Allegata - Agronomi Mantova
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Allegata - Agronomi Mantova
Dottor Agr. Carlo Acerbi I BENEFICI FISCALI PER L’ACQUISTO DEI TERRENI AGRICOLI Mantova 28 febbraio 2014 Viale Fiume n. 57 - Mantova Telefono: 0376 -325534 Fax 0376 - 226903 Mail: [email protected] 28 febbraio 2014 Nota Mantova 28 febbraio 2014 Il contenuto di queste pagine non è altro che il modesto tentativo da parte dello scrivente di rielaborare il pensiero di più autorevoli professionisti e studiosi. Solo l’esperienza personale e professionale maturata lavorando in uno studio notarile di una delle più progredite zone agricole d’Italia, mi ha permesso da una parte di affrontare “sul campo” gli argomenti trattati e dall’altra di riscontrare le difficoltà che spesso incontrano, su tali questioni, i colleghi agronomi ai quali, per quanto occorre possa, invio questo mio personale contributo. 2 28 febbraio 2014 L’aliquota impositiva ordinaria Occorre preliminarmente osservare che gli atti che hanno per oggetto i trasferimenti a tiolo oneroso della proprietà dei terreni agricoli nonché delle loro pertinenze non rientrano, per quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, nel campo di applicazione dell’IVA. Questo tipo di atti è, pertanto, soggetto, in linea generale1, all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale con le aliquote previste dall’articolo 1 della Tariffa I Parte Prima Allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Dal primo gennaio 2104 quest’ultimo dettato normativo è stato sostanzialmente riformulato dal legislatore che ha voluto, almeno come pura intenzione, fortemente semplificare il regime impositivo in questione, stabilendo che - agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere ed agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi si applica l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 9% ……. Omissis……. - se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale si applica l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 12% - l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 2 Inizialmente il legislatore non solo aveva previsto l’aliquota unica del 9% ma aveva soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, quindi anche quelle a Le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, effettuate da un imprenditore agricolo, sono soggette ad IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola. Vedi risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 137/E del 7 maggio 2002 e n. 54/E del 16 marzo 2007 2 Così stabilito dall’art. 10 D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 1 3 28 febbraio 2014 favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (genericamente indicate nel proseguo, per semplicità, anche come riferibili alla piccola proprietà contadina: imposta di registro ed ipotecaria fissa e catastale 1% 3 ). In sede di approvazione della legge di stabilità per l’anno 2014, nel caos emendativo che contraddistingue sempre questo momento, il legislatore ha inserito dapprima la norma di ripristino delle suddette agevolazioni,4 poi ha voluto espressamente introdurre la seconda aliquota del 12% per il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. 5 L’amministrazione finanziaria 6 sostiene che….”In definitiva, pertanto, per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari sono state previste dal legislatore tre sole aliquote d’imposta (n.d.r. “2% prima casa – 9% trasferimenti in genere ed 12% terreni agricoli); l’imposta proporzionale risultante dall’applicazione di dette aliquote, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto non può comunque essere inferiore a 1.000 euro…… ” e che “…Ai fini della qualificazione dell’imprenditore agricolo professionale, si rinvia alle previsioni recate dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. Per gli atti di trasferimento in argomento, non trovano, dunque applicazione le aliquote dell’imposta di registro proporzionali di cui all’articolo 1 della Tariffa, e conseguentemente il sistema delineato dal legislatore per tali atti.” In sostanza viene affermato che la locuzione riportata dal testo legislativo “a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.” serva solo ed esclusivamente per evidenziare che l’alternativa alla 3 Disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 4 Articolo 1 comma 608 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 5 Articolo 1 comma 609 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 6 Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa 4 28 febbraio 2014 aliquota impositiva ordinaria del 12% sia quella agevolata prevista dalla normativa speciale. A questa interpretazione ci si deve obbligatoriamente uniformare ed appare così evidente che si sia così voluto introdurre, per l’acquisto dei terreni agricoli, due diversi ed autonomi regimi impositivi - il primo di natura ordinaria, ossia quello dell’imposta di registro del 12% e dell’ipotecaria e catastale pari ad Euro 50,00 ciascuna 7; - il secondo di natura agevolativa, ossia quello dell’imposta di registro ed ipotecaria fissa e catastale dell’1% Tale interpretazione non appare convincere del tutto, almeno se ci si sofferma ad analizzare testualmente la norma in questione. La ricostruzione della vicenda attraverso la quale è venuto a formarsi il descritto dettato normativo non è ininfluente e nemmeno superflua, non fosse altro per riuscire a determinare quale sia l’aliquota ordinaria applicabile per il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze a favore di (e non “diversi da”) coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Questa non può essere di certo solo quella riferibile alla cosiddetta piccola proprietà contadina, dal momento che il legislatore ha voluto rimarcarne il carattere agevolativo e non ordinario, prevedendo espressamente le reintroduzione della norma originariamente abrogata. Inoltre, il richiamo alla necessità che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali debbano essere iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale è del tutto insufficiente per determinare che l’aliquota alternativa a quella del 12 % sia solo esclusivamente quella dell’1% applicabile per la piccola proprietà contadina. Ci si può, in sostanza chiedere, quale aliquota impositiva sia applicabile ad un atto di compravendita di terreno 7 Art. 10 comma 3 D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 5 28 febbraio 2014 agricolo nel quale la parte acquirente dichiari di essere imprenditore agricolo e di essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ma non invochi a proprio favore alcun beneficio fiscale (es. quello infra descritto di cui all’articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010). A tale tipo di atto non potrà essere applicata a) l’aliquota ordinaria del 12% perché riferibile solo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. b) nessuna altra aliquota agevolata, in quanto il contribuente non ne ha fatto espressa richiesta, evento necessario, oltre che nella ipotesi in cui sia esplicitamente previsto dalla legge, anche in quella in cui sia necessaria la partecipazione o collaborazione del contribuente stesso che debba manifestare determinate intenzioni 8 (per esempio come quella, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, di non alienare volontariamente i terreni ovvero di non cessare di coltivarli o di condurli direttamente). Se infatti è vero che per godere dei benefici a favore della “piccola proprietà contadina” è sufficiente essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale è altrettanto vero che per non decadere da tali benefici è necessario non cessare, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, di rivestire tali qualifiche, di rimanere iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, e di non 8 Corte di Cassazione sentenza Suprema Corte, con sentenza 11 giugno 2010, n. 14.117 nonché Risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso n. 40/E del 27 giugno 2013 6 28 febbraio 2014 alienare volontariamente i terreni, acquistati, ovvero cessare di coltivarli o di condurli direttamente. Di queste ultime condizioni non vi è traccia nel dettato normativo che si limita a stabilire l’aliquota del 12% solo a favore di soggetti “diversi da” coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Infatti potrebbe l’acquirente IAP/CD, iscritto nella relativa gestione previdenziale, comprare il terreno con l’aliquota ordinaria per volerlo poi alienare o cessare di coltivarlo prima quinquennio dell’acquisto. Per ultimo la norma agevolativa comportante l’applicazione dell’aliquota dell’1% è comunque una disposizione normativa di natura tributaria, a salvaguardia di interessi anche di natura extrafiscale, costituzionalmente rilevanti, che si pone come norma di deroga rispetto alle norme impositrici ordinarie, in favore di determinate situazioni oggettive o di determinati soggetti per la quale pertanto, in virtù dell’art. 14 Disp. Prel. Cod. Civ., l’interpretazione analogica è espressamente vietata. E’ evidente che dovendosi applicare un’aliquota ordinaria per il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze a favore di (e non “diversi da”) coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti solo nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, (che, dunque, non intendano assumersi anche l’obbligo previsto dalla norma agevolativa di non cessare, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, di rivestire tali qualifiche, di rimanere iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o di non alienare volontariamente i terreni, acquistati, ovvero cessare di coltivarli o di condurli direttamente) questa non potrebbe essere quella agevolativa dell’1%, per quanto sopra sostenuto, e neppure come ovvio quella del 12% per espressa esclusione di tale possibilità dal tenore letterale della norma. Sarebbe così del tutto legittimo presumere e ritenere che l’aliquota ordinaria applicabile non potrebbe che essere quella residua 7 28 febbraio 2014 e principale, dovuta per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, del 9%. L’amministrazione finanziaria comunque, ad oggi, non sembra sposare tale interpretazione e di certo, potrebbe opporre al contribuente di avere sfruttato la “lacuna legislativa” ponendo in essere comportamenti che abusano del diritto conseguendo dei vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.9 A conclusione di quanto sopra si riporta una tabella esemplificativa e riassuntiva del trattamento tributario previsto per i trasferimenti della proprietà dei terreni agricoli e delle rispettive pertinenze. Tabella Riepilogativa Imposte Indirette Tasse e Tributi Ipotecarie e Catastali Soggetto Norma Imposte Tasse – Tributi Registro Ipotecarie Catastali Bollo Ipotecaria Catastale Ordinario Art. 1 Tariffa D.p.r. 131/86 12% 10 Euro 50,00 Euro 50,00 No No No Iap – Cd Art. 2 D.L. 194/2009 Euro 200,00 Euro 200,00 1% No Euro 35,00 Euro 55,00 Art. 2 D.L. 194/2009 e D.lgs 99/2004 Euro 200,00 Euro 200,00 1% No Euro 35,00 Euro 55,00 Persona fisica Iap – Cd Società 9 Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile sentenza del 13 maggio 2009 n. 10981 A’ sensi dell’articolo Art. 10 D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.” 10 8 28 febbraio 2014 L’aliquota impositiva agevolata L’articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 stabilisce che: “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni” Il regime di tassazione, pertanto, è il seguente: Imposte Tasse - Tributi Registro Ipotecarie Catastali Bollo Ipotecaria Catastale Euro 200,00 Euro 200,00 1% No Euro 35,00 Euro 55,00 9 28 febbraio 2014 Il tenore letterale della norma, seppure indichi testualmente che il fine della stessa è quello di “assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, non opera alcun richiamo espresso alla legge n. 604 del 1954 11 e non costituisce quindi una proroga della precedente suddetta norma agevolativa ma rappresenta, di contro, un’autonoma disciplina, assolutamente autonoma e distinta dalla previgente legislazione in materia. Tale affermazione, condivisa anche dall’Amministrazione Finanziaria12, ha alcune conseguenze dirette di estremo rilievo: 1. la norma in questione configura una deroga sostanziale ad un trattamento impositivo ordinario. Ha quindi natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione e ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla stessa cosicchè qualsiasi applicazione analogica alla legge 604/1954 risulta del tutto arbitraria; 2. ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui trattasi, non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, nn. 1), 2) e 3), previste dalla citata legge n. 604 del 1954 (quali la qualità dell’acquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro) 3. viene meno anche la funzione della certificazione prevista dai successivi articoli 3 e 4 della richiamata legge n. 604 del 1954, da parte dell’Ispettorato Provinciale Agrario competente, che attesti la sussistenza dei richiamati requisiti e, pertanto, ai fini 11 Legge 6 agosto 1954, n. 604 Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina. (GU n.182 del 11-8-1954 ) 12 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E del 17 maggio 2010 10 28 febbraio 2014 del riconoscimento del regime agevolato in esame, non si rende più necessaria tale certificazione. Al fine di ottenere il trattamento tributario agevolato devono dunque concorrere le seguenti condizioni a) che il trasferimento sia a titolo oneroso b) che oggetto del trasferimento siano terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti c) che l’acquirente sia coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale Si decade invece dalle agevolazioni se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto di compravendita, il soggetto beneficiario a) alieni volontariamente i terreni ovvero cessi di coltivarli o di condurli direttamente b) sia I.A.P. e perda i suddetti requisitivi soggettivi tra i quali rientra l’iscrizione nella gestione previdenziale della categoria di appartenenza13 c) sia una società agricola di persone con almeno un socio coltivatore diretto, una società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, sia una società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, e perda i suddetti requisitivi soggettivi. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 350/E del 29 novembre 2007 :… “Occorre, infine, evidenziare che, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “...la perdita dei requisiti (...) nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni...”, ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale comporta una specifica (ed ulteriore) causa di decadenza dall’agevolazione in esame. Si tratta, evidentemente, dei requisiti soggettivi propri dello IAP, di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, tra i quali rientra l’iscrizione nella gestione previdenziale della categoria di appartenenza.” 13 11 28 febbraio 2014 a) sul trasferimento a titolo oneroso In maniera molto sintetica sono oggetto della disposizione normativa di cui trattasi e dei benefici fiscali derivati, le seguenti tipologie di atti compravendita e costituzione di diritti reali (es. usufrutto) permuta conferimenti in società di beni immobili cessione di aziende agricole (con le precisazioni di cui infra) costituzione di rendita vitalizia anche alimentare gli atti transattivi decreto di trasferimento del Giudice per effetto di aggiudicazione in seguito a procedura esecutiva di converso non ne sono oggetto - - le divisioni immobiliari (essendo atti che hanno natura dichiarativa e non producono l’effetto di trasferire la proprietà e/o altri diritti reali) salvo per il caso in cui sussistano conguagli in denaro le donazioni (essendo atti che trasferiscono la proprietà ma non a titolo oneroso) l’usucapione (essendo un acquisto a titolo originario) i conferimenti in società di azienda agricole (con le precisazioni di cui infra). Rispetto alle tipologie di atti sopra specificati è importante – anche per il frequente ricorso agli stessi per il perfezionamento dei passaggi generazionali all’interno dell’impresa familiare coltivatrice sommariamente analizzare il caso della cessione dell’azienda agricola e quello del conferimento dell’azienda agricola e distinguere in cosa 12 28 febbraio 2014 consistono le due fattispecie di atti negoziali. Ancora prima bisogna evitare – cosa alquanto comune nella prassi quotidiana - di confondere la nozione di “fondo rustico” con quella “azienda agricola”. Il fondo rustico infatti può costituire, in modo non essenziale, la porzione immobiliare dell’azienda stessa e quindi uno dei beni che la costituiscono (come tanti altri quali le scorte vive, morte, le anticipazioni colturali, gli automezzi, i crediti, i debiti, i rapporti contrattuali di lavoro e di affitto etc etc) in un rapporto di complementarità e interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento della attività agricola. La cessione di azienda è un atto negoziale mediante il quale viene trasferita a titolo oneroso la proprietà di una attività economica organizzata (azienda) così come definita dall’articolo 2555 c.c. Il conferimento di azienda è un atto negoziale mediante il quale un soggetto (conferente) incrementa il patrimonio di una società (conferitaria) trasferendo alla medesima la proprietà di quanto oggetto del conferimento (nel nostro caso l’azienda agricola) ricevendo in cambio una partecipazione societaria. Il bene “azienda” comunque assume una rilevanza diversa per il legislatore fiscale, a seconda che sia oggetto di una cessione a titolo oneroso o sia oggetto di un conferimento Se l’azienda, viene conferita, quest’ultima è considerata dal legislatore fiscale nella sua unità, indipendentemente dalla natura dei singoli beni che la compongono e, quindi, è assoggettata ad un'imposta di registro per così dire "omnicomprensiva", in misura fissa, indipendentemente dalla natura mobiliare o immobiliare dei beni che la compongono, purché sussistano le condizioni sopra indicate. In questo caso le imposte sono ordinariamente dovute in misura fissa anche per il caso di quelle ipotecarie e catastali. Se di contro l’azienda viene ceduta, i singoli beni che la compongono, assumendo un’autonoma rilevanza 13 28 febbraio 2014 fiscale 14 , scontano le diverse aliquote di registro di rispettiva pertinenza: Es. beni mobili 3%, Fabbricati e Terreni Agricoli 9% o aliquote derivanti da beneficio fiscale – e quindi nel nostro caso anche quella di cui trattasi - oltre alle imposte ipotecaria e catastale. In seguito all’introduzione degli incentivi per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, quando questa è riconducibile all’attività agricola, hanno avuto un notevole incremento, soprattutto in relazione agli impianti fotovoltaici, gli atti che hanno per oggetto la costituzione del diritto di superficie. L’art. 12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 s.m.i., (concernente l’attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati, tra l’altro, da energia solare, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni o dalle Province delegate. Detta autorizzazione, accordata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire gli impianti in esame e, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il predetto articolo 12 stabilisce, altresì, al comma 7, che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui trattasi possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, con l’obbligo di tenere conto delle norme in tema di sostegno nel settore agricolo. A loro volte le Regioni, nell’esercizio della potestà primaria in materia urbanistica, hanno emanato proprie 14 Articolo 23 del D.P.R. 131/86 “Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti”. La circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007 della A.E. ricorda che “pur essendo l’azienda una universitas rerum, cioè un’entità funzionalmente organizzata in un complesso unitario, è legittimo considerare, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, la cessione dei beni immobili distintamente da quella degli altri beni, onde applicare le aliquote differenziate previste dalla Tariffa…sempreché per essi siano stati indicati distinti corrispettivi (diversamente, all’intero valore dell’atto si applica l’aliquota del bene con tassazione più elevata)”. 14 28 febbraio 2014 ed autonome disposizioni normative. Pertanto laddove tali impianti sono stati realizzati su terreni che hanno conservato la propria destinazione urbanistica agricola e per il fatto che la contemporanea possibilità dell’utilizzo agricolo del terreno e dell’installazione sullo stesso di impianti fotovoltaici è coerente con le disposizioni urbanistiche vigenti, è stato più volte ribadito dalla Amministrazione finanziaria che il terreno sul quale si intende costituire il diritto di superficie è da qualificare come terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria e, per tale motivo, l’alienazione dei diritti reali sullo stesso è da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi del citato art. 2, comma 3, del DPR n. 633 del 1972. Sul regime tributario al quale sottoporre tali fattispecie di atti si è più volte pronunciata l’amministrazione Finanziaria15 purtroppo fornendo chiarimenti in ordine al solo trattamento ordinario e non a quello agevolato di cui trattasi. Di certo la norma riferendosi genericamente “agli atti di trasferimento” non pare porre limitazioni al tipo di diritto reale oggetto del trasferimento e così, quando la Amministrazione Finanziaria stabilisce, nei riferiti pronunciamenti, che “il contratto costitutivo del diritto di superficie deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata ed essere sottoposto all’imposta di registro con applicazione dell’aliquota del 15 per cento , ai sensi dell’art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale” – norma oggi, come più volte ribadito, abrogata - pare dovere ammettere implicitamente il diritto alla richiesta del trattamento agevolativo dell’1% al pari degli altri diritti reali. Purtroppo di diverso avviso appaiono taluni uffici perifierici dell’Amministrazione 16 stessa che epressamente negano tale possibilità fornendo una interpretazione molto restrittiva del testo 15 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso della Agenzia delle Entrate risoluzioni n. 107 del 5 luglio 2007 e n. 112/e del 28 aprile 2009; 16 Direzione Generale Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna parere n. 47106 del 24 settembre 2010 15 28 febbraio 2014 normativo. Certamente la condizione minima che si deve rispettare è che il terreno o la pertinenza sul quale si intende costituire il diritto di superficie, a fronte del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del citato D. Lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione di un impianto fotovoltaico, sia inserito nello strumento urbanistico in zona agricola. 16 28 febbraio 2014 b) sui terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti b.1 Sui terreni agricoli La legge istitutiva dell’imposta di registro non prevede una specifica definizione di terreno agricolo e neppure di area edificabile. Per la verità, in tema di base imponibile ed accertamento del valore (anche prima della entrata in vigore della legge 248 dell’11 Agosto 2008, la disposizione contenuta nell’articolo 52 comma 4 del Testo Unico dell’Imposta di Registro) qualificando i terreni per i quali veniva prevista la possibilità di rettifica del valore da parte della Agenzia delle Entrate, faceva riferimento ai “terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria”. Sostanzialmente la qualificazione di un terreno, per le categorie sopra indicate, deriva dalla specifica destinazione allo stesso assegnatagli dal principale strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale (Piano Regolatore Comunale/Piano di Governo del Territorio). A tale scopo il legislatore ha individuato nel certificato di destinazione urbanistica il documento che inequivocabilmente attesta tale status, disponendo peraltro – sotto pena di nullità – che gli atti di trasferimento della proprietà di terreni non possano essere stipulati ove agli stessi non sia allegato il certificato stesso rilasciato dal Comune competente per territorio 17 . Quest’ultima certificazione rappresenta così l’unico strumento per accertare la destinazione agricola del terreno e, per le conseguenze che vedremo di seguito, anche se sia in itinere un procedimento amministrativo per la trasformazione della stessa. Va osservato che, in questi ultimi tempi, il documento amministrativo in questione spesso non è di facile lettura. Originariamente, infatti, la Legge Urbanistica 1150/42 individuava una classificazione delle zone del territorio comunale molto semplice 17 Articolo 30 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) 17 28 febbraio 2014 ed immediata, qualificando come zone “E” quelle destinate esclusivamente all’agricoltura. Oggi, invece, in attuazione dell’articolo 117 terzo comma della Costituzione, ogni Regione ha legiferato autonomamente in materia di pianificazione del territorio ed i relativi strumenti urbanistici si sbizzariscono nel definire ed articolare le varie tipologie di destinazione, spesso non consentendone, soprattutto agli uffici della Amministrazione Finanziaria, una facile lettura ed una immediata comprensione. Assume in questo caso, molto più rilevanza di ieri, la disposizione del comma 2 dell’articolo 30 del D.P.R. 380 che prevede che il certificato in questione contenga “le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata” e non sarebbe dunque superfluo, in sede di richiesta di rilascio, evidenziare, alle amministrazioni locali competenti la norma citata, essendo piuttosto abituale confrontarsi con certificazioni succinte. La norma agevolativa di cui trattasi però impone un’ulteriore disposizione laddove precisa che i terreni debbano essere ”qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti“. Il legislatore indica cioè una specifica condizione all’interno della quale debba trovarsi l’oggetto del trasferimento, che oltre a quella della destinazione agricola è anche che questa sia riferibile solo allo stato di vigenza dello strumento urbanistico. E’ noto che, per il complesso ed articolato iter amministrativo previsto dalla normativa in tema di varianti agli strumenti urbanistici, ci si possa trovare in presenza di uno strumento urbanistico adottato (cioè deliberato per la prima volta dal Consiglio comunale) e di uno vigente cosicchè il medesimo comparto urbanistico può disporre di due diverse ed alternative destinazione, delle cui una solo adottata e l’altra vigente (ad esempio agricolo ed edificabile). In questi casi entrano in vigore le misure di salvaguardia di cui all’articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 (oggi articolo 12, comma 3, del Testo Unico per l’edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 2001), ed una prassi consolidata ha 18 28 febbraio 2014 portato a risolvere la questione della compresenza di uno strumento urbanistico vigente e di uno adottato (in salvaguardia) affermando che si applica la disposizione urbanisticamente “più restrittiva”. Ai fini della norma agevolativa della quale qui si analizza il contenuto, la circostanza che il legislatore abbia voluto espressamente indicare la qualità della “vigenza” dello strumento urbanistico sembra prospettare che abbia voluto prescindere dall’eventuale presenza o meno di un iter amministrativo di cambio di destinazione in corso e della presenza o meno di un regime di salvaguardia. Un po’ più complicato risulta coordinare la norma in questione con quella di cui all’articolo 36 comma 2 del Dl 223/2006 (Decreto Bersani)18, in quanto il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica cosicché “… un’area è da considerare fabbricabile (n.d.r. quindi, per differenza, non agricola) se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Di fatto viene stabilito un dies a quo a partire dal quale un terreno cessa di essere agricolo: questo giorno è quello di approvazione della delibera di adozione - quindi il primo iniziale stadio dell’iter amministrativo – da parte del Consiglio Comunale della variante allo strumento urbanistico che consente il mutamento di destinazione. In questo caso potrebbe essere osservato che tale norma è temporalmente anteriore (anno 2006) a quella in commento (anno 2009) e che, con un raro spunto di lungimiranza, proprio per questo, il legislatore abbia voluto espressamente differenziare il contenuto di una norma rispetto 18 Art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) “2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.” 19 28 febbraio 2014 all’altra attraverso l’espressa dizione riferita ai terreni oggetto del trasferimento beneficiato di ”qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti “. Contro tale tipo di osservazione rileva il fatto che l’interpretazione autentica contenuta nel cosiddetto Decreto Bersani viene fornita ..”Ai fini dell'applicazione…….del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13,…” e quindi per tutti i casi in cui tale tipo di imposta venga applicata, senza distinzione di sorta ivi compresi quelli per i quali si ricorre ad un trattamento beneficiato della stessa. Nella pratica non vi sarà comunque alcun dubbio sull’applicabilità del beneficio nel caso in cui il terreno agricolo sia qualificato tale da uno strumento urbanistico vigente per il quale non sia in vigore alcuna norma di salvaguardia in seguito ad intervenuta adozione di una variante dello stesso. Di contro, la presenza di una delibera di adozione che muti la destinazione del terreno da agricola ad edificabile potrebbe portare l’Amministrazione Finanziaria a fare rilevare come predominate la disposizione citata e contenuta nel Decreto Bersani e quindi determinare così il mancato riconoscimento del beneficio fiscale. Infatti non potrebbe essere ammesso che ai fini dell’aliquota ordinaria tale terreno possa scontare l’aliquota del 9% come se fosse edificabile ed ai fini di quella agevolata sconti contemporaneamente quella dell’1% come se fosse agricolo. b.2 Sulle Pertinenze La precedente normativa ha sempre fatto riferimento in modo piuttosto uniforme e coerente ai fondi rustici (intesi come un insieme di appezzamenti agricoli sui quali possono o meno insistere fabbricati al servizio della attività agricola) sia nel caso di trasferimento della proprietà sia nel caso dell’affitto, tanto che il legislatore aveva sentito 20 28 febbraio 2014 la necessità di introdurre specifiche norme per l’acquisto di autonomi fabbricati19 . Ora, sia nel caso dell’aliquota impositiva ordinaria che agevolata, il riferimento uniforme e coerente è ai “terreni e relative pertinenze”. La vicenda ha implicazioni rilevanti che meritano di essere approfondite considerando preliminarmente che la nozione civilistica di “pertinenza” stabilita dall’articolo 817 del Codice Civile è diversa da quella fiscale, soprattutto in riferimento al rapporto di pertinenzialità fra fabbricati rurali e terreni agricoli. Infatti, ai sensi dell’articolo 817 e seguenti del c.c., una cosa è pertinente ad un’altra quando è destinata in modo durevole al servizio dal proprietario della cosa principale, assumendo quindi una rilevanza sostanziale il requisito soggettivo dell’appartenenza a titolo di proprietà. Diversamente e dal punto di vista fiscale, il rapporto di pertinenza fra i terreni agricoli ed i fabbricati rurali si realizza in funzione dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile attraverso la gestione dell’impresa agricola; cosicchè sono da considerare pertinenziali ai terreni tutti i fabbricati ai quali è fiscalmente riconosciuto il requisito della ruralità e per il quale non è predominante il concetto di proprietà – come da codice civile – quanto piuttosto quello dell’utilizzo e della destinazione. Ai fini fiscali infatti i requisiti di ruralità sono definiti dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 55720 in relazione a due diverse tipologie: a) fabbricati o porzioni di essi destinati ad edilizia abitativa; b) costruzioni strumentali all’attività agricola. 19 Articolo 3 della legge 5 ottobre 1960 n. 1154: “3. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'art. 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21, che l'acquisto è fatto allo scopo di dotare piccole proprietà coltivatrici di fabbricati destinati all'abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti.” 20 L’originario dettato è stato sostituito dall’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139 e da ultimo integrato dall’articolo 2, comma 37, del decreto legge n. 262 del 2006. 