1 COMPRENSORIO ALPINO CA CN4 Valle Stura
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1 COMPRENSORIO ALPINO CA CN4 Valle Stura
COMPRENSORIO ALPINO CA CN4 Valle Stura --------------------------------------Via Divisione Cuneense, 5- 12014 DEMONTE CN Tel. 0171/950928 - 950506 – fax. 0171/950928 [email protected] www.comprensorioalpinocn4.it C.F. 96049500042 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI CACCIA nel COMPRENSORIO ALPINO CN4 Stagione venatoria 2016/2017 Con le presenti disposizioni il Comprensorio Alpino CN 4, intende disciplinare quanto esplicitamente previsto dai regolamenti di seguito elencati. Ai sensi della L.N. 157/1992, alla D.G.R. n° 60-3950 del 29.05.2012 s.m.i., al Calendario venatorio regionale, “il Comitato di gestione disciplina con le proprie disposizioni regolamentari la caccia all’interno del Comprensorio Alpino CN4”. Tali disposizioni costituiscono parte integrante e sostanziale dei regolamenti allegati : Allegato A ) Regolamento prelievo selettivo ungulati - stagione venatoria 2016/2017 Allegato B) Regolamento caccia alla Tipica fauna alpina- stagione venatoria 2016/2017 Allegato C) Regolamento caccia alla Volpe- stagione venatoria 2016 /2017 Allegato D) Modalità di caccia programmata al cinghiale – stagione venatoria 2016/2017 Allegato E) Modalità di caccia all’interno delle Aree contigue- stagione venatoria 2016/2017 e Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE “HABITAT” e 2009/147/CEE “UCCELLI”) Allegato F) Regolamento ACS EX ZONA 23 Per tutte le altre specie cacciabili, e per quanto non previsto e regolamentato dalle presenti disposizioni, si rimanda al calendario venatorio ed alle leggi vigenti. Allegato A)- REGOLAMENTO PRELIEVO SELETTIVO UNGULATI STAGIONE VENATORIA 2016/2017 A norma dell’art. 18 punto 2 della legge 11/02/92 n. 157 e della D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012 s.m.i. e delle altre normative vigenti, la caccia di selezione agli ungulati poligastrici (Camoscio, Muflone, Cervo e Capriolo) può essere effettuata esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivi, basati su censimenti quali-quantitativi accertanti la densità e strutturazione delle popolazioni presenti sul territorio oggetto del prelievo venatorio. Il Comprensorio Alpino intende coinvolgere i propri associati nella partecipazione dei censimenti agli ungulati, informandoli, tramite comunicazione scritta, delle date di svolgimento degli stessi e la compilazione di una scheda di partecipazione, ove ogni socio dichiara le proprie preferenze. Queste preferenze verranno prese in considerazione dal Comprensorio Alpino, ma non saranno in nessun modo vincolanti per lo stesso. In attuazione della D.G.R. n°60-3950 DEL 29.05.2012 s.m.i. , il CA CN4, esegue i censimenti ed elabora i dati, ne formula i piani di prelievo per poi trasmetterli alla Regione Piemonte per l’approvazione da parte della Giunta Regionale. La caccia di selezione viene esercitata senza l’ausilio dei cani, salvo quanto previsto dall’art. 18. Il CA CN 4 “Valle Stura”, in attuazione delle disposizioni della L.N.157/92 e della D.G.R. n °60-3950 DEL 29.05.2012, ritiene importante il coinvolgimento dei cacciatori nella partecipazione alla gestione e considera fondamentale - per quanto attiene l’iscrizione ai piani di prelievo ungulati e nella scelta del capo da abbattere - premiare con criteri meritocratici di cui all’art. 6 – i propri associati, per avere maggiori possibilità di attribuirsi la scelta espressa. Per quanto sopra in premessa, Vista la Legge Nazionale del 11 / 02 / 1992 n° 157; Visto lo Statuto del C.A. CN 4; Vista la L.R. 22/2009; Vista la L.R. 10/2011; Vista la L.R. 5/2012 Vista la D.G.R. n°60-3950 DEL 29.05.2012 s.m.i. ,, il Comitato di Gestione del CA CN 4 “ Valle Stura” stabilisce il seguente “Regolamento” che è vincolante, deve essere rispettato ed accettato da tutti i Soci del CA CN4 nella esecuzione del “Piano di Prelievo Selettivo Ungulati”. 1. Nel Comprensorio Alpino CN 4 “ Valle Stura” il prelievo selettivo di Camosci, Mufloni, Cervi e Caprioli è consentito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale. Nel CA CN4 l’attività venatoria è organizzata per DISTRETTI, nei quali sono effettuati distinti censimenti e per i quali è suddiviso il piano di prelievo. 1 2. Il CA CN 4 invia ai Soci il modulo di domanda per l’iscrizione alla caccia di selezione agli ungulati e la scheda relativa alla preferenza del capo da prelevare, differenziato per specie, sesso, classe di età, e distretto di caccia. Per il primo periodo di caccia, saranno prese in considerazione solo le schede pervenute nei tempi stabiliti (VENERDI’ 29 LUGLIO 2016) correttamente compilate ed accompagnate dalla relativa quota di partecipazione alla caccia di selezione di € 60,00 (sessanta/00) intestato al CA CN 4 “Valle Stura”, su c.c.p. 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150. Per le assegnazioni degli ungulati nei periodi a seguire, sarà onere dei cacciatori informarsi presso l’ufficio competente che stabilirà nuove date di scadenza per la presentazione delle richieste e ne divulgherà le date, fatto salvo per l’ultimo periodo di ogni specie dove il Comprensorio si riserva la facoltà di accettare richieste pervenute anche oltre la data di scadenza, in base alla disponibilità di capi da assegnare. Le preferenze espresse dal cacciatore non sono in nessun caso vincolanti per il CA CN4 nell’assegnazione dell’ungulato da prelevare e/o del Distretto di caccia. Preso atto dell’esigenza di rispettare le proporzioni tra le classi di età ed il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse, il cacciatore che non ritira l’autorizzazione (scheda autorizzativa e fascetta) e/o comunque che non attesti l’avvenuto pagamento entro l’inizio di ogni periodo di caccia, viene considerato rinunciatario e perde la quota di prenotazione versata. Per le ulteriori assegnazioni all’interno dello stesso periodo, si rimanda all’art. 27. 3. Le domande di partecipazione al piano di prelievo selettivo di Camoscio, Muflone, Cervo e Capriolo sono accettate proporzionalmente alla disponibilità degli ungulati del CA CN 4 “Valle Stura”. Nel caso in cui siano uguali o inferiori ai capi disponibili per ciascuna classe, se regolari, vengono tutte accettate. Nel caso in cui le richieste siano superiori, per una o più classi, alla disponibilità del piano di prelievo attribuito, riguardo alle singole specie, sesso e classi di età, sono accettate secondo le priorità di cui all’art.6. I punteggi meritocratici ottenuti potranno essere usufruiti per tutti i periodi di caccia disponibili. Per la partecipazione ai piano di prelievo della specie Muflone maschio adulto, camoscio maschio adulto e cervo maschio adulto e sub-adulto, il socio dovrà avere accumulato il punteggio meritocratico minimo di 5,5 punti. 