazione formale ex art. 36 bis, Dpr.
600/73 con conseguente iscrizione a
ruolo).
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LA DICHIARAZIONE


Ai sensi dell’art. 1, Dpr. n. 600/1973:
ogni soggetto passivo deve dichiarare i
redditi posseduti anche qualora non ne
consegua
alcun
debito
d’imposta
(obbligo prodromico);
i soggetti obbligati alle tenute delle
scritture
contabili
(imprenditori
e
professionisti) devono presentare la
dichiarazione anche in mancanza di
redditi.
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LA DICHIARAZIONE
Ai sensi dell’art.2, Dpr. n. 600/1973, la
dichiarazione dei redditi deve contenere:
 i
dati necessari per individuare il
contribuente;
 gli elementi attivi e passivi ai fini della
determinazione della base imponibile;
 i dati necessari per l’effettuazione dei
controlli con l’esclusione di quelli che l’AF è
in grado di acquisire direttamente;
 la liquidazione dell’imposta o delle imposte
dovute in base all’imponibile dichiarato.
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LA DICHIARAZIONE
Qualora il contribuente sia un soggetto
passivo ai fini delle II.DD, dell’Irap e dell’Iva,
la legge prevede l’obbligo di presentare una
dichiarazione unificata che comprenda
contestualmente i tre tributi.
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LA DICHIARAZIONE
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
Sebbene la dichiarazione si sostanzia
in un atto obbligatorio dovuto non
mancano, in essa, atti volitivi quali:
destinazione dell’8 x 1000;
destinazione del 5 x 1000;
scelta di compensare un eventuale
credito con il debito d’imposta;
scelta della dilazione o meno.
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LA DICHIARAZIONE
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

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I requisiti di validità della dichiarazione
sono:
redazione su apposito modello approvato
dall’Agenzia delle Entrate;
sottoscrizione del contribuente o di chi ne
ha la rappresentanza legale;
invio diretto all’AF tramite internet a
mezzo di intermediario autorizzato;
presentazione entro un determinato
termine.
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LA DICHIARAZIONE: natura giuridica



Circa la natura giuridica della
dichiarazione sorgono tre questioni:
è una dichiarazione di scienza o una
dichiarazione di volontà?
può attribuirsi l’efficacia di una
confessione?
è ritrattabile?
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LA DICHIARAZIONE: natura giuridica
La configurazione in termini negoziali o
meno della dichiarazione tributaria è
stata influenzata dall’accoglimento o
meno della teoria costitutiva ovvero
della teoria dichiarativa.
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LA DICHIARAZIONE: teoria costitutiva.
Parte della dottrina fu indotta a
riconoscere
efficacia
costitutiva
dell’obbligazione
tributaria
alla
dichiarazione
presentata
dal
contribuente piuttosto che all’avviso di
accertamento emesso dalla AF.
Al riguardo, si è parlato di dichiarazione
quale atto avente natura negoziale.
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LA DICHIARAZIONE: teoria dichiarativa.


Secondo tale orientamento, invece,
dev’essere esclusa la natura negoziale
della dichiarazione in quanto:
è impossibile ravvisare un negozio
volontario in un atto doveroso;
la nascita del rapporto obbligatorio è
esclusivamente
e
direttamente
derivante dalla norma impositiva.
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LA DICHIARAZIONE: teoria dichiarativa.



Pertanto, seguendo tale orientamento, si è
parlato della dichiarazione tributaria quale:
mera dichiarazione di scienza, avente ad
oggetto l’esistenza e/o il modo di essere di
elementi della realtà fenomenica;
atto
di
mera
collaborazione
del
contribuente;
atto comprensivo di elementi e di
circostanze di fatto (rispetto alle quali la
dichiarazione
si
sostanzia
in
mera
dichiarazione di scienza) nonché di alcune
determinazioni volitive (rispetto alle quali la
dichiarazione si sostanzia in atto di natura
negoziale).
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LA DICHIARAZIONE: ulteriori problematiche.
Parte della dottrina ha, per lungo tempo,
identificato la dichiarazione come una
confessione.
Invero, poiché la dichiarazione può
contenere
elementi
sfavorevoli
al
contribuente e favorevoli all’AF, si è
affermato che essa fosse identificabile
come una confessione stragiudiziale.
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LA DICHIARAZIONE: ulteriori problematiche.
Tale orientamento trovò l’opposizione di chi
ribadiva la natura della dichiarazione quale
atto non libero ma dovuto (assenza
dell’animus confidendi).
Pertanto, è opportuno parlare di mero atto
giuridico il cui contenuto essenziale è
quello di informare l’AF su elementi di
cui è a conoscenza il contribuente
(dichiarazione di scienza o conoscenza).
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LA DICHIARAZIONE: ulteriori problematiche.
Altro problema a lungo dibattuto è quello
relativo alla rettificabilità della dichiarazione.
Il problema deve essere affrontato
distinguendo, anzitutto, tra:
 Ritrattazione;
 Rettifica;
 Revoca.
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LA RITRATTAZIONE
La dichiarazione presentata non può mai
essere ritrattata dal contribuente in quanto
la ritrattabilità presuppone la natura
confessoria della dichiarazione.
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LA RETTIFICA
La rettifica è diretta a correggere un errore
di fatto o di diritto commesso dal
contribuente nella dichiarazione originaria.
Essa si sostanzia, quindi, in una nuova
esposizione dei fatti rilevanti ai fini
dell’applicazione del tributo oppure in una
nuova qualificazione giuridica dei fatti
stessi.
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LA RETTIFICA
La rettifica può trarre origine da un:
 errore a favore del contribuente, che può
essere
sanato
attraverso
l’istituto
del
ravvedimento operoso entro il termine per
l’accertamento tributario con possibilità di
usufruire di una riduzione delle sanzioni dovute
per la violazione commessa;
 errore a favore del fisco, che può essere
sanato, entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, con dichiarazione integrativa. In
alternativa, il contribuente può presentare
apposita istanza di rimborso.
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LA REVOCA
La revoca della dichiarazione è possibile
quando una seconda dichiarazione viene
presentata nel rispetto dei termini previsti
dalla legge per la presentazione della
dichiarazione.
In tal caso, la seconda dichiarazione
revoca implicitamente la prima.
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