21 28 febbraio 2014 Con particolare riferimento alla prima categoria, sono rurali le case di abitazione, possedute dal soggetto titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito, che servono: • all’imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese; • alle persone addette alla coltivazione della terra; • ai familiari conviventi a loro carico • ai titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura • ai lavoratori agricoli subordinati Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano anche le società agricole di cui all’articolo 2 del D.Lgs 99/04, il cui contenuto verrà analizzato nei paragrafi successivi. Più particolarmente, perché il fabbricato adibito a residenza mantenga il requisito della ruralità occorre la concorrenza dei seguenti requisiti a) Possesso: deve essere esercitato dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge n. 580/93, o da: 1) familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, 2) soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. 3) Per gli affittuari, il possesso dell’immobile va documentato mediante apposito atto registrato mentre per coloro che possiedono il fabbricato sulla base di un altro titolo idoneo, quale ad esempio il comodato, occorre verificare se sussistono le condizioni per un 22 28 febbraio 2014 eventuale esonero dall’obbligo della registrazione del contratto. I contratti verbali di comodato non sono soggetti all’obbligo della registrazione tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.21 b) Utilizzazione: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone montane; c) Superficie Poderale: superficie minima mq. 10.000 ridotta a mq. 3.000 qualora sul terreno vengano praticate colture specializzate in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno insista in zone montane. d) Reddito: il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.22 e) Tipologia: l’abitazione non deve essere censita in categoria A/1 o A/8 né presentare caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, ancorché censita in altre categorie del “gruppo A”; f) Ubicazione: l’abitazione deve essere ubicata nello stesso Comune od in altro confinante con quello dove sono situati i terreni; g) Ampiezza: vanno rispettati i limiti di consistenza dell’abitazione definiti all’art. 9, comma 5 del citato DL n. 557/93 nel 21 22 Agenzia delle Entrate nota prot. n. 2001/22642 del 6 febbraio 2001 Euro 7.000,00 ex art. 34 del D.P.R. 633/1972 23 28 febbraio 2014 caso di stesso nucleo familiare occupante più abitazioni, relativamente alle abitazioni diverse dalla prima; i) Iscrizione: al Registro delle imprese del soggetto conduttore l’azienda (coltivatore diretto, affittuario o altro) che occupi un’abitazione. Tale iscrizione non è richiesta per i familiari conviventi a loro carico, i titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura, i lavoratori agricoli subordinati e coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Con riferimento alle costruzioni strumentali all'attività agricola, mentre per i fabbricati ad uso abitativo è stato previsto il soddisfacimento di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, l'unico vincolo posto è quello di una oggettiva funzionalità con l'attività agricola. In particolare sono riconosciute rurali le costruzioni, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni, che servono: a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 32. L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha inoltre modificato l'art. 2135 c.c., introducendo tra le attività di competenza dell'imprenditore agricolo anche quelle "connesse" alla "coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali". Le norme citate hanno avuto una notevole portata innovativa, in quanto hanno fatto 24 28 febbraio 2014 rientrare nelle costruzioni strumentali all'attività agricola, tra le altre, anche quelle destinate ad ospitare attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Comunque, in termini estremamente pratici, un importante aiuto per accertare la natura pertinenziale e quella rurale del fabbricato, dovrebbe nel tempo pervenirci dalle risultanze delle visure catastali immobiliari dove la norma espressamente prevede che venga annotato – al fine di poterne dare pubblicità - il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. Può accadere che le pertinenze del terreno non abbiamo il requisito della ruralità per la mancanza di una delle condizioni soggettive sopra descritte in capo alla parte venditrice. Tale circostanza è irrilevante essendo il trattamento fiscale agevolato richiesto dalla parte acquirente le cui condizioni soggettive consentono di qualificare i fabbricati come rurali. Se così non fosse, nel caso di trasferimento di terreni con relative pertinenze, il trattamento fiscale agevolato potrebbe essere perfezionato solo quando la parte venditrice è a sua volta un coltivatore diretto od un imprenditore agricolo professionale a titolo principale o per gli atti che hanno per oggetto i fabbricato già rurali. 25 28 febbraio 2014 c) sul coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale c1. Sul coltivatore diretto Nel nostro complesso ed articolato sistema normativo si possono trovare varie definizioni di “coltivatore diretto” ognuna delle quali è tesa a disciplinare diritti, obbligazioni e funzioni diverse ed è legata a norme di natura previdenziale, ai patti agrari, ad aiuti e/o finanziamento di natura pubblica e non etc. etc. In linea generale la nozione di coltivatore diretto è correlata al rapporto tra il lavoro impiegato da una persona e dai suoi familiari al fine di condurre il fondo agricolo e la quantità di manodopera necessaria per questo scopo. Nel momento in cui tale rapporto supera predefiniti limiti siamo in presenza di un lavoratore che conduce direttamente il fondo. La norma in commento prevede che in capo alla parte acquirente ricorra il requisito soggettivo di essere “coltivatore diretto iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”. E’ evidente che la detta qualifica dovrà pertanto fare riferimento al soddisfacimento di due contemporanee condizioni fissate in ordine alla definizione di coltivatore diretto23 ed in materia dalla normativa previdenziale24. In questo ambito l'iscrizione a tale gestione è garantita al coltivatore diretto ed agli appartenenti al nucleo familiare dello stesso (sono considerati tali i parenti e gli affini fino al quarto grado) se il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non è 23 Legge n. 590 del 26 maggio 1965 art. 31 “Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo. La presente disposizione - a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , - si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948 n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni. “ 24 Legge n. 1047 del 26 ottobre 1957 così come modificata dalla Legge n. 9 del 9 gennaio 1963 ed integrata dalla Legge n. 233 del 2 agosto 1990 26 28 febbraio 2014 inferiore a 104 giornate annue 25 ed il nucleo coltivatore diretto (altrimenti impresa familiare coltivatrice) fa fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda. Qualora il coltivatore diretto disponga di un fondo che necessita di meno 104 giornate lavorative annue è escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale di Coltivatore Diretto. Nel caso in cui effettui nel corso dell'anno meno di 51 giornate lavorative come Operaio a Tempo Determinato (giornaliero di campagna o bracciante agricolo) può integrare la contribuzione da lavoro dipendente con versamenti volontari. L'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito26. Il coltivatore diretto deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni stessi. Per effetto del richiamo generale operato da legislatore nell’articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 27 il beneficio fiscale riconosciuto al coltivatore diretto è riconosciuto, ai sensi dell’articolo Articolo 2 Comma 4 e 4 Bis della predetta norma anche “alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle 25 Le 104 giornate non sono quelle che realmente il coltivatore effettua ma sono state stabilite da apposite tabelle ettaro coltura elaborate dall’INPS che mettono in relazione le superfici e le colture realizzate sulle stesse. 26 Circolari SCAU n. 21 del 18 marzo 1993 e n. 111 del 23 maggio 1998; Portale INPS Messaggi n. 33537 del 21settembre 1998; n. 26076 del 2 aprile 1999; n. 26 del 6 novembre 2000. 27 …”Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni” 27 28 febbraio 2014 società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.”