IT IT EMENDAMENTI

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IT IT EMENDAMENTI
Parlamento europeo
2014-2019
Commissione per i trasporti e il turismo
2013/0157(COD)
2.7.2015
EMENDAMENTI
99 - 409
Progetto di relazione
Knut Fleckenstein
(PE557.153v01-00)
Quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza
finanziaria dei porti
Proposta di regolamento
(COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))
AM\1063110IT.doc
IT
PE557.328v01-00
Unita nella diversità
IT
AM_Com_LegReport
PE557.328v01-00
IT
2/2
AM\1063110IT.doc
Emendamento 99
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
–
Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en
Motivazione
La proposta della Commissione confligge con gli obiettivi dichiarati di ridurre gli oneri
amministrativi e rafforzare la competitività del settore portuale europeo, di cui peraltro non
riflette in maniera adeguata neppure la diversità. Per questa ragione la reiezione della
proposta dovrebbe restare un'opzione possibile durante l'esame del regolamento da parte del
Parlamento europeo.
Emendamento 100
Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
–
Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en
Emendamento 101
Tomasz Piotr Poręba
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1. adotta la posizione in prima lettura
1. respinge la proposta della
AM\1063110IT.doc
3/3
PE557.328v01-00
IT
figurante in appresso;
Commissione;
Or. pl
Emendamento 102
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1. adotta la posizione in prima lettura
figurante in appresso;
1. respinge la posizione in prima lettura
figurante in appresso;
Or. en
Motivazione
Il regolamento in esame non è chiaramente in grado di conseguire i suoi stessi obiettivi di
garantire una rete di trasporti più sostenibile e interconnessa, l'ammodernamento dei servizi
portuali e un idoneo quadro per attrarre investimenti nei porti. Oltre a ciò, non è conforme
ad altri principi di una migliore legiferazione, quali la necessità di essere corredato di
un'adeguata e aggiornata valutazione d'impatto. È giusto pertanto respingerlo.
Emendamento 103
Keith Taylor, Lucy Anderson
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
2. chiede alla Commissione di presentargli
nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla
con un nuovo testo;
soppresso
Or. en
Emendamento 104
Jacqueline Foster
PE557.328v01-00
IT
4/4
AM\1063110IT.doc
Proposta di regolamento
–
Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en
Motivazione
La proposta della Commissione confligge con gli obiettivi dichiarati di ridurre gli oneri
amministrativi, rafforzare la competitività e garantire una maggiore certezza del diritto per
un settore industriale europeo d'importanza vitale. Le sfide individuate dalla Commissione
nel settore portuale dell'Unione europea si possono affrontare in maniera migliore mediante
l'attuazione della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e l'elaborazione di
linee guida sugli aiuti di Stato. La proposta non tiene conto in maniera adeguata delle
diversità presenti nel settore portuale europeo ed è contraria al principio di sussidiarietà,
ragion per cui il regolamento va respinto.
Emendamento 105
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e
la trasparenza finanziaria dei porti
che istituisce un quadro normativo per i
porti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Or. en
Emendamento 106
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
AM\1063110IT.doc
5/5
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti
che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Or. en
Motivazione
In ragione delle sperequazioni economiche tra i porti d'Europa, è opportuno prevedere un
certo grado di flessibilità nell'applicazione del presente testo di legge, ragion per cui una
direttiva sembra più adatta di un regolamento. La soluzione migliore sarebbe ovviamente
quella di non varare alcun testo di legge – neppure una direttiva – anche tenendo presenti gli
attuali sforzi di "legiferare meglio". L'emendamento si applica all'intero testo. La sua
approvazione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo.
Emendamento 107
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1) La completa integrazione dei porti in
catene logistiche e di trasporto ininterrotte è
necessaria per contribuire alla crescita e a
un utilizzo e funzionamento più efficienti
della rete transeuropea di trasporto e del
mercato interno. A tal fine sono necessari
servizi portuali moderni che contribuiscano
a un uso efficiente dei porti e un clima
favorevole agli investimenti per sviluppare i
porti in linea con le esigenze attuali e future
in materia di logistica e trasporti.
PE557.328v01-00
IT
(1) I moderni servizi portuali dovrebbero
contribuire a un utilizzo efficiente dei porti, a
un clima favorevole agli investimenti intesi a
sviluppare i porti in linea con le esigenze
attuali e future in materia di trasporto e
logistica, nonché a una migliore
interconnessione con le reti transeuropee di
trasporto ferroviario. Un quadro giuridico
per la trasparenza finanziaria dovrebbe
gettare le basi per il rafforzamento della
cooperazione e del coordinamento tra i porti
a livello transfrontaliero, in termini di
pianificazione e gestione delle capacità
6/6
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infrastrutturali.
Or. en
Emendamento 108
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Luis de Grandes
Pascual
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 bis) I porti possono contribuire alla
competitività a lungo termine delle imprese
europee sui mercati mondiali, garantendo
nel contempo valore aggiunto e occupazione
in tutte le regioni costiere dell'UE. Al fine di
raccogliere le sfide che si presentano al
settore del trasporto marittimo, come le
inefficienze nella catena logistica e del
trasporto sostenibile, è essenziale che gli
interventi enunciati nella comunicazione
della Commissione dal titolo "Porti: un
motore per la crescita" siano attuati
congiuntamente al presente regolamento. La
complessità delle procedure amministrative
per lo sdoganamento, che causa ritardi nei
porti, costituisce un grave ostacolo alla
competitività del trasporto marittimo di corto
raggio e all'efficienza dei porti dell'Unione.
Or. en
Emendamento 109
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 bis) È opportuno che la Commissione
proponga un concetto transeuropeo
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7/7
PE557.328v01-00
IT
nell'ambito delle "Autostrade del mare" che
faccia crescere i porti nelle regioni
transfrontaliere, come ad esempio nel Mar
Mediterraneo, nel Mar Nero, nell'oceano
Atlantico e nel Mar Baltico, al fine di attuare
servizi portuali più vicini al punto di
partenza o di destinazione finale dei flussi di
trasporto e contribuire, pertanto, a ridurre ed
evitare le modalità di trasporto via terra
meno sostenibili.
Or. en
Emendamento 110
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 bis) Onde raccogliere le sfide che si
presentano al settore del trasporto marittimo,
è essenziale che gli interventi di
semplificazione amministrativa enunciati
nella comunicazione della Commissione dal
titolo "Porti: un motore per la crescita"
siano attuati congiuntamente al presente
regolamento. La complessità delle procedure
amministrative per lo sdoganamento, causa
di ritardi nei porti, costituisce un ostacolo di
prim'ordine alla competitività del trasporto
marittimo di corto raggio e all'efficienza dei
porti dell'Unione.
Or. en
Emendamento 111
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 2
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IT
8/8
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Testo della Commissione
Emendamento
(2) Nella comunicazione relativa all'atto per
il mercato unico II Insieme per una nuova
crescita6 la Commissione ha ribadito che
l'attrattiva del trasporto marittimo dipende
dalla disponibilità, efficienza e affidabilità
dei servizi portuali e dalla necessità di
affrontare aspetti relativi alla trasparenza
dei finanziamenti pubblici e dei diritti
portuali, dagli interventi di semplificazione
amministrativa nei porti e dalla revisione
delle restrizioni alla fornitura di servizi
portuali.
soppresso
__________________
6
COM(2012) 573 definitivo (3.10.2012).
Or. en
Emendamento 112
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Facilitando l'accesso al mercato dei
servizi portuali a livello dell'Unione e
introducendo la trasparenza finanziaria e
l'autonomia dei porti marittimi si
contribuirà a migliorare la qualità e
l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei
porti e a creare un clima più favorevole agli
investimenti nei porti, riducendo di
conseguenza i costi per gli utenti dei
trasporti e contribuendo a promuovere il
trasporto marittimo di corto raggio e una
migliore integrazione del trasporto
marittimo con quello ferroviario, stradale e
per vie navigabili interne.
soppresso
Or. en
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9/9
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IT
Emendamento 113
Aldo Patriciello
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Facilitando l'accesso al mercato dei
servizi portuali a livello dell'Unione e
introducendo la trasparenza finanziaria e
l'autonomia dei porti marittimi si
contribuirà a migliorare la qualità e
l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei
porti e a creare un clima più favorevole
agli investimenti nei porti, riducendo di
conseguenza i costi per gli utenti dei
trasporti e contribuendo a promuovere il
trasporto marittimo di corto raggio e una
migliore integrazione del trasporto
marittimo con quello ferroviario, stradale e
per vie navigabili interne.
(3) Facilitando l'accesso al mercato dei
servizi portuali a livello dell'Unione e
introducendo la trasparenza finanziaria e
l'autonomia dei porti marittimi si
contribuirà a migliorare la qualità e
l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei
porti e a creare un clima più favorevole
agli investimenti nei porti, riducendo di
conseguenza i costi per gli utenti dei
trasporti e contribuendo a promuovere il
trasporto marittimo di corto raggio e una
migliore integrazione del trasporto
marittimo con quello ferroviario, stradale e
per vie navigabili interne. A tale riguardo
si ribadisce quanto sancito nell'articolo 11
della decisione n. 1692/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alla connessione intermodale tra le
vie d'acqua interne, le regioni industriali
e i porti.
Or. it
Emendamento 114
Inés Ayala Sender
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Un elevato grado di semplificazione
delle procedure doganali può costituire un
importante vantaggio economico per un
porto in termini di competitività. Onde
evitare la concorrenza sleale dei porti e
ridurre le formalità doganali che potrebbero
nuocere gravemente gli interessi finanziari
dell'Unione, è opportuno che le autorità
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portuali prevedano un'idonea ed efficace
strategia d'intervento basata sui rischi per
evitare distorsioni della concorrenza. La
Commissione e gli Stati membri dovrebbero
garantire un efficace monitoraggio periodico
di tali procedure e la Commissione dovrebbe
valutare l'eventuale necessità di adottare le
misure del caso per contrastare la
concorrenza sleale.
Or. en
Emendamento 115
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) In conformità del protocollo n. 26 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, le disposizioni del presente
regolamento non dovrebbero in alcun modo
pregiudicare il potere degli Stati membri di
fornire, commissionare e organizzare le
attività o i servizi citati nel presente
regolamento come servizi non economici di
interesse generale. È pertanto opportuno che
gli Stati membri e le autorità pubbliche
conservino il potere di organizzare i servizi o
le attività in questione come attività
economiche o non economiche.
Or. en
Motivazione
L'emendamento è inteso a reintrodurre il testo dell'ex emendamento di compromesso del
2014. L'aggiunta del presente considerando precisa che gli Stati membri sono liberi di
organizzare i servizi portuali (elencati all'articolo 1) come attività economiche o non
economiche. Senza questo considerando tale libertà potrebbe essere limitata.
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IT
Emendamento 116
Lucy Anderson, Richard Corbett, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) La stragrande maggioranza del traffico
marittimo dell'Unione transita per i porti
marittimi della rete transeuropea di trasporto.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente
regolamento in modo proporzionato senza
imporre oneri non necessari agli altri porti, è
opportuno che il presente regolamento si
applichi ai porti della rete transeuropea di
trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo
significativo nel sistema europeo dei
trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1%
del totale delle merci UE o del traffico
passeggeri, sia perché migliora
l'accessibilità regionale delle zone insulari o
periferiche, lasciando impregiudicata,
tuttavia, la possibilità che gli Stati membri
decidano di applicare il presente
regolamento anche ad altri porti. I servizi di
pilotaggio effettuati in alto mare non hanno
un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in
quanto non sono utilizzati per le manovre di
ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è
necessario includerli nel presente
regolamento.
(4) Una quota sostanziale del traffico
marittimo dell'Unione transita per i principali
porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi
del presente regolamento in modo
proporzionato e riconoscendo la necessità di
un sostegno supplementare a favore di tali
porti tramite misure e finanziamenti
dell'Unione, è opportuno che il presente
regolamento si applichi soltanto ai porti
principali della rete transeuropea. Si potrà
eventualmente prendere in considerazione la
sua estensione ad altri porti
subordinatamente a opportune consultazione
e valutazione d'impatto.
Or. en
Emendamento 117
Dominique Riquet, Renaud Muselier, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) La stragrande maggioranza del traffico
marittimo dell’Unione transita per i porti
marittimi della rete transeuropea di
trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi
(4) La stragrande maggioranza del traffico
marittimo dell'Unione transita per i porti
marittimi della rete transeuropea di
trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi
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IT
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AM\1063110IT.doc
del presente regolamento in modo
proporzionato senza imporre oneri non
necessari agli altri porti, è opportuno che il
presente regolamento si applichi ai porti
della rete transeuropea di trasporto,
ciascuno dei quali svolge un ruolo
significativo nel sistema europeo dei
trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1%
del totale delle merci UE o del traffico
passeggeri, sia perché migliora
l’accessibilità regionale delle zone insulari
o periferiche, lasciando impregiudicata,
tuttavia, la possibilità che gli Stati membri
decidano di applicare il presente
regolamento anche ad altri porti. I servizi
di pilotaggio effettuati in alto mare non
hanno un impatto diretto sull’efficienza dei
porti, in quanto non sono utilizzati per le
manovre di ingresso e uscita dai porti, e
pertanto, non è necessario includerli nel
presente regolamento.
del presente regolamento in modo
proporzionato senza imporre oneri non
necessari agli altri porti, è opportuno che il
presente regolamento si applichi ai porti
della rete transeuropea di trasporto,
ciascuno dei quali svolge un ruolo
significativo nel sistema europeo dei
trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1%
del totale delle merci UE o del traffico
passeggeri, sia perché migliora
l’accessibilità regionale delle zone insulari
o periferiche, lasciando impregiudicata,
tuttavia, la possibilità che gli Stati membri
decidano di applicare il presente
regolamento anche ad altri porti. Nel
campo di applicazione del presente
regolamento non dovrebbero rientrare i
porti che non soddisfano il criterio
secondo cui il volume annuo totale delle
merci è superiore allo 0,1% del volume
annuo totale delle merci in transito in tutti
i porti marittimi dell'Unione. Gli Stati
membri dovrebbero inoltre poter
escludere dall'applicazione del presente
regolamento i porti marittimi situati nelle
regioni ultraperiferiche. Infine, i servizi di
pilotaggio effettuati in alto mare non hanno
un impatto diretto sull'efficienza dei porti,
in quanto non sono utilizzati per le
manovre di ingresso e uscita dai porti, e
pertanto, non è necessario includerli nel
presente regolamento.
Or. fr
Motivazione
Per evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle entrate o
all'ubicazione particolare di un porto, occorre rettificare l'applicazione del presente
regolamento ai porti che non soddisfano il criterio del volume di merci di cui al regolamento
(UE) n. 1315/2013 e ai porti situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 118
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro
de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Deirdre
AM\1063110IT.doc
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PE557.328v01-00
IT
Clune
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) La stragrande maggioranza del traffico
marittimo dell'Unione transita per i porti
marittimi della rete transeuropea di trasporto.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente
regolamento in modo proporzionato senza
imporre oneri non necessari agli altri porti, è
opportuno che il presente regolamento si
applichi ai porti della rete transeuropea di
trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo
significativo nel sistema europeo dei trasporti,
sia perché gestisce più dello 0,1% del totale
delle merci UE o del traffico passeggeri, sia
perché migliora l'accessibilità regionale delle
zone insulari o periferiche, lasciando
impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli
Stati membri decidano di applicare il
presente regolamento anche ad altri porti. I
servizi di pilotaggio effettuati in alto mare
non hanno un impatto diretto sull'efficienza
dei porti, in quanto non sono utilizzati per le
manovre di ingresso e uscita dai porti, e
pertanto, non è necessario includerli nel
presente regolamento.
(4) La stragrande maggioranza del traffico
marittimo dell'Unione transita per i porti
marittimi della rete transeuropea di trasporto.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente
regolamento in modo proporzionato senza
imporre oneri non necessari agli altri porti, è
opportuno che il presente regolamento si
applichi unicamente ai porti marittimi della
rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei
quali svolge un ruolo significativo nel sistema
europeo dei trasporti, sia perché gestisce più
dello 0,1% del totale delle merci UE o del
traffico passeggeri, sia perché migliora
l'accessibilità regionale delle zone insulari o
periferiche. È tuttavia opportuno che il
presente regolamento lasci agli Stati membri
la possibilità di decidere se applicarlo o meno
ai porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto globale situati nelle regioni
ultraperiferiche. Gli Stati membri
dovrebbero inoltre avere la possibilità di
prevedere deroghe onde evitare oneri
amministrativi sproporzionati per i porti
marittimi della rete transeuropea di trasporto
globale il cui traffico annuale non giustifica
l'applicazione integrale del presente
regolamento. I servizi di pilotaggio effettuati
in alto mare non hanno un impatto diretto
sull'efficienza dei porti, in quanto non sono
utilizzati per le manovre di ingresso e uscita
dai porti, e pertanto, non è necessario
includerli nel presente regolamento.
Or. en
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non applicare il regolamento
in esame ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale per evitare di imporre
loro oneri amministrativi e costi supplementari.
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IT
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Emendamento 119
Miltiadis Kyrkos
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) La stragrande maggioranza del traffico
marittimo dell'Unione transita per i porti
marittimi della rete transeuropea di trasporto.
Al fine di conseguire gli obiettivi del
presente regolamento in modo proporzionato
senza imporre oneri non necessari agli altri
porti, è opportuno che il presente
regolamento si applichi ai porti della rete
transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali
svolge un ruolo significativo nel sistema
europeo dei trasporti, sia perché gestisce più
dello 0,1% del totale delle merci UE o del
traffico passeggeri, sia perché migliora
l'accessibilità regionale delle zone insulari o
periferiche, lasciando impregiudicata,
tuttavia, la possibilità che gli Stati membri
decidano di applicare il presente regolamento
anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio
effettuati in alto mare non hanno un impatto
diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non
sono utilizzati per le manovre di ingresso e
uscita dai porti, e pertanto, non è necessario
includerli nel presente regolamento.
(4) La stragrande maggioranza del traffico
marittimo dell'Unione transita per i porti
marittimi della rete transeuropea di trasporto.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente
regolamento in modo proporzionato senza
imporre oneri non necessari agli altri porti, è
opportuno che il presente regolamento si
applichi ai porti della rete transeuropea di
trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo
significativo nel sistema europeo dei trasporti,
sia perché gestisce più dello 0,1% del totale
delle merci UE o del traffico passeggeri, sia
perché migliora l'accessibilità regionale delle
zone insulari o periferiche, lasciando
impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli
Stati membri decidano di applicare il presente
regolamento anche ad altri porti. È opportuno
che gli Stati membri possano decidere di non
applicare ai porti più piccoli della rete
globale, a determinate condizioni, le norme
sulla contabilità separata. I servizi di
pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un
impatto diretto sull'efficienza dei porti, in
quanto non sono utilizzati per le manovre di
ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è
necessario includerli nel presente
regolamento.
Or. en
Motivazione
I porti più piccoli con un traffico non intenso e una modesta attività finanziaria non
dovrebbero essere soggetti a oneri amministrativi sproporzionati, purché sia mantenuta la
trasparenza in merito al percepimento e alla fruizione dei finanziamenti pubblici.
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IT
Emendamento 120
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 bis) Il presente regolamento non impone
agli enti di gestione dei porti uno specifico
modello di gestione portuale. Purché siano
rispettate le norme esistenti in materia di
trasparenza finanziaria e accesso al mercato,
gli attuali modelli di gestione portuale
definiti a livello nazionale negli Stati membri
possono essere conservati conformemente al
protocollo n. 26 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in
particolare le modalità con cui gli Stati
membri attribuiscono le loro competenze e
responsabilità di gestione portuale
nell'esercizio delle prerogative pubbliche a
enti di gestione decentrati soggetti alla loro
supervisione.
Or. en
Motivazione
Con l'aggiunta del presente considerando si precisa che il regolamento non è inteso a
imporre uno specifico modello di gestione portuale. Occorre precisare in maniera esplicita la
possibilità di conservare tutti gli attuali modelli di gestione portuale PURCHÉ siano
conformi ai principi enunciati nel presente regolamento.
Emendamento 121
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 bis) Il presente regolamento non impone
agli enti di gestione dei porti uno specifico
modello di gestione portuale. Purché siano
rispettate le norme in materia di accesso al
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IT
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mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali
modelli di gestione portuale definiti a livello
nazionale negli Stati membri possono essere
conservati conformemente al protocollo n. 26
del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare le modalità con cui
gli Stati membri attribuiscono le loro
competenze e responsabilità di gestione
portuale nell'esercizio delle prerogative
pubbliche a enti di gestione decentrati
soggetti alla loro supervisione.
Or. en
Emendamento 122
Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 bis) Il presente regolamento non impone
agli enti di gestione dei porti uno specifico
modello di gestione portuale. Purché siano
rispettate le norme in materia di accesso al
mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali
modelli di gestione portuale definiti a livello
nazionale negli Stati membri possono essere
conservati.
Or. en
Emendamento 123
Elissavet Vozemberg, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka
Šuica, Henna Virkkunen, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 bis) Il presente regolamento non impone
agli enti di gestione dei porti uno specifico
modello di gestione portuale. Purché siano
AM\1063110IT.doc
17/17
PE557.328v01-00
IT
rispettate le norme in materia di accesso al
mercato e trasparenza finanziaria, gli attuali
modelli di gestione portuale definiti a livello
nazionale negli Stati membri possono essere
conservati.
Or. en
Motivazione
È opportuno precisare esplicitamente che il presente regolamento non è inteso a imporre uno
specifico modello di gestione portuale.
Emendamento 124
Marie-Christine Arnautu
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) L’articolo 56 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea ha
l’obiettivo di eliminare le restrizioni alla
libera prestazione di servizi nell’Unione
europea. Conformemente all’articolo 58
del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea tale obiettivo deve
essere perseguito nell’ambito delle
disposizioni del titolo relativo ai trasporti,
e più specificamente dell’articolo 100,
paragrafo 2.
soppresso
Or. fr
Emendamento 125
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) L'articolo 56 del trattato sul
PE557.328v01-00
IT
soppresso
18/18
AM\1063110IT.doc
funzionamento dell'Unione europea ha
l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla
libera prestazione di servizi nell'Unione
europea. Conformemente all'articolo 58 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea tale obiettivo deve essere perseguito
nell'ambito delle disposizioni del titolo
relativo ai trasporti, e più specificamente
dell'articolo 100, paragrafo 2.
Or. en
Emendamento 126
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) L'articolo 56 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ha
l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla
libera prestazione di servizi nell'Unione
europea. Conformemente all'articolo 58 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea tale obiettivo deve essere perseguito
nell'ambito delle disposizioni del titolo
relativo ai trasporti, e più specificamente
dell'articolo 100, paragrafo 2.
soppresso
Or. en
Emendamento 127
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) L'articolo 56 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ha
l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla
AM\1063110IT.doc
(5) L'articolo 56 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ha
l'obiettivo di eliminare le restrizioni alla libera
19/19
PE557.328v01-00
IT
libera prestazione di servizi nell'Unione
europea. Conformemente all'articolo 58 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea tale obiettivo deve essere perseguito
nell'ambito delle disposizioni del titolo
relativo ai trasporti, e più specificamente
dell'articolo 100, paragrafo 2.
prestazione di servizi nell'Unione europea.
Conformemente all'articolo 58 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la libera
prestazione dei servizi nel settore dei
trasporti è disciplinata dalle disposizioni del
titolo relativo ai trasporti, e più
specificamente dall'articolo 100, paragrafo 2.
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento tiene conto della formulazione ufficiale del TFUE.
Emendamento 128
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(5 bis) Conformemente al protocollo n. 26
del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, le disposizioni del presente
regolamento non dovrebbero in alcun modo
pregiudicare il potere degli Stati membri di
fornire, commissionare e organizzare le
attività o i servizi citati nel presente
regolamento come servizi non economici di
interesse generale. È pertanto opportuno che
gli Stati membri e le autorità pubbliche
conservino il potere di organizzare i servizi o
le attività in questione come attività
economiche o non economiche.
Or. en
Emendamento 129
Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
PE557.328v01-00
IT
20/20
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(5 bis) Conformemente al protocollo n. 26
del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, le disposizioni del presente
regolamento non dovrebbero in alcun modo
pregiudicare il potere degli Stati membri di
fornire, commissionare e organizzare le
attività o i servizi citati nel presente
regolamento come servizi non economici di
interesse generale.
Or. en
Emendamento 130
Lucy Anderson, Theresa Griffin, Ismail Ertug
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali,
è disciplinata in una serie di Stati membri per
ragioni sociali e di sicurezza. Le parti
interessate consultate dalla Commissione
durante l'elaborazione della proposta hanno
sottolineato che per consentire
l'autoprestazione di servizi a livello
dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori
norme in ambito sociale e della sicurezza al
fine di evitare possibili impatti negativi in tali
ambiti. In questa fase non appare, pertanto,
opportuno disciplinare questo aspetto a livello
dell'Unione e lasciare invece agli Stati
membri la facoltà di disciplinare o no
l'autoprestazione dei servizi portuali. È
opportuno, pertanto, che il presente
regolamento disciplini esclusivamente la
fornitura di servizi portuali dietro
remunerazione.
soppresso
Or. en
AM\1063110IT.doc
21/21
PE557.328v01-00
IT
Motivazione
L'accesso al mercato non è più oggetto del presente regolamento.
