DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
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DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi (Continua:CAPITOLO12–L’INTERPRETAZIONEDEL CONTRATTO) 3.Ilprocedimentodiinterpretazionedelcontratto…………………………………………………..pag.440 4.Attivitàdiinterpretazionedelcontrattoegiurisprudenza……………………………………..pag.446 4.1.Interpretazioneeindividuazionedellavolontàdelleparti:Cass.n.27020/09……..pag.446 4.2. Interpretazione del contratto e “surrogazione” del pensiero altrui: Appello Firenze, 14 aprile2008……………………………………………………………………………………………………………...pag.453 4.3.Ilcircoloermeneutico:Cassazionen.25840/2014……………………………………………...pag.457 4.4.Interpretazionedelcontrattosecondobuonafede:Cassazionen.26365/2014……pag.463 4.5.Interpretazioneedelimitazionedelrischiocopertodapolizzaassicurativa:Cassazione n.17020/2015………………………………………………………………………………………………………...pag.467 CONSIDERAZIONICONCLUSIVE.............................................................................................................pag.471 439 (Continua:CAPITOLO12–L’INTERPRETAZIONEDEL CONTRATTO) 3.Ilprocedimentodiinterpretazionedelcontratto. L’interpretazionedelcontratto,nonostantesial’ultimoargomentodi questo corso, in realtà è uno degli argomenti fondamentali della disciplinadelcontratto.Questoperchédallosvolgimentodell’attività di interpretazione dipende quello che è il definitivo apprezzamento circa la sostanza del contratto. L’interpretazione, più precisamente, assegna al contratto la sua sostanza, il suo riferimento come disciplinadelleattivitàchesirealizzanonell’ambitodelrapportofra leparti. Perquesteragioni,quindi,l’interpretazionecostituisceilprimopasso nellalogicadellevicendecheriguardanoilrapportocontrattuale. Nonostantelapossibileesistenzadicontrattiorali,èsicuramentepiù significativo parlare di interpretazione in riferimento ai contratti Ilvaloredeldato letterale stipulatiinformascritta. È evidente, anche da quanto detto nei paragrafi precedenti, che il riferimentoaldocumentocontrattualeponeunprimoproblema. Tale primo problema consiste nel ricostruire quale valore si dà alla forma scritta. Si tratta di un interrogativo di una certa importanza: abbiamouncontratto,stipulatoinformascritta,quindi,sembrerebbe, in prima battuta, che lo scritto abbia un valore prioritario per la ricostruzionedelcontenutodelcontratto. Nel nostro codice civile le cose stanno in maniera diversa. Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, l’articolo 1362, stabilisce Lacomune intenzionedelle parti che,nellosvolgimentodell’attivitàdiinterpretazionedelcontratto,si “deve indagare quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsialsensoletteraledelleparole”. 440 La norma suddetta apre, in senso indiscriminato, alla prospettiva di attribuire un valore prioritario, per la ricostruzione dell’intesa raggiuntadalleparti,nontantoalsensoletteraledelleparole,maalla cosiddettacomuneintenzionedeicontraenti. Tuttociòpotrebberisultare,inunacertamisura,accettabile,sempre che si fosse in grado di stabilire, con precisione, quello che il significato autentico della “comune intenzione delle parti”. Bisognerebbe, nella sostanza, attribuire a tale espressione il valore delcontenutodell’accordo. In questa prospettiva, rimane la grande apertura nei confronti del cosiddetto procedimento interpretativo. Il procedimento Ilprocedimento interpretativo interpretativo è, abbastanza, libero: quando si fa riferimento alla comune intenzione ed ad essa si attribuisce un significato tale da farnederivareilsensodell’accordo,significalibertàdelprocedimento diinterpretazionedelcontratto. In altre parole, nello svolgimento dell’attività interpretativa si può dareaquestoriferimentounsignificatoeunavalenzadiversaneivari casi. Si può dare un significato, nel senso di ricostruire in maniera marginalecertiaspettie,allora,l’interpretazioneècircoscrittaesidà prevalenza al dato