. c2. Sull’imprenditore agricolo professionale L’articolo 1 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) alla persona fisica che: a) è in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio; b) dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, - almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e - che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo dell’articolo 1 della richiamata disposizione normativa, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in 28 28 febbraio 2014 presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. (la percentuale scende al 25% per gli imprenditori operanti in zone svantaggiate). 28 Il requisito del tempo dedicato si ricava dalle tabelle che ciascuna regione stabilisce in relazione ai valori medi di impiego di manodopera. Tali tabelle fissano per ogni tipo coltura e allevamento, per unità di superficie nel primo caso e per ogni capo allevato nel secondo, il fabbisogno di manodopera cosicchè, con una semplice operazione matematica, si può ricavare il valore totale. Il requisito deve intendersi ottenuto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell’azienda non è inferiore al cinquanta per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo, che è pari a 1800 ore. Il requisito del reddito si ricava tenendo conto dell'imponibile IRAP, dei contributi pubblici e da tutti gli altri redditi riconducibili all'agricoltura, previsti dall'art. 2135 del codice civile rapportando il tutto al reddito globale a sua volta costituito da redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di impresa, prodotti dall’attività agricola e da quelli diversi (come già sopra indicato sono esclusi da questo calcolo i le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo). Tali requisiti devono ricorrere cumulativamente e l'accertamento degli stessi è rimesso alle Regioni per il tramite degli Ispettorati dell' Agricoltura o delle Province laddove alle stesse sono state attribuite le funzioni delegate in merito. 28 Questa previsione normativa è frutto di un successivo intervento del legislatore, rispetto a quello del D.Lgs 99/2004 ed è riferibile all'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101. 29 28 febbraio 2014 Per quanto nella prassi, per le definizioni sopra riportate, può essere molto comune che il coltivatore diretto sia anche IAP, non sempre sussiste questa coincidenza. Evitando tutti i richiami normativi, si può facilmente riassumere la questione affermando che mentre per lo IAP sono richiamati precisi requisiti soggettivi di professionalità e di quantità di tempo e di reddito, per il coltivatore diretto il riferimento è a dati rilevabili dalla gestione della impresa agricola famigliare ed anche alla proporzione tra il lavoro proprio del coltivatore diretto e quello di altri impegati nella medesima impresa. Inoltre non sempre il coltivatore diretto è imprenditore infatti spesso la impresa familiare agricola è costituita dal titolare (imprenditore) e dai familiari coidiuvanti coltivatori diretti. Tale differenza appare più marcata a livello della gestione previdenziale dove non solo sono presenti due distinti elenchi – uno per lo IAP e uno per i Coltivatori Diretti – ma anche all’interno di quello di questi ultimi sono distinte le figure del titolare e del coiadiuvante. La grande novità contenuta del decreto legislativo n. 99/2004, finalizzata a perseguire lo scopo di ammodernamento del comparto agricolo, sta nell’estendere la possibilità di attribuire la qualifica di I.A.P., con tutti i diritti ai trattamenti agevolati conseguenti, anche alle società sia di persone, di capitali e cooperative. Nel legislatore c’è stata la volontà di favorire il processo di modernizzazione ed il finanziamento necessario dell’impresa agricola, anche con strumenti diversi da quelli tradizionali del credito agevolato, come quelli del finanziamento privato perfezionato attraverso la gestione dell’impresa agricola nella forma societaria. Così, all’interno di una vicenda normativa 29 del tutto autonoma rispetto a quella del codice civile, sono state definite le Società Agricole che sono le società di persone, di capitali e cooperative anche a scopo consortile: 29 D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 art. 2 e s.m.i. 30 28 febbraio 2014 a) che conservano nella loro denominazione o ragione sociale la locuzione “società agricola”; b) che hanno per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. A loro volta le Società Agricole sono considerate Imprenditore Agricoli Professionali se: a) nelle società di persone almeno un socio è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e ciò indipendentemente dall’entità della quota di capitale nominale della società detenuta dallo stesso. Nelle società in accomandita semplice il socio IAP che attribuisce la qualifica deve anche ricoprire la qualifica di socio accomandatario. b) nelle di società di capitali e cooperative almeno un amministratore (nelle cooperative quest’ultimo deve anche essere socio) è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. L’articolo 1 comma 3 bis del più volte citato D.Lgs 99/2004 stabilisce che “La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”. La norma in questione dunque fa esplicito riferimento all’”amministratore” e non anche al “socio” e, soprattutto, quando prevede che le suddette qualifiche debbano coincidere e concorrere per l’ottenimento del riconoscimento di IAP, lo fa in maniera espressa; è il caso delle società cooperative e dell’articolo 3 lettera c) del D.lgs 99/2004: “c) ….. nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale” . E’ noto che il nostro diritto societario, stabilisce una formale e sostanziale differenza tra le predette due qualifiche che possono infatti non coincidere con l’unica eccezione della società cooperativa amministrata da un 31 28 febbraio 2014 Amministratore Unico per il quale ricorre l’obbligo di essere socio. Nella sostanza e nella pratica, il tenore letterale della norma, preclude al soggetto che attribuisce la qualifica di I.A.P. alla società, nella sua veste di amministratore, la facoltà di attribuire la detta qualifica ad altre società e, diversamente, a chi tale qualifica la attribuisce nella sola veste di socio, non pare essere preclusa alcuna limitazione. Eppure ci si scontra quotidianamente con una prassi operativa dell’amministrazione pubblica esattamente contraria; tant’è che tutti i moduli forniti dalla stessa per la presentazione della richiesta di riconoscimento I.A.P. per le società prevedono che il richiedente dichiari che colui che attribuisce tale qualifica non l’abbia genericamente già attribuita ad altre. Se è vero che il legislatore, 30 introducendo la descritta condizione, ha voluto impedire ad un solo soggetto di fare ottenere ad un numero illimitato di società la qualifica di I.A.P. è pure altrettanto vero che la redazione del testo della legge ha finito per generare un’oggettiva confusione che non può essere corretta solo da una ragionevole prassi amministrativa priva di un valido supporto normativo. D’altro canto sarebbe altrettanto arbitrario sfruttare la presente lacuna legislativa ponendo in essere comportamenti – come quello di attribuire ad un ennesimo numero di società la qualifica I.A.P. attraverso un identico socio delle stesse – che abusano del diritto ossia consentendo al contribuente di conseguire di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.31 30 31 Relazione illustrativa dello schema di Decreto Legislativo Dlgs 101/2005 Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile sentenza del 13 maggio 2009 n. 10981 32 28 febbraio 2014 c3. Sull’iscrizione alla relativa gestione previdenziale E’ indubbio che, sia il coltivatore diretto che lo I.A.P., al momento della richiesta del beneficio fiscale e quindi al momento dell’acquisto del terreno agricolo e delle relative pertinenza, debbano essere già iscritti nella relativa gestione previdenziale. Coltivatori Diretti I requisiti per ottenere l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) si possono suddividere in oggettivi e soggettivi32: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda ( art. 2 L. 9/63). Qualora il coltivatore diretto sia proprietario di un fondo che necessita di meno 104 giornate di lavoro annue, e' escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale di Coltivatore Diretto, ma se effettua nel corso dell'anno meno di 51 giornate come Operaio a Tempo Determinato ( detto anche giornaliero di campagna o bracciante agricolo) può integrare la contribuzione da lavoro dipendente con versamenti volontari l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per 32 L'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90. 