Emendamento 131
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi
portuali, è disciplinata in una serie di Stati
membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le
parti interessate consultate dalla
Commissione durante l'elaborazione della
proposta hanno sottolineato che per
consentire l'autoprestazione di servizi a
livello dell'Unione si dovrebbero adottare
ulteriori norme in ambito sociale e della
sicurezza al fine di evitare possibili impatti
negativi in tali ambiti. In questa fase non
appare, pertanto, opportuno disciplinare
questo aspetto a livello dell'Unione e
lasciare invece agli Stati membri la facoltà
di disciplinare o no l'autoprestazione dei
servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il
presente regolamento disciplini
esclusivamente la fornitura di servizi
portuali dietro remunerazione.
soppresso
Or. en
Emendamento 132
Philippe De Backer, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg
Proposta di regolamento
Considerando 6
PE557.328v01-00
IT
22/22
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi
portuali, è disciplinata in una serie di Stati
membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le
parti interessate consultate dalla
Commissione durante l'elaborazione della
proposta hanno sottolineato che per
consentire l'autoprestazione di servizi a livello
dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori
norme in ambito sociale e della sicurezza al
fine di evitare possibili impatti negativi in tali
ambiti. In questa fase non appare, pertanto,
opportuno disciplinare questo aspetto a livello
dell'Unione e lasciare invece agli Stati
membri la facoltà di disciplinare o no
l'autoprestazione dei servizi portuali. È
opportuno, pertanto, che il presente
regolamento disciplini esclusivamente la
fornitura di servizi portuali dietro
remunerazione.
(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi
portuali, è disciplinata in una serie di Stati
membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le
parti interessate consultate dalla Commissione
durante l'elaborazione della proposta hanno
sottolineato che per consentire
l'autoprestazione di servizi a livello
dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori
norme in ambito sociale e della sicurezza al
fine di evitare possibili impatti negativi in tali
ambiti. In questa fase non è pertanto
opportuno disciplinare questo aspetto a livello
dell'Unione e andrebbe lasciata invece agli
Stati membri, per il momento, la facoltà di
disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi
portuali. È opportuno, pertanto, che il presente
regolamento disciplini esclusivamente la
fornitura di servizi portuali dietro
remunerazione.
Or. en
Emendamento 133
Elissavet Vozemberg, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi
portuali, è disciplinata in una serie di Stati
membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le
parti interessate consultate dalla
Commissione durante l'elaborazione della
proposta hanno sottolineato che per
consentire l'autoprestazione di servizi a livello
dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori
AM\1063110IT.doc
23/23
(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi
portuali, è disciplinata in una serie di Stati
membri per ragioni sociali e di sicurezza.
Le parti interessate consultate dalla
Commissione durante l'elaborazione della
proposta hanno sottolineato che per
consentire l'autoprestazione di servizi a
livello dell'Unione si dovrebbero adottare
PE557.328v01-00
IT
norme in ambito sociale e della sicurezza al
fine di evitare possibili impatti negativi in tali
ambiti. In questa fase non appare, pertanto,
opportuno disciplinare questo aspetto a livello
dell'Unione e lasciare invece agli Stati
membri la facoltà di disciplinare o no
l'autoprestazione dei servizi portuali. È
opportuno, pertanto, che il presente
regolamento disciplini esclusivamente la
fornitura di servizi portuali dietro
remunerazione.
ulteriori norme in ambito sociale e della
sicurezza al fine di evitare possibili impatti
negativi in tali ambiti. In questa fase non è
pertanto opportuno disciplinare questo
aspetto a livello dell'Unione e andrebbe
lasciata invece agli Stati membri la facoltà
di disciplinare o no l'autoprestazione dei
servizi portuali. È opportuno, pertanto, che
il presente regolamento disciplini
esclusivamente la fornitura di servizi
portuali dietro remunerazione.
Or. en
Motivazione
Occorre precisare che l'autoprestazione non deve assolutamente essere disciplinata a livello
dell'Unione. Considerata l'assenza di disposizioni sociali per tale apertura del mercato, non è
opportuno introdurre un riferimento che lasci intravedere una siffatta possibilità in futuro.
Emendamento 134
Marie-Christine Arnautu
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) L’autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi
portuali, è disciplinata in una serie di Stati
membri per ragioni sociali e di sicurezza.
Le parti interessate consultate dalla
Commissione durante l’elaborazione della
proposta hanno sottolineato che per
consentire l’autoprestazione di servizi a
livello dell’Unione si dovrebbero adottare
ulteriori norme in ambito sociale e della
sicurezza al fine di evitare possibili impatti
negativi in tali ambiti. In questa fase non
appare, pertanto, opportuno disciplinare
questo aspetto a livello dell’Unione e
lasciare invece agli Stati membri la facoltà
di disciplinare o no l’autoprestazione dei
(6) L’autoprestazione di servizi, ovvero
quando gli spedizionieri o i prestatori di
servizi portuali impiegano personale di loro
scelta e forniscono essi stessi i servizi
portuali, è disciplinata in una serie di Stati
membri per ragioni sociali e di sicurezza.
Le parti interessate consultate dalla
Commissione durante l’elaborazione della
proposta hanno sottolineato che per
consentire l’autoprestazione di servizi a
livello dell’Unione si dovrebbero adottare
ulteriori norme in ambito sociale e della
sicurezza al fine di evitare possibili impatti
negativi in tali ambiti. Non appare,
pertanto, opportuno disciplinare questo
aspetto a livello dell’Unione e lasciare
invece agli Stati membri la facoltà di
disciplinare o no l’autoprestazione dei
PE557.328v01-00
IT
24/24
AM\1063110IT.doc
servizi portuali. È opportuno, pertanto, che
il presente regolamento disciplini
esclusivamente la fornitura di servizi
portuali dietro remunerazione.
servizi portuali. È opportuno, pertanto, che
il presente regolamento disciplini
esclusivamente la fornitura di servizi
portuali dietro remunerazione.
Or. fr
Emendamento 135
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
ambientale, l'ente di gestione del porto
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa
alle qualifiche professionali degli operatori,
compresa la formazione, e alle attrezzature
richieste e a condizione che detti requisiti
siano trasparenti, non discriminatori,
obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di
servizi portuali.
soppresso
Or. en
Emendamento 136
Keith Taylor, Lucy Anderson
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
ambientale, l'ente di gestione del porto
AM\1063110IT.doc
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
ambientale, l'ente di gestione del porto
25/25
PE557.328v01-00
IT
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa alle
qualifiche professionali degli operatori,
compresa la formazione, e alle attrezzature
richieste e a condizione che detti requisiti
siano trasparenti, non discriminatori,
obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di
servizi portuali.
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa alle
qualifiche professionali degli operatori,
compresa la formazione, alle attrezzature
richieste ai fini della prestazione dei servizi
portuali del caso e alla conformità ai requisiti
in materia di sicurezza marittima. Dette
condizioni dovrebbero tenere conto dei
requisiti ambientali nonché degli standard
sociali nazionali.
Or. en
Emendamento 137
Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Siôn Simon, Theresa Griffin, Ismail Ertug, Christine
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
ambientale, l'ente di gestione del porto
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa alle
qualifiche professionali degli operatori,
compresa la formazione, e alle attrezzature
richieste e a condizione che detti requisiti
siano trasparenti, non discriminatori,
obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di
servizi portuali.
PE557.328v01-00
IT
26/26
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
ambientale, l'ente di gestione del porto
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero includere una serie di condizioni
chiaramente definita e relativa alle qualifiche
professionali degli operatori, compresa la
formazione, alla tutela delle condizioni
sociali e lavorative, alle attrezzature richieste,
agli standard di sicurezza marittima e ai
requisiti ambientali. Detti requisiti minimi
dovrebbero mirare unicamente al
miglioramento della situazione in un
determinato porto e non fornire un pretesto
per l'abbassamento degli standard.
AM\1063110IT.doc
Or. en
Motivazione
L'emendamento è inteso a rispecchiare la formulazione modificata dell'articolo 6.
Emendamento 138
Dominique Riquet, Renaud Muselier, Gesine Meissner, Pavel Telička, Philippe De
Backer, Matthijs van Miltenburg
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Nell’interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
ambientale, l’ente di gestione del porto
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare
di essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa
alle qualifiche professionali degli operatori,
compresa la formazione, e alle attrezzature
richieste e a condizione che detti requisiti
siano trasparenti, non discriminatori,
obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura
di servizi portuali.
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
ambientale, l'ente di gestione del porto
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare
di essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa
alle qualifiche professionali degli operatori,
compresa la formazione, alle attrezzature
richieste e alla disponibilità dei servizi e a
condizione che detti requisiti siano
trasparenti, non discriminatori, obiettivi e
pertinenti ai fini della fornitura di servizi
portuali.
Or. fr
Emendamento 139
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
AM\1063110IT.doc
(7) Nell'interesse di una gestione dei porti
efficiente, sicura e corretta sul piano
27/27
PE557.328v01-00
IT
ambientale, l'ente di gestione del porto
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa alle
qualifiche professionali degli operatori,
compresa la formazione, e alle attrezzature
richieste e a condizione che detti requisiti
siano trasparenti, non discriminatori,
obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di
servizi portuali.
ambientale, l'ente di gestione del porto
dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai
prestatori di servizi portuali di dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi
necessari per garantire i servizi in modo
adeguato. I requisiti minimi in parola
dovrebbero essere limitati a una serie di
condizioni chiaramente definita e relativa alle
qualifiche professionali degli operatori, alle
attrezzature necessarie ai fini della
prestazione dei servizi portuali del caso e alla
conformità ai requisiti in materia di
sicurezza marittima. Detti requisiti minimi
dovrebbero tener conto altresì dei requisiti
ambientali, come pure degli standard sociali
nazionali e dell'onorabilità del prestatore di
servizi portuali per quanto riguarda il
rispetto dei diritti sociali e lavorativi, nonché
la conformità con i vigenti contratti collettivi.
Or. en
Emendamento 140
Peter Lundgren, Rosa D'Amato, Daniela Aiuto
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in
particolare se si tratta di un nuovo operatore
di mercato, dovrebbe applicare le
disposizioni e le norme pertinenti, fra cui il
vigente diritto del lavoro e i contratti
collettivi applicabili.
Or. en
Emendamento 141
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
PE557.328v01-00
IT
28/28
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in
particolare se si tratta di un nuovo operatore
di mercato, dovrebbe dimostrare la propria
capacità di erogare servizi a un numero
minimo di imbarcazioni – fissato dall'ente di
gestione del porto – avvalendosi del
personale e delle attrezzature di cui dispone.
Il prestatore di servizi è tenuto ad applicare
le disposizioni e le norme pertinenti, incluse
la vigente legislazione sul lavoro, i contratti
collettivi applicabili e i requisiti di qualità del
porto interessato.
Or. en
Motivazione
È opportuno precisare esplicitamente che il numero di imbarcazioni sarà fissato dall'ente di
gestione del porto.
Emendamento 142
Bogusław Liberadzki, Georges Bach
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in
particolare se nuovo sul mercato,
dovrebbe applicare le disposizioni e le
normative pertinenti, anche la
legislazione applicabile al lavoro e i
contratti collettivi vigenti.
Or. en
Emendamento 143
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 9
AM\1063110IT.doc
29/29
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(9) La procedura utilizzata per concedere
il diritto di fornire servizi portuali quando
è richiesta la conformità a requisiti minimi
deve essere trasparente, obiettiva e non
discriminatoria e consentire ai prestatori
di servizi portuali di iniziare la fornitura
di tali servizi nei tempi previsti.
(9) Quando è richiesta la conformità a
requisiti minimi per fornire servizi
portuali, la procedura utilizzata per
concedere o rifiutare il diritto di fornire
tali servizi dovrebbe essere trasparente,
obiettiva e non discriminatoria ed evitare
ritardi ingiustificati.
Or. en
Emendamento 144
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Poiché i porti si trovano all’interno di
aree geografiche limitate, in alcuni casi
l’accesso al mercato potrebbe essere
soggetto a limitazioni dovute alla carenza
di spazi o al fatto che gli spazi sono
riservati a determinate tipologie di attività
conformemente a un piano di sviluppo
ufficiale che stabilisca in modo
trasparente la destinazione di tali spazi e
in linea con la pertinente legislazione
nazionale, ad esempio i piani regolatori a
livello urbano e nazionale.
soppresso
Or. en
Motivazione
La limitazione dei fornitori di servizi portuali può dipendere da fattori diversi da quelli
unicamente geografici.
Emendamento 145
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
PE557.328v01-00
IT
30/30
AM\1063110IT.doc
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Poiché i porti si trovano all’interno di
aree geografiche limitate, in alcuni casi
l’accesso al mercato potrebbe essere
soggetto a limitazioni dovute alla carenza
di spazi o al fatto che gli spazi sono
riservati a determinate tipologie di attività
conformemente a un piano di sviluppo
ufficiale che stabilisca in modo
trasparente la destinazione di tali spazi e
in linea con la pertinente legislazione
nazionale, ad esempio i piani regolatori a
livello urbano e nazionale.
soppresso
Or. en
Emendamento 146
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica,
Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(10 bis) A causa delle variazioni
significative nelle dimensioni dei porti, in
caso di limitazione del numero di
prestatori di servizi portuali è necessario
tenere conto anche della capacità
economica e della quantità di spazio
disponibile per le operazioni marittime.
Inoltre, è opportuno prevedere la
possibilità di limitare l'accesso al mercato,
in modo da garantire operazioni portuali
sicure o sostenibili sotto il profilo
ambientale.
Or. en
AM\1063110IT.doc
31/31
PE557.328v01-00
IT
Motivazione
Occorre tenere conto dei vincoli in termini di spazio che interessano la zona di mare del
porto, nonché della sua capacità di mercato. Nei porti più piccoli potrebbero non esservi
sufficienti attività per diversi prestatori. Un'altra possibile ragione per limitare il numero di
prestatori deve riguardare la sicurezza e le questioni ambientali, al fine garantire un corretto
svolgimento delle operazioni portuali.
Emendamento 147
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) L’eventuale intenzione di limitare il
numero dei prestatori di servizi portuali
dovrebbe essere pubblicata in anticipo da
parte dell’autorità competente ed essere
pienamente giustificata, al fine di dare alle
parti interessate l’opportunità di formulare
le loro osservazioni. Le eventuali
limitazioni devono basarsi su criteri
obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
(11) L’eventuale intenzione di limitare il
numero dei prestatori di servizi portuali e
le ragioni di tale limitazione dovrebbero
essere pubblicate in anticipo da parte dello
Stato membro, dell’autorità competente o
dell'ente di gestione del porto che intenda
applicare detta limitazione, al fine di dare
alle parti interessate l’opportunità di
formulare le loro osservazioni. Le
eventuali limitazioni devono basarsi su
criteri obiettivi, trasparenti e non
discriminatori.
Or. en
Motivazione
Alla luce delle circostanze, lo Stato membro, l'autorità competente o l'ente di gestione del
porto possono applicare una limitazione.
Emendamento 148
Inés Ayala Sender
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
PE557.328v01-00
IT
32/32
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(11 bis) Il pilotaggio è un servizio di
interesse generale prestato nel porto, che
assicura la salvaguardia della sicurezza e
della protezione marittima, nonché della
navigazione, e garantisce la protezione
dell'ambiente. Inoltre, in virtù della
direttiva relativa al controllo dello Stato di
approdo (2009/16/CE), i piloti sono tenuti
a informare le autorità portuali
competenti delle potenziali carenze delle
navi che entrano in porto suscettibili di
compromettere la sicurezza della
navigazione o di rappresentare una
minaccia per l'ambiente marino. Per tale
motivo, il numero degli operatori che
presta questo servizio portuale dovrebbe
essere limitato al fine di offrire un servizio
pubblico nautico essenziale che sia
indipendente dagli interessi commerciali,
cosicché la sicurezza nelle acque portuali
e la sicurezza pubblica possano essere
garantite.
Or. es
Emendamento 149
Georges Bach
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Per essere aperta e trasparente la
procedura di selezione dei prestatori di
servizi portuali, e i relativi risultati,
dovrebbero essere resi pubblici,
trasmettendo la documentazione integrale
alle parti interessate.
(12) La procedura di scelta dei prestatori di
servizi portuali, e i relativi risultati,
dovrebbero essere resi pubblici, e
dovrebbero essere non discriminatori,
trasparenti e aperti a tutte le parti
interessate.
Or. en
AM\1063110IT.doc
33/33
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 150
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Per essere aperta e trasparente la
procedura di selezione dei prestatori di
servizi portuali, e i relativi risultati,
dovrebbero essere resi pubblici,
trasmettendo la documentazione integrale
alle parti interessate.
(12) La procedura di scelta dei prestatori di
servizi portuali, e i relativi risultati,
dovrebbero essere resi pubblici, e
dovrebbero essere non discriminatori,
trasparenti e aperti a tutte le parti
interessate.
Or. en
Motivazione
I termini "la documentazione integrale" sono generici e si prestano a malintesi.
Emendamento 151
Lucy Anderson, Theresa Griffin, Ismail Ertug
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) Qualora il numero di prestatori di
servizi portuali sia soggetto a limiti, la
procedura di selezione degli stessi deve
seguire i principi e la metodologia di cui
alla direttiva ../../... [concessione]7,
compresi la soglia e il metodo per
determinare il valore dei contratti e la
definizione delle modifiche sostanziali e
gli elementi relativi alla durata del
contratto.
soppresso
__________________
7
Proposta di direttiva sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione (COM 2011)
897 definitivo.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
34/34
AM\1063110IT.doc
Motivazione
In caso di limitazioni la procedura di selezione non rientra più nel presente regolamento.
Emendamento 152
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) Qualora il numero di prestatori di
servizi portuali sia soggetto a limiti, la
procedura di selezione degli stessi deve
seguire i principi e la metodologia di cui
alla direttiva ../../... [concessione]7,
compresi la soglia e il metodo per
determinare il valore dei contratti e la
definizione delle modifiche sostanziali e
gli elementi relativi alla durata del
contratto.
soppresso
__________________
7
Proposta di direttiva sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione (COM 2011)
897 definitivo.
Or. en
Emendamento 153
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Dubravka
Šuica, Henna Virkkunen, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) Qualora il numero di prestatori di
servizi portuali sia soggetto a limiti, la
procedura di selezione degli stessi deve
seguire i principi e la metodologia di cui
alla direttiva ../../... [concessione]7,
compresi la soglia e il metodo per
determinare il valore dei contratti e la
AM\1063110IT.doc
(13) Qualora il numero di prestatori di
servizi portuali sia soggetto a limiti, la
procedura per selezionarli dovrebbe essere
pubblica, non discriminatoria, trasparente
e aperta a tutte le parti interessate.
35/35
PE557.328v01-00
IT
definizione delle modifiche sostanziali e
gli elementi relativi alla durata del
contratto.
__________________
7
Proposta di direttiva sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione (COM 2011)
897 definitivo.
Or. en
Motivazione
La procedura di selezione di cui alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
dovrebbe applicarsi solo nel caso in cui i contratti siano aggiudicati come concessione. In
altri tipi di contratti, la procedura di selezione deve rispettare i principi di cui al presente
regolamento.
Emendamento 154
Lucy Anderson, Siôn Simon, Richard Corbett, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) Il ricorso agli obblighi di servizio
pubblico che comportano una limitazione
del numero di prestatori di un servizio
portuale dovrebbe essere ammesso
soltanto per ragioni di interesse pubblico
al fine di assicurare l’accessibilità dei
servizi portuali a tutti gli utenti, la
disponibilità di tali servizi per tutto il
corso dell’anno e l’accessibilità
economica di tali servizi a determinate
categorie di utenti.
(14) Il ricorso agli obblighi di servizio
pubblico da parte degli Stati membri o
delle autorità competenti per i servizi
portuali classificati di interesse generale
dovrebbe avvenire in conformità dei
principi e dei requisiti della legislazione
dell'UE.
Or. en
Motivazione
Il ricorso a limitazioni per adempiere obblighi di servizio pubblico può risultare necessario
per ragioni diverse da quelle indicate nel considerando.
PE557.328v01-00
IT
36/36
AM\1063110IT.doc
Emendamento 155
Jacqueline Foster
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(14 bis) Fermo restando che gli obblighi
di servizio pubblico sono definiti e
designati dalle autorità nazionali, un
obbligo generico stabilito dalla
legislazione nazionale o europea per un
porto di accettare qualsiasi nave
fisicamente in grado di entrare e di
ormeggiare senza discriminazione né
ostacolo non dovrebbe essere inteso come
un obbligo di servizio pubblico ai sensi del
presente regolamento.
Or. en
Motivazione
Il Regno Unito ha un obbligo per cui i porti sono aperti e devono accettare le navi che vi
possono entrare fisicamente e versano i diritti portuali. Altre amministrazioni possono
prevedere obblighi analoghi. Non si tratta di un obbligo di servizio pubblico nei termini
usuali, come nel caso in cui gli organi nazionali o regionali versano un contributo a un
operatore per la fornitura di un servizio altrimenti privo di rilevanza commerciale.
Emendamento 156
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(14 bis) Fermo restando che gli obblighi
di servizio pubblico sono definiti e
designati dalle autorità nazionali, un
obbligo generico stabilito dalla
legislazione nazionale o europea per un
porto di accettare qualsiasi nave
fisicamente in grado di entrare e di
ormeggiare senza discriminazione né
AM\1063110IT.doc
37/37
PE557.328v01-00
IT
ostacolo non dovrebbe essere inteso come
un obbligo di servizio pubblico ai sensi del
presente regolamento.
Or. en
Motivazione
Non risulta opportuno che tali obblighi siano considerati di pubblico servizio ai fini del
presente regolamento.
Emendamento 157
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) Qualora vi sia la necessità di limitare
il numero di prestatori di servizi portuali,
la decisione in materia può essere affidata
dagli Stati membri a una differente
autorità al fine di tutelare la concorrenza.
L’eventuale limitazione del numero di
prestatori di servizi portuali dovrebbe
avvenire sulla base di una procedura
aperta, trasparente e non discriminatoria,
tranne nei casi in cui devono essere
assegnati obblighi di servizio pubblico
direttamente a un’autorità competente o a
un operatore interno.
soppresso
Or. en
Motivazione
In caso di limitazioni la procedura di selezione non rientra più nel presente regolamento.
Emendamento 158
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Considerando 15
PE557.328v01-00
IT
38/38
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(15) Qualora vi sia la necessità di limitare
il numero di prestatori di servizi portuali,
la decisione in materia può essere affidata
dagli Stati membri a una differente
autorità al fine di tutelare la concorrenza.
L’eventuale limitazione del numero di
prestatori di servizi portuali dovrebbe
avvenire sulla base di una procedura
aperta, trasparente e non discriminatoria,
tranne nei casi in cui devono essere
assegnati obblighi di servizio pubblico
direttamente a un’autorità competente o a
un operatore interno.
(15) In caso di limitazione del numero di
prestatori di servizi portuali, la
designazione di un prestatore di servizi
portuali dovrebbe avvenire sulla base di
una procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria. Riconoscendo i diversi
modelli di organizzazione dei porti
nell'UE, la fattispecie non riguarda il
caso di forniture di servizi portuali da
parte di un operatore interno.
Or. en
Motivazione
Nell'UE si seguono modelli diversi per il funzionamento dei porti. In alcuni Stati membri i
porti effettuano servizi direttamente e dovrebbero poterlo fare ancora in tutte le circostanze,
non solo quando esistono obblighi di servizio pubblico.
Emendamento 159
Marie-Christine Arnautu
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Il presente regolamento non preclude
la possibilità per l’autorità competente di
garantire una compensazione per
l’esecuzione di obblighi di servizio
pubblico, a condizione che ciò sia
compatibile con la normativa applicabile in
materia di aiuti di Stato. Quando gli
obblighi di servizio pubblico si
configurano come servizio di interesse
economico generale, è necessario
assicurarne la conformità alla decisione
della Commissione del 20 dicembre 2011
riguardante l’applicazione delle
(16) Il presente regolamento non preclude
la possibilità per l’autorità competente di
garantire una compensazione per
l’esecuzione di obblighi di servizio
pubblico, a condizione che ciò sia
compatibile con la normativa applicabile in
materia di aiuti di Stato.
AM\1063110IT.doc
39/39
PE557.328v01-00
IT
disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti di Stato
sotto forma di compensazione degli
obblighi di servizio pubblico, concessi a
determinate imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico
generale8, al regolamento (UE) n.
360/2012 della Commissione, del 25 aprile
2012, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti di importanza minore ("de
minimis") concessi ad imprese che
forniscono servizi di interesse economico
generale9 e alla Disciplina dell’Unione
europea relativa agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di compensazione
degli obblighi di servizio pubblico10.
__________________
8
GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.
9
GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.
10
GU C 8 dell'11.1.2012.
Or. fr
Emendamento 160
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione
Emendamento
(17) L’ente di gestione del porto non deve
operare discriminazioni tra prestatori di
servizi portuali, in particolare a favore di
un’impresa o organismo nei quali detiene
un interesse.
soppresso
Or. en
PE557.328v01-00
IT
40/40
AM\1063110IT.doc
Emendamento 161
Marie-Christine Arnautu
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione
Emendamento
(17) L’ente di gestione del porto non deve
operare discriminazioni tra prestatori di
servizi portuali, in particolare a favore di
un’impresa o organismo nei quali detiene
un interesse.
