REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L
Transcript
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE E DELLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO Art. 1 - Finalità del Regolamento Art. 2 - Domanda di ammissione agli esami Art. 3 - Spese di istruttoria REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI ABILITATIVI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE E ALL’ESAME DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO – CAUSE DI ESCLUSIONE Art. 4 - Requisiti richiesti ai fini dell’ammissione agli esami abilitativi di: Guida Turistica, Accompagnatore Turistico, Tecnico di Comunicazione e Marketing Turistico, Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica Art. 5 - Requisiti richiesti ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità di: Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo Art. 6 - Inammissibilità della domanda di partecipazione alle prove d’esame TITOLI ABILITANTI (D.G. Regione Marche del 29/06/2007, n. 725; D.Lgs. 23/05/2011 n. 79) - RICONOSCIMENTO TITOLI ABILITANTI CONSEGUITI ALL’ESTERO – SITUAZIONI PARTICOLARI Art. 7 – Titolo Abilitanti: esame di Guida Turistica/esercizio della professione di Accompagnatore Turistico (D.G. Regione Marche del 29/06/2007, n. 725, punti 2.1 e 2.2; D.Lgs. 23/05/2011 n. 79) Art. 8 – Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico e di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo conseguiti all’estero Art. 9 - Situazioni Particolari COMMISSIONI ESAMINATRICI Art. 10 - Commissioni esaminatrici - composizione funzionamento compensi PROVE E PROGRAMMA DEGLI ESAMI Art. 11 - Prove e programmi degli esami di abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche Art. 12 - Prova e programmi dell’esame di idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo ATTESTATI – ELENCHI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO. Art. 13 - Attestato di abilitazione o di idoneità - Iscrizione negli Elenchi provinciali/regionali Tessera personale di riconoscimento. Art. 14 - Elenchi professionali della Provincia di Ancona DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L. n. 69/2009 Art. 15 - Termini di conclusione dei procedimenti DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Art. 1 – Finalità del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale per l’esercizio delle Professioni Turistiche e dell’idoneità per l’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo, in attuazione delle norme di cui al Titolo III Professioni Turistiche e al TITOLO IV, CAPO II, art. 65, del Testo Unico delle Norme Regionali in materia di Turismo (L.R. 11 luglio 2006 n. 9). Il bando d’esame, emanato almeno ogni due anni, è pubblicato all’Albo provinciale e sul sito istituzionale dell’Ente. Le professioni che necessitano il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità professionale, ai sensi del presente Regolamento, sono: Guida Turistica Accompagnatore Turistico Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo. Il presente Regolamento inoltre disciplina: a. quota di partecipazione all’esame, quale contributo alle spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione b. composizione funzionamento e compensi della Commissione esaminatrice c. prove e programmi d’esame d. titoli abilitanti e. elenchi professionali provinciali f. termini dei procedimenti. Art. 2 – Domanda di ammissione agli esami Per sostenere gli esami di abilitazione alle Professioni Turistiche e l’esame d’idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo i candidati devono presentare alla Provincia di Ancona, indirizzata al Dirigente del Settore competente, la domanda di ammissione all’esame. La domanda di ammissione va firmata in calce e non necessita, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, dell’autenticazione della firma. Inoltre la domanda deve essere redatta in bollo e su modello predisposto dall’Ufficio compente, reperibile presso la sede della Provincia di Ancona o scaricabile dal sito internet dell’Ente, inoltrata, come di seguito, nel rispetto delle modalità e del termine perentorio di scadenza di cui al bando: - mediante servizio postale a mezzo di raccomandata A.R., con allegata copia fotostatica, fronte retro, di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore; in tal caso deve pervenire in plico chiuso e riportare la seguente indicazione: “Domanda di ammissione all’esame di abilitazione/idoneità all’esercizio della professione di ________________________________ Provincia di Ancona - Ufficio Turismo”. - consegnata a mano presso l’Ufficio competente; in tal caso va sottoscritta innanzi all’impiegato addetto. Non sono prese in considerazione le domande presentate fuori termine o in difformità alle modalità suddette, previste dal bando. Per le domande trasmesse per posta, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale di spedizione; per le