IT IT EMENDAMENTI
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Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2013/0157(COD) 2.7.2015 EMENDAMENTI 99 - 409 Progetto di relazione Knut Fleckenstein (PE557.153v01-00) Quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti Proposta di regolamento (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)) AM\1063110IT.doc IT PE557.328v01-00 Unita nella diversità IT AM_Com_LegReport PE557.328v01-00 IT 2/2 AM\1063110IT.doc Emendamento 99 Daniel Dalton Proposta di regolamento – Proposta di reiezione Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione. Or. en Motivazione La proposta della Commissione confligge con gli obiettivi dichiarati di ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare la competitività del settore portuale europeo, di cui peraltro non riflette in maniera adeguata neppure la diversità. Per questa ragione la reiezione della proposta dovrebbe restare un'opzione possibile durante l'esame del regolamento da parte del Parlamento europeo. Emendamento 100 Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Tomasz Piotr Poręba Proposta di regolamento – Proposta di reiezione Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione. Or. en Emendamento 101 Tomasz Piotr Poręba Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 1. adotta la posizione in prima lettura 1. respinge la proposta della AM\1063110IT.doc 3/3 PE557.328v01-00 IT figurante in appresso; Commissione; Or. pl Emendamento 102 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 1. respinge la posizione in prima lettura figurante in appresso; Or. en Motivazione Il regolamento in esame non è chiaramente in grado di conseguire i suoi stessi obiettivi di garantire una rete di trasporti più sostenibile e interconnessa, l'ammodernamento dei servizi portuali e un idoneo quadro per attrarre investimenti nei porti. Oltre a ciò, non è conforme ad altri principi di una migliore legiferazione, quali la necessità di essere corredato di un'adeguata e aggiornata valutazione d'impatto. È giusto pertanto respingerlo. Emendamento 103 Keith Taylor, Lucy Anderson Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 2 Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; soppresso Or. en Emendamento 104 Jacqueline Foster PE557.328v01-00 IT 4/4 AM\1063110IT.doc Proposta di regolamento – Proposta di reiezione Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione. Or. en Motivazione La proposta della Commissione confligge con gli obiettivi dichiarati di ridurre gli oneri amministrativi, rafforzare la competitività e garantire una maggiore certezza del diritto per un settore industriale europeo d'importanza vitale. Le sfide individuate dalla Commissione nel settore portuale dell'Unione europea si possono affrontare in maniera migliore mediante l'attuazione della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e l'elaborazione di linee guida sugli aiuti di Stato. La proposta non tiene conto in maniera adeguata delle diversità presenti nel settore portuale europeo ed è contraria al principio di sussidiarietà, ragion per cui il regolamento va respinto. Emendamento 105 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Titolo Testo della Commissione Emendamento Proposta di Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti che istituisce un quadro normativo per i porti (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) Or. en Emendamento 106 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli AM\1063110IT.doc 5/5 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Titolo Testo della Commissione Emendamento Proposta di Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) Or. en Motivazione In ragione delle sperequazioni economiche tra i porti d'Europa, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità nell'applicazione del presente testo di legge, ragion per cui una direttiva sembra più adatta di un regolamento. La soluzione migliore sarebbe ovviamente quella di non varare alcun testo di legge – neppure una direttiva – anche tenendo presenti gli attuali sforzi di "legiferare meglio". L'emendamento si applica all'intero testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo. Emendamento 107 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Considerando 1 Testo della Commissione Emendamento (1) La completa integrazione dei porti in catene logistiche e di trasporto ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno. A tal fine sono necessari servizi portuali moderni che contribuiscano a un uso efficiente dei porti e un clima favorevole agli investimenti per sviluppare i porti in linea con le esigenze attuali e future in materia di logistica e trasporti. PE557.328v01-00 IT (1) I moderni servizi portuali dovrebbero contribuire a un utilizzo efficiente dei porti, a un clima favorevole agli investimenti intesi a sviluppare i porti in linea con le esigenze attuali e future in materia di trasporto e logistica, nonché a una migliore interconnessione con le reti transeuropee di trasporto ferroviario. Un quadro giuridico per la trasparenza finanziaria dovrebbe gettare le basi per il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i porti a livello transfrontaliero, in termini di pianificazione e gestione delle capacità 6/6 AM\1063110IT.doc infrastrutturali. Or. en Emendamento 108 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1 bis) I porti possono contribuire alla competitività a lungo termine delle imprese europee sui mercati mondiali, garantendo nel contempo valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell'UE. Al fine di raccogliere le sfide che si presentano al settore del trasporto marittimo, come le inefficienze nella catena logistica e del trasporto sostenibile, è essenziale che gli interventi enunciati nella comunicazione della Commissione dal titolo "Porti: un motore per la crescita" siano attuati congiuntamente al presente regolamento. La complessità delle procedure amministrative per lo sdoganamento, che causa ritardi nei porti, costituisce un grave ostacolo alla competitività del trasporto marittimo di corto raggio e all'efficienza dei porti dell'Unione. Or. en Emendamento 109 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1 bis) È opportuno che la Commissione proponga un concetto transeuropeo AM\1063110IT.doc 7/7 PE557.328v01-00 IT nell'ambito delle "Autostrade del mare" che faccia crescere i porti nelle regioni transfrontaliere, come ad esempio nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero, nell'oceano Atlantico e nel Mar Baltico, al fine di attuare servizi portuali più vicini al punto di partenza o di destinazione finale dei flussi di trasporto e contribuire, pertanto, a ridurre ed evitare le modalità di trasporto via terra meno sostenibili. Or. en Emendamento 110 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1 bis) Onde raccogliere le sfide che si presentano al settore del trasporto marittimo, è essenziale che gli interventi di semplificazione amministrativa enunciati nella comunicazione della Commissione dal titolo "Porti: un motore per la crescita" siano attuati congiuntamente al presente regolamento. La complessità delle procedure amministrative per lo sdoganamento, causa di ritardi nei porti, costituisce un ostacolo di prim'ordine alla competitività del trasporto marittimo di corto raggio e all'efficienza dei porti dell'Unione. Or. en Emendamento 111 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 2 PE557.328v01-00 IT 8/8 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (2) Nella comunicazione relativa all'atto per il mercato unico II Insieme per una nuova crescita6 la Commissione ha ribadito che l'attrattiva del trasporto marittimo dipende dalla disponibilità, efficienza e affidabilità dei servizi portuali e dalla necessità di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, dagli interventi di semplificazione amministrativa nei porti e dalla revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali. soppresso __________________ 6 COM(2012) 573 definitivo (3.10.2012). Or. en Emendamento 112 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne. soppresso Or. en AM\1063110IT.doc 9/9 PE557.328v01-00 IT Emendamento 113 Aldo Patriciello Proposta di regolamento Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne. (3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne. A tale riguardo si ribadisce quanto sancito nell'articolo 11 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla connessione intermodale tra le vie d'acqua interne, le regioni industriali e i porti. Or. it Emendamento 114 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) Un elevato grado di semplificazione delle procedure doganali può costituire un importante vantaggio economico per un porto in termini di competitività. Onde evitare la concorrenza sleale dei porti e ridurre le formalità doganali che potrebbero nuocere gravemente gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le autorità PE557.328v01-00 IT 10/10 AM\1063110IT.doc portuali prevedano un'idonea ed efficace strategia d'intervento basata sui rischi per evitare distorsioni della concorrenza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire un efficace monitoraggio periodico di tali procedure e la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale necessità di adottare le misure del caso per contrastare la concorrenza sleale. Or. en Emendamento 115 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) In conformità del protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero in alcun modo pregiudicare il potere degli Stati membri di fornire, commissionare e organizzare le attività o i servizi citati nel presente regolamento come servizi non economici di interesse generale. È pertanto opportuno che gli Stati membri e le autorità pubbliche conservino il potere di organizzare i servizi o le attività in questione come attività economiche o non economiche. Or. en Motivazione L'emendamento è inteso a reintrodurre il testo dell'ex emendamento di compromesso del 2014. L'aggiunta del presente considerando precisa che gli Stati membri sono liberi di organizzare i servizi portuali (elencati all'articolo 1) come attività economiche o non economiche. Senza questo considerando tale libertà potrebbe essere limitata. AM\1063110IT.doc 11/11 PE557.328v01-00 IT Emendamento 116 Lucy Anderson, Richard Corbett, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento. (4) Una quota sostanziale del traffico marittimo dell'Unione transita per i principali porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato e riconoscendo la necessità di un sostegno supplementare a favore di tali porti tramite misure e finanziamenti dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto ai porti principali della rete transeuropea. Si potrà eventualmente prendere in considerazione la sua estensione ad altri porti subordinatamente a opportune consultazione e valutazione d'impatto. Or. en Emendamento 117 Dominique Riquet, Renaud Muselier, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell’Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi (4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi PE557.328v01-00 IT 12/12 AM\1063110IT.doc del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l’accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull’efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento. del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l’accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. Nel campo di applicazione del presente regolamento non dovrebbero rientrare i porti che non soddisfano il criterio secondo cui il volume annuo totale delle merci è superiore allo 0,1% del volume annuo totale delle merci in transito in tutti i porti marittimi dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter escludere dall'applicazione del presente regolamento i porti marittimi situati nelle regioni ultraperiferiche. Infine, i servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento. Or. fr Motivazione Per evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle entrate o all'ubicazione particolare di un porto, occorre rettificare l'applicazione del presente regolamento ai porti che non soddisfano il criterio del volume di merci di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e ai porti situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Emendamento 118 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Deirdre AM\1063110IT.doc 13/13 PE557.328v01-00 IT Clune Proposta di regolamento Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento. (4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi unicamente ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche. È tuttavia opportuno che il presente regolamento lasci agli Stati membri la possibilità di decidere se applicarlo o meno ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale situati nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di prevedere deroghe onde evitare oneri amministrativi sproporzionati per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale il cui traffico annuale non giustifica l'applicazione integrale del presente regolamento. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento. Or. en Motivazione Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non applicare il regolamento in esame ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale per evitare di imporre loro oneri amministrativi e costi supplementari. PE557.328v01-00 IT 14/14 AM\1063110IT.doc Emendamento 119 Miltiadis Kyrkos Proposta di regolamento Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento. (4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. È opportuno che gli Stati membri possano decidere di non applicare ai porti più piccoli della rete globale, a determinate condizioni, le norme sulla contabilità separata. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento. Or. en Motivazione I porti più piccoli con un traffico non intenso e una modesta attività finanziaria non dovrebbero essere soggetti a oneri amministrativi sproporzionati, purché sia mantenuta la trasparenza in merito al percepimento e alla fruizione dei finanziamenti pubblici. AM\1063110IT.doc 15/15 PE557.328v01-00 IT Emendamento 120 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (4 bis) Il presente regolamento non impone agli enti di gestione dei porti uno specifico modello di gestione portuale. Purché siano rispettate le norme esistenti in materia di trasparenza finanziaria e accesso al mercato, gli attuali modelli di gestione portuale definiti a livello nazionale negli Stati membri possono essere conservati conformemente al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare le modalità con cui gli Stati membri attribuiscono le loro competenze e responsabilità di gestione portuale nell'esercizio delle prerogative pubbliche a enti di gestione decentrati soggetti alla loro supervisione. Or. en Motivazione Con l'aggiunta del presente considerando si precisa che il regolamento non è inteso a imporre uno specifico modello di gestione portuale. Occorre precisare in maniera esplicita la possibilità di conservare tutti gli attuali modelli di gestione portuale PURCHÉ siano conformi ai principi enunciati nel presente regolamento. Emendamento 121 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (4 bis) Il presente regolamento non impone agli enti di gestione dei porti uno specifico modello di gestione portuale. Purché siano rispettate le norme in materia di accesso al PE557.328v01-00 IT 16/16 AM\1063110IT.doc mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali modelli di gestione portuale definiti a livello nazionale negli Stati membri possono essere conservati conformemente al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare le modalità con cui gli Stati membri attribuiscono le loro competenze e responsabilità di gestione portuale nell'esercizio delle prerogative pubbliche a enti di gestione decentrati soggetti alla loro supervisione. Or. en Emendamento 122 Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (4 bis) Il presente regolamento non impone agli enti di gestione dei porti uno specifico modello di gestione portuale. Purché siano rispettate le norme in materia di accesso al mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali modelli di gestione portuale definiti a livello nazionale negli Stati membri possono essere conservati. Or. en Emendamento 123 Elissavet Vozemberg, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Henna Virkkunen, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (4 bis) Il presente regolamento non impone agli enti di gestione dei porti uno specifico modello di gestione portuale. Purché siano AM\1063110IT.doc 17/17 PE557.328v01-00 IT rispettate le norme in materia di accesso al mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali modelli di gestione portuale definiti a livello nazionale negli Stati membri possono essere conservati. Or. en Motivazione È opportuno precisare esplicitamente che il presente regolamento non è inteso a imporre uno specifico modello di gestione portuale. Emendamento 124 Marie-Christine Arnautu Proposta di regolamento Considerando 5 Testo della Commissione Emendamento (5) L’articolo 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha l’obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi nell’Unione europea. Conformemente all’articolo 58 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea tale obiettivo deve essere perseguito nell’ambito delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dell’articolo 100, paragrafo 2. soppresso Or. fr Emendamento 125 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 5 Testo della Commissione Emendamento (5) L'articolo 56 del trattato sul PE557.328v01-00 IT soppresso 18/18 AM\1063110IT.doc funzionamento dell'Unione europea ha l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 58 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dell'articolo 100, paragrafo 2. Or. en Emendamento 126 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 5 Testo della Commissione Emendamento (5) L'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 58 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dell'articolo 100, paragrafo 2. soppresso Or. en Emendamento 127 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Considerando 5 Testo della Commissione Emendamento (5) L'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla AM\1063110IT.doc (5) L'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera 19/19 PE557.328v01-00 IT libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 58 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dell'articolo 100, paragrafo 2. prestazione di servizi nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 58 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti è disciplinata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, e più specificamente dall'articolo 100, paragrafo 2. Or. en Motivazione Il presente emendamento tiene conto della formulazione ufficiale del TFUE. Emendamento 128 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (5 bis) Conformemente al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero in alcun modo pregiudicare il potere degli Stati membri di fornire, commissionare e organizzare le attività o i servizi citati nel presente regolamento come servizi non economici di interesse generale. È pertanto opportuno che gli Stati membri e le autorità pubbliche conservino il potere di organizzare i servizi o le attività in questione come attività economiche o non economiche. Or. en