IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI DUE ANNI (ART
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IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI DUE ANNI (ART
SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE PATRONATO INCA CGIL 24122 Bergamo Via G. Garibaldi 3 - tel. 035/3594382 fax 035/3594139 e-mail: [email protected] IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI DUE ANNI (ART.42, COMMA 5, T.U.) L’istituto del congedo retribuito di due anni è volto ad aiutare le famiglie che hanno al loro interno un componente con grave disabilità (L. 104/92, art. 4 e art. 3, comma 3). Chi ha diritto al congedo straordinario i genitori, naturali o adottivi, lavoratori dipendenti pubblici e privati,anche a tempo determinato il coniuge convivente; i fratelli e le sorelle del soggetto con handicap grave, in caso di scomparsa o in presenza di inabilità totale di entrambi i genitori, purché conviventi; i figli conviventi in caso di mancanza di altri soggetti (presumibilmente fratelli e coniugi conviventi) idonei alla cura della persona con handicap grave; parenti o affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati. Articolazione del congedo e modalità di fruizione Il periodo di congedo retribuito può avere durata massima di due anni, anche frazionati (giorni, settimane, mesi), nell’arco della vita lavorativa ed è complessivo tra tutti i beneficiari. Il padre e la madre non possono utilizzare contemporaneamente il congedo ma solo alternativamente. E’ possibile, dopo una recente modifica alla normativa, che durante il periodo di congedo di un genitore l’altro possa usufruire nello stesso mese dei tre giorni di permesso mensili o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art.33 della 104/92. In caso di più figli handicappati esistono indicazioni diverse a seconda degli istituti previdenziali di riferimento. Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può interrompere la fruizione del congedo straordinario e ripresentare successivamente una nuova domanda. La misura della prestazione L’indennità (12 mensilità) è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione mensile percepita entro un limite massimo annualmente stabilito La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità, premi non legati alla presenza. La domanda La domanda deve essere inoltrata telematicamente all’INPS Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data di presentazione della domanda, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è comunque tenuto ad accogliere la domanda entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il pagamento L’indennità, pari all’ultima retribuzione mensile (se inferiore o pari al limite stabilito dalla legge), viene anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità, cioè con successivo conguaglio dei contributi dovuti dall’INPS. Per i dipendenti di lavoro pubblici, che hanno ugualmente diritto al congedo straordinario, l’onere dell’indennità e dei relativi contributi previdenziali resta, invece, a carico all’Ente e/o Amministrazione pubblica di appartenenza. La contribuzione figurativa L’Art.42, comma 5 del T.U., prevede la contribuzione figurativa per tutto il periodo di congedo, valida sia ai fini del diritto che della misura di tutte le prestazioni pensionistiche. L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati. Il periodo di congedo straordinario, viceversa, non produce effetti sulla maturazione del TFR né sulle ferie salvo diversa previsione contrattuale.