domande presentate a mano fa fede il “timbro di posta in arrivo”, apposto dall’Ufficio competente. Il candidato nella domanda deve dichiarare, oltre alle dichiarazioni sostitutive di certificazione da rilasciare in merito ai requisiti soggettivi previsti per legge: la residenza, il domicilio o il recapito dove ricevere le eventuali comunicazioni relative al bando; il/i numero/i telefonico/i per essere contattato; l’indirizzo di posta elettronica; la lingua straniera facoltativa, se richiesta, secondo le prove e i programmi degli esami; il possesso di titoli abilitanti, l’idoneità e le abilitazioni conseguite; l’accettazione incondizionata delle norme di cui bando. A pena di esclusione, la domanda di ammissione all’esame deve essere sottoscritta in calce dal candidato e inoltre, se spedita per posta, deve essere accompagnata da una copia fotostatica, fronte retro, di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Le domande di partecipazione agli esami saranno istruite dal Servizio competente, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati. L’ammissione all’esame è disposta dalla Commissione giudicatrice. Art. 3 – Spese di istruttoria E’ istituita, con il presente Regolamento, la quota di partecipazione all’esame, quale contributo alle spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione, a carico del soggetto che intende conseguire l’abilitazione o l’idoneità professionale. L’ammissione agli esami di abilitazione alle professioni turistiche o d’idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo è subordinata al preventivo pagamento della stessa. L’importo della quota di partecipazione viene stabilito con apposito atto della Giunta Provinciale. La modalità di versamento è stabilita nel bando di indizione degli esami. L’importo versato in nessun caso verrà rimborsato ai candidati. Art. 4 - Requisiti richiesti ai fini dell’ammissione agli esami abilitativi di: Guida Turistica, Accompagnatore Turistico, Tecnico di Comunicazione e Marketing Turistico, Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica Ai sensi dell’art. 49, c. 4, della L.R. n. 9/2006, così come modificato dalla L.R. del 23/02/2007, n. 2, l’ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni di Guida Turistica, Accompagnatore Turistico, Tecnico di Comunicazione e Marketing Turistico e Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni; diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da Istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in Stato estero. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato, a seguito della comunicazione di avvenuto superamento dell’esame di abilitazione, dovrà produrre la seguente documentazione, necessaria ai fini del rilascio dell’attestato: una copia autenticata del titolo di studio conseguito all’estero con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana; per i cittadini italiani e per i cittadini di Stati membri della U.E., che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, è necessario il decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi); per i cittadini di Stati extra U.E., che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Consolare Italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione che il titolo consente l’accesso agli studi universitari. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione della domanda di ammissione all’esame. Nella domanda deve essere indicata, ai sensi della D.G.R.M. del 29 giugno 2007 n. 725, la professione nella quale il candidato intende abilitarsi e le lingue straniere nelle quali intende sostenere l’esame, a seconda delle prove e dei programmi d’esame; nello specifico, nell’esame di Guida Turistica, una lingua straniera, obbligatoria esclusivamente tra le quattro lingue maggiormente diffuse in Europa - inglese, francese, tedesco, spagnolo - ed eventualmente altre lingue straniere la cui scelta è facoltativa; nell’esame di Tecnico di Comunicazione e Marketing Turistico, una sola lingua straniera obbligatoria tra le quattro lingue maggiormente diffuse in Europa - inglese, francese, tedesco, spagnolo; nell’esame di Guida Naturalistica, facoltativa è la conversazione in lingua straniera, ma la scelta resta obbligatoria tra le quattro lingue su citate. Art. 5 - Requisiti richiesti ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità di: Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo Ai sensi del Titolo IV, Capo II Direttore Tecnico, art. 65 (Esame di idoneità), c. 2, della L.R. n. 9/2006, per l’ammissione all’esame di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore a diciotto anni; b) residenza o domicilio in uno dei Comuni della Regione Marche; c) godimento dei diritti civili e politici; d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da Istituto statale o paritario o del diploma conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia o in altro Stato