Emendamento 129 Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) PE557.328v01-00 IT 20/20 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (5 bis) Conformemente al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero in alcun modo pregiudicare il potere degli Stati membri di fornire, commissionare e organizzare le attività o i servizi citati nel presente regolamento come servizi non economici di interesse generale. Or. en Emendamento 130 Lucy Anderson, Theresa Griffin, Ismail Ertug Proposta di regolamento Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. soppresso Or. en AM\1063110IT.doc 21/21 PE557.328v01-00 IT Motivazione L'accesso al mercato non è più oggetto del presente regolamento. Emendamento 131 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. soppresso Or. en Emendamento 132 Philippe De Backer, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg Proposta di regolamento Considerando 6 PE557.328v01-00 IT 22/22 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. (6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non è pertanto opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e andrebbe lasciata invece agli Stati membri, per il momento, la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. Or. en Emendamento 133 Elissavet Vozemberg, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori AM\1063110IT.doc 23/23 (6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare PE557.328v01-00 IT norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non è pertanto opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e andrebbe lasciata invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. Or. en Motivazione Occorre precisare che l'autoprestazione non deve assolutamente essere disciplinata a livello dell'Unione. Considerata l'assenza di disposizioni sociali per tale apertura del mercato, non è opportuno introdurre un riferimento che lasci intravedere una siffatta possibilità in futuro. Emendamento 134 Marie-Christine Arnautu Proposta di regolamento Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) L’autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l’elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l’autoprestazione di servizi a livello dell’Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell’Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l’autoprestazione dei (6) L’autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l’elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l’autoprestazione di servizi a livello dell’Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. Non appare, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell’Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l’autoprestazione dei PE557.328v01-00 IT 24/24 AM\1063110IT.doc servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione. Or. fr Emendamento 135 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. soppresso Or. en Emendamento 136 Keith Taylor, Lucy Anderson Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto AM\1063110IT.doc (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto 25/25 PE557.328v01-00 IT dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, alle attrezzature richieste ai fini della prestazione dei servizi portuali del caso e alla conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima. Dette condizioni dovrebbero tenere conto dei requisiti ambientali nonché degli standard sociali nazionali. Or. en Emendamento 137 Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Siôn Simon, Theresa Griffin, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. PE557.328v01-00 IT 26/26 (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero includere una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, alla tutela delle condizioni sociali e lavorative, alle attrezzature richieste, agli standard di sicurezza marittima e ai requisiti ambientali. Detti requisiti minimi dovrebbero mirare unicamente al miglioramento della situazione in un determinato porto e non fornire un pretesto per l'abbassamento degli standard. AM\1063110IT.doc Or. en Motivazione L'emendamento è inteso a rispecchiare la formulazione modificata dell'articolo 6. Emendamento 138 Dominique Riquet, Renaud Muselier, Gesine Meissner, Pavel Telička, Philippe De Backer, Matthijs van Miltenburg Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Nell’interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l’ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, alle attrezzature richieste e alla disponibilità dei servizi e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. Or. fr Emendamento 139 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano AM\1063110IT.doc (7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano 27/27 PE557.328v01-00 IT ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, alle attrezzature necessarie ai fini della prestazione dei servizi portuali del caso e alla conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima. Detti requisiti minimi dovrebbero tener conto altresì dei requisiti ambientali, come pure degli standard sociali nazionali e dell'onorabilità del prestatore di servizi portuali per quanto riguarda il rispetto dei diritti sociali e lavorativi, nonché la conformità con i vigenti contratti collettivi. Or. en Emendamento 140 Peter Lundgren, Rosa D'Amato, Daniela Aiuto Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in particolare se si tratta di un nuovo operatore di mercato, dovrebbe applicare le disposizioni e le norme pertinenti, fra cui il vigente diritto del lavoro e i contratti collettivi applicabili. Or. en Emendamento 141 Ramon Tremosa i Balcells Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) PE557.328v01-00 IT 28/28 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in particolare se si tratta di un nuovo operatore di mercato, dovrebbe dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di imbarcazioni – fissato dall'ente di gestione del porto – avvalendosi del personale e delle attrezzature di cui dispone. Il prestatore di servizi è tenuto ad applicare le disposizioni e le norme pertinenti, incluse la vigente legislazione sul lavoro, i contratti collettivi applicabili e i requisiti di qualità del porto interessato. Or. en Motivazione È opportuno precisare esplicitamente che il numero di imbarcazioni sarà fissato dall'ente di gestione del porto. Emendamento 142 Bogusław Liberadzki, Georges Bach Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in particolare se nuovo sul mercato, dovrebbe applicare le disposizioni e le normative pertinenti, anche la legislazione applicabile al lavoro e i contratti collettivi vigenti. Or. en Emendamento 143 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 9 AM\1063110IT.doc 29/29 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento (9) La procedura utilizzata per concedere il diritto di fornire servizi portuali quando è richiesta la conformità a requisiti minimi deve essere trasparente, obiettiva e non discriminatoria e consentire ai prestatori di servizi portuali di iniziare la fornitura di tali servizi nei tempi previsti. (9) Quando è richiesta la conformità a requisiti minimi per fornire servizi portuali, la procedura utilizzata per concedere o rifiutare il diritto di fornire tali servizi dovrebbe essere trasparente, obiettiva e non discriminatoria ed evitare ritardi ingiustificati. Or. en Emendamento 144 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) Poiché i porti si trovano all’interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi l’accesso al mercato potrebbe essere soggetto a limitazioni dovute alla carenza di spazi o al fatto che gli spazi sono riservati a determinate tipologie di attività conformemente a un piano di sviluppo ufficiale che stabilisca in modo trasparente la destinazione di tali spazi e in linea con la pertinente legislazione nazionale, ad esempio i piani regolatori a livello urbano e nazionale. soppresso Or. en Motivazione La limitazione dei fornitori di servizi portuali può dipendere da fattori diversi da quelli unicamente geografici. Emendamento 145 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi PE557.328v01-00 IT 30/30 AM\1063110IT.doc Proposta di regolamento Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) Poiché i porti si trovano all’interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi l’accesso al mercato potrebbe essere soggetto a limitazioni dovute alla carenza di spazi o al fatto che gli spazi sono riservati a determinate tipologie di attività conformemente a un piano di sviluppo ufficiale che stabilisca in modo trasparente la destinazione di tali spazi e in linea con la pertinente legislazione nazionale, ad esempio i piani regolatori a livello urbano e nazionale. soppresso Or. en Emendamento 146 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (10 bis) A causa delle variazioni significative nelle dimensioni dei porti, in caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali è necessario tenere conto anche della capacità economica e della quantità di spazio disponibile per le operazioni marittime. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità di limitare l'accesso al mercato, in modo da garantire operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale. Or. en AM\1063110IT.doc 31/31 PE557.328v01-00 IT Motivazione Occorre tenere conto dei vincoli in termini di spazio che interessano la zona di mare del porto, nonché della sua capacità di mercato. Nei porti più piccoli potrebbero non esservi sufficienti attività per diversi prestatori. Un'altra possibile ragione per limitare il numero di prestatori deve riguardare la sicurezza e le questioni ambientali, al fine garantire un corretto svolgimento delle operazioni portuali. Emendamento 147 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 11 Testo della Commissione Emendamento (11) L’eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali dovrebbe essere pubblicata in anticipo da parte dell’autorità competente ed essere pienamente giustificata, al fine di dare alle parti interessate l’opportunità di formulare le loro osservazioni. Le eventuali limitazioni devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. (11) L’eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali e le ragioni di tale limitazione dovrebbero essere pubblicate in anticipo da parte dello Stato membro, dell’autorità competente o dell'ente di gestione del porto che intenda applicare detta limitazione, al fine di dare alle parti interessate l’opportunità di formulare le loro osservazioni. Le eventuali limitazioni devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Or. en Motivazione Alla luce delle circostanze, lo Stato membro, l'autorità competente o l'ente di gestione del porto possono applicare una limitazione. Emendamento 148 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) PE557.328v01-00 IT 32/32 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (11 bis) Il pilotaggio è un servizio di interesse generale prestato nel porto, che assicura la salvaguardia della sicurezza e della protezione marittima, nonché della navigazione, e garantisce la protezione dell'ambiente. Inoltre, in virtù della direttiva relativa al controllo dello Stato di approdo (2009/16/CE), i piloti sono tenuti a informare le autorità portuali competenti delle potenziali carenze delle navi che entrano in porto suscettibili di compromettere la sicurezza della navigazione o di rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. Per tale motivo, il numero degli operatori che presta questo servizio portuale dovrebbe essere limitato al fine di offrire un servizio pubblico nautico essenziale che sia indipendente dagli interessi commerciali, cosicché la sicurezza nelle acque portuali e la sicurezza pubblica possano essere garantite. Or. es Emendamento 149 Georges Bach Proposta di regolamento Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Per essere aperta e trasparente la procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, trasmettendo la documentazione integrale alle parti interessate. (12) La procedura di scelta dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, e dovrebbero essere non discriminatori, trasparenti e aperti a tutte le parti interessate. Or. en AM\1063110IT.doc 33/33 PE557.328v01-00 IT Emendamento 150 Daniel Dalton Proposta di regolamento Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Per essere aperta e trasparente la procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, trasmettendo la documentazione integrale alle parti interessate. (12) La procedura di scelta dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, e dovrebbero essere non discriminatori, trasparenti e aperti a tutte le parti interessate. Or. en Motivazione I termini "la documentazione integrale" sono generici e si prestano a malintesi. Emendamento 151 Lucy Anderson, Theresa Griffin, Ismail Ertug Proposta di regolamento Considerando 13 Testo della Commissione Emendamento (13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva ../../... [concessione]7, compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto. soppresso __________________ 7 Proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo. Or. en PE557.328v01-00 IT 34/34 AM\1063110IT.doc Motivazione In caso di limitazioni la procedura di selezione non rientra più nel presente regolamento. Emendamento 152 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 13 Testo della Commissione Emendamento (13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva ../../... [concessione]7, compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto. soppresso __________________ 7 Proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo. Or. en Emendamento 153 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Dubravka Šuica, Henna Virkkunen, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 13 Testo della Commissione Emendamento (13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva ../../... [concessione]7, compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la AM\1063110IT.doc (13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura per selezionarli dovrebbe essere pubblica, non discriminatoria, trasparente e aperta a tutte le parti interessate. 35/35 PE557.328v01-00 IT definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto. __________________ 7 Proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo. Or. en Motivazione La procedura di selezione di cui alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione dovrebbe applicarsi solo nel caso in cui i contratti siano aggiudicati come concessione. In altri tipi di contratti, la procedura di selezione deve rispettare i principi di cui al presente regolamento. Emendamento 154 Lucy Anderson, Siôn Simon, Richard Corbett, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 14 Testo della Commissione Emendamento (14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l’accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell’anno e l’accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti. (14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico da parte degli Stati membri o delle autorità competenti per i servizi portuali classificati di interesse generale dovrebbe avvenire in conformità dei principi e dei requisiti della legislazione dell'UE. Or. en Motivazione Il ricorso a limitazioni per adempiere obblighi di servizio pubblico può risultare necessario per ragioni diverse da quelle indicate nel considerando. PE557.328v01-00 IT 36/36 AM\1063110IT.doc Emendamento 155 Jacqueline Foster Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (14 bis) Fermo restando che gli obblighi di servizio pubblico sono definiti e designati dalle autorità nazionali, un obbligo generico stabilito dalla legislazione nazionale o europea per un porto di accettare qualsiasi nave fisicamente in grado di entrare e di ormeggiare senza discriminazione né ostacolo non dovrebbe essere inteso come un obbligo di servizio pubblico ai sensi del presente regolamento. Or. en Motivazione Il Regno Unito ha un obbligo per cui i porti sono aperti e devono accettare le navi che vi possono entrare fisicamente e versano i diritti portuali. Altre amministrazioni possono prevedere obblighi analoghi. Non si tratta di un obbligo di servizio pubblico nei termini usuali, come nel caso in cui gli organi nazionali o regionali versano un contributo a un operatore per la fornitura di un servizio altrimenti privo di rilevanza commerciale. Emendamento 156 Daniel Dalton Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (14 bis) Fermo restando che gli obblighi di servizio pubblico sono definiti e designati dalle autorità nazionali, un obbligo generico stabilito dalla legislazione nazionale o europea per un porto di accettare qualsiasi nave fisicamente in grado di entrare e di ormeggiare senza discriminazione né AM\1063110IT.doc 37/37 PE557.328v01-00 IT ostacolo non dovrebbe essere inteso come un obbligo di servizio pubblico ai sensi del presente regolamento. Or. en Motivazione Non risulta opportuno che tali obblighi siano considerati di pubblico servizio ai fini del presente regolamento. Emendamento 157 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 15 Testo della Commissione Emendamento (15) Qualora vi sia la necessità di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, la decisione in materia può essere affidata dagli Stati membri a una differente autorità al fine di tutelare la concorrenza. L’eventuale limitazione del numero di prestatori di servizi portuali dovrebbe avvenire sulla base di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, tranne nei casi in cui devono essere assegnati obblighi di servizio pubblico direttamente a un’autorità competente o a un operatore interno. soppresso Or. en Motivazione In caso di limitazioni la procedura di selezione non rientra più nel presente regolamento. Emendamento 158 Daniel Dalton Proposta di regolamento Considerando 15 PE557.328v01-00 IT 38/38 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (15) Qualora vi sia la necessità di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, la decisione in materia può essere affidata dagli Stati membri a una differente autorità al fine di tutelare la concorrenza. L’eventuale limitazione del numero di prestatori di servizi portuali dovrebbe avvenire sulla base di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, tranne nei casi in cui devono essere assegnati obblighi di servizio pubblico direttamente a un’autorità competente o a un operatore interno. (15) In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, la designazione di un prestatore di servizi portuali dovrebbe avvenire sulla base di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. Riconoscendo i diversi modelli di organizzazione dei porti nell'UE, la fattispecie non riguarda il caso di forniture di servizi portuali da parte di un operatore interno. Or. en Motivazione Nell'UE si seguono modelli diversi per il funzionamento dei porti. In alcuni Stati membri i porti effettuano servizi direttamente e dovrebbero poterlo fare ancora in tutte le circostanze, non solo quando esistono obblighi di servizio pubblico. Emendamento 159 Marie-Christine Arnautu Proposta di regolamento Considerando 16 Testo della Commissione Emendamento (16) Il presente regolamento non preclude la possibilità per l’autorità competente di garantire una compensazione per l’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, a condizione che ciò sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Quando gli obblighi di servizio pubblico si configurano come servizio di interesse economico generale, è necessario assicurarne la conformità alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle (16) Il presente regolamento non preclude la possibilità per l’autorità competente di garantire una compensazione per l’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, a condizione che ciò sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. AM\1063110IT.doc 39/39 PE557.328v01-00 IT disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale8, al regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale9 e alla Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico10. __________________ 8 GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3. 