Tribunale Firenze Lavoro Data: 31.03.2015 Numero

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Tribunale Firenze Lavoro Data: 31.03.2015 Numero
Il verbale ispettivo dell'ispettorato del lavoro non ha efficacia interruttiva della prescrizione del credito
contributivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lorena Papait ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1598/2010 promossa da:
(Omissis)
contro
Parte ricorrente
EQUITALIA CERIT S.P.A. AGENTE PER LA RISCOSSIONE PROVINCIA DI AREZZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INPS GIA' ENPALS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNO ALESSIA e dell'avv. FALLACI MARCO
(FLLMRC59Ll!D612X) VIA VALENTINI 1/B 59100 PRATO;, elettivamente domiciliato
in VIALE REGINA MARGHERITA 206 00198 ROMA presso il difensore avv. MANNO ALESSIA Parte
resistente
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Tribunale Firenze Lavoro Data: 31.03.2015 Numero: 410/2015
ESTREMI: Tribunale Firenze Lavoro Data: 31.03.2015 Numero: 410/2015
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.4.2010, la (Omissis) in liquidazione conveniva in giudizio l'ENPALS e
EQUITALIA CERIT s.p.a., opponendo la cartella n.00720090024980816, notificata nei suoi confronti in data
20.03:2010, con la quale era richiesta la somma di€ 5.704,81 a titolo di contributi obbligatori dovuti alla gestione
dei lavoratori dello spettacolo
per il periodo dal 01.11.2002 al 30.04.2004. La ricorrente chiedeva che, previa sospensione della provvisoria
esecuzione, fosse dichiarata la decadenza del ruolo, lintervenuta prescrizione dei crediti azionati e, nel merito,
che la cartella fosse revocata perché ritenuta nulla, annullabile o inefficace, considerato che da essa non era
possibile ricavare il fondamento della pretesa contributiva, essendo assolutamente generica.
L'ENPALS si costitutiva resistendo all'opposizione di cui negava la fondatezza, richiamando il contenuto
dell'accertamento oggetto del verbale 6.10.2004 della DPL di Arezzo. In data 29. 2.2012 il giudizio veniva
dichiarato interrotto, a seguito della soppressione dell'ENPALS disposta dall'art. 21 d.I. n. 201/2011. Il processo
veniva tempestivamente riassunto dalla società ricorrente nei confronti di INPS quale ente succeduto
all'ENPALS in base alla medesima disposizione normativa. Con l'atto di riassunzione, parte ricorrente produceva
ulteriore documentazione reperita successivamente all'instaurazione del giudizio. L'lNPS si costituiva,
riportandosi integralmente a tutto quanto già dedotto e eccepito dall'ENPALS, contestando altresi l'ammissibilità
delle nuove deduzioni svolte dalla ricorrente, per le preclusioni operanti ai sensi dell'art. 420 c.p.c. .
La causa era istruita con le produzioni documentali e con la testimonianza di lavoratore la cui posizione
contributiva è stata oggetto di accertamento.
Depositate note conclusive, la causa è stata oggi discussa e decisa.
Motivazione
La cartella opposta ·(doc. 1 ric.) concerne contribuzione pretesa dall'ENI'ALS-nei. confronti della società
ricorrente e deriva dall'accertamento contenuto nel verbale DPL Arezzo del 6.10.2004 (doc. 1 conv.), con il quale
veniva accertato che la società si era avvalsa dal 26.11.2002 al 6.4.2004 con esclusione del periodo da giugno a
settembre 2003 delle prestazioni lavorative quale disc•jockey
del signor ~he aveva svolto la sua attività di natura professionale autonoma con retribuzione pari ad€ 700
mensili. Tale accertamento era stato poi recepito nella diffida di ENP ALS del 1.12.2008 ricevuta da controparte
il 17 .12.2008 ( doc. 2).
Parte ricorrente, in via pregiudiziale, eccepisce sia la decadenza del ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/99, che la
prescrizione del credito vantato dall 'ENP ALS. L'eccezione di decadenza è infondata. L'art. 25 d.lgs. 46/99
prevede che i contributi dovuti ad enti previdenziali devono essere iscritti al ruolo, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre successivo al
termine fissato per il versamento, alla conoscenza del fatto da parte dell'ente oppure dalla data di notifica del
provvedimento.
La diffida dell'ENPALS con la quale vengono quantificate le somme dovute all'ente a titolo di contributi e sanzioni
e ne viene chiesto il pagamento è dell'l.12.2008 e il credito è stato iscritto al ruolo nel 2009. Pertanto il termine
decadenziale risulta rispettato.
D'altra parte, ad abundantiam, è utile sottolineare che "la cartella esattoriale costituisce non un atto
amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui
liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se
all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata
dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare /'opponente a
pagare la minor somma Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato
rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità,
perl'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede
giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In breve, quella di cui al D.Lgs.n. 46 del 1999, art.
25 cit., è una decadenza processuale e non sostanziale" (Cass. sent. n.26395/2013).
L'eccezione di prescrizione è in parte fondata.
La difesa dell'opposta ha invocato il verbale ispettivo della DPL di Arezzo del 6.10.2004 ritualmente notificato
quale atto interruttivo della prescrizione. Tale assunto non è condivisibile alla stregua della più recente
giurisprudenza di legittimità secondo cui il verbale ispettivo dell'ispettorato del lavoro non ha efficacia
interruttiva della prescrizione del credito contributivo (Cass. sent. n. 13218/2013 secondo cui "in tema di
prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligato~el
l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'ispettorato lavoro non hanno
efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: in particolare, la prima, attesa la diversità della
pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, ne' configura un
atto prodromico diretto al conseguimento dez co~t:°1 utz omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere
da un soggetto, l'Ispettorato del lavoro, diverso dall'ente impositore"; cfr. anche Cass. n. 17849/2009).
Invero, nel verbale di accertamento della DPL, ritualmente notificato contestava alla società odierna ricorrente di
aver violato l'art. I d.l. n. 69/1988 per aver fatto agire il lavoratore
sprovvisto del certificato di agibilità ENP ALS, infrazione per cui la dpl precedeva a emanare ordinanza
ingiunzione . Nel ~e~b~ì~'~{d~~~ atto che la società aveva omesso di versare all'ENPALS-i contributi sulle
retribuzioni corrisposte al lavoratore, senza però quantificare l'ammontare dei contributi evasi'.
operazione per cui copia del verbale medesimo veniva trasmesso all'ente previdenziale per gh atti di propria
competenza. Pertanto, solo con la diffida inviata dall'ENPALS in data 9.12.2008 (doc. 2 convenuta) il credito era
stato quantificato e comunicato dal soggetto che ne era titolare, con espressa costituzione in mora.
La difesa dell'opposta ha invocato altresì la denuncia resa dal lavoratore alla DPL in data 2.4.004 quale atto
idoneo a trasformare il termine di prescrizione da quinquennale a decennale a1 sensi dell a. 9 lettera a) L.
335/95. Per contro, tale denuncia non può essere considerata idonea a consentire l'applicabilità del termine
lungo di prescrizione poiché indirizzata ad un soggetto diverso dall'istituto previdenziale creditore, mentre per
produrre tale effetto avrebbero dovuto essere rivolte all'ENPALS (nel senso per cm I~ denuncia all'Ispettorato
del lavoro non è idonea a determinare l'applicabilità del termme lungo di prescrizione v. tra le altre, Cass. n.
23237/2013 e Cass. n. 29479/2008).
Pertanto, dovendosi applicare al caso di specie il termine quinquennale di prescrizione'. ~ non è stata interrotta
la prescrizione prima del 1.12.2008, devono ritenersi prescritti i cred1t1 vantati dall INPS antecedenti ali'
1.12.2003 . Per quanto attiene la lamentata nullità della domanda contenuta nella cartella per assolu~
~e~eri~ità, la
doglianza non può essere accolta, rilevato come questa contenga in sintesi tutti i dati richiesti dalla legge che
consentono la piena comprensione del fondamento della pretesa contribuiva. Nel merito, in generale, va
ricordata la peculiarità dell'obbligo contributivo ENPAL~, così come disciplinato nel tempo dal d.lg. C.p.s. n. 708
del 1947 (e successive modifiche), secondo ti quale ?a unlato, è decisiva l'appartenenza del lavoratore alle
categorie espressamente previste da-tale noi:naliv~, e
non è invece decisiva la qualificazione del soggetto per cui l'attività è prestata, nonchè del regime autonomo o
subordinato del rapporto; dall'altro lato, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS sussiste per i lavoratori impiegati a
svolgere un'attività artistico o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo destinato al pubblico con
carattere di stabilità e professionalità, con esclusione dei lavoratori che prestino tale attività in via meramente