letterale. Oppure si può adottare la logica dell’articolo1362c.c.checapovolgelecose. L’interprete, nella logica dell’articolo 1362 c.c., assegna un certo significato al documento contrattuale. L’attività interpretativa assegna,inaltritermini,uncontenutoaldocumentocontrattuale:con riferimentoallacomuneintenzionevieneattribuitouncertosensoal contratto. L’attività in sede interpretativa si realizza sulla base della precomprensione che differenzia l’interprete: ogni soggetto ha una valutazione diversa e distinta del rapporto contrattuale. La 441 precomprensione vuole, quindi, dire apertura alla rilevanza soggettivadell’attivitàdiinterpretazione. Il procedimento interpretativo, che si realizza nell’ambito del complesso normativo dettato dal codice civile, è ispirato alla gradualitànellosvolgimentodell’attivitàinterpretativa.Nelpassaggio Ilprincipiodi gradualitàdel procedimento interpretativo dalle prime alle seconde norme, lo si ha con riferimento al fatto che nelle seconde norme (articolo 1367, e seguenti, c.c.), nel caso di dubbio,vieneintrodottouncertospecificosignificato. In generale, comunque, nel complesso generale della norme del codice civile si ha un’apertura significativa nei confronti dello svolgimentodell’attivitàdiinterpretazionedelcontratto. Ladisciplinacodicicisticainmateriadiinterpretazionedelcontrattoè dettatainterminigeneraliedhacomeriferimentolastipulazionedel contratto che, evidentemente, costituisce il dato di partenza per lo svolgimentodell’attivitàinterpretativa. È sempre così? In tutte le situazioni contrattuali si ha una disciplina specifica che caratterizza l’applicazione della normativa in sede Ipotesiparticolari diinterpretazione delcontratto contrattuale, prevista dagli articoli 1362 – 1371 c.c.? Oppure, viceversa, potrebbe verificarsi che si abbia una tendenza interpretativainordineaspecifichesituazionicontrattuali? Si ritiene che, volendo fare un esame più accurato ed autentico, bisognausciredaunacaratterizzazionedell’ipotesi,insedediattività contrattuale. Cosa significa disciplina dell’attività contrattuale? in tutte le ipotesi di contratto si ha l’automatica applicazione delle norme che vanno dall’articolo 1321 all’articolo 1469 del codice civile? Daunpuntodivistalegislativo,iltestodelcodicecivile,perdareuna rispostadidisciplinadellespecificheattivitàcontrattuali,siritienedi 442 anticipareunadisciplinageneralesulcontratto.Daciò,sembrerebbe derivareunavalenzageneraledelladisciplinadicuiagliarticoli1321 –1469codicecivile. Si crede che non sia proprio così. Al testo codicistico è possibile attribuireunsignificato,manoneterno,néimmutabile.Nonpertutte le situazioni contrattuali vale il riferimento generale alla disciplina previstadalcodicecivile. Rispettoaciò,ritornaallaribaltaquantoabbiamoavutomododidire in riferimento all’idea di procedimento. Il contratto è una fase del procedimento che concorre, insieme ad altri elementi, alla realizzazionedellasituazionegiuridicainsensopieno. Èchiaroche,inquestomodo,lalogicacontrattualesirestringeenon si amplia. Per esempio, nell’ambito del contratto di locazione, chi vuole dare in locazione un immobile determina il contenuto del contratto,l’altrapartenonpuòfaraltrocheaccettare.Nonc’èaccordo in senso pieno, ma c’è una vicenda particolare che dà luogo alla stipulazione del contratto. Quel contratto nasce, normalmente, dal puntodivistadellavolontànondelconduttore,madellocatore. Sealtermineaccordosiattribuisceunsensoampio,sipotrà,anchein questi casi, parlare di accordo. Non è, comunque, l’esaltazione della liberavolontàdeicontraenti. Prendiamo, per esempio, il contratto di assicurazione. Anche per questa ipotesi, è l’ente assicurativo che definisce il contenuto del contratto. Siamo,nellasostanza,difronteadunasequenzaprocedimentaledove una parte determina il contenuto del contratto, lo propone alla controparte, e quest’ultima accetta la proposta, giungendo, quindi, allastipulazionedelcontratto. 