Conferenza mezzogiorno organizzata dal Servizio Relazioni
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Conferenza mezzogiorno organizzata dal Servizio Relazioni
TITOLO LUOGO E DATA ORGANIZZATORE Conferenza mezzogiorno su “Regime giuridico dei porti e riparto di competenze tra autorità marittima e portuale”. 22 Aprile 2015 Ufficio di Collegamento di Bruxelles della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia FVG, Rue du Commerce 49, Bruxelles. Ufficio di Collegamento di Bruxelles della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il CLENAD sezione Italia. RELAZIONE La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è incaricata nell’anno 2014 di patrocinare il report annuale degli Esperti Nazionali Distaccati (END). La presentazione ufficiale del report si è tenuta in data 20 gennaio 2015 presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. La conferenza qui riportata è stata la prima delle quattro previste a riguardo per il 2015. Giuseppe SPERA (Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea – Direzione Generale Affari Marittimi e pesca) è intervenuto ricordando che, riguardo al demanio “portuale”, il riparto delle competenze trova il suo principale riferimento normativo nella legge quadro sui porti n.84/1994, tramite la quale il legislatore italiano ha adeguato la normativa portuale nazionale ai principi e alla giurisprudenza unionali. L’art. 6 di tale legge inoltre istituisce nei maggiori porti italiani la creazione delle Autorità Portuali, enti pubblici con personalità giuridica di diritto, dotati di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria ma sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le autorità portuali svolgono compiti d’indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali (movimentazioni delle merci) e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene al lavoro. La gestione spetta invece ai soggetti privati (tranne per quanto concerne i servizi di interesse generale). I modelli di autorità portuali riscontrabili nei porti Europei differiscono tra loro e possono essere così sintetizzati: - TOOLPORT: l’ente si occupa delle infrastrutture ma anche della gestione del porto; - OPERATING PORT: l’ente gestore fornisce anche i servizi; - LANDLORDS PORT: l’ente assume il compito di valorizzare il territorio e creare le infrastrutture, mentre ai privati spetta la gestione dei traffici marittimi. Dall’analisi dei predetti modelli gestionali portuali sembra possibile affermare che la realtà italiana possa essere ricondotta al modello dei Landlords Port Authority. Nonostante ciò la tendenza generalizzata degli enti di gestione dei porti è quella di interferire sempre più nella gestione dei traffici marittimi. In tema di riparto di competenze tra autorità portuale e marittima, l’Esperto ha citato l’articolo 14. Tale articolo stabilisce che l’autorità marittima ha il compito di occuparsi delle funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice di navigazione e dalle legge speciali, nonché delle rimanenti funzioni amministrative, mentre spettano all’Autorità portuale le competenze terrestri del porto. Tale criterio di ripartizione purtroppo nella prassi non risulta essere sempre rispettato. L’articolo 4 della legge 84/94 classifica i porti marittimi nel modo seguente: . CATEGORIA 1: porti per difesa miliare e sicurezza dello Stato (individuati dal Ministro della Difesa); . CATEGORIA 2: porti o aree portuali così suddivisi: - porti di 1 classe: rilevanza economica internazionale; - porti di 2 classe: rilevanza economica nazionale; - porti di 3 classe: rilevanza economica regionale o interregionale (dove solitamente non si stabiliscono Autorità Portuali). Spera ha ricordato inoltre che il Governo ha emanato il 31 marzo del 1998 il Decreto Legislativo n°112 in merito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi, dove si elencano le funzioni mantenute dallo Stato e quelle conferite alle Regioni e agli enti locali. Nei porti o nelle specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (I categoria) la potestà legislativa e l’esercizio delle funzioni amministrative permangono allo Stato. Nei porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale, nazionale, regionale e interregionale, la funzione legislativa è oggetto di legislazione concorrente mentre quella amministrativa spetta all’Autorità Portuale e, ove non istituita, all’Autorità Marittima (per i porti di I e II classe) e alle Regioni (per i porti di III classe). La dott.ssa Olga SIMEON (Posizione organizzativa presso la Direzione Centrale Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie) ha riferito che vi è la mancanza di un vero e proprio quadro giuridico in tema di aiuti di Stato per le infrastrutture portuali. Il Trattato sul funzionamento dell’UE infatti vieta gli aiuti di Stato perché presuppone la libera autoregolazione della concorrenza (anche se esistono e sono state certificate deroghe agli aiuti in determinati casi per particolari finalità). Vista l’assenza di riferimenti a riguardo, l’esperta ha continuato esponendo i casi nel corso della Storia, uniche documentazioni a cui è possibile appoggiarsi in materia di aiuti statali. I primi reclami di aiuti dallo Stato appaiono solo agli inizi degli anni ’70, per possibile concorrenza sleale. Negli anni ’93 è stato introdotto il Green Paper e nel 2001 il Pacchetto sulle Direttive di accesso ai porti, successivamente rigettato dall’UE. Per quanto riguarda i casi in Italia figurano il caso del Porto di Augusta nel 2012, seguito da altri tre casi nel 2013 e uno nel 2014. Al momento il Porto di Napoli e di Taranto stanno per richiedere aiuti. Simeon ha sottolineato successivamente che l’autorità portuale si divide nella gestione dell’attività commerciale e in quella di servizio, tuttavia l’Unione Europea si occupa di finanziare esclusivamente le attività commerciali (non verso privati) e senza occuparsi minimamente della concorrenza portuale al di fuori dei territori UE. Per concludere l’esperta ha riportato un problema di fiscalità nei porti, emerso quando nel 2013 la Commissione ha inviato un questionario generale per sondare la situazione nei siti portuali e ha da questa evidenziato il fatto che in molti paesi sussistono favori fiscali verso le autorità portuali. LINK: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/regione-abruxelles/allegati/220415_Programme_CLENAD_FVG_TS.docx Eseguito da: Arianna Bison UNIONCAMERE DEL VENETO Delegazione di Bruxelles Av. de Tervueren 67 - B - 1040 Bruxelles Tel. +32 2 5510490 Fax +32 2 5510499 e-mail: [email protected]