Ammortizzatori sociali, disoccupazione, le ultime novità

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Ammortizzatori sociali, disoccupazione, le ultime novità
Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it
Ammortizzatori sociali, disoccupazione, le ultime novità
Sono introdotti dalla normativa di attuazione del Jobs act in attuazione dell’articolo 1 comma 2
legge 183/2014
La nuova assicurazione sociale per l’impiego NASPI sostituisce aspi e mini aspi legge 92/2012 ed è
destinata a coprire gli eventi di disoccupazione dal 1 maggio 2015.
Trattasi dell’ammortizzatore sociale che andrà a coprire la disoccupazione involontaria nell’ambito
del lavoro alle dipendenze dei privati e non riguarda quindi il lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni. Come già per l’Aspi, la platea dei destinatari risulta ampliata,
essendovi compresi gli apprendisti, artisti e lavoratori di cooperativa.
I requisiti per ottenere l’erogazione da parte dell’INPS sono una situazione di disoccupazione
involontaria, un minimo di 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e
almeno 18 giornate di contribuzione per lavoro effettivo prima del verificarsi della situazione di
disoccupazione.
Notiamo in proposito che nel regime ASPI di cui all’articolo 2 della legge 92/2014 il requisito di
ammissione era diverso, essendo necessari contributi per almeno 2 anni e di almeno un anno
prima della perdita del lavoro. Requisiti minori erano invece previsti per la mini aspi che ora non
esiste più.
Dunque la platea dei fruitori appare ampliata. Vi sono ammessi pure e questa volta per espressa
previsione anche i lavoratori dimissionari per giusta causa e coloro che siano interessati alla
risoluzione consensuale del rapporto ex articolo 7 legge 604/66, nell’ambito della specifica
procedura destinata a precedere il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sulla base della
legge 92/2014.
La determinazione dell’assegno avviene sulla base dell’imponibile previdenziale relativo agli ultimi
4 anni di lavoro, nel mentre il calcolo nel precedente regime avveniva nell’ambito del percepito
nell’ultimo biennio. L’ammontare viene quindi diviso per il numero di settimane di contribuzione e
quindi moltiplicato per 4,33 . quinsi se la retribuzione mensile sarà pari o inferiore nel 2015 a 1195
euro mensili, sarà ergato il 75% della retribuzione, se invece sarà superiore, si calcolerà al 75%
l’importo superiore, mai superando la somma di euro 1.300 mensili.
In merito alla durata della fruizione , l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3
percento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di
fruizione. Nel regime dell’ASPI (legge 92/2014), la riduzione era del 15% dopo i primi 6 mesi di
fruizione, con una riduzione di un ulteriore 15% dopo 12 mesi.
Per quanto riguarda invece i limiti di durata, il pagamento avverrà per un numero di settimane pari
alla metà della contribuzione degli ultimi 4 anni e dal 1 gennaio 2017 per un massimo di 78
settimane.
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Nel precedente regime dell’ASPI, si verificava una durata modulata tra i 12 ed i 18 mesi , questi
ultimi per coloro che avessero superato i 55 anni di età.
Art. 6 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione – richiesta presentata a INPS
in via telematica – entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per il
precedente regime dell’Aspi, era prevista la presentazione della domanda in via esclusivamente
telematica.
La percezione dell’assegno così definito è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative
di attivazione e riqualificazione. E’prevista la possibilità di liquidazione anticipata dell’assegno in
unica soluzione per l’avvio di attività lavoro autonomo e di impresa.
E’ possibile il cumulo dell’assegno con il reddito da lavoro subordinato. Si verifica
l’incompatibilità, qualora il reddito annuale a titolo di lavoro dipendente superi il minimo escluso
da imposizione, salvo che la durata del rapporto di lavoro sia inferiore ai 6 mesi. In quest’ultimo
caso, si verifica la sospensione dalla percezione dell’assegno.
L’ASDI è invece una specifica forma di assegno di disoccupazione istituita in via sperimentale
riguarda particolari situazioni di bisogno accertato: nuclei familiari con minorenni, soggetti
prossimi al pensionamento. E’destinata ad intervenire dopo l’Aspi per la durata massima di 6 mesi
e nella misura del 75% del Naspi, sulla base di un progetto personalizzato redatto dai servizio per
l’impiego. L’erogazione avviene mediante pagamento elettronico.
Gli ammortizzatori sociali sono quindi estesi anche ai lavoratori che non sono titolari di un
rapporto di lavoro subordinato e quindi ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
L’articolo 16 introduce via sperimentale per l’anno 2015 mediante la sigla DIS COLL l’ Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a
progetto, i requisiti sono dati dallo stato di disoccupazione, dalla presenza di 3 mesi contribuzione
dal primo gennaio alla data cessazione del rapporto e di un mese almeno di contributi nel periodo
anteriore dell’evento che da luogo al trattamento – la quantificazione dell’assegno viene
effettuata in maniera analoga a quella dell’Asp, ma su di un importo minimo. In ogni caso
l’assegno ammonta circa al 75 % del reddito mensile che non superi i 1195 euro mensili, subirà
peraltro un limitato incremento in caso di reddito superiore. L’indennità mensile non può in ogni
caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015. A partire dal primo giorno del
quinto mese di fruizione.
L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di
contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento
di cessazione del lavoro al predetto
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