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confartigianato
con te
01 • GENNAIO 2016
Tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione
Micro e piccole imprese
le più penalizzate
Una rilevazione di Confartigianato mette in
luce che i debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche dal massimo di 93,7 miliardi del
2012, nel biennio successivo hanno registrato
una riduzione di 22,1 miliardi, arrivando a 71,6
miliardi nel 2014. Dalle valutazioni dei dati Eurostat si evidenzia che, anche dopo gli interventi varati a partire dalla primavera del 2013, nel 2014
l’Italia rimane il Paese europeo con il più alto
debito commerciale verso le imprese per beni e
servizi - per la sola parte di spesa corrente e pari
al 3% del Pil. Nel confronto tra i maggiori Paesi
si comprende come sia un livello doppio rispetto
all’1,5% della Spagna (10° posto) e all’1,4% della Francia (13° posto) e triplo rispetto allo 0,9%
del Regno Unito (20° posto). In parallelo, una
recente analisi della Banca d’Italia indica che i
tempi di pagamento della PA, seppur in discesa,
rimangono ancora elevati, circa 125 giorni nel
2014, evidenziando che “il fenomeno dei debiti
commerciali delle amministrazioni pubbliche non
è ancora stato ricondotto entro limiti fisiologici”.
La criticità dei tempi di pagamento appare confermata dall’analisi dei dati di novembre 2015
sui pagamenti delle Pubbliche amministrazioni
relative agli ambiti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Enti Locali e Regioni e Province autonome.
L’analisi si riferisce a 12,9 milioni di fatture per
un importo di 71.231 milioni di euro a cui fanno fronte pagamenti per 23.195 milioni, pari al
32,6% del fatturato; l’importo medio della fattura
emessa dall’impresa creditrice è di 5.514 euro.
Il tempo medio di pagamento in media nazionale
è di 99 giorni, ancora lontano dal termine ordinario di trenta giorni stabilita dalla Direttiva Comunitaria sui pagamenti, termine che, in alcuni
1 • gennaio 2016
casi è derogabile, a patto che il prolungamento
oltre i trenta giorni sia espresso e, in ogni caso,
non può superare i sessanta giorni. Dallo studio
emerge che gli enti virtuosi ‘veri’, cioè quelli che
pagano entro i limiti di legge, rappresentano solo
il 13,4% della spesa complessiva mentre, dopo
34 mesi dall’entrata in vigore della normativa,
per l’86,6% della spesa complessiva rimangono
disattese le prescrizioni della Direttiva.
Gli enti virtuosi ‘veri’ che pagano in media in 20
giorni l’importo medio della fattura è di 11.196
euro, mentre quello degli altri enti che in media
pagano dopo 141 giorni - la fattura media scende
a 5.111 euro dato che indica come nelle maglie
dei ritardi degli enti pubblici vi possa essere una
più elevata presenza di micro e piccole imprese.
IN QUESTO NUMERO:
Consulenza fiscale: La Finanziaria 2016 da pag. 2
Consulenza del lavoro: Legge di Stabilità, cosa
cambia per il datore di lavoro
da pag. 8
Affari Generali: La scadenza per il pagamento
dell’Inail
a pag. 11
Credito: Il 27 gennaio la presentazione del nuovo
servizio per il controllo di gestione
da pag. 12
Ambiente e sicurezza: Bando Isi 2015: dall’Inail
oltre 276 milioni di euro alle imprese che investono
in sicurezza
da pag. 14
Internazionalizzazione: Contributi per la partecipazione
di fiere all’estero nel 2016
a pag. 16
Categorie e Mercato: Le ultime novità per le imprese
del settore orafo e per l’autotrasporto
a pag. 17
Inapa: La Legge di stabilità per il 2016 a pag. 18
• • • confartigianato con te
CONSULENZA FISCALE
LA FINANZIARIA 2016
Orari di apertura delle sedi di
Confartigianato Forlì
È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U.
30.12.2015, n. 302 la Finanziaria 2016 (Legge28.12.2015, n. 208) c.d. “Legge di stabilità
2016”, in vigore dall’1.1.2016. Rispetto al testo
originario del ddl la versione definitiva della citata
Legge si compone di 1 articolo suddiviso in 999
commi. Nell’iter di approvazione il Legislatore ha
apportato una serie di significative modifiche.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016,
l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%). Conseguentemente:
 dalla stessa data, è fissata all’1,20% la misura
della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta
sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE
di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
 è demandata ad un apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella
relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%). Al fine di evitare
che tali modifiche comportino l’aumento della
quota imponibile per i soggetti di cui all’art. 5,
TUIR (società di persone e soggetti equiparati)
è disposto che le nuove percentuali non trovano
applicazione con riferimento a detti soggetti.
MAXI AMMORTAMENTI
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali
nuovi nel periodo 15.10.2015 31.12.2016, al solo
fine di determinare le quote di ammortamento e
i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite
acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli
ammortamenti per € 84.000).
In sede di approvazione è stata disposta l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti
e maggiori valori beni strumentali). Relativamente
agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto
periodo, oltre all’incremento del 40% del costo di
acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima
2 • gennaio 2016
mattina
dalle 8.30
si riceve su appuntamento
mattina
dalle 8.30
pomeriggio dalle 15
mattina
dalle 8.30
solo reperibilità telefonica
mattina
dalle 8.30
pomeriggio dalle 15
mattina
dalle 8.30
mattina
dalle 8.30
alle 13
alle 13
alle 16.30
alle 13
alle
alle
alle
alle
13
16.30
13
12.30
Per appuntamenti è possibile contattare il centralino
dell’associazione al numero 0543 452811
misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art.
164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il
limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).
Sono esclusi dall’incremento gli investimenti:
 in beni materiali strumentali per i quali il DM
31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 in fabbricati e costruzioni;
 in alcuni beni ricompresi nei seguenti gruppi:
gruppo V (industrie manifatturiere alimentari
specie 19;
gruppo XVII (industrie dell’energia elettrica, del
gas e dell’acqua), specie 2/b, 4/b;
gruppo XVIII (industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni), specie 1,2,3,4 e 5.
ACCONTI D’IMPOSTA
Le disposizioni sopra esaminate non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto per
il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 (2015
per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare).
L’acconto dovuto per il periodo d’imposta in
corso al 31.12.2016 (in generale, 2016) va determinato considerando, quale imposta del periodo
precedente, quella determinata in assenza dell’agevolazione.
• • • confartigianato con te
REGIME FORFETARIO
Al regime forfetario riservato alle persone fisiche
(imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art.1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate
le seguenti modifiche. La principale (e da più parti
auspicata) modifica riguarda l’aumento del limite
dei ricavi / compensi per ciascuno dei 9 gruppi di
attività (non risultano variati i correlati coefficienti
di redditività).
LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO
DIPENDENTE/PENSIONE
Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l’accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a
quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49
e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione). Tale
condizione non va verificata in caso di cessazione
dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000. Ora
è abrogata la citata lett. d) e contestualmente introdotta al comma 57 la nuova lett. D-bis) in base alla
quale non possono avvalersi del regime in esame i
soggetti che nell’anno precedente hanno percepito
redditi di lavoro dipendente / assimilato ex art. 49
e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000. La condizione non va verificata in
caso di cessazione dal rapporto di lavoro.
CONTRIBUENTI START-UP
In base al citato comma 65 in caso di “nuova”
attività è prevista la riduzione del reddito di 1/3
nei primi 3 anni. Ora tale agevolazione è sostituita
con la fruizione, per i soggetti che intraprendono
una nuova attività, per i primi 5 anni, dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%. Per beneficiare
dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei
seguenti requisiti:
 il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
 l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente / autonomo, escluso il caso in cui
la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
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 qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta
precedente non sia superiore ai limiti di ricavi /
compensi previsti per il regime forfetario.
FORFETTARI START-UP DAL 2015
Con una disposizione transitoria, l’applicazione
dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5%
è riconosciuta per il 2016 2019 anche ai soggetti
che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il
regime forfettario.
NUOVO REGIME PREVIDENZIALE
È stato riscritto il citato comma 77 contenente
la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce base
imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%. In
precedenza l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n.
233/90. È confermata la regola in base alla quale
la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei
contributi.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI
D’IMPRESA
È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti
consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da
quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti
in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate. L’assegnazione / cessione va effettuata entro
il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data
del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro
il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento
avente data certa anteriore all’01.10.2015. A tal
fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi
d’imposta precedenti l’assegnazione /cessione)
calcolata sulla differenza tra:
 il valore dei beni assegnati;
 il costo fiscalmente riconosciuto.
In mancanza di uno specifico riferimento alla
“sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata
con le regole ordinarie. Per le assegnazioni / ces• • • confartigianato con te
sioni soggette a imposta di registro è prevista la
riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per
effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
In sede di assegnazione la società può richiedere
che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in
materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n.
131/86. In caso di cessione, al fine della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo,
se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al
valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori. In sede di approvazione
è stato modificato il trattamento fiscale in capo al
socio assegnatario limitando la non applicazione
dell’art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e
da 5 a 8. Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non
risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo
stesso è prevista la tassazione degli utili in natura
sulla parte eccedente la somma assoggettata ad
imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia
il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va
effettuato:
 nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
 il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
Quanto sopra è applicabile anche alle società
che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si
trasformano in società semplici.
ESTROMISSIONE IMMOBILE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
In sede di approvazione è stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
 è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al
31.10.2015;
 ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla
data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016;
richiede il pagamento entro il 31.5.2016
di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP
dell’8%.
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L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo
costo fiscalmente riconosciuto. A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in
materia di assegnazione agevolata.
RIVALUTAZIONE TERRENI E
PARTECIPAZIONI
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2,
DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici
e associazioni professionali, nonché di enti non
commerciali. È fissato al 30.6.2016 il termine
entro il quale provvedere:
 alla redazione ed all’asseverazione della perizia
di stima;
 al versamento dell’imposta sostitutiva.
In sede di approvazione è stata “unificata” all’8%
la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4%
con riferimento alle partecipazioni non qualificate).
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
E PARTECIPAZIONI
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e
delle partecipazioni riservata alle società di capitali
ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e
deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio
al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria
omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini
fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile provvedere all’affrancamento, anche
parziale, di tale riserva mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura
pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo
esercizio successivo a quello della rivalutazione
• • • confartigianato con te
(in generale, dal 2018) tramite il versamento di
un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti
misure:
 16% per i beni ammortizzabili;
 12% per i beni non ammortizzabili.
In sede di approvazione è stato disposto che,
limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare). In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a
quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la
plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al
costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva
vanno versate in unica soluzione senza interessi,
entro il termine previsto per il saldo delle imposte
sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA
È confermata l’abrogazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l’inserimento
al successivo comma 2 della nuova lett. c-bis), a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale dal 2016),
ai sensi della quale sono esenti IRAP gli esercenti
attività agricole ex art. 32, TUIR. L’esenzione IRAP
è riconosciuta anche:
 alle cooperative e loro consorzi che forniscono
in via principale, anche nell’interesse di terzi,
servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese
le sistemazioni idraulico-forestali equiparati
agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n.
227/2001;
 alle cooperative e loro consorzi di cui all’art.
10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall’allevamento di animali con mangimi ottenuti per
almeno un quarto dai terreni dei soci nonché
mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di
prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).
Conseguentemente sono eliminati i richiami alle
“imprese agricole” attualmente presenti nelle disposizioni relative alla base imponibile IRAP (art.
4, comma 2) e al VAP (artt. 9, comma 1 e 12, com-
5 • gennaio 2016
ma 2), nonché all’aliquota ridotta prevista per detti soggetti (artt. 45, comma 1 e 1, comma 238,
Legge n. 244/2007). Merita evidenziare che resta
ferma la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis, TUIR, per le quali continua
ad applicarsi l’aliquota ordinaria.
ULTERIORE DEDUZIONE IRAP
È aumentata da € 2.500 a € 5.000 l’ulteriore
deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11, comma
4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle
snc / sas / ditte individuali / lavoratori autonomi,
che pertanto risulta così individuata.
Base imponibile IRAP Ulteriore deduzione spettante:
 Fino a € 180.759,91 € 5.000
 Da € 180.759,92 a € 180.839,91 € 3.750
 Da € 180.839,92 a € 180.919,91 € 2.500
 Da € 180.919,92 a € 180.999,91 € 1.250
La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2015, nella generalità dei casi, quindi dal
2016.
CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO
AUTOTRASPORTATORI
In sede di approvazione è stato previsto che il
credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli
autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla
Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
CREDITO D’IMPOSTA ART BONUS
Per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 1,
DL n. 83/2014, il credito d’imposta a favore dei
soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della
cultura (c.d. “Art Bonus”) spetta:
 a regime (in luogo del triennio 2014 2016);
 nella misura del 65% delle erogazioni effettuate
(in precedenza 65% per le erogazioni effettuate
nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31.12.2013 e 50% per le erogazioni
effettuate nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31.12.2015).
• • • confartigianato con te
NUOVI TERMINI PER
L’ACCERTAMENTO
In sede di approvazione sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio ai fini IVA /
II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR
n. 600/73 come segue:
 entro il 31.12 del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione (in
luogo dell’attuale quarto);
 entro il 31.12 del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale quinto),
in caso di omessa dichiarazione. Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini
in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs.
n. 74/2000. Le novità sopra accennate sono
applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni
successi. Per gli accertamenti relativi al 2015
e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di
violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.
ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA
INPS
L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o
non pensionati per il 2016 è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%. Considerato
l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva 2016
è quindi pari al 27,72%.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il
limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.
In sede di approvazione è stato previsto che
relativamente al servizio di rimessa di denaro ex
art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d.
“Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.
È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che
prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni di lo-
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cazione di unità abitative in forme e modalità
diverse dal contante e che assicurino la relativa
tracciabilità;
 art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che
prevede(va) l’obbligo da parte dei soggetti della
filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su
strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque
ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente
dall’ammontare dell’importo dovuto.
ESTENSIONE DEI PAGAMENTI
ELETTRONICI
In sede di approvazione l’obbligo di “accettare” i
pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso
alle carte di credito ed opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi
minimi). Il predetto obbligo può essere disatteso
in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”. Merita
sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni
applicabili in caso di violazione del predetto obbligo. Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento
del parcheggio nelle “aree blu”.
TASI e IMU
Eliminate la TASI sulla prima casa e l’IMU per terreni agricoli e imbullonati delle imprese. L’abolizione della TASI prima casa non riguarda le abitazioni
di lusso (classificate nelle categorie catastali A1,
A8 e A9) mentre viene invece estesa al coniuge «a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio».
Prevista poi una riduzione della TASI del 25% per
gli immobili locati a canone concordato (commi 53
e 54), una riduzione al 50% della base imponibile
IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o
figli (comma 10). Per quanto riguarda le misure di
fiscalità immobiliare per le imprese, ci sono la riduzione della TASI per i beni merce (comma 14),
l’esenzione IMU per terreni agricoli e macchinari
fissi al suolo delle imprese.
ACQUISTO PRIMA CASA
Ci sono tre misure per stimolano le compravendite immobiliari del segmento residenziale, la tas• • • confartigianato con te
sazione agevolata per l’acquisto della prima casa
anche per chi cambia abitazione, la possibilità di acquistare la prima casa in leasing, e il bonus mobili
per giovani coppie che comprano casa. Per quanto
riguarda le agevolazioni prima casa bis, il comma
55 estende la tassazione agevolata relativa a imposta di registro o IVA a coloro che acquistano una
casa nuova, e la adibiscono ad abitazione principale, cambiando casa e vendendo un immobile per il
quale avevano già fruito del medesimo beneficio.
Chi acquista l’immobile da un privato paga imposta di registro al 2% e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro, mentre se la controparte
dell’operazione è un’impresa la vendita è soggetta
ad IVA, si applica la percentuale del 4%, e le imposte catastale e di registro salgono a 200 euro.
Attenzione: per applicare l’agevolazione, il vecchio
immobile deve essere venduto entro un anno dal
rogito. La vecchia prima casa può essere ceduta
a titolo non oneroso. Il beneficio non si applica ai
casi di compravendita di abitazioni di lusso.
BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE”
In sede di approvazione è stata introdotta una
nuova detrazione IRPEF:
riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero
conviventi more uxorio):
- che costituiscono nucleo familiare da almeno
3 anni;
- in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i
35 anni di età;
- acquirenti di un’unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale (la norma non precisa i
termini temporali relativi all’acquisto);
pari al 50%, su una spesa massima di €
16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione.
Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al
31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote
annuali.
cupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis,
TUIR che per quelli di riqualificazione energetica
di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n.
269/2006.
In particolare, per le spese sostenute fino al
31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:
 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un
importo massimo di spesa pari a € 96.000;
 per gli interventi di risparmio e riqualificazione
energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti
dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.
Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora fruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
comunque denominati, per le spese sostenute
dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati
sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.
BONUS “MOBILI ED
ELETTRODOMESTICI”
È confermata la proroga della detrazione IRPEF
del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per
l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce
della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015). La detrazione è riconosciuta per le
spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino
al 31.12.2015).
Roberto Mambelli
[email protected]
Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici”.
DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO
E RISPARMIO ENERGETICO
È disposta la proroga alle condizioni previste per
il 2015, sia della detrazione per gli interventi di re-
7 • gennaio 2016
• • • confartigianato con te
CONSULENZA DEL LAVORO
Legge di stabilità 2016
Misure in materia di lavoro
Si fornisce di seguito una sintesi delle disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro contenute nella Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208
del 28/12/2015), “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, approvata definitivamente in terza lettura dal Senato
il 22 dicembre 2015 e pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015.
La legge, in vigore dal 1° gennaio 2016, è composta da un solo articolo e ben 999 commi.
Esonero contributivo biennale per le
assunzioni a tempo indeterminato
(commi 178 181)
Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016 è riconosciuto l’esonero dal
versamento del 40% dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi INAIL, per 24 mesi e nel limite massimo
di 3.250 euro annui.
Sono escluse le assunzioni con contratto di apprendistato o lavoro domestico, nonché le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano
risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro o che abbiano già usufruito del beneficio in base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Si
specifica, infine, che il datore di lavoro subentrante
nella fornitura di servizi in appalto conserva il diritto alla fruizione dell’esonero, al netto della durata
e della misura già riconosciuta al datore di lavoro
cessante.
Detassazione premi di produttività
(commi 182 189)
La norma dispone, in via permanente e a decorrere dal 2016, che i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad
“incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione” siano assoggettati ad un regime fiscale agevolato.
L’imposta sostitutiva applicabile è pari al 10%,
per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito da lavoro dipendente di importo
non superiore, nell’anno precedente a quello della
8 • gennaio 2016
erogazione delle somme, a euro 50.000.
Il limite massimo di somma agevolabile è pari a
2.000 euro lordi, elevato a 2.500 “per le aziende
che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.
La misura incentivante si applica anche alle
somme erogate sotto forma di partecipazione agli
utili di impresa.
Le somme e i valori assoggettati alla detassazione devono essere erogati in esecuzione di contratti
collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del
D.Lgs. n. 81/2015.
Si demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge, la definizione dei criteri di misurazione degli
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché delle modalità attuative del nuovo regime tributario, anche con riferimento alla partecipazione paritetica dei lavoratori
all’organizzazione del lavoro, e delle modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.
Welfare aziendale fringe benefit
(comma 190)
La norma amplia la casistica delle somme e dei
valori che non concorrono a determinare il reddito
di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, lettere f) ed f-bis) del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986).
In particolare, la modifica normativa stabilisce che
non concorrono alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente:
 l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alle generalità dei dipendenti e ai familiari indicati nell’art.
