Estratto - La Tribuna
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194 LE NUOVE PROCEDURE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. 10. Garanzia convenzionale La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare (art. 133 cod. cons.): a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui sopra rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione. 11. Il rapporto tra vendita di beni di consumo e contratto di finanziamento Nel commercio di autoveicoli le parti sono portatrici di interessi il cui contemperamento si realizza attraverso schemi giuridici finalizzati a un risultato pratico-economico concretizzantesi in una serie di attribuzioni patrimoniali. Su questi spostamenti patrimoniali converge la comune volontà dei soggetti destinatari, sicché si conviene tra i diversi interessati che un soggetto trasferisca a un altro un bene e che questi gli corrisponda una somma di denaro; che un terzo anticipi all’acquirente una somma di denaro che gli sarà restituita maggiorata di una remunerazione; che la somma sia impiegata per adempiere l’obbligo di pagare il prezzo per l’acquisto del bene. MEMO_NuoveProcedureDirittiConsumatori_2014_1.indb 194 22-07-2014 12:10:34 i diritti dei consumatori nella vendita dei beni di consumo 195 Al di là della consapevolezza che ciascun soggetto interessato ha dei frammenti che non lo riguardano direttamente, ricorre in ogni caso la comune volontà di realizzare l’assetto economico risultante dalla interazione del complesso della situazione soggettiva programmata. Così, ad esempio, l’alienante potrebbe essere stato fisicamente estraneo alla stipulazione del contratto avente come portato pratico-economico il finanziamento; tuttavia, l’estraneità all’atto non esclude che egli abbia inteso perseguire i vantaggi economici dipendenti dal coordinamento tra questo evento patrimoniale e quello rappresentato dall’alienazione. L’accordo sul complessivo assetto di interessi ricorre perché quest’ultimo si traduce in una serie di benefici per ciascuna delle parti dell’operazione, anche se estranea al frammento di regolamento giuridico strumentale ad un singolo spostamento patrimoniale. Questa autoregolamentazione giuridica, infatti, nel contesto economico in cui si esplica empiricamente il commercio di beni di consumo di un certo importo, corrisponde ad una specifica utilità sia per il finanziatore, sia per il commerciante, sia per l’acquirente. Ed invero, il finanziatore consegue il vantaggio dell’incremento della propria clientela dovuto alla presentazione da parte del commerciante dei soggetti che si rivolgono direttamente a lui per l’acquisto del bene; il commerciante riceve il beneficio dell’intensificazione delle vendite, siccome un tale evento nello smercio immediatamente remunerato dei propri prodotti a soggetti i quali solo in un secondo memento avrebbero avuto la disponibilità del denaro per pagarli; i clienti ottengono l’utile rappresentato dal miglioramento delle condizioni del finanziamento, spesso concesso a tasso-zero, e dall’acquisto immediato del bene. Orbene, specie in considerazione di alcuni eventi che possono incidere negativamente sull’attuazione del complessivo assento di interessi sopra divisato, nell’ipotesi di c.d. acquisto finanziato di beni occorre in primo luogo definire il rapporto che intercorre tra i due contratti, di finanziamento e di vendita. In proposito, va in primo luogo messo in evidenza che nel caso in esame non si ha di regola un contratto di finanziamento o di mutuo in senso tecnico, poiché non solo l’acquirente del bene non entra mai in contatto diretto con il mutuante, limitandosi a rivolgere al venditore la richiesta di finanziamento, ma non gli è consentito neppure, se vuole ottenere il finanziamento, di avvalersi di un soggetto diverso da quello suggeritogli dal venditore. È lo stesso venditore, inoltre, ad istruire la pratica concernete la richiesta di finanziamento- in base ad accordi ovviamente pattuiti con il finanziatore – e ad informare il compratore sulle modalità di rimborso del medesimo. MEMO_NuoveProcedureDirittiConsumatori_2014_1.indb 195 22-07-2014 12:10:34 196 LE NUOVE PROCEDURE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI Conseguentemente, per il consumatore-acquirente l’operazione appare indubbiamente unitaria. In virtù di quanto precede, dunque, sembra difficile sostenere l’autonomia del contratto di mutuo-finanziamento e di quello di compravendita, non solo dal punto di vista economico, ma anche su quello giuridico, poiché l’unità dell’operazione risulta insita nella circostanza che il