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il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta
e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
10. Garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità
indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare (art. 133
cod. cons.):
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti
dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati
tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio
o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per
iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non
meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui sopra rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne
l’applicazione.
11. Il rapporto tra vendita di beni di
consumo e contratto di finanziamento
Nel commercio di autoveicoli le parti sono portatrici di interessi il cui
contemperamento si realizza attraverso schemi giuridici finalizzati a un
risultato pratico-economico concretizzantesi in una serie di attribuzioni
patrimoniali.
Su questi spostamenti patrimoniali converge la comune volontà dei
soggetti destinatari, sicché si conviene tra i diversi interessati che un
soggetto trasferisca a un altro un bene e che questi gli corrisponda
una somma di denaro; che un terzo anticipi all’acquirente una somma
di denaro che gli sarà restituita maggiorata di una remunerazione; che
la somma sia impiegata per adempiere l’obbligo di pagare il prezzo per
l’acquisto del bene.
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Al di là della consapevolezza che ciascun soggetto interessato ha dei
frammenti che non lo riguardano direttamente, ricorre in ogni caso la
comune volontà di realizzare l’assetto economico risultante dalla interazione del complesso della situazione soggettiva programmata.
Così, ad esempio, l’alienante potrebbe essere stato fisicamente estraneo alla stipulazione del contratto avente come portato pratico-economico il finanziamento; tuttavia, l’estraneità all’atto non esclude che egli abbia
inteso perseguire i vantaggi economici dipendenti dal coordinamento tra
questo evento patrimoniale e quello rappresentato dall’alienazione.
L’accordo sul complessivo assetto di interessi ricorre perché quest’ultimo si traduce in una serie di benefici per ciascuna delle parti dell’operazione, anche se estranea al frammento di regolamento giuridico
strumentale ad un singolo spostamento patrimoniale.
Questa autoregolamentazione giuridica, infatti, nel contesto economico in cui si esplica empiricamente il commercio di beni di consumo di un
certo importo, corrisponde ad una specifica utilità sia per il finanziatore,
sia per il commerciante, sia per l’acquirente.
Ed invero, il finanziatore consegue il vantaggio dell’incremento della
propria clientela dovuto alla presentazione da parte del commerciante
dei soggetti che si rivolgono direttamente a lui per l’acquisto del bene;
il commerciante riceve il beneficio dell’intensificazione delle vendite,
siccome un tale evento nello smercio immediatamente remunerato dei
propri prodotti a soggetti i quali solo in un secondo memento avrebbero
avuto la disponibilità del denaro per pagarli; i clienti ottengono l’utile rappresentato dal miglioramento delle condizioni del finanziamento, spesso
concesso a tasso-zero, e dall’acquisto immediato del bene.
Orbene, specie in considerazione di alcuni eventi che possono incidere negativamente sull’attuazione del complessivo assento di interessi
sopra divisato, nell’ipotesi di c.d. acquisto finanziato di beni occorre in
primo luogo definire il rapporto che intercorre tra i due contratti, di finanziamento e di vendita.
In proposito, va in primo luogo messo in evidenza che nel caso in
esame non si ha di regola un contratto di finanziamento o di mutuo in
senso tecnico, poiché non solo l’acquirente del bene non entra mai in
contatto diretto con il mutuante, limitandosi a rivolgere al venditore la
richiesta di finanziamento, ma non gli è consentito neppure, se vuole
ottenere il finanziamento, di avvalersi di un soggetto diverso da quello
suggeritogli dal venditore.
È lo stesso venditore, inoltre, ad istruire la pratica concernete la richiesta di finanziamento- in base ad accordi ovviamente pattuiti con il
finanziatore – e ad informare il compratore sulle modalità di rimborso
del medesimo.
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Conseguentemente, per il consumatore-acquirente l’operazione appare
indubbiamente unitaria. In virtù di quanto precede, dunque, sembra difficile
sostenere l’autonomia del contratto di mutuo-finanziamento e di quello di
compravendita, non solo dal punto di vista economico, ma anche su quello
giuridico, poiché l’unità dell’operazione risulta insita nella circostanza che
il consumatore, se intende ottenere una forma di finanziamento, si trova
di fatto a dover aderire a quel tipo di finanziamento le cui modalità sono
sostanzialmente predisposte dal finanziatore, d’accordo con il venditore.
In questa prospettiva, cioè, il venditore appare come una sorta di
collaboratore del finanziatore, se non altro per il ruolo svolto nella conclusione del contratto di finanziamento.
Appare quindi preferibile la tesi dell’esistenza di un collegamento
funzionale tra i due contratti, caratterizzati dal fatto che, pur essendo
strutturalmente autonomi, risultano collegati quanto alla funzione.
Conseguenza di tale caratteristica è che le sorti dell’uno finiscono con
l’influenzare le sorti dell’altro (simul stabunt, simul cadent) in termini di
validità ed efficacia: ciò vale a dire che il collegamento negoziale reagisce
sulla validità ed efficacia dei negozi collegati, i quali dovranno essere
conseguentemente verificate avendo riguardo all’interesse globalmente
perseguito dalle parti.In definitiva, quindi, l’ottica nella quale ci si deve
porre è quella dell’intera operazione unitariamente considerata.
Occorre ancora evidenziare, poi, che il collegamento contrattuale è
suscettibile di essere configurato non solo in caso di contemporaneità
della definizione del complessivo regolamento di interessi mediante una
duplicità di atti negoziali coevi, ma anche nel caso di differimento della
definizione di una parte del complessivo regolamento strumentale, la cui
adeguatezza alla realizzazione dell’operazione economica programmata
dipende anche da circostanze future.
Si dà luogo così a una particolare dinamica giuridica, alla stregua
della quale le parti del regolamento che sono fin dall’inizio specificamente
concordate acquisteranno concreta operatività e cogenza soltanto quando
saranno concordate nei dettagli anche le altre regole strumentali, nonostante la definizione di queste ultime dipenda da eventi successivi all’attuazione delle prime.
In tale ipotesi, dunque, il ritardato o mancato completamento dell’autoregolamento complessivo ad opera degli interessati non può che
dar luogo a una situazione per la quale le attribuzioni strumentali già
concordate, sebbene immediatamente efficaci, andranno rimosse qualora
non siano precisate anche le altre attribuzioni strumentali all’attuazione
del complessivo assetto di interessi originariamente concordato.
La mancata conclusione del contratto di finanziamento, in virtù di
quanto osservato, comporta il mancato completamento dell’autoregolamento complessivo ad opera degli interessati, sicché le attribuzioni stru-
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mentali già concordate (contratto di vendita), sebbene immediatamente
efficaci, non possono che andare rimosse. Da ciò consegue che l’acquirente non potrà considerarsi astretto al vincolo contrattuale derivante
dal contratto di vendita, il quale andrà considerato, nella prospettiva in
esame, privo di effetti.
A conclusione non diversa si perviene alla stregua dell’inquadramento della fattispecie in esame tendente a ricondurre la circostanza della concessione del finanziamento alla categoria giuridica della presupposizione.
La presupposizione è una circostanza esterna che, senza essere prevista quale condizione del contratto, ne costituisce un presupposto oggettivo
al quale deve ritenersi subordinato il vincolo contrattuale. Come evidenziato da autorevole dottrina, a tale proposito occorre distinguere tra i presupposti causali del contratto e i presupposti specifici che non attengono
alla causa del contratto e che non entrano, pertanto, nel contenuto delle
prestazioni contrattuali, rappresentando delle mere circostanze esterne.
Mentre i primi sono rappresentati da circostanze attraverso le quali
si realizza la causa concreta del contratto (locazione di un balcone per
assistere ad un corteo), i secondi assumono rilievo quali presupposti oggettivi del contratto, quando tale valore risulta dal contratto medesimo.
In tal senso, cioè, deve aversi riguardo non tanto ad una volontà reale
o ipotetica delle parti, quanto al significato del contratto conforme alla
sua interpretazione.
Va poi ulteriormente chiarito che, affinché una determinata circostanza acquisti rilevanza come presupposizione occorre che essa sia comune
alle parti o quantomeno che una parte abbia riconosciuto l’importanza
determinante che la circostanza medesima assume per l’altra.
Tuttavia, non soltanto la semplice conoscenza dell’importanza che una
circostanza ha per una parte vale a subordinare ad essa la sorte del contratto, poiché l’esigenza dell’affidamento ne risulterebbe compromessa.