12 del T.U.I.R. per le finalità di cui al comma 1
dell’articolo 100 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto);
 le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione
dei servizi di educazione ed istruzione anche
in età prescolare, compresi i servizi integrativi
e di mensa ad essa connessi, nonché per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari,
nonché per la fruizione di servizi di assistenza
agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti.
• • • confartigianato con te
Aliquota contributiva lavoratori
autonomi (comma 203)
La norma prevede che ai lavoratori autonomi
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps (titolari di Partita IVA) si continui ad applicare l’aliquota del 27% già prevista per il 2015.
Considerato l’aumento dello 0,72%, per finanziare le tutele degli iscritti (maternità, assegni per il
nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e
congedo parentale) l’aliquota contributiva è quindi
pari al 27,72%.
Fatti salvi ulteriori interventi in materia, resta fermo il livello dell’aliquota contributiva per gli anni
2017 e 2018, pari rispettivamente al 29% e al
33%.
Congedo di paternità (comma 205)
La disposizione proroga sperimentalmente per
il 2016 alcune disposizioni, contenute nella Legge Fornero (art. 4, comma 24, lett. a), legge n.
92/2012) in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, elevando
altresì da uno a due giorni quello obbligatorio.
In particolare, la norma oggetto di proroga prevede:
 l’obbligo, entro i cinque mesi dalla nascita del
figlio, di astenersi dal lavoro per un giorno, in
aggiunta al periodo di astensione obbligatoria
della madre, elevato ora a due giorni, anche
non continuativi;
 la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di
congedo, anche non continuativi, mediante
scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un
accordo con quest’ultima.
Ai congedi, obbligatorio e facoltativo, così prorogati si applica la disciplina dettata dal D.M. 22
ottobre 2012 che ha definito i criteri di accesso e
le modalità di utilizzo delle suddette misure sperimentali per gli anni 2013 - 2015.
Opzione donna (comma 281)
La norma prevede l’estensione della facoltà di
ingresso a pensione con il metodo di calcolo contributivo per ulteriori fasce di lavoratrici aventi più di
35 anni di anzianità ed un’età pari o superiore a 57
anni per le lavoratrici dipendenti ed a 58 anni per le
lavoratrici autonome.
9 • gennaio 2016
Voucher baby sitting (commi 282 283)
La norma proroga per il 2016, nel limite di 20
milioni di euro, la possibilità di ricorrere al c.d. voucher baby sitting di cui all’art. 4, comma 24, lett. b)
della legge n. 92/2012.
Il voucher, previsto in via sperimentale per il triennio 2013 - 2015, consiste in un beneficio - da fruire
alternativamente al congedo parentale - di 600 euro
mensili per un massimo di sei mesi (tre mesi per le
parasubordinate) per l’acquisto di servizi di baby sitting o per accedere a servizi pubblici per l’infanzia.
La disposizione, inoltre, prevede l’estensione per
il 2016, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, del
voucher anche alla madre lavoratrice autonoma o
imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di
utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto del
Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero
dell’Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Riduzione orario di lavoro per lavoratori
prossimi alla pensione (comma 284)
La disposizione prevede la possibilità per i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2018 il
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di
accedere ad orario part time, d’intesa con il datore
di lavoro (riduzione oraria tra il 40% e il 60%) con
copertura pensionistica figurativa per la quota di
retribuzione persa e con la corresponsione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, di una somma
pari alla contribuzione relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Contratti di solidarietà espansivi
(comma 285)
La norma interviene sull’articolo 41 del D.Lgs.
n.148/2015 il quale, con l’obiettivo di promuovere
il ricorso ai contratti di solidarietà espansivi, prevede per tale strumento specifici benefici (contributo
a carico dell’INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un’età inferiore a 29 anni).
Come noto tale disposizione prevede che i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli
organici, possano ridurre stabilmente l’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo
personale.
La disposizione in esame, prevede, in particolare, che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi
di solidarietà, possono versare la contribuzione a
fini pensionistici correlata alla retribuzione persa,
• • • confartigianato con te
sempre che questa non venga già riconosciuta
dall’INPS, relativamente ai lavoratori interessati
dalla riduzione dell’orario di lavoro, con esclusione,
però in questo caso dei benefici contributivi previsti
dalla normativa vigente.
Rifinanziamento ammortizzatori sociali
in deroga e contratti di solidarietà di
tipo B (commi 304 e 305)
Viene prorogato il trattamento della CIG in deroga
per tutto il 2016 con un finanziamento pari a 250
milioni di euro e con la prosecuzione della validità
dei criteri attuativi di cui al DM n. 83473/2014 ma
con alcune limitazioni nei termini di utilizzo: tre mesi
di fruizione contro i cinque previsti in precedenza
(nel 2015).
I contratti di solidarietà ex art. 5 e 8 della legge
n. 236/1993 (c.d. contratti di tipo B) sono invece
rifinanziati con 60 milioni di euro: per i contratti
stipulati entro il 14 ottobre 2015 l’integrazione salariale è riconosciuta per tutta la durata della solidarietà mentre per quelli successivi al 14 ottobre e
fino al 30 giugno 2016 l’integrazione è riconosciuta
fino al 31 dicembre 2016.
Anzianità lavorativa ai fini del
trattamento ordinario di integrazione
salariale per eventi oggettivamente non
evitabili - maltempo: pioggia, neve, gelo
etc. - (comma 308)
Rifinanziamento ASDI (comma 387)
La norma prevede per il 2016 un ulteriore stanziamento, pari a 220 milioni di euro, destinato al
finanziamento dell’assegno di disoccupazione
(ASDI), destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpI per l’intera sua durata e che, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica
di bisogno.
Esonero contributivo nell’autotrasporto
(comma 651)
Viene prevista l’introduzione con decorrenza 1°
gennaio 2016 ed a carattere sperimentale per un
periodo di tre anni, dell’esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura
dell’80%.
Detto esonero sarà condizionato ad un periodo
minimo di svolgimento della prestazione da parte
del conducente dipendente di almeno 100 giorni
annui in servizi di trasporto internazionale e potrà
essere riconosciuta solo per conducenti di veicoli
pesanti dotati di tachigrafo digitale.
Il legislatore sottolinea come l’accesso all’esonero avrà carattere cronologico e potrà essere negato
in caso di carenza di fondi, anche previsionale, con
conseguente rifiuto delle domande già presentate.
Susi Silvani
[email protected]
La norma dispone che il rispetto del requisito
dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale) è escluso per
eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale, come finora previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.
148/2015.
Proroga DIS - COLL (comma 310)
La norma proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS - COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che
si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e
24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono
essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS - COLL
nel 2016).