9 GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8. 10 GU C 8 dell'11.1.2012. Or. fr Emendamento 160 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 17 Testo della Commissione Emendamento (17) L’ente di gestione del porto non deve operare discriminazioni tra prestatori di servizi portuali, in particolare a favore di un’impresa o organismo nei quali detiene un interesse. soppresso Or. en PE557.328v01-00 IT 40/40 AM\1063110IT.doc Emendamento 161 Marie-Christine Arnautu Proposta di regolamento Considerando 17 Testo della Commissione Emendamento (17) L’ente di gestione del porto non deve operare discriminazioni tra prestatori di servizi portuali, in particolare a favore di un’impresa o organismo nei quali detiene un interesse. (17) L’ente di gestione del porto non deve operare discriminazioni, fatto salvo il principio della preferenza nazionale, tra prestatori di servizi portuali, in particolare a favore di un’impresa o organismo nei quali detiene un interesse. Or. fr Emendamento 162 Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l’autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall’autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi (18) L'ente di gestione del porto interessato o le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l’autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall’autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti marittimi della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti o l'ente di gestione del porto di uno Stato membro prestino un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata AM\1063110IT.doc 41/41 PE557.328v01-00 IT portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente. esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente. Or. en Emendamento 163 Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Martina Anderson Proposta di regolamento Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l’autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall’autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente. (18) Gli Stati membri o le autorità pubbliche competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora lo Stato membro o l'autorità pubblica competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità pubblica competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. In detti casi la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni dovrebbe essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati e i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori dovrebbero essere soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente. Or. en PE557.328v01-00 IT 42/42 AM\1063110IT.doc Motivazione A seconda delle circostanze nazionali, può essere lo Stato membro o l'autorità competente a fornire il servizio portuale o a imporre tali obblighi di servizio pubblico. Emendamento 164 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l’autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall’autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente. (18) L'ente di gestione del porto interessato o le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l’autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall’autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti marittimi della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti a vigilanza indipendente. Or. en Motivazione È opportuno che all'ente di gestione del porto o all'autorità competente spetti la decisione in AM\1063110IT.doc 43/43 PE557.328v01-00 IT merito alla prestazione in proprio di un servizio specifico. Emendamento 165 Marie-Christine Arnautu Proposta di regolamento Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l’autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall’autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente. (18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente. Or. fr Emendamento 166 Isabella De Monte, David-Maria Sassoli Proposta di regolamento Considerando 19 PE557.328v01-00 IT 44/44 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell’operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all’operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri e dovrebbe tenere pienamente conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. __________________ __________________ 11 11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. Or. en Motivazione The categories of port services covered by these regulations are extremely heterogeneous. A direct reference to the provisions of Council Directive 2001/23/EC does not fit to these specificities and would entail the obligation for the designated provider of port services to always grant the staff previously taken all the rights they had been entitled to by the incumbent provider; this appears a sound limitation of managerial skills and prevents the new undertaker from restructuring the service in line with its economic and managerial view. In labour intensive services, this would also mean the practical impossibility to introduce even the slightest innovation in the port service. Furthermore, a real and effective competition among providers would only take place on the field of capital investments (as a consequence of the impossibility to innovate the labour organization), with clear prejudice to the safety and the security of port activities. AM\1063110IT.doc 45/45 PE557.328v01-00 IT Emendamento 167 Lucy Anderson, Theresa Griffin, Ismail Ertug Proposta di regolamento Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell’operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all’operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri e dovrebbe tenere pienamente conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, gli Stati membri o le autorità competenti dovrebbero esigere dall'operatore prescelto l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. __________________ __________________ 11 11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. Or. en Motivazione Come nel caso di limitazione dei prestatori, la normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori può essere applicata a modifiche del contratto per altre ragioni. Emendamento 168 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi PE557.328v01-00 IT 46/46 AM\1063110IT.doc Proposta di regolamento Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell’operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all’operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri e dovrebbe tenere pienamente conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, gli Stati membri dovrebbero esigere che l'operatore prescelto applichi le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. __________________ __________________ 11 11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. Or. en Emendamento 169 Philippe De Backer, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Gesine Meissner Proposta di regolamento Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento AM\1063110IT.doc (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento 47/47 PE557.328v01-00 IT lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell’operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all’operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri, a condizione che tali norme siano in linea con le norme dei trattati dell'UE. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. __________________ __________________ 11 11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. Or. en Emendamento 170 Elissavet Vozemberg, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell’operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all’operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva (19) È necessario che gli Stati membri conservino il pieno potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti dovrebbero esigere dall'operatore prescelto l'applicazione PE557.328v01-00 IT 48/48 AM\1063110IT.doc 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. delle disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. __________________ __________________ 11 11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. Or. en Motivazione Quanto al trasferimento del personale, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a concedere al personale gli stessi diritti di cui avrebbe beneficiato in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE. Emendamento 171 Marie-Christine Arnautu Proposta di regolamento Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell’operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all’operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei AM\1063110IT.doc (19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. 49/49 PE557.328v01-00 IT lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti11. __________________ 11 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16. Or. fr Emendamento 172 Peter van Dalen Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 bis) Gli sviluppi nel settore marittimo, come l'aumento delle dimensione delle imbarcazioni e la sovraccapacità, aggravano la fluttuazione della domanda di lavoratori portuali. In numerosi porti ciò ha dato origine a un ricorso sempre più frequente ad accordi di lavoro informali, determinando condizioni di lavoro precarie e contrarie alle norme sociali. Gli Stati membri, assieme alle parti sociali, possono adottare misure per promuovere la continuità occupazionale e la protezione sociale. Or. en Emendamento 173 Bogusław Liberadzki, Georges Bach Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 bis) In un settore altamente complesso e competitivo come quello dei servizi portuali, la formazione dei nuovi assunti e la formazione continua del personale sono essenziali per garantire la salute e la PE557.328v01-00 IT 50/50 AM\1063110IT.doc sicurezza dei lavoratori portuali, la qualità dei servizi e la competitività dei porti dell'UE. Tutti i lavoratori che accedono al settore portuale dovrebbero acquisire una formazione adeguata. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione dovrebbe poter mettere a punto orientamenti per la definizione di obblighi in materia formazione con l'obiettivo di garantire un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione dei lavoratori portuali, ridurre al minimo il rischio di incidenti e tenere in considerazione le esigenze future del settore alla luce dei cambiamenti tecnologici e logistici derivanti dalle esigenze dei clienti. Or. en Emendamento 174 Keith Taylor, Karima Delli, Lucy Anderson Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 bis) In un settore altamente complesso e pericoloso come quello dei servizi portuali, la formazione dei nuovi assunti e la formazione continua del personale sono essenziali per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali e la qualità dei servizi. Tutti i lavoratori che accedono al settore portuale dovrebbero aver diritto a una formazione adeguata. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione dovrebbe poter mettere a punto orientamenti per la definizione di obblighi in materia di formazione con l'obiettivo di garantire un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione dei lavoratori portuali, ridurre al minimo il rischio di incidenti e AM\1063110IT.doc 51/51 PE557.328v01-00 IT rispondere alle future esigenze in termini di competenze. Or. en Motivazione Dato l'elevato rischio di incidenti in ambito portuale e gli sviluppi tecnologici in atto nel settore, è necessario porre in evidenza l'importanza di una formazione adeguata per tutti i dipendenti del settore dei servizi portuali. Emendamento 175 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 bis) In un settore altamente complesso e pericoloso come quello dei servizi portuali, la formazione dei nuovi assunti e la formazione continua del personale sono essenziali per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali e la qualità dei servizi. Tutti i lavoratori che accedono al settore portuale dovrebbero aver diritto a una formazione adeguata. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione dovrebbe poter mettere a punto orientamenti per la definizione di obblighi in materia di formazione con l'obiettivo di garantire un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione dei lavoratori portuali, ridurre al minimo il rischio di incidenti e rispondere alle future esigenze in termini di competenze. Or. en Emendamento 176 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune PE557.328v01-00 IT 52/52 AM\1063110IT.doc Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 bis) In un settore altamente complesso e competitivo come quello dei servizi portuali, la formazione dei nuovi assunti e la formazione continua del personale sono essenziali per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali, la qualità dei servizi e la competitività dei porti dell'UE. Tutti i lavoratori che accedono al settore portuale dovrebbero acquisire una formazione adeguata. Il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale a livello dell'Unione dovrebbe poter mettere a punto orientamenti per la definizione di obblighi in materia formazione con l'obiettivo di garantire un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione dei lavoratori portuali, ridurre al minimo il rischio di incidenti e tenere in considerazione le esigenze future del settore alla luce dei cambiamenti tecnologici e logistici derivanti dalle esigenze dei clienti. Or. en Motivazione Occorre assolutamente che i lavoratori portuali acquisiscano una formazione adeguata per svolgere le loro mansioni in modo sicuro e sano. Nel contempo la formazione è anche uno strumento per garantire la qualità del servizio e per mantenere la competitività dei porti dell'UE. Emendamento 177 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo) AM\1063110IT.doc 53/53 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento (19 ter) Gli sviluppi nel settore marittimo, come l'aumento delle dimensione delle imbarcazioni e la sovraccapacità, aggravano la fluttuazione della domanda di lavoratori portuali. In numerosi porti ciò ha dato origine a un ricorso sempre più frequente ad accordi di lavoro informali, determinando condizioni di lavoro precarie e contrarie alle norme sociali. Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, dovrebbero adottare misure per garantire la continuità dell'occupazione e la protezione sociale nonostante le fluttuazioni della domanda di lavoratori portuali, conformemente ai principi enunciati nella convenzione dell'OIL sulle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti (Convenzione OIL n. 137). Or. en Emendamento 178 Peter van Dalen Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 ter) L'automazione e l'innovazione tecnologica offrono l'opportunità di migliorare in misura notevole l'efficienza e la sicurezza dei porti. Prima di introdurre modifiche rilevanti è opportuno consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di garantire la necessaria formazione e riqualificazione e individuare soluzioni per ridurre eventuali conseguenze negative di tali sviluppi sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro e l'occupabilità. È opportuno consultare, se del caso, le autorità pubbliche e gli enti di PE557.328v01-00 IT 54/54 AM\1063110IT.doc gestione laddove siano coinvolti in piani di automazione, innovazione ed espansione. Or. en Emendamento 179 Bogusław Liberadzki, Georges Bach Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 ter) In conformità delle norme del trattato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere tutti i modelli di organizzazione del lavoro portuale che garantiscono impieghi di qualità e condizioni di lavoro sicure. Eventuali adeguamenti necessari dovrebbero essere promossi unicamente mediante negoziati tra le parti sociali, e la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto dei risultati di tali negoziati. Or. en Emendamento 180 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 ter) Il settore portuale europeo è confrontato con talune sfide che ne possono condizionare la competitività e la dimensione sociale. Tali sfide riguardano: l'incremento delle dimensioni delle navi, la concorrenza di porti esterni all'UE, il crescente potere commerciale derivante AM\1063110IT.doc 55/55 PE557.328v01-00 IT da alleanze tra compagnie di navigazione, l'esigenza di negoziare per tempo nuovi modelli di lavoro e fornire adeguata formazione mirata all'innovazione tecnologica e ridurre l'impatto sociale, i crescenti volumi sempre più raggruppati, la mancanza di investimenti adeguati nelle infrastrutture sulla terraferma, la rimozione delle barriere amministrative nel mercato interno, lo scenario energetico in mutazione e le crescenti pressioni sociali e ambientali. È opportuno che gli Stati membri, assieme alle parti sociali, affrontino tali sfide al fine di salvaguardare la competitività del settore e buone condizioni di lavoro nei porti. Or. en Emendamento 181 Bogusław Liberadzki Proposta di regolamento Considerando 19 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 quater) I datori di lavoro e i dipendenti dovrebbero affrontare tempestivamente e congiuntamente la questione dell'automazione e dell'innovazione tecnologica al fine di garantire la necessaria formazione e riqualificazione e trovare soluzioni condivise per offrire ai dipendenti la possibilità di acquisire le competenze necessarie per svolgere le mansioni in modo sicuro ed estremamente professionale. È opportuno consultare, secondo necessità, le autorità pubbliche e gli enti di gestione laddove siano coinvolti in piani di automazione, innovazione ed espansione. Or. en PE557.328v01-00 IT 56/56 AM\1063110IT.doc Emendamento 182 Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. soppresso Or. en Emendamento 183 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 20 AM\1063110IT.doc 57/57 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. soppresso Or. en Emendamento 184 Bogusław Liberadzki, Georges Bach Proposta di regolamento Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ../../… PE557.328v01-00 IT (20) Il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal 58/58 AM\1063110IT.doc [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. Or. en Emendamento 185 Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens Proposta di regolamento Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti ovvero accordi aventi per oggetto il diritto di tali prestatori di gestire parti di beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico. Si tratta di contratti che possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi AM\1063110IT.doc 59/59 PE557.328v01-00 IT passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. Or. en Emendamento 186 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti ovvero accordi aventi per