(17) L’ente di gestione del porto non deve
operare discriminazioni, fatto salvo il
principio della preferenza nazionale, tra
prestatori di servizi portuali, in particolare
a favore di un’impresa o organismo nei
quali detiene un interesse.
Or. fr
Emendamento 162
Luis de Grandes Pascual
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Le autorità competenti designate in
uno Stato membro dovrebbero poter
decidere se assicurare esse stesse i servizi
portuali mediante obblighi di servizio
pubblico o se affidare la fornitura di tali
servizi direttamente a un operatore interno.
Qualora l’autorità competente decida di
fornire essa stessa i servizi in parola, la
prestazione dei servizi può avvenire
mediante agenti impiegati dall’autorità
competente o su commissione della stessa.
Se una tale limitazione è applicata in tutti i
porti della TEN-T nel territorio di uno
Stato membro, la Commissione ne deve
essere informata. Nei casi in cui le autorità
competenti di uno Stato membro si
avvalgano di tale possibilità, la fornitura di
servizi portuali da parte di operatori interni
deve essere limitata esclusivamente al
porto o ai porti per i quali tali operatori
sono stati designati. In questi casi, inoltre,
è opportuno che i diritti per i servizi
(18) L'ente di gestione del porto
interessato o le autorità competenti
designate in uno Stato membro dovrebbero
poter decidere se assicurare esse stesse i
servizi portuali mediante obblighi di
servizio pubblico o se affidare la fornitura
di tali servizi direttamente a un operatore
interno. Qualora l’autorità competente
decida di fornire essa stessa i servizi in
parola, la prestazione dei servizi può
avvenire mediante agenti impiegati
dall’autorità competente o su commissione
della stessa. Se una tale limitazione è
applicata in tutti i porti marittimi della
TEN-T nel territorio di uno Stato membro,
la Commissione ne deve essere informata.
Nei casi in cui le autorità competenti o
l'ente di gestione del porto di uno Stato
membro prestino un servizio portuale in
regime di obblighi di servizio pubblico, la
fornitura di servizi portuali da parte di
operatori interni deve essere limitata
AM\1063110IT.doc
41/41
PE557.328v01-00
IT
portuali applicati da tali operatori siano
soggetti alla vigilanza di un organismo
indipendente.
esclusivamente al porto o ai porti per i
quali tali operatori sono stati designati. In
questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti
per i servizi portuali applicati da tali
operatori siano soggetti alla vigilanza di un
organismo indipendente.
Or. en
Emendamento 163
Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Anneliese Dodds,
Theresa Griffin, Martina Anderson
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Le autorità competenti designate in
uno Stato membro dovrebbero poter
decidere se assicurare esse stesse i servizi
portuali mediante obblighi di servizio
pubblico o se affidare la fornitura di tali
servizi direttamente a un operatore interno.
Qualora l’autorità competente decida di
fornire essa stessa i servizi in parola, la
prestazione dei servizi può avvenire
mediante agenti impiegati dall’autorità
competente o su commissione della stessa.
Se una tale limitazione è applicata in tutti i
porti della TEN-T nel territorio di uno
Stato membro, la Commissione ne deve
essere informata. Nei casi in cui le autorità
competenti di uno Stato membro si
avvalgano di tale possibilità, la fornitura di
servizi portuali da parte di operatori interni
deve essere limitata esclusivamente al
porto o ai porti per i quali tali operatori
sono stati designati. In questi casi, inoltre,
è opportuno che i diritti per i servizi
portuali applicati da tali operatori siano
soggetti alla vigilanza di un organismo
indipendente.
(18) Gli Stati membri o le autorità
pubbliche competenti designate in uno
Stato membro dovrebbero poter decidere se
assicurare esse stesse i servizi portuali
mediante obblighi di servizio pubblico o se
affidare la fornitura di tali servizi
direttamente a un operatore interno.
Qualora lo Stato membro o l'autorità
pubblica competente decida di fornire essa
stessa i servizi in parola, la prestazione dei
servizi può avvenire mediante agenti
impiegati dall'autorità pubblica competente
o su commissione della stessa. Se una tale
limitazione è applicata in tutti i porti della
TEN-T nel territorio di uno Stato membro,
la Commissione ne deve essere informata.
In detti casi la fornitura di servizi portuali
da parte di operatori interni dovrebbe
essere limitata esclusivamente al porto o ai
porti per i quali tali operatori sono stati
designati e i diritti per i servizi portuali
applicati da tali operatori dovrebbero
essere soggetti alla vigilanza di un
organismo indipendente.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
42/42
AM\1063110IT.doc
Motivazione
A seconda delle circostanze nazionali, può essere lo Stato membro o l'autorità competente a
fornire il servizio portuale o a imporre tali obblighi di servizio pubblico.
Emendamento 164
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica,
Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Le autorità competenti designate in
uno Stato membro dovrebbero poter
decidere se assicurare esse stesse i servizi
portuali mediante obblighi di servizio
pubblico o se affidare la fornitura di tali
servizi direttamente a un operatore interno.
Qualora l’autorità competente decida di
fornire essa stessa i servizi in parola, la
prestazione dei servizi può avvenire
mediante agenti impiegati dall’autorità
competente o su commissione della stessa.
Se una tale limitazione è applicata in tutti i
porti della TEN-T nel territorio di uno
Stato membro, la Commissione ne deve
essere informata. Nei casi in cui le autorità
competenti di uno Stato membro si
avvalgano di tale possibilità, la fornitura di
servizi portuali da parte di operatori interni
deve essere limitata esclusivamente al
porto o ai porti per i quali tali operatori
sono stati designati. In questi casi, inoltre,
è opportuno che i diritti per i servizi
portuali applicati da tali operatori siano
soggetti alla vigilanza di un organismo
indipendente.
(18) L'ente di gestione del porto
interessato o le autorità competenti
designate in uno Stato membro dovrebbero
poter decidere se assicurare esse stesse i
servizi portuali mediante obblighi di
servizio pubblico o se affidare la fornitura
di tali servizi direttamente a un operatore
interno. Qualora l’autorità competente
decida di fornire essa stessa i servizi in
parola, la prestazione dei servizi può
avvenire mediante agenti impiegati
dall’autorità competente o su commissione
della stessa. Se una tale limitazione è
applicata in tutti i porti marittimi della
TEN-T nel territorio di uno Stato membro,
la Commissione ne deve essere informata.
Nei casi in cui le autorità competenti di
uno Stato membro si avvalgano di tale
possibilità, la fornitura di servizi portuali
da parte di operatori interni deve essere
limitata esclusivamente al porto o ai porti
per i quali tali operatori sono stati
designati. In questi casi, inoltre, è
opportuno che i diritti per i servizi portuali
applicati da tali operatori siano soggetti a
vigilanza indipendente.
Or. en
Motivazione
È opportuno che all'ente di gestione del porto o all'autorità competente spetti la decisione in
AM\1063110IT.doc
43/43
PE557.328v01-00
IT
merito alla prestazione in proprio di un servizio specifico.
Emendamento 165
Marie-Christine Arnautu
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Le autorità competenti designate in
uno Stato membro dovrebbero poter
decidere se assicurare esse stesse i servizi
portuali mediante obblighi di servizio
pubblico o se affidare la fornitura di tali
servizi direttamente a un operatore interno.
Qualora l’autorità competente decida di
fornire essa stessa i servizi in parola, la
prestazione dei servizi può avvenire
mediante agenti impiegati dall’autorità
competente o su commissione della stessa.
Se una tale limitazione è applicata in tutti
i porti della TEN-T nel territorio di uno
Stato membro, la Commissione ne deve
essere informata. Nei casi in cui le autorità
competenti di uno Stato membro si
avvalgano di tale possibilità, la fornitura di
servizi portuali da parte di operatori interni
deve essere limitata esclusivamente al
porto o ai porti per i quali tali operatori
sono stati designati. In questi casi, inoltre,
è opportuno che i diritti per i servizi
portuali applicati da tali operatori siano
soggetti alla vigilanza di un organismo
indipendente.
(18) Le autorità competenti designate in
uno Stato membro dovrebbero poter
decidere se assicurare esse stesse i servizi
portuali mediante obblighi di servizio
pubblico o se affidare la fornitura di tali
servizi direttamente a un operatore interno.
Qualora l'autorità competente decida di
fornire essa stessa i servizi in parola, la
prestazione dei servizi può avvenire
mediante agenti impiegati dall'autorità
competente o su commissione della stessa.
Nei casi in cui le autorità competenti di
uno Stato membro si avvalgano di tale
possibilità, la fornitura di servizi portuali
da parte di operatori interni deve essere
limitata esclusivamente al porto o ai porti
per i quali tali operatori sono stati
designati. In questi casi, inoltre, è
opportuno che i diritti per i servizi portuali
applicati da tali operatori siano soggetti
alla vigilanza di un organismo
indipendente.
Or. fr
Emendamento 166
Isabella De Monte, David-Maria Sassoli
Proposta di regolamento
Considerando 19
PE557.328v01-00
IT
44/44
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l’applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri. In caso di limitazione
del numero di prestatori di servizi portuali,
laddove la conclusione di un contratto di
servizio portuale possa comportare il
cambiamento dell’operatore di un servizio
portuale, le autorità competenti devono
poter chiedere all’operatore prescelto di
applicare le disposizioni della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l'applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri e dovrebbe tenere
pienamente conto dell'articolo 28 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. In caso di limitazione del numero
di prestatori di servizi portuali, laddove la
conclusione di un contratto di servizio
portuale possa comportare il cambiamento
dell'operatore di un servizio portuale, le
autorità competenti devono poter chiedere
all'operatore prescelto di applicare le
disposizioni della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
__________________
__________________
11
11
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Or. en
Motivazione
The categories of port services covered by these regulations are extremely heterogeneous. A
direct reference to the provisions of Council Directive 2001/23/EC does not fit to these
specificities and would entail the obligation for the designated provider of port services to
always grant the staff previously taken all the rights they had been entitled to by the
incumbent provider; this appears a sound limitation of managerial skills and prevents the
new undertaker from restructuring the service in line with its economic and managerial view.
In labour intensive services, this would also mean the practical impossibility to introduce
even the slightest innovation in the port service. Furthermore, a real and effective competition
among providers would only take place on the field of capital investments (as a consequence
of the impossibility to innovate the labour organization), with clear prejudice to the safety
and the security of port activities.
AM\1063110IT.doc
45/45
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 167
Lucy Anderson, Theresa Griffin, Ismail Ertug
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l’applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri. In caso di limitazione
del numero di prestatori di servizi
portuali, laddove la conclusione di un
contratto di servizio portuale possa
comportare il cambiamento dell’operatore
di un servizio portuale, le autorità
competenti devono poter chiedere
all’operatore prescelto di applicare le
disposizioni della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l'applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri e dovrebbe tenere
pienamente conto dell'articolo 28 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. Laddove la conclusione di un
contratto di servizio portuale possa
comportare il cambiamento dell'operatore
di un servizio portuale, gli Stati membri o
le autorità competenti dovrebbero esigere
dall'operatore prescelto l'applicazione delle
disposizioni della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
__________________
__________________
11
11
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Or. en
Motivazione
Come nel caso di limitazione dei prestatori, la normativa in materia di tutela dei diritti dei
lavoratori può essere applicata a modifiche del contratto per altre ragioni.
Emendamento 168
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
PE557.328v01-00
IT
46/46
AM\1063110IT.doc
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l’applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri. In caso di limitazione
del numero di prestatori di servizi
portuali, laddove la conclusione di un
contratto di servizio portuale possa
comportare il cambiamento dell’operatore
di un servizio portuale, le autorità
competenti devono poter chiedere
all’operatore prescelto di applicare le
disposizioni della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l'applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri e dovrebbe tenere
pienamente conto dell'articolo 28 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. Laddove la conclusione di un
contratto di servizio portuale possa
comportare il cambiamento dell'operatore
di un servizio portuale, gli Stati membri
dovrebbero esigere che l'operatore
prescelto applichi le disposizioni della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio,
concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti11.
__________________
__________________
11
11
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Or. en
Emendamento 169
Philippe De Backer, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
AM\1063110IT.doc
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
47/47
PE557.328v01-00
IT
lascia impregiudicata l’applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri. In caso di limitazione
del numero di prestatori di servizi portuali,
laddove la conclusione di un contratto di
servizio portuale possa comportare il
cambiamento dell’operatore di un servizio
portuale, le autorità competenti devono
poter chiedere all’operatore prescelto di
applicare le disposizioni della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
lascia impregiudicata l'applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri, a condizione che tali
norme siano in linea con le norme dei
trattati dell'UE. In caso di limitazione del
numero di prestatori di servizi portuali,
laddove la conclusione di un contratto di
servizio portuale possa comportare il
cambiamento dell'operatore di un servizio
portuale, le autorità competenti devono
poter chiedere all'operatore prescelto di
applicare le disposizioni della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
__________________
__________________
11
11
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Or. en
Emendamento 170
Elissavet Vozemberg, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l’applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri. In caso di limitazione
del numero di prestatori di servizi portuali,
laddove la conclusione di un contratto di
servizio portuale possa comportare il
cambiamento dell’operatore di un servizio
portuale, le autorità competenti devono
poter chiedere all’operatore prescelto di
applicare le disposizioni della direttiva
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il pieno potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
dovrebbe lasciare impregiudicata
l’applicazione della legislazione sociale e
del lavoro in vigore negli Stati membri. In
caso di limitazione del numero di prestatori
di servizi portuali, laddove la conclusione
di un contratto di servizio portuale possa
comportare il cambiamento dell'operatore
di un servizio portuale, le autorità
competenti dovrebbero esigere
dall'operatore prescelto l'applicazione
PE557.328v01-00
IT
48/48
AM\1063110IT.doc
2001/23/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
delle disposizioni della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
__________________
__________________
11
11
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Or. en
Motivazione
Quanto al trasferimento del personale, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a concedere
al personale gli stessi diritti di cui avrebbe beneficiato in caso di un trasferimento a norma
della direttiva 2001/23/CE.
Emendamento 171
Marie-Christine Arnautu
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l’applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri. In caso di limitazione
del numero di prestatori di servizi
portuali, laddove la conclusione di un
contratto di servizio portuale possa
comportare il cambiamento dell’operatore
di un servizio portuale, le autorità
competenti devono poter chiedere
all’operatore prescelto di applicare le
disposizioni della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei
AM\1063110IT.doc
(19) È necessario che gli Stati membri
conservino il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al
personale delle imprese che forniscono
servizi portuali. Il presente regolamento
lascia impregiudicata l'applicazione della
legislazione sociale e del lavoro in vigore
negli Stati membri.
49/49
PE557.328v01-00
IT
lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti11.
__________________
11
GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
Or. fr
Emendamento 172
Peter van Dalen
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) Gli sviluppi nel settore marittimo,
come l'aumento delle dimensione delle
imbarcazioni e la sovraccapacità,
aggravano la fluttuazione della domanda
di lavoratori portuali. In numerosi porti
ciò ha dato origine a un ricorso sempre
più frequente ad accordi di lavoro
informali, determinando condizioni di
lavoro precarie e contrarie alle norme
sociali. Gli Stati membri, assieme alle
parti sociali, possono adottare misure per
promuovere la continuità occupazionale e
la protezione sociale.
Or. en
Emendamento 173
Bogusław Liberadzki, Georges Bach
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) In un settore altamente complesso
e competitivo come quello dei servizi
portuali, la formazione dei nuovi assunti e
la formazione continua del personale
sono essenziali per garantire la salute e la
PE557.328v01-00
IT
50/50
AM\1063110IT.doc
sicurezza dei lavoratori portuali, la
qualità dei servizi e la competitività dei
porti dell'UE. Tutti i lavoratori che
accedono al settore portuale dovrebbero
acquisire una formazione adeguata.
Il comitato per il dialogo sociale nel
settore portuale a livello dell'Unione
dovrebbe poter mettere a punto
orientamenti per la definizione di obblighi
in materia formazione con l'obiettivo di
garantire un'elevata qualità
dell'istruzione e della formazione dei
lavoratori portuali, ridurre al minimo il
rischio di incidenti e tenere in
considerazione le esigenze future del
settore alla luce dei cambiamenti
tecnologici e logistici derivanti dalle
esigenze dei clienti.
Or. en
Emendamento 174
Keith Taylor, Karima Delli, Lucy Anderson
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) In un settore altamente complesso
e pericoloso come quello dei servizi
portuali, la formazione dei nuovi assunti e
la formazione continua del personale
sono essenziali per garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori portuali e la
qualità dei servizi. Tutti i lavoratori che
accedono al settore portuale dovrebbero
aver diritto a una formazione adeguata. Il
comitato per il dialogo sociale nel settore
portuale a livello dell'Unione dovrebbe
poter mettere a punto orientamenti per la
definizione di obblighi in materia di
formazione con l'obiettivo di garantire
un'elevata qualità dell'istruzione e della
formazione dei lavoratori portuali, ridurre
al minimo il rischio di incidenti e
AM\1063110IT.doc
51/51
PE557.328v01-00
IT
rispondere alle future esigenze in termini
di competenze.
Or. en
Motivazione
Dato l'elevato rischio di incidenti in ambito portuale e gli sviluppi tecnologici in atto nel
settore, è necessario porre in evidenza l'importanza di una formazione adeguata per tutti i
dipendenti del settore dei servizi portuali.
Emendamento 175
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) In un settore altamente complesso
e pericoloso come quello dei servizi
portuali, la formazione dei nuovi assunti e
la formazione continua del personale
sono essenziali per garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori portuali e la
qualità dei servizi. Tutti i lavoratori che
accedono al settore portuale dovrebbero
aver diritto a una formazione adeguata. Il
comitato per il dialogo sociale nel settore
portuale a livello dell'Unione dovrebbe
poter mettere a punto orientamenti per la
definizione di obblighi in materia di
formazione con l'obiettivo di garantire
un'elevata qualità dell'istruzione e della
formazione dei lavoratori portuali, ridurre
al minimo il rischio di incidenti e
rispondere alle future esigenze in termini
di competenze.
Or. en
Emendamento 176
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre
Clune
PE557.328v01-00
IT
52/52
AM\1063110IT.doc
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) In un settore altamente complesso
e competitivo come quello dei servizi
portuali, la formazione dei nuovi assunti e
la formazione continua del personale
sono essenziali per garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori portuali, la
qualità dei servizi e la competitività dei
porti dell'UE. Tutti i lavoratori che
accedono al settore portuale dovrebbero
acquisire una formazione adeguata. Il
comitato per il dialogo sociale nel settore
portuale a livello dell'Unione dovrebbe
poter mettere a punto orientamenti per la
definizione di obblighi in materia
formazione con l'obiettivo di garantire
un'elevata qualità dell'istruzione e della
formazione dei lavoratori portuali, ridurre
al minimo il rischio di incidenti e tenere
in considerazione le esigenze future del
settore alla luce dei cambiamenti
tecnologici e logistici derivanti dalle
esigenze dei clienti.
Or. en
Motivazione
Occorre assolutamente che i lavoratori portuali acquisiscano una formazione adeguata per
svolgere le loro mansioni in modo sicuro e sano. Nel contempo la formazione è anche uno
strumento per garantire la qualità del servizio e per mantenere la competitività dei porti
dell'UE.
Emendamento 177
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
AM\1063110IT.doc
53/53
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(19 ter) Gli sviluppi nel settore marittimo,
come l'aumento delle dimensione delle
imbarcazioni e la sovraccapacità,
aggravano la fluttuazione della domanda
di lavoratori portuali. In numerosi porti
ciò ha dato origine a un ricorso sempre
più frequente ad accordi di lavoro
informali, determinando condizioni di
lavoro precarie e contrarie alle norme
sociali. Gli Stati membri, in cooperazione
con le parti sociali, dovrebbero adottare
misure per garantire la continuità
dell'occupazione e la protezione sociale
nonostante le fluttuazioni della domanda
di lavoratori portuali, conformemente ai
principi enunciati nella convenzione
dell'OIL sulle ripercussioni sociali dei
nuovi metodi di manutenzione nei porti
(Convenzione OIL n. 137).
Or. en
Emendamento 178
Peter van Dalen
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 ter) L'automazione e l'innovazione
tecnologica offrono l'opportunità di
migliorare in misura notevole l'efficienza
e la sicurezza dei porti. Prima di
introdurre modifiche rilevanti è
opportuno consultare le organizzazioni
sindacali dei lavoratori al fine di
garantire la necessaria formazione e
riqualificazione e individuare soluzioni
per ridurre eventuali conseguenze
negative di tali sviluppi sulla salute e la
sicurezza sul posto di lavoro e
l'occupabilità. È opportuno consultare, se
del caso, le autorità pubbliche e gli enti di
PE557.328v01-00
IT
54/54
AM\1063110IT.doc
gestione laddove siano coinvolti in piani
di automazione, innovazione ed
espansione.
Or. en
Emendamento 179
Bogusław Liberadzki, Georges Bach
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 ter) In conformità delle norme del
trattato, la Commissione e gli Stati
membri dovrebbero sostenere tutti i
modelli di organizzazione del lavoro
portuale che garantiscono impieghi di
qualità e condizioni di lavoro sicure.
Eventuali adeguamenti necessari
dovrebbero essere promossi unicamente
mediante negoziati tra le parti sociali, e la
Commissione dovrebbe tenere
debitamente conto dei risultati di tali
negoziati.
Or. en
Emendamento 180
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia
Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 ter) Il settore portuale europeo è
confrontato con talune sfide che ne
possono condizionare la competitività e la
dimensione sociale. Tali sfide riguardano:
l'incremento delle dimensioni delle navi,
la concorrenza di porti esterni all'UE, il
crescente potere commerciale derivante
AM\1063110IT.doc
55/55
PE557.328v01-00
IT
da alleanze tra compagnie di navigazione,
l'esigenza di negoziare per tempo nuovi
modelli di lavoro e fornire adeguata
formazione mirata all'innovazione
tecnologica e ridurre l'impatto sociale, i
crescenti volumi sempre più raggruppati,
la mancanza di investimenti adeguati
nelle infrastrutture sulla terraferma, la
rimozione delle barriere amministrative
nel mercato interno, lo scenario
energetico in mutazione e le crescenti
pressioni sociali e ambientali. È
opportuno che gli Stati membri, assieme
alle parti sociali, affrontino tali sfide al
fine di salvaguardare la competitività del
settore e buone condizioni di lavoro nei
porti.
Or. en
Emendamento 181
Bogusław Liberadzki
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 quater) I datori di lavoro e i
dipendenti dovrebbero affrontare
tempestivamente e congiuntamente la
questione dell'automazione e
dell'innovazione tecnologica al fine di
garantire la necessaria formazione e
riqualificazione e trovare soluzioni
condivise per offrire ai dipendenti la
possibilità di acquisire le competenze
necessarie per svolgere le mansioni in
modo sicuro ed estremamente
professionale. È opportuno consultare,
secondo necessità, le autorità pubbliche e
gli enti di gestione laddove siano coinvolti
in piani di automazione, innovazione ed
espansione.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
56/56
AM\1063110IT.doc
Emendamento 182
Luis de Grandes Pascual
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) In molti porti l'accesso al mercato
per i prestatori di servizi di
movimentazione merci e di terminal
passeggeri è garantito mediante contratti
pubblici di concessione. Si tratta di
contratti che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva ../../…
[concessione]. Di conseguenza, il capo II
del presente regolamento non dovrebbe
applicarsi alle disposizioni dei servizi di
movimentazione merci e passeggeri, ma è
opportuno che gli Stati membri
mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e
terminal passeggeri, la Corte di giustizia
dell'Unione europea ha confermato che le
autorità competenti sono vincolate al
rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono
siffatti contratti. Tali principi sono
pienamente applicabili alla fornitura di
qualsiasi servizio portuale.
soppresso
Or. en
Emendamento 183
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 20
AM\1063110IT.doc
57/57
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(20) In molti porti l'accesso al mercato
per i prestatori di servizi di
movimentazione merci e di terminal
passeggeri è garantito mediante contratti
pubblici di concessione. Si tratta di
contratti che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva ../../…
[concessione]. Di conseguenza, il capo II
del presente regolamento non dovrebbe
applicarsi alle disposizioni dei servizi di
movimentazione merci e passeggeri, ma è
opportuno che gli Stati membri
mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e
terminal passeggeri, la Corte di giustizia
dell'Unione europea ha confermato che le
autorità competenti sono vincolate al
rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono
siffatti contratti. Tali principi sono
pienamente applicabili alla fornitura di
qualsiasi servizio portuale.
soppresso
Or. en
Emendamento 184
Bogusław Liberadzki, Georges Bach
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) In molti porti l'accesso al mercato
per i prestatori di servizi di
movimentazione merci e di terminal
passeggeri è garantito mediante contratti
pubblici di concessione. Si tratta di
contratti che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva ../../…
PE557.328v01-00
IT
(20) Il capo II del presente regolamento
non dovrebbe applicarsi alle disposizioni
dei servizi di movimentazione merci e
passeggeri. Per altri tipi di contratti
utilizzati dalle autorità pubbliche per
concedere l'accesso al mercato ai servizi di
movimentazione merci e terminal
58/58
AM\1063110IT.doc
[concessione]. Di conseguenza, il capo II
del presente regolamento non dovrebbe
applicarsi alle disposizioni dei servizi di
movimentazione merci e passeggeri, ma è
opportuno che gli Stati membri
mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e terminal
passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha confermato che le autorità
competenti sono vincolate al rispetto dei
principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono siffatti
contratti. Tali principi sono pienamente
applicabili alla fornitura di qualsiasi
servizio portuale.
passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha confermato che le autorità
competenti sono vincolate al rispetto dei
principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono siffatti
contratti. Tali principi sono pienamente
applicabili alla fornitura di qualsiasi
servizio portuale.
Or. en
Emendamento 185
Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) In molti porti l'accesso al mercato per
i prestatori di servizi di movimentazione
merci e di terminal passeggeri è garantito
mediante contratti pubblici di concessione.
Si tratta di contratti che rientrano nel
campo di applicazione della direttiva
../../… [concessione]. Di conseguenza, il
capo II del presente regolamento non
dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei
servizi di movimentazione merci e
passeggeri, ma è opportuno che gli Stati
membri mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e terminal
(20) In molti porti l'accesso al mercato per
i prestatori di servizi di movimentazione
merci e di terminal passeggeri è garantito
mediante contratti ovvero accordi aventi
per oggetto il diritto di tali prestatori di
gestire parti di beni o risorse del demanio
pubblico, in regime di diritto privato o
pubblico. Si tratta di contratti che possono
rientrare nel campo di applicazione della
direttiva ../../… [concessione]. Di
conseguenza, il capo II del presente
regolamento non dovrebbe applicarsi alle
disposizioni dei servizi di movimentazione
merci e passeggeri, ma è opportuno che gli
Stati membri mantengano la libertà di
applicare comunque le disposizioni di tale
capo ai due servizi in parola. Per altri tipi
AM\1063110IT.doc
59/59
PE557.328v01-00
IT
passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha confermato che le autorità
competenti sono vincolate al rispetto dei
principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono siffatti
contratti. Tali principi sono pienamente
applicabili alla fornitura di qualsiasi
servizio portuale.
di contratti utilizzati dalle autorità
pubbliche per concedere l'accesso al
mercato ai servizi di movimentazione
merci e terminal passeggeri, la Corte di
giustizia dell'Unione europea ha
confermato che le autorità competenti sono
vincolate al rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione quando
concludono siffatti contratti. Tali principi
sono pienamente applicabili alla fornitura
di qualsiasi servizio portuale.
Or. en
Emendamento 186
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) In molti porti l'accesso al mercato per
i prestatori di servizi di movimentazione
merci e di terminal passeggeri è garantito
mediante contratti pubblici di concessione.
Si tratta di contratti che rientrano nel
campo di applicazione della direttiva
../../… [concessione]. Di conseguenza, il
capo II del presente regolamento non
dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei
servizi di movimentazione merci e
passeggeri, ma è opportuno che gli Stati
membri mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e terminal
passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha confermato che le autorità
competenti sono vincolate al rispetto dei
principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono siffatti
contratti. Tali principi sono pienamente
applicabili alla fornitura di qualsiasi
(20) In molti porti l'accesso al mercato per
i prestatori di servizi di movimentazione
merci e di terminal passeggeri è garantito
mediante contratti ovvero accordi aventi
per oggetto il diritto di tali prestatori di
gestire parti di beni o risorse del demanio
pubblico, in regime di diritto privato o
pubblico. Si tratta di contratti che possono
rientrare nel campo di applicazione della
direttiva ../../… [concessione]. Di
conseguenza, il capo II del presente
regolamento non dovrebbe applicarsi alle
disposizioni dei servizi di movimentazione
merci e passeggeri, ma è opportuno che gli
Stati membri mantengano la libertà di
applicare comunque le disposizioni di tale
capo ai due servizi in parola. Per altri tipi
di contratti utilizzati dalle autorità
pubbliche per concedere l'accesso al
mercato ai servizi di movimentazione
merci e terminal passeggeri, la Corte di
giustizia dell'Unione europea ha
confermato che le autorità competenti sono
vincolate al rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione quando
PE557.328v01-00
IT
60/60
AM\1063110IT.doc
servizio portuale.
concludono siffatti contratti. Tali principi
sono pienamente applicabili alla fornitura
di qualsiasi servizio portuale.
Or. en
Motivazione
Non è corretto supporre che la tipologia di contratto che garantisce l'accesso al mercato ai
prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri sia disciplinata dalla
direttiva sulle concessioni. Secondo la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, almeno una parte di tali contratti con gli operatori portuali è esclusa
dall'ambito di applicazione della direttiva sulle concessioni (cfr. considerando 15).
Emendamento 187
Elissavet Vozemberg, Dubravka Šuica
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) In molti porti l'accesso al mercato per
i prestatori di servizi di movimentazione
merci e di terminal passeggeri è garantito
mediante contratti pubblici di concessione.
Si tratta di contratti che rientrano nel
campo di applicazione della direttiva
../../… [concessione]. Di conseguenza, il
capo II del presente regolamento non
dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei
servizi di movimentazione merci e
passeggeri, ma è opportuno che gli Stati
membri mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e terminal
passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha confermato che le autorità
competenti sono vincolate al rispetto dei
principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono siffatti
contratti. Tali principi sono pienamente
applicabili alla fornitura di qualsiasi
(20) In molti porti l'accesso al mercato per
i prestatori di servizi di movimentazione
merci e di terminal passeggeri è garantito
mediante contratti pubblici di concessione
ovvero altri tipi di contratti. Si tratta di
contratti di concessione che rientrano nel
campo di applicazione della direttiva../../…
[concessione]. Di conseguenza, il capo II
del presente regolamento non dovrebbe
applicarsi alle disposizioni dei servizi di
movimentazione merci e passeggeri, ma è
opportuno che gli Stati membri
mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e terminal
passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha confermato che le autorità
competenti sono vincolate al rispetto dei
principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono siffatti
contratti. Tali principi sono pienamente
AM\1063110IT.doc
61/61
PE557.328v01-00
IT
servizio portuale.
applicabili alla fornitura di qualsiasi
servizio portuale.
Or. en
Motivazione
Nel mercato dei servizi portuali esistono diversi tipi di contratti, autorizzazioni o permessi.
Emendamento 188
Gesine Meissner, Pavel Telička, Philippe De Backer
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) In molti porti l'accesso al mercato
per i prestatori di servizi di
movimentazione merci e di terminal
passeggeri è garantito mediante contratti
pubblici di concessione. Si tratta di
contratti che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva ../../…
[concessione]. Di conseguenza, il capo II
del presente regolamento non dovrebbe
applicarsi alle disposizioni dei servizi di
movimentazione merci e passeggeri, ma è
opportuno che gli Stati membri
mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. Per altri tipi di
contratti utilizzati dalle autorità pubbliche
per concedere l'accesso al mercato ai
servizi di movimentazione merci e terminal
passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha confermato che le autorità
competenti sono vincolate al rispetto dei
principi di trasparenza e non
discriminazione quando concludono siffatti
contratti. Tali principi sono pienamente
applicabili alla fornitura di qualsiasi
servizio portuale.
(20) Il capo II del presente regolamento
non dovrebbe applicarsi alle disposizioni
dei servizi di movimentazione merci e
passeggeri, ma è opportuno che gli Stati
membri mantengano la libertà di applicare
comunque le disposizioni di tale capo ai
due servizi in parola. In ogni caso, per
quanto riguarda i contratti utilizzati dalle
autorità pubbliche per concedere l'accesso
al mercato ai servizi di movimentazione
merci e terminal passeggeri, la Corte di
giustizia dell'Unione europea ha
confermato che le autorità competenti sono
vincolate al rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione quando
concludono siffatti contratti. Tali principi
sono pienamente applicabili alla fornitura
di qualsiasi servizio portuale.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
62/62
AM\1063110IT.doc
Motivazione
Le autorità pubbliche utilizzano anche tipi di contratti diversi da quelli di concessione per
concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri.
Emendamento
189
Dominique Riquet, Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(20 bis) Dato il servizio pubblico prestato,
essenziale ai fini della sicurezza, della
protezione e della tutela dell'ambiente, i
piloto marittimi non dovrebbero essere
soggetti all'applicazione del capo II del
presente regolamento. Per gli stessi motivi
gli Stati membri dovrebbero poter
escludere i servizi di ormeggio
dall'applicazione di detto capo.
Or. fr
Motivazione
L'aumento del numero di prestatori a seguito dell'applicazione del capo II del presente
regolamento ai piloti marittimi e agli ormeggiatori potrebbe impedire loro di esercitare le
attività in condizioni adeguate. Nel caso del pilotaggio, l'applicazione del capo non sarebbe
efficace sotto il profilo economico per il venir meno delle economie di scala.
Emendamento 190
Inés Ayala Sender
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(21 bis) Il Meccanismo per collegare
l'Europa prevede che i porti della rete
transeuropea dei trasporti possano
beneficiare di aiuti dell'UE nel prossimo
periodo 2014-2020. D'altro canto, la
Commissione intende definire un quadro
AM\1063110IT.doc
63/63
PE557.328v01-00
IT
rivisto sugli aiuti di Stato ai porti e, dal
momento che la nuova direttiva sulle
concessioni stabilisce analogamente un
nuovo quadro legislativo che interesserà
anche i servizi portuali in regime di
concessione, è necessario introdurre nel
presente regolamento norme rigorose in
materia di trasparenza dei flussi
finanziari onde evitare situazioni di
concorrenza sleale o dumping tra i porti
dell'Unione.
Or. es
Emendamento 191
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) È opportuno che la Commissione
chiarisca per iscritto il concetto di aiuti di
Stato relativamente al finanziamento delle
infrastrutture portuali e che, al fine di
garantire una concorrenza leale, continui
ad applicare i principi in materia di aiuti
di Stato.
Or. en
Motivazione
Onde creare condizioni di parità tra i porti e attrarre investimenti è fondamentale che vi
siano norme chiare in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 192
Bogusław Liberadzki, Georges Bach
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
PE557.328v01-00
IT
64/64
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) È opportuno che la Commissione
chiarisca per iscritto il concetto di aiuti di
Stato relativamente al finanziamento dei
porti marittimi e delle infrastrutture
portuali e che continui ad applicare i
principi in materia di aiuti di Stato al fine
di garantire una concorrenza leale.
Or. en
Emendamento 193
Elissavet Vozemberg, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) È opportuno che la Commissione
chiarisca il concetto di aiuti di Stato
relativamente al finanziamento delle
infrastrutture portuali, tenendo conto
della natura non commerciale delle
infrastrutture pubbliche di accesso e di
difesa.
Or. en
Motivazione
Per attrarre investimenti e creare condizioni di parità tra i porti, è essenziale definire norme
chiare in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 194
Matthijs van Miltenburg, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
AM\1063110IT.doc
65/65
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) La Commissione dovrebbe
chiarire per iscritto il concetto di aiuti di
Stato relativamente al finanziamento delle
infrastrutture portuali, tenendo conto che
l'utilizzazione di un porto costituisce
un'attività economica e che le
infrastrutture pubbliche di accesso e di
difesa presentano una natura non
economica in ragione del loro fine
pubblico prevalente.
Or. en
Emendamento 195
Wim van de Camp
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) La Commissione dovrebbe
chiarire per iscritto il concetto di aiuti di
Stato relativamente al finanziamento delle
infrastrutture portuali, tenendo conto che
l'utilizzazione di un porto costituisce
un'attività economica e che le
infrastrutture pubbliche di accesso e di
difesa presentano una natura non
economica in ragione del loro fine
pubblico prevalente.
Or. en
Emendamento 196
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
PE557.328v01-00
IT
66/66
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(22 ter) La Commissione, in consultazione
con il settore portuale, dovrebbe
individuare chiaramente i finanziamenti
pubblici a favore dell'accesso stradale,
ferroviario e marittimo che rientrano
nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione (regolamento generale di
esenzione).
Or. en
Motivazione
Onde creare condizioni di parità tra i porti e attrarre investimenti è fondamentale che vi
siano norme chiare in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 197
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in
cui operano tali prestatori e per il fatto
che il loro mercato non può essere
soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale
per gli oneri riscossi dagli operatori
interni nell'accezione di cui al presente
regolamento. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
necessario definire modalità per garantire
che i diritti che essi riscuotono riflettano
le normali condizioni del pertinente
mercato e siano fissati in modo
AM\1063110IT.doc
soppresso
67/67
PE557.328v01-00
IT
trasparente e non discriminatorio.
Or. en
Emendamento 198
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in
cui operano tali prestatori e per il fatto
che il loro mercato non può essere
soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale
per gli oneri riscossi dagli operatori
interni nell'accezione di cui al presente
regolamento. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
necessario definire modalità per garantire
che i diritti che essi riscuotono riflettano
le normali condizioni del pertinente
mercato e siano fissati in modo trasparente
e non discriminatorio.
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria e i diritti applicati dai
prestatori, che non sono esposti a
un'effettiva concorrenza, presentano un
rischio maggiore di tariffe abusive. Per tali
servizi, in assenza di corretti meccanismi di
mercato, è opportuno definire modalità per
garantire che i diritti riscossi non siano
sproporzionati rispetto al valore
economico dei servizi erogati e siano
fissati in modo trasparente e non
discriminatorio.
Or. en
Motivazione
Il campo di applicazione dell'articolo 13 dovrebbe essere più preciso. Occorre chiarire che i
diritti non devono essere sproporzionati rispetto al valore del servizio erogato.
Emendamento 199
Isabella De Monte, David-Maria Sassoli
Proposta di regolamento
Considerando 23
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IT
68/68
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in
cui operano tali prestatori e per il fatto
che il loro mercato non può essere
soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale
per gli oneri riscossi dagli operatori
interni nell'accezione di cui al presente
regolamento. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
necessario definire modalità per garantire
che i diritti che essi riscuotono riflettano
le normali condizioni del pertinente
mercato e siano fissati in modo trasparente
e non discriminatorio.
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria e che non sono esposti a
un'effettiva concorrenza, presentano un
rischio maggiore di tariffe abusive. Per tali
servizi, in assenza di corretti meccanismi di
mercato, è opportuno definire modalità per
garantire che i diritti riscossi non siano
sproporzionati rispetto al valore
economico dei servizi erogati e siano
fissati in modo trasparente e non
discriminatorio.
Or. en
Motivazione
L'attuale formulazione sembra limitare l'applicazione della disposizione in esame soltanto al
pilotaggio, escludendo altri servizi che possono altresì non essere esposti a un'effettiva
concorrenza o designati in conformità a una procedura aperta e trasparente. La formulazione
proposta, che elimina ogni riferimento al pilotaggio, mira a far rientrare nel campo di
applicazione della disposizione tutti i servizi portuali che non sono esposti a un'effettiva
concorrenza.
Emendamento 200
Bogusław Liberadzki, Georges Bach
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
AM\1063110IT.doc
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
69/69
PE557.328v01-00
IT
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in cui
operano tali prestatori e per il fatto che il
loro mercato non può essere soggetto alla
concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri
riscossi dagli operatori interni
nell'accezione di cui al presente
regolamento. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
necessario definire modalità per garantire
che i diritti che essi riscuotono riflettano le
normali condizioni del pertinente mercato e
siano fissati in modo trasparente e non
discriminatorio.
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in cui
operano tali prestatori e per il fatto che il
pertinente mercato non può essere soggetto
alla concorrenza. Lo stesso vale per gli
oneri riscossi dagli operatori interni
nell'accezione di cui al presente
regolamento. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
opportuno definire modalità per garantire
che i diritti che essi riscuotono riflettano le
normali condizioni del pertinente mercato e
siano fissati in modo trasparente e non
discriminatorio.
Or. en
Emendamento 201
Philippe De Backer, Gesine Meissner, Pavel Telička
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in cui
operano tali prestatori e per il fatto che il
loro mercato non può essere soggetto alla
concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri
riscossi dagli operatori interni
nell'accezione di cui al presente
regolamento. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
necessario definire modalità per garantire
che i diritti che essi riscuotono riflettano
le normali condizioni del pertinente
mercato e siano fissati in modo trasparente
e non discriminatorio.
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in cui
operano tali prestatori e per il fatto che il
loro mercato non può essere soggetto alla
concorrenza. I diritti applicati dai
prestatori di servizi portuali che non sono
esposti a un'effettiva concorrenza ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo
6, paragrafo 1, non dovrebbero essere
sproporzionati rispetto al valore
economico dei servizi erogati e dovrebbero
essere fissati in modo trasparente e non
discriminatorio.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
70/70
AM\1063110IT.doc
Emendamento 202
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
stati designati in conformità a una
procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria presentano un rischio
maggiore di tariffe abusive, data la
situazione di monopolio o oligopolio in
cui operano tali prestatori e per il fatto
che il loro mercato non può essere
soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale
per gli oneri riscossi dagli operatori
interni nell'accezione di cui al presente
regolamento. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
necessario definire modalità per garantire
che i diritti che essi riscuotono riflettano
le normali condizioni del pertinente
mercato e siano fissati in modo trasparente
e non discriminatorio.
(23) I diritti per i servizi portuali applicati
dai prestatori di tali servizi che non sono
esposti a un'effettiva concorrenza
presentano un rischio maggiore di tariffe
abusive. Per tali servizi, in assenza di
corretti meccanismi di mercato, è
opportuno definire modalità per garantire
che i diritti riscossi non siano
sproporzionati rispetto al valore
economico dei servizi erogati e siano
fissati in modo trasparente e non
discriminatorio.
Or. en
Motivazione
I porti europei sono alquanto diversificati. In molti di questi, dove i servizi sono già soggetti
ad una concorrenza effettiva, le forze di mercato proteggono da tariffe abusive.
Emendamento 203
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione
Emendamento
(24) Per essere efficienti, è necessario che
i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale
AM\1063110IT.doc
soppresso
71/71
PE557.328v01-00
IT
di ciascun porto siano fissati in modo
trasparente e autonomo, coerentemente
con la strategia commerciale e di
investimento del porto.
Or. en
Emendamento 204
Luis de Grandes Pascual
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione
Emendamento
(24) Per essere efficienti, è necessario che
i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di
ciascun porto siano fissati in modo
trasparente e autonomo, coerentemente con
la strategia commerciale e di investimento
del porto.
(24) Per essere efficienti, è opportuno che i
diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di
ciascun porto siano fissati in modo
trasparente e autonomo, coerentemente con
la politica nazionale del porto e/o la sua
strategia commerciale e di investimento.
Or. en
Emendamento 205
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(24 bis) Il presente regolamento non
dovrebbe interferire con i diritti, se del
caso, dei porti e dei loro clienti di
convenire sconti di natura commerciale
confidenziale. Il presente regolamento
non è inteso a imporre la divulgazione al
pubblico o a terzi di tali sconti.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
72/72
AM\1063110IT.doc
Motivazione
I porti dovrebbero essere gestiti come attività efficienti sul piano commerciale e, in quanto
tali, andrebbe rispettata la riservatezza commerciale.
Emendamento 206
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione
Emendamento
(25) È opportuno consentire la variazione
dei diritti d'uso dell'infrastruttura
portuale al fine di promuovere il trasporto
marittimo di corto raggio e per attrarre
navi che presentano una efficienza
ambientale, energetica e di emissioni di
carbonio nelle operazioni di trasporto
superiore alla media, in particolare per le
operazioni di trasporto marittimo offshore o on-shore. In questo modo
dovrebbe essere possibile contribuire alle
politiche in materia di ambiente e
cambiamento climatico e allo sviluppo
sostenibile dei porti e delle zone
circostanti, in particolare grazie alla
riduzione dell'impatto ambientale delle
navi che attraccano e stazionano nei porti.
soppresso
Or. en
Emendamento 207
Philippe De Backer, Pavel Telička
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione
Emendamento
(25) È opportuno consentire la variazione
dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale
al fine di promuovere il trasporto
marittimo di corto raggio e per attrarre navi
(25) L'ente di gestione del porto può
modificare i diritti d'uso dell'infrastruttura
portuale nel quadro della propria strategia
commerciale. I diritti d'uso
AM\1063110IT.doc
73/73
PE557.328v01-00
IT
che presentano una efficienza ambientale,
energetica e di emissioni di carbonio nelle
operazioni di trasporto superiore alla
media, in particolare per le operazioni di
trasporto marittimo off-shore o on-shore.
In questo modo dovrebbe essere possibile
contribuire alle politiche in materia di
ambiente e cambiamento climatico e allo
sviluppo sostenibile dei porti e delle zone
circostanti, in particolare grazie alla
riduzione dell'impatto ambientale delle
navi che attraccano e stazionano nei porti.
dell'infrastruttura portuale possono
variare, a titolo di esempio, per
promuovere il trasporto marittimo di corto
raggio e per attrarre navi che presentano
una efficienza ambientale, energetica e di
emissioni di carbonio nelle operazioni di
trasporto superiore alla media, in
particolare per le operazioni di trasporto
marittimo off-shore o on-shore. In questo
modo si potrebbe contribuire alle politiche
in materia di ambiente e cambiamento
climatico e allo sviluppo sostenibile dei
porti e delle zone circostanti, in particolare
grazie alla riduzione dell'impatto
ambientale delle navi che attraccano e
stazionano nei porti.
Or. en
Emendamento 208
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione
Emendamento
(26) È necessario che siano disponibili
strutture adeguate per garantire che gli
utenti del porto, ai quali è richiesto il
pagamento di diritti per l'utilizzo delle
infrastrutture portuali e/o di diritti per i
servizi portuali, siano consultati
regolarmente al momento della fissazione
o della modifica dei diritti d'uso
dell'infrastruttura portuale e dei diritti per
i servizi portuali. È opportuno che gli enti
di gestione dei porti consultino
periodicamente altri soggetti interessati in
merito ad aspetti fondamentali relativi a un
sano sviluppo del porto, alla sua efficienza
e alla sua capacità di attrarre e generare
attività economiche, quali il coordinamento
dei servizi portuali all'interno del perimetro
del porto e l'efficienza dei collegamenti
con l'entroterra, oltre alle procedure
(26) È auspicabile che siano disponibili
strutture adeguate per garantire che gli
utenti del porto siano consultati
regolarmente. È opportuno che gli enti di
gestione dei porti consultino
periodicamente i soggetti interessati in
merito ad aspetti fondamentali relativi a un
sano sviluppo del porto, alla sua efficienza
e alla sua capacità di attrarre e generare
attività economiche, quali il coordinamento
dei servizi portuali all'interno del perimetro
del porto e l'efficienza dei collegamenti
con l'entroterra, oltre alle procedure
amministrative nel porto.
PE557.328v01-00
IT
74/74
AM\1063110IT.doc
amministrative nel porto.
Or. en
Emendamento 209
Philippe De Backer, Pavel Telička
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione
Emendamento
(26) È necessario che siano disponibili
strutture adeguate per garantire che gli
utenti del porto, ai quali è richiesto il
pagamento di diritti per l'utilizzo delle
infrastrutture portuali e/o di diritti per i
servizi portuali, siano consultati
regolarmente al momento della fissazione o
della modifica dei diritti d'uso
dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i
servizi portuali. È opportuno che gli enti di
gestione dei porti consultino
periodicamente altri soggetti interessati in
merito ad aspetti fondamentali relativi a un
sano sviluppo del porto, alla sua efficienza
e alla sua capacità di attrarre e generare
attività economiche, quali il coordinamento
dei servizi portuali all'interno del perimetro
del porto e l'efficienza dei collegamenti
con l'entroterra, oltre alle procedure
amministrative nel porto.
(26) È opportuno garantire che gli utenti
del porto, ai quali è richiesto il pagamento
di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture
portuali e/o di diritti per i servizi portuali,
siano consultati regolarmente al momento
della fissazione o della modifica dei diritti
d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti
per i servizi portuali. È opportuno che gli
enti di gestione dei porti consultino
periodicamente altri soggetti interessati in
merito ad aspetti fondamentali relativi a un
sano sviluppo del porto, alla sua efficienza
e alla sua capacità di attrarre e generare
attività economiche, quali il coordinamento
dei servizi portuali all'interno del perimetro
del porto e l'efficienza dei collegamenti
con l'entroterra, oltre alle procedure
amministrative nel porto.
Or. en
Emendamento 210
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione
Emendamento
(27) Al fine di garantire un'adeguata ed
effettiva applicazione del presente
AM\1063110IT.doc
soppresso
75/75
PE557.328v01-00
IT
regolamento, è opportuno designare in
ogni Stato membro un organismo
indipendente di vigilanza; tale funzione
può essere rivestita da un organismo
esistente.
Or. en
Emendamento 211
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione
Emendamento
(27) Al fine di garantire un'adeguata ed
effettiva applicazione del presente
regolamento, è opportuno designare in
ogni Stato membro un organismo
indipendente di vigilanza; tale funzione
può essere rivestita da un organismo
esistente.
(27) Al fine di garantire un'adeguata ed
effettiva applicazione del presente
regolamento, ciascuno Stato membro
dovrebbe provvedere affinché sia in vigore
un meccanismo efficace per gestire i
reclami.