4. In attuazione di quanto previsto dalle “Linee guida” in merito alla modalità A dell’allegato 2- secondo quanto stabilito con D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012 , è previsto l’accorpamento di alcune classi, in “categorie” di prelievo come di seguito riportato: SPECIE CAMOSCIO MUFLONE “CATEGORIE” DI PRELIEVO CLASSE 0 Soggetto di 0 anni Capretto maschio o femmina CLASSE 1 Soggetto di 1 anno Yearling maschio o femmina CLASSE (ADULTO) II-III Maschio di 2 o più anni Sub – adulto e adulto CLASSE (ADULTO) II-III Femmina di 2 o più anni Sub – adulto e adulto CLASSE 0 FEMMINA I-III CLASSE I E Soggetto di 0 anni e femmina Agnello maschio o femmina e (classe I-III) femmina adulta I-III Soggetto di 1 anno Yearling maschio CLASSE MASCHIO Soggetto di 2 o più anni ADULTO (2 +) CAPRIOLO CLASSE O FEMMINA I-III e Soggetto di 0 anni e femmina Piccolo maschio o femmina e (classe I-III) femmina adulta I-III CLASSE MASCHIO I- Maschio di 1 o più anni III (ADULTO) CERVO CLASSE O FEMMINA I-III CLASSE I CLASSE II -III Sub-adulto e adulto maschio Sub – adulto e adulto e Soggetto di 0 anni e femmina Piccolo maschio o femmina e (classe I-III) femmina adulta I-III Soggetto maschio di 1 anno Fusone Soggetto maschio di 2-5 anni Soggetto maschio di 6 o più anni Sub- adulto Adulto “ La caccia, che si svolgerà secondo i criteri di cui al punto 1 – modalità A dell’allegato 2–delle Linee Guida,può essere esercitata sino al raggiungimento dell’90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro. Raggiunta questa soglia di salvaguardia i capi ancora disponibili vengono assegnati nominativamente per sesso e classe di età, secondo le priorità di cui all’art. 6. 2 5. PRECLUSIONI Sono esclusi dalla partecipazione al piano di prelievo ungulati per la stagione in corso i cacciatori sospesi per motivi disciplinari o chi nella stagione in corso ha già abbattuto un capo non conforme a quello assegnato (punto 2.5 Linee guida). L’abbattimento di una femmina con il latte ( fino al 15 novembre per i cervidi e fino al termine della stagione venatoria per Il camoscio) comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti e adulti con trofeo nella stagione in corso (punto 3.7 Linee guida). . La presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell’apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all’abbattimento di una femmina con latte. 6. CRITERI MERITOCRATICI: a) b) c) d) e) f) abbattimento di femmina adulta “senza latte” nella stagione precedente ( entro il 15 novembre per i cervidi classe I-III e fino al termine della stagione venatoria per il camoscio e il muflone appartenente alla classe II-III ( 5 punti per ogni capo).L’animale deve pervenire al centro rilevamento dati con le mammelle intatte, e sarà cura del Tecnico incarico effettuare tale valutazione; numero di giornate dedicate al censimento ungulati ( 4 , 5 punti per ogni censimento); abbattimento conforme del capo assegnato durante la stagione in corso ( 1 punto per ogni capo che potrà essere usufruito nella successiva stagione venatoria); lo stesso punteggio verrà assegnato per l’effettivo abbattimento del capo in caso di ulteriore suddivisione del piano da parte del Comitato di gestione; Per il/i censimento/i per avvistamento diretto al cervo, che si svolgerà in contemporanea con tutti gli istituti presenti nel territorio della Valle Stura, ai sensi della disposizione regionale (punto 2 – allegato1/Linee guida), verrà dato punteggio meritocratico come al punto b) ai concessionari e dipendenti delle A.F.V. che nello stesso giorno lo svolgeranno all’interno della loro A.F.V e che dimostrino l’effettiva partecipazione al censimento, consegnando al CA copia della scheda di rilevamento.; numero di serate informative e/o attività organizzate dal CA ( 1 punto per ogni serata/attività); interventi ambientali previsti dal CA (2 punti per ogni intervento) 7. I cacciatori Soci, la cui domanda per la partecipazione al Prelievo Selettivo Ungulati è stata accolta, preventivamente al ritiro dell’autorizzazione, dovranno versare sul cc n° 12139127 intestato al: Comitato di Gestione CA CN 4 “ Valle Stura” - Via Divisione Cuneense ,5 - 12014 Demonte; Causale : CA CN 4 - Prelievo Ungulati 2015- Capo Assegnato…… Sesso…...Classe/Categoria…... l’importo economico globale (compresa la quota di prenotazione di € 60,00) che è stabilito in : Euro 170,00 per il prelievo di un camoscio, maschio adulto; Euro 130,00 per il prelievo di un camoscio, femmina adulta; Euro 110,00 per il prelievo di un camoscio, yearling (bimun); Euro 80,00 per il prelievo di un camoscio capretto ( classe 0); Euro 170,00 per il prelievo di un muflone, maschio adulto; Euro 120,00 per il prelievo di un muflone, maschio yearling (bimun); Euro 120,00 per il prelievo di un muflone, femmina; Euro 60,00 per il prelievo di un muflone, agnello ( classe 0) ; Euro 350,00 per il prelievo di un cervo, maschio adulto; Euro 260,00 per il prelievo di un cervo, fusone (daguet); Euro 260,00 per il prelievo di un cervo, femmina adulta (o sottile); Euro 170,00 per il prelievo di un cervo, piccolo (classe 0). Euro 120,00 per il prelievo di un capriolo, maschio adulto; Euro 90,00 per il prelievo di un capriolo, femmina adulta (o sottile); Euro 60,00 per il prelievo di un capriolo, piccolo (classe 0); Nel caso in cui la caccia sia organizzata secondo la modalità a) con accorpamento di più classi, di cui alla D.G.R. n°603950 DEL 29.05.2012 , , l’importo economico da versare, ad integrazione della prenotazione, sarà il seguente: Euro 110,00 per il prelievo di un camoscio, maschio adulto; Euro 70,00 per il prelievo di un camoscio femmina adulta; Euro 50, 00 per il prelievo di un camoscio yearling; Euro 20,00 per il prelievo camoscio piccolo; Euro 290,00 per il prelievo di un cervo, maschio adulto; Euro 200,00 per il prelievo di un cervo appartenente alla “categoria” unica ( fusone, femmina e classe 0) Euro 110,00 per il prelievo di un muflone “maschio adulto”; Euro 60,00 per il prelievo di un muflone categoria unica ( yearling femmina e classe 0); Euro 60,00 per il prelievo di un capriolo maschio; Euro 30,00 per il prelievo di un capriolo appartenente alla “categoria” femmina, piccolo (Cl.0)); 3 Il cacciatore che abbatta un animale, il cui “importo economico” totale risulta essere inferiore a quello versato, riceverà dal Comprensorio Alpino la restituzione della somma eccedente. Il cacciatore che non abbatta un animale, nel caso di assegnazione accorpata per più classi, a seguito di chiusura per raggiungimento del 90% del piano di prelievo delle categorie il cui importo economico sia maggiore, avrà diritto a ricevere la restituzione della quota eccedente proporzionata alle giornate di caccia non usufruite. Il pagamento della “quota economica” di partecipazione autorizza il cacciatore ad esercitare il prelievo selettivo sugli ungulati assegnati nelle giornate e nei periodi consentiti dal CA CN4 ma non costituisce in nessun caso diritto di acquisto o di prelazione del capo assegnato. 8. a) Per l’assegnazione degli ungulati ( Camoscio, Cervo, Capriolo, Muflone) previsti dal piano di prelievo, secondo le categorie designate dall’art. 4, si procederà con il seguente metodo: la caccia è organizzata assegnando al singolo cacciatore un capo da prelevare. L’attribuzione del capo è automatica nel caso in cui le richieste siano in numero inferiore a quello dei capi previsti nel piano di prelievo. In caso contrario si procede all’assegnazione della specie, classe, categoria e distretto, secondo le priorità di cui al punto 6. Per i cacciatori con parità di punteggio, si procede ad assegnare il capo e/o il Distretto tramite sorteggio, fermo restando l’art.6. b) A coloro che verranno privati del capo assegnato a causa di tiri non conformi da parte di altri cacciatori e che si vedranno sostituita l’autorizzazione per la caccia di selezione, il Comprensorio Alpino potrà riassegnare lo stesso capo nella stagione successiva indipendentemente dal punteggio meritocratico conseguito. 9.In riferimento all’obiettivo previsto dal punto 3.9 dell’allegato 2 delle Linee guida D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012, la caccia è organizzata, secondo il punto 1 A, con le seguenti modalità: La caccia è organizzata in periodi differenziati e si svolge nei giorni di giovedì e sabato, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 29. Per ogni specie e per ogni singolo periodo, sono autorizzate n° 6 uscite, a libera scelta del cacciatore, all’interno del periodo stesso. Per le ulteriori assegnazioni all’interno dello stesso periodo, il numero delle uscite sarà condizionato dalle giornate di caccia rimanenti e pertanto potranno risultare inferiori a SEI. Il cacciatore che ha abbattuto in modo conforme il capo a lui assegnato può riscriversi al piano all’interno dello stesso periodo, qualora siano rimasti capi ancora disponibili ( o in mancanza di tali, lo stesso potrà iscriversi nei periodi a seguire) per effettuare ulteriori prelievi sino al raggiungimento dell’90% del piano per ogni classe di tiro; raggiunta questa soglia di salvaguardia, i capi ancora disponibili sono assegnati nominativamente. Al secondo e terzo periodo possono partecipare tutti i cacciatori che ai sensi del presente regolamento ne hanno diritto; l’assegnazione è effettuata con priorità di scelta, in base alla disponibilità degli animali e dei distretti, al punteggio meritocratico di cui al punto 6. Le proporzioni tra i sessi e le classi di età devono comunque essere rispettate nelle assegnazioni, a prescindere dalle preferenze espresse dai Soci. La caccia al Camoscio è attuata in tre distinti periodi. Per ogni singolo periodo sono autorizzate SEI uscite a libera scelta del cacciatore, nei giorni di giovedì e sabato. I cacciatori che hanno abbattuto un capo conforme possono riscriversi, all’interno dello stesso periodo, al piano selettivo per prelevare eventuali ungulati rimasti da assegnare ( con le modalità di cui al punto 6); in questo caso per ogni ulteriore prelievo il cacciatore potrà disporre delle uscite rimanenti, nei giorni consentiti, all’interno del periodo. Al secondo e terzo periodo di caccia possono iscriversi tutti coloro che ne fanno richiesta e che ai sensi del presente regolamento ne hanno diritto ( fatto salvo quanto previsto al punto 2).. L’attribuzione dei capi è effettuata mantenendo la priorità dell’assegnazione degli animali disponibili in base al punteggio meritocratico di cui al punto 6. Per la caccia di selezione all’interno delle A.C.S., il cacciatore dovrà inoltrare specifica richiesta su apposito modulo predisposto dal Comprensorio, il quale concederà la relativa autorizzazione ( le priorità di accesso saranno regolamentate in base all’art. 6 del presente regolamento). La caccia al Muflone è attuata in tre distinti periodi. Per ogni singolo periodo, la caccia si svolge nei giorni di giovedì e sabato. Il cacciatore che esercita tale tipologia di caccia, dovrà attenersi scrupolosamente al territorio autorizzato per la caccia al muflone secondo la cartografia predisposta dal CA e consegnata al momento del ritiro dell’autorizzazione. I cacciatori che hanno effettuato un prelievo conforme possono riscriversi, all’interno dello stesso periodo e nei periodi seguenti, al piano selettivo per prelevare eventuali capi di ungulati rimasti da assegnare. Al secondo e terzo periodo di caccia possono iscriversi tutti coloro che ne fanno richiesta e che ai sensi del presente regolamento ne hanno diritto ( fatto salvo quanto previsto al punto 2). L’attribuzione dei capi è effettuata, mantenendo la priorità della assegnazione degli animali disponibili in base al punteggio meritocratico di cui al punto 6. 4 La caccia al Cervo è attuata in DUE distinti periodi. Per ogni singolo periodo, la caccia si svolge nei giorni di giovedì e sabato. Con l’obiettivo di raggiungere una struttura biologicamente equilibrata della popolazione Cervo, la Regione Piemonte con D.G.R. n°60-3950 DEL 29.05.2012 , prevede che nella classe maschio subadulto( 2-5 anni) non sia consentito l’abbattimento di capi coronati su ambedue le stanghe. Il prelievo dei capi coronati su ambedue le stanghe, potrà essere effettuato sulla classe maschio adulto (6 + anni).. (Convenzionalmente si definisce CORONA, la presenza al di sopra della pila o mediano di n° 3 punte di almeno 4 cm di lunghezza ciascuna oppure di n° 4 o più punte di lunghezza uguale o superiore a 2 cm). Completata la percentuale di una classe (ad esempio Cervo maschio adulto, come sopra differenziata, si procederà alla chiusura della caccia a tale classe, (con sanzioni per gli eventuali trasgressori. previste dalla normativa in materia.) I cacciatori che hanno effettuato un prelievo conforme possono riscriversi, all’interno dello stesso periodo, al piano selettivo per prelevare eventuali capi di ungulati rimasti da assegnare. Al secondo periodo di caccia possono iscriversi, all’interno dello stesso periodo,, coloro che ne fanno richiesta avendone diritto ai sensi del presente regolamento ( fatto salvo quanto previsto al punto 2). L’attribuzione dei capi è effettuata, mantenendo la priorità della assegnazione degli animali disponibili in base all’art. 6 del presente regolamento. Inoltre ogni socio potrà essere assegnatario della classe maschio II/III una sola volta nella stagione venatoria, salvo che non vi siano sufficienti richieste da parte di altri soci; in tale situazione il vincolo di un solo capo appartenente alla classe maschio II/III verrà meno. La caccia al Cervo è consentita nei Distretti 1 “Alta Valle”, 2 “Bagni di Vinadio”, 3 “Rio Freddo”, 4 Demonte,” ,il piano di prelievo potrà essere unico per i Distretti 1 – 2 –3 – 4 ; in questo caso l’areale interessato dal prelievo sarà definito “Distretto Cervo”. Il Comprensorio Alpino si riserva la facoltà di limitare e /o chiudere porzioni di territorio per garantire un prelievo maggiormente omogeneo. Per la specie Cervo, nella presente stagione venatoria non è consentita la caccia a tale specie nel Distretto 5. La caccia al Capriolo è attuata in tre distinti periodi. La caccia di selezione al Capriolo sarà differenziata per classe maschio adulto, anticipando per tale classe l’apertura della caccia di selezione come riportato nella tabella al punto 11. I cacciatori che hanno effettuato un prelievo conforme possono riscriversi, all’interno dello stesso periodo o nei periodi seguenti, al piano selettivo per prelevare eventuali capi di ungulati rimasti da assegnare. Per ogni singolo periodo, la caccia si svolge nei giorni di giovedì e sabato. Al secondo e successivi periodi di caccia possono iscriversi tutti coloro che ne fanno richiesta e che, ai sensi del presente regolamento ne hanno diritto ( fatto salvo quanto previsto al punto 2). L’attribuzione dei capi è effettuata, mantenendo la priorità della assegnazione degli animali disponibili in base al punteggio meritocratico di cui al punto 6. 10. La caccia deve essere prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati, con ferite pregresse (escluse quelle di giornata), in condizione patologica, qualunque ne sia la classe di età o il sesso all’interno della specie assegnata (punto 3.2 – allegato 2 “Linee guida” ). Gli animali abbattuti che risultino ammalati, devono essere sottoposti alla valutazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, per l’eventuale distruzione della carcassa. In tal caso, dell’avvenuta distruzione e delle relative modalità, deve essere redatto verbale dal Veterinario appartenente all’A.S.L. di riferimento. I capi così distrutti sono comunque conteggiati nel piano di abbattimento ed al cacciatore viene assegnato un capo, della stessa specie e /o classe di età, in sostituzione. 