oggetto il diritto di tali prestatori di gestire parti di beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico. Si tratta di contratti che possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando PE557.328v01-00 IT 60/60 AM\1063110IT.doc servizio portuale. concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. Or. en Motivazione Non è corretto supporre che la tipologia di contratto che garantisce l'accesso al mercato ai prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri sia disciplinata dalla direttiva sulle concessioni. Secondo la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, almeno una parte di tali contratti con gli operatori portuali è esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva sulle concessioni (cfr. considerando 15). Emendamento 187 Elissavet Vozemberg, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione ovvero altri tipi di contratti. Si tratta di contratti di concessione che rientrano nel campo di applicazione della direttiva../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente AM\1063110IT.doc 61/61 PE557.328v01-00 IT servizio portuale. applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. Or. en Motivazione Nel mercato dei servizi portuali esistono diversi tipi di contratti, autorizzazioni o permessi. Emendamento 188 Gesine Meissner, Pavel Telička, Philippe De Backer Proposta di regolamento Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ../../… [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. (20) Il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. In ogni caso, per quanto riguarda i contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale. Or. en PE557.328v01-00 IT 62/62 AM\1063110IT.doc Motivazione Le autorità pubbliche utilizzano anche tipi di contratti diversi da quelli di concessione per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri. Emendamento 189 Dominique Riquet, Renaud Muselier Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (20 bis) Dato il servizio pubblico prestato, essenziale ai fini della sicurezza, della protezione e della tutela dell'ambiente, i piloto marittimi non dovrebbero essere soggetti all'applicazione del capo II del presente regolamento. Per gli stessi motivi gli Stati membri dovrebbero poter escludere i servizi di ormeggio dall'applicazione di detto capo. Or. fr Motivazione L'aumento del numero di prestatori a seguito dell'applicazione del capo II del presente regolamento ai piloti marittimi e agli ormeggiatori potrebbe impedire loro di esercitare le attività in condizioni adeguate. Nel caso del pilotaggio, l'applicazione del capo non sarebbe efficace sotto il profilo economico per il venir meno delle economie di scala. Emendamento 190 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (21 bis) Il Meccanismo per collegare l'Europa prevede che i porti della rete transeuropea dei trasporti possano beneficiare di aiuti dell'UE nel prossimo periodo 2014-2020. D'altro canto, la Commissione intende definire un quadro AM\1063110IT.doc 63/63 PE557.328v01-00 IT rivisto sugli aiuti di Stato ai porti e, dal momento che la nuova direttiva sulle concessioni stabilisce analogamente un nuovo quadro legislativo che interesserà anche i servizi portuali in regime di concessione, è necessario introdurre nel presente regolamento norme rigorose in materia di trasparenza dei flussi finanziari onde evitare situazioni di concorrenza sleale o dumping tra i porti dell'Unione. Or. es Emendamento 191 Daniel Dalton Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (22 bis) È opportuno che la Commissione chiarisca per iscritto il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento delle infrastrutture portuali e che, al fine di garantire una concorrenza leale, continui ad applicare i principi in materia di aiuti di Stato. Or. en Motivazione Onde creare condizioni di parità tra i porti e attrarre investimenti è fondamentale che vi siano norme chiare in materia di aiuti di Stato. Emendamento 192 Bogusław Liberadzki, Georges Bach Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) PE557.328v01-00 IT 64/64 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (22 bis) È opportuno che la Commissione chiarisca per iscritto il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento dei porti marittimi e delle infrastrutture portuali e che continui ad applicare i principi in materia di aiuti di Stato al fine di garantire una concorrenza leale. Or. en Emendamento 193 Elissavet Vozemberg, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (22 bis) È opportuno che la Commissione chiarisca il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento delle infrastrutture portuali, tenendo conto della natura non commerciale delle infrastrutture pubbliche di accesso e di difesa. Or. en Motivazione Per attrarre investimenti e creare condizioni di parità tra i porti, è essenziale definire norme chiare in materia di aiuti di Stato. Emendamento 194 Matthijs van Miltenburg, Gesine Meissner Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) AM\1063110IT.doc 65/65 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento (22 bis) La Commissione dovrebbe chiarire per iscritto il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento delle infrastrutture portuali, tenendo conto che l'utilizzazione di un porto costituisce un'attività economica e che le infrastrutture pubbliche di accesso e di difesa presentano una natura non economica in ragione del loro fine pubblico prevalente. Or. en Emendamento 195 Wim van de Camp Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (22 bis) La Commissione dovrebbe chiarire per iscritto il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento delle infrastrutture portuali, tenendo conto che l'utilizzazione di un porto costituisce un'attività economica e che le infrastrutture pubbliche di accesso e di difesa presentano una natura non economica in ragione del loro fine pubblico prevalente. Or. en Emendamento 196 Daniel Dalton Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo) PE557.328v01-00 IT 66/66 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (22 ter) La Commissione, in consultazione con il settore portuale, dovrebbe individuare chiaramente i finanziamenti pubblici a favore dell'accesso stradale, ferroviario e marittimo che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (regolamento generale di esenzione). Or. en Motivazione Onde creare condizioni di parità tra i porti e attrarre investimenti è fondamentale che vi siano norme chiare in materia di aiuti di Stato. Emendamento 197 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 23 Testo della Commissione Emendamento (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo AM\1063110IT.doc soppresso 67/67 PE557.328v01-00 IT trasparente e non discriminatorio. Or. en Emendamento 198 Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese Proposta di regolamento Considerando 23 Testo della Commissione Emendamento (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e i diritti applicati dai prestatori, che non sono esposti a un'effettiva concorrenza, presentano un rischio maggiore di tariffe abusive. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è opportuno definire modalità per garantire che i diritti riscossi non siano sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi erogati e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. Or. en Motivazione Il campo di applicazione dell'articolo 13 dovrebbe essere più preciso. Occorre chiarire che i diritti non devono essere sproporzionati rispetto al valore del servizio erogato. Emendamento 199 Isabella De Monte, David-Maria Sassoli Proposta di regolamento Considerando 23 PE557.328v01-00 IT 68/68 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e che non sono esposti a un'effettiva concorrenza, presentano un rischio maggiore di tariffe abusive. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è opportuno definire modalità per garantire che i diritti riscossi non siano sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi erogati e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. Or. en Motivazione L'attuale formulazione sembra limitare l'applicazione della disposizione in esame soltanto al pilotaggio, escludendo altri servizi che possono altresì non essere esposti a un'effettiva concorrenza o designati in conformità a una procedura aperta e trasparente. La formulazione proposta, che elimina ogni riferimento al pilotaggio, mira a far rientrare nel campo di applicazione della disposizione tutti i servizi portuali che non sono esposti a un'effettiva concorrenza. Emendamento 200 Bogusław Liberadzki, Georges Bach Proposta di regolamento Considerando 23 Testo della Commissione Emendamento (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non AM\1063110IT.doc (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non 69/69 PE557.328v01-00 IT discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il pertinente mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è opportuno definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. Or. en Emendamento 201 Philippe De Backer, Gesine Meissner, Pavel Telička Proposta di regolamento Considerando 23 Testo della Commissione Emendamento (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. I diritti applicati dai prestatori di servizi portuali che non sono esposti a un'effettiva concorrenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, non dovrebbero essere sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi erogati e dovrebbero essere fissati in modo trasparente e non discriminatorio. Or. en PE557.328v01-00 IT 70/70 AM\1063110IT.doc Emendamento 202 Daniel Dalton Proposta di regolamento Considerando 23 Testo della Commissione Emendamento (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. (23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono esposti a un'effettiva concorrenza presentano un rischio maggiore di tariffe abusive. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è opportuno definire modalità per garantire che i diritti riscossi non siano sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi erogati e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio. Or. en Motivazione I porti europei sono alquanto diversificati. In molti di questi, dove i servizi sono già soggetti ad una concorrenza effettiva, le forze di mercato proteggono da tariffe abusive. Emendamento 203 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 24 Testo della Commissione Emendamento (24) Per essere efficienti, è necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale AM\1063110IT.doc soppresso 71/71 PE557.328v01-00 IT di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto. Or. en Emendamento 204 Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Considerando 24 Testo della Commissione Emendamento (24) Per essere efficienti, è necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto. (24) Per essere efficienti, è opportuno che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la politica nazionale del porto e/o la sua strategia commerciale e di investimento. Or. en Emendamento 205 Daniel Dalton Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (24 bis) Il presente regolamento non dovrebbe interferire con i diritti, se del caso, dei porti e dei loro clienti di convenire sconti di natura commerciale confidenziale. Il presente regolamento non è inteso a imporre la divulgazione al pubblico o a terzi di tali sconti. Or. en PE557.328v01-00 IT 72/72 AM\1063110IT.doc Motivazione I porti dovrebbero essere gestiti come attività efficienti sul piano commerciale e, in quanto tali, andrebbe rispettata la riservatezza commerciale. Emendamento 206 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 25 Testo della Commissione Emendamento (25) È opportuno consentire la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale al fine di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo offshore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti. soppresso Or. en Emendamento 207 Philippe De Backer, Pavel Telička Proposta di regolamento Considerando 25 Testo della Commissione Emendamento (25) È opportuno consentire la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale al fine di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi (25) L'ente di gestione del porto può modificare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel quadro della propria strategia commerciale. I diritti d'uso AM\1063110IT.doc 73/73 PE557.328v01-00 IT che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti. dell'infrastruttura portuale possono variare, a titolo di esempio, per promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo si potrebbe contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti. Or. en Emendamento 208 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 26 Testo della Commissione Emendamento (26) È necessario che siano disponibili strutture adeguate per garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure (26) È auspicabile che siano disponibili strutture adeguate per garantire che gli utenti del porto siano consultati regolarmente. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente i soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto. PE557.328v01-00 IT 74/74 AM\1063110IT.doc amministrative nel porto. Or. en Emendamento 209 Philippe De Backer, Pavel Telička Proposta di regolamento Considerando 26 Testo della Commissione Emendamento (26) È necessario che siano disponibili strutture adeguate per garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto. (26) È opportuno garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto. Or. en Emendamento 210 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 27 Testo della Commissione Emendamento (27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente AM\1063110IT.doc soppresso 75/75 PE557.328v01-00 IT regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente. Or. en Emendamento 211 Ramon Tremosa i Balcells Proposta di regolamento Considerando 27 Testo della Commissione Emendamento (27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente. (27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere affinché sia in vigore un meccanismo efficace per gestire i reclami. Or. en Motivazione L'obiettivo principale dovrebbe consistere nel garantire che ogni Stato membro disponga di un meccanismo efficace per gestire i reclami. Meccanismi di questo tipo sono già presenti in alcuni Stati membri, mentre in altri è possibile gestire i reclami ricorrendo a un organismo esistente oppure migliorando i sistemi in essere. Tuttavia, non è necessario prescrivere le modalità di attuazione purché il meccanismo di gestione dei reclami funzioni. Emendamento 212 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Considerando 27 Testo della Commissione Emendamento (27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente PE557.328v01-00 IT (27) Al fine di garantire la presenza di un meccanismo di reclamo indipendente, è 76/76 AM\1063110IT.doc regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente. opportuno designare in ogni Stato membro uno o più organismi di vigilanza indipendente. A tal fine potrebbero essere designati organismi già esistenti, quali le autorità garanti della concorrenza, i tribunali, i ministeri o i dipartimenti all'interno di ministeri non collegati all'ente di gestione del porto. Or. en Motivazione L'articolo 17 dovrebbe incentrarsi maggiormente sulla funzione di gestione dei reclami e di risoluzione delle controversie piuttosto che sulla creazione di un meccanismo di vigilanza indipendente. Anziché prescrivere un organismo per Stato membro, è opportuno che gli Stati membri assicurino una vigilanza indipendente (qualunque forma essa assuma). Emendamento 213 Ramon Tremosa i Balcells Proposta di regolamento Considerando 28 Testo della Commissione Emendamento (28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento. (28) È opportuno che gli Stati membri si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di agevolare un'applicazione uniforme del presente regolamento. Or. en Motivazione È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere sulle modalità di organizzazione del sistema dei reclami e sull'organismo responsabile. In tal senso il considerando in esame non dovrebbe contenere alcun riferimento agli "organismi indipendenti di vigilanza". Emendamento 214 Wim van de Camp AM\1063110IT.doc 77/77 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Considerando 28 Testo della Commissione Emendamento (28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento. (28) È opportuno che i diversi organismi di vigilanza indipendente si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento. Or. en Emendamento 215 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Considerando 28 Testo della Commissione Emendamento (28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento. (28) È opportuno che i diversi organismi di vigilanza indipendente cooperino tra di loro e si scambino informazioni sul loro operato nei casi riguardanti controversie e reclami transfrontalieri. . Or. en Motivazione È sufficiente prevedere una cooperazione per quanto riguarda le controversie e i reclami transfrontalieri (articolo 17, paragrafo 4). Emendamento 216 Keith Taylor, Lucy Anderson Proposta di regolamento Considerando 28 Testo della Commissione Emendamento (28) È opportuno che i diversi organismi PE557.328v01-00 IT (28) È opportuno che, in caso di 78/78 AM\1063110IT.doc indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento. controversie o reclami transfrontalieri, i diversi organismi di vigilanza indipendente cooperino tra di loro e si scambino informazioni sul loro operato. Or. en Emendamento 217 Isabella De Monte, David-Maria Sassoli Proposta di regolamento Considerando 28 Testo della Commissione Emendamento (28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento. (28) In caso di controversia o reclamo transfrontaliero è competente l'organismo europeo di vigilanza che riceve le necessarie informazioni dagli organismi indipendenti di vigilanza dei diversi Stati membri, che cooperano al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento. Or. it Emendamento 218 Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (28 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano fortemente il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale fornisce alle parti sociali un quadro nel cui ambito conseguire risultati riguardo all'organizzazione del lavoro e alle condizioni di lavoro, quali la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche, la politica dell'UE sui carburanti a basso tenore di zolfo, l'attrattività del settore per AM\1063110IT.doc 79/79 PE557.328v01-00 IT i giovani lavoratori e per le lavoratrici. Or. en Emendamento 219 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (28 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano fortemente il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato per il dialogo sociale nel settore portuale fornisce alle parti sociali un quadro nel cui ambito conseguire risultati riguardo a questioni quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la formazione e le qualifiche. La Commissione dovrebbe agevolare i negoziati, sostenerli e seguirli attentamente. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a riferire in tempo sui progressi compiuti, in modo che la Commissione possa tenerne conto in sede di valutazione degli effetti del presente regolamento. Or. en Emendamento 220 Ramon Tremosa i Balcells Proposta di regolamento Considerando 29 Testo della Commissione Emendamento (29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme PE557.328v01-00 IT soppresso 80/80 AM\1063110IT.doc della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Or. en Motivazione Il regolamento in esame riconosce il diritto delle autorità portuali di fissare i diritti d'uso in modo autonomo, in linea con la loro strategia commerciale e con i loro piani di investimenti. Per molti porti europei la strategia ambientale costituisce un elemento fondamentale della strategia generale. È dunque importante che anche in tale ambito i porti possano decidere autonomamente se partecipare a un programma di tariffazione ambientale e, in tal caso, a quale programma aderire. Vi sono infatti diversi programmi già esistenti, cui i porti prendono parte sempre più spesso. A tale riguardo non è necessaria un'iniziativa dall'alto verso il basso. Emendamento 221 Wim van de Camp Proposta di regolamento Considerando 29 AM\1063110IT.doc 81/81 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento (29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. soppresso Or. en Emendamento 222 Jacqueline Foster Proposta di regolamento Considerando 29 Testo della Commissione Emendamento (29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme PE557.328v01-00 IT soppresso 82/82 AM\1063110IT.doc della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Or. en Motivazione Alla Commissione non dovrebbe essere conferito il potere di stabilire variazioni dei diritti ambientali o altri aspetti relativi al livello e alla struttura dei diritti d'uso dei porti, che dovrebbero essere determinati in modo commerciale. Emendamento 223 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 29 Testo della Commissione Emendamento (29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme AM\1063110IT.doc soppresso 83/83 PE557.328v01-00 IT della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Or. en Emendamento 224 Keith Taylor, Karima Delli Proposta di regolamento Considerando 29 Testo della Commissione Emendamento (29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a (29) Al fine di rafforzare la coerenza della tariffazione ambientale a livello dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla classificazione comune di imbarcazioni e carburanti. In sede di adozione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'indice ambientale della navigazione PE557.328v01-00 IT 84/84 AM\1063110IT.doc norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. marittima (Environmental Ship Index – ESI) e dei progressi compiuti dall'Iniziativa dei porti mondiali per il clima (World Ports Climate Initiative – WPCI). Le classificazioni comuni dovrebbero fungere solo da base per consentire variazioni dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e non dovrebbero pregiudicare la competenza dell'ente di gestione di un porto di fissare il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale in modo autonomo, conformemente alle norme applicabili. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Or. en Emendamento 225 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Considerando 29 Testo della Commissione Emendamento (29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i (29) Al fine di rafforzare la coerenza della tariffazione ambientale a livello dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla classificazione internazionale comune delle imbarcazioni e dei carburanti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. AM\1063110IT.doc 85/85 PE557.328v01-00 IT diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Or. en Emendamento 226 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Considerando 30 Testo della Commissione Emendamento (30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13. soppresso __________________ 13 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. Or. en PE557.328v01-00 IT 86/86 AM\1063110IT.doc Emendamento 227 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Considerando 30 Testo della Commissione Emendamento (30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13. soppresso __________________ 13 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. Or. en Motivazione L'emendamento è in linea con la soppressione dell'articolo 18. Emendamento 228 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Considerando 30 Testo della Commissione Emendamento (30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per AM\1063110IT.doc soppresso 87/87 PE557.328v01-00 IT lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13. __________________ 13 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. Or. en Emendamento 229 Marie-Christine Arnautu Proposta di regolamento Considerando 30 Testo della Commissione Emendamento (30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13. soppresso __________________ 13 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. Or. fr PE557.328v01-00 IT 88/88 AM\1063110IT.doc Emendamento 230 Miltiadis Kyrkos Proposta di regolamento Considerando 31 Testo della Commissione Emendamento (31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere meglio conseguito a livello di Unione europea, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà come previsto all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere meglio conseguito a livello di Unione europea, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà come previsto all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. È opportuno proteggere i porti dell'Unione europea da quelli dei paesi terzi, che non sono soggetti ai criteri organizzativi e operativi stabiliti dal presente regolamento. Or. en Motivazione Considerando che i porti europei subiscono una forte concorrenza da parte di quelli dei paesi terzi, che presentano modelli di organizzazione diversi per i loro servizi portuali, è necessario garantire condizioni eque di concorrenza. Emendamento 231 Marie-Christine Arnautu AM\1063110IT.doc 89/89 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Considerando 31 Testo della Commissione Emendamento (31) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere meglio conseguito a livello di Unione europea, quest’ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà come previsto all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (31) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime. Or. fr Emendamento 232 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali; soppresso Or. en Motivazione L'accesso al mercato non è più oggetto del regolamento in esame. PE557.328v01-00 IT 90/90 AM\1063110IT.doc Emendamento 233 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali; a) un quadro normativo definito per l'organizzazione dei servizi dei porti marittimi; Or. en Emendamento 234 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b Testo della Commissione Emendamento b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali. b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei servizi portuali di cui al presente regolamento. Or. en Emendamento 235 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b Testo della Commissione Emendamento b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali. b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi dei porti marittimi. Or. en AM\1063110IT.doc 91/91 PE557.328v01-00 IT Emendamento 236 Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Siôn Simon, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Olga Sehnalová, Martina Anderson, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento a bis) un quadro normativo per la protezione e il riconoscimento delle norme in materia di sicurezza, ambiente e lavoro come pure del dialogo sociale nel settore dei servizi portuali; Or. en Emendamento 237 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto: 2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, ove siano organizzati come attività economica, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto: Or. en Emendamento 238 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva PE557.328v01-00 IT 92/92 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento 2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto: 2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, se organizzati come attività economica, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto: Or. en Emendamento 239 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) rifornimento di combustibile; soppresso Or. es Emendamento 240 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b Testo della Commissione Emendamento b) movimentazione merci; soppresso Or. en Emendamento 241 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c AM\1063110IT.doc 93/93 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento c) dragaggio; soppresso Or. en Motivazione Il dragaggio non costituisce un servizio portuale offerto agli utenti. Emendamento 242 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) dragaggio; soppresso Or. en Emendamento 243 Miltiadis Kyrkos Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) dragaggio; soppresso Or. en Emendamento 244 Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c PE557.328v01-00 IT 94/94 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento c) dragaggio; soppresso Or. en Emendamento 245 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Henna Virkkunen Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) dragaggio; soppresso Or. en Motivazione Il dragaggio non costituisce un servizio portuale offerto agli utenti. Si tratta piuttosto di un lavoro di manutenzione dell'infrastruttura portuale inteso a mantenere accessibile il porto ed è di responsabilità dell'ente di gestione del porto o dell'autorità competente. Pertanto, il regolamento in esame non dovrebbe applicarsi ai servizi di dragaggio (comparabili ai servizi rompighiaccio, non contemplati dal regolamento). Emendamento 246 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) dragaggio; soppresso Or. es Emendamento 247 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi AM\1063110IT.doc 95/95 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) dragaggio; soppresso Or. en Emendamento 248 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e Testo della Commissione Emendamento e) dragaggio; soppresso Or. fr Emendamento 249 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d Testo della Commissione Emendamento d) ormeggio; soppresso Or. en Emendamento 250 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d Testo della Commissione Emendamento d) ormeggio; PE557.328v01-00 IT d) ormeggio e disormeggio; 96/96 AM\1063110IT.doc Or. es Emendamento 251 Dominique Riquet, Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f Testo della Commissione Emendamento f) impianti portuali di raccolta; (f) ormeggio; Or. fr Emendamento 252 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g Testo della Commissione Emendamento g) pilotaggio, e; soppresso Or. en Emendamento 253 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g Testo della Commissione Emendamento g) pilotaggio, e; soppresso Or. en Emendamento 254 Lucy Anderson, Theresa Griffin AM\1063110IT.doc 97/97 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h Testo della Commissione Emendamento h) servizi di rimorchio. soppresso Or. en Emendamento 255 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h Testo della Commissione Emendamento h) servizi di rimorchio. soppresso Or. en Emendamento 256 Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. L'articolo 12, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio. Or. en Motivazione Pur non essendo un servizio portuale offerto direttamente agli utenti, il dragaggio costituisce un'importante attività portuale che può essere finanziata con fondi pubblici. Esso deve pertanto essere soggetto alle disposizioni in materia di trasparenza finanziaria previste dal regolamento in esame. PE557.328v01-00 IT 98/98 AM\1063110IT.doc Emendamento 257 Lucy Anderson, Richard Corbett, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T]. 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto centrale, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T]. Or. en Motivazione Risulta più opportuno limitare l'ambito di applicazione del regolamento in esame ai porti della rete TEN-T centrale, che costituiscono l'oggetto principale degli attuali regimi di finanziamento dell'UE. Sarà possibile estendere l'ambito di applicazione ad altri porti dopo aver effettuato ulteriori valutazioni di impatto, consultazioni e riesami. Emendamento 258 Dominique Riquet, Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell’allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T]. 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, purché soddisfino il criterio di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento. __________________ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del AM\1063110IT.doc 99/99 PE557.328v01-00 IT 20.12.2013, pag. 1). Or. fr Motivazione Per evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle entrate o all'ubicazione particolare di un porto, occorre rettificare l'applicazione del presente regolamento ai porti che non soddisfano il criterio del volume di merci di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013. Emendamento 259 Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T]. 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea dei trasporti, quali figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Or. en Motivazione Per garantire una concorrenza equa, il regolamento in esame si dovrebbe applicare a tutti i porti figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo. Emendamento 260 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di PE557.328v01-00 IT 100/100 AM\1063110IT.doc trasporto, quale definita nell’allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T]. trasporto, quale definita nell’allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T] e il cui volume annuo totale di merci sia superiore allo 0,1% del volume annuo totale di merci in transito in tutti i porti marittimi dell'Unione. Or. fr Emendamento 261 Henna Virkkunen Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T]. 3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T]. Or. en Motivazione L'espressione "porti marittimi" dovrebbe essere sostituita dal termine "porti" in tutto il testo per evitare qualsiasi fraintendimento. Emendamento 262 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 2014/23/UE [concessione], la direttiva 2014/25/UE [servizi di pubblica utilità] e la direttiva 2014/24/UE [appalti pubblici]. AM\1063110IT.doc 101/101 PE557.328v01-00 IT Or. en Emendamento 263 Elissavet Vozemberg, Luis de Grandes Pascual, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. Or. en Motivazione Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non applicare il regolamento in esame ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale per evitare di imporre oneri amministrativi e costi supplementari a tali porti. Emendamento 264 Elissavet Vozemberg, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 ter. Il presente regolamento non pregiudica il principio della libera prestazione dei servizi sancito dagli articoli 56 e 58 TFUE. Or. en PE557.328v01-00 IT 102/102 AM\1063110IT.doc Emendamento 265 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. soppresso Or. en Emendamento 266 Henna Virkkunen Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. Emendamento 4. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. Or. en Motivazione L'espressione "porti marittimi" dovrebbe essere sostituita dal termine "porti" in tutto il testo per evitare qualsiasi fraintendimento. Emendamento 267 Marie-Christine Arnautu AM\1063110IT.doc 103/103 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. 4. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Or. fr Emendamento 268 Daniel Dalton Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi qualora né l'ente di gestione del porto né l'autorità competente ricevano finanziamenti pubblici. Per finanziamenti pubblici si intendono i fondi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, esclusi i programmi su scala europea esistenti. Gli Stati membri notificano la loro decisione alla Commissione europea. Or. en Motivazione I porti che non ricevono finanziamenti pubblici sono già incentivati a essere competitivi, e la certezza giuridica a lungo termine è essenziale per stimolare gli investimenti del settore privato. L'esistenza di un siffatto regolamento accresce i rischi normativi e giuridici al punto da impedire del tutto gli investimenti o da aumentarne il costo, con conseguenze negative per i clienti. PE557.328v01-00 IT 104/104 AM\1063110IT.doc Emendamento 269 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri servizi portuali. In tal caso sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. Or. en Emendamento 270 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento a servizi portuali supplementari. In tal caso sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. Or. en Emendamento 271 Philippe De Backer, Gesine Meissner Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri servizi portuali. In tal caso sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione. AM\1063110IT.doc 105/105 PE557.328v01-00 IT Or. en Emendamento 272 Dominique Riquet Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi delle rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano la loro decisione alla Commissione. Or. fr Motivazione Per evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle entrate o all'ubicazione particolare di un porto, occorre rettificare l'applicazione del presente regolamento ai porti situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Emendamento 273 Rosa D'Amato, Daniela Aiuto Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel PE557.328v01-00 IT 106/106 AM\1063110IT.doc pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi, se non diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; Or. it Emendamento 274 Gesine Meissner Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; Or. de Motivazione La definizione di "servizi di movimentazione merci" dovrebbe altresì contemplare il "rizzaggio", vale a dire la fissazione del carico su una nave portacontainer, così come lo "stivaggio", ossia la fissazione del carico su una nave per carico misto. Emendamento 275 Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese AM\1063110IT.doc 107/107 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi, se non diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; Or. en Motivazione La definizione di servizi di movimentazione merci non è completa, tenendo conto delle diverse prassi nazionali. Alcune disposizioni legislative o amministrative nazionali includono servizi che, in base al testo attuale, sarebbero invece esclusi, con conseguenze sul piano giuridico e operativo. Emendamento 276 Isabella De Monte, David-Maria Sassoli Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle PE557.328v01-00 IT 108/108 AM\1063110IT.doc merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; merci), ma esclusi, se non diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; Or. en Motivazione La definizione di servizi di movimentazione merci non è completa, tenendo conto delle diverse prassi nazionali. Alcune disposizioni legislative o amministrative nazionali includono servizi che, in base al testo attuale, sarebbero invece esclusi, con conseguenze sul piano giuridico e operativo. Emendamento 277 Lucy