Or. en
Motivazione
L'obiettivo principale dovrebbe consistere nel garantire che ogni Stato membro disponga di
un meccanismo efficace per gestire i reclami. Meccanismi di questo tipo sono già presenti in
alcuni Stati membri, mentre in altri è possibile gestire i reclami ricorrendo a un organismo
esistente oppure migliorando i sistemi in essere. Tuttavia, non è necessario prescrivere le
modalità di attuazione purché il meccanismo di gestione dei reclami funzioni.
Emendamento 212
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione
Emendamento
(27) Al fine di garantire un'adeguata ed
effettiva applicazione del presente
PE557.328v01-00
IT
(27) Al fine di garantire la presenza di un
meccanismo di reclamo indipendente, è
76/76
AM\1063110IT.doc
regolamento, è opportuno designare in
ogni Stato membro un organismo
indipendente di vigilanza; tale funzione
può essere rivestita da un organismo
esistente.
opportuno designare in ogni Stato membro
uno o più organismi di vigilanza
indipendente. A tal fine potrebbero essere
designati organismi già esistenti, quali le
autorità garanti della concorrenza, i
tribunali, i ministeri o i dipartimenti
all'interno di ministeri non collegati
all'ente di gestione del porto.
Or. en
Motivazione
L'articolo 17 dovrebbe incentrarsi maggiormente sulla funzione di gestione dei reclami e di
risoluzione delle controversie piuttosto che sulla creazione di un meccanismo di vigilanza
indipendente. Anziché prescrivere un organismo per Stato membro, è opportuno che gli Stati
membri assicurino una vigilanza indipendente (qualunque forma essa assuma).
Emendamento 213
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) È opportuno che i diversi organismi
indipendenti di vigilanza si scambino
informazioni sul loro operato e cooperino
al fine di garantire un'applicazione
uniforme del presente regolamento.
(28) È opportuno che gli Stati membri si
scambino informazioni sul loro operato e
cooperino al fine di agevolare
un'applicazione uniforme del presente
regolamento.
Or. en
Motivazione
È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere sulle modalità di organizzazione
del sistema dei reclami e sull'organismo responsabile. In tal senso il considerando in esame
non dovrebbe contenere alcun riferimento agli "organismi indipendenti di vigilanza".
Emendamento 214
Wim van de Camp
AM\1063110IT.doc
77/77
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) È opportuno che i diversi organismi
indipendenti di vigilanza si scambino
informazioni sul loro operato e cooperino
al fine di garantire un'applicazione
uniforme del presente regolamento.
(28) È opportuno che i diversi organismi di
vigilanza indipendente si scambino
informazioni sul loro operato e cooperino
al fine di garantire un'applicazione
uniforme del presente regolamento.
Or. en
Emendamento 215
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) È opportuno che i diversi organismi
indipendenti di vigilanza si scambino
informazioni sul loro operato e cooperino
al fine di garantire un'applicazione
uniforme del presente regolamento.
(28) È opportuno che i diversi organismi di
vigilanza indipendente cooperino tra di
loro e si scambino informazioni sul loro
operato nei casi riguardanti controversie e
reclami transfrontalieri.
.
Or. en
Motivazione
È sufficiente prevedere una cooperazione per quanto riguarda le controversie e i reclami
transfrontalieri (articolo 17, paragrafo 4).
Emendamento 216
Keith Taylor, Lucy Anderson
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) È opportuno che i diversi organismi
PE557.328v01-00
IT
(28) È opportuno che, in caso di
78/78
AM\1063110IT.doc
indipendenti di vigilanza si scambino
informazioni sul loro operato e cooperino
al fine di garantire un'applicazione
uniforme del presente regolamento.
controversie o reclami transfrontalieri, i
diversi organismi di vigilanza
indipendente cooperino tra di loro e si
scambino informazioni sul loro operato.
Or. en
Emendamento 217
Isabella De Monte, David-Maria Sassoli
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) È opportuno che i diversi organismi
indipendenti di vigilanza si scambino
informazioni sul loro operato e cooperino
al fine di garantire un'applicazione
uniforme del presente regolamento.
(28) In caso di controversia o reclamo
transfrontaliero è competente l'organismo
europeo di vigilanza che riceve le
necessarie informazioni dagli organismi
indipendenti di vigilanza dei diversi Stati
membri, che cooperano al fine di garantire
un'applicazione uniforme del presente
regolamento.
Or. it
Emendamento 218
Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(28 bis) Le relazioni industriali nel settore
portuale influenzano fortemente il
funzionamento dei porti. Pertanto, il
comitato per il dialogo sociale nel settore
portuale fornisce alle parti sociali un
quadro nel cui ambito conseguire risultati
riguardo all'organizzazione del lavoro e
alle condizioni di lavoro, quali la salute e
la sicurezza, la formazione e le qualifiche,
la politica dell'UE sui carburanti a basso
tenore di zolfo, l'attrattività del settore per
AM\1063110IT.doc
79/79
PE557.328v01-00
IT
i giovani lavoratori e per le lavoratrici.
Or. en
Emendamento 219
Inés Ayala Sender
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(28 bis) Le relazioni industriali nel settore
portuale influenzano fortemente il
funzionamento dei porti. Pertanto, il
comitato per il dialogo sociale nel settore
portuale fornisce alle parti sociali un
quadro nel cui ambito conseguire risultati
riguardo a questioni quali il
miglioramento delle condizioni di lavoro,
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
la formazione e le qualifiche. La
Commissione dovrebbe agevolare i
negoziati, sostenerli e seguirli
attentamente. Le parti sociali dovrebbero
essere incoraggiate a riferire in tempo sui
progressi compiuti, in modo che la
Commissione possa tenerne conto in sede
di valutazione degli effetti del presente
regolamento.
Or. en
Emendamento 220
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Al fine di integrare e modificare
taluni elementi non essenziali del presente
regolamento e, in particolare, di
promuovere un'applicazione uniforme
PE557.328v01-00
IT
soppresso
80/80
AM\1063110IT.doc
della tariffazione ambientale, di
rafforzare la coerenza di tale tariffazione
a livello dell'Unione e di garantire
principi comuni di tariffazione in
relazione alla promozione del trasporto
marittimo di corto raggio, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di
adottare atti a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in relazione alla classificazione
comune di imbarcazioni, carburanti e
tipologie di operazioni, sulla base della
quale variare i diritti d'uso
dell'infrastruttura e i principi comuni di
tariffazione per i diritti d'uso delle
infrastrutture portuali. È di particolare
importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Or. en
Motivazione
Il regolamento in esame riconosce il diritto delle autorità portuali di fissare i diritti d'uso in
modo autonomo, in linea con la loro strategia commerciale e con i loro piani di investimenti.
Per molti porti europei la strategia ambientale costituisce un elemento fondamentale della
strategia generale. È dunque importante che anche in tale ambito i porti possano decidere
autonomamente se partecipare a un programma di tariffazione ambientale e, in tal caso, a
quale programma aderire. Vi sono infatti diversi programmi già esistenti, cui i porti
prendono parte sempre più spesso. A tale riguardo non è necessaria un'iniziativa dall'alto
verso il basso.
Emendamento 221
Wim van de Camp
Proposta di regolamento
Considerando 29
AM\1063110IT.doc
81/81
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Al fine di integrare e modificare
taluni elementi non essenziali del presente
regolamento e, in particolare, di
promuovere un'applicazione uniforme
della tariffazione ambientale, di
rafforzare la coerenza di tale tariffazione
a livello dell'Unione e di garantire
principi comuni di tariffazione in
relazione alla promozione del trasporto
marittimo di corto raggio, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di
adottare atti a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in relazione alla classificazione
comune di imbarcazioni, carburanti e
tipologie di operazioni, sulla base della
quale variare i diritti d'uso
dell'infrastruttura e i principi comuni di
tariffazione per i diritti d'uso delle
infrastrutture portuali. È di particolare
importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
soppresso
Or. en
Emendamento 222
Jacqueline Foster
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Al fine di integrare e modificare
taluni elementi non essenziali del presente
regolamento e, in particolare, di
promuovere un'applicazione uniforme
PE557.328v01-00
IT
soppresso
82/82
AM\1063110IT.doc
della tariffazione ambientale, di
rafforzare la coerenza di tale tariffazione
a livello dell'Unione e di garantire
principi comuni di tariffazione in
relazione alla promozione del trasporto
marittimo di corto raggio, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di
adottare atti a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in relazione alla classificazione
comune di imbarcazioni, carburanti e
tipologie di operazioni, sulla base della
quale variare i diritti d'uso
dell'infrastruttura e i principi comuni di
tariffazione per i diritti d'uso delle
infrastrutture portuali. È di particolare
importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Or. en
Motivazione
Alla Commissione non dovrebbe essere conferito il potere di stabilire variazioni dei diritti
ambientali o altri aspetti relativi al livello e alla struttura dei diritti d'uso dei porti, che
dovrebbero essere determinati in modo commerciale.
Emendamento 223
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Al fine di integrare e modificare
taluni elementi non essenziali del presente
regolamento e, in particolare, di
promuovere un'applicazione uniforme
AM\1063110IT.doc
soppresso
83/83
PE557.328v01-00
IT
della tariffazione ambientale, di
rafforzare la coerenza di tale tariffazione
a livello dell'Unione e di garantire
principi comuni di tariffazione in
relazione alla promozione del trasporto
marittimo di corto raggio, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di
adottare atti a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea in relazione alla classificazione
comune di imbarcazioni, carburanti e
tipologie di operazioni, sulla base della
quale variare i diritti d'uso
dell'infrastruttura e i principi comuni di
tariffazione per i diritti d'uso delle
infrastrutture portuali. È di particolare
importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Or. en
Emendamento 224
Keith Taylor, Karima Delli
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Al fine di integrare e modificare
taluni elementi non essenziali del presente
regolamento e, in particolare, di
promuovere un'applicazione uniforme
della tariffazione ambientale, di rafforzare
la coerenza di tale tariffazione a livello
dell'Unione e di garantire principi comuni
di tariffazione in relazione alla
promozione del trasporto marittimo di
corto raggio, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a
(29) Al fine di rafforzare la coerenza della
tariffazione ambientale a livello
dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
riguardo alla classificazione comune di
imbarcazioni e carburanti. In sede di
adozione di tali atti delegati, la
Commissione dovrebbe tenere conto
dell'indice ambientale della navigazione
PE557.328v01-00
IT
84/84
AM\1063110IT.doc
norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea in
relazione alla classificazione comune di
imbarcazioni, carburanti e tipologie di
operazioni, sulla base della quale variare i
diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi
comuni di tariffazione per i diritti d'uso
delle infrastrutture portuali. È di
particolare importanza che durante i
lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
marittima (Environmental Ship Index –
ESI) e dei progressi compiuti
dall'Iniziativa dei porti mondiali per il
clima (World Ports Climate Initiative –
WPCI). Le classificazioni comuni
dovrebbero fungere solo da base per
consentire variazioni dei diritti d'uso
dell'infrastruttura portuale e non
dovrebbero pregiudicare la competenza
dell'ente di gestione di un porto di fissare
il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura
portuale in modo autonomo,
conformemente alle norme applicabili.
Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati la Commissione
dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei
documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio.
Or. en
Emendamento 225
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Al fine di integrare e modificare
taluni elementi non essenziali del presente
regolamento e, in particolare, di
promuovere un'applicazione uniforme
della tariffazione ambientale, di rafforzare
la coerenza di tale tariffazione a livello
dell'Unione e di garantire principi comuni
di tariffazione in relazione alla
promozione del trasporto marittimo di
corto raggio, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a
norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea in
relazione alla classificazione comune di
imbarcazioni, carburanti e tipologie di
operazioni, sulla base della quale variare i
(29) Al fine di rafforzare la coerenza della
tariffazione ambientale a livello
dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
riguardo alla classificazione
internazionale comune delle imbarcazioni
e dei carburanti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
AM\1063110IT.doc
85/85
PE557.328v01-00
IT
diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi
comuni di tariffazione per i diritti d'uso
delle infrastrutture portuali. È di
particolare importanza che durante i
lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Or. en
Emendamento 226
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione
Emendamento
(30) Al fine di garantire condizioni
uniformi per l'applicazione del presente
regolamento, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione
per l'adozione di adeguate disposizioni per
lo scambio di informazioni tra organismi
indipendenti di vigilanza. Tali competenze
devono essere esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e
i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione13.
soppresso
__________________
13
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
86/86
AM\1063110IT.doc
Emendamento 227
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione
Emendamento
(30) Al fine di garantire condizioni
uniformi per l'applicazione del presente
regolamento, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione
per l'adozione di adeguate disposizioni per
lo scambio di informazioni tra organismi
indipendenti di vigilanza. Tali competenze
devono essere esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e
i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione13.
soppresso
__________________
13
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Or. en
Motivazione
L'emendamento è in linea con la soppressione dell'articolo 18.
Emendamento 228
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione
Emendamento
(30) Al fine di garantire condizioni
uniformi per l'applicazione del presente
regolamento, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione
per l'adozione di adeguate disposizioni per
AM\1063110IT.doc
soppresso
87/87
PE557.328v01-00
IT
lo scambio di informazioni tra organismi
indipendenti di vigilanza. Tali competenze
devono essere esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e
i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione13.
__________________
13
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Or. en
Emendamento 229
Marie-Christine Arnautu
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione
Emendamento
(30) Al fine di garantire condizioni
uniformi per l’applicazione del presente
regolamento, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione
per l’adozione di adeguate disposizioni
per lo scambio di informazioni tra
organismi indipendenti di vigilanza. Tali
competenze devono essere esercitate in
conformità al regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte
degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione13.
soppresso
__________________
13
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Or. fr
PE557.328v01-00
IT
88/88
AM\1063110IT.doc
Emendamento 230
Miltiadis Kyrkos
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione
Emendamento
(31) Poiché l'obiettivo del presente
regolamento, ovvero assicurare la
modernizzazione dei servizi portuali e il
quadro adeguato per attrarre investimenti
in tutti i porti della rete trans-europea di
trasporto, non può essere conseguito in
modo sufficiente dagli Stati membri a
causa della sua dimensione europea, della
natura internazionale e transfrontaliera dei
porti e delle relative attività economiche
marittime e può, pertanto, per il fatto di
dover assicurare condizioni eque di
concorrenza in Europa, essere meglio
conseguito a livello di Unione europea,
quest'ultima può adottare misure in
conformità al principio di sussidiarietà
come previsto all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo, secondo il
principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(31) Poiché l'obiettivo del presente
regolamento, ovvero assicurare la
modernizzazione dei servizi portuali e il
quadro adeguato per attrarre investimenti
in tutti i porti della rete trans-europea di
trasporto, non può essere conseguito in
modo sufficiente dagli Stati membri a
causa della sua dimensione europea, della
natura internazionale e transfrontaliera dei
porti e delle relative attività economiche
marittime e può, pertanto, per il fatto di
dover assicurare condizioni eque di
concorrenza in Europa, essere meglio
conseguito a livello di Unione europea,
quest'ultima può adottare misure in
conformità al principio di sussidiarietà
come previsto all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo, secondo il
principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. È opportuno proteggere i
porti dell'Unione europea da quelli dei
paesi terzi, che non sono soggetti ai criteri
organizzativi e operativi stabiliti dal
presente regolamento.
Or. en
Motivazione
Considerando che i porti europei subiscono una forte concorrenza da parte di quelli dei paesi
terzi, che presentano modelli di organizzazione diversi per i loro servizi portuali, è necessario
garantire condizioni eque di concorrenza.
Emendamento 231
Marie-Christine Arnautu
AM\1063110IT.doc
89/89
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione
Emendamento
(31) Poiché l’obiettivo del presente
regolamento, ovvero assicurare la
modernizzazione dei servizi portuali e il
quadro adeguato per attrarre investimenti
in tutti i porti della rete trans-europea di
trasporto, non può essere conseguito in
modo sufficiente dagli Stati membri a
causa della sua dimensione europea, della
natura internazionale e transfrontaliera dei
porti e delle relative attività economiche
marittime e può, pertanto, per il fatto di
dover assicurare condizioni eque di
concorrenza in Europa, essere meglio
conseguito a livello di Unione europea,
quest’ultima può adottare misure in
conformità al principio di sussidiarietà
come previsto all’articolo 5 del trattato
sull’Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo,
secondo il principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(31) Poiché l’obiettivo del presente
regolamento, ovvero assicurare la
modernizzazione dei servizi portuali e il
quadro adeguato per attrarre investimenti
in tutti i porti della rete trans-europea di
trasporto, non può essere conseguito in
modo sufficiente dagli Stati membri a
causa della sua dimensione europea, della
natura internazionale e transfrontaliera dei
porti e delle relative attività economiche
marittime.
Or. fr
Emendamento 232
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) un quadro normativo definito per
l'accesso al mercato dei servizi portuali;
soppresso
Or. en
Motivazione
L'accesso al mercato non è più oggetto del regolamento in esame.
PE557.328v01-00
IT
90/90
AM\1063110IT.doc
Emendamento 233
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) un quadro normativo definito per
l'accesso al mercato dei servizi portuali;
a) un quadro normativo definito per
l'organizzazione dei servizi dei porti
marittimi;
Or. en
Emendamento 234
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) norme comuni in materia di trasparenza
finanziaria e diritti applicabili da parte
degli enti di gestione dei porti o dai
prestatori di servizi portuali.
b) norme comuni in materia di trasparenza
finanziaria dei servizi portuali di cui al
presente regolamento.
Or. en
Emendamento 235
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) norme comuni in materia di trasparenza
finanziaria e diritti applicabili da parte
degli enti di gestione dei porti o dai
prestatori di servizi portuali.
b) norme comuni in materia di trasparenza
finanziaria e diritti applicabili da parte
degli enti di gestione dei porti o dai
prestatori di servizi dei porti marittimi.
Or. en
AM\1063110IT.doc
91/91
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 236
Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Siôn Simon, Jude Kirton-Darling, Clare Moody,
Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Olga Sehnalová, Martina Anderson, Christine
Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) un quadro normativo per la
protezione e il riconoscimento delle norme
in materia di sicurezza, ambiente e lavoro
come pure del dialogo sociale nel settore
dei servizi portuali;
Or. en
Emendamento 237
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il presente regolamento si applica alla
fornitura delle seguenti categorie di servizi
portuali, sia all'interno dell'area portuale,
sia sulle vie navigabili di accesso al
porto/di uscita dal porto:
2. Il presente regolamento si applica alla
fornitura delle seguenti categorie di servizi
portuali, ove siano organizzati come
attività economica, sia all'interno dell'area
portuale, sia sulle vie navigabili di accesso
al porto/di uscita dal porto:
Or. en
Emendamento 238
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva
PE557.328v01-00
IT
92/92
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il presente regolamento si applica alla
fornitura delle seguenti categorie di servizi
portuali, sia all'interno dell'area portuale,
sia sulle vie navigabili di accesso al
porto/di uscita dal porto:
2. Il presente regolamento si applica alla
fornitura delle seguenti categorie di servizi
portuali, se organizzati come attività
economica, sia all'interno dell'area
portuale, sia sulle vie navigabili di accesso
al porto/di uscita dal porto:
Or. en
Emendamento 239
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) rifornimento di combustibile;
soppresso
Or. es
Emendamento 240
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) movimentazione merci;
soppresso
Or. en
Emendamento 241
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
AM\1063110IT.doc
93/93
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
c) dragaggio;
soppresso
Or. en
Motivazione
Il dragaggio non costituisce un servizio portuale offerto agli utenti.
Emendamento 242
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) dragaggio;
soppresso
Or. en
Emendamento 243
Miltiadis Kyrkos
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) dragaggio;
soppresso
Or. en
Emendamento 244
Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
PE557.328v01-00
IT
94/94
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
c) dragaggio;
soppresso
Or. en
Emendamento 245
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica, Henna Virkkunen
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) dragaggio;
soppresso
Or. en
Motivazione
Il dragaggio non costituisce un servizio portuale offerto agli utenti. Si tratta piuttosto di un
lavoro di manutenzione dell'infrastruttura portuale inteso a mantenere accessibile il porto ed
è di responsabilità dell'ente di gestione del porto o dell'autorità competente. Pertanto, il
regolamento in esame non dovrebbe applicarsi ai servizi di dragaggio (comparabili ai servizi
rompighiaccio, non contemplati dal regolamento).
Emendamento 246
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) dragaggio;
soppresso
Or. es
Emendamento 247
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
AM\1063110IT.doc
95/95
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) dragaggio;
soppresso
Or. en
Emendamento 248
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
e) dragaggio;
soppresso
Or. fr
Emendamento 249
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
d) ormeggio;
soppresso
Or. en
Emendamento 250
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
d) ormeggio;
PE557.328v01-00
IT
d) ormeggio e disormeggio;
96/96
AM\1063110IT.doc
Or. es
Emendamento 251
Dominique Riquet, Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f
Testo della Commissione
Emendamento
f) impianti portuali di raccolta;
(f) ormeggio;
Or. fr
Emendamento 252
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g
Testo della Commissione
Emendamento
g) pilotaggio, e;
soppresso
Or. en
Emendamento 253
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g
Testo della Commissione
Emendamento
g) pilotaggio, e;
soppresso
Or. en
Emendamento 254
Lucy Anderson, Theresa Griffin
AM\1063110IT.doc
97/97
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h
Testo della Commissione
Emendamento
h) servizi di rimorchio.
soppresso
Or. en
Emendamento 255
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h
Testo della Commissione
Emendamento
h) servizi di rimorchio.
soppresso
Or. en
Emendamento 256
Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. L'articolo 12, paragrafo 2, si
applica anche al dragaggio.
Or. en
Motivazione
Pur non essendo un servizio portuale offerto direttamente agli utenti, il dragaggio costituisce
un'importante attività portuale che può essere finanziata con fondi pubblici. Esso deve
pertanto essere soggetto alle disposizioni in materia di trasparenza finanziaria previste dal
regolamento in esame.
PE557.328v01-00
IT
98/98
AM\1063110IT.doc
Emendamento 257
Lucy Anderson, Richard Corbett, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto, quale definita nell'allegato I del
regolamento XXX [regolamento sugli
orientamenti TEN-T].
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto centrale, quale definita
nell'allegato I del regolamento XXX
[regolamento sugli orientamenti TEN-T].
Or. en
Motivazione
Risulta più opportuno limitare l'ambito di applicazione del regolamento in esame ai porti
della rete TEN-T centrale, che costituiscono l'oggetto principale degli attuali regimi di
finanziamento dell'UE. Sarà possibile estendere l'ambito di applicazione ad altri porti dopo
aver effettuato ulteriori valutazioni di impatto, consultazioni e riesami.
Emendamento 258
Dominique Riquet, Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto, quale definita nell’allegato I del
regolamento XXX [regolamento sugli
orientamenti TEN-T].
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto, quale definita nell’allegato I del
regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis,
purché soddisfino il criterio di cui
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), di
detto regolamento.
__________________
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del
AM\1063110IT.doc
99/99
PE557.328v01-00
IT
20.12.2013, pag. 1).
Or. fr
Motivazione
Per evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle entrate o
all'ubicazione particolare di un porto, occorre rettificare l'applicazione del presente
regolamento ai porti che non soddisfano il criterio del volume di merci di cui al regolamento
(UE) n. 1315/2013.
Emendamento 259
Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto, quale definita nell'allegato I del
regolamento XXX [regolamento sugli
orientamenti TEN-T].
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea dei
trasporti, quali figuranti nell'elenco di cui
all'allegato II del regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Or. en
Motivazione
Per garantire una concorrenza equa, il regolamento in esame si dovrebbe applicare a tutti i
porti figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo.
Emendamento 260
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
PE557.328v01-00
IT
100/100
AM\1063110IT.doc
trasporto, quale definita nell’allegato I del
regolamento XXX [regolamento sugli
orientamenti TEN-T].
trasporto, quale definita nell’allegato I del
regolamento XXX [regolamento sugli
orientamenti TEN-T] e il cui volume
annuo totale di merci sia superiore allo
0,1% del volume annuo totale di merci in
transito in tutti i porti marittimi
dell'Unione.
Or. fr
Emendamento 261
Henna Virkkunen
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti marittimi della rete transeuropea di
trasporto, quale definita nell'allegato I del
regolamento XXX [regolamento sugli
orientamenti TEN-T].
3. Il presente regolamento si applica a tutti
i porti della rete transeuropea di trasporto,
quale definita nell'allegato I del
regolamento XXX [regolamento sugli
orientamenti TEN-T].
Or. en
Motivazione
L'espressione "porti marittimi" dovrebbe essere sostituita dal termine "porti" in tutto il testo
per evitare qualsiasi fraintendimento.
Emendamento 262
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Il presente regolamento lascia
impregiudicata la direttiva 2014/23/UE
[concessione], la direttiva 2014/25/UE
[servizi di pubblica utilità] e la direttiva
2014/24/UE [appalti pubblici].
AM\1063110IT.doc
101/101
PE557.328v01-00
IT
Or. en
Emendamento 263
Elissavet Vozemberg, Luis de Grandes Pascual, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de
Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Gli Stati membri possono decidere
di non applicare il presente regolamento
ai porti marittimi della rete transeuropea
di trasporto globale situati nelle regioni
ultraperiferiche di cui all'articolo 349
TFUE. Se gli Stati membri decidono di
avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a
notificare la loro decisione alla
Commissione.