11. Per l’attuazione del presente Piano di Prelievo, la caccia al Camoscio, Muflone, Cervo e Capriolo è consentita nelle giornate di GIOVEDI’ e SABATO, secondo i periodi previsti. all’interno degli stessi, il cacciatore potra’ usufruire di n° 6 giornate a scelta tra quelle disponibili. La caccia al CAMOSCIO è consentita: - dal 17 settembre al 17 ottobre 2016 (primo periodo) - dal 20 ottobre al 12 novembre 2016 (secondo periodo) - dal 17 novembre al 15 dicembre 2016 ( terzo periodo) La caccia al MUFLONE è consentita: - dal 17 settembre al 17 ottobre 2016 (primo periodo) - dal 20 ottobre al 12 novembre 2016 (secondo periodo) - dal 17 novembre al 15 dicembre 2016 ( terzo periodo) La caccia al CERVO è consentita: - dal 20 ottobre al 12 novembre 2016 (primo periodo) - dal 17 novembre al 22 dicembre 2016 (secondo periodo) La caccia al CAPRIOLO è consentita: - dal 17 settembre al 17 ottobre 2016 (primo periodo) 5 - dal 20 ottobre al 12 novembre 2016 (secondo periodo) - dal 17 novembre al 15 dicembre 2016 ( terzo periodo) 12. Il cacciatore cui è assegnato un capo riceve dal C.A. CN 4 “Valle Stura”: a) una scheda autorizzativa con il numero del contrassegno e con le caratteristiche del capo da abbattere, il Distretto di caccia assegnato ed il periodo di caccia consentito; sul retro della scheda, prima di ogni uscita, deve essere annotata la giornata di caccia che, per ogni settimana non può essere maggiore di due; dopo l’abbattimento e a recupero avvenuto, sulla stessa scheda, il cacciatore dovrà compilarla in ogni sua parte; b) una fascetta di plastica numerata (contrassegno), che il cacciatore deve immediatamente apporre, in modo inamovibile, al garretto di un arto posteriore del capo abbattuto, provvedendo alla rimozione, sullo stesso contrassegno, delle tacche relative alla data di abbattimento. c) uno o più blocchetti di tagliandi giornalieri di “uscita venatoria” predisposto dal CA CN4 ( vedi art. 15). 13. Hanno diritto alla scelta di un capo extra sorteggio (all’interno della stessa specie) i cacciatori che, nella stagione precedente(o in quella in corso) hanno realizzato un capo “sanitario”( art. 20). La richiesta del capo extra sorteggio (per prelievo sanitario) va specificata nel modulo di domanda dal cacciatore che intende usufruire del diritto. Il diritto può essere usufruito nella stagione venatoria in corso o nella stagione venatoria successiva; in quest’ultimo caso, la scelta da parte del cacciatore di usufruire del “capo extra sorteggio” in un periodo successivo al primo, dovrà adeguarsi della disponibilità dei capi rimanenti nel piano di prelievo. 14. La scheda e la fascetta sono strettamente personali, dunque non cedibili per alcuna ragione. In caso di smarrimento della scheda e/o della fascetta, queste non sono sostituite ed il cacciatore perde il diritto all’abbattimento del capo corrispondente. I cacciatori che nei singoli periodi di caccia, non hanno effettuato l’abbattimento, del capo assegnato, devono restituire al CA CN 4 – al termine del periodo di assegnazione( entro i due giorni lavorativi successivi alla conclusione di ogni periodo di caccia) - la scheda autorizzativa e la relativa fascetta, integra, come ricevuta al momento del rilascio . La consegna potrà avvenire o presso l’ufficio o il Centro rilevamento dati biometrici del CACN4. I cacciatori che non provvedono a tale restituzione entro il termine stabilito perderanno il diritto di partecipare al prelievo selettivo degli ungulati per l’anno in corso. 15. I cacciatori devono indicare OBBLIGATORIAMENTE preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale anche negli spazi posti sulla parte retrostante della scheda autorizzativa e devono provvedere ad imbucare nelle cassette predisposte dal CA CN4 (prima dell’uscita di caccia) l’apposito “tagliando di uscita venatoria” debitamente compilato come sotto indicato nell’esempio; in caso di immediata variazione della zona di caccia, si dovrà ripetere tale operazione. Chi non adempirà in modo corretto e completo alla compilazione del tagliando incorrerà nelle sanzioni previste. TAGLIANDO GIORNALIERO CACCIA SELEZIONE UNGULATI Ex. Modalità corretta di compilazione Parte da conservare: DATA: ----/------/2015 ORA IMBUCAMENTO: 6.00 DISTRETTO ASSEGNATO N°: 1 LOCALITA’ DI CACCIA: Moriglione Parte da imbucare: NOME: Giuseppe COGNOME: Garibaldi DATA: ------/-----/2015 ORA IMBUCAMENTO: 06.00 CAPO ASSEGNATO: Camoscio DISTRETTO ASSEGNATO N°: 1 LOCALITA’ DI CACCIA: Moriglione Il “tagliando di uscita venatoria” deve essere imbucato nelle “cassette” poste nel Distretto dove si è autorizzati ad effettuare la caccia, o nella cassetta situata all’ingresso della sede del CA CN4. Il controllo dei “tagliandi” viene effettuato dagli agenti autorizzati (l’ubicazione delle “cassette “dislocate sulle bacheche del CA e dislocate nelle seguenti località: Gaiola – bivio per Rittana; Demonte – presso sede del CA CN4 e in Piazza R.Spada;Vinadio – in prossimità di Porta Francia del Forte Albertino ; Bagni di Vinadio – sul piazzale dell’Albergo di Corborant – Pietraporzio nel piazzale sotto la Fraz. Pontebernardo – Argentera – davanti al garage comunale sulla S.S. 21 ). 16. Salvo i casi di prelievo sanitario, l’abbattimento di un capo non corrispondente alle caratteristiche assegnate, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 17. Gli abbattimenti devono essere effettuati mediante carabina con canna ad anima rigata munita di cannocchiale, di calibro non inferiore a 6 millimetri per il prelievo di Camoscio, Muflone e Capriolo; carabina di calibro non inferiore a 7 6 mm (compreso il calibro 270) per il prelievo del Cervo. E’ vietato il fucile con canna ad anima rigata semiautomatico o automatico. 18. Al fine di evitare di lasciare sul territorio animali feriti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l’esito del tiro mediante accurata verifica sul colpo; In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore è tenuto alla sua scrupolosa ricerca ed in caso di mancato ritrovamento, alla immediata segnalazione del fatto al CA CN4 ( 335/8335476 e 0171/950928) al servizio Vigilanza della Provincia di Cuneo (0171/445254) (ai sensi del punto 3.8 Linee guida a.llegato 2), in modo che venga attivata la ricerca con il “cane da sangue”. L’esito di tale intervento dovrà comunque essere comunicato al CA CN4, entro le 24 ore successive. Nel caso in cui la ricerca risulti infruttuosa, il cacciatore mantiene il diritto all’abbattimento purchè abbia comunicato il fatto tempestivamente. 19. Il capo abbattuto deve essere presentato intero ed eviscerato lo stesso giorno e nelle ore prestabilite al Centro di Rilevamento dati biometrici, predisposto dal CA CN 4 negli orari stabiliti per: a) la verifica della congruità dell’abbattimento rispetto all’assegnazione; b) la compilazione della “Scheda di rilievo biometrico” che attesta la liceità del possesso dell’animale; c) il ritiro della “scheda di assegnazione”, il riscontro della sua corretta compilazione, la verifica dell’apposizione della fascetta al garretto dell’animale ed il ritiro della sua parte terminale; d) l’eventuale evidenziazione di anomalie fisiche in base alle quali il tiro possa essere definito “sanitario” in base a quanto previsto al punto 3.2 della D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012, in questo caso il Tecnico del “Centro di rilevamento dati biometrici” causa attestante il prelievo sanitario, nello spazio riservato alle note, sulla scheda di rilevamento dati. Il Tecnico del “Centro di rilevamento dati biometrici” è nominato dal Comprensorio Alpino CN4 “Valle Stura. 