consumatore, se intende ottenere una forma di finanziamento, si trova di fatto a dover aderire a quel tipo di finanziamento le cui modalità sono sostanzialmente predisposte dal finanziatore, d’accordo con il venditore. In questa prospettiva, cioè, il venditore appare come una sorta di collaboratore del finanziatore, se non altro per il ruolo svolto nella conclusione del contratto di finanziamento. Appare quindi preferibile la tesi dell’esistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti, caratterizzati dal fatto che, pur essendo strutturalmente autonomi, risultano collegati quanto alla funzione. Conseguenza di tale caratteristica è che le sorti dell’uno finiscono con l’influenzare le sorti dell’altro (simul stabunt, simul cadent) in termini di validità ed efficacia: ciò vale a dire che il collegamento negoziale reagisce sulla validità ed efficacia dei negozi collegati, i quali dovranno essere conseguentemente verificate avendo riguardo all’interesse globalmente perseguito dalle parti.In definitiva, quindi, l’ottica nella quale ci si deve porre è quella dell’intera operazione unitariamente considerata. Occorre ancora evidenziare, poi, che il collegamento contrattuale è suscettibile di essere configurato non solo in caso di contemporaneità della definizione del complessivo regolamento di interessi mediante una duplicità di atti negoziali coevi, ma anche nel caso di differimento della definizione di una parte del complessivo regolamento strumentale, la cui adeguatezza alla realizzazione dell’operazione economica programmata dipende anche da circostanze future. Si dà luogo così a una particolare dinamica giuridica, alla stregua della quale le parti del regolamento che sono fin dall’inizio specificamente concordate acquisteranno concreta operatività e cogenza soltanto quando saranno concordate nei dettagli anche le altre regole strumentali, nonostante la definizione di queste ultime dipenda da eventi successivi all’attuazione delle prime. In tale ipotesi, dunque, il ritardato o mancato completamento dell’autoregolamento complessivo ad opera degli interessati non può che dar luogo a una situazione per la quale le attribuzioni strumentali già concordate, sebbene immediatamente efficaci, andranno rimosse qualora non siano precisate anche le altre attribuzioni strumentali all’attuazione del complessivo assetto di interessi originariamente concordato. La mancata conclusione del contratto di finanziamento, in virtù di quanto osservato, comporta il mancato completamento dell’autoregolamento complessivo ad opera degli interessati, sicché le attribuzioni stru- MEMO_NuoveProcedureDirittiConsumatori_2014_1.indb 196 22-07-2014 12:10:34 i diritti dei consumatori nella vendita dei beni di consumo 197 mentali già concordate (contratto di vendita), sebbene immediatamente efficaci, non possono che andare rimosse. Da ciò consegue che l’acquirente non potrà considerarsi astretto al vincolo contrattuale derivante dal contratto di vendita, il quale andrà considerato, nella prospettiva in esame, privo di effetti. A conclusione non diversa si perviene alla stregua dell’inquadramento della fattispecie in esame tendente a ricondurre la circostanza della concessione del finanziamento alla categoria giuridica della presupposizione. La presupposizione è una circostanza esterna che, senza essere prevista quale condizione del contratto, ne costituisce un presupposto oggettivo al quale deve ritenersi subordinato il vincolo contrattuale. Come evidenziato da autorevole dottrina, a tale proposito occorre distinguere tra i presupposti causali del contratto e i presupposti specifici che non attengono alla causa del contratto e che non entrano, pertanto, nel contenuto delle prestazioni contrattuali, rappresentando delle mere circostanze esterne. Mentre i primi sono rappresentati da circostanze attraverso le quali si realizza la causa concreta del contratto (locazione di un balcone per assistere ad un corteo), i secondi assumono rilievo quali presupposti oggettivi del contratto, quando tale valore risulta dal contratto medesimo. In tal senso, cioè, deve aversi riguardo non tanto ad una volontà reale o ipotetica delle parti, quanto al significato del contratto conforme alla sua interpretazione. Va poi ulteriormente chiarito che, affinché una determinata circostanza acquisti rilevanza come presupposizione occorre che essa sia comune alle parti o quantomeno che una parte abbia riconosciuto l’importanza determinante che la circostanza medesima assume per l’altra. Tuttavia, non soltanto la semplice conoscenza dell’importanza che una circostanza