criteri per la determinazione delle modalità e delle condizioni di

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criteri per la determinazione delle modalità e delle condizioni di
Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013
Comune di Miasino
Provincia di Novara
Via Sperati, 6 - 28010 Miasino
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CRITERI
PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI DI
UTILIZZO TEMPORANEO
DEI LOCALI AL PIANO SECONDO
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, disciplina la concessione in uso extrascolastico e temporaneo
dei locali comunali posti al piano secondo dell’edificio sito in via Martelli, 13 a Enti,
Organismi partecipativi, Associazioni, Gruppi organizzati e Privati cittadini.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti: n.1 salone di mq 120 circa posto
al piano secondo dell’edificio scolastico oltre a n.2 servizi igienici attigui e con accesso
diretto dal salone sempre posti al piano secondo, concessi congiuntamente. Resta escluso
l’utilizzo di qualsiasi altro locale o spazio limitrofo e/o annesso.
3. La richiesta di utilizzo è soggetta a concessione da parte dell’Amministrazione Comunale
che si riserva di verificare l’effettiva disponibilità dei locali. In caso di richieste che
prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, sarà cura
dell’Amministrazione Comunale procedere all’assegnazione in base alla data di
presentazione della richiesta, salvo diverso ed eventuale accordo tra i richiedenti.
ART. 2 – Soggetti legittimati alla richiesta d’uso dei locali
1. Possono richiedere l’uso dei locali di cui all’art.1 i seguenti soggetti:
 Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale
 Enti no profit, Onlus
 Associazioni di volontariato
 Cooperative sociali
 Comitati di partecipazione
 Organizzazioni sindacali
 Parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse
 Gruppo volontari Protezione civile
 Privati cittadini
 Enti pubblici
2. Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre dei locali, pur in
presenza di concessioni già rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità
per l’Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.
ART. 3 – Esclusioni
1. I locali non possono essere utilizzati in orario scolastico, pertanto nel periodo
settembre - giugno i locali verranno dati in concessione solo e soltanto per l’uso in orario
successivo alle 16.00 nei giorni feriali, restando esclusi, da tale limitazione, i giorni festivi.
2. I locali non verranno dati in concessione a seguito di richieste che prevedono l’uso dopo
le ore 23.00 e che prevedono un affluenza di persone superiore a n° 100.
3. I locali non possono essere utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano
riconosciute dall’Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con applicazione delle
tariffe previste.
4. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di
ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato
nonché con le disposizioni locali.
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ART. 4 – Tipi di concessione
1. Per l’utilizzo dei locali di cui all’art.1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione
Concessione a titolo gratuito nei casi in cui:
 le iniziative siano direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale o da organismi
che agiscono in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa;
 l’Amministrazione Comunale ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la
concessione a titolo gratuito della struttura.
Ferma restando la competenza dell’Amministrazione Comunale in merito all’uso gratuito dei locali,
i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile di Servizio, con le modalità
previste dall’art.5 del presente Regolamento.
Concessione a titolo oneroso è prevista in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle
concessioni a titolo gratuito
2. Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dall’Amministrazione Comunale, che
provvederà all’approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio
provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, delle durata di utilizzo e
secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Miasino del soggetto richiedente.
3. L’importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente sul conto corrente postale intestato
alla Tesoreria del Comune di Miasino e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà
essere esibita al ritiro della concessione.
ART.5 – Modalità di concessione dei locali
1. I locali di cui all’art.1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa domanda scritta da
parte del soggetto richiedente (specificando il giorno/periodo di utilizzo richiesto), attraverso
specifici moduli reperibili presso l’ufficio protocollo o direttamente scaricabili dal sito internet
del Comune di Miasino
2. L’utilizzo dei locali è concesso ai richiedenti previa verifica dell’effettiva disponibilità dei
locali in relazione alla programmazione di attività scolastiche, a concessioni d’utilizzo
già rilasciate o precedenti richieste.
3. L’accesso dei locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al concessionario, con
le modalità meglio specificate all’art.6, commi 8 e 9.