occasionale, senza che rilevi la _circostanza . che le prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di
breve durata, né che tale attività lavorativa non sia esclusiva per il soggetto che la espleti (sul punto, tra le altre,
Cass. n. 21829/ 2014, Cass. n. 9752/ 2004). Chiarita la disciplina applicabile, si deve rilevare che l'opposizione
della cartella introduce un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale
obbbg_a'.ono, nel, quale l'accertamento di tale rapporto si svolge secondo le ordinarie regole relative alla
ripartizione dell'onere della prova (Cass. 26395/13). Di conseguenza, l'ente previdenziale ha l'onere dt provare 1
fatti costitutivi dell'obbligazione, qualora l'opponente abbia contestato i medesimi fatti, mentre la cartella
risulterebbe legittima con riferimento a quei presupposti della pretesa che, individuati nel verbale quale fatto
costitutivo del credito azionato, non siano stati specificamente contestati con l'opposizione. Ebbene, si ritiene
che fosse onere dell'ente previdenziale provare i fatti costitutivi della domanda fatta valere con la cartella
notificata alla società, poichè col ricorso in opposizione la ricorrente ha contestato il fondamento della pretesa
contributiva, asserendone la genericità, anche se non ha fatto riferimento specificamente alla posizione di . cui
però, d'altronde, non si faceva riferimento,nemmeno nella cartella notificata. Quanto alla produzione
documentale depositata con l'atto di riassunzione, si ritiene che essa sia tardiva rispetto alle ben note preclusioni
operanti nel rito del lavoro, anche considerato che la parte ha giustificato tale ritardo limitandosi ad asserire di
aver reperito i documenti dopo la presentazione del ricorso. I documenti in questione consistono nella copia dei
programmi musicali compilati e sottoscritti dal ~ riconsegnati alla Siae, dai quali si ricaverebbe die egli
-aveva-prestato attività lavorativa presso il locale gestito da~lo in cinquantasette serate nel periodo oggetto
di recupero contributivo. A prescindere da tali documenti, che non devono essere valutati perché tardivi, occorre
verificare se l'INPS sia riuscita a provare la stabile e continuata prestazione lavorativa da parte del ~n favore
della società nel periodo operante dal dicembre 2003 all'aprile 2004, ovvero ~odo con riferimento al quale la
pretesa contributiva non è prescritta. · Invero, ~a 'riferito di aver lavorato dal novembre 2002 all'aprile 2004 come
dj per la società ricorrente, inizialmente solo nel fine settimana e poi tutte le sere, salvo quelle di chiusura del
locale, per la retribuzione mensile di€ 700. Per quanto attiene il periodo dal dicembre 2003 all'aprile 2004, ha
riferito in udienza di aver avuto un incidente nel dicembre 2003 a seguito del quale non aveva più lavorato sino
all'aprile 2004 poiché tale incidente gli aveva procurato "grossi problemi", tali per cui era stato sottoposto a cure
psichiatriche. Contestualmente ha confermato quanto riferito alla DPL il 22.4.2004 (doc. 5 convenuta) e cioè di
aver lavorato saltuariamente in quel periodo a causa dell'incidente. Alla luce di tale testimonianza, peraltro
contraddittoria, non si può ritenere provato che il sig. abbia prestato in maniera continuata e stabile la propria
attività nei confronti della
periodo in questione, ciò che fonderebbe lobbligo di contribuzione, poiché il sig. evidenziato di avere avuto un
"grave incidente" che ha comportato "grossi problemi"; per cui, se anche
fosse vero che saltuariamente ha prestato la sua attività, come riferito alla DPL, si può legittimamente ritenere
che tali prestazioni abbiano avuto il carattere dell'occasionalità.·
La prova non è stata raggiunta nemmeno con riferimento all'entità della retribuzione nel periodo non prescritto
poiché se durante i mesi in cui lavorava tutte le sere il99Jia riferito di aver guadagnato circa€ 700 al mese, per
l'ultimo periodo successivo all'incidente si deve ritenere che la retribuzione sia stata di molto inferiore, ma non è
stata neppure quantificata. Alla luce dell'istruttoria e della citata giurisprudenza di legittimità, si ritiene pertanto
infondata la pretesa vantata prima dall'ENPALS ed oggi dall'INPS nei confronti della società ricorrente. Le spese
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società ricorrente, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede
-annulla la cartella: di pagamento n. 00720090024980816, con il relativo ruolo;
-condanna l'INPS a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite che liquida in€ 2495,00 oltre rimborso
spese 15%, i.v.a. e c.p.a. ·
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 31marzo2015
Il Giudice
dott. Maria Lorena Papait