estero, riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato, a seguito della comunicazione di avvenuto superamento dell’esame d’idoneità, dovrà produrre la seguente documentazione, necessaria ai fini del rilascio dell’attestato: una copia autenticata del titolo di studio conseguito all’estero con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana; per i cittadini italiani e per i cittadini di Stati membri della U.E., che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, è necessario il decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi); per i cittadini di Stati extra U.E., che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Consolare Italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione che il titolo consente l’accesso agli studi universitari. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione all’esame. Nella domanda di partecipazione è obbligatorio che il candidato scelga la lingua straniera nella quale intende sostenere la conversazione, in aggiunta all’inglese. Art. 6 – Inammissibilità della domanda di partecipazione alle prove d’esame I casi sotto elencati determinano l’inammissibilità della domanda di partecipazione alle prove di esame o l’annullamento delle prove d’esame sostenute: • presentazione della domanda fuori termini e senza l’osservanza delle modalità prescritte nel bando; • mancanza del possesso, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento; • mancato versamento della quota di partecipazione alle spese d’esame; • accertata mancanza da parte dell’Ufficio del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; • mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami; • domanda presentata, tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R, priva dell’allegata copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; • mancata indicazione da parte del candidato della lingua straniera, laddove questa sia obbligatoria; • mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza, del domicilio o recapito. Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuni degli elementi non dichiarati possano essere inequivocabilmente desunti dalla domanda stessa o dai documenti allegati. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della mancanza dei requisiti o dei titoli autocertificati nella domanda costituisce motivo di esclusione dall’esame o di nullità delle prove d’esame. Art. 7 – Titolo Abilitanti: esame di Guida Turistica/esercizio della professione di Accompagnatore Turistico (D.G. Regione Marche del 29/06/2007, n. 725, punti 2.1 e 2.2; D.Lgs. 23/05/2011 n. 79) Per i Titoli Abilitanti di cui al presente articolo si rinvia alle disposizioni vigenti all’atto dell’emanazione del bando d’esame di Guida Turistica al momento della richiesta del riconoscimento del titolo ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico. Art. 8 – Riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico e di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo conseguiti all’estero Ai sensi degli artt. 47, c. 5 e 65, c. 5, della L.R. n. 9/2006, la Provincia provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti alla professione di Accompagnatore Turistico e di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo rilasciati da uno Stato membro dell’Unione Europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente. Si rimanda pertanto a quanto previsto dal D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e al D.P.R. 31 agosto 1994 n. 394. Art. 9 - Situazioni Particolari Ai sensi dell’art. 51 della L R. 11 luglio 2006, n. 9, • coloro i quali siano già abilitati all’esercizio di una delle Professioni Turistiche, ovvero alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo, possono conseguire l’abilitazione nelle altre Professioni Turistiche di cui al Titolo III della L.R. Marche n. 9/2006 senza sostenere l’esame nelle materie nelle quali lo abbiano già sostenuto ai fini dell’abilitazione; • coloro che siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano conseguire l’idoneità nelle lingue straniere nelle quali non abbiano già conseguito l’abilitazione, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse; • coloro che siano già abilitati all’esercizio della professione di Guida Turistica, in una provincia del territorio regionale, in altre regioni o all’estero, conseguono l’abilitazione nella Provincia di Ancona previo superamento della sola prova che accerti la conoscenza delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale. Art. 10 - Commissioni esaminatrici – composizione funzionamento compensi Ai sensi del punto 4 della D.G.R.M. del 29 giugno 2007 n. 725, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche è così composta: a) il dirigente del Servizio provinciale competente che la presiede; b) un esperto di legislazione turistica; c) due esperti competenti nelle materie d’esame attinenti la professione di cui uno in rappresentanza della categoria professionale interessata, ove costituita; d) un docente per ciascuna lingua estera oggetto d’esame. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore a D3. La Commissione giudicatrice resta in carica per quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta. Ai sensi del punto 5.6 della D.G.R.M. del 25 giugno 2007 n. 688, presso la Provincia di Ancona è istituita la Commissione d’esame d’idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo composta da: a) il dirigente del Servizio provinciale competente che la presiede; b) un direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo operante nella Provincia, indicato dall’Associazione di categoria più rappresentativa sul territorio provinciale, ove costituita; c) due docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie d’esame; d) un docente per ciascuna lingua estera oggetto d’esame. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore a D3. La Commissione giudicatrice resta in carica per quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui alla lettera a) e c), nonché, in sede d’esame e di valutazione di ciascun candidato, i commissari alla lettera d). Ai sensi del c. 3, dell’art. 47, della L.R. n. 9/2006, le Commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche devono avere al loro interno almeno due docenti universitari. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi precedenti spetta un’indennità di seduta determinata con specifico atto del Dirigente, nel rispetto della normativa vigente. Art. 11 - Prove e programmi degli esami di abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche Le prove degli esami di abilitazione di cui alla D.G.R. Marche del 29.06.2007, n. 725 sono le seguenti, distinte per le singole figure professionali: Guida Turistica Prova scritta: a) prova atta a dimostrare la conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia di Ancona, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta Regionale d’intesa con le competenti Sovrintendenze; b) prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua estera prescelta dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco, spagnolo); Prova orale: a) materie della prova scritta; b) conversazione in una delle lingue estere prescelta dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e in altre eventualmente prescelte dal candidato; c) legislazione turistica e argomenti attinenti l’attività professionale della Guida Turistica, con riferimento anche ai compiti della Guida Naturalistica e dell’Accompagnatore Turistico. Accompagnatore Turistico Prova scritta: prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, politica ed economica italiana, europea ed extraeuropea, di norme relative alle comunicazioni e ai trasporti in Italia e negli altri Paesi europei ed extraeuropei, nonché di tecnica e organizzazione turistica, legislazione turistica e doganale italiana; Prova orale: a) materie della prova scritta con particolare riferimento alle discipline delle comunicazioni e dei trasporti italiani e dei principali Paesi europei ed extraeuropei; b) nozioni generali sul patrimonio culturale, storico, artistico e socio-economico dell’Italia e degli altri Paesi europei; c) legislazione turistica, geografia turistica e argomenti attinenti l’attività professionale dell’Accompagnatore Turistico, con riferimento anche ai compiti della Guida Turistica e della Guida Naturalistica e conoscenza delle nozioni elementari di medicina preventiva ed educazione sanitaria, con particolare riguardo alle malattie infettive ed epidemiche riferite ai paesi a rischio; d) conversazione in lingua inglese. Tecnico di Comunicazione e Marketing Turistico Prova scritta: tecniche di marketing e di comunicazione, conoscenza dell’organizzazione delle imprese turistiche, elementi di legislazione, tecnica e geografia del turismo; progetto di pianificazione di una campagna pubblicitaria in materia turistica; Prova orale: a) materie della prova scritta; b) legislazione turistica, geografia turistica e argomenti attinenti l’attività professionale del Tecnico di Comunicazione con riferimento ai compiti della Guida e dell’Accompagnatore Turistico; c) conversazione in una delle lingue estere prescelta dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Guida Naturalistica o Ambientale Prova scritta: prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua italiana, soprattutto ai fini divulgativi e la conoscenza approfondita delle risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche della regione Marche, nella quale si chiede di esercitare la professione, con particolare riferimento alle aree protette e ai relativi fenomeni naturali ed emergenze naturalistiche più significative, agli itinerari di visita e alle norme di comportamento da rispettare, nonché nozioni generali sul patrimonio culturale, storico, scientifico e socio-economico della