Or. en
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non applicare il regolamento
in esame ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale per evitare di imporre
oneri amministrativi e costi supplementari a tali porti.
Emendamento 264
Elissavet Vozemberg, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka
Šuica
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 ter. Il presente regolamento non
pregiudica il principio della libera
prestazione dei servizi sancito dagli
articoli 56 e 58 TFUE.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
102/102
AM\1063110IT.doc
Emendamento 265
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Gli Stati membri possono inoltre
applicare il presente regolamento ad altri
porti marittimi. Se gli Stati membri
decidono di avvalersi di tale possibilità,
sono tenuti a notificare la loro decisione
alla Commissione.
soppresso
Or. en
Emendamento 266
Henna Virkkunen
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Gli Stati membri possono inoltre
applicare il presente regolamento ad altri
porti marittimi. Se gli Stati membri
decidono di avvalersi di tale possibilità,
sono tenuti a notificare la loro decisione
alla Commissione.
Emendamento
4. Gli Stati membri possono inoltre
applicare il presente regolamento ad altri
porti. Se gli Stati membri decidono di
avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a
notificare la loro decisione alla
Commissione.
Or. en
Motivazione
L'espressione "porti marittimi" dovrebbe essere sostituita dal termine "porti" in tutto il testo
per evitare qualsiasi fraintendimento.
Emendamento 267
Marie-Christine Arnautu
AM\1063110IT.doc
103/103
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Gli Stati membri possono inoltre
applicare il presente regolamento ad altri
porti marittimi. Se gli Stati membri
decidono di avvalersi di tale possibilità,
sono tenuti a notificare la loro decisione
alla Commissione.
4. Gli Stati membri possono inoltre
applicare il presente regolamento ad altri
porti marittimi.
Or. fr
Emendamento 268
Daniel Dalton
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Gli Stati membri possono decidere
di non applicare il presente regolamento
ai porti marittimi qualora né l'ente di
gestione del porto né l'autorità
competente ricevano finanziamenti
pubblici. Per finanziamenti pubblici si
intendono i fondi di cui all'articolo 12,
paragrafo 3, esclusi i programmi su scala
europea esistenti. Gli Stati membri
notificano la loro decisione alla
Commissione europea.
Or. en
Motivazione
I porti che non ricevono finanziamenti pubblici sono già incentivati a essere competitivi, e la
certezza giuridica a lungo termine è essenziale per stimolare gli investimenti del settore
privato. L'esistenza di un siffatto regolamento accresce i rischi normativi e giuridici al punto
da impedire del tutto gli investimenti o da aumentarne il costo, con conseguenze negative per
i clienti.
PE557.328v01-00
IT
104/104
AM\1063110IT.doc
Emendamento 269
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Gli Stati membri possono inoltre
applicare il presente regolamento ad altri
servizi portuali. In tal caso sono tenuti a
notificare la loro decisione alla
Commissione.
Or. en
Emendamento 270
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Gli Stati membri possono applicare
il presente regolamento a servizi portuali
supplementari. In tal caso sono tenuti a
notificare la loro decisione alla
Commissione.
Or. en
Emendamento 271
Philippe De Backer, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Gli Stati membri possono inoltre
applicare il presente regolamento ad altri
servizi portuali. In tal caso sono tenuti a
notificare la loro decisione alla
Commissione.
AM\1063110IT.doc
105/105
PE557.328v01-00
IT
Or. en
Emendamento 272
Dominique Riquet
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Gli Stati membri possono decidere
di non applicare il presente regolamento
ai porti marittimi delle rete globale situati
nelle regioni ultraperiferiche di cui
all'articolo 349 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Qualora gli Stati membri decidano di non
applicare il presente regolamento a tali
porti marittimi, essi comunicano la loro
decisione alla Commissione.
Or. fr
Motivazione
Per evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle entrate o
all'ubicazione particolare di un porto, occorre rettificare l'applicazione del presente
regolamento ai porti situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 273
Rosa D'Amato, Daniela Aiuto
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
PE557.328v01-00
IT
106/106
AM\1063110IT.doc
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi, se non diversamente
stabilito dallo Stato membro, il deposito, il
travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro
servizio con valore aggiunto relativo alla
gestione delle merci;
Or. it
Emendamento 274
Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il rizzaggio, lo
stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio
temporaneo delle merci nel pertinente
terminal portuale (operazioni direttamente
correlate al trasporto delle merci), ma
esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
Or. de
Motivazione
La definizione di "servizi di movimentazione merci" dovrebbe altresì contemplare il
"rizzaggio", vale a dire la fissazione del carico su una nave portacontainer, così come lo
"stivaggio", ossia la fissazione del carico su una nave per carico misto.
Emendamento 275
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese
AM\1063110IT.doc
107/107
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi, se non diversamente
stabilito dallo Stato membro, il deposito, il
travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro
servizio con valore aggiunto relativo alla
gestione delle merci;
Or. en
Motivazione
La definizione di servizi di movimentazione merci non è completa, tenendo conto delle diverse
prassi nazionali. Alcune disposizioni legislative o amministrative nazionali includono servizi
che, in base al testo attuale, sarebbero invece esclusi, con conseguenze sul piano giuridico e
operativo.
Emendamento 276
Isabella De Monte, David-Maria Sassoli
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
PE557.328v01-00
IT
108/108
AM\1063110IT.doc
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
merci), ma esclusi, se non diversamente
stabilito dallo Stato membro, il deposito, il
travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro
servizio con valore aggiunto relativo alla
gestione delle merci;
Or. en
Motivazione
La definizione di servizi di movimentazione merci non è completa, tenendo conto delle diverse
prassi nazionali. Alcune disposizioni legislative o amministrative nazionali includono servizi
che, in base al testo attuale, sarebbero invece esclusi, con conseguenze sul piano giuridico e
operativo.
Emendamento 277
Lucy Anderson, Keith Taylor, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il rizzaggio, lo
stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio
temporaneo delle merci nel pertinente
terminal portuale (operazioni direttamente
correlate al trasporto delle merci), ma
esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
Or. en
Motivazione
La definizione dovrebbe includere anche il caricamento delle merci sulla nave ("stivaggio") e
le operazioni di fissaggio delle merci ("rizzaggio").
AM\1063110IT.doc
109/109
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 278
Bogusław Liberadzki, Georges Bach
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, lo stivaggio, il
trasporto e il magazzinaggio temporaneo
delle merci nel pertinente terminal portuale
(operazioni direttamente correlate al
trasporto delle merci), ma esclusi il
deposito, il travaso, il reimballaggio o
qualsiasi altro servizio con valore aggiunto
relativo alla gestione delle merci;
Or. en
Emendamento 279
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l’organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci;
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio con
valore aggiunto relativo alla gestione delle
merci in ambito portuale, essendo in ogni
caso necessario uno stretto collegamento
con operazioni direttamente connesse a
PE557.328v01-00
IT
110/110
AM\1063110IT.doc
una particolare interfaccia nave/porto;
Or. es
Emendamento 280
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il
reimballaggio o qualsiasi altro servizio
con valore aggiunto relativo alla gestione
delle merci;
2. "servizi di movimentazione merci",
l'organizzazione e la gestione delle merci
tra la nave che effettua il trasporto e la riva,
in caso sia di importazione, sia di
esportazione e transito delle merci,
compresi il trattamento, il rizzaggio, il
derizzaggio, il bloccaggio, il trasporto e il
magazzinaggio temporaneo delle merci nel
pertinente terminal portuale (operazioni
direttamente correlate al trasporto delle
merci), senza pregiudizio delle definizioni
in vigore negli Stati membri;
Or. en
Emendamento 281
Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Richard Corbett, Theresa Griffin, Ismail Ertug
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. "autorità competente", qualsiasi
autorità pubblica competente o gruppo di
autorità pubbliche competenti di uno o
più Stati membri, sotto la cui giurisdizione
sono istituiti uno o più porti;
Or. en
AM\1063110IT.doc
111/111
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 282
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. "autorità competente", qualsiasi
organismo pubblico o privato che, per
conto di un livello regionale o nazionale,
è autorizzato a svolgere ai sensi della
legislazione o delle regolamentazioni
nazionali attività connesse
all'organizzazione e alla gestione delle
attività portuali in un porto marittimo,
congiuntamente o alternativamente
all'ente di gestione del porto;
Or. en
Emendamento 283
Kathleen Van Brempt, Isabelle Thomas, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. "autorità competente", qualsiasi
organismo pubblico o privato che, per
conto di un livello amministrativo
regionale o nazionale, è autorizzato a
svolgere ai sensi della legislazione o delle
regolamentazioni nazionali attività
connesse all'organizzazione e alla
gestione delle attività portuali in un porto
marittimo, congiuntamente o
alternativamente all'ente di gestione del
porto;
Or. en
Motivazione
Sebbene il termine "autorità competente" sia utilizzato di frequente nel regolamento, la
PE557.328v01-00
IT
112/112
AM\1063110IT.doc
Commissione non ne ha incluso una definizione. Onde evitare confusione, è opportuno
inserire una definizione che ne indichi chiaramente l'ambito di applicazione e il significato.
Emendamento 284
Renaud Muselier, Dominique Riquet
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. "autorità competente", ogni
organismo pubblico o privato che, per
conto di un ente locale, regionale o
nazionale, è abilitato a esercitare, in virtù
della normativa nazionale, attività legate
all'organizzazione e al controllo delle
attività portuali, assieme all'ente di
gestione del porto o in vece di
quest'ultimo;
Or. fr
Emendamento 285
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Henna
Virkkunen
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. "dragaggio", la rimozione di sabbia,
sedimenti o altre sostanze dal fondo delle
vie navigabili di accesso al porto per
consentire alle navi di entrare nello stesso e
comprendente sia la rimozione iniziale sia
il dragaggio di manutenzione al fine di
mantenere navigabili tali vie di accesso;
3. "dragaggio", la rimozione di sabbia,
sedimenti o altre sostanze dal fondo delle
vie navigabili di accesso al porto per
consentire alle navi di entrare nello stesso,
che comprende sia la rimozione iniziale sia
il dragaggio di manutenzione al fine di
mantenere navigabili tali vie di accesso e
che non costituisce un servizio portuale
offerto agli utenti;
Or. en
AM\1063110IT.doc
113/113
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 286
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. "impianto portuale essenziale", un
impianto l’accesso al quale è
indispensabile per effettuare un servizio
portuale e che non può essere riprodotto
in condizioni normali di mercato;
Emendamento
soppresso
Or. fr
Emendamento 287
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5. "ente di gestione del porto", qualsiasi
organismo pubblico o privato al quale la
normativa nazionale affida, insieme ad
altre attività o in via esclusiva, il compito
di amministrare e gestire infrastrutture
portuali e coordinare, e se del caso,
controllare le attività degli operatori
presenti in un dato porto;
Emendamento
5. "ente di gestione del porto", qualsiasi
organismo pubblico o privato al quale la
normativa nazionale affida, insieme ad
altre attività o in via esclusiva, o abilita a
esercitare, il compito a livello locale di
amministrare e gestire infrastrutture
portuali e, se del caso, coordinare, gestire,
organizzare o controllare le attività degli
operatori presenti in un dato porto, nonché
amministrare e gestire il traffico nel porto
e lo sviluppo della zona del porto;
Or. fr
Emendamento 288
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
PE557.328v01-00
IT
114/114
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
5. "ente di gestione del porto", qualsiasi
organismo pubblico o privato al quale la
normativa nazionale affida, insieme ad
altre attività o in via esclusiva, il compito
di amministrare e gestire infrastrutture
portuali e coordinare, e se del caso,
controllare le attività degli operatori
presenti in un dato porto;
5. "ente di gestione del porto", qualsiasi
organismo pubblico o privato al quale la
normativa o la regolamentazione
nazionale affida, insieme ad altre attività o
in via esclusiva, la responsabilità pubblica
di amministrare e gestire le infrastrutture
portuali e il traffico portuale nel porto
marittimo interessato, nonché di
coordinare, e se del caso, realizzare,
organizzare o controllare le attività degli
operatori presenti in un dato porto
marittimo, così come lo sviluppo del porto
marittimo;
Or. en
Emendamento 289
Ivo Belet, Helga Stevens, Philippe De Backer
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5. "ente di gestione del porto", qualsiasi
organismo pubblico o privato al quale la
normativa nazionale affida, insieme ad
altre attività o in via esclusiva, il compito
di amministrare e gestire infrastrutture
portuali e coordinare, e se del caso,
controllare le attività degli operatori
presenti in un dato porto;
Emendamento
5. "ente di gestione del porto", qualsiasi
organismo pubblico o privato al quale la
normativa o la regolamentazione
nazionale affida, insieme ad altre attività o
in via esclusiva, la responsabilità pubblica
di amministrare e gestire le infrastrutture
portuali, il traffico portuale nel porto
marittimo in questione, nonché di
coordinare, e se del caso, realizzare,
organizzare o controllare le attività degli
operatori presenti in un dato porto
marittimo, così come lo sviluppo del porto
marittimo;
Or. en
Emendamento 290
Peter van Dalen
AM\1063110IT.doc
115/115
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave
ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in
un porto o in una via navigabile di
accesso al porto;
6. "ormeggio", il fissaggio di una nave al
posto di attracco, a una banchina o a una
boa (nonché la sua liberazione dagli
stessi) al fine di immobilizzare
l'imbarcazione e consentire così l'imbarco
o lo sbarco sicuro di persone, passeggeri,
merci o carichi;
Or. en
Emendamento 291
Philippe De Backer
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave ancorata
o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o
in una via navigabile di accesso al porto;
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio
incaricati delle operazioni di fissaggio di
una nave al posto di attracco, a una
banchina o a una boa (nonché della sua
liberazione dagli stessi) al fine di
immobilizzare l'imbarcazione e consentire
così l'imbarco o lo sbarco sicuro di
persone, passeggeri, merci o carichi;
Or. en
Emendamento 292
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6
Testo della Commissione
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave ancorata
PE557.328v01-00
IT
Emendamento
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio
incaricati delle operazioni di fissaggio di
116/116
AM\1063110IT.doc
o altrimenti ormeggiata a riva in un porto
o in una via navigabile di accesso al
porto;
una nave al posto di attracco, a una
banchina o a una boa (nonché della sua
liberazione dagli stessi) al fine di
immobilizzare l'imbarcazione,
consentendo così l'imbarco o lo sbarco
sicuro di persone, passeggeri, merci o
carichi;
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento reintroduce la definizione proposta originariamente dalla CE
(COM(2013)296/2). L'emendamento chiarisce che il servizio di ormeggio dovrebbe essere
direttamente connesso all'attività commerciale di movimentazione delle merci e di
trasferimento dei passeggeri. Tale collegamento non sussiste nel caso di ormeggio all'interno
delle chiuse, che costituisce parte integrante delle procedure di sicurezza.
Emendamento 293
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave ancorata
o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o
in una via navigabile di accesso al porto;
6. "ormeggio", il fissaggio di una nave al
posto di attracco, a una banchina o a una
boa (nonché la sua liberazione dagli
stessi) al fine di immobilizzare
l'imbarcazione e consentire così l'imbarco
o lo sbarco sicuro di persone, passeggeri,
merci o carichi;
Or. en
Motivazione
L'emendamento propone una definizione di ormeggio che appare più pertinente ai fini del
regolamento in esame. Esso definisce l'attività di ormeggio come direttamente connessa
all'attività di movimentazione delle merci o trasferimento dei passeggeri. È inoltre opportuno
menzionare sia le operazioni di fissaggio che quelle di liberazione della nave dall'ormeggio.
AM\1063110IT.doc
117/117
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 294
Rosa D'Amato, Daniela Aiuto
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Testo della Commissione
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave ancorata
o altrimenti ormeggiata a riva in un porto
o in una via navigabile di accesso al
porto;
Emendamento
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio in sicurezza necessari a una
nave;
Or. it
Emendamento 295
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6
Testo della Commissione
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave ancorata
o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o
in una via navigabile di accesso al porto;
Emendamento
(Non concerne la versione italiana)
Or. fr
Emendamento 296
Dominique Riquet, Renaud Muselier, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave ancorata
o altrimenti ormeggiata a riva in un porto
o in una via navigabile di accesso al porto;
6. "ormeggio", i servizi tecnici e nautici
incaricati delle operazioni di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave nel porto
o in una via navigabile di accesso al porto;
Or. fr
PE557.328v01-00
IT
118/118
AM\1063110IT.doc
Emendamento 297
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o
disormeggio necessari a una nave ancorata
o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o
in una via navigabile di accesso al porto;
6. "ormeggio e disormeggio", i servizi di
ormeggio o disormeggio necessari a una
nave ancorata o altrimenti ormeggiata a
riva in un porto o in una via navigabile di
accesso al porto, nonché i servizi di
scioglimento degli ormeggi di una nave
rispetto agli elementi di fissazione cui è
assicurata;
Or. es
Emendamento 298
Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8
Testo della Commissione
Emendamento
8. "pilotaggio", il servizio di guida di una
nave da parte di un pilota o di una stazione
di pilotaggio per consentire il passaggio
sicuro delle navi nelle vie navigabili di
ingresso e uscita dal porto;
8. "pilotaggio", il servizio di guida di una
nave da parte di un pilota o di una stazione
di pilotaggio per consentire il passaggio
sicuro delle navi nelle vie navigabili di
ingresso e uscita dal porto marittimo o la
sicurezza della navigazione all'interno del
porto;
Or. en
Emendamento 299
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8
AM\1063110IT.doc
119/119
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
8. "pilotaggio", il servizio di guida di una
nave da parte di un pilota o di una stazione
di pilotaggio per consentire il passaggio
sicuro delle navi nelle vie navigabili di
ingresso e uscita dal porto;
8. "pilotaggio", il servizio di guida di una
nave da parte di un pilota o di una stazione
di pilotaggio per consentire il passaggio
sicuro delle navi nelle vie navigabili di
ingresso e uscita dal porto marittimo o la
sicurezza della navigazione all'interno del
porto marittimo;
Or. en
Motivazione
Non vi è motivo di escludere automaticamente il pilotaggio nell'area del porto dall'ambito di
applicazione del regolamento in esame. Dovrebbe essere il carattere economico o non
economico del servizio a determinare se questo rientra nell'ambito di applicazione del
regolamento o meno.
Emendamento 300
Philippe De Backer
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 9
Testo della Commissione
Emendamento
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale",
un diritto riscosso a beneficio diretto o
indiretto dell'ente di gestione del porto e
versato dagli operatori di navi o dai
proprietari dei carichi per l'utilizzo delle
strutture e dei servizi che consentono alle
navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le
vie navigabili di accesso agli stessi, come
pure l'accesso alla gestione passeggeri e
merci;
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale",
un diritto riscosso dall'ente di gestione del
porto o dall'autorità competente e versato
dagli operatori di navi o dai proprietari dei
carichi che beneficiano direttamente o
indirettamente dell'utilizzo delle
infrastrutture, delle strutture e dei servizi
gestiti autonomamente dall'ente di
gestione del porto e che consentono alle
navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le
vie navigabili di accesso agli stessi, come
pure l'accesso alla gestione passeggeri e
merci, ma escluse le tariffe di locazione
dei terreni e i diritti aventi effetti
equivalenti;
Or. en
PE557.328v01-00
IT
120/120
AM\1063110IT.doc
Emendamento 301
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 9
Testo della Commissione
Emendamento
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale",
un diritto riscosso a beneficio diretto o
indiretto dell'ente di gestione del porto e
versato dagli operatori di navi o dai
proprietari dei carichi per l'utilizzo delle
strutture e dei servizi che consentono alle
navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le
vie navigabili di accesso agli stessi, come
pure l'accesso alla gestione passeggeri e
merci;
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale",
un diritto imposto dall'ente di gestione del
porto o dall'autorità competente e versato
dagli operatori di navi o dai proprietari dei
carichi che beneficiano direttamente o
indirettamente dell'utilizzo delle
infrastrutture, delle strutture e dei servizi
gestiti autonomamente dall'ente di
gestione del porto che consentono alle navi
l'ingresso e l'uscita dai porti, , incluse le vie
navigabili di accesso agli stessi, come pure
l'accesso alla gestione passeggeri e merci,
ma escluse le tariffe di locazione dei
terreni e i diritti aventi effetti equivalenti;
Or. en
Emendamento 302
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro
de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 9
Testo della Commissione
Emendamento
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale",
un diritto riscosso a beneficio diretto o
indiretto dell'ente di gestione del porto e
versato dagli operatori di navi o dai
proprietari dei carichi per l'utilizzo delle
strutture e dei servizi che consentono alle
navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le
vie navigabili di accesso agli stessi, come
pure l'accesso alla gestione passeggeri e
merci;
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale",
un diritto riscosso a beneficio dell'ente di
gestione del porto e versato dagli operatori
di navi o dai proprietari dei carichi per
l'utilizzo delle infrastrutture, delle
strutture e dei servizi che consentono alle
navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le
vie navigabili di accesso al porto laddove
tali vie navigabili siano amministrate e
gestite dal porto stesso e l'accesso alla
gestione passeggeri e merci, ma escluse le
AM\1063110IT.doc
121/121
PE557.328v01-00
IT
tariffe di locazione dei terreni e i diritti
aventi effetti equivalenti;
Or. en
Motivazione
Le vie navigabili di accesso ai porti dovrebbero essere incluse nella tariffazione soltanto
quando sono effettivamente amministrate dal rispettivo porto. Sarebbe opportuno indicare
che le tariffe di locazione dei terreni non rientrano nell'ambito di applicazione della
definizione.
Emendamento 303
Rosa D'Amato, Daniela Aiuto
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12
Testo della Commissione
12. "contratto di servizio portuale", un
accordo formale e giuridicamente
vincolante tra un prestatore di servizi
portuali e un'autorità competente, con cui
tale autorità designa un prestatore di
servizi portuali per la fornitura di tali
servizi a seguito di una procedura
finalizzata a limitare il numero di tali
prestatori;
Emendamento
12. "contratto di servizio portuale", un
accordo formale e giuridicamente
vincolante tra un prestatore di servizi
portuali e l'ente di gestione o un'autorità
competente;
Or. it
Emendamento 304
Isabella De Monte, David-Maria Sassoli
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 12
Testo della Commissione
12. "contratto di servizio portuale", un
accordo formale e giuridicamente
vincolante tra un prestatore di servizi
portuali e un'autorità competente, con cui
tale autorità designa un prestatore di
PE557.328v01-00
IT
Emendamento
12. "contratto di servizio portuale", un
contratto formale e giuridicamente
vincolante, o altro atto di effetti
equivalenti, tra un prestatore di servizi
portuali e l'ente di gestione del porto o
122/122
AM\1063110IT.doc
un'autorità competente, che abbia come
oggetto la prestazione di uno o più servizi
portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
fatto salvo il metodo di designazione dei
prestatori di servizi portuali;
servizi portuali per la fornitura di tali
servizi a seguito di una procedura
finalizzata a limitare il numero di tali
prestatori;
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento intende fornire una definizione più esauriente di contratto di
servizio, senza escludere regimi specifici (come le concessioni).
Emendamento 305
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 12
Testo della Commissione
Emendamento
12. "contratto di servizio portuale", un
accordo formale e giuridicamente
vincolante tra un prestatore di servizi
portuali e un'autorità competente, con cui
tale autorità designa un prestatore di servizi
portuali per la fornitura di tali servizi a
seguito di una procedura finalizzata a
limitare il numero di tali prestatori;
12. "contratto di servizio portuale", un
contratto formale e giuridicamente
vincolante, o altro atto di effetti
equivalenti, tra un prestatore di servizi
portuali e l'ente di gestione del porto o
un'autorità competente, che abbia come
oggetto la prestazione di uno o più servizi
portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
fatto salvo il metodo di designazione dei
prestatori di servizi portuali;
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento intende fornire una definizione più esauriente di contratto di
servizio, senza escludere regimi specifici (come le concessioni).