Anderson, Keith Taylor, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; Or. en Motivazione La definizione dovrebbe includere anche il caricamento delle merci sulla nave ("stivaggio") e le operazioni di fissaggio delle merci ("rizzaggio"). AM\1063110IT.doc 109/109 PE557.328v01-00 IT Emendamento 278 Bogusław Liberadzki, Georges Bach Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, lo stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; Or. en Emendamento 279 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l’organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci in ambito portuale, essendo in ogni caso necessario uno stretto collegamento con operazioni direttamente connesse a PE557.328v01-00 IT 110/110 AM\1063110IT.doc una particolare interfaccia nave/porto; Or. es Emendamento 280 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci; 2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, il bloccaggio, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), senza pregiudizio delle definizioni in vigore negli Stati membri; Or. en Emendamento 281 Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Richard Corbett, Theresa Griffin, Ismail Ertug Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. "autorità competente", qualsiasi autorità pubblica competente o gruppo di autorità pubbliche competenti di uno o più Stati membri, sotto la cui giurisdizione sono istituiti uno o più porti; Or. en AM\1063110IT.doc 111/111 PE557.328v01-00 IT Emendamento 282 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. "autorità competente", qualsiasi organismo pubblico o privato che, per conto di un livello regionale o nazionale, è autorizzato a svolgere ai sensi della legislazione o delle regolamentazioni nazionali attività connesse all'organizzazione e alla gestione delle attività portuali in un porto marittimo, congiuntamente o alternativamente all'ente di gestione del porto; Or. en Emendamento 283 Kathleen Van Brempt, Isabelle Thomas, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. "autorità competente", qualsiasi organismo pubblico o privato che, per conto di un livello amministrativo regionale o nazionale, è autorizzato a svolgere ai sensi della legislazione o delle regolamentazioni nazionali attività connesse all'organizzazione e alla gestione delle attività portuali in un porto marittimo, congiuntamente o alternativamente all'ente di gestione del porto; Or. en Motivazione Sebbene il termine "autorità competente" sia utilizzato di frequente nel regolamento, la PE557.328v01-00 IT 112/112 AM\1063110IT.doc Commissione non ne ha incluso una definizione. Onde evitare confusione, è opportuno inserire una definizione che ne indichi chiaramente l'ambito di applicazione e il significato. Emendamento 284 Renaud Muselier, Dominique Riquet Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. "autorità competente", ogni organismo pubblico o privato che, per conto di un ente locale, regionale o nazionale, è abilitato a esercitare, in virtù della normativa nazionale, attività legate all'organizzazione e al controllo delle attività portuali, assieme all'ente di gestione del porto o in vece di quest'ultimo; Or. fr Emendamento 285 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Henna Virkkunen Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso; 3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso, che comprende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso e che non costituisce un servizio portuale offerto agli utenti; Or. en AM\1063110IT.doc 113/113 PE557.328v01-00 IT Emendamento 286 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. "impianto portuale essenziale", un impianto l’accesso al quale è indispensabile per effettuare un servizio portuale e che non può essere riprodotto in condizioni normali di mercato; Emendamento soppresso Or. fr Emendamento 287 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 5 Testo della Commissione 5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare, e se del caso, controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto; Emendamento 5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, o abilita a esercitare, il compito a livello locale di amministrare e gestire infrastrutture portuali e, se del caso, coordinare, gestire, organizzare o controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto, nonché amministrare e gestire il traffico nel porto e lo sviluppo della zona del porto; Or. fr Emendamento 288 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 5 PE557.328v01-00 IT 114/114 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento 5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare, e se del caso, controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto; 5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa o la regolamentazione nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, la responsabilità pubblica di amministrare e gestire le infrastrutture portuali e il traffico portuale nel porto marittimo interessato, nonché di coordinare, e se del caso, realizzare, organizzare o controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto marittimo, così come lo sviluppo del porto marittimo; Or. en Emendamento 289 Ivo Belet, Helga Stevens, Philippe De Backer Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 5 Testo della Commissione 5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare, e se del caso, controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto; Emendamento 5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa o la regolamentazione nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, la responsabilità pubblica di amministrare e gestire le infrastrutture portuali, il traffico portuale nel porto marittimo in questione, nonché di coordinare, e se del caso, realizzare, organizzare o controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto marittimo, così come lo sviluppo del porto marittimo; Or. en Emendamento 290 Peter van Dalen AM\1063110IT.doc 115/115 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 6 Testo della Commissione Emendamento 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; 6. "ormeggio", il fissaggio di una nave al posto di attracco, a una banchina o a una boa (nonché la sua liberazione dagli stessi) al fine di immobilizzare l'imbarcazione e consentire così l'imbarco o lo sbarco sicuro di persone, passeggeri, merci o carichi; Or. en Emendamento 291 Philippe De Backer Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 6 Testo della Commissione Emendamento 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio incaricati delle operazioni di fissaggio di una nave al posto di attracco, a una banchina o a una boa (nonché della sua liberazione dagli stessi) al fine di immobilizzare l'imbarcazione e consentire così l'imbarco o lo sbarco sicuro di persone, passeggeri, merci o carichi; Or. en Emendamento 292 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 6 Testo della Commissione 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata PE557.328v01-00 IT Emendamento 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio incaricati delle operazioni di fissaggio di 116/116 AM\1063110IT.doc o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; una nave al posto di attracco, a una banchina o a una boa (nonché della sua liberazione dagli stessi) al fine di immobilizzare l'imbarcazione, consentendo così l'imbarco o lo sbarco sicuro di persone, passeggeri, merci o carichi; Or. en Motivazione Il presente emendamento reintroduce la definizione proposta originariamente dalla CE (COM(2013)296/2). L'emendamento chiarisce che il servizio di ormeggio dovrebbe essere direttamente connesso all'attività commerciale di movimentazione delle merci e di trasferimento dei passeggeri. Tale collegamento non sussiste nel caso di ormeggio all'interno delle chiuse, che costituisce parte integrante delle procedure di sicurezza. Emendamento 293 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 6 Testo della Commissione Emendamento 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; 6. "ormeggio", il fissaggio di una nave al posto di attracco, a una banchina o a una boa (nonché la sua liberazione dagli stessi) al fine di immobilizzare l'imbarcazione e consentire così l'imbarco o lo sbarco sicuro di persone, passeggeri, merci o carichi; Or. en Motivazione L'emendamento propone una definizione di ormeggio che appare più pertinente ai fini del regolamento in esame. Esso definisce l'attività di ormeggio come direttamente connessa all'attività di movimentazione delle merci o trasferimento dei passeggeri. È inoltre opportuno menzionare sia le operazioni di fissaggio che quelle di liberazione della nave dall'ormeggio. AM\1063110IT.doc 117/117 PE557.328v01-00 IT Emendamento 294 Rosa D'Amato, Daniela Aiuto Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 Testo della Commissione 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; Emendamento 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio in sicurezza necessari a una nave; Or. it Emendamento 295 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 6 Testo della Commissione 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; Emendamento (Non concerne la versione italiana) Or. fr Emendamento 296 Dominique Riquet, Renaud Muselier, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 6 Testo della Commissione Emendamento 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; 6. "ormeggio", i servizi tecnici e nautici incaricati delle operazioni di ormeggio o disormeggio necessari a una nave nel porto o in una via navigabile di accesso al porto; Or. fr PE557.328v01-00 IT 118/118 AM\1063110IT.doc Emendamento 297 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 Testo della Commissione Emendamento 6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto; 6. "ormeggio e disormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto, nonché i servizi di scioglimento degli ormeggi di una nave rispetto agli elementi di fissazione cui è assicurata; Or. es Emendamento 298 Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 8 Testo della Commissione Emendamento 8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto; 8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto marittimo o la sicurezza della navigazione all'interno del porto; Or. en Emendamento 299 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 8 AM\1063110IT.doc 119/119 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento 8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto; 8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto marittimo o la sicurezza della navigazione all'interno del porto marittimo; Or. en Motivazione Non vi è motivo di escludere automaticamente il pilotaggio nell'area del porto dall'ambito di applicazione del regolamento in esame. Dovrebbe essere il carattere economico o non economico del servizio a determinare se questo rientra nell'ambito di applicazione del regolamento o meno. Emendamento 300 Philippe De Backer Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 9 Testo della Commissione Emendamento 9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci; 9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso dall'ente di gestione del porto o dall'autorità competente e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi che beneficiano direttamente o indirettamente dell'utilizzo delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi gestiti autonomamente dall'ente di gestione del porto e che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci, ma escluse le tariffe di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti; Or. en PE557.328v01-00 IT 120/120 AM\1063110IT.doc Emendamento 301 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 9 Testo della Commissione Emendamento 9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci; 9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto imposto dall'ente di gestione del porto o dall'autorità competente e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi che beneficiano direttamente o indirettamente dell'utilizzo delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi gestiti autonomamente dall'ente di gestione del porto che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, , incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci, ma escluse le tariffe di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti; Or. en Emendamento 302 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 9 Testo della Commissione Emendamento 9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione passeggeri e merci; 9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso al porto laddove tali vie navigabili siano amministrate e gestite dal porto stesso e l'accesso alla gestione passeggeri e merci, ma escluse le AM\1063110IT.doc 121/121 PE557.328v01-00 IT tariffe di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti; Or. en Motivazione Le vie navigabili di accesso ai porti dovrebbero essere incluse nella tariffazione soltanto quando sono effettivamente amministrate dal rispettivo porto. Sarebbe opportuno indicare che le tariffe di locazione dei terreni non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione. Emendamento 303 Rosa D'Amato, Daniela Aiuto Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 Testo della Commissione 12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e un'autorità competente, con cui tale autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori; Emendamento 12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e l'ente di gestione o un'autorità competente; Or. it Emendamento 304 Isabella De Monte, David-Maria Sassoli Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 12 Testo della Commissione 12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e un'autorità competente, con cui tale autorità designa un prestatore di PE557.328v01-00 IT Emendamento 12. "contratto di servizio portuale", un contratto formale e giuridicamente vincolante, o altro atto di effetti equivalenti, tra un prestatore di servizi portuali e l'ente di gestione del porto o 122/122 AM\1063110IT.doc un'autorità competente, che abbia come oggetto la prestazione di uno o più servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, fatto salvo il metodo di designazione dei prestatori di servizi portuali; servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori; Or. en Motivazione Il presente emendamento intende fornire una definizione più esauriente di contratto di servizio, senza escludere regimi specifici (come le concessioni). Emendamento 305 Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 12 Testo della Commissione Emendamento 12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e un'autorità competente, con cui tale autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori; 12. "contratto di servizio portuale", un contratto formale e giuridicamente vincolante, o altro atto di effetti equivalenti, tra un prestatore di servizi portuali e l'ente di gestione del porto o un'autorità competente, che abbia come oggetto la prestazione di uno o più servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, fatto salvo il metodo di designazione dei prestatori di servizi portuali; Or. en Motivazione Il presente emendamento intende fornire una definizione più esauriente di contratto di servizio, senza escludere regimi specifici (come le concessioni). Emendamento 306 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 13 AM\1063110IT.doc 123/123 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione 13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2; Emendamento 13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali, a condizione che siano organizzati come attività economica; Or. en Emendamento 307 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 13 Testo della Commissione 13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2; Emendamento 13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali, a condizione che siano organizzati come attività economica; Or. en Emendamento 308 Philippe De Backer Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 16 Testo della Commissione Emendamento 16. "porto marittimo", una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli 16. "porto marittimo", una zona delimitata di terra e di mare dotata, tra l'altro, di infrastrutture e impianti gestiti autonomamente dall'ente di gestione del porto che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, PE557.328v01-00 IT 124/124 AM\1063110IT.doc operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale; nonché di imbarco e sbarco dei passeggeri; Or. en Emendamento 309 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 16 Testo della Commissione Emendamento 16. "porto marittimo", una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale; 16. "porto marittimo", una zona definita di terra e di mare dotata, tra l'altro, di infrastrutture e impianti gestiti autonomamente dall'ente di gestione del porto che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale; Or. en Emendamento 310 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 16 Testo della Commissione Emendamento 16. "porto marittimo", una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli 16. "porto marittimo", una zona delimitata di terra e di mare dotata, tra l'altro, di infrastrutture e impianti gestiti autonomamente dall'ente di gestione del porto che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di AM\1063110IT.doc 125/125 PE557.328v01-00 IT operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale; imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra persona; Or. en Emendamento 311 Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 17 Testo della Commissione Emendamento 17. "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine; 17. "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto marittimo o la sicurezza della navigazione all'interno del porto marittimo, assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine; Or. en Emendamento 312 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 17 Testo della Commissione Emendamento 17. "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine; 17. "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto marittimo o la sicurezza della navigazione all'interno del porto marittimo, assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine; Or. en Emendamento 313 Lucy Anderson, Theresa Griffin PE557.328v01-00 IT 126/126 AM\1063110IT.doc Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 Testo della Commissione 18. "via navigabile di accesso al porto", una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi. Emendamento 18. "via navigabile di accesso al porto", una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, se tale via navigabile rientra nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto o di un'autorità competente. Or. en Emendamento 314 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 Testo della Commissione 18. "via navigabile di accesso al porto", una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi. Emendamento 18. "via navigabile di accesso", una massa d'acqua che collega il mare aperto con il porto marittimo e/o le vie navigabili interne. Or. en Emendamento 315 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 Testo della Commissione 18. "via navigabile di accesso al porto", una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali AM\1063110IT.doc Emendamento 18. "via navigabile di accesso", una massa d'acqua che collega il mare aperto con il porto marittimo e/o le vie navigabili interne. 