20. Come capo sanitario si intende un animale che presenti le seguenti caratteristiche: - segni di malattia, lesioni o ferite pregresse ( escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Rilevamento dati biometrici e di cui si accerti l’esistenza e la rilevabilità da parte del Tecnico addetto al Centro di controllo; - peso inferiore al 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età ( tale peso verrà desunto dai dati biometrici riportati nel O.G.U.R. ex P.P.G.U.) - con il palco ancora in velluto, ad esclusione della classe maschio fusone (daguets) per il cervo fino al 31 ottobre; 21. L’attribuzione della qualifica di “tiro sanitario” rende conforme anche un tiro su sesso o classe di età diversa, all’interno della specie assegnata. Tale giudizio di conformità spetterà al Tecnico incaricato al “Centro di rilevamento dati biometrici”. Inoltre, la qualifica di “tiro sanitario” dà diritto alla priorità di scelta extra-sorteggio su un capo ungulato per la stagione venatoria in corso ( se possibile) o per quella successiva. Sarà compito del Comprensorio Alpino valutare l’assegnazione di un capo extra –sorteggio. 22. Nel caso in cui al Centro di rilevamento dati biometrici si riscontri l’abbattimento di un animale con caratteristiche diverse da quelle indicate sulla scheda autorizzativa salvo che si tratti di un abbattimento sanitario, il Tecnico addetto al “Centro di rilevamento dati biometrici” provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente del CA CN4 ( o chi per esso) oppure ad un suo delegato il quale ne darà tempestivamente notizia al Servizio di Vigilanza della Provincia di Cuneo. 23. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro tre giorni al Presidente del Comprensorio. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà consegnare la testa dell’animale o quanto altro richiesto dal tecnico addetto al controllo. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una commissione composta da un rappresentante del CA, da un rappresentante della Provincia, e da un rappresentante della Regione Piemonte; l’esito sarà comunicato al cacciatore al termine della seduta. Oltre ai casi contestati, la commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età, abbia delle evidenti caratteristiche proprie di un’altra classe; in questo caso l’abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie ( punto 4.5 Linee guida allegato 2). 24. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell’ambito della caccia di selezione e, devono essere restituiti entro e non oltre quanto disposto dal calendario venatorio della Regione Piemonte ( 30 marzo 2017). La scheda riepilogativa dovrà invece pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2017. 25. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si attuano le disposizioni previste dal vigente calendario venatorio, dalla L.N. 157/92, dalla L.R. 10/2011, dalla D.G.R. n°60-3950 DEL 29.05.2012 , L.R. 5/2012. 26. Il cacciatore, prima di ogni uscita di caccia, è sempre tenuto a verificare se la caccia ad una o più specie e/o classi di ungulati, è stata sospesa e/o eventualmente i capi disponibili sono stati assegnati nominativamente, in modo ufficioso tramite comunicazione scritta affissa presso le Bacheche dove sono poste le cassette utilizzate per la caccia di selezione o in modo ufficiale telefonicamente presso la segreteria ( 0171/950928 - 335/ 8756487) del Comprensorio Alpino. 7 27. Le ulteriori assegnazioni all’interno dello stesso periodo, stante la disponibilità dei capi, verranno effettuate nel seguente modo: fermo restando il rispetto dei punti 2)- 6) del presente regolamento, il Comprensorio Alpino predisporrà un modulo di richiesta, che dovrà essere presentato all’ufficio del CA entro le ore 12 di ogni lunedì ; Sarà obbligo del cacciatore che ha inoltrato la richiesta, verificare l’avvenuta assegnazione entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo (MARTEDI’); Per il secondo / terzo periodo di ogni specie sarà possibile richiedere un’ulteriore assegnazione inoltrando la richiesta sull’apposito modulo entro e non oltre lo ore 10 del VENERDI’; La mancata verifica (che può avvenire anche a mezzo telefonico) equivarrà alla perdita dell’assegnazione del capo e comporterà l’immediato reintegro dei soci esclusi; 28. Il carniere stagionale per il prelievo degli ungulati ruminanti poligastrici ( cervo, capriolo, muflone, camoscio) sarà da uno a dieci capi, fermo restando la disponibilità dei piani numerici di prelievo. 29. Il Comitato di gestione potrà consentire la caccia di selezione agli UNGULATI a cacciatori “TEMPORANEI”( nei giorni di lunedì, giovedì, sabato e domenica) fino ad un massimo del 10% del piano di prelievo, fermo restando il limite di cacciatori ammissibili e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti (D.G.R. n° 21-2512 del 03.08.2011). I cacciatori “TEMPORANEI” devono provvedere al pagamento di una quota di partecipazione economica di €.200,00 duecento/00), nonché della quota prevista per il capo prelevabile che è quantificata nel triplo della quota prevista per gli associati per la caccia di selezione. Il Comprensorio Alpino predisporrà appositi moduli e provvederà a rilasciare a tale cacciatore apposita autorizzazione, la quale accompagnerà il tesserino venatorio. Il cacciatore temporaneo, al quale verrà assegnato un capo da prelevare, dovrà provvedere al pagamento prima dell’uscita di caccia. Qualora il cacciatore temporaneo intenda esercitare la caccia in periodi successivi al primo e garantirsi fin da subito il diritto di un capo da prelevare, dovrà provvedere al pagamento maggiorato di un terzo rispetto alla quota prevista. In tal caso si garantirà la possibilità di effettuare il capo nel periodo da lui richiesto. Il cacciatore temporaneo non potrà avere assegnati più di due capi appartenenti alla classe maschio adulto. Resta inteso inoltre che il Comprensorio considererà in ordine temporale le domande e darà precedenza a quelle pervenute prima. La caccia si potrà svolgere per un massimo di sei giornate per ungulato assegnato, all’interno dei periodi di caccia previsti. Il CA CN4 individuerà il personale esperto per l’accompagnamento del cacciatore temporaneo durante l’esercizio della caccia., in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 dell’allegato A del D.G.R. n° 21-2512 del 03.08.2011. Qualora l’accompagnatore sia un socio del CA CN4, lo stesso non potrà esercitare la caccia in contemporanea. Per tutto quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rimanda alla D.G.R. n° 21-2512 del 03.08.2011. 30. A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n° 13-3093 del 12.12.2011, relativo alla vendita ed al consumo delle carni, il Comitato di gestione del Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura declina ogni responsabilità in merito ad eventuali patologie rilevabili nelle carni dei selvatici abbattuti destinate al consumo alimentare privato e non, anche in seguito alla compilazione della scheda di rilevamento dati biometrici eseguita dal Tecnico incaricato al Centro rilevamento dati, la quale non attesta l’eventuale commestibilità della selvaggina abbattuta. Tale responsabilità è disciplinata dalla D.R.G. sopraccitata. 31. L’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento prevede l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. L €. 