Infatti, se una parte annette importanza a una data circostanza, non
può pretendere di riversarne il rischio sull’altra parte per il solo fatto che
questa ne abbia avuto conoscenza.
Una determinata circostanza esterna rileva come presupposizione, piuttosto, quando in applicazione delle regole di interpretazione del contratto,
ivi compresa quella della buona fede, si accerta che tale circostanza ha un
valore determinate ai fini della persistenza del vincolo contrattuale.
Pertanto, nel caso in cui una parte concluda un contratto di compravendita sul presupposto di ottenere un finanziamento e si obblighi ad
eseguire la prestazione quando avrà ottenuto quest’ultimo, risulta necessario accertare se la menzione del finanziamento sia valsa a specificare
una modalità temporale della prestazione o se invece sia valsa a subordinare l’obbligazione medesima all’ottenimento del prestito sperato (Trib.
Castellammare Stabia 22-5-2006).
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Vendita di beni di consumo usati
GIUDICE DI PACE DI . . .
ATTO DI CITAZIONE
Tizio, nato a . . . il . . ., residente in . . ., via . . ., n. . . ., c.f. . . ., elettivamente
domiciliato in . . ., via . . ., n. . . ., presso lo studio dell’avv. . . ., c.f. . . ., fax . . .,
pec . . ., in virtù di procura a margine del presente atto, espone quanto segue.
PREMESSA
1) Con il presente atto Tizio cita in giudizio la Alfa Auto s.a.s. per sentirla
condannare alla riduzione del prezzo dell’autovettura . . ., acquistata dalla
convenuta in data . . ., e al rimborso delle spese sostenute poiché meno sei
mesi dopo l’acquisto l’autovettura manifestava i seguenti problemi, che la
rendevano inutilizzabile: . . .
L’art. . . . del contratto di acquisto prevede che “sono escluse dalla garanzia le parti elettriche, il cambio, la cinghia, la frizione, gli ammortizzatori, la
marmitta e i freni anteriori e posteriori. Eventuali riparazioni dovranno essere
eseguite presso le officine della Alfa Auto s.a.s.”. La clausola è doppiamente
sottoscritta ai fini degli artt. 1341 s. c.c.
2) Il Codice del consumo prevede (art. 128, co. 3) che “le disposizioni del
presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto
del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso
normale della cosa”. Lo stesso articolo, al comma 2, trattando la definizione
di garanzia, specifica: “c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno
di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare,
o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”.
L’art. 134, co. 2, trattando i beni usati, stabilisce un’unica possibilità contrattuale in ordine alla limitazione delle garanzie: “le parti possono limitare la
durata della responsabilità di cui all’art. 132, co. 1, a un periodo di tempo in
ogni caso non inferiore a un anno”.
Risulta, pertanto, che la clausola contrattuale in parola andrebbe applicata
limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
L’attore ha rispettato i termini di denuncia del vizio e la transazione sulla
riparazione del bene non ha avuto esito positivo.
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Resta pertanto un unico ulteriore rimedio previsto dal Codice del consumo,
sosia la riduzione del prezzo. L’art. 130, co. 8 del Codice prevede che “nel
determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si iene conto
dell’uso del bene”.
Questa norma va combinata con gli artt. 1226 e 113, ult. co., c.p.c.
Nessun diverso rimedio è previsto dalla norma che regola la compravendita
dei beni usati.
Tutto ciò premesso, Tizio
CITA
. . ., con sede in . . ., via . . ., n. . . ., c.f. . . ., a comparire davanti al Giudice
di Pace di . . . all’udienza del . . ., ore di rito, con invito a costituirsi secondo
le modalità indicate dall’art. 319 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, dichiarare, per i fatti descritti in premessa, la violazione della società convenuta degli obblighi di
garanzia nei confronti dell’attore di cui agli artt. 128 ss. cod. cons. e dichiarare il diritto dell’attore alla riduzione del prezzo dell’auto acquistata dalla
società convenuta il . . ., ai sensi degli artt. 128 ss. cod. cons. e, conseguentemente, condannare la società, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di
euro . . ., oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e competenze.
Si allegano:
1) . . .
2) . . .
Ai fini del contributo unificato si dichiara che . . .
. . ., . . .
Avv. . . .
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