Presentazione standard di PowerPoint
Transcript
Presentazione standard di PowerPoint
www.studiomarazza.it ©Studio Legale Marazza & Associati 2015 Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano Art. 1628 del c.c. 1865: nessuno poteva impegnarsi a prestare la propria opera presso terzi, se non a tempo o per una determinata impresa, al fine di evitare rapporti contrattuali perpetui, in quanto ritenuti assimilabili alla servitù. Art. 2097 c.c. Durata del contratto di lavoro: Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato. Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) • • • • L. 18 aprile 1962, n. 230 Abrogazione art. 2097 c.c. Eccezionalità del contratto a termine rispetto al contratto a tempo indeterminato; Apposizione della clausola di durata consentita solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e con atto scritto; Proroga ammessa una sola volta per esigenze contingenti e imprevedibili; Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) Progressiva flessibilizzazione della disciplina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. art. 1 d.l. 3 dicembre 1977 n. 876: si è previsto che nel settore del commercio e turismo, a fronte della intensificazione, in determinati periodi dell'anno, dell'attività produttiva (alla quale non è consentito far fronte con il normale organico) è consentita la assunzione a termine. Tale possibilità è estesa a tutti i settori dell'art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17; legge 23 maggio 1977, n. 266: l'assunzione a termine di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici e televisivi legge 25 marzo 1986 n. 84: assunzione a termine nelle imprese di trasporto aereo e di quelle esercenti servizi aeroportuali in determinati periodi dell’anno e con introduzione di limiti percentuali; art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56: il contratto a termine è consentito oltre che nei casi di cui all'art. 1 della legge 230 del 1962 e 8 bis del d.l. n. 17 del 1983, nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro che debbono fissare la percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato; legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 3): consente la assunzione a termine da parte dell'impresa fornitrice per un tempo corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223: consente la libera assunzione a termine dei lavoratori in mobilità; art. 12 della legge 196 del 1997: abroga altresì l'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge 230 del 1960 nella parte in cui dispone che viene considerato a tempo indeterminato il rapporto... quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni di quella legge; art. 75, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente l'assunzione a termine dei lavoratori pensionabili; Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) Direttiva 1999/79/CE del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE, CEP sul lavoro a tempo determinato Prevenire l’abuso dell’utilizzo del contratto a tempo determinato, imponendo agli Stati membri, con la clausola 5 dell’Accordo Quadro, l’adozione di misure tra loro alternative ovvero: a) l’indicazione di ragioni obiettive per il rinnovo del rapporto; b) la previsione di una durata massima totale dei contratti successivi; c) la predeterminazione del numero di rinnovi. Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) Direttiva 1999/79/CE del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE, CEP sul lavoro a tempo determinato • Gli stati membri possono scegliere l’applicazione di una o più delle misure indicate; • Tra le misure di prevenzione, come noto, non è contemplata la previsione di ragioni oggettive per l’instaurazione del primo ed unico CTD; • In caso di abuso dell’utilizzo del CTD gli stati membri sono liberi di scegliere la misura sanzionatoria ritenuta più adeguata (non necessariamente la conversione - CGUE del 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 • Abrogazione della l. n. 230/1962 • Superamento criterio tassatività: è autorizzata l’apposizione del termine quando ricorrano ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo; • Previsione di divieti di utilizzo del CTD: art. 3 d.lgs. 368/2001; • Flessibilizzazione delle proroga: ammessa una sola volta per ragioni oggettive; • Durata massima del contratto: 3 anni comprensivo della proroga Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) • • • • • • D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (segue) Disciplina della prosecuzione di fatto del rapporto: maggiorazioni retributive nei casi di prosecuzione oltre 20 o 30 gg; Disciplina dei rinnovi: introduzione di intervalli temporali minimi in caso di successione di più CTD Limite di durata in caso di successione di più CTD: 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi in caso di svolgimento di mansioni equivalenti; Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato Principio di non discriminazione rispetto ai dipendenti stabili Limiti quantitativi nell’utilizzo: rinvio alla contrattazione collettiva per l’individuazione degli stessi e previsione di casi di esenzione dai limiti di contingentamento Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (segue) Tra il 2001 ed il 2014 si sono succeduti numerosissimi interventi modificativi della disciplina, sia di fonte legislativa che giurisprudenziale, tra loro di segno differente e talvolta opposto, ondeggianti tra le esigenze di flessibilizzazione dello strumento del contratto a tempo determinato e le istanze di maggior tutela del lavoro. Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) Le modifiche più significative al D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 Legge 23 dicembre 2005, n. 266: introduce il comma 1bis all’art. 2 estendendone la disciplina speciale per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali anche al settore postale; Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (protocollo del Welfare): introduce il comma 01 (il CLS è stipulato di regola a tempo indeterminato) all’art. 1; Legge 6 agosto 2008 , n. 133: le ragioni TOPS possono riferirsi anche alla “ordinaria attività del datore di lavoro” Sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di indennizzo in caso di nullità parziale del contratto; Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro): modifica il comma 01 (Il CLS è la forma comune di rapporto di lavoro); introduce il comma 1bis all’art. 1 autorizzando la stipulazione di un primo contratto “acausale” della durata massima di 12 mesi; include nel contatore della durata massima del rapporto a termine anche i periodi di lavoro in somministrazione Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76: abroga divieto di proroga del contratto “acausale”; ripristina termini originari degli intervalli tra un CTD e l’altro (10 – 20 gg), modificati dalla Fornero (60 – 90 gg); Legge 6 agosto 2013, n. 97: modifica l’art. 8 (I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il contratto a tempo determinato nell’ordinamento italiano (segue) Ulteriori significativi interventi in materia di contratto a tempo determinato L. n. 183 del 24 novembre 2010 (c.d. “Collegato Lavoro”) Introduzione di un rigido sistema di decadenze (art. 32 comma 4) per l’impugnazione del contratto; Previsione, in caso di conversione del CTD parzialmente nullo, di un indennizzo predeterminato compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità (art. 32 comma 5). IL JOBS ACT – prima parte Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 marzo 2014, approva un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Intervenendo, tra gli altri, sulla disciplina del contratto a termine. Emanazione del D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese). IL JOBS ACT – prima parte D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 convertito con modifiche dalla L. n. 78 del 16 maggio 2014 La riforma ha idealmente compiuto il processo di liberalizzazione avviato nel 2001 istituendo, ai fini del giudizio di liceità dell’utilizzo di tale forma contrattuale, esclusivamente dei criteri di carattere quantitativo/numerico abbandonando quelli previgenti di carattere qualitativo IL JOBS ACT – prima parte D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 convertito con modifiche dalla L. n. 78 del 16 maggio 2014 1) Superamento del sistema della giustificazione causale dell’apposizione del termine al contratto: Il contratto “acausale” diventa, perdendo il suo carattere eccezionale, la forma “comune” del rapporto a termine, essendo sufficiente ai fini della legittimità. la mera indicazione – diretta o indiretta – della durata temporale. L’indicazione di una ragione giustificatrice è finalizzata alla possibilità di beneficiare di determinati regimi di maggior favore (esclusione dal computo dei limiti di utilizzo ovvero esenzione dal versamento del contributo addizionale di cui all’art. 2 cc 28 e 29 della l. 92/2012). IL JOBS ACT – prima parte D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 convertito con modifiche dalla L. n. 78 del 16 maggio 2014 • Introduzione di un limite legale (suppletivo) di contingentamento: il numero complessivo dei CTD non potrà eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, fatti salvi i diversi limiti previsti dalla contrattazione collettiva (ex art. 10 comma 7). • La disciplina transitoria aveva previsto che, in sede di prima applicazione del nuovo art. 1, conserveranno efficacia i limiti già previsti dalla contrattazione collettiva “ove diversi”; inoltre, veniva concesso un termine per l’adeguamento ai nuovi limiti quantitativi per le aziende che non applicassero alcun CCNL o in caso di assenza di previsioni sul contingentamento. • Vengono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti percentuali IL JOBS ACT – prima parte D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 convertito con modifiche dalla L. n. 78 del 16 