IVIE - ODCEC Torino
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IVIE - ODCEC Torino
TORINO 31 maggio 2016 Quadro W e IVIE Stefano Spina Quadro W PRINCIPI GENERALI obbligo per i soggetti non imprenditori o professionisti di indicare nel quadro W delle attività finanziarie suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia obbligo di liquidare, all’interno del mod RW, l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) e l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), utilizzo, per gli importi in valuta, dei cambi medi mensili: 1.1.15: cambio mese dicembre 2014 (Provv. 14.1.2015), 31.12.15: cambio mese dicembre 2015 (Provv. 15.2.2016). Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE in UNICO 2016 per i soggetti obbligati, diversamente, per i soggetti esonerati o coloro che presentano il mod. 730, separatamente insieme al frontespizio del mod. UNICO 2016, nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W SOGGETTI persone fisiche società semplici enti non commerciali e trust Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W SOGGETTI INTERPOSTI L’obbligo di compilazione sussiste anche nel caso in cui il bene estero sia posseduto dal contribuente per il tramite di interposta persona (Circ. AdE 23.12.2013 n.38): trust se semplice «schermo», società fiduciaria. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W BENI IN BLACK LIST IMMOBILE Si dichiara l’immobile PARTECIPAZIONE rilevante Si dichiarano i beni posseduti dalla società Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W QUADRO W Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W QUADRO W Codice titolo di possesso: 1. Proprietà 2. Usufrutto 3. Nuda proprietà Vedere istruzioni: 2. Titolare effettivo Codice identificativo del bene: 15. Bene immobile 19. Immobile estero adibito ad abitazione principale Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W QUADRO W Criterio determinazione del valore: il medesimo utilizzato ai fini IVIE. Occorre utilizzare il medesimo criterio per valore iniziale e valore finale. Valore iniziale: valore all’inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione. Valore finale: valore al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W QUADRO W Criterio determinazione del valore: 1 – valore di mercato 4 – costo di acquisto 5 – valore catastale 6 – valore dichiarato nella dichiarazione di successione o altri atti NB il criterio di determinazione del valore deve essere identico per valore iniziale e valore finale Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro W QUADRO W Contitolari: • indicare i contitolari (coproprietari oppure titolari di un diritto reale parziale) • se sono più di due crociare casella 24 e proseguire su altro rigo Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE SOGGETTO PASSIVO Soggetti passivi: • pieno proprietario • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie (rimane escluso il titolare della nuda proprietà) • locatario in caso di locazione finanziaria Immobili in paesi di common low : paga il titolare del diritto di «leasehold» Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE DETERMINAZIONE DEL VALORE • criterio generale • immobili ubicati nell’Unione europea e nello Spazio Economico Europeo (SEE) - Norvegia e Islanda • immobili situati in Belgio, Francia, Irlanda e Malta Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE VALORE – criterio generale • costo complessivo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto • in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile Il costo di acquisto rimane immutato – salvo l’adeguamento al cambio - mentre il valore di mercato può variare ad ogni anno. I CRITERI NON SONO ALTERNATIVI MA IN SEQUENZA Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE VALORE – criterio generale Il costo comprende: • costo storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali come risultante dalla documentazione probatoria • gli oneri accessori quali le spese notarili, fiscali e gli oneri di intermediazione Il costo NON comprende: • gli interessi passivi • le spese incrementative (??) Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE VALORE – criterio generale Per i diritti reali parziali • si prende il valore indicato in contratto • in mancanza, si assume il valore in base ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato In caso di successione o donazione, • si prende il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o atto equivalente • in mancanza si prende il costo sostenuto dal de cuis o, se non conosciuto, il valore di mercato. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE VALORE - immobili situati nell’UE e SEE Si fa riferimento: • al valore catastale utilizzato ai fini delle imposte patrimoniali e reddituali, come rivalutato nel paese in cui l’immobile è situato • in mancanza si utilizza il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto • in assenza si prende il valore di mercato. I CRITERI NON SONO ALTERNATIVI MA IN SEQUENZA Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE VALORE - immobili situati nell’UE e SEE Valore catastale (a scelta del contribuente): • al valore catastale utilizzato ai fini delle imposte patrimoniali (se diverso da quello ai fini delle imposte reddituali) - (colonna 2 tabella 1 allegata alla Circ AdE 28/2012) • valore dato dal reddito medio ordinario (se previsto dalla legislazione locale): • moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU • al netto delle rettifiche previste dalla legislazione locale. Tale criterio si applica anche in caso di immobili pervenuti per successione e donazione. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE VALORE – Belgio, Francia, Irlanda e Malta Si fa riferimento – a scelta del contribuente: • valore dato dal reddito medio ordinario: • moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (tabella 2 circolare 28/2012), • al netto delle rettifiche previste dalla legislazione locale(1). • oppure costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto • oppure valore di mercato. (1) Per la Francia, abbattimento del 50% della tax fonciere. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE a scelta • valore catastale x coeff. IMU • costo di acquisto • valore di mercato Altri paesi UE + Norvegia e Islanda a «cascata» • valore catastale legislazione estera/ coeff IMU • costo di acquisto • valore di mercato Altri paesi a «cascata» • costo di acquisto • valore di mercato Belgio, Francia, Irlanda, Malta Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE VALORE - esempi FRANCIA 50% taxe fonciére x coeff. IMU REGNO UNITO valore medio della fascia della Council tax Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE CALCOLO (no abitazione principale) VALORE IMMOBILE X MESI E QUOTA POSSESSO X 7,6 per mille __ IMPOSTA ESTERA Dall’IVIE dovuta si scomputa l’imposta patrimoniale pagata all’estero (colonna 3 tabella Circ. AdE 28/2012). Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE CALCOLO (abitazione principale) VALORE X IMMOBILE MESI E QUOTA POSSESSO X 4 per mille Deduzioni __ € 200 € 50 figli __ IMPOSTA ESTERA Soggetti fiscalmente residenti in Italia che hanno trasferito la residenza all’estero e svolgono la propria attività all’estero ma mantengono nel nostro Paese il centro di interessi familiari e sociali. Imposta abrogata dal 2016 Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE CALCOLO – soglia di esenzione E’ prevista un limite di € 200 al di sotto del quale non si versa l’IVIE: • da calcolare sul valore complessivo dell’immobile • a prescindere dalle quote e dal periodo di possesso • senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta. Pertanto l’IVIE non è dovuta se il valore complessivo degli immobili non supera € 26.381 Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino IVIE CALCOLO – nuda proprietà e usufrutto R.M. 30 dicembre 2010 n.142/E (per la compilazione del W): • ogni titolare dichiara la propria quota desunta dall’atto, • in caso di contitolari ognuno dichiara la propria percentuale di partecipazione. Sussiste il problema dell’IVIE in quanto • il nudo proprietario non paga IVIE • l’usufruttuario dovrebbe pagare l’IVIE sull’intero valore (?) Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro L TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI Immobili soggetti a tassazione, nel paese di ubicazione, in base a criteri catastali: • concorrono al reddito sulla base del reddito estero (con credito di imposta) • se nello stato estero non sono soggetti ad imposizione: • se non è stato percepito alcun reddito non occorre dichiarare nulla in Italia • viceversa viene tassato l’ammontare percepito ridotto del 15%. Attenzione al periodo di imposta. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro L TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI Immobili NON soggetti a tassazione, nel paese di ubicazione, in base a criteri catastali: • se non locati, non occorre dichiarare nulla (es Francia e Inghilterra), • se locati: • si dichiara il reddito dichiarato nello stato estero (anche se non tassato in quest’ultimo stato – Ris. DRE Lombardia 15.2.2010) con credito d’imposta • se all’estero non si dichiara nulla viene tassato l’ammontare percepito ridotto del 15%. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro L RAPPORTI TRA IVIE E IMPOSTE DIRETTE Non concorrono alla determinazione del reddito in Italia: • gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale (certamente fino al 2015) • gli immobili non locati soggetti ad IVIE (anche se quest’ultima non è pagata per effetto della franchigia) Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro L QUADRO L Colonna 2 : reddito degli immobili (locati) risultante dalle regole previste nello stato estero oppure non locati se non assoggettati ad IVIE. • Se il reddito da locazione non è soggetto ad imposta nel paese estero occorre indicare l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15%. • Se il reddito da locazione è assoggettato ad imposta, occorre indicare l’ammontare dichiarato nello stato estero senza alcuna deduzione di Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino spese. Quadro L QUADRO L Colonna 1 : reddito • degli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE, • dei fabbricati adibiti ad abitazione principale. Tale reddito non concorre alla formazione della base imponibile e deve essere riportato al rigo RN50 colonne 2 (Redditi fondiari non imponibili) e 3 (immobili all’estero). Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro L QUADRO L Colonna 1 : individuazione del reddito • se l’immobile non è soggetto ad imposizione nello stato estero non occorre indicare nulla in quanto non vi è reddito, • viceversa occorre indicare il reddito medio ordinario tassato nello stato estero. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro L CREDITO D’IMPOSTA Circolare Agenzia delle Entrate 9 del 3.5.2015: • la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, • a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione (anche tardivamente nei 90 giorni dal termine). Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino Quadro L DEFINITIVITA’ DELL’IMPOSTA ESTERA Coincide con sua «irripetibilità» ovvero la circostanza che essa non sia più suscettibile di modificazioni a favore del contribuente. Documentazione: • copia dichiarazione estera, • ricevuta versamento imposte estere. Stefano Spina - Dottore Commercialista in Torino