33 28 febbraio 2014 il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito. Imprenditori Agricoli Professionali Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps ma con l’entrata in vigore del D.Lgs 99/2004 l’accertamento e riconoscimento della qualifica IAP è demandato alle Regioni od alle Provincie a cui sono state delegate tali funzioni. L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva. I requisiti sono quelli indicati nei precedenti paragrafi. State la novità della norma l’INPS ha fornito ampi chiarimenti ed istruzioni in merito, stabilendo che i soggetti interessati all’iscrizione nella gestione previdenziale dovevano presentare all’INPS, unitamente alla relativa richiesta, il certificato regionale relativo al possesso dei requisiti di legge. L’istituto precisava che, in attesa della completa attuazione del D.lgs. n. 99/2004 da parte delle Regioni, le sedi potevano procedere alla “iscrizione con riserva” dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti. Le norme correttive apportate dal comma 5 dell’articolo 1 del D.lgs 99/2004, introdotte dal D.ls 101/2005, hanno previsto espressamente l’iscrivibilità nella gestione, anche in carenza dei requisiti necessari, salvo il successivo perfezionamento degli stessi. 33 Il comma in esame comporta l’applicazione delle norme sullo IAP nei confronti dei soggetti che, 33 Il comma 5 ter dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004, introdotto dal D.lgs. 101/2005, stabilisce che “Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti alla apposita gestione dell’ INPS. Entro 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti”. 34 28 febbraio 2014 non ancora in possesso dei relativi requisiti, abbiano presentato istanza per l’accertamento degli stessi alla Regione e abbiano, altresì, richiesto all’INPS l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale. Tali soggetti hanno ventiquattro mesi di tempo – o il diverso tempo stabilito dalle singole Regioni – dalla data di presentazione dell’istanza alla competente Regione, per risultare in possesso dei requisiti previsti dal Legislatore e regolarizzare la propria posizione, pena la decadenza dagli eventuali benefici goduti. Ne consegue che, a seguito della novellata disposizione, l’INPS iscrive con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l’avvenuta presentazione della domanda. Costoro saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo ventiquattro mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione. 35 28 febbraio 2014 La decadenza dal beneficio Le disposizioni contenute nell’articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 determinano in modo espresso nei confronti del soggetto beneficiario le cause di decadenza ossia “se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.” Per quanto la norma riproponga, seppure in termini testuali non identici, quanto già stabilito dalla precedente ed abrogata norma agevolativa 34 , è utile ribadire che la prima ha carattere speciale ed è pertanto di stretta interpretazione cosicchè tale disposizione non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla stessa e qualsiasi applicazione analogica alla legge 604/1954 risulta del tutto arbitraria. Di certo per entrambe le disposizioni, l’intento del legislatore è univocamente mosso dall’impedire che il soggetto acquirente possa godere di un trattamento tributario di favore e contemporaneamente porre in essere intenti speculativi. Qualsiasi atto che comporti il trasferimento della proprietà del terreno, posto in essere entro il quinquennio dall’acquisto, è causa di decadenza dal beneficio. Spesso accade che per perseguire finalità di accorpamento e ricomposizione fondiaria si pongano in essere atti di permuta. Per quanto tali finalità non conservino un mero ed immediato intento speculativo, dal momento che corrispondono all’esigenza di un più razionale sfruttamento del terreno, la permuta 34 Articolo 7 comma 1 della legge 6 agosto 1954 : “Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.” 36 28 febbraio 2014 resta un negozio idoneo a trasferire la proprietà di un bene a favore di un terzo ed, ove ciò anche comporti il trasferimento della proprietà di un terreno acquistato nell’ultimo quinquennio con i benefici suddetti, integra una causa di decadenza dalle agevolazioni. Le stesse medesime considerazioni devono essere svolte per il caso della vendita parziale del terreno oggetto del beneficio fiscale, anche se non è ancora del tutto chiaro quale possa essere il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria sulla vicenda ed in particolare modo se la stessa possa imputare la decadenza del beneficio rispetto all’intero terreno oggetto dell’acquisto beneficiato o piuttosto parzialmente e quindi rispetto solo alla porzione alienata. Se da un lato va specificato che la cosiddetta decadenza parziale è ancora tuttora espressamente prevista dalla normativa35, ma con specifico riferimento alla legge 604/1954, è altrettanto vero che “sulla base di altre fattispecie analoghe, può ritenersi configurabile, oltre alla decadenza totale, anche la decadenza parziale, allorché l’alienazione volontaria dei beni acquistati con l’agevolazione sia solo parziale.”36 La norma in commento non pare nemmeno lasciare dubbi sulla circostanza che il contribuente richiedente il benefico fiscale in questione debba coltivare e condurre il terreno dalla data del rogito di trasferimento della proprietà e per i cinque anni successivi e che quindi sia immesso, da parte del venditore, nell’immediato possesso ed utile godimento del bene. Si tratta di una disposizione molto rigida e che si scontra spesso con gli usi e le consuetudini del mondo agricolo ed anche con la durate dei cicli colturali. Capita ordinariamente, oltre che per ovvie ragioni pratiche ed operative, che il rogito di trasferimento del terreno si debba perfezionare in anticipo 35 Articolo 6 legge n. 1154 del 5 ottobre 1960 “Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e all'art. 6 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.” 36 Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato n. 49 del 26 marzo 2010 37 28 febbraio 2014 rispetto alla liberazione del terreno medesimo da “frutti pendenti” o, più in generale, in anticipo rispetto la data di chiusura della annata agraria entro la quale il precedente conduttore è chiamato a liberare il fondo stesso. Di tale incongruità alcuni organi periferici della giustizia tributaria 37 avevano magnanimente tenuto conto tollerando che il beneficio potesse essere ottenuto anche dall’acquirente che si insediava sul fondo dopo l’acquisto ma entro la fine del ciclo colturale in corso. La norma in commento però contiene una precisa rigorosità testuale che non consente alcuna discrezionalità. Le disposizioni contenute nell’articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 espressamente stabiliscono che “ Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni”. Occorre, pertanto, evidenziare che, 1. ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “...la perdita dei requisiti (...) nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni...”, ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale comporta una specifica (ed ulteriore) causa di decadenza dall’agevolazione in esame. Si tratta, evidentemente, dei requisiti soggettivi propri dello IAP, di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, tra i quali rientra l’iscrizione nella gestione previdenziale della categoria di appartenenza.38 Anche in questo caso il letterale tenore della norma sembra escludere che la medesima causa di decadenza possa essere imputata al coltivatore diretto persona fisica al quale pare sia richiesto 37 Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sentenza 62/67/11 …” non è necessaria l’immediata materiale disponibilità del terreno per ottenere le agevolazioni, ma è sufficiente che avendo la disponibilità di diritto, il nuovo proprietario si attivi per ottenere nel più breve tempo possibile il rilascio del terreno.” 