criteri per la determinazione delle modalità e delle condizioni di
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criteri per la determinazione delle modalità e delle condizioni di
Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013 Comune di Miasino Provincia di Novara Via Sperati, 6 - 28010 Miasino e- mai l mi a si no @r et e u ni t aria.p ie mo n te. it T e l . 0 3 2 2 / 9 8 0 0 1 2 - Fa x 0 3 2 2 / 9 1 5 7 7 8 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013 Art. 1 – Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, disciplina la concessione in uso extrascolastico e temporaneo dei locali comunali posti al piano secondo dell’edificio sito in via Martelli, 13 a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Gruppi organizzati e Privati cittadini. 2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti: n.1 salone di mq 120 circa posto al piano secondo dell’edificio scolastico oltre a n.2 servizi igienici attigui e con accesso diretto dal salone sempre posti al piano secondo, concessi congiuntamente. Resta escluso l’utilizzo di qualsiasi altro locale o spazio limitrofo e/o annesso. 3. La richiesta di utilizzo è soggetta a concessione da parte dell’Amministrazione Comunale che si riserva di verificare l’effettiva disponibilità dei locali. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, sarà cura dell’Amministrazione Comunale procedere all’assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso ed eventuale accordo tra i richiedenti. ART. 2 – Soggetti legittimati alla richiesta d’uso dei locali 1. Possono richiedere l’uso dei locali di cui all’art.1 i seguenti soggetti: Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale Enti no profit, Onlus Associazioni di volontariato Cooperative sociali Comitati di partecipazione Organizzazioni sindacali Parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse Gruppo volontari Protezione civile Privati cittadini Enti pubblici 2. Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre dei locali, pur in presenza di concessioni già rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l’Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato. ART. 3 – Esclusioni 1. I locali non possono essere utilizzati in orario scolastico, pertanto nel periodo settembre - giugno i locali verranno dati in concessione solo e soltanto per l’uso in orario successivo alle 16.00 nei giorni feriali, restando esclusi, da tale limitazione, i giorni festivi. 2. I locali non verranno dati in concessione a seguito di richieste che prevedono l’uso dopo le ore 23.00 e che prevedono un affluenza di persone superiore a n° 100. 3. I locali non possono essere utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall’Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con applicazione delle tariffe previste. 4. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali. Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013 ART. 4 – Tipi di concessione 1. Per l’utilizzo dei locali di cui all’art.1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione Concessione a titolo gratuito nei casi in cui: le iniziative siano direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale o da organismi che agiscono in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa; l’Amministrazione Comunale ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura. Ferma restando la competenza dell’Amministrazione Comunale in merito all’uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile di Servizio, con le modalità previste dall’art.5 del presente Regolamento. Concessione a titolo oneroso è prevista in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito 2. Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dall’Amministrazione Comunale, che provvederà all’approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, delle durata di utilizzo e secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Miasino del soggetto richiedente. 3. L’importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Miasino e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione. ART.5 – Modalità di concessione dei locali 1. I locali di cui all’art.1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa domanda scritta da parte del soggetto richiedente (specificando il giorno/periodo di utilizzo richiesto), attraverso specifici moduli reperibili presso l’ufficio protocollo o direttamente scaricabili dal sito internet del Comune di Miasino 2. L’utilizzo dei locali è concesso ai richiedenti previa verifica dell’effettiva disponibilità dei locali in relazione alla programmazione di attività scolastiche, a concessioni d’utilizzo già rilasciate o precedenti richieste. 3. L’accesso dei locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al concessionario, con le modalità meglio specificate all’art.6, commi 8 e 9. 4. Costituisce titolo per l’accesso ed utilizzo dei locali di cui all’art.1 l’autorizzazione appositamente rilasciata dal Responsabile di Servizio su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate al successivo articolo 7. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all’accettazione di tutte le condizioni di utilizzo e sottoscritto per conferma dal concessionario. 5. I locali sono concessi previo versamento cauzionale, da parte del soggetto richiedente, a mezzo assegno circolare, dell’importo di € 100,00 da consegnarsi al momento della presa in carico delle chiavi. La cauzione viene restituita, dal Responsabile di Servizio, al momento della riconsegna delle chiavi previo sopralluogo congiunto di verifica delle condizioni dei locali. 6. I locali sono dati in concessione con minime dotazioni di arredo (tavoli e sedie presenti in loco). Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013 7. L’accesso ai locali in concessione avviene dall’androne di ingresso posto sul retro della struttura; non è quindi consentito l’uso dell’ascensore salvo specifica richiesta scritta, da parte del soggetto richiedente, per utilizzatori non deambulanti. ART. 6 - Responsabilità ed oneri per l’utilizzo dei locali 1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale. 2. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente, in relazione alle vigenti norme di legge, dell’utilizzo dei locali in condizioni di sicurezza. 3. Eventuali danni ai locali rilevati dal concessionario prima dell’inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio. 4. A cura del concessionario, i locali, dopo l’utilizzo devono essere riassettati e lasciati debitamente puliti con materiali e prodotti propri. 5. I danni arrecati durante l’uso dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile di Servizio, il quale dopo la verifica in contradditorio, disporrà per l’incameramento della cauzione rilasciata dal concessionario, a titolo di rimborso danni. Il concessionario responsabile di danni ai locali può incorrere nella esclusione prevista dal comma 3 del successivo art. 8. 6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento, illuminazione e idraulica. 7. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi. 8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura. 9. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano i locali di cui all’art.1 comma 2, depositare presso gli stessi, salvo esplicita richiesta e successiva autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura. 10. È consentito l’utilizzo dei locali adibiti a servizi igienici attigui con accesso diretto dal salone, con l’onere, a carico del concessionario, di provvedere alla dotazione dei prodotti per la pulizia e l’igiene personale. 11. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell’ambiente. 12. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall’art.1 della L.11.11.1975, n.584 ART.7 – Modalità della richiesta Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013 1. L’istanza per l’utilizzo dei locali di cui all’art.1 comma 2 deve essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, indicando le generalità del richiedente, il giorno, il periodo di utilizzo richiesto e eventuali richieste di deposito materiale, su carta semplice o su specifico modulo in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito internet del Comune di Miasino. L’istanza dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente persona fisica o, in caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile. 2. A fronte dell’istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvede al rilascio della concessione indicando: le condizioni di utilizzo determinate dall’Amministrazione Comunale; la tariffa d’utilizzo stabilita con apposito provvedimento del Sindaco. 3. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvede al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta. 4. Con l’atto di autorizzazione all’utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente documento e quelle disposte nell’autorizzazione suddetta. ART.8 – Diniego, sospensione e revoca 1. L’istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all’immobile o agli arredi, quando abbia finalità di lucro ma l’Amministrazione non ritenga opportuno tale utilizzo, quando vi sia un’inderogabile esigenza dell’Amministrazione Comunale. 2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco può revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato. 3. L’inadempienza alle disposizioni di cui sopra comporta, a seconda della gravità e recidiva, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l’esclusione dell’inadempiente dal godimento futuro dei locali. Allegato a. alla deliberazione del Sindaco n. 24 in data 24.10.2013