443 Nell’ambito di questa logica rientra, per esempio, anche la stipulazionedeicosiddetticontratticonilconsumatore. Rispetto a queste ipotesi opera il completo significato degli articoli 1362–1371c.c.? Evidentemente, nelle ipotesi suddette di condizioni generali di contratto, predisposte da una sola parte, e di contratti del consumatore non opera la totalità della disciplina codicistica in Condizionigenerali dicontrattoe contrattodel consumatore materiadiinterpretazionedelcontratto.Inquesteipotesi,semmai,in sede interpretativa, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 1370 c.c., il quale stabilisce che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto, in moduli o formulari predisposti da uno solo deicontraenti“s’interpretano,neldubbio,afavoredell’altro”. Altra ipotesi particolare è quella degli statuti. Gli statuti sono la Statuti normativachedisciplinalosvolgimentodelleattivitàchesirealizzano nell’ambitodiunentecollettivo,odiunapersonagiuridica. Normalmente, lo statuto viene predisposto da quei soggetti, ai quali, nell’ambito dell’associazione o della società, viene attribuito un determinato ruolo. È difficile ricomprendere lo statuto all’interno dell’attività contrattuale se, però, se si vuole proporre un’interpretazioneampiadiciòchecaratterizzaladisciplinaprevista agli articoli 1362 – 1371 c.c., allora, anche per lo statuto, si può procedereall’applicazioneditalenormativa. Pertanto,anchealivellostatutario,sipuòaverelaprevalenzadiuna sceltaeffettuataalivellointerpretativoe,perrafforzaretalescelta,è possibile ricorrere alle regole fissate dagli articoli 1362, e seguenti, delcodicecivile. Terzaipotesiparticolareèquelladelcontrattocollettivodilavoro.Nei contratticollettividilavorosifacapoalle“regoleviventideldirittodel Contratticollettivi dilavoro 444 lavoro”.Ciòsignificafarriferimentoall’attivitàspecifica,rispettoalla qualenescaturisceladisciplinaall’eserciziodell’attivitàlavorativa. Daquestogenerediimpostazione,derivaancheilsignificatochedeve essereattribuito,insedeinterpretativa,acertenormedeldirittodel lavoro. In altre parole, nello svolgimento dell’attività di interpretazionediquesteparticolariformecontrattuali,siattribuisce unsenso,inbasealle“regoleviventideldirittodellavoro”. L’ultimaipotesiparticolareriguardal’interpretazionedeltestamento. Normalmente,iltestamentorisultadaundocumentochedeveessere, L’interpretazione deltestamento quindi,interpretato. Il testamento, come è noto, non è un contratto, ma è un atto unilaterale. Pertanto, o si hanno delle regole specifiche di interpretazione del testamento, oppure si deve far riferimento a quantoprevistonell’ambitodell’articolo1324c.c.,ilqualestabilisce: “Salvodiversedisposizionidilegge,lenormecheregolanoicontrattisi osservano,inquantocompatibili,pergliattiunilateralitraviviaventi contenutopatrimoniale”. Ancheselanormasuddettafariferimentoagliattiunilateralifravivi, in una certa misura, si può far rientrare, nell’ambito di questa disposizione,ancheiltestamento. Per quanto riguarda, nello specifico, il problema dell’interpretazione deltestamento,sipossonoaverequalcheperplessità.Atalproposito, sipuòrichiamarel’articolo625c.c.–“Erroneaindicazionedell’eredeo del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione” – secondo cui: “Se la persona dell'erede o del legatarioè stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto deltestamentooaltrimentirisultainmodononequivocoqualepersona iltestatorevolevanominare. 445 Ladisposizionehaeffettoanchequandolacosacheformaoggettodella disposizioneè stata erroneamente indicata o descritta, maè certo a qualecosailtestatoreintendevariferirsi”. Anchequestaèinterpretazione,laqualeprocedenell’attribuzionedi senso,ancheperquantoconcerneiltestamento. 4.Attivitàdiinterpretazionedelcontrattoegiurisprudenza. Ildiscorso,inmateriadiinterpretazionedelcontratto,siconcludecon l’analisidialcunepronuncegiurisprudenzialichechiarisconomeglio lemodalitàdisvolgimentodell’attivitàinterpretativa. 