Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica: deducibilità e

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Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica: deducibilità e
ANFFAS Brescia Onlus
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SAI?
Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica:
deducibilità e detraibilità
(fonte: www.handylex.org.it « Le leggi a portata di mano »)
La normativa tributaria prevede un diverso trattamento per:
1) le spese mediche generiche e di assistenza specifica
2) le spese sanitarie.
1) Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano le
prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali, le prestazioni
rese da personale esercente professioni di carattere sanitario (ad esempio:
infermieri, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti
ecc.), dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale
qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le suddette
complessivo.
spese
possono
essere
dedotte,
cioè
sottratte
dal
reddito
Qualora la persona disabile viva in un istituto di assistenza, una comunità, un
centro residenziale, oppure frequenti un centro diurno, non è possibile dedurre
l’intera retta pagata, ma solo la parte riconducibile alle spese mediche e
paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese
risultino indicate distintamente nella documentazione che l'Ente che gestisce il
servizio deve rilasciare (D.G.R. del 21/3/97, n°26316).
Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state
sostenute nell'interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a
carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei
contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono
conviventi né fiscalmente a carico.
2)Tra le spese sanitarie (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli adattati) rientrano:
•
•
•
•
•
prestazioni chirurgiche;
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
prestazioni specialistiche;
acquisto o affitto di protesi sanitarie;
importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Le suddette spese possono essere detratte in ragione del 19% dall'imposta
lorda, per la parte di spesa che eccede le 129,11 euro.
La documentazione
Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese
mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie.
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SAI?
Per gli aspetti comuni riprendiamo quanto previsto dalle istruzioni alla
redazione del Modello 730/1999:
•
la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere
costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in
unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia,
corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella
ricetta;
•
per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione
medica
il
contribuente
deve
acquisire
e
conservare
idonea
documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere
anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto
acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in
alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici,
un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari
a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel
caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura
“medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal contribuente dovrà
anche attestare che l’importo pagato è riferito all’acquisto degli stessi
farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non
all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale
documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a
richiesta degli uffici finanziari;
•
Nel caso in cui si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina,
da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a
intrattenere rapporti diretti con il paziente, ove la fattura, ricevuta o
quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il
medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la
prestazione.
1)Nel caso poi che le spese siano riconducibili a prestazioni mediche generiche
e di assistenza specifica, è necessario dimostrare che il contribuente o il
familiare è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la
seguente:
•
i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità)
rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104;
•
i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da
commissioni pubbliche;
•
i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della
Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni
personali richieste anche mediante autocertificazione che non è
necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.
2)Nel caso delle spese sanitarie (quelle detraibili) che non siano riconducibili a
mezzi di locomozione, sollevamento, deambulazione o sussidi tecnici o
informatici non è necessario dimostrare lo stato di handicap, in quanto
all'agevolazione sono ammessi tutti i cittadini.
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Spese mediche all'estero
Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle
analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura
del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese,
francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del
contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle
indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di
Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta,
rispettivamente, in francese o in tedesco.
Normativa di riferimento
•
Circolare Ministero delle Finanze 15 maggio 1997, n. 137/E
"Oggetto: Risposte ai quesiti in materia di imposte sui redditi, Ici, Invim,
successioni e donazioni ed Iva."
•
Legge
23
dicembre
"Misure
di
razionalizzazione
[in particolare l'art. 3 commi 2 - 3 ]
•
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
"Approvazione
del
testo
unico
delle
imposte
sui
redditi."
[in particolare gli art. 10 e art. 13 bis ]
1996,
n.
della
finanza
662
pubblica."
A
cura
del
Centro
per
la
Documentazione
Legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale