GUIDA RAPIDA AL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
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GUIDA RAPIDA AL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
LA MALATTIA In caso di malattia il lavoratore domestico dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro, e far pervenire il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della stessa. Per tale periodo spetta la conservazione del posto come segue: Per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova: 10 giorni di calendario; Per anzianità dai 6 mesi ai 2 anni: 45 giorni di calendario; Per anzianità oltre i 2 anni: 180 giorni di calendario. Durante tale periodo decorre la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi, sulla base dell’anzianità di servizio, nella seguente misura: Fino al 3° giorno consecutivo, al 50% della retribuzione Dal 4° giorno in poi, al 100% della retribuzione La malattia in caso di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. IL RIPOSO SETTIMANALE Il lavoratore convivente a tempo pieno ha diritto a 36 ore settimanali di riposo, così distribuite: 24 ore nella giornata di domenica, e le residue 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti, durante il quale il lavoratore presterà servizio per un numero di ore non superiore alla metà di quelle di una normale giornata lavorativa. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto, maggiorata del 40%, a meno che non sia goduto in un altro giorno della settimana. Il riposo domenicale è invece irrinunciabile, qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente, e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Se il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione di tale giorno di riposo al posto della domenica specificandolo nella lettera di assunzione. LA MATERNITÀ E’ vietato adibire al lavoro le donne durante il periodo di maternità obbligatoria: Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto Per il periodo decorrente la data presun- ta del parto ed il parto Durante i 3 mesi dopo il parto Fermo restando gli anticipi o i posticipi certificati dagli enti preposti, detti periodi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO Il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti nel rispetto dei termini di preavviso: A) Fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario B) Oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente: a) Fino 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario; b) Oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario Alla fine del rapporto di lavoro spetta il Trattamento di fine Rapporto calcolato sull’ammontare delle retribuzioni percepite, comprensive dell’eventuale indennità di vitto e alloggio; spettano inoltre i ratei maturati di tredicesima, e i giorni di ferie maturate e non godute. AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE Deduzione della quota a carico dei contributi INPS dal proprio reddito per un importo massimo di € 1.549,37 all’anno (conservare le ricevute). Detrazione per le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti all’assistenza alla propria persona o per familiari, in caso di non autosufficienza. La detrazione dal reddito è del 19% fino ad un massimo di € 2.100 per coloro che non superino un reddito annuo di € 40.000,00. Detrazione massima € 399,00. ACLI COLF [email protected]—065840367 aclicolfonline.blogspot.com GUIDA RAPIDA AL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO IL CONTRATTO DI LAVORO CCNL LAVORATORI DOMESTICI CON DECORRENZA DAL 1°LUGLIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2016 Il lavoro domestico è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Domestico. Tutti coloro che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro rientrano in tale categoria. Parliamo principalmente di assistenti familiari e di collaboratrici domestiche ovvero di badanti e colf. Tra le parti dovrà essere scambiata la lettera di assunzione (contratto individuale di lavoro) in forma scritta. LE CATEGORIE I lavoratori domestici sono inquadrati in 4 livelli a ciascuno dei quali corrispondono 2 parametri retributivi a seconda che il lavoro sia prestato per la cura della casa (normale) o della persona (super): Livello A Collaboratore familiare generico, privo di esperienza o con esperienza inferiore a 12 mesi. NB: dopo 1 anno di lavoro diventa livello B Livello A Super Addetto alla compagnia di persone autosufficienti o baby-sitter Livello B Collaboratore familiare con esperienza Livello B Super Assistente a persona autosufficiente Livello C Cuoco Livello C Super Assistente a persona non autosufficiente (non formato) Livello D Collaboratori familiari con posizioni di responsabilità ed autonomia Livello D super Assistente a persona non autosufficiente (formato) o direttore di casa I CONTRIBUTI INPS Ogni datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali ed assicurativi del proprio lavoratore domestico. Il versamento dei contributi si effettua con le seguenti scadenze: - entro il 10 aprile il 1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) - entro il 10 luglio il 2° trimestre (aprile/maggio/giugno) - entro il 10 ottobre il 3° trimestre (luglio/agosto/settembre) - entro il 10 gennaio il 4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre) Ricordiamo inoltre che ai contributi va aggiunto l’importo della Cas.sa Colf (0,03 cent/h) che fornisce prestazioni socio-sanitarieassistenziali a chi sottoscrive il CCNL dei lavoratori domestici. IL PERIODO DI PROVA Dal giorno di assunzione i lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova di 8 giorni di lavoro effettivo regolarmente retribuito (30 giorni per le categorie D e D Super). Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto sia dal datore di lavoro che dal lavoratore senza preavviso, ferma restando la retribuzione e le competenze relative al periodo intercorso. LA TREDICESIMA MENSILITÀ Ai lavoratori domestici spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto inclusa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se convivente), da corrispondere entro il mese di dicembre. Per prestazioni inferiori all’anno di servizio saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono i mesi lavorati. La 13° mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. I GIORNI FESTIVI Durante le festività, il lavoratore domestico ha diritto al completo riposo e sarà egualmente retribuito. In caso di prestazione lavorativa, oltre alla normale retribuzione giornaliera, si devono pagare le ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso la festività coincida con la domenica, il giorno di riposo deve essere recuperato durante un’altra giornata della settimana o in alternativa, retribuito 1/26 della retribuzione globale di fatto. Per quanto riguarda il rapporto ad ore, le festività sono retribuite 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Le festività riconosciute sono: 1° e 6 gennaio, lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e il Santo Patrono. GLI SCATTI DI ANZIANITÀ Per ogni biennio di servizio prestato presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un aumento pari al 4% della retribuzione minima mensile (minimi tabellari). Il superminimo non assorbe lo scatto di anzianità. Il numero massimo degli scatti di anzianità è fissato in 7. L’ORARIO DI LAVORO La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti entro i seguenti limiti: massimo 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi massimo 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, per i lavoratori non conviventi LE FERIE A prescindere dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio, il lavoratore matura 26 giorni lavorativi di ferie, irrinunciabili (art.36 della Costituzione). Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze del lavoratore dovrà fissare il periodo di ferie, da giugno a settembre, salvo diverso accordo tra le parti. Le ferie possono essere frazionate in non più di 2 periodi all’anno sempre con il consenso di entrambe le parti. Durante il godimento delle ferie, al lavoratore spetta, per ciascuna giornata, 1/26 della retribuzione globale di fatto, inclusa se convivente l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, non usufruendone durante detto periodo. Il lavoratore straniero può in accordo con il datore di lavoro accumulare le ferie per un periodo massimo di 2 anni. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di infortunio o malattia. VITTO E ALLOGGIO Il lavoratore ha diritto ad un vitto che assicuri una alimentazione sana e sufficiente ed ad un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza. L’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale del lavoratore stesso. I valori convenzionali di vitto e alloggio sono rivalutati su base annua. Per i lavoratori conviventi, inquadrati nei livelli C, B e B Super, è possibile il tempo parziale fino a 30 ore settimanali anche in regime di convivenza con la seguente articolazione: interamente collocato tra le ore 6:00 e le ore 14:00 interamente collocato tra le ore 14:00 e le ore 22:00 interamente collocato, nel limite di 10 ore al giorno, in 3 giorni settimanali Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6:00 e le ore 14:00, oppure tra le ore 14:00 e le ore 22:00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo, fermo restando il recupero consensuale di eventuali ore non lavorate, per un massimo di 2 ore al giorno. Per il personale convivente a tempo pieno la collocazione dell’orario di lavoro è fissato dal datore, mentre per i non conviventi o per i conviventi part-time è concordata tra le parti. Al lavoratore che presta servizio per 6 o più ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, sarà concordato tra le parti e non è retribuito. SICUREZZA SUL LAVORO Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.