10 • gennaio 2016
• • • confartigianato con te
AFFARI GENERALI
Inail, scadenza premio infortuni
Si ricorda la scadenza del pagamento del premio infortuni fissata al 16 febbraio 2016, per la quale,
per il terzo anno consecutivo, l’Inail ha tagliato il premio. È un atto di giustizia contributiva: considerato il
costante surplus della gestione del settore la riduzione del premio Inail era infatti un’azione dovuta e una
battaglia combattuta per anni da Confartigianato. È stata infatti decretata una riduzione complessiva a livello nazionale del premio assicurativo per infortuni sul lavoro per il 2014 di 1 miliardo di euro; per il 2015
di 1.100 milioni e di 1.200 milioni per il 2016 alle imprese in attività da più di 2 anni e che hanno per
classe di rischio, un indice di gravità aziendale inferiore all’indice di gravità medio nazionale per le imprese
artigiane o il tasso applicabile medio dell’ultimo triennio inferiore o pari al tasso di tariffa per le polizze
ordinarie dipendenti.
La verifica viene fatta preventivamente dall’Inail e l’eventuale percentuale di sconto è riportata nelle
basi di calcolo. Una piccola boccata d’ossigeno che si traduce in un risparmio per le imprese ancora insufficiente anche se importante, perché segna una svolta nella gestione finanziaria dell’Inail, valorizzando
finalmente chi fa impresa.
Si ricorda, inoltre, che l’Inail quest’anno non invierà le basi di calcolo ma le stesse dovranno essere
scaricate dal sito; i nostri uffici provvederanno a svolgere il servizio e a effettuare il calcolo dell’autoliquidazione per le imprese con servizio contabilità fiscale e/o servizio amministrazione del personale gestito
dall’Associazione.
Marco Valenti
[email protected]
11 • gennaio 2016
• • • confartigianato con te
CREDITO
TASSI DEL MESE DI GENNAIO 2016
Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di
Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini,
Credem
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,400 = 4,273%
Euribor 3m +
5,350 = 5,223%
Euribor 3m +
6,750 = 6,623%
Euribor 3m +
8,300 = 8,173%
Fido sbf
Euribor 3m +
3,000 = 2,873%
Euribor 3m +
3,700 = 3,573%
Euribor 3m +
4,700 = 4,573%
Euribor 3m +
5,400 = 5,273%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,873%
Euribor 3m +
3,700 = 3,573%
Euribor 3m +
4,700 = 4,573%
Euribor 3m +
5,400 = 5,273%
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,250 = 4,123%
Euribor 3m +
5,150 = 5,023%
Euribor 3m +
6,300 = 6,173%
Euribor 3m +
8,300 = 8,173%
Fido sbf
Euribor 3m +
2,400 = 2,273%
Euribor 3m +
2,900 = 2,773%
Euribor 3m +
4,700 = 4,573%
Euribor 3m +
5,400 = 5,273%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,873%
Euribor 3m +
3,700 = 3,573%
Euribor 3m +
4,700 = 4,573%
Euribor 3m +
5,400 = 5,273%
Unicredit
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,250 = 4,123%
Euribor 3m +
5,150 = 5,023%
Euribor 3m +
6,750 = 6,623%
Euribor 3m +
8,300 = 8,173%
Fido sbf
Euribor 3m +
3,000 = 2,873%
Euribor 3m +
3,700 = 3,573%
Euribor 3m +
4,700 = 4,573%
Euribor 3m +
5,400 = 5,273%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,873%
Euribor 3m +
3,700 = 3,573%
Euribor 3m +
4,700 = 4,573%
Euribor 3m +
5,400 = 5,273%
Monte dei Paschi di Siena
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,250 = 4,123%
Euribor 3m +
5,150 = 5,023%
Euribor 3m +
6,300 = 6,173%
Euribor 3m +
7,500 = 7,373%
Fido sbf
Euribor 3m +
2,400 = 2,273%
Euribor 3m +
2,900 = 2,773%
Euribor 3m +
3,800 = 3,673%
Euribor 3m +
4,900 = 4,773%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,873%
Euribor 3m +
3,700 = 3,573%
Euribor 3m +
4,700 = 4,573%
Euribor 3m +
5,400 = 5,273%
12 • gennaio 2016
• • • confartigianato con te
Attiva la partnership con lo Studio Ernesto Babbini
La presentazione del nuovo servizio mercoledì 27 gennaio
Il 27 gennaio alle ore 17 si terrà nella sede di Confartigianato Forlì in viale Oriani 1 il primo appuntamento, gratuito e aperto a tutti gli associati, di presentazione del nuovo servizio promosso dall’Associazione e
frutto della collaborazione con lo Studio Ernesto Babbini, che si occupa di ingegneria gestionale. Le potenzialità del prodotto realizzato dallo studio Babbini saranno chiarite dallo stesso ingegnere Babbini attraverso simulazioni e l’illustrazione di case history; il sistema progettato offre a ogni imprenditore l’opportunità
di valutare la redditività aziendale in tutte le peculiarità, per comprendere quale sia l’utile di ogni tipo di
prodotto o servizio, così da pianificare al meglio la propria attività.
Un consulente dello Studio è presente ogni mattina in Associazione per fornire chiarimenti sul controllo
di gestione, valutando l’opportunità di utilizzare un’applicazione informatica personalizzata sulle esigenze
dell’impresa. Lo studio accompagna l’azienda in ogni fase del progetto, dall’analisi delle esigenze, alla creazione di un sistema tarato sulle reali necessità e richieste, sino alla fase di implementazione del sistema,
con un accompagnamento costante del personale che si occuperà dell’inserimento dei dati utili. I settori
maggiormente coinvolti sono la metalmeccanica, l’installazione e la manutenzione di impianti, del settore
di chimica e plastica, falegnameria, ma sono molteplici le chance di applicazione del sistema informatico
fornito dallo Studio, proprio perché studiato sulla base di ciò che l’azienda richiede.
[email protected]
13 • gennaio 2016
• • • confartigianato con te
AMBIENTE E SICUREZZA
Bando Isi 2015: dall’Inail oltre
276 milioni di euro alle imprese
che investono in sicurezza
Col bando Isi 2015, l’Inail rinnova ancora una volta il proprio impegno per il welfare del Paese, mettendo a disposizione delle imprese 276.269.986
euro di contributi a fondo perduto per progetti di
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. La somma rappresenta la sesta
tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2
miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal
2010. Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse
di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto.
Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul
portale dell’Inail. Lo stanziamento è ripartito in
budget regionali. Gli incentivi Isi ripartiti su singoli
avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della
verifica tecnico-amministrativa e la conseguente
realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul
credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo
di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche
individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte
alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Copertura dei costi fino al 65%, il contributo massimo è di 130mila euro. Nel dettaglio, i
276.269.986 euro di finanziamenti del bando a
sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale e come già sottolineato progetti di bonifica
da materiali contenenti amianto. Il bando Isi 2015
mette a disposizione delle imprese un contributo in
conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la
realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un
minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000
euro (il limite minimo di contributo non si applica
alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale). Trasparenza nelle procedure:
gli elenchi di tutte le domande disponibili online.