ha per una parte vale a subordinare ad essa la sorte del contratto, poiché l’esigenza dell’affidamento ne risulterebbe compromessa. Infatti, se una parte annette importanza a una data circostanza, non può pretendere di riversarne il rischio sull’altra parte per il solo fatto che questa ne abbia avuto conoscenza. Una determinata circostanza esterna rileva come presupposizione, piuttosto, quando in applicazione delle regole di interpretazione del contratto, ivi compresa quella della buona fede, si accerta che tale circostanza ha un valore determinate ai fini della persistenza del vincolo contrattuale. Pertanto, nel caso in cui una parte concluda un contratto di compravendita sul presupposto di ottenere un finanziamento e si obblighi ad eseguire la prestazione quando avrà ottenuto quest’ultimo, risulta necessario accertare se la menzione del finanziamento sia valsa a specificare una modalità temporale della prestazione o se invece sia valsa a subordinare l’obbligazione medesima all’ottenimento del prestito sperato (Trib. Castellammare Stabia 22-5-2006). MEMO_NuoveProcedureDirittiConsumatori_2014_1.indb 197 22-07-2014 12:10:34 198 LE NUOVE PROCEDURE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI Vendita di beni di consumo usati GIUDICE DI PACE DI . . . ATTO DI CITAZIONE Tizio, nato a . . . il . . ., residente in . . ., via . . ., n. . . ., c.f. . . ., elettivamente domiciliato in . . ., via . . ., n. . . ., presso lo studio dell’avv. . . ., c.f. . . ., fax . . ., pec . . ., in virtù di procura a margine del presente atto, espone quanto segue. PREMESSA 1) Con il presente atto Tizio cita in giudizio la Alfa Auto s.a.s. per sentirla condannare alla riduzione del prezzo dell’autovettura . . ., acquistata dalla convenuta in data . . ., e al rimborso delle spese sostenute poiché meno sei mesi dopo l’acquisto l’autovettura manifestava i seguenti problemi, che la rendevano inutilizzabile: . . . L’art. . . . del contratto di acquisto prevede che “sono escluse dalla garanzia le parti elettriche, il cambio, la cinghia, la frizione, gli ammortizzatori, la marmitta e i freni anteriori e posteriori. Eventuali riparazioni dovranno essere eseguite presso le officine della Alfa Auto s.a.s.”. La clausola è doppiamente sottoscritta ai fini degli artt. 1341 s. c.c. 2) Il Codice del consumo prevede (art. 128, co. 3) che “le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”. Lo stesso articolo, al comma 2, trattando la definizione di garanzia, specifica: “c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”. L’art. 134, co. 2, trattando i beni usati, stabilisce un’unica possibilità contrattuale in ordine alla limitazione delle garanzie: “le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’art. 132, co. 1, a un periodo di tempo in ogni caso non inferiore a un anno”. Risulta, pertanto, che la clausola contrattuale in parola andrebbe applicata limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa. L’attore ha rispettato i termini di denuncia del vizio e la transazione sulla riparazione del bene non ha avuto esito positivo. MEMO_NuoveProcedureDirittiConsumatori_2014_1.indb 198 22-07-2014 12:10:35 199 i diritti dei consumatori nella vendita dei beni di consumo Resta pertanto un unico ulteriore rimedio previsto dal Codice del consumo, sosia la riduzione del prezzo. L’art. 130, co. 8 del Codice prevede che “nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si iene conto dell’uso del bene”. Questa norma va combinata con gli artt. 1226 e 113, ult. co., c.p.c. Nessun diverso rimedio è previsto dalla norma che regola la compravendita dei beni usati. Tutto ciò premesso, Tizio CITA . . ., con sede in . . ., via . . ., n. . . ., c.f. . . ., a comparire davanti al Giudice di Pace di . . . all’udienza del . . ., ore di rito, con invito a costituirsi secondo le modalità indicate dall’art. 319 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, dichiarare, per i fatti descritti in premessa, la violazione della società convenuta degli obblighi di garanzia nei confronti dell’attore di cui agli artt. 128 ss. cod. cons. e dichiarare il diritto dell’attore alla riduzione del prezzo dell’auto acquistata dalla società convenuta il . . ., ai sensi degli artt. 128 ss. cod. cons. e, conseguentemente, condannare la società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di euro . . ., oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze. Si allegano: 1) . . . 2) . . . Ai fini del contributo unificato si dichiara che . . . . . ., . . . Avv. . . . MEMO_NuoveProcedureDirittiConsumatori_2014_1.indb 199 22-07-2014 12:10:35