400,00 – (quattrocento/00). ALLEGATO B) Regolamento TIPICA FAUNA ALPINA 2016/2017 In riferimento alla D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012 s.m.i. , così come modificata dalla D.G.R. n° 17-5754 del 06.05.2013 s.m.i., ed alle normative vigenti, il Comitato di Gestione del CA CN 4 Valle Stura, ha deliberato il presente regolamento per l’attività venatoria alla specie di Tipica fauna alpina il cui prelievo è autorizzato dalla Regione Piemonte. Art. 1. Periodo di caccia. Il periodo di caccia alle specie in oggetto è consentito ( nei giorni di mercoledì e domenica) a far data dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2016, salvo diversa disposizione regionale. Art. 2. Assegnazione nominativa dei capi. Al raggiungimento della soglia di abbattimento prevista per ogni specie di 1-3 capi mancanti al completamento del piano di prelievo previsto, questi potranno essere assegnati nominativamente, ai cacciatori in relazione alla graduatoria di cui all’art. 4 con prelazione, a parità di punteggio, di coloro che hanno già effettuato 1 o più prelievi nel Comprensorio Alpino CN 4, nella stagione venatoria in corso, in modo da evitare l’eventuale sforamento del piano concesso dalla Regione Piemonte. Art. 3. Partecipanti alla caccia. Sono autorizzati alla presente attività venatoria per la stagione 2016/2017, coloro che inoltrino domanda al Comprensorio Alpino su apposito modulo predisposto entro e non oltre il 31 agosto 2016, a seguito di un versamento di €. 50,00 ( cinquanta/00) su c.c.p. n° 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 intestato a Comprensorio 8 Alpino CN 4 Valle Stura – Via Divisione Cuneense, 5 – 12014 DEMONTE CN indicando come causale: quota di partecipazione prelievo tipica fauna alpina – stagione venatoria 2016/2017. La D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012 , - allegato 4 punto 1.2 prevede una percentuale massima di cacciatori e capi da prelevare in questo rapporto .”…2,5 cacciatori per capo da prelevare..”Si precisa che tale percentuale verrà mantenuta lungo il periodo della caccia alla tipica alpina, escludendo gradualmente da tale attività i cacciatori che hanno accumulato il minor punteggio meritocratico. Verrà quindi presa in considerazione la graduatoria prevista all’art. 4 tra tutti coloro che avranno presentato domanda nei tempi previsti. Art. 4 . Punteggi meritocratici e formulazione graduatoria di merito. 10 punti per ogni censimento estivo con cane per le specie coturnice, gallo forcello, (pernice bianca); 10 punti per ogni abbattimento conforme effettuato nella stagione precedente. 5 punti per la partecipazione alle serate informative e/o attività organizzate dal CA; In caso di parità di punteggio verrà data la priorità al socio più anziano d’età. Art. 5 . Contrassegni, tagliandi e scheda autorizzativa. Ogni cacciatore autorizzato a svolgere tale attività venatoria, riceverà dal Comprensorio all’atto dell’approvazione dei piani di prelievo da parte della Giunta Regionale, n. 2 contrassegni da applicare ai capi prelevati immediatamente dopo l’abbattimento. Relativamente alle specie Fagiano di monte e Coturnice, il contrassegno dovrà essere applicato all’ala. A tali contrassegni dovranno essere asportate le tacche inerenti la data del prelievo. I soci autorizzati riceveranno un blocchetto di tagliandi di uscita, composti di due parti, le quali dovranno essere compilate in ogni sua parte e dovranno eseguire quanto indicato all’art 7. Tali soggetti verranno inoltre dotati di un’apposita scheda autorizzativa, dove il Comprensorio annoterà i punteggi meritocratici totalizzati e il numero dei contrassegni consegnati; tale scheda sarà di fondamentale aiuto per soci in quanto consentirà agli stessi di valutare lo stesso dell’autorizzazione al prelievo ( punto F art. 7). Art. 6. Censimenti. Il Comitato di gestione, a seguito di valutazione tecnica da parte dei propri dipendenti e/o personale delegato, può escludere cani ritenuti non idonei all’effettuazione delle operazioni censuali (mancata correttezza sulla ferma, non soggetti al comando del proprio conduttore, o tutto quanto possa far fallire le operazioni censuali). In tal caso non verrà dato il punteggio meritocratico previsto. Gli associati possono partecipare con cani non di proprietà, inoltre il Comprensorio Alpino in caso di necessità, per effettuare ulteriori verifiche e/o censimenti, può avvalersi di unità cinofile e/o di conduttori non associati. Art.7. Obblighi per il cacciatore. In aggiunta alle disposizioni previste per legge, il cacciatore dovrà : A. prima dell’inizio della caccia, compilare il tagliando di uscita giornaliera in modo corretto ed in ogni sua parte, imbucare la parte prevista nella buca più vicina alla zona in cui intenda praticare la caccia; B. conservare la parte rimanente del tagliando durante l’uscita di caccia; C. ripetere l’operazione nel caso si decida di variare la zona di caccia; D. apporre il contrassegno all’animale appena abbattuto; E. portare il capo abbattuto presso il centro rilevamento dati nelle giornate e orari previsti; F. tenersi informato giornalmente in modo ufficiale presso la segreteria del Comprensorio ed in modo ufficioso presso le bacheche informative dislocate sul territorio del CA, in merito ad eventuali esclusioni meritocratiche, chiusure di specie e/o assegnazioni nominative; G. se autorizzato alla caccia al cinghiale, dovrà indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale del proprio corpo; Art. 8 . Sanzioni. Il mancato rispetto di detto regolamento inoltre comporterà la sanzione amministrativa di €. 400,00 (quattrocento/00) prevista dalla L.R. 5/2012, art. 40, comma 5, lettera dd. Art. 9 Misure precauzionali Il Comitato di gestione, per particolari esigenze di tutela per le specie in oggetto ( gallo forcello, coturnice), per sopravvenute variazioni alle normative vigenti o per altre giustificate motivazioni, può limitare, chiudere l’attività venatoria ad una o più specie e/o limitare o chiudere la caccia in alcune porzioni di territorio, previo adeguata comunicazione agli interessati. Art. 10 . Disposizioni per il consumo delle carni A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n° 13-3093 del 12.12.2011, relativo alla vendita ed al consumo delle carni, il Comitato di gestione del Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura declina ogni responsabilità in merito ad eventuali patologie rilevabili nelle carni dei selvatici abbattuti destinate al consumo alimentare privato e non, anche in seguito alla 9 compilazione della scheda di rilevamento dati biometrici eseguita dal Tecnico incaricato al Centro rilevamento dati, la quale non attesta l’eventuale commestibilità della selvaggina abbattuta. Tale responsabilità è disciplinata dalla D.R.G. sopraccitata. Art.11. Carniere giornaliero e stagionale Durante il periodo stabilito il cacciatore può abbattere complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano di prelievo numerico annuale. Inoltre ogni cacciatore non può abbattere più di un capo per specie al giorno, fermo restando il numero massimo di 2 capi giornalieri. ALLEGATO C)- REGOLAMENTO CACCIA VOLPE Ai sensi del Calendario Venatorio Regione Piemonte per la stagione venatoria 2016/2017 l’esercizio venatorio alla specie Volpe è consentito nelle giornate di mercoledì e domenica fino al 29.01.2017 o fino al raggiungimento del piano di prelievo autorizzato dalla Giunta Regionale secondo le seguenti modalità: nel periodo 2ottobre / 28 dicembre 2016: caccia alla volpe in tutte le forme consentite dal calendario venatorio regionale; nel periodo 1 gennaio /29 gennaio 2017: caccia alla volpe esclusivamente ai sensi del presente regolamento; 1. La caccia alla volpe è consentita esclusivamente a squadre di cacciatori autorizzate dal C.A. che potranno avvalersi di non più di due cani da seguita per squadra. I cacciatori dovranno fare in modo che i cani utilizzati non arrechino disturbo alla restante fauna selvatica. 