La procedura per l’assegnazione degli incentivi
14 • gennaio 2016
Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione
“Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese
avranno a disposizione una procedura informatica
che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la
cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia
minima di ammissibilità potranno accedere al sito
per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online
nelle date e negli orari di apertura dello sportello
informatico (tali informazioni saranno comunicate
sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli
elenchi in ordine cronologico di tutte le domande
inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con
l’indicazione di quelle collocate in posizione utile
per accedere al contributo.
Nuove norme in materia
ambientale: “Milleproroghe” e
“Collegato ambientale”
A fine 2015 sono stati introdotti due importanti provvedimenti in materia ambientale: il Decreto
Legge 30 dicembre 2015 n. 210 “Milleproroghe”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015 n.
302 e la Legge “Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, cosiddetto “Collegato ambientale”, approvata
definitivamente il 22 dicembre scorso, nota anche
come “Green Act”. Nel “Milleproroghe” spicca per
rilevanza l’attesa proroga concernente il Sistri, formulata al comma 1 dell’articolo 8.
La proroga interviene sull’articolo 11 del decretoLegge 31 agosto 2013, n. 101 apportando al comma 3-bis la sostituzione della data del 31 dicembre
2015 con quella del 31 dicembre 2016. Si ricorda
che il suddetto art. 11, comma 3-bis, disponeva la
continuazione dell’applicazione degli adempimenti
e degli obblighi in materia di tracciabilità dei rifiuti e
scritture ambientali (MUD, Registri e formulari contenuti negli artt. 188 193 del decreto legislativo n.
152/2006, il Testo Unico Ambiente - TUA) nonché
le relative sanzioni con le modalità tipiche del regime preesistente al dicembre 2010 (sistema cartaceo). In pratica la proroga ripropone, ancora per un
anno, la situazione in vigore nel 2015; permangono
così, per le imprese aventi più di 10 dipendenti che
producano rifiuti pericolosi nonché per i trasporta• • • confartigianato con te
tori ed i gestori di rifiuti pericolosi, gli obblighi di
iscrizione e di contribuzione al Sistri, senza quelli
di utilizzazione operativa del sistema elettronico. Si
noti che tra le disposizioni mantenute in vigore per
un ulteriore anno rientra quella di cui al comma 4
dell’art. 190 del TUA: essa conferisce ai produttori
di rifiuti pericolosi e non, la possibilità di adempiere alla tenuta dei registri tramite Organizzazioni di
categoria, secondo particolari modalità. Il comma 9
bis dispone del termine finale di efficacia del contratto con Selex SE.MA. spa, posponendolo al 31
dicembre 2016.
Essendo la questione Sistri ancora connotata
da lacune e criticità e, per molti aspetti, foriera di
rilevanti prossimi cambiamenti, la Confederazione
assicurerà come sempre aggiornamenti costanti
sulla sua evoluzione. Il “collegato ambientale” consiste, invece, in un vero e proprio provvedimento
legislativo dalla storia parlamentare lunga e complessa: presentato come provvedimento integrativo
alla Legge di Stabilità 2014, il testo è stato riformulato più volte, attraverso un continuo lavoro di
integrazione e soppressione. Il ruolo confederale
in questi due anni è stato quindi quello di proposta
innovativa ma anche di esplicitazione di contrarietà
ad ipotesi lesive degli interessi delle imprese, rappresentate - fra l’altro - nelle audizioni parlamentari
del 6 maggio e del 17 dicembre 2014.
In circa 80 articoli la Legge appare, oggi, come
un coacervo di provvedimenti vari, in qualche modo
disorganici, afferenti ai più diversi ambiti di politica
ambientale quali: aree marine, tutela della natura
e sviluppo sostenibile, valutazione di impatto ambientale e sanitario, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti, bonifiche e danno ambientale, difesa
del suolo, risorse idriche ed acque reflue, capitale
naturale e contabilità ambientale, materiali da scavo e di estrazione, animali selvatici e domestici, impianti radio e sorgenti sonore, urbanistica ed espropri, eccetera. Per illustrare i temi di più immediato
interesse per le imprese riportiamo, in allegato 1,
stralci del puntuale resoconto della Commissione
competente della Camera dei Deputati che riporta
fedelmente, sia pure sinteticamente, il contenuto
dei singoli articoli.
da emanare. Facciamo riferimento per esempio al
programma sulla mobilità sostenibile, agli incentivi alle certificazioni ambientali, agli acquisti verdi,
allo schema volontario sull’impronta ambientale,
agli incentivi al riciclaggio di materie e di prodotti
finiti, alla istituzione di aree territoriali soggetto di
incentivi o limiti speciali, tutte ipotesi e di linee di
lavoro la cui reale efficacia e praticabilità saranno
verificate solo sul campo e nel tempo.
Infine, al di là dei provvedimenti di tipo generale
e/o universale, ne segnaliamo in particolare alcuni
che risultano di precipuo interesse per specifiche
categorie artigiane/imprenditoriali quali: installatori di impianti termici (art. 73) e di impianti di energia rinnovabile (art. 24 su alcune incentivazioni e
art. 41 sulla fine vita dei pannelli fotovoltaici); i
frantoi oleari (art. 65 recante semplificazioni sulla
gestione delle acque reflue); acconciatori/estetiste/tatuatori (art. 69 recante semplificazioni nella
gestione dei rifiuti e delle relative scritture ambientali); lavorazioni materiali lapidei (art. 28 e 53 che
escludono tali materiali dal campo di applicazione
del DM 161/2012 sulle terre e rocce da scavo riportandoli nella normativa sulle attività estrattive);
rottamatori di metalli di ferro/non ferrosi e rame
(l’art. 30 ne inasprisce il regime di raccolta e trasporto per gli ambulanti); somministrazione al dettaglio di acqua minerale e birra (l’art. 39 introduce
un sistema volontario di restituzione dei vuoti).
I consulenti del servizio Ambiente e Sicurezza restano a completa disposizione, come di consueto,
per eventuali chiarimenti.
[email protected]
Non manchiamo di segnalare, comunque, che la
Legge contiene disposizioni finanziarie e di spesa
da assegnare a poste ambientali, anche se è sovente fatto ricorso nel testo a nuovi programmi, istituti, commissioni, fondi speciali, incentivi, accordi
di programma ed altri provvedimenti la cui influenza economica e sociale si dispiegherà, eventualmente, solo nel corso degli anni a venire, in qualche caso attraverso norme di attuazione, ancora
15 • gennaio 2016
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
Contributi per la partecipazione di fiere all’estero nel 2016
La Regione Emilia-Romagna, promuove l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso
la realizzazione di eventi e progetti di promozione finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri, l’erogazione di servizi informativi e di assistenza, il sostegno alle azioni promozionali da realizzarsi principalmente
in forma aggregata. L’obiettivo di questo bando è di promuovere i processi di internazionalizzazione delle
imprese regionali con il sostegno a iniziative di partecipazione a fiere ed eventi internazionali, prioritariamente in forma aggregata.