38 Risoluzione n. 350/E del 29 settembre 2007 della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 38 28 febbraio 2014 che la condizione di cui trattasi sussista al momento del rogito ma non permanga nel quinquennio successivo. Cosa che non si può altrettanto dire per le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, per le società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché per le società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, dal momento che il comma 4 bis del D.Lgs 99/2004 prevede solo per queste – ma non per il coltivatore diretto persona fisica - “che la perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.39 2. A’ sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non incorre nella decadenza dai benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile. Tali disposizioni si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. L’amministrazione finanziaria ha stabilito che, l’affitto a favore di una società agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il 39 Il legislatore infatti, a differenza di quanto stabilito genericamente per lo I.A.P., sia persona fisica che società, al comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs 99/2004, al successivo comma 4 bis, che riguarda espressamente le società di coltivatori diretti e non il coltivatore diretto persone fisica, specifica che “La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime” 39 28 febbraio 2014 concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.40 Inoltre, in base ad una lettura logico-sistematica del quadro normativo sopra esposto la stessa Amministrazione Finanziaria ha stabilito che nel caso di conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni fiscali in commento, in una società agricola persone della quale il coltivatore diretto/IAP sia socio (se s.a.s. dovrà rivestire la qualifica di socio accomandatario) e gli altri soci siano il coniuge e un figlio - effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto - non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni, in quanto, con il conferimento in parola, viene data attuazione ad una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società (v. articolo 10 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Resta inteso che la conservazione dell’agevolazione tributaria in parola, in presenza degli altri requisiti, persiste purché il coltivatore diretto/IAP (conferente) mantenga la qualità di socio (se s.a.s. dovrà rivestire la qualifica di socio accomandatario) nella conferitaria e coltivi direttamente il fondo conferito. 41 Nel caso di decadenza del beneficio la norma non prevede l’applicazione di alcuna sanzione cosicchè l’Agenzia delle Entrate è tenuta al recupero della somma pari alla differenza fra quella ordinariamente dovuta e quella corrisposta in sede di registrazione dell’atto avente per oggetto il trasferimento della proprietà per il quale è stato richiesto il beneficio oltre agli interessi legali maturati su tale somma. In merito bisogna inoltre precisare che: 40 Risoluzione n. 279/E del 4 luglio 2008 della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 41 Risoluzione n. 455/E del primo dicembre 2008 della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 40 28 febbraio 2014 il recupero dell’imposta è dovuto a titolo di imposta complementare42 e quindi per il pagamento della stessa non esiste alcuna solidarietà con l’originaria parte venditrice43 il credito vantato dalla Agenzia delle Entrate in dipendenza del recupero dell’imposta dovuta in seguito alla decadenza del beneficio è assistito dal privilegio ex articolo 2772 C.C. l’articolo 19 del D.P.R. 131/86 (T.U. dell’imposta di registro) stabilisce “che il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono”. Alcuni uffici periferici dell’Amministrazione Finanziaria, qualora la parte interessata non provveda entro i termini sopra indicati ad effettuare la richiamata comunicazione relativa al verificarsi di una delle cause di decadenza del beneficio, non esitano ad applicare la sanzione dovuta ai sensi dell’articolo 69 della predetta norma che va dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. 42 L’articolo 42 del D.P.R. 131/1986 T.U. dell’Imposta di Registro : “E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. “ 43 L’articolo 57 comma 4 del D.P.R. 131/1986 T.U. dell’Imposta di Registro: “L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.” 41 28 febbraio 2014 Appendice Normativa 42 28 febbraio 2014 Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze Imposta di Registro Tariffa I Parte Prima Allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 “Atti soggetti a registrazione in termine fisso Articolo 1 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9% ……. Omissis……. Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale 12% 44 Art. 10 D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 “2. Nei casi di cui al comma 1 (nd.r. dell’articolo 1 Tariffa Parte I allegata al D.P.R. del 26 aprile 1986), l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.” Imposta di Bollo, Imposta e Tassa Ipotecaria e Catastale Art. 10 D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 “ …….. Omissis………. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 (n.d.r. comma 1 dell’articolo 1 Tariffa Parte I allegata al D.P.R. del 26 aprile 1986) e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”45 44 Così riformulato, con decorrenza dal primo gennaio 2014, dal combinato disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 1, comma 609, Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 45 Così come riformulato dall’art. 26, comma 1, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128. 43 28 febbraio 2014 Benefici Fiscali a favore di I.A.P. e di Coltivatore Diretti Imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria Comma 608 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».” Articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni” Imposta di Bollo Esente - Art. 21 Allegato B Tariffa D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972 “Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.” 44 28 febbraio 2014 Benefici Fiscali a favore di Società Agricole I.A.P. Imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria Comma 608 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».” Articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni” Articolo 1 Comma 3 D.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 45 28 febbraio 2014 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.” 46 Articolo 2 Comma 4 D.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime” Imposta di Bollo Esente - Art. 21 Allegato B Tariffa D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972 “Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.” 46 Così come riformulato dall'art. 1 D.Lgs 27 maggio 2005 n. 101 46 28 febbraio 2014 Benefici Fiscali a favore Società Agricole Di Coltivatori Diretti e non di I.A.P. Imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria Comma 608 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».” Articolo 2 Comma 4/bis del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni” Articolo 1 Comma 3 D.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 47 28 febbraio 2014 c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.” Articolo 2 Comma 4 e 4 Bis D.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime 4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.” 47 Imposta di Bollo Esente - Art. 21 Allegato B Tariffa D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972 “Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.” 47 Così come riformulato dall’articolo del D.Lgs n. 101 del 27 maggio 2005 e dal comma 1096 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 48 28 febbraio 2014 Tabella Riepilogativa Imposte Indirette Tasse e Tributi Ipotecarie e Catastali Soggetto Norma Imposte Tasse - Tributi Registro Ipotecarie Catastali Bollo Ipotecaria Catastale Ordinario Art. 1 Tariffa D.p.r. 131/86 12% 48 Euro 50,00 Euro 50,00 No No No Iap – Cd Art. 2 D.L. 194/2009 Euro 200,00 Euro 200,00 1% No Euro 35,00 Euro 55,00 Art. 2 D.L. 194/2009 e D.lgs 99/2004 Euro 200,00 Euro 200,00 1% No Euro 35,00 Euro 55,00 Persona fisica Iap – Cd Società 48 A’ sensi dell’articolo Art. 10 D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.” 49