la prescrizione delle multe

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la prescrizione delle multe
AFFARI SOCIALI
LEGALE
LA PRESCRIZIONE
DELLE MULTE
di Marco Masini
L
a notizia sull’accorciamento del termine di prescrizione delle
multe stradali, da cinque a due anni, che ha fatto felici molti automobilisti e ha avuto un grande (eccessivo) risalto in giornali
e Tv, purtroppo non è vera; anzi è vero che la Finanziaria 2008
ha stabilito qualcosa in proposito, ma è stata fraintesa la portata della nuova disposizione di legge.
Va premesso che l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Codice delle depenalizzazioni), tuttora pienamente vigente, stabilisce che: “Il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”.
A sua volta l’art. 1 comma 153 delle legge 24-12-2007, n. 244 (Finanziaria
2008) stabilisce, introducendo il comma 35-bis alla legge 2-12-2005 n. 248,
che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non
era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
L’interpretazione esatta al contesto delle norme di cui sopra è dunque la seguente:
a) per le violazioni al Codice della strada che non sono state accertate dai
Comuni, ossia dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate nulla è cambiato;
b) per le violazioni accertate dalla Polizia Municipale, occorre individuare la
data dell’iscrizione a ruolo della multa, cioè il momento in cui il Comune ordina all’Agente per la riscossione di avviare l’azione esecutiva per l’esazione della sanzione. Prima di tale data non decorrono i termini della prescrizione fissati dalla Finanziaria: in teoria (perché non avviene mai) il Comune potrebbe impiegare 5 anni, in pratica, almeno per i grossi Comuni, ne passano
due: per primo la contravvenzione deve essere esecutiva e lo è solo trascorsi
150 giorni dalla rilevazione, oppure 60 giorni dalla notifica del relativo verbale; poi, salvo decorso dell’eventuale causa di opposizione alla sanzione, deve essere formato il ruolo, operazione che esegue la Tesoreria comunale con
impiego di lungo tempo per motivi burocratici. Una volta consegnato il ruolo all’esattore scatta il nuovo termine biennale della prescrizione;
c) tutti i termini di prescrizione stabiliti per legge sono soggetti ad interruzione che, una volta intervenuta, fa ricominciare il decorso del termine dall’atto
interruttivo. Tra questi ci sono gli atti “esecutivi”: l’Agente per la riscossione, all’avvicinarsi della scadenza del biennio, per evitare la perdita del credito può “bloccare” la prescrizione notificando al cittadino intimato l’avviso di
mora, che precede il pignoramento.
Chiudiamo qui le precisazioni, ma ci sarebbero da esaminare i casi di sospensione del termine di prescrizione e cosa avviene qualora la sanzione dovesse
essere oggetto di impugnazione o infine qualora ci sia una connessione tra
sanzione amministrativa e reato. E’ sufficiente tuttavia aver riportato alla verità un’informazione travisata dai massmedia per fini trionfalistici di parte. n
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