Ordinanza di divieto abbandono dei rifiuti

Transcript

Ordinanza di divieto abbandono dei rifiuti
Città di Somma Lombardo
Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici
Manutenzioni
Ecologia.
Prot. n.
11987 NV/ ld
Somma Lombardo, 10/05/2008
OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 11 del 26.01.2004 che vieta l’esposizione di rifiuti
di ogni genere in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico prima delle ore 20.00 del
giorno precedente il ritiro;
RICHIAMATA altresì la precedente ordinanza n. 5 del 13.03.2000 con la quale si fa divieto di
abbandonare, scaricare o depositare in modo incontrollato i rifiuti di ogni genere in aree
pubbliche e private ad uso pubblico e la n. 67 del 21.03.2003 con la quale viene bandito
l’utilizzo del “sacco nero” per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
VISTO il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti e osservando su tutto il territorio
comunale casi di deposito incontrollato di sacchi e rifiuti di ogni genere in contenitori e sacchi
non regolamentari anche in prossimità dei cestini di raccolta stradali che non potendo essere
ritirati dal servizio di raccolta comunale provocano l'indecorosa immagine dell'ambiente
cittadino e possibili spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario;
ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche
ambientali;
RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256
dispone i divieti e prevede le sanzioni per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul
suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;
VISTO l'art. 104 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
VISTO il Cap. 10 del Titolo 2° del Regolamento Locale di igiene tipo;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Palazzo Comunale
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel. 0331.989039 – Fax 0331.989085
[email protected]
www.comune.sommalombardo.va.it
codice fiscale e partita IVA 00280840125
Pag. 1 di 2
FA DIVIETO
di abbandonare, scaricare o depositare in modo incontrollato rifiuti di ogni genere in aree
pubbliche e private soggette ad uso pubblico o nei pressi dei cestini di raccolta stradali o in
contenitori e sacchi non regolamentari, compresi i rifiuti prodotti da ditte, esercizi commerciali
e rifiuti stoccati negli appositi cassonetti autorizzati posti in aree pubbliche e private soggette ad
uso pubblico.
DISPONE CHE
AI TRASGRESSORI VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE IN
CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DAGLI ART. 255 e 256 DEL D.lgs. n. 152/06 e
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Stabilite da un importo minimo di € 25,00 fino ad un
massimo di € 155,00.
DEMANDA
Al personale del Servizio di Polizia Locale la vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.
AVVERTE
Ai sensi dell’art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione
della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni
dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica
nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).
La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla
legge.
IL RESPONSABILE AREA
LL.PP.
(Arch. Nicoletta Vasconi)
Pag. 2 di 2