Emendamento 306
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 13
AM\1063110IT.doc
123/123
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
13. "prestatore di servizi portuali",
qualsiasi persona fisica o giuridica che
fornisca o desideri fornire, dietro
remunerazione, una o più categorie dei
servizi portuali di cui all'articolo 1,
paragrafo 2;
Emendamento
13. "prestatore di servizi portuali",
qualsiasi persona fisica o giuridica che
fornisca o desideri fornire, dietro
remunerazione, una o più categorie dei
servizi portuali, a condizione che siano
organizzati come attività economica;
Or. en
Emendamento 307
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 13
Testo della Commissione
13. "prestatore di servizi portuali",
qualsiasi persona fisica o giuridica che
fornisca o desideri fornire, dietro
remunerazione, una o più categorie dei
servizi portuali di cui all'articolo 1,
paragrafo 2;
Emendamento
13. "prestatore di servizi portuali",
qualsiasi persona fisica o giuridica che
fornisca o desideri fornire, dietro
remunerazione, una o più categorie dei
servizi portuali, a condizione che siano
organizzati come attività economica;
Or. en
Emendamento 308
Philippe De Backer
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 16
Testo della Commissione
Emendamento
16. "porto marittimo", una zona di terra e
di mare dotata di opere e attrezzature che
le consentono, in via principale, di
accogliere navi, effettuare operazioni di
carico e scarico, di deposito merci, di presa
in consegna e riconsegna di tali merci, di
imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi
altra infrastruttura necessaria per gli
16. "porto marittimo", una zona delimitata
di terra e di mare dotata, tra l'altro, di
infrastrutture e impianti gestiti
autonomamente dall'ente di gestione del
porto che le consentono, in via principale,
di accogliere navi, effettuare operazioni di
carico e scarico, di deposito merci, di presa
in consegna e riconsegna di tali merci,
PE557.328v01-00
IT
124/124
AM\1063110IT.doc
operatori dei trasporti all'interno dell'area
portuale;
nonché di imbarco e sbarco dei passeggeri;
Or. en
Emendamento 309
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 16
Testo della Commissione
Emendamento
16. "porto marittimo", una zona di terra e
di mare dotata di opere e attrezzature che
le consentono, in via principale, di
accogliere navi, effettuare operazioni di
carico e scarico, di deposito merci, di presa
in consegna e riconsegna di tali merci, di
imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi
altra infrastruttura necessaria per gli
operatori dei trasporti all'interno dell'area
portuale;
16. "porto marittimo", una zona definita di
terra e di mare dotata, tra l'altro, di
infrastrutture e impianti gestiti
autonomamente dall'ente di gestione del
porto che le consentono, in via principale,
di accogliere navi, effettuare operazioni di
carico e scarico, di deposito merci, di presa
in consegna e riconsegna di tali merci, di
imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi
altra infrastruttura necessaria per gli
operatori dei trasporti all'interno dell'area
portuale;
Or. en
Emendamento 310
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre
Clune
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 16
Testo della Commissione
Emendamento
16. "porto marittimo", una zona di terra e
di mare dotata di opere e attrezzature che
le consentono, in via principale, di
accogliere navi, effettuare operazioni di
carico e scarico, di deposito merci, di presa
in consegna e riconsegna di tali merci, di
imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi
altra infrastruttura necessaria per gli
16. "porto marittimo", una zona delimitata
di terra e di mare dotata, tra l'altro, di
infrastrutture e impianti gestiti
autonomamente dall'ente di gestione del
porto che le consentono, in via principale,
di accogliere navi, effettuare operazioni di
carico e scarico, di deposito merci, di presa
in consegna e riconsegna di tali merci, di
AM\1063110IT.doc
125/125
PE557.328v01-00
IT
operatori dei trasporti all'interno dell'area
portuale;
imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi
altra persona;
Or. en
Emendamento 311
Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 17
Testo della Commissione
Emendamento
17. "servizi di rimorchio", l'assistenza
prestata alle navi a mezzo di un
rimorchiatore per garantire un ingresso e
un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave
nelle manovre necessarie a tal fine;
17. "servizi di rimorchio", l'assistenza
prestata alle navi a mezzo di un
rimorchiatore per garantire un ingresso e
un'uscita sicuri dal porto marittimo o la
sicurezza della navigazione all'interno del
porto marittimo, assistendo la nave nelle
manovre necessarie a tal fine;
Or. en
Emendamento 312
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 17
Testo della Commissione
Emendamento
17. "servizi di rimorchio", l'assistenza
prestata alle navi a mezzo di un
rimorchiatore per garantire un ingresso e
un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave
nelle manovre necessarie a tal fine;
17. "servizi di rimorchio", l'assistenza
prestata alle navi a mezzo di un
rimorchiatore per garantire un ingresso e
un'uscita sicuri dal porto marittimo o la
sicurezza della navigazione all'interno del
porto marittimo, assistendo la nave nelle
manovre necessarie a tal fine;
Or. en
Emendamento 313
Lucy Anderson, Theresa Griffin
PE557.328v01-00
IT
126/126
AM\1063110IT.doc
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18
Testo della Commissione
18. "via navigabile di accesso al porto",
una via navigabile che collega il porto al
mare aperto, e comprendente accessi ai
porti, tratti navigabili, fiumi, canali
marittimi e fiordi.
Emendamento
18. "via navigabile di accesso al porto",
una via navigabile che collega il porto al
mare aperto, e comprendente accessi ai
porti, tratti navigabili, fiumi, canali
marittimi e fiordi, se tale via navigabile
rientra nella competenza giuridica
dell'ente di gestione del porto o di
un'autorità competente.
Or. en
Emendamento 314
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18
Testo della Commissione
18. "via navigabile di accesso al porto",
una via navigabile che collega il porto al
mare aperto, e comprendente accessi ai
porti, tratti navigabili, fiumi, canali
marittimi e fiordi.
Emendamento
18. "via navigabile di accesso", una massa
d'acqua che collega il mare aperto con il
porto marittimo e/o le vie navigabili
interne.
Or. en
Emendamento 315
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18
Testo della Commissione
18. "via navigabile di accesso al porto",
una via navigabile che collega il porto al
mare aperto, e comprendente accessi ai
porti, tratti navigabili, fiumi, canali
AM\1063110IT.doc
Emendamento
18. "via navigabile di accesso", una massa
d'acqua che collega il mare aperto con il
porto marittimo e/o le vie navigabili
interne.
127/127
PE557.328v01-00
IT
marittimi e fiordi.
Or. en
Motivazione
I porti possono avere anche vie navigabili interne.
Emendamento 316
Ivo Belet, Philippe De Backer, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
18 bis. "infrastruttura generale":
l'insieme delle infrastrutture di accesso e
di protezione che consentono l'accesso
marittimo o terrestre all'infrastruttura
portuale, a beneficio di una più vasta
regione e senza dar luogo a un vantaggio
specifico per uno o più utenti del porto
identificabili all'interno di un gruppo più
ampio di utenti del porto.
Or. en
Emendamento 317
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
18 bis. "infrastruttura generale":
l'insieme delle infrastrutture di accesso e
di protezione che consentono l'accesso
marittimo o terrestre all'infrastruttura
portuale, a beneficio di una più vasta
regione e senza dar luogo a un vantaggio
specifico per uno o più utenti del porto
identificabili all'interno di un gruppo più
PE557.328v01-00
IT
128/128
AM\1063110IT.doc
ampio di utenti del porto.
Or. en
Emendamento 318
Bogusław Liberadzki
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
18 bis. "infrastruttura portuale": i bacini
portuali e le opere, le attrezzature e le
installazioni accessibili da terra, connesse
con il funzionamento del porto e destinate
ad essere utilizzate dall'ente di gestione
del porto nell'esecuzione delle sue
mansioni, situati all'interno dei confini
del porto o dell'approdo marittimo;
Or. pl
Motivazione
I tentativi di definire il concetto di infrastruttura portuale, che ricorre spesso nel
regolamento, sono stati abbandonati. Ad esempio, sarà riscosso un diritto per l'utilizzo
dell'infrastruttura portuale ("diritti d'uso dell'infrastruttura portuale"). Si tratta di una
questione fondamentale per un'applicazione uniforme e inequivoca del regolamento in futuro.
Emendamento 319
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
18 ter. "infrastruttura portuale",
l'infrastruttura e gli impianti correlati ai
progetti e sfruttati commercialmente dagli
utenti del porto che generano un reddito
diretto per l'autorità di gestione del porto,
inclusi gli attracchi utilizzati per
AM\1063110IT.doc
129/129
PE557.328v01-00
IT
l'ormeggio delle navi (muri di sponda,
banchine, rampe di accesso a pontoni
galleggianti in zone di marea).
Or. en
Emendamento 320
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
18 ter. "infrastruttura portuale",
l'infrastruttura e gli impianti correlati ai
progetti e sfruttati commercialmente dagli
utenti del porto che generano un reddito
diretto per l'autorità di gestione del porto,
inclusi gli attracchi utilizzati per
l'ormeggio delle navi (muri di sponda,
banchine, rampe di accesso a pontoni
galleggianti in zone di marea);
Or. en
Motivazione
Definizione ripresa dall'ESPO.
Emendamento 321
Ivo Belet, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
18 quater. "sovrastruttura portuale", i
dispositivi di superficie, gli edifici
(magazzini, officine, edifici destinati a
uffici) nonché le attrezzature mobili e
fisse.
PE557.328v01-00
IT
130/130
AM\1063110IT.doc
Or. en
Emendamento 322
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 18 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
18 quater. "sovrastruttura portuale", i
dispositivi di superficie, gli edifici
(magazzini, officine, edifici destinati a
uffici) nonché le attrezzature mobili e
fisse.
Or. en
Motivazione
Definizione ripresa dall'ESPO.
Emendamento 323
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Capitolo 2 – titolo
Testo della Commissione
Accesso al mercato
Emendamento
Organizzazione dei servizi portuali
Or. en
Emendamento 324
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Capitolo 2 – titolo
AM\1063110IT.doc
131/131
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Accesso al mercato
Emendamento
Organizzazione dei servizi portuali
Or. en
Emendamento 325
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 3
Testo della Commissione
Articolo 3
Emendamento
soppresso
Libera prestazione dei servizi
1. La libera prestazione dei servizi nei
porti marittimi che rientrano nell’ambito
di applicazione del presente regolamento
si applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell’Unione alle condizioni di cui
al presente capo.
2. I prestatori di servizi portuali hanno
accesso agli impianti portuali essenziali
nella misura necessaria per poter
esercitare le loro attività. Le condizioni di
accesso sono eque, ragionevoli e non
discriminatorie.
Or. fr
Emendamento 326
Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 3
Testo della Commissione
Articolo 3
Emendamento
soppresso
Libera prestazione dei servizi
1. La libera prestazione dei servizi nei
PE557.328v01-00
IT
132/132
AM\1063110IT.doc
porti marittimi che rientrano nell'ambito
di applicazione del presente regolamento
si applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui
al presente capo.
2. I prestatori di servizi portuali hanno
accesso agli impianti portuali essenziali
nella misura necessaria per poter
esercitare le loro attività. Le condizioni di
accesso sono eque, ragionevoli e non
discriminatorie.
Or. en
Motivazione
L'accesso al mercato non è più oggetto del regolamento in esame.
Emendamento 327
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 3
Testo della Commissione
Articolo 3
Emendamento
soppresso
Libera prestazione dei servizi
1. La libera prestazione dei servizi nei
porti marittimi che rientrano nell'ambito
di applicazione del presente regolamento
si applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui
al presente capo.
2. I prestatori di servizi portuali hanno
accesso agli impianti portuali essenziali
nella misura necessaria per poter
esercitare le loro attività. Le condizioni di
accesso sono eque, ragionevoli e non
discriminatorie.
Or. en
AM\1063110IT.doc
133/133
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 328
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Libera prestazione dei servizi
Libera organizzazione dei servizi portuali
Or. en
Motivazione
Il presente articolo fa riferimento alla libertà di organizzazione dei servizi portuali.
Emendamento 329
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La libera prestazione dei servizi nei porti
marittimi che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento si
applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui
al presente capo.
1. La libera prestazione dei servizi nei porti
marittimi che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento si
applica ai prestatori di servizi portuali
nell'Unione alle condizioni di cui al
presente capo.
Or. en
Emendamento 330
Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La libera prestazione dei servizi nei porti
marittimi che rientrano nell’ambito di
applicazione del presente regolamento si
1. La libera prestazione dei servizi nei porti
marittimi che rientrano nell’ambito di
applicazione del presente regolamento si
PE557.328v01-00
IT
134/134
AM\1063110IT.doc
applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell’Unione alle condizioni di cui
al presente capo.
applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell’Unione e agli enti che
conducono un'attività nell'UE nel settore
dei servizi portuali alle condizioni di cui al
presente capo.
Or. pl
Emendamento 331
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La libera prestazione dei servizi nei
porti marittimi che rientrano nell'ambito
di applicazione del presente regolamento
si applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui
al presente capo.
1. L'ente di gestione del porto o l'autorità
competente sono liberi di:
a) imporre requisiti minimi ai prestatori di
servizi portuali;
b) limitare il numero di prestatori;
c) imporre obblighi di servizio pubblico;
d) autorizzare operatori interni; oppure
e) fornire accesso libero e aperto al
mercato dei servizi portuali.
Or. en
Motivazione
È necessario descrivere il sistema portuale dell'Unione per garantire trasparenza e pari
opportunità. Il sistema portuale dell'Unione è estremamente variegato e comprende modelli
differenti di organizzazione dei servizi portuali. È importante riconoscere i diversi modelli
portuali esistenti senza privilegiare un modello rispetto a un altro. Uno stesso porto può
applicare modelli esclusivi o combinati.
AM\1063110IT.doc
135/135
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 332
Wim van de Camp
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Nell'organizzare i servizi portuali
come previsto al paragrafo 1, l'ente di
gestione del porto o l'autorità competente
rispettano le condizioni definite nel
presente capo.
Or. en
Emendamento 333
Luis de Grandes Pascual
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. I prestatori di servizi portuali hanno
accesso agli impianti portuali essenziali
nella misura necessaria per poter
esercitare le loro attività. Le condizioni di
accesso sono eque, ragionevoli e non
discriminatorie.
2. Le condizioni di accesso al mercato
degli impianti portuali essenziali, delle
installazioni e delle attrezzature del porto
sono eque, ragionevoli e non
discriminatorie.
Or. en
Emendamento 334
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. I prestatori di servizi portuali hanno
accesso agli impianti portuali essenziali
nella misura necessaria per poter
esercitare le loro attività. Le condizioni di
2. Nell'organizzare i servizi portuali come
previsto al paragrafo 1, l'ente di gestione
del porto o l'autorità competente
rispettano le condizioni definite nel
PE557.328v01-00
IT
136/136
AM\1063110IT.doc
accesso sono eque, ragionevoli e non
discriminatorie.
presente capo.
Or. en
Emendamento 335
Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Philippe De Backer, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 3
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 3
Articolo 3
Libera prestazione dei servizi
Libera prestazione dei servizi
1. La libera prestazione dei servizi nei
porti marittimi che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento si
applica ai prestatori di servizi portuali
stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui
al presente capo.
L'organizzazione dei servizi portuali nei
porti marittimi che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento
assicura il rispetto del principio di libera
prestazione dei servizi. Alle condizioni di
cui al presente capo, i prestatori di servizi
portuali hanno accesso agli impianti
portuali essenziali nella misura necessaria
per poter esercitare le loro attività. Le
condizioni di accesso sono eque,
ragionevoli e non discriminatorie.
2. I prestatori di servizi portuali hanno
accesso agli impianti portuali essenziali
nella misura necessaria per poter esercitare
le loro attività. Le condizioni di accesso
sono eque, ragionevoli e non
discriminatorie.
Or. en
Emendamento 336
Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
Articolo 4
AM\1063110IT.doc
137/137
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 4
soppresso
Requisiti minimi per la fornitura di servizi
portuali
1. L’ente di gestione del porto può esigere
dai prestatori di servizi portuali il rispetto
di requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1
possono riferirsi, laddove applicabile,
esclusivamente ai seguenti aspetti:
a) le qualifiche professionali del
prestatore di servizi portuali, il suo
personale o le persone fisiche che
gestiscono di fatto e in via continuativa le
attività del prestatore di servizi portuali;
b) le attrezzature necessarie per garantire
il pertinente servizio portuale in
condizioni normali e di sicurezza e la
capacità di mantenere tale attrezzatura in
condizioni adeguate;
c) la conformità ai requisiti in materia di
sicurezza marittima o di sicurezza del
porto e dell’accesso allo stesso, ai suoi
impianti, attrezzature e persone;
d) la conformità ai requisiti in materia
ambientale a livello locale, nazionale,
internazionale e dell’Unione.
3. I requisiti minimi sono trasparenti, non
discriminatori, obiettivi e pertinenti alla
categoria e natura dei servizi portuali
interessati.
4. Se i requisiti minimi comprendono
conoscenze specifiche a livello locale o la
familiarità con condizioni locali, l’ente di
gestione del porto si assicura che sia
garantito un accesso adeguato alla
formazione necessaria in condizioni
trasparenti e non discriminatorie, a meno
che l’accesso a tale formazione non sia
garantito dallo Stato membro.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti
minimi di cui al paragrafo 2, e la
PE557.328v01-00
IT
138/138
AM\1063110IT.doc
procedura per la concessione del diritto di
fornire servizi portuali a norma di tali
requisiti, sono pubblicati dall’ente di
gestione del porto entro il 1° luglio 2015
o, nel caso di requisiti minimi applicabili
dopo tale data, almeno tre mesi prima
della data di applicabilità di tali requisiti.
I prestatori di servizi portuali sono
informati in anticipo di ogni modifica dei
criteri e della procedura.
Or. pl
Emendamento 337
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'ente di gestione del porto può esigere
dai prestatori di servizi portuali il rispetto
di requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
soppresso
Or. en
Motivazione
Trasferire all'ente di gestione del porto il potere di definire i requisiti minimi per la
prestazione dei servizi portuali darebbe luogo a una frammentazione delle attività portuali.
Come conseguenza, l'ente di gestione del porto potrebbe conferire l'accesso all'attività
portuale a parti specifiche o privarle di tale accesso.
Emendamento 338
Bogusław Liberadzki
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. L’ente di gestione del porto può esigere
dai prestatori di servizi portuali il rispetto
AM\1063110IT.doc
Emendamento
soppresso
139/139
PE557.328v01-00
IT
di requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
Or. pl
Emendamento 339
Kathleen Van Brempt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. L'ente di gestione del porto può esigere
dai prestatori di servizi portuali il rispetto
di requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
1. Fatta salva la possibilità di imporre
obblighi di servizio pubblico come previsto
dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto
o l'autorità competente può esigere dai
prestatori di servizi portuali il rispetto di
requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento reintroduce un emendamento di compromesso della legislatura
precedente.
Emendamento 340
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. L'ente di gestione del porto può esigere
dai prestatori di servizi portuali il rispetto
di requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
PE557.328v01-00
IT
Emendamento
1. Fatta salva la possibilità di imporre
obblighi di servizio pubblico come previsto
dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto
o l'autorità competente può esigere dai
prestatori di servizi portuali il rispetto di
requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
140/140
AM\1063110IT.doc
Or. en
Motivazione
Anche in caso di accesso illimitato al mercato dei servizi portuali potrebbe essere necessario
imporre obblighi di servizio pubblico che i prestatori di servizi dovranno rispettare al fine di
evitare determinate disfunzioni.
Emendamento 341
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. L'ente di gestione del porto può esigere
dai prestatori di servizi portuali il rispetto
di requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
Emendamento
1. Fatta salva la possibilità di imporre
obblighi di servizio pubblico come previsto
dall'articolo 8, l'ente di gestione del porto
o l'autorità nazionale competente può
esigere dai prestatori di servizi portuali,
compresi i subappaltatori, il rispetto di
requisiti minimi per la fornitura dei
corrispondenti servizi portuali.
Or. en
Emendamento 342
Lucy Anderson, Isabelle Thomas, Siôn Simon, Jude Kirton-Darling, Clare Moody,
Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Martina Anderson, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Qualora l'ente di gestione del porto
non stabilisca requisiti minimi, lo Stato
membro o l'autorità competente può
imporgli detti requisiti.
Or. en
AM\1063110IT.doc
141/141
PE557.328v01-00
IT
Motivazione
In funzione della situazione a livello nazionale, uno Stato membro o un'autorità competente
può voler stabilire requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali, anche se lo Stato
membro o l'autorità competente in questione non è l'ente di gestione del porto.
Emendamento 343
Lucy Anderson, Theresa Griffin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1
possono riferirsi, laddove applicabile,
esclusivamente ai seguenti aspetti:
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1
possono riferirsi, fra l'altro, ai seguenti
aspetti:
Or. en
Motivazione
Uno Stato membro, un'autorità competente o un ente di gestione del porto possono voler
stabilire altri requisiti minimi oltre a quelli elencati nel regolamento.
Emendamento 344
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1
possono riferirsi, laddove applicabile,
esclusivamente ai seguenti aspetti:
Emendamento
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 si
riferiscono ai seguenti aspetti:
Or. en
Emendamento 345
Renaud Muselier
PE557.328v01-00
IT
142/142
AM\1063110IT.doc
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) le attrezzature necessarie per garantire il
pertinente servizio portuale in condizioni
normali e di sicurezza e la capacità di
mantenere tale attrezzatura in condizioni
adeguate;
b) le attrezzature necessarie per garantire
in modo continuativo il pertinente servizio
portuale in condizioni normali e di
sicurezza e la capacità tecnica e
finanziaria di mantenere tale attrezzatura
nelle condizioni richieste;
Or. fr
Emendamento 346
Dominique Riquet, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) le attrezzature necessarie per garantire il
pertinente servizio portuale in condizioni
normali e di sicurezza e la capacità di
mantenere tale attrezzatura in condizioni
adeguate;
b) le attrezzature necessarie per garantire il
pertinente servizio portuale a qualsiasi
imbarcazione che il porto può accogliere,
in tutti i posti di attracco, in condizioni
normali, in modo continuativo e in piena
sicurezza, e la capacità tecnica e
finanziaria di mantenere tale attrezzatura
in condizioni adeguate;
Or. fr
Emendamento 347
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) la conformità ai requisiti in materia di
sicurezza marittima o di sicurezza del porto
e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti,
attrezzature e persone;
c) la conformità ai requisiti in materia di
sicurezza marittima o di sicurezza del porto
e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti,
attrezzature, lavoratori e persone;
AM\1063110IT.doc
143/143
PE557.328v01-00
IT
Or. en
Emendamento 348
Lucy Anderson, Siôn Simon, Isabelle Thomas, Jude Kirton-Darling, Clare Moody,
Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Martina Anderson, Olga Sehnalová, Christine
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
c bis) i requisiti sociali, che includono, tra
l'altro, gli obblighi in materia di salute e
sicurezza, condizioni di impiego eque,
condizioni di vita e di lavoro dignitose, ivi
comprese la protezione sociale e la
formazione professionale, e il rispetto
degli accordi di lavoro collettivi;
Or. en
Emendamento 349
Peter van Dalen
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) la disponibilità del servizio portuale
per tutti gli utenti;
Or. en
Emendamento 350
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Ivo Belet, Luis de Grandes Pascual, Renaud
Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Salvatore
Domenico Pogliese, Massimiliano Salini
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
PE557.328v01-00
IT
144/144
AM\1063110IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) la disponibilità del servizio portuale
per tutti gli utenti;
Or. en
Motivazione
Un'autorità portuale dovrebbe essere autorizzata a imporre che i prestatori forniscano i loro
servizi a tutti gli utenti, allo scopo di evitare che si operi una selezione fra questi ultimi.
Emendamento 351
Dominique Riquet, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Philippe De Backer
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) la disponibilità del servizio per tutti
gli utenti;
Or. fr
Emendamento 352
Wim van de Camp
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d ter) la disponibilità del servizio senza
interruzioni durante il giorno, la notte, la
settimana e l'anno.
Or. en
Motivazione
Un'autorità portuale dovrebbe essere autorizzata a chiedere che i prestatori garantiscano un
servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 se ciò è necessario per il buon funzionamento del porto.
AM\1063110IT.doc
145/145
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 353
Peter van Dalen
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d ter) la disponibilità del servizio senza
interruzioni durante il giorno, la notte, la
settimana e l'anno.
Or. en
Emendamento 354
Dominique Riquet, Gesine Meissner, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Philippe
De Backer
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d ter) la disponibilità del servizio senza
interruzioni durante il giorno, la notte, la
settimana e l’anno;
Or. fr
Emendamento 355
Elissavet Vozemberg, Wim van de Camp, Luis de Grandes Pascual, Renaud Muselier,
Cláudia Monteiro de Aguiar, Dubravka Šuica, Salvatore Domenico Pogliese,
Massimiliano Salini, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d ter) la disponibilità del servizio senza
interruzioni durante il giorno, la notte, la
settimana e l'anno;
PE557.328v01-00
IT
146/146
AM\1063110IT.doc
Or. en
Motivazione
Un'autorità portuale dovrebbe aver il diritto di chiedere che un prestatore di servizi
garantisca un servizio 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 se ciò è necessario per il buon
funzionamento del porto.
Emendamento 356
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) la buona reputazione del
richiedente per quanto riguarda il rispetto
dei diritti sociali e del lavoro, compresi il
rispetto degli accordi collettivi esistenti e
le disposizioni di legge a tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro.
Or. en
Emendamento 357
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) il rispetto della legislazione sociale e
del lavoro, compresi gli accordi collettivi
applicabili e gli accordi per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori;
Or. en
Emendamento 358
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas
AM\1063110IT.doc
147/147
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) la continuità del servizio;
Or. fr
Emendamento 359
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) il rispetto delle norme sociali
nazionali;
Or. es
Emendamento 360
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d ter) la buona reputazione del prestatore
di servizi portuali per quanto riguarda il
rispetto dei diritti sociali e del lavoro,
compresa la conformità alla normativa
nazionale e dell'Unione applicabile, agli
standard stabiliti dagli accordi di lavoro
collettivi e agli accordi per la tutela della
salute e della sicurezza, compresa la
prevenzione degli incidenti.
Or. en
PE557.328v01-00
IT
148/148
AM\1063110IT.doc
Emendamento 361
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d ter) la capacità finanziaria di fornire il
servizio portuale.
Or. es
Emendamento 362
Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Renaud Muselier, Cláudia Monteiro de Aguiar,
Dubravka Šuica, Deirdre Clune
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d quater) il rispetto della legislazione
sociale e del lavoro degli Stati membri.