regione medesima; Prova orale: a) materie della prova scritta; b) legislazione turistica, geografica turistica e argomenti attinenti la professione di Guida Naturalistica, con riferimento ai compiti della Guida Turistica e dell’Accompagnatore Turistico; metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia; nozioni di pronto soccorso; c) conversazione in una delle lingue estere prescelta dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco, spagnolo). La prova in lingua straniera è obbligatoria unicamente per l’accompagnamento di persone o gruppi stranieri. DISPOSIZIONI COMUNI I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento nella sede e all’ora stabiliti come da convocazione; la mancata presentazione sarà considerata come rinuncia e comporterà l’automatica esclusione dall’esame. L’ammissione a ciascuna delle prove successive alla prima è determinata dal superamento della prova precedente, secondo l’ordine di espletamento suindicato. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione in una delle Professioni Turistiche disciplinate dalla normativa previgente non sono soggetti alla verifica della conoscenza della lingua straniera, ove prevista. Al termine delle prove d’esame la Commissione esprimerà un giudizio complessivo di “idoneità” o di “non idoneità”. Con Determinazione Dirigenziale verrà approvato il Verbale della Commissione esaminatrice e l’esito finale d’esame con l’elenco dei candidati idonei al conseguimento dell’attestato di abilitazione; l’elenco sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Ancona. Art. 12 - Prova e programmi dell’esame di idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo Ai sensi della D.G.R.M. del 25 giugno 2007 n. 688, l’esame per conseguire l’idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo consiste nel superamento della sola prova orale e ha per oggetto le seguenti materie: a) TECNICA TURISTICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO: tipologia delle agenzie di viaggio e funzioni relative a tour organizer, tour operator, grossisti, dettaglianti, forme miste (cenni sull’organizzazione di ognuna di tali forme) principi e procedure di organizzazione dei viaggi individuali, di gruppo e di catalogo predisposizione ed emissione dei documenti di viaggio, vouchers, biglietti e documenti di trasporto, con particolare riferimento alla biglietteria aerea tipi di rapporti e comunicazione per l'acquisizione dei servizi di trasporto (charters I.T., combinazioni speciali...) e di quelli a terra ("vuoto per pieno", allotments, special tariffs...), forme di pagamento nei confronti dei clienti e corrispondenti b) LEGISLAZIONE TURISTICA: legislazione statale e regionale in materia turistica l'impresa e la società i titoli di credito in generale il contratto di viaggio il contratto di trasporto il contratto di agenzia la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio il codice del consumo il Regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri principi di legislazione valutaria, assicurativa e tributaria riguardanti l'attività delle agenzie di viaggio c) GEOGRAFIA TURISTICA, GEOGRAFIA DELLE RISORSE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE: 1) ASPETTI GENERALI: - concetto e ruolo del turismo - cenni e storia del turismo - turismo interno e internazionale - bilancia dei pagamenti e bilancia turistica - concetto di risorsa turistica e di flusso turistico - tipologia e forme di turismo - lettura e interpretazione di carte geografiche e turistiche - calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza a determinate velocità - fusi orari 2) ASPETTI PARTICOLARI: aspetto fisico, antropico ed economico con particolare riguardo alle risorse turistiche e alla bilancia turistica dell'Italia, dei Paesi europei ed extraeuropei - formulazione di itinerari di viaggio. d) LINGUE STRANIERE: Conversazione nella lingua inglese e nella lingua scelta dal candidato. I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento nella sede e all’ora stabiliti come da convocazione; la mancata presentazione sarà considerata come rinuncia e comporterà l’automatica esclusione dall’esame. Valutazione della prova d’esame: la valutazione della prova d’esame sarà espressa dalla Commissione giudicatrice in forma collegiale, con il giudizio di “idoneità” o di “non idoneità”, senza l’attribuzione di votazione e/o punteggio nelle singole materie d’esame. Con Determinazione Dirigenziale sarà approvato il Verbale della Commissione esaminatrice e l’esito finale d’esame con l’elenco dei candidati idonei al conseguimento dell’attestato di idoneità; l’elenco sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Ancona. Art. 13 – Attestato di abilitazione o di idoneità Iscrizione negli Elenchi provinciali/ regionali – Tessera personale di riconoscimento. Ai candidati risultati idonei, il competente Ufficio della Provincia di Ancona provvede, sulla base