Le domande devono prevedere la partecipazione diretta come espositori o organizzatori ad un minimo di
3 eventi di promozione da svolgersi nel corso del 2016 esclusivamente all’estero, di cui almeno una fiera
con qualifica internazionale. È possibile partecipare anche a più edizioni della medesima fiera, da tenersi
in differenti periodi dell’anno.
L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo fino ad una misura massima del
30% della spesa ritenuta ammissibile per le singole imprese e al 45% per le Ati.
Saranno esclusi i progetti con spesa ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a € 20.000,00 per le
singole imprese e a 100.000 per le Ati.
La spesa ammissibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 100.000,00 per le singole imprese
e di € 200.000,00 per le Ati partecipanti.
Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti e finalizzate alla partecipazione agli eventi scelti,
comprendono:
1. Partecipazioni a eventi all’estero:
a) il costo dell’area espositiva e del suo allestimento; si precisa che in caso di partecipazione fieristica
di A.T.I. la partecipazione dovrà essere realizzata tramite stand in forma aggregata;
b) il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l’assicurazione ed esclusi gli oneri doganali;
c) il costo di hostess e interpreti;
d) il costo di consulenze esterne finalizzate esclusivamente alla partecipazione fieristica o alla organizzazione e realizzazione di eventi, nel limite massimo del 10% della somma delle precedenti voci di
spesa ammesse a), b), c);
2. Spese per consulenze finalizzate alla registrazione e alla protezione del marchio nei mercati in cui si
svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo;
3. Spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni per l’esportazione nei mercati in cui
si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo.
Nel caso di richiesta di contributo effettuata da ATI, sono ammessi anche i costi per la produzione di materiali promozionali comuni, ad esclusione della manualistica tecnica, nel limite massimo di euro 10.000
e le spese di coordinamento nell’importo forfettario massimo del 15% della somma delle altre spese ammesse. Il contributo sarà concesso secondo un meccanismo a sportello fino a esaurimento delle risorse
disponibili. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 14 dicembre 2015 ed
entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Febbraio 2016 alla Regione Emilia-Romagna tramite posta elettronica
certificata (Pec) all’indirizzo: sportello [email protected]
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando i moduli allegati al presente bando, disponibili anche on line: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione
16 • gennaio 2016
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CATEGORIE E MERCATO
Orafi
Autotrasporto
Rinnovo concessione marchi
Pubblicato il calendario di
circolazione
Si rammenta la scadenza del 31 gennaio 2016
per provvedere al pagamento del diritto annuale relativo al rinnovo della concessione dei marchi per
identificazione dei metalli preziosi.
L’importo per l’anno in corso, come da qualche
anno a questa parte, è rimasto invariato ed è di
 Euro 32,00 per le imprese artigiane e per i commercianti con annesso il laboratorio orafo;
 Euro 129,00 per le imprese industriali fino a
100 dipendenti;
 Euro 258,00 per le imprese industriali che impiegano oltre 100 dipendenti.
Il bollettino, dovrà essere intestato alla CCIAA
di Forlì Cesena; il versamento andrà effettuato sul
c/c dell’ente camerale n. 16559478. L’attestazione dell’avvenuto pagamento, dovrà essere poi presentata alla Camera di Commercio di Forlì/Cesena
c/o “ufficio Metrico”.
In relazione a quanto sancito dal Decreto Legislativo n. 251/99 sui metalli preziosi, è importante
rispettare la scadenza indicata, in quanto sono previste pesanti sanzioni nei confronti di chi omette o
ritarda il pagamento.
Fabiola Foschi
[email protected]
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 303 del 31 dicembre 2015 il Decreto
22 dicembre 2015: “Direttive e calendario per le
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri
abitati per l’anno 2015”. Fra le principali novità, si
segnala:
 Articolo 1, comma 1, lettera a: posticipo dell’inizio del divieto dalle ore 8.00 alle ore 9.00, nelle
domeniche dei seguenti mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e
dicembre e in alcune delle giornate estive;
 Articolo 3 comma 3: la fine del periodo “sperimentale” (nell’anno 2015) e quindi la stabilizzazione della deroga generale per i trasporti
combinati (limitazione in un raggio di 150 km in
linea d’aria anche per i terminal ferroviari e per
i soli veicoli “a carico”);
 Articolo 6 comma 2: la domanda di autorizzazione alla Prefettura per i “cicli continui” potrà essere presentata anche alla Prefettura del luogo
di stabilimento.
Sul sito internet dell’Associazione www.confartigianato.fo.it è possibile consultare il testo completo della comunicazione divulgata dal Ministero dei
Trasporti.
Alberto Camporesi
[email protected]
17 • gennaio 2016
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PATRONATO INAPA
Legge di stabilità per il
2016
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 che:
- possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del
6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,
qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non possono far valere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 a condizione che abbiano almeno
un contributo accreditato derivante da effettiva
attività lavorativa nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che
alla data del 30 novembre 2013 non svolgano
attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Disposizioni in materia
previdenziale e assistenziale.
Sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è stata
pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)”, entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
Si illustrano le principali disposizioni in materia
previdenziale e assistenziale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENSIONISTICA
c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto:
- entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se dopo la cessazione hanno svolto qualsiasi attività non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
Settima operazione di salvaguardia
Con il comma 265 e successivi è introdotta una
nuova operazione di salvaguardia per l’accesso a
pensione con i requisiti vigenti prima della riforma
Monti, nei limiti numerici per ciascuna categoria
di lavoratori e limiti finanziari complessivamente
stabiliti.
I soggetti interessati alla nuova operazione di
salvaguardia, con la sola esclusione di quelli menzionati alla lettera a), per poter accedere al pensionamento secondo le disposizioni precedenti alla
riforma Monti, devono perfezionare i requisiti in
tempo utile affinché la decorrenza della pensione
si collochi entro il 6 gennaio 2017.
a) Soggetti collocati in mobilità ordinaria o
in trattamento speciale edile a seguito di accordi - governativi o non governativi - stipulati entro il
31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di
fruizione della prestazione.
Per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre
2012 il requisito di contribuzione può essere
raggiunto anche mediante il versamento di contributi volontari entro dodici mesi dalla fine
dello stesso periodo.
18 • gennaio 2016
d) Lavoratori che nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001,
per assistenza ai figli disabili.
e) Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal rapporto di lavoro tra il
1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non
rioccupati a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori con QUALIFICA DI STAGIONALI
del SETTORE AGRICOLO.
