Testo unico dei regolamenti - PARTE PRIMA

Transcript

Testo unico dei regolamenti - PARTE PRIMA
Testo unico dei regolamenti - PARTE PRIMA
REGOLAMENTO ATTIVITÀ
DELL’ORGANO DI GARANZIA
Art. 1
L’Organo di Garanzia ha i seguenti compiti:
a) decidere in merito ai ricorsi presentati contro le
sanzioni disciplinari
b) decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola,
circa l’applicazione del Regolamento d’Istituto,
in particolare in riferimento al comportamento.
L’Organo di Garanzia Regionale è strutturato ed
opera come previsto ai commi 3 e seguenti dell’art.5
D.P.R. n°249/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti),
cui integralmente si rimanda.
Art. 2
L’Organo di Garanzia è composto da quattro
membri:
c) Dirigente scolastico (membro e Presidente di
diritto);
d) un docente titolare o un docente supplente, entrambi designati dal Consiglio di Istituto;
e) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dagli studenti;
f) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dai genitori.
I componenti supplenti sostituiscono nel ruolo e
nel voto i componenti titolari, in ogni caso in cui
questi risultano a qualsivoglia titolo già coinvolti
nelle precedenti fasi del procedimento disciplinare e
pertanto incompatibili con la funzione obiettiva
dell’Organo interno di garanzia.
Art. 3
L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni.
Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per
qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non
eletti delle rispettive categorie nell’elezione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto. Solo in caso di
Regolamento dell’Organo di garanzia, versione 1,
Campus Lunardi/generale/regolamenti/
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 08 del 24 febbraio 2012
esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive.
Allo scadere del terzo anno, tutti i membri
dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
Art. 4
Nel funzionamento dell’Organo predetto, le funzioni di segretario vengono svolte dal docente.
Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in
un registro a pagine numerate e viene sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
presenza di almeno tre dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
semplice dei voti validamente espressi ed in caso di
parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni motivate sono comunicate per iscritto ai soggetti
interessati.
Art. 5
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro e
non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Organo di Garanzia interno della scuola, il
quale si pronunzia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. In caso non si pronunzi entro detto
termine, la sanzione impugnata deve intendersi
senz’altro confermata. In ogni caso, l’impugnazione
non sospende l’esecutività della sanzione irrogata.
Art. 6
Contro le decisioni assunte dall’Organo di garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da
parte di chiunque abbia interesse, avanti il Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale, da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi.
La decisione è assunta previo parere vincolante
di un Organo di Garanzia Regionale.
Pagina 1 di 1