dei requisiti posseduti, già dichiarati dai medesimi in sede di ammissione all’esame o accertati dal Servizio competente, al rilascio dell’attestato di abilitazione professionale, nonché all’iscrizione nello specifico Elenco professionale e al rilascio della tessera personale di riconoscimento. A tal fine, l’interessato dovrà inoltrare al Servizio competente della Provincia di Ancona, secondo la modulistica predisposta, domanda in bollo del valore corrente e l‘Attestazione dell'avvenuto versamento della somma di € 75,00 per il rilascio dell’attestato di abilitazione, ai sensi dell’art. 52, c. 3, della L.R. n. 9/2006. Non è dovuto il corrispettivo di € 75,00 da coloro che, già abilitati all’esercizio della Professioni Turistiche, sono sottoposti ad esame limitatamente alle lingue straniere nelle quali non siano abilitati, al solo fine di estendere l’abilitazione già in possesso; per gli Accompagnatori Turistici, la D.G.R.M. del 29/06/2007 n. 725, prevede solo l’abilitazione nella lingua inglese. Ai canditati risultati idonei all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo è rilasciato l’attestato di idoneità professionale, ai fini dell’iscrizione, dietro presentazione di apposita domanda, nell’Elenco regionale dei Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, tenuto e aggiornato dal Servizio Regionale competente ai sensi dell’art. 66 della L.R. n. 9/2006. Art. 14 - Elenchi professionali della Provincia di Ancona Ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 9/2006, la Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento annuale degli Elenchi professionali. L’iscrizione negli Elenchi avviene come disciplinato nell’articolo precedente. Sono iscritti negli Elenchi professionali della Provincia di Ancona gli abilitati fuori provincia che ne facciano domanda in bollo, fermo restando che, ai sensi dell’art. 47, c. 1, della L.R. n. 9/2006, l’abilitazione, per le Guide Turistiche, ha validità nel territorio della Provincia che l’ha rilasciata, mentre per le Guide Naturalistiche l’abilitazione ha validità nell’intero territorio regionale. Con Determinazione Dirigenziale viene recepito l’esito della verifica ai fini dell’iscrizione e del rilascio della tessera personale di riconoscimento. La cancellazione dagli Elenchi provinciali è disposta: - su esplicita richiesta del professionista, - per decesso, - in caso di reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 57 della L.R. n. 9/2006. L’esercizio della professione turistica è subordinato alla comunicazione di inizio attività da presentare al Comune di residenza o di domicilio; al Comune deve essere altresì comunicata la cessazione dell’attività. Ai sensi della D.G.R.M. n. 725/2007, ai fini dell’aggiornamento annuale degli Elenchi professionali, i soggetti iscritti comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’effettivo esercizio della specifica professione turistica alla Provincia di Ancona e al Comune di residenza o di domicilio; gli iscritti che modifichino la propria residenza o il proprio domicilio sono invitati a darne comunicazione alla Provincia di Ancona, ai fini della buona tenuta dell’Elenco. Gli Elenchi annualmente aggiornati sono resi pubblici e diffusi attraverso il sito istituzionale della Provincia di Ancona. Art. 15 - Termini di conclusione dei procedimenti 1. Esami di abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche e di idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo (L.R. n. 9/2006, artt. 49 e 65; Delibere di G.R. Marche n. 725/2007 e n. 688/2007): 180 giorni dalla comunicazione di convocazione di cui al calendario d’esame; tale termine è determinato dalla complessità del procedimento. 2. Rilascio attestato di abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche, tessera personale di riconoscimento e iscrizione negli Elenchi professionali provinciali (L.R. n. 9/2006, art. 52; D.G.R.M. n. 725/2007): 30 giorni dalla domanda o dalla regolarizzazione della documentazione, incluso l’avvenuto versamento delle somme previste per legge, da effettuarsi a cura degli interessati. 3. Rilascio attestato d’idoneità all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo (L.R. n. 9/2006, art. 65, c. 4; D.G.R.M. n. 688/2007): 30 giorni dalla domanda o dalla regolarizzazione della documentazione. 4. Aggiornamento Elenchi Professioni Turistiche (L.R. n. 9/2006, art. 53; D.G.R.M. n. 725/2007): 45 giorni; 5. Cancellazione dagli Elenchi delle Professioni Turistiche (L.R. n. 9/2006, art. 53; D.G.R.M. n. 725/2007): 30 giorni. 6. Riconoscimento titoli abilitanti: 90 giorni. Art. 16 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alla Legge Regione Marche 11 luglio 2006 n. 9 “Testo Unico della Norme Regionali in materia di Turismo “, nonché alle Deliberazioni della Giunta Regione Marche del 25 giugno 2007 n. 688 e del 29 giugno 2007 n. 725 e ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.