127/127 PE557.328v01-00 IT marittimi e fiordi. Or. en Motivazione I porti possono avere anche vie navigabili interne. Emendamento 316 Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 18 bis. "infrastruttura generale": l'insieme delle infrastrutture di accesso e di protezione che consentono l'accesso marittimo o terrestre all'infrastruttura portuale, a beneficio di una più vasta regione e senza dar luogo a un vantaggio specifico per uno o più utenti del porto identificabili all'interno di un gruppo più ampio di utenti del porto. Or. en Emendamento 317 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 18 bis. "infrastruttura generale": l'insieme delle infrastrutture di accesso e di protezione che consentono l'accesso marittimo o terrestre all'infrastruttura portuale, a beneficio di una più vasta regione e senza dar luogo a un vantaggio specifico per uno o più utenti del porto identificabili all'interno di un gruppo più PE557.328v01-00 IT 128/128 AM\1063110IT.doc ampio di utenti del porto. Or. en Emendamento 318 Bogusław Liberadzki Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 18 bis. "infrastruttura portuale": i bacini portuali e le opere, le attrezzature e le installazioni accessibili da terra, connesse con il funzionamento del porto e destinate ad essere utilizzate dall'ente di gestione del porto nell'esecuzione delle sue mansioni, situati all'interno dei confini del porto o dell'approdo marittimo; Or. pl Motivazione I tentativi di definire il concetto di infrastruttura portuale, che ricorre spesso nel regolamento, sono stati abbandonati. Ad esempio, sarà riscosso un diritto per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale ("diritti d'uso dell'infrastruttura portuale"). Si tratta di una questione fondamentale per un'applicazione uniforme e inequivoca del regolamento in futuro. Emendamento 319 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 18 ter. "infrastruttura portuale", l'infrastruttura e gli impianti correlati ai progetti e sfruttati commercialmente dagli utenti del porto che generano un reddito diretto per l'autorità di gestione del porto, inclusi gli attracchi utilizzati per AM\1063110IT.doc 129/129 PE557.328v01-00 IT l'ormeggio delle navi (muri di sponda, banchine, rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea). Or. en Emendamento 320 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 18 ter. "infrastruttura portuale", l'infrastruttura e gli impianti correlati ai progetti e sfruttati commercialmente dagli utenti del porto che generano un reddito diretto per l'autorità di gestione del porto, inclusi gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi (muri di sponda, banchine, rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea); Or. en Motivazione Definizione ripresa dall'ESPO. Emendamento 321 Ivo Belet, Helga Stevens Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 18 quater. "sovrastruttura portuale", i dispositivi di superficie, gli edifici (magazzini, officine, edifici destinati a uffici) nonché le attrezzature mobili e fisse. PE557.328v01-00 IT 130/130 AM\1063110IT.doc Or. en Emendamento 322 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 18 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 18 quater. "sovrastruttura portuale", i dispositivi di superficie, gli edifici (magazzini, officine, edifici destinati a uffici) nonché le attrezzature mobili e fisse. Or. en Motivazione Definizione ripresa dall'ESPO. Emendamento 323 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Capitolo 2 – titolo Testo della Commissione Accesso al mercato Emendamento Organizzazione dei servizi portuali Or. en Emendamento 324 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Capitolo 2 – titolo AM\1063110IT.doc 131/131 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Accesso al mercato Emendamento Organizzazione dei servizi portuali Or. en Emendamento 325 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 3 Testo della Commissione Articolo 3 Emendamento soppresso Libera prestazione dei servizi 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell’Unione alle condizioni di cui al presente capo. 2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. Or. fr Emendamento 326 Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 3 Testo della Commissione Articolo 3 Emendamento soppresso Libera prestazione dei servizi 1. La libera prestazione dei servizi nei PE557.328v01-00 IT 132/132 AM\1063110IT.doc porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo. 2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. Or. en Motivazione L'accesso al mercato non è più oggetto del regolamento in esame. Emendamento 327 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 3 Testo della Commissione Articolo 3 Emendamento soppresso Libera prestazione dei servizi 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo. 2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. Or. en AM\1063110IT.doc 133/133 PE557.328v01-00 IT Emendamento 328 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo Testo della Commissione Emendamento Libera prestazione dei servizi Libera organizzazione dei servizi portuali Or. en Motivazione Il presente articolo fa riferimento alla libertà di organizzazione dei servizi portuali. Emendamento 329 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo. 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo. Or. en Emendamento 330 Tomasz Piotr Poręba Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento si 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento si PE557.328v01-00 IT 134/134 AM\1063110IT.doc applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell’Unione alle condizioni di cui al presente capo. applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell’Unione e agli enti che conducono un'attività nell'UE nel settore dei servizi portuali alle condizioni di cui al presente capo. Or. pl Emendamento 331 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo. 1. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente sono liberi di: a) imporre requisiti minimi ai prestatori di servizi portuali; b) limitare il numero di prestatori; c) imporre obblighi di servizio pubblico; d) autorizzare operatori interni; oppure e) fornire accesso libero e aperto al mercato dei servizi portuali. Or. en Motivazione È necessario descrivere il sistema portuale dell'Unione per garantire trasparenza e pari opportunità. Il sistema portuale dell'Unione è estremamente variegato e comprende modelli differenti di organizzazione dei servizi portuali. È importante riconoscere i diversi modelli portuali esistenti senza privilegiare un modello rispetto a un altro. Uno stesso porto può applicare modelli esclusivi o combinati. AM\1063110IT.doc 135/135 PE557.328v01-00 IT Emendamento 332 Wim van de Camp Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Nell'organizzare i servizi portuali come previsto al paragrafo 1, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente rispettano le condizioni definite nel presente capo. Or. en Emendamento 333 Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. 2. Le condizioni di accesso al mercato degli impianti portuali essenziali, delle installazioni e delle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. Or. en Emendamento 334 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di 2. Nell'organizzare i servizi portuali come previsto al paragrafo 1, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente rispettano le condizioni definite nel PE557.328v01-00 IT 136/136 AM\1063110IT.doc accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. presente capo. Or. en Emendamento 335 Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Philippe De Backer, Gesine Meissner Proposta di regolamento Articolo 3 Testo della Commissione Emendamento Articolo 3 Articolo 3 Libera prestazione dei servizi Libera prestazione dei servizi 1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo. L'organizzazione dei servizi portuali nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento assicura il rispetto del principio di libera prestazione dei servizi. Alle condizioni di cui al presente capo, i prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. 2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. Or. en Emendamento 336 Tomasz Piotr Poręba Proposta di regolamento Articolo 4 AM\1063110IT.doc 137/137 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento Articolo 4 soppresso Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali 1. L’ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. 2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti: a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, il suo personale o le persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali; b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate; c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell’accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone; d) la conformità ai requisiti in materia ambientale a livello locale, nazionale, internazionale e dell’Unione. 3. I requisiti minimi sono trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti alla categoria e natura dei servizi portuali interessati. 4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l’ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l’accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro. 5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la PE557.328v01-00 IT 138/138 AM\1063110IT.doc procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall’ente di gestione del porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura. Or. pl Emendamento 337 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. soppresso Or. en Motivazione Trasferire all'ente di gestione del porto il potere di definire i requisiti minimi per la prestazione dei servizi portuali darebbe luogo a una frammentazione delle attività portuali. Come conseguenza, l'ente di gestione del porto potrebbe conferire l'accesso all'attività portuale a parti specifiche o privarle di tale accesso. Emendamento 338 Bogusław Liberadzki Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. L’ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto AM\1063110IT.doc Emendamento soppresso 139/139 PE557.328v01-00 IT di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. Or. pl Emendamento 339 Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. 1. Fatta salva la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico come previsto dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. Or. en Motivazione Il presente emendamento reintroduce un emendamento di compromesso della legislatura precedente. Emendamento 340 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. PE557.328v01-00 IT Emendamento 1. Fatta salva la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico come previsto dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. 140/140 AM\1063110IT.doc Or. en Motivazione Anche in caso di accesso illimitato al mercato dei servizi portuali potrebbe essere necessario imporre obblighi di servizio pubblico che i prestatori di servizi dovranno rispettare al fine di evitare determinate disfunzioni. Emendamento 341 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. Emendamento 1. Fatta salva la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico come previsto dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto o l'autorità nazionale competente può esigere dai prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali. Or. en Emendamento 342 Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Siôn Simon, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Martina Anderson, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Qualora l'ente di gestione del porto non stabilisca requisiti minimi, lo Stato membro o l'autorità competente può imporgli detti requisiti. Or. en AM\1063110IT.doc 141/141 PE557.328v01-00 IT Motivazione In funzione della situazione a livello nazionale, uno Stato membro o un'autorità competente può voler stabilire requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali, anche se lo Stato membro o l'autorità competente in questione non è l'ente di gestione del porto. Emendamento 343 Lucy Anderson, Theresa Griffin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti: 2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, fra l'altro, ai seguenti aspetti: Or. en Motivazione Uno Stato membro, un'autorità competente o un ente di gestione del porto possono voler stabilire altri requisiti minimi oltre a quelli elencati nel regolamento. Emendamento 344 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva Testo della Commissione 2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti: Emendamento 2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai seguenti aspetti: Or. en Emendamento 345 Renaud Muselier PE557.328v01-00 IT 142/142 AM\1063110IT.doc Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b Testo della Commissione Emendamento b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate; b) le attrezzature necessarie per garantire in modo continuativo il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità tecnica e finanziaria di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste; Or. fr Emendamento 346 Dominique Riquet, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b Testo della Commissione Emendamento b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate; b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale a qualsiasi imbarcazione che il porto può accogliere, in tutti i posti di attracco, in condizioni normali, in modo continuativo e in piena sicurezza, e la capacità tecnica e finanziaria di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate; Or. fr Emendamento 347 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone; c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature, lavoratori e persone; AM\1063110IT.doc 143/143 PE557.328v01-00 IT Or. en Emendamento 348 Lucy Anderson, Siôn Simon, Isabelle Thomas, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Martina Anderson, Olga Sehnalová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento c bis) i requisiti sociali, che includono, tra l'altro, gli obblighi in materia di salute e sicurezza, condizioni di impiego eque, condizioni di vita e di lavoro dignitose, ivi comprese la protezione sociale e la formazione professionale, e il rispetto degli accordi di lavoro collettivi; Or. en Emendamento 349 Peter van Dalen Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento d bis) la disponibilità del servizio portuale per tutti gli utenti; Or. en Emendamento 350 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) PE557.328v01-00 IT 144/144 AM\1063110IT.doc Testo della Commissione Emendamento d bis) la disponibilità del servizio portuale per tutti gli utenti; Or. en Motivazione Un'autorità portuale dovrebbe essere autorizzata a imporre che i prestatori forniscano i loro servizi a tutti gli utenti, allo scopo di evitare che si operi una selezione fra questi ultimi. Emendamento 351 Dominique Riquet, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Philippe De Backer Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento d bis) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti; Or. fr Emendamento 352 Wim van de Camp Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento d ter) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno. Or. en Motivazione Un'autorità portuale dovrebbe essere autorizzata a chiedere che i prestatori garantiscano un servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 se ciò è necessario per il buon funzionamento del porto. AM\1063110IT.doc 145/145 PE557.328v01-00 IT Emendamento 353 Peter van Dalen Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento d ter) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno. Or. en Emendamento 354 Dominique Riquet, Gesine Meissner, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Philippe De Backer Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento d ter) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l’anno; Or. fr Emendamento 355 Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Luis de Grandes Pascual, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Deirdre Clune Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento d ter) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno; PE557.328v01-00 IT 146/146 AM\1063110IT.doc Or. en Motivazione Un'autorità portuale dovrebbe aver il diritto di chiedere che un prestatore di servizi garantisca un servizio 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 se ciò è necessario per il buon funzionamento del porto. Emendamento 356 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento d bis) la buona reputazione del richiedente per quanto riguarda il rispetto dei diritti sociali e del lavoro, compresi il rispetto degli accordi collettivi esistenti e le disposizioni di legge a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Or. en Emendamento 357 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento d bis) il rispetto della legislazione sociale e del lavoro, compresi gli accordi collettivi applicabili e gli accordi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; Or. en Emendamento 358 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas AM\1063110IT.doc 147/147 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento d bis) la continuità del servizio; Or. fr Emendamento 359 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento d bis) il rispetto delle norme sociali nazionali; Or. es Emendamento 360 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento d ter) la buona reputazione del prestatore di servizi portuali per quanto riguarda il rispetto dei diritti sociali e del lavoro, compresa la conformità alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile, agli standard stabiliti dagli accordi di lavoro collettivi e agli accordi per la tutela della salute e della sicurezza, compresa la prevenzione degli incidenti. Or. en PE557.328v01-00 IT 148/148 AM\1063110IT.doc Emendamento 361 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento d ter) la capacità finanziaria di fornire il servizio portuale. Or. es Emendamento 362 Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova) Testo della Commissione Emendamento d quater) il rispetto della legislazione sociale e del lavoro degli Stati membri. Or. en Emendamento 363 Lucy Anderson, Siôn Simon, Isabelle Thomas, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Martina Anderson, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. L'applicazione del presente regolamento non giustifica in alcun caso una riduzione del livello dei requisiti minimi per la prestazione di servizi portuali già stabilito dagli Stati membri o dalle autorità competenti. Or. en AM\1063110IT.doc 149/149 PE557.328v01-00 IT Emendamento 364 Peter van Dalen Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro. soppresso Or. en Emendamento 365 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l’ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l’accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro. soppresso Or. fr Motivazione null PE557.328v01-00 IT 150/150 AM\1063110IT.doc Emendamento 366 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l’ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l’accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro. Emendamento 4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l’ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni pertinenti in condizioni trasparenti e non discriminatorie. Or. fr Emendamento 367 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall’ente di gestione del porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura. 5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura. Or. es AM\1063110IT.doc 151/151 PE557.328v01-00 IT Emendamento 368 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 5 bis. Quando un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, l'autorità nazionale competente esercita i poteri di cui al paragrafo 1. Or. en Emendamento 369 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. L’ente di gestione del porto assicura un trattamento equo dei prestatori di servizi portuali e agisce in maniera trasparente. Emendamento 1. L’ente di gestione del porto o l'autorità competente assicura un trattamento equo dei prestatori di servizi portuali e agisce in maniera trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata. Or. fr Emendamento 370 Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in PE557.328v01-00 IT Emendamento 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in 152/152 AM\1063110IT.doc conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. conformità all'articolo 4 entro un termine ragionevole che non può comunque superare quattro mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Or. en Motivazione Un mese di tempo per concedere o rifiutare il diritto di fornire servizi portuali è troppo poco, e non consentirebbe di procedere alle verifiche necessarie per accertare il rispetto dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 4. Emendamento 371 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L’ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all’articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. L’ente di gestione del porto o l’autorità competente concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all’articolo 4 entro un termine ragionevole e in ogni caso non superiore a quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Or. fr Emendamento 372 Isabella De Monte, David-Maria Sassoli Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 AM\1063110IT.doc 153/153 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un termine ragionevole che non può comunque superare quattro mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Or. en Motivazione Un mese di tempo per concedere o rifiutare il diritto di fornire servizi portuali è troppo poco. e non consentirebbe di procedere alle verifiche necessarie per accertare il rispetto dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 4. Emendamento 373 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L’ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all’articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. L’ente di gestione del porto o l’autorità competente concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all’articolo 4 entro un termine ragionevole non superiore a quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Or. fr PE557.328v01-00 IT 154/154 AM\1063110IT.doc Emendamento 374 Rolandas Paksas Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso e accorda detto diritto per un periodo massimo di cinque anni. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Or. en Emendamento 375 Philippe De Backer, Pavel Telička Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro due mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Or. en Emendamento 376 Izaskun Bilbao Barandica AM\1063110IT.doc 155/155 PE557.328v01-00 IT Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal completo ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Or. es Emendamento 377 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa Proposta di regolamento Articolo 6 Testo della Commissione Emendamento Articolo 6 soppresso Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali 1. In deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; b) gli obblighi di servizio pubblico di cui PE557.328v01-00 IT 156/156 AM\1063110IT.doc all'articolo 8, nella misura in cui l'assenza di limitazioni ostacoli l'esecuzione degli obblighi imposti ai prestatori di servizi portuali. 2. L'ente di gestione del porto pubblica eventuali proposte per l'applicazione del paragrafo 1 con almeno sei mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. 3. L'ente di gestione del porto pubblica la decisione adottata. 4. Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri possono affidare la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a un'autorità indipendente dall'ente di gestione del porto. Se gli Stati membri non affidano la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a una tale autorità, il numero di prestatori non può essere inferiore a due. Or. en Motivazione La disposizione proposta viola in modo sostanziale il principio della libera concorrenza e la libertà d'impresa. Emendamento 378 Tomasz Piotr Poręba Proposta di regolamento Articolo 6 Testo della Commissione Articolo 6 AM\1063110IT.doc Emendamento soppresso 157/157 PE557.328v01-00 IT Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali 1. In deroga all’articolo 3, l’ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l’ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; b) gli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 8, nella misura in cui l’assenza di limitazioni ostacoli l’esecuzione degli obblighi imposti ai prestatori di servizi portuali. 2. L’ente di gestione del porto pubblica eventuali proposte per l’applicazione del paragrafo 1 con almeno sei mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. 3. L’ente di gestione del porto pubblica la decisione adottata. 4. Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri possono affidare la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a un’autorità indipendente dall’ente di gestione del porto. Se gli Stati membri non affidano la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a una tale autorità, il numero di prestatori non può essere inferiore a due. PE557.328v01-00 IT 158/158 AM\1063110IT.doc Or. pl Emendamento 379 Bogusław Liberadzki Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. In deroga all’articolo 3, l’ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: soppresso a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l’ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; b) gli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 8, nella misura in cui l’assenza di limitazioni ostacoli l’esecuzione degli obblighi imposti ai prestatori di servizi portuali. Or. pl Emendamento 380 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. In deroga all’articolo 3, l’ente di gestione del porto può limitare il numero di 1. In deroga all’articolo 3, l’ente di gestione del porto o l'autorità competente AM\1063110IT.doc 159/159 PE557.328v01-00 IT prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: può limitare il numero di prestatori di servizi portuali in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: Or. fr Emendamento 381 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. In deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: 1. Lo Stato membro o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in un dato porto per una o più ragioni, fra cui: Or. en Motivazione Non può essere l'ente di gestione del porto che limita il numero di prestatori. Emendamento 382 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. In deroga all’articolo 3, l’ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: 1. L’ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio alla luce delle seguenti ragioni: Or. fr PE557.328v01-00 IT 160/160 AM\1063110IT.doc Motivazione Risulta opportuno lasciare un elenco aperto delle definizioni dei criteri che consentono di limitare il numero dei prestatori. Emendamento 383 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione 1. In deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: Emendamento 1. Fatti salvi i vari modelli di organizzazione dei servizi portuali e in deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del porto o l'autorità nazionale competente può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni: Or. en Emendamento 384 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; Emendamento a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che lo spazio costituisca un impianto portuale essenziale per la prestazione del servizio portuale, e conformemente alla legislazione nazionale; Or. en AM\1063110IT.doc 161/161 PE557.328v01-00 IT Emendamento 385 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l’ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi o delle superfici navigabili, a condizione che l’ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme alle decisioni e ai piani definiti dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; Or. fr Emendamento 386 Gesine Meissner, Pavel Telička, Philippe De Backer Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; a) la carenza o la destinazione ad altro scopo dei terreni o degli spazi litoranei, a condizione che tale limitazione sia conforme alle decisioni o ai piani quali definiti dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; Or. en PE557.328v01-00 IT 162/162 AM\1063110IT.doc Motivazione Non tutti i porti dispongono di un piano ufficiale di sviluppo. È importante che la limitazione sia basata su una decisione formale, ma non necessariamente su un piano di sviluppo. Emendamento 387 Keith Taylor, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale per la prestazione di servizi portuali sicuri, socio ed ecocompatibili, e sostenibili, e che tale limitazione è, laddove applicabile, conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente nel rispetto della legislazione nazionale; Or. en Emendamento 388 Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l’ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall’ente di gestione del a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che tale limitazione sia conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; AM\1063110IT.doc 163/163 PE557.328v01-00 IT porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale; Or. fr Motivazione Il riferimento a "un impianto portuale necessario" non appare pertinente; inoltre risulta necessario lasciare all'ente di gestione del porto e/o all'autorità competente un certo margine di manovra per definire i criteri che consentono di limitare il numero dei prestatori. Emendamento 389 Peter van Dalen Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento a bis) la necessità di garantire la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno, nonché la disponibilità del servizio portuale per tutti gli utenti; Or. en Emendamento 390 Lucy Anderson, Theresa Griffin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento a bis) la necessità di garantire la conformità ai requisiti minimi di servizio quali previsti agli articoli 4 e 5; Or. en PE557.328v01-00 IT 164/164 AM\1063110IT.doc Emendamento 391 Gesine Meissner, Pavel Telička, Catherine Bearder Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento a bis) in considerazione dei diversi modelli di organizzazione dei servizi portuali, nei casi di cui all'articolo 9, quando l'operatore interno svolge un'attività direttamente esposta a una concorrenza effettiva, le restanti disposizioni del presente articolo non si applicano; Or. en Motivazione Gli operatori interni dovrebbero essere liberi di nominare se stessi prestatori di servizi nei loro porti. Emendamento 392 Keith Taylor, Karima Delli, Lucy Anderson Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento a bis) la necessità di garantire operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale; Or. en Emendamento 393 Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) AM\1063110IT.doc 165/165 PE557.328v01-00 IT Testo della Commissione Emendamento a bis) la necessità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori o la conduzione di operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale; Or. en Emendamento 394 Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) il fatto che le caratteristiche del traffico non consentono a più prestatori di servizi portuali di operare in condizioni economicamente soddisfacenti nel porto. Or. en Emendamento 395 Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) il fatto che l'assenza di limitazione del numero di prestatori di servizi determina una compensazione finanziaria per gli obblighi di servizio pubblico che è eccessivamente elevata per l'ente di gestione del porto o l'autorità competente, o per gli utenti del porto; Or. en PE557.328v01-00 IT 166/166 AM\1063110IT.doc Motivazione Dovrebbe essere consentita una limitazione del numero dei prestatori di servizi portuali allorché la compensazione finanziaria per l'obbligo di servizio pubblico determina un chiaro svantaggio per la competitività del porto a motivo dell'imposizione di diritti portuali sproporzionati necessari per coprire la compensazione finanziaria. Emendamento 396 Jacqueline Foster Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) ove sia stato determinato, a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale in uno Stato membro svolge un'attività direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 di detta direttiva. In tal caso, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano. Or. en Motivazione L'esenzione relativa all'esposizione diretta alla concorrenza prevista dalle direttive sulle "utilities" e sulle concessioni dovrebbe applicarsi anche ad altri regolamenti analoghi sugli appalti. La logica sottostante è che un settore pienamente soggetto alla concorrenza dovrebbe essere libero di ottenere prodotti e servizi in un quadro commerciale, mentre le direttive sono volte all'acquisizione di beni pubblici, cui le regole della concorrenza non si applicano. Emendamento 397 Isabella De Monte, David-Maria Sassoli Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) il fatto che l'assenza di limitazione determina una compensazione finanziaria AM\1063110IT.doc 167/167 PE557.328v01-00 IT per gli obblighi di servizio pubblico che è eccessivamente elevata per l'ente di gestione del porto o l'autorità competente, o per gli utenti del porto. Or. en Motivazione Dovrebbe essere consentita una limitazione del numero dei prestatori di servizi portuali allorché la compensazione finanziaria per l'obbligo di servizio pubblico determina un chiaro svantaggio per la competitività del porto a motivo dell'imposizione di diritti portuali sproporzionati necessari per coprire la compensazione finanziaria. Emendamento 398 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, quando il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento. Or. en Emendamento 399 Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) ove le caratteristiche del traffico portuale di un dato porto non consentano a più prestatori di fornire servizi portuali in condizioni soddisfacenti dal punto di vista economico e/o della sicurezza e qualità del servizio. PE557.328v01-00 IT 168/168 AM\1063110IT.doc Or. en Emendamento 400 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) la necessità di assicurare mediante il pilotaggio portuale, che è un servizio pubblico di interesse generale, la sicurezza e la protezione marittima nel porto e la sicurezza della navigazione nell'area portuale e urbana limitrofa. Or. es Motivazione I piloti portuali svolgono una funzione di interesse generale assicurando la sicurezza e la protezione marittima. D'altro canto, in virtù della direttiva 2009/16/CE, sono tenuti a informare le autorità portuali delle potenziali carenze suscettibili di compromettere la sicurezza della navigazione. Per questo motivo il loro numero dovrebbe essere limitato così da offrire un servizio tecnico nautico essenziale indipendente dagli interessi commerciali, che consenta di garantire la sicurezza marittima e quella pubblica. Emendamento 401 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) la carenza di spazi litoranei, ove ciò rappresenti un elemento essenziale della capacità di fornire il servizio portuale in questione in modo sicuro ed efficace; Or. es AM\1063110IT.doc 169/169 PE557.328v01-00 IT Emendamento 402 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento b ter) l'esistenza di ragioni oggettive connesse alle condizioni di concorrenza; Or. es Emendamento 403 Izaskun Bilbao Barandica Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova) Testo della Commissione Emendamento b quater) la necessità di garantire la conduzione di operazioni portuali che siano sicure e sostenibili sotto il profilo ambientale e della sicurezza marittima. Or. es Emendamento 404 Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Le limitazioni applicate a norma del paragrafo 1 sono proporzionate alle ragioni che le giustificano. Or. en Emendamento 405 Daniel Dalton PE557.328v01-00 IT 170/170 AM\1063110IT.doc Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento In considerazione dei diversi modelli di organizzazione dei servizi portuali, nei casi di cui all'articolo 9, quando l'operatore interno svolge un'attività direttamente esposta a una concorrenza effettiva, le restanti disposizioni del presente articolo non si applicano. Or. en Motivazione In considerazione dei diversi modelli di organizzazione dei servizi portuali vigenti nell'UE e del funzionamento di mercati concorrenziali efficaci, gli operatori interni dovrebbero essere liberi di nominare se stessi prestatori di servizi nei loro porti. Emendamento 406 Lucy Anderson, Keith Taylor, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Quando non è né lo Stato membro né l'autorità competente, l'ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori in conformità del paragrafo 1 nei casi in cui la legislazione nazionale lo consente. Or. en Motivazione Bisognerebbe precisare come e quando gli enti di gestione del porto possono limitare il numero di prestatori se non sono né lo Stato membro né l'autorità competente. AM\1063110IT.doc 171/171 PE557.328v01-00 IT Emendamento 407 Bogusław Liberadzki Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L’ente di gestione del porto pubblica eventuali proposte per l’applicazione del paragrafo 1 con almeno sei mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. soppresso Or. pl Emendamento 408 Renaud Muselier Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L’ente di gestione del porto pubblica eventuali proposte per l’applicazione del paragrafo 1 con almeno sei mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. 2. L’ente di gestione del porto o l’autorità competente pubblica eventuali proposte per l’applicazione del paragrafo 1 con almeno tre mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. Or. fr Emendamento 409 Lucy Anderson, Theresa Griffin Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. L'ente di gestione del porto pubblica PE557.328v01-00 IT Emendamento 2. Eventuali proposte per l'applicazione 172/172 AM\1063110IT.doc eventuali proposte per l'applicazione del paragrafo 1 con almeno sei mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. del paragrafo 1 sono pubblicate dallo Stato membro, dall'autorità competente o dall'ente di gestione del porto che intenda applicare tale limitazione con almeno sei mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole. Or. en Motivazione A seconda delle circostanze, può essere lo Stato membro, l'autorità competente o l'ente di gestione del porto ad applicare una limitazione. AM\1063110IT.doc 173/173 PE557.328v01-00 IT