4. Costituisce titolo per l’accesso ed utilizzo dei locali di cui all’art.1 l’autorizzazione
appositamente rilasciata dal Responsabile di Servizio su istanza del soggetto interessato,
con le modalità meglio specificate al successivo articolo 7. Tale provvedimento, rilasciato
dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all’accettazione di tutte le
condizioni di utilizzo e sottoscritto per conferma dal concessionario.
5. I locali sono concessi previo versamento cauzionale, da parte del soggetto richiedente,
a mezzo assegno circolare, dell’importo di € 100,00 da consegnarsi al momento della
presa in carico delle chiavi. La cauzione viene restituita, dal Responsabile di Servizio, al
momento della riconsegna delle chiavi previo sopralluogo congiunto di verifica delle
condizioni dei locali.
6. I locali sono dati in concessione con minime dotazioni di arredo (tavoli e sedie presenti in
loco).
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7. L’accesso ai locali in concessione avviene dall’androne di ingresso posto sul retro della
struttura; non è quindi consentito l’uso dell’ascensore salvo specifica richiesta scritta, da
parte del soggetto richiedente, per utilizzatori non deambulanti.
ART. 6 - Responsabilità ed oneri per l’utilizzo dei locali
1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte,
qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente, in relazione alle vigenti norme di
legge, dell’utilizzo dei locali in condizioni di sicurezza.
3. Eventuali danni ai locali rilevati dal concessionario prima dell’inizio delle attività dovranno
essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.
4. A cura del concessionario, i locali, dopo l’utilizzo devono essere riassettati e lasciati
debitamente puliti con materiali e prodotti propri.
5. I danni arrecati durante l’uso dovranno essere comunicati tempestivamente al
Responsabile di Servizio, il quale dopo la verifica in contradditorio, disporrà per
l’incameramento della cauzione rilasciata dal concessionario, a titolo di rimborso danni. Il
concessionario responsabile di danni ai locali può incorrere nella esclusione prevista dal
comma 3 del successivo art. 8.
6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento, illuminazione e
idraulica.
7. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo, il Responsabile del Servizio o
suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, annotando
su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle
chiavi.
8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto
tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al
concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso delle
spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
9. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano i locali di cui all’art.1 comma 2, depositare presso
gli stessi, salvo esplicita richiesta e successiva autorizzazione del Comune, materiale di
vario tipo, anche a titolo provvisorio. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella
struttura.
10. È consentito l’utilizzo dei locali adibiti a servizi igienici attigui con accesso diretto dal
salone, con l’onere, a carico del concessionario, di provvedere alla dotazione dei prodotti
per la pulizia e l’igiene personale.
11. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto
dell’ambiente.
12. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico
sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall’art.1 della L.11.11.1975, n.584
ART.7 – Modalità della richiesta
Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013
1. L’istanza per l’utilizzo dei locali di cui all’art.1 comma 2 deve essere presentata per
iscritto, indirizzata al Sindaco, indicando le generalità del richiedente, il giorno, il periodo
di utilizzo richiesto e eventuali richieste di deposito materiale, su carta semplice o su
specifico modulo in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito internet
del Comune di Miasino. L’istanza dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente
persona fisica o, in caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o
comunque del responsabile.
2. A fronte dell’istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio
provvede al rilascio della concessione indicando:
 le condizioni di utilizzo determinate dall’Amministrazione Comunale;
 la tariffa d’utilizzo stabilita con apposito provvedimento del Sindaco.
3. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvede al rilascio della
concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta.
4. Con l’atto di autorizzazione all’utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le
condizioni espresse nel presente documento e quelle disposte nell’autorizzazione
suddetta.
ART.8 – Diniego, sospensione e revoca
1. L’istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare
pregiudizio all’immobile o agli arredi, quando abbia finalità di lucro ma l’Amministrazione
non ritenga opportuno tale utilizzo, quando vi sia un’inderogabile esigenza
dell’Amministrazione Comunale.
2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco può revocare la concessione in qualsiasi
momento, con avviso scritto e motivato.
3. L’inadempienza alle disposizioni di cui sopra comporta, a seconda della gravità e recidiva,
la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l’esclusione
dell’inadempiente dal godimento futuro dei locali.
Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013