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Ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia, i lavoratori interessati sono tenuti a presentare
istanza entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge).
Accesso a pensione in regime
sperimentale
Conclusione della sperimentazione.
Con il comma 281, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà
prevista per le donne lavoratrici, per l’accesso al
pensionamento con 35 anni di contribuzione e di
57 o 58 anni di età adeguati alla speranza di vita
a far tempo dal 2013, con opzione al sistema di
calcolo contributivo, è estesa anche alle lavoratrici
che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31
dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data in
virtù del previsto regime delle decorrenze.
La norma in questione ripristina l’interpretazione e la conseguente applicazione del citato comma 9, fornita a suo tempo dall’INPS e rettificata
dal Ministero del lavoro in occasione della riforma
Monti, ampliando la platea delle destinatarie della
possibilità di accesso a pensione in regime sperimentale.
Peraltro, la formulazione della norma assorbe la
questione circa l’ultima decorrenza utile per l’utilizzo di tale canale di accesso a pensione. Di conseguenza è pacifico che, una volta perfezionati i
requisiti entro dicembre 2015, l’accesso a pensione è consentito in qualsiasi momento successivo
all’apertura della relativa finestra.
Part-time agevolato e diritto a
pensione di vecchiaia
Il comma 284 introduce un particolare regime di
lavoro a tempo parziale per i lavoratori dipendenti
del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della stessa,
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a
condizione di averne maturato i requisiti minimi di
contribuzione. Tale contratto di lavoro può essere
stipulato, d’intesa con il datore di lavoro, per un
19 • gennaio 2016
periodo non superiore a quello intercorrente tra la
data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione
di vecchiaia.
È consentito ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60 per cento.
L’importo corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di
lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata sarà erogato in busta paga; tale importo
non concorre alla formazione del reddito da lavoro
dipendente e non è assoggettato a contribuzione
previdenziale. Per i periodi di part-time è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla
retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. La noma prevede, tuttavia, che
qualora tali periodi determinassero un trattamento
pensionistico più favorevole, per la determinazione delle quote retributive della pensione, il numero
delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale
è neutralizzato.
La facoltà in questione è concessa, a domanda,
previa autorizzazione della Direzione Territoriale del
Lavoro secondo le modalità che dovranno essere
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge, e nei limiti
delle risorse finanziarie stabilite.
I destinatari della norma - ferma restando la sussistenza dei 20 anni di contribuzione al momento
della richiesta di beneficio - tenuto conto del requisito anagrafico previsto, sono gli uomini nati tra ottobre del 1949 e maggio 1952, mentre le donne, a
meno che non maturino i 20 anni dopo il compimento dell’età pensionabile già teoricamente compiuta,
sono solo le nate tra gennaio e maggio 1952. Anche
le lavoratrici che accedono a pensione con la norma
eccezionale a 64 anni e 7 mesi potrebbero utilizzare il beneficio. In ogni caso, per maggiore chiarezza,
sarà opportuno attendere l’emanazione del decreto
e le disposizioni dell’INPS.
Pensioni anticipate decorrenti
prima del 2015 liquidate con
penalizzazione
Si ricorderà che la legge di stabilità per il 2015,
la n. 190/2014, al comma 113 dell’unico articolo
aveva stabilito, solo con effetto sulle pensioni con
decorrenza dal 2015, la non applicazione della penalizzazione, sulla quota calcolata con il sistema
• • • confartigianato con te
retributivo, sulle pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età e costituite
da contribuzione che non dava titolo all’esclusione
dalla penalizzazione stessa. Ora, il comma 299, aggiungendo alla suddetta norma il comma 113-bis,
prevede che la disposizione si applichi anche sulle
pensioni anticipate liquidate con decorrenza compresa tra il 2012 e il 2014, ma solo con effetto sui
ratei in pagamento dal 2016.
La disposizione, sebbene parzialmente, pone rimedio alla disparità venutasi a determinare con la
legge del 2014 tra soggetti nelle stesse condizioni
che avevano acquisito il trattamento in momenti diversi. I trattamenti in questione, quindi, dovranno
essere rideterminati con effetto da gennaio 2016,
senza attribuzione di ratei arretrati.
Abolizione del divieto di cumulo
del riscatto dei periodi di studio e
quelli corrispondenti all’astensione
facoltativa per eventi avvenuti fuori
dal rapporto di lavoro
È noto che a norma del comma 2 dell’articolo 14
del decreto legislativo n. 503/92 il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per
eventi avvenuti fuori dal rapporto di lavoro è incumulabile con il riscatto dei periodi di studio.
Il comma 298 abroga il suddetto comma, stabilendo che la conseguente cumulabilità dei due
riscatti opera anche con riferimento a periodi precedenti all’entrata in vigore della norma stessa.
Disposizioni in materia
assistenziale e di risarcimento
Trattamenti di DIS-COLL
Com’è noto l’articolo 15 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22 ha istituito in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, un’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL. Tale
indennità era riconosciuta, in via sperimentale, per
il solo anno 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi in detto anno.
Ora con il comma 310, della legge in commento,
l’indennità di DIS-COLL potrà essere riconosciuta
anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di
20 • gennaio 2016
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016 nell’ambito delle risorse stabilite dallo stesso comma.
L’INPS riconoscerà il beneficio in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande. Inoltre, in relazione ai requisiti necessari per il diritto
alla prestazione, il comma 310 dispone, che per gli
eventi di disoccupazione verificatisi nel corso del
2016 non sarà necessario far valere il requisito del
mese di contribuzione nell’anno in cui si verifica
l’evento.
Pertanto, per il corrente anno, l’indennità di DISCOLL potrà essere riconosciuta ai lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
b) tre mesi di contribuzione nel periodo compreso
tra il 1° gennaio dell’anno precedente e l’evento di cessazione.
Tutela alla genitorialità
La legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del
mercato del lavoro, al comma 24 dell’articolo 4
aveva previsto, in via sperimentale per il triennio
2013-2015, due misure di sostegno alla genitorialità: un congedo obbligatorio per i padri e un
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting in
alternativa all’utilizzo, anche parziale, del congedo
parentale.
Il comma 282 riconosce il beneficio del voucher
anche per il 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative, e nel limite delle risorse stabilite
con lo stesso comma (20 milioni di euro). Il beneficio del voucher, essendo previsto in alternativa al
congedo di cui all’articolo 32 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 era
destinato alle sole lavoratrici dipendenti; il comma
283 estende il beneficio, in via sperimentale per
il 2016 e nei limiti di spesa previsti (2 milioni di
euro), alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. I criteri di accesso al beneficio e le modalità di
utilizzo saranno stabile con apposito decreto che il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà
adottare, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge.
Luisella Miti
[email protected]
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