maggio 2014 La durata massima viene confermata in 36 mesi, all’interno dei quali è ammesso un numero massimo di cinque proroghe, indipendentemente dal numero di rinnovi, riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Non era stata tuttavia prevista sul punto una disciplina transitoria per quanto riguarda i contratti stipulati secondo la previgente disciplina. IL JOBS ACT – seconda parte La legge 10 dicembre 2014 n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. La legge 10 dicembre 2014 n. 183 • • • • Al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, anche attraverso la creazione di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, il Governo è stato delegato all’emanazione di uno o più decreti volti a (cfr. art. 1 comma 7): individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; abrogare di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative; Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni Con riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato (artt. 19 – 29), il provvedimento riproduce, con alcuni aggiustamenti, l’assetto normativo delineato dal D.L. 34/2014, abrogando il d.lgs. 368/2001 ed unificando la disciplina sostanziale del contratto a termine con quella processuale, relativa al regime delle decadenze e delle tutele previste nell’art. 32 della L. n. 32/2010. Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine • • • • • Viene ribadito, all’art. 1 che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” Viene precisato, all’art. 51 che “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Viene abrogato il d.lgs. 368/2001, fatta eccezione per l’art. 2 (la cui abrogazione è fissata al 1° gennaio 2017) e le disposizioni vigenti, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina introdotta; Viene precisato che sino all’emanazione dei decreti richiamati nel testo, troveranno applicazione le disposizioni vigenti; Viene in più punti precisato che in caso di violazione delle norme contenute nel decreto il CTD si trasforma in contratto a tempo indeterminato Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine Art. 19 – Apposizione del termine e durata massima • Limite massimo di 36 mesi dell’unico rapporto a termine; • Salvo diverse previsioni dei CCL e fatta eccezione per le attività stagionali di cui all’art. 21 comma 2, la durata complessiva dei CTD (ivi inclusi i periodi di missione in regime di somministrazione) tra uno stesso lavoratore ed uno stesso datore, non può eccedere i 36 mesi; • Possibilità di stipulare, in sede ministeriale, un ulteriore contratto a termine della durata massima di dodici mesi Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine Art. 20 Divieti Viene riprodotta la disciplina di cui all’art. 3 del d.lgs. 368/2001, con alcune modifiche (ad es. eliminata la possibilità per la CCL di derogare al divieto di assunzioni a termine nei sei mesi successivi alla procedura di licenziamento collettivo, fatta eccezione per l’assunzione per la sostituzione di lavoratori assenti o per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità). Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine 1. 2. 3. 4. Artt. 21 e 22 Proroghe e rinnovi – Continuazione oltre la scadenza Limite massimo di 5 proroghe nei 36 mesi, indipendentemente dal numero dei contratti; Intervalli tra un contratto e l’altro: mantenuti in 10 giorni (per contratti fino a 6 mesi) ed in 20 giorni (per contratti superiori ai 6 mesi); Esclusione dall’osservanza degli intervalli per le attività stagionali, per le attività individuate dai CCL, per le start-up innovative di cui all’art. 25 commi 2 e 3 del d.l. 221/2012; Prosecuzione di fatto confermata entro 30 ovvero 50 giorni (se CTD di durata superiore a sei mesi) Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine Art. 24 – Numero complessivo di contratti a tempo determinato • Permane limite legale del 20% del numero di lavoratori a TI in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con possibilità di diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva; • In caso di inizio dell’attività (aziendale) nel corso dell’anno il numero di lavoratori a TI va computato al momento dell’assunzione ; • Arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora il numero dei lavoratori a TI sia sia eguale o superiore a 0,5; Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine I limiti percentuali: approfondimento • La norma contrappone il numero di lavoratori assunti a termine con il numero di lavoratori a TI in forza nell’azienda. Viene pertanto abbandonato (come già avvenuto con il D.L. 34/2014) il riferimento al numero di rapporti a termine e, apparentemente, la necessità di dover mantenere un rapporto costante tra lavoratori stabili e flessibili; • Il limite sarà pertanto violato nel caso in cui, nell’anno di riferimento, l’azienda abbia stipulato quel contratto a termine, anche con lo stesso lavoratore, che determini, sommato agli altri stipulati in precedenza, il