2. Ciascuna squadra dovrà essere composta da un minimo di DIECI ad un massimo di venticinque cacciatori. Per poter effettuare la battuta dovranno essere presenti almeno OTTO cacciatori. In ogni squadra dovrà essere individuato un Caposquadra ed un massimo di due Vice -caposquadra che saranno i responsabili dell’andamento della battuta e della compilazione dei relativi verbali. Il Caposquadra od un Vice-caposquadra dovrà obbligatoriamente essere presente alla battuta sino alla fine della stessa. Se durante la battuta verrà a mancare il numero minimo previsto, la stessa verrà immediatamente sospesa. Per ogni giornata la squadra non POTRA’ VARIARE Comune, ma solamente la località della battuta. 3. Ogni cacciatore socio del C.A. CN 4 “Valle Stura” GIORNALMENTE può iscriversi ad una sola squadra. 4. La domanda di autorizzazione indirizzata al Presidente del C.A. CN 4”Valle Stura” (compilata sull’apposito modulo predisposto dal C.A. – scheda n. 1) dovrà pervenire almeno 48 ore prima dell’effettuazione della battuta agli uffici amministrativi del C.A. siti in Via Divisione Cuneense, 5 – 12014 DEMONTE. La richiesta di partecipazione, da produrre su apposito modulo, conterrà: a) l’elenco nominativo e la data di nascita di tutti i componenti della squadra che intendano partecipare alla battuta stessa; b) il nominativo del Caposquadra, o in assenza dello stesso, quello del Vice- caposquadra che lo sostituisce; c) il numero di cani utilizzato e il nome del proprietario degli stessi; d) la località precisa in cui si effettua la battuta ed il Comune in cui detta località ricade; e) il luogo e l’ora di ritrovo -indicati in modo preciso ed inequivocabile- di tutti i partecipanti, prima dell’inizio della battuta; 5. Il Caposquadra, o in sua vece il Vice- caposquadra, prima dell’inizio di ogni battuta è tenuto a compilare, riportando l’elenco dei cacciatori presenti alla battuta, la scheda n.2 che dovrà essere firmata dai partecipanti. Tale scheda dovrà essere tenuta dal Responsabile a disposizione per i controlli da parte della Vigilanza in qualunque momento ne venga fatta richiesta e dovrà essere ricompilata ogni qualvolta si ripeta una nuova battuta. 6. Il Caposquadra dovrà comunicare, entro il giorno successivo alla caccia, il numero delle volpi abbattute durante la battuta, compilando la scheda n. 2 in ogni sua parte e facendola pervenire al C.A. I capi di volpe che presentino evidenti segni di malattia devono essere tempestivamente consegnati all’Autorità Veterinaria territorialmente competente. 7. Ogni singolo cacciatore del CA CN4, che intenda iscriversi a battute di caccia sulla specie volpe, senza appartenere a nessuna squadra specifica, potrà comunicare il proprio nominativo e dare la propria disponibilità agli uffici amministrativi , entro le 48 ORE ANTECEDENTI la BATTUTE, che provvederanno ad inserire lo stesso in squadre che esercitino tale forma di caccia. 10 8. 9. Durante le battute di caccia alla volpe è vietato abbattere qualunque altra specie di fauna selvatica e detenere O usare cartucce a palla unica e/o munizioni diverse dal Quattro ( diametro mm. 3,1) al Doppio zero ( diametro mm. 4,1). E’ fatto inoltre obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità. La caccia alla Volpe NON PUO’ essere effettuata su terreno parzialmente o totalmente coperto di neve. 10. Le violazioni alle disposizioni di Legge o al presente Regolamento saranno sanzionate secondo la L.N. 157/92 e la L.R. 5/2012. La mancata o incompleta osservanza alle presenti disposizioni oltre alle conseguenze penali o amministrative di legge, comporta l’applicazione della sanzione accessoria che prevede l’esclusione dalla caccia nel Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura per la stagione venatoria successiva da parte di chi ha commesso la violazione e per il responsabile della battuta in corso ( caposquadra o il Vice). ALLEGATO D) MODALITA’ di CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE 2016/2017 1. La caccia al cinghiale viene svolta in forma programmata nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica. Ogni cacciatore che eserciti tale forma di caccia può praticarla su tutto il territorio venabile del CA CN4 in tutte le forme consentite dalle disposizioni delle leggi vigenti. 2. Gli associati che intendano praticare la caccia alla specie cinghiale dovranno inoltrare domanda al Comprensorio Alpino su apposito modulo predisposto entro e non oltre il 31 agosto 2016, a seguito di un versamento di €. 50,00 ( cinquanta/00) su c.c.p. n° 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 intestato a Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura – Via Divisione Cuneense, 5 – 12014 DEMONTE CN indicando come causale: quota di partecipazione caccia cinghiale – stagione venatoria 2016/2017. Il Comprensorio, all’atto della consegna del tesserino venatorio, provvederà ad apporre sullo stesso un timbro di autorizzazione a tale forma di caccia. 3. Considerato che la D.G.R. n° 17-5754 del 06.05.2013 s.m.i. asserisce che è fatto obbligo di consegna dei capi prelevati al centro rilevamento dati per le misurazioni biometriche e che la D.G.R. n° 13-3093 del 12.12.2012 prevede l’obbligo dell’esame per l’analisi di trichinella, il Comprensorio Alpino ha istituito una convenzione con l’Istituto Zooprofilattico tramite l’ASL CN1 ed a proprie spese provvede a fare eseguire tali analisi, previo prelievo di tessuto dell’animale prelevato e consegnato al Centro rilevamento dati. A tale cinghiale il Tecnico al centro rilevamento dati apporrà un contrassegno inamovibile affinchè sia in seguito identificabile. Le armi autorizzate per la caccia al cinghiale sono: 4.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito 4. con i mezzi di seguito riportati: a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di un colpo, di calibro non superiore al 12; b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40: - a caricamento singolo manuale; - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi; c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6; d) arco e falco. 4.2 Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’articolo 13 della l. 157/1992. 5. Durante la caccia al cinghiale ogni cacciatore ha l’obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato dorsale e ventrale del proprio corpo. 6. Si rammenta inoltre che chiunque sia autorizzato alla caccia al cinghiale , dovrà sempre indossare un abbigliamento ad alta visibilità anche durante l’esercizio di altre forme di caccia (tipica fauna alpina, beccaccia, lepri…), fatta eccezione che per la caccia di selezione agli ungulati. ALLEGATO E ) MODALITÀ DI CACCIA ALL’INTERNO DELLE AREE CONTIGUE E ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE “HABITAT” E 2009/147/CEE “UCCELLI”) 11 ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell’art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) l’attività venatoria è consentita secondo quanto previsto dall’artico 2, comma 3 della l.r. n. 11 del 25.6.2013. ATTIVITA’ VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE “HABITAT” E 2009/147/CEE “UCCELLI”) 7.1. L’attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000, salvo che nei siti ricadenti nelle Province di Novara e Vercelli dotate di Piano faunistico-venatorio sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza (V.I.), è vietata fino alla conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di Incidenza (V.I.) di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all’art. 43 della l.r. 19/2009 ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni così come esplicitate negli specifici provvedimenti adottati dalle Strutture competenti. 