Or. en
Emendamento 363
Lucy Anderson, Siôn Simon, Isabelle Thomas, Jude Kirton-Darling, Clare Moody,
Anneliese Dodds, Theresa Griffin, Martina Anderson, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. L'applicazione del presente
regolamento non giustifica in alcun caso
una riduzione del livello dei requisiti
minimi per la prestazione di servizi
portuali già stabilito dagli Stati membri o
dalle autorità competenti.
Or. en
AM\1063110IT.doc
149/149
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 364
Peter van Dalen
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Se i requisiti minimi comprendono
conoscenze specifiche a livello locale o la
familiarità con condizioni locali, l'ente di
gestione del porto si assicura che sia
garantito un accesso adeguato alla
formazione necessaria in condizioni
trasparenti e non discriminatorie, a meno
che l'accesso a tale formazione non sia
garantito dallo Stato membro.
soppresso
Or. en
Emendamento 365
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Se i requisiti minimi comprendono
conoscenze specifiche a livello locale o la
familiarità con condizioni locali, l’ente di
gestione del porto si assicura che sia
garantito un accesso adeguato alla
formazione necessaria in condizioni
trasparenti e non discriminatorie, a meno
che l’accesso a tale formazione non sia
garantito dallo Stato membro.
soppresso
Or. fr
Motivazione
null
PE557.328v01-00
IT
150/150
AM\1063110IT.doc
Emendamento 366
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Se i requisiti minimi comprendono
conoscenze specifiche a livello locale o la
familiarità con condizioni locali, l’ente di
gestione del porto si assicura che sia
garantito un accesso adeguato alla
formazione necessaria in condizioni
trasparenti e non discriminatorie, a meno
che l’accesso a tale formazione non sia
garantito dallo Stato membro.
Emendamento
4. Se i requisiti minimi comprendono
conoscenze specifiche a livello locale o la
familiarità con condizioni locali, l’ente di
gestione del porto si assicura che sia
garantito un accesso adeguato alle
informazioni pertinenti in condizioni
trasparenti e non discriminatorie.
Or. fr
Emendamento 367
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti
minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura
per la concessione del diritto di fornire
servizi portuali a norma di tali requisiti,
sono pubblicati dall’ente di gestione del
porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di
requisiti minimi applicabili dopo tale data,
almeno tre mesi prima della data di
applicabilità di tali requisiti. I prestatori di
servizi portuali sono informati in anticipo
di ogni modifica dei criteri e della
procedura.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti
minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura
per la concessione del diritto di fornire
servizi portuali a norma di tali requisiti,
sono pubblicati dall'ente di gestione del
porto entro 24 mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento o, nel caso di
requisiti minimi applicabili dopo tale data,
almeno tre mesi prima della data di
applicabilità di tali requisiti. I prestatori di
servizi portuali sono informati in anticipo
di ogni modifica dei criteri e della
procedura.
Or. es
AM\1063110IT.doc
151/151
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 368
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. Quando un ente di gestione del
porto fornisce servizi portuali in proprio o
mediante un organismo da esso
giuridicamente distinto e controllato
direttamente o indirettamente, l'autorità
nazionale competente esercita i poteri di
cui al paragrafo 1.
Or. en
Emendamento 369
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. L’ente di gestione del porto assicura un
trattamento equo dei prestatori di servizi
portuali e agisce in maniera trasparente.
Emendamento
1. L’ente di gestione del porto o l'autorità
competente assicura un trattamento equo
dei prestatori di servizi portuali e agisce in
maniera trasparente, obiettiva, non
discriminatoria e proporzionata.
Or. fr
Emendamento 370
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
PE557.328v01-00
IT
Emendamento
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
152/152
AM\1063110IT.doc
conformità all'articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
conformità all'articolo 4 entro un termine
ragionevole che non può comunque
superare quattro mesi dal ricevimento di
una richiesta in tal senso. Il rifiuto
eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Or. en
Motivazione
Un mese di tempo per concedere o rifiutare il diritto di fornire servizi portuali è troppo poco,
e non consentirebbe di procedere alle verifiche necessarie per accertare il rispetto dei
requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.
Emendamento 371
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L’ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all’articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. L’ente di gestione del porto o l’autorità
competente concede e rifiuta il diritto di
fornire servizi portuali sulla base dei
requisiti minimi istituiti in conformità
all’articolo 4 entro un termine ragionevole
e in ogni caso non superiore a quattro
mesi, dal ricevimento di una richiesta in tal
senso. Il rifiuto eventuale deve essere
debitamente giustificato secondo criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Or. fr
Emendamento 372
Isabella De Monte, David-Maria Sassoli
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
AM\1063110IT.doc
153/153
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro un termine
ragionevole che non può comunque
superare quattro mesi dal ricevimento di
una richiesta in tal senso. Il rifiuto
eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Or. en
Motivazione
Un mese di tempo per concedere o rifiutare il diritto di fornire servizi portuali è troppo poco.
e non consentirebbe di procedere alle verifiche necessarie per accertare il rispetto dei
requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.
Emendamento 373
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L’ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all’articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. L’ente di gestione del porto o l’autorità
competente concede e rifiuta il diritto di
fornire servizi portuali sulla base dei
requisiti minimi istituiti in conformità
all’articolo 4 entro un termine ragionevole
non superiore a quattro mesi, dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Or. fr
PE557.328v01-00
IT
154/154
AM\1063110IT.doc
Emendamento 374
Rolandas Paksas
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso e
accorda detto diritto per un periodo
massimo di cinque anni. Il rifiuto
eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Or. en
Emendamento 375
Philippe De Backer, Pavel Telička
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro due mesi dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Or. en
Emendamento 376
Izaskun Bilbao Barandica
AM\1063110IT.doc
155/155
PE557.328v01-00
IT
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro un mese dal
ricevimento di una richiesta in tal senso. Il
rifiuto eventuale deve essere debitamente
giustificato secondo criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. L'ente di gestione del porto concede e
rifiuta il diritto di fornire servizi portuali
sulla base dei requisiti minimi istituiti in
conformità all'articolo 4 entro un mese dal
completo ricevimento di una richiesta in tal
senso. Il rifiuto eventuale deve essere
debitamente giustificato secondo criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Or. es
Emendamento 377
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa
Proposta di regolamento
Articolo 6
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 6
soppresso
Limitazioni al numero di prestatori di
servizi portuali
1. In deroga all'articolo 3, l'ente di
gestione del porto può limitare il numero
di prestatori di un servizio portuale in
relazione a un dato servizio per una o più
delle seguenti ragioni:
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l'ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale
essenziale e che tale limitazione è
conforme al piano ufficiale di sviluppo del
porto definito dall'ente di gestione del
porto e, se del caso, da qualsiasi altra
autorità pubblica competente
conformemente alla legislazione
nazionale;
b) gli obblighi di servizio pubblico di cui
PE557.328v01-00
IT
156/156
AM\1063110IT.doc
all'articolo 8, nella misura in cui
l'assenza di limitazioni ostacoli
l'esecuzione degli obblighi imposti ai
prestatori di servizi portuali.
2. L'ente di gestione del porto pubblica
eventuali proposte per l'applicazione del
paragrafo 1 con almeno sei mesi di
anticipo unitamente alle ragioni che la
giustificano, dando a eventuali parti
interessate l'opportunità di presentare
osservazioni entro un lasso di tempo
ragionevole.
3. L'ente di gestione del porto pubblica la
decisione adottata.
4. Se un ente di gestione del porto fornisce
servizi portuali in proprio o mediante un
organismo da esso giuridicamente distinto
e controllato direttamente o
indirettamente, gli Stati membri possono
affidare la decisione di limitare il numero
di prestatori di servizi portuali a
un'autorità indipendente dall'ente di
gestione del porto. Se gli Stati membri
non affidano la decisione di limitare il
numero di prestatori di servizi portuali a
una tale autorità, il numero di prestatori
non può essere inferiore a due.
Or. en
Motivazione
La disposizione proposta viola in modo sostanziale il principio della libera concorrenza e la
libertà d'impresa.
Emendamento 378
Tomasz Piotr Poręba
Proposta di regolamento
Articolo 6
Testo della Commissione
Articolo 6
AM\1063110IT.doc
Emendamento
soppresso
157/157
PE557.328v01-00
IT
Limitazioni al numero di prestatori di
servizi portuali
1. In deroga all’articolo 3, l’ente di
gestione del porto può limitare il numero
di prestatori di un servizio portuale in
relazione a un dato servizio per una o più
delle seguenti ragioni:
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l’ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale
essenziale e che tale limitazione è
conforme al piano ufficiale di sviluppo del
porto definito dall’ente di gestione del
porto e, se del caso, da qualsiasi altra
autorità pubblica competente
conformemente alla legislazione
nazionale;
b) gli obblighi di servizio pubblico di cui
all’articolo 8, nella misura in cui
l’assenza di limitazioni ostacoli
l’esecuzione degli obblighi imposti ai
prestatori di servizi portuali.
2. L’ente di gestione del porto pubblica
eventuali proposte per l’applicazione del
paragrafo 1 con almeno sei mesi di
anticipo unitamente alle ragioni che la
giustificano, dando a eventuali parti
interessate l’opportunità di presentare
osservazioni entro un lasso di tempo
ragionevole.
3. L’ente di gestione del porto pubblica la
decisione adottata.
4. Se un ente di gestione del porto fornisce
servizi portuali in proprio o mediante un
organismo da esso giuridicamente distinto
e controllato direttamente o
indirettamente, gli Stati membri possono
affidare la decisione di limitare il numero
di prestatori di servizi portuali a
un’autorità indipendente dall’ente di
gestione del porto. Se gli Stati membri
non affidano la decisione di limitare il
numero di prestatori di servizi portuali a
una tale autorità, il numero di prestatori
non può essere inferiore a due.
PE557.328v01-00
IT
158/158
AM\1063110IT.doc
Or. pl
Emendamento 379
Bogusław Liberadzki
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In deroga all’articolo 3, l’ente di
gestione del porto può limitare il numero
di prestatori di un servizio portuale in
relazione a un dato servizio per una o più
delle seguenti ragioni:
soppresso
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l’ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale
essenziale e che tale limitazione è
conforme al piano ufficiale di sviluppo del
porto definito dall’ente di gestione del
porto e, se del caso, da qualsiasi altra
autorità pubblica competente
conformemente alla legislazione
nazionale;
b) gli obblighi di servizio pubblico di cui
all’articolo 8, nella misura in cui
l’assenza di limitazioni ostacoli
l’esecuzione degli obblighi imposti ai
prestatori di servizi portuali.
Or. pl
Emendamento 380
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. In deroga all’articolo 3, l’ente di
gestione del porto può limitare il numero di
1. In deroga all’articolo 3, l’ente di
gestione del porto o l'autorità competente
AM\1063110IT.doc
159/159
PE557.328v01-00
IT
prestatori di un servizio portuale in
relazione a un dato servizio per una o più
delle seguenti ragioni:
può limitare il numero di prestatori di
servizi portuali in relazione a un dato
servizio per una o più delle seguenti
ragioni:
Or. fr
Emendamento 381
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. In deroga all'articolo 3, l'ente di
gestione del porto può limitare il numero
di prestatori di un servizio portuale in
relazione a un dato servizio per una o più
delle seguenti ragioni:
1. Lo Stato membro o l'autorità
competente può limitare il numero di
prestatori di un servizio portuale in un dato
porto per una o più ragioni, fra cui:
Or. en
Motivazione
Non può essere l'ente di gestione del porto che limita il numero di prestatori.
Emendamento 382
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. In deroga all’articolo 3, l’ente di
gestione del porto può limitare il numero di
prestatori di un servizio portuale in
relazione a un dato servizio per una o più
delle seguenti ragioni:
1. L’ente di gestione del porto può limitare
il numero di prestatori di un servizio
portuale in relazione a un dato servizio alla
luce delle seguenti ragioni:
Or. fr
PE557.328v01-00
IT
160/160
AM\1063110IT.doc
Motivazione
Risulta opportuno lasciare un elenco aperto delle definizioni dei criteri che consentono di
limitare il numero dei prestatori.
Emendamento 383
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1. In deroga all'articolo 3, l'ente di gestione
del porto può limitare il numero di
prestatori di un servizio portuale in
relazione a un dato servizio per una o più
delle seguenti ragioni:
Emendamento
1. Fatti salvi i vari modelli di
organizzazione dei servizi portuali e in
deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del
porto o l'autorità nazionale competente
può limitare il numero di prestatori di un
servizio portuale in relazione a un dato
servizio per una o più delle seguenti
ragioni:
Or. en
Emendamento 384
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l'ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale essenziale
e che tale limitazione è conforme al piano
ufficiale di sviluppo del porto definito
dall'ente di gestione del porto e, se del
caso, da qualsiasi altra autorità pubblica
competente conformemente alla
legislazione nazionale;
Emendamento
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che lo
spazio costituisca un impianto portuale
essenziale per la prestazione del servizio
portuale, e conformemente alla
legislazione nazionale;
Or. en
AM\1063110IT.doc
161/161
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 385
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l’ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale essenziale
e che tale limitazione è conforme al piano
ufficiale di sviluppo del porto definito
dall’ente di gestione del porto e, se del
caso, da qualsiasi altra autorità pubblica
competente conformemente alla
legislazione nazionale;
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi o delle superfici
navigabili, a condizione che l’ente di
gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale essenziale
e che tale limitazione è conforme alle
decisioni e ai piani definiti dall’ente di
gestione del porto e, se del caso, da
qualsiasi altra autorità pubblica competente
conformemente alla legislazione nazionale;
Or. fr
Emendamento 386
Gesine Meissner, Pavel Telička, Philippe De Backer
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l'ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale
essenziale e che tale limitazione è
conforme al piano ufficiale di sviluppo del
porto definito dall'ente di gestione del
porto e, se del caso, da qualsiasi altra
autorità pubblica competente
conformemente alla legislazione nazionale;
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo dei terreni o degli spazi litoranei, a
condizione che tale limitazione sia
conforme alle decisioni o ai piani quali
definiti dall'ente di gestione del porto e, se
del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica
competente conformemente alla
legislazione nazionale;
Or. en
PE557.328v01-00
IT
162/162
AM\1063110IT.doc
Motivazione
Non tutti i porti dispongono di un piano ufficiale di sviluppo. È importante che la limitazione
sia basata su una decisione formale, ma non necessariamente su un piano di sviluppo.
Emendamento 387
Keith Taylor, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l'ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale essenziale
e che tale limitazione è conforme al piano
ufficiale di sviluppo del porto definito
dall'ente di gestione del porto e, se del
caso, da qualsiasi altra autorità pubblica
competente conformemente alla
legislazione nazionale;
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l'ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale essenziale
per la prestazione di servizi portuali
sicuri, socio ed ecocompatibili, e
sostenibili, e che tale limitazione è,
laddove applicabile, conforme al piano
ufficiale di sviluppo del porto definito
dall'ente di gestione del porto e, se del
caso, da qualsiasi altra autorità pubblica
competente nel rispetto della legislazione
nazionale;
Or. en
Emendamento 388
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Isabelle Thomas
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che l’ente
di gestione possa dimostrare che lo spazio
costituisce un impianto portuale
essenziale e che tale limitazione è
conforme al piano ufficiale di sviluppo del
porto definito dall’ente di gestione del
a) la carenza o la destinazione ad altro
scopo degli spazi, a condizione che tale
limitazione sia conforme al piano ufficiale
di sviluppo del porto definito dall’ente di
gestione del porto e, se del caso, da
qualsiasi altra autorità pubblica competente
conformemente alla legislazione nazionale;
AM\1063110IT.doc
163/163
PE557.328v01-00
IT
porto e, se del caso, da qualsiasi altra
autorità pubblica competente
conformemente alla legislazione nazionale;
Or. fr
Motivazione
Il riferimento a "un impianto portuale necessario" non appare pertinente; inoltre risulta
necessario lasciare all'ente di gestione del porto e/o all'autorità competente un certo margine
di manovra per definire i criteri che consentono di limitare il numero dei prestatori.
Emendamento 389
Peter van Dalen
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) la necessità di garantire la
disponibilità del servizio senza
interruzioni durante il giorno, la notte, la
settimana e l'anno, nonché la
disponibilità del servizio portuale per tutti
gli utenti;
Or. en
Emendamento 390
Lucy Anderson, Theresa Griffin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) la necessità di garantire la
conformità ai requisiti minimi di servizio
quali previsti agli articoli 4 e 5;
Or. en
PE557.328v01-00
IT
164/164
AM\1063110IT.doc
Emendamento 391
Gesine Meissner, Pavel Telička, Catherine Bearder
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) in considerazione dei diversi
modelli di organizzazione dei servizi
portuali, nei casi di cui all'articolo 9,
quando l'operatore interno svolge
un'attività direttamente esposta a una
concorrenza effettiva, le restanti
disposizioni del presente articolo non si
applicano;
Or. en
Motivazione
Gli operatori interni dovrebbero essere liberi di nominare se stessi prestatori di servizi nei
loro porti.
Emendamento 392
Keith Taylor, Karima Delli, Lucy Anderson
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) la necessità di garantire operazioni
portuali sicure o sostenibili sotto il profilo
ambientale;
Or. en
Emendamento 393
Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
AM\1063110IT.doc
165/165
PE557.328v01-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) la necessità di garantire la salute e
la sicurezza dei lavoratori o la conduzione
di operazioni portuali sicure o sostenibili
sotto il profilo ambientale;
Or. en
Emendamento 394
Luis de Grandes Pascual
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) il fatto che le caratteristiche del
traffico non consentono a più prestatori di
servizi portuali di operare in condizioni
economicamente soddisfacenti nel porto.
Or. en
Emendamento 395
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) il fatto che l'assenza di limitazione
del numero di prestatori di servizi
determina una compensazione finanziaria
per gli obblighi di servizio pubblico che è
eccessivamente elevata per l'ente di
gestione del porto o l'autorità competente,
o per gli utenti del porto;
Or. en
PE557.328v01-00
IT
166/166
AM\1063110IT.doc
Motivazione
Dovrebbe essere consentita una limitazione del numero dei prestatori di servizi portuali
allorché la compensazione finanziaria per l'obbligo di servizio pubblico determina un chiaro
svantaggio per la competitività del porto a motivo dell'imposizione di diritti portuali
sproporzionati necessari per coprire la compensazione finanziaria.
Emendamento 396
Jacqueline Foster
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) ove sia stato determinato, a norma
dell'articolo 35 della direttiva
2014/25/UE, che un settore o sottosettore
portuale in uno Stato membro svolge
un'attività direttamente esposta alla
concorrenza ai sensi dell'articolo 34 di
detta direttiva. In tal caso, i paragrafi 2 e
3 del presente articolo non si applicano.
Or. en
Motivazione
L'esenzione relativa all'esposizione diretta alla concorrenza prevista dalle direttive sulle
"utilities" e sulle concessioni dovrebbe applicarsi anche ad altri regolamenti analoghi sugli
appalti. La logica sottostante è che un settore pienamente soggetto alla concorrenza
dovrebbe essere libero di ottenere prodotti e servizi in un quadro commerciale, mentre le
direttive sono volte all'acquisizione di beni pubblici, cui le regole della concorrenza non si
applicano.
Emendamento 397
Isabella De Monte, David-Maria Sassoli
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) il fatto che l'assenza di limitazione
determina una compensazione finanziaria
AM\1063110IT.doc
167/167
PE557.328v01-00
IT
per gli obblighi di servizio pubblico che è
eccessivamente elevata per l'ente di
gestione del porto o l'autorità competente,
o per gli utenti del porto.
Or. en
Motivazione
Dovrebbe essere consentita una limitazione del numero dei prestatori di servizi portuali
allorché la compensazione finanziaria per l'obbligo di servizio pubblico determina un chiaro
svantaggio per la competitività del porto a motivo dell'imposizione di diritti portuali
sproporzionati necessari per coprire la compensazione finanziaria.
Emendamento 398
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) nei casi di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, quando il prestatore di
servizi portuali è considerato un operatore
interno ai fini del presente regolamento.
Or. en
Emendamento 399
Keith Taylor, Lucy Anderson, Karima Delli
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) ove le caratteristiche del traffico
portuale di un dato porto non consentano
a più prestatori di fornire servizi portuali
in condizioni soddisfacenti dal punto di
vista economico e/o della sicurezza e
qualità del servizio.
PE557.328v01-00
IT
168/168
AM\1063110IT.doc
Or. en
Emendamento 400
Inés Ayala Sender
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) la necessità di assicurare mediante
il pilotaggio portuale, che è un servizio
pubblico di interesse generale, la
sicurezza e la protezione marittima nel
porto e la sicurezza della navigazione
nell'area portuale e urbana limitrofa.
Or. es
Motivazione
I piloti portuali svolgono una funzione di interesse generale assicurando la sicurezza e la
protezione marittima. D'altro canto, in virtù della direttiva 2009/16/CE, sono tenuti a
informare le autorità portuali delle potenziali carenze suscettibili di compromettere la
sicurezza della navigazione. Per questo motivo il loro numero dovrebbe essere limitato così
da offrire un servizio tecnico nautico essenziale indipendente dagli interessi commerciali, che
consenta di garantire la sicurezza marittima e quella pubblica.
Emendamento 401
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) la carenza di spazi litoranei, ove ciò
rappresenti un elemento essenziale della
capacità di fornire il servizio portuale in
questione in modo sicuro ed efficace;
Or. es
AM\1063110IT.doc
169/169
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 402
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b ter) l'esistenza di ragioni oggettive
connesse alle condizioni di concorrenza;
Or. es
Emendamento 403
Izaskun Bilbao Barandica
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b quater) la necessità di garantire la
conduzione di operazioni portuali che
siano sicure e sostenibili sotto il profilo
ambientale e della sicurezza marittima.
Or. es
Emendamento 404
Philippe De Backer, Pavel Telička, Gesine Meissner
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Le limitazioni applicate a norma del
paragrafo 1 sono proporzionate alle
ragioni che le giustificano.
Or. en
Emendamento 405
Daniel Dalton
PE557.328v01-00
IT
170/170
AM\1063110IT.doc
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
In considerazione dei diversi modelli di
organizzazione dei servizi portuali, nei
casi di cui all'articolo 9, quando
l'operatore interno svolge un'attività
direttamente esposta a una concorrenza
effettiva, le restanti disposizioni del
presente articolo non si applicano.
Or. en
Motivazione
In considerazione dei diversi modelli di organizzazione dei servizi portuali vigenti nell'UE e
del funzionamento di mercati concorrenziali efficaci, gli operatori interni dovrebbero essere
liberi di nominare se stessi prestatori di servizi nei loro porti.
Emendamento 406
Lucy Anderson, Keith Taylor, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Quando non è né lo Stato membro né
l'autorità competente, l'ente di gestione
del porto può limitare il numero di
prestatori in conformità del paragrafo 1
nei casi in cui la legislazione nazionale lo
consente.
Or. en
Motivazione
Bisognerebbe precisare come e quando gli enti di gestione del porto possono limitare il
numero di prestatori se non sono né lo Stato membro né l'autorità competente.
AM\1063110IT.doc
171/171
PE557.328v01-00
IT
Emendamento 407
Bogusław Liberadzki
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L’ente di gestione del porto pubblica
eventuali proposte per l’applicazione del
paragrafo 1 con almeno sei mesi di
anticipo unitamente alle ragioni che la
giustificano, dando a eventuali parti
interessate l’opportunità di presentare
osservazioni entro un lasso di tempo
ragionevole.
soppresso
Or. pl
Emendamento 408
Renaud Muselier
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L’ente di gestione del porto pubblica
eventuali proposte per l’applicazione del
paragrafo 1 con almeno sei mesi di anticipo
unitamente alle ragioni che la giustificano,
dando a eventuali parti interessate
l’opportunità di presentare osservazioni
entro un lasso di tempo ragionevole.
2. L’ente di gestione del porto o l’autorità
competente pubblica eventuali proposte
per l’applicazione del paragrafo 1 con
almeno tre mesi di anticipo unitamente alle
ragioni che la giustificano, dando a
eventuali parti interessate l’opportunità di
presentare osservazioni entro un lasso di
tempo ragionevole.
Or. fr
Emendamento 409
Lucy Anderson, Theresa Griffin
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. L'ente di gestione del porto pubblica
PE557.328v01-00
IT
Emendamento
2. Eventuali proposte per l'applicazione
172/172
AM\1063110IT.doc
eventuali proposte per l'applicazione del
paragrafo 1 con almeno sei mesi di
anticipo unitamente alle ragioni che la
giustificano, dando a eventuali parti
interessate l'opportunità di presentare
osservazioni entro un lasso di tempo
ragionevole.
del paragrafo 1 sono pubblicate dallo
Stato membro, dall'autorità competente o
dall'ente di gestione del porto che intenda
applicare tale limitazione con almeno sei
mesi di anticipo unitamente alle ragioni
che la giustificano, dando a eventuali parti
interessate l'opportunità di presentare
osservazioni entro un lasso di tempo
ragionevole.
Or. en
Motivazione
A seconda delle circostanze, può essere lo Stato membro, l'autorità competente o l'ente di
gestione del porto ad applicare una limitazione.
AM\1063110IT.doc
173/173
PE557.328v01-00
IT