superamento della soglia legale. • La base di calcolo non è più identificata nell’organico complessivo, ma nel numero di lavoratori a TI, tra i quali possono includersi anche gli apprendisti (cfr. art. 41 d.lgs. 81/2015) Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine I limiti percentuali: il criterio di computo Il legislatore ha inteso comparare il numero complessivo di CTD da un lato e, dall’altro, il numero dei lavoratori a TI, così suggerendo un criterio di calcolo omogeneo “per teste” (Head Count); Tuttavia, precisando che il calcolo del numero di lavoratori a TI può essere soggetto ad arrotondamenti del decimale, sembra incontestabile che, almeno per individuare la base di calcolo del 20% dovrà utilizzarsi il criterio di cui all’art. 9 del d.lgs. 81/2015, ovvero quello del FTE (Full Time Equivalent); Per garantire l’omogeneità del calcolo pertanto anche la quota di lavoratori flessibili dovrà calcolarsi in FTE, pur se ciò appare in contrasto con la lettera della norma che fa espresso riferimento al numero di contratti, che indipendentemente dal regime orario adottato, rileverà sempre e comunque come una unità. E’ pertanto verosimile, rimanendo ancorati alla lettera della legge, che si acceda ad un confronto tra grandezza tra loro disomogenee. Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine a) b) c) d) e) f) g) I limiti percentuali: le esenzioni per la fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; per le start up innovative per lo svolgimento di attività stagionali; per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; per sostituzione di lavoratori assenti per l’assunzione di lavoratori di età superiore ai 50 anni di età (prima 55 anni) per i contratti con le università private, istituti di cultura e per i CTD per attività di ricerca Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine I limiti percentuali: le sanzioni Il d.lgs. 81/2015 chiarisce definitivamente l’inoperatività del meccanismo di trasformazione in caso di superamento della soglia di contingentamento. In caso di superamento si applicheranno esclusivamente le sanzioni amministrative di importo pari: a) al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno. Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine • • • • • • Art. 24 – Diritto di precedenza Salvo diversa disposizione dei CCNL, il lavoratore che ha prestato la propria attività con uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei successivi 12 mesi con riferimento alle stesse mansioni espletate nel contratto a termine Il datore di lavoro deve richiamare espressamente nel contratto a tempo determinato il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato anche con riferimento al diritto esercitabile dai lavoratori stagionali con riferimento alle assunzioni a tempo determinato (sempre per mansioni già svolte dal lavoratore). In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione. Nel computo del periodo di attività lavorativa utile ai fini della maturazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto a tempo determinato – spettante ai lavoratori e lavoratrici che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro – rientra anche il periodo di congedo di maternità. Il congedo di maternità deve essere intervenuto durante l’esecuzione di un contratto a termine presso lo stesso datore di lavoro nei confronti del quale si realizza il diritto di precedenza. Il diritto spetta con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 5 co. 4 quater D.lgs. 368/2001) Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine Art. 25 Principio di non discriminazione Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato ha diritto a ricevere lo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori inquadrati secondo i criteri della contrattazione collettiva presso lo stesso datore di lavoro, assunti con contratto a tempo indeterminato In caso di inosservanza di tale principio il datore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 154,94. Qualora la violazione faccia riferimento a più di 5 lavoratori il valore della sanzione oscillerà tra € 154,94 e 1,032,91 Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine Art. 28 decadenze e tutele L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità di cui all’art. 6 della l. 604/66 (atto scritto idoneo a rendere nota la volontà di impugnare) entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Il deposito del ricorso, ovvero la comunicazione del tentativo di conciliazione deve avvenire nei 180 giorni successivi Il d.lgs. N 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine Art. 28 decadenze e tutele (segue) La norma si sostituisce alle previgenti previsioni introdotte dal Collegato Lavoro, posto che il decreto ha abrogato l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 La disciplina del contratto a termine Art. 28 decadenze e tutele (segue) Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà. A cura di: Avv. Walter Palombi