7.2. Fatte salve le eventuali disposizioni più specifiche che saranno previste dalle Misure di conservazione e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 (“Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)”) pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato: a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati; b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone di cui all’allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 (“Disposizioni sull’attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”), di seguito elencate: IT1110020 Lago di Viverone IT1120014 Garzaia del Rio Druma IT1120021 Risaie Vercellesi IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola IT1120029 Palude di San Genuario e San Silvestro IT1140013 Lago di Mergozzo e Mont'Orfano IT1150010 Garzaie novaresi IT1160054 Fiume Tanaro e Stagni di Neive IT1160059 Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura IT1180028 Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino (1) (1) esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all’indirizzo http://www.parcodelpo-vcal.it/. c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l’effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 (“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina”); e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli; h) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l’ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati. 12 7.3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 7.1. si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare. 7.4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 7.2. si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. ALLEGATO F ) REGOLAMENTO AREA DI CACCIA A GESTIONE SPECIFICA “ZONA 23 – DEMONTE” Il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CN 4 nella proposta di Piano Faunistico, formulata già nel gennaio 1997, alla Provincia di Cuneo, si era espresso con la volontà di costituire nella ”Ex Zona 23” di Demonte un’area di Caccia a Regolamento specifico in cui fosse possibile esclusivamente l’abbattimento selettivo del Camoscio, proteggendo e salvaguardando la tipica fauna alpina presente in buon numero. Quest’area, situata sul versante destro orografico della valle Stura nel Comune di Demonte ad un altitudine compresa tra i 1500 ed i 2400 metri s.l.m. confina da Sud est a sud ovest con il Parco Regionale Naturale Alpi Marittime, è stata istituita come area protetta (Ex Zona 23 – Oasi) dal 1953 sino al 1997. L’esercizio venatorio sulla specie di tipica fauna alpina, se attuato in quest’area dove la facilità di accesso e l’ambiente particolare permettono un forte prelievo, rischia di compromettere negativamente l’intera popolazione del tetraonide nella media valle e di rendere vano il Progetto Alcotra e tutti gli sforzi attuati per migliorare l’habitat, in quanto non si potrebbero confrontare i dati storici censuali. 1. DEFINIZIONE 1.1. Area a Caccia Specifica Le aree a caccia specifica (di seguito A.C.S.) istituite dalla Giunta regionale, su proposta del C.A. interessato qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione del patrimonio faunistico. Le A.C.S. sono zone di territorio dove è consentita la caccia a determinate specie, in questo caso solo al camoscio, con fucile a canna ad anima rigata, secondo le modalità stabilite dal C.A. . 1.2. Durata di Istituzione L’ A.C.S. è istituita fino al 31.01.2017 con possibilità di rinnovo nell’ambito della durata del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cuneo. Per esigenze particolari di tutela delle colture agricole e dell’ambiente, è ammessa la revoca anzitempo, ma solo al termine della stagione venatoria. 1.3. Identificazione dell’ A.C.S. nel C.A. CN 4 Il CA CN 4 “Valle Stura” richiede l’istituzione di una Area di Caccia Specifica per la migliore gestione delle risorse faunistiche anche nel rispetto degli accordi stabiliti intrapresi con i rappresentanti degli Enti locali presenti nel Comitato di gestione , durante la stesura della proposta del Piano Faunistico Venatorio elaborata dal Comitato di Gestione del Comprensorio. La zona da istituirsi come Area di Caccia Specifica è la seguente: DENOMINAZIONE A.C.S. ZONA 23 - DEMONTE COMUNI INTERESSATI SUPERFICIE Demonte 535 Ha I confini dell’ A.C.S. sono delimitati – da tabelle esenti da tasse, con la scritta: Comprensorio Alpino CN 4 - Area Caccia Specifica – ex L.R. 70/96, art. 16, comma 5. La planimetria dell’ A.C.S. istituita sarà riportata su cartina C.T.R. 1: 15.000 e fornita ai cacciatori del C.A. CN 4, iscritti al prelievo all'interno dell'Area, allegata al presente Regolamento. 2. MODALITA’ E MEZZI PER L’ESERCIZIO VENATORIO NELLE A.C.S. La caccia all’interno dell’ A.C.S. è consentita a tutti i cacciatori che ne fanno richiesta, compatibilmente con il piano di prelievo selettivo agli ungulati attribuito dalla Giunta della Regione Piemonte. Ai cacciatori autorizzati sarà rilasciata apposita autorizzazione firmata dal Presidente del Comprensorio Alpino. 2.1. ACS “ZONA 23 – DEMONTE” 13 Nella A.C.S. “Zona 23 – Demonte” è esclusivamente consentito esercitare il prelievo venatorio nei confronti della specie Camoscio ( Rupicapra rupicapra) secondo le modalità ed il numero di capi stabiliti annualmente dal Comprensorio Alpino. Completato il piano per la specie, viene dichiarata chiusa la caccia nella A.C.S. e ne viene data comunicazione ai sensi del punto 3 del presente Regolamento. I piani di prelievo previsti nella A.C.S. “Zona 23 – Demonte” saranno determinati annualmente in seguito ai dati raccolti con i censimenti ed all’approvazione dei piani di abbattimento, da parte della Regione. La caccia di selezione al Camoscio nella A.C.S. “Zona 23 – Demonte” può essere effettuata solo mediante fucile con canna ad anima rigata, munito di cannocchiale, di calibro non inferiore a 6 mm. Non è consentito avvalersi dell’ausilio di cani, ad eccezione dei “cani da traccia” per il recupero degli animali eventualmente feriti, ai sensi dell’art. 18 Regolamento ungulati. Nella A.C.S. “Zona 23 – Demonte” sono ammessi al prelievo venatorio sulla specie Camoscio (secondo il piano attribuito) coloro che ne fanno richiesta scritta al Comprensorio Alpino, con la priorità di accesso ai cacciatori che hanno cumulato i maggiori punteggi ai sensi del Regolamento Prelievo selettivo ungulati, art. 6. 3. PUBBLICITA’ DEGLI ATTI RELATIVI ALL’ A.C.S. Il Comprensorio Alpino dà pubblicità in ordine ai seguenti atti: Piani di abbattimento alle specie cacciabili; Calendari di caccia alle specie cacciabili; Avvisi di chiusura della caccia, per le varie specie, classi di età e sesso; Altre comunicazioni inerenti modificazione dei calendari e dei piani di prelievo; La pubblicità degli atti è resa mediante l’esposizione di avvisi presso: La sede del C.A. CN 4; Il Centro di Controllo Faunistico istituito dal C.A.; L’albo Pretorio dei Comuni interessati dall’ A.C.S. Bacheche CA CN4. Ogni cacciatore, che è autorizzato ad esercitare il prelievo nell’ A.C.S., è tenuto ad informarsi dello stato del prelievo utilizzando uno strumento tra quelli sopra previsti. 4. DIVIETI Nell’ A.C.S. non è consentito addestrare ed allenare i cani, ai sensi dell’articolo 13 della ex. L.R. 70/96. E’ inoltre vietato causare volontariamente spostamenti di fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita dall’ A.C.S. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla Legge Nazionale sulla caccia, al Calendario Venatorio regionale, ed al Regolamento Prelievo Selettivo Ungulati del C.A. CN 4. 5. VIGILANZA La vigilanza alle norme contenute nel presente Regolamento è affidata agli organi preposti per esercitare tale attività. N.B. Si rammenta che tali disposizioni regolamentari potrebbero subire variazioni da parte della Regione Piemonte, indipendentemente dalla volontà del Comitato di gestione del CA CN4 Valle Stura. 14