4.1. Interpretazione e individuazione della volontà delle parti: Cass.,n.27020/09. Laprimasentenzacheanalizziamo,inmateriadiinterpretazionedel Cass.,n.27020/09 contratto, è la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2720, del 4 febbraio2009. Lafattispeciehacomeprotagonistiduesoggetti–unarchitettoedun ingegnere–che,nel1988,stipulanounascritturaprivata,denominata “lettera d’intenti”, con la quale l’ingegnere si impegna ad acquistare (attraversounasocietàappositamentecostituita)unaseriediterreni, appartenenti agli stretti congiunti dell’architetto. Con la suddetta scrittura, l’ingegnere si impegna, anche, ad acquistare le quote della societàAlessandroBorgheseS.p.A.(societàdifamigliadell’architetto), appartenentialmedesimoarchitetto. Nella scrittura privata si prevede, anche, che, dopo l’acquisto delle quote e dei terreni, l’ingegnere avrebbe dovuto trasferire, all’architetto, il 20% delle quote di partecipazione alla società di 446 nuova costituzione, nella quale erano confluiti i suddetti terreni e le suddettequotesocietarie. Dando seguito a quanto previsto nella “lettera d’intenti”, l’ingegnere costituisce la società, procede poi con l’acquisto dei terreni e delle quoteeconl’intestazionedeglistessiallamedesimasocietà. Fatto ciò, però, l’ingegnere non dà seguito alla seconda fase dell’accordo. Esso, infatti, non provvede a dotate la società delle liquiditànecessarieperlosvolgimentodiquantopattuitofralepartie non corrisponde all’architetto il compenso, ad esso spettante, per lo svolgimento della sua attività professionale tesa a promuovere e valorizzare il complesso immobiliare di cui facevano parte anche i suddettiterreni. Difronteall’inadempimentodell’ingegnere,l’architettoagiscepresso ilTribunalediRomaperottenereilrisarcimentodeidanni. L’ingegneresicostituisceingiudizioesostienechelascritturaprivata del 1988 era, in realtà, integrativa di altri impegni sottoscritti dalle partie,comunque,condizionataalraggiungimentodiulterioriaccordi con gli altri membri della famiglia dell’architetto. Nella sostanza, la difesadell’ingegneresostenevachelascritturaprivatafosseprivadi contenuto vincolante e, quindi, destinata solo a fissare alcuni punti essenziali,invistadiunafuturaoperazioneeconomicafraleparti.In altre parole, secondo l’ingegnere, quella “lettera d’intenti” del 1988 eraunamerapuntuazione,ominutadicontratto. Il Tribunale di Roma dichiara l’inadempimento dell’ingegnere e lo condannaalrisarcimentodeidanni. Secondo il Tribunale, tra le parti era intercorso un accordo giuridicamente vincolante. La lacunosità e l’oscurità del medesimo accordo poteva essere superata da una lettura complessiva di tutti i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti. Da tale interpretazione 447 complessiva, il Tribunale deduce che, da un lato, l’architetto si era impegnatoacederesialepropriequotedipartecipazioneallasocietà di famiglia, sia i terreni di sua proprietà. Da parte sua, l’ingegnere, dopo aver acquistato i terreni appartenenti ai fratelli e alle sorelle dell’architetto,avrebbetrasferitoallostessoil20%delcapitaledella società appositamente costituita e nella quale erano confluiti i suddettibeni. Il Tribunale, nella sostanza, fa applicazione di quanto previsto dall’articolo1362,comma2,c.c.–secondoilquale,perdeterminarela comuneintenzionedelleparti,sidevevalutareillorocomportamento complessivo – e dall’articolo 1363 c.c. – il quale statuisce l’interpretazionecomplessivadelleclausolecontrattuali,leuneperle altre. Pertanto, dall’univoco comportamento delle parti e dall’interpretazionecomplessivadellediverseclausolecontrattuali,il Tribunaleritienedipoterevinceregliimpegniassuntidall’ingegnere edall’architetto.Nellospecifico,quindi,lepartisieranoimpegnatea costituireunasocietà,conlaqualel’ingegnereprocedevaall’acquisto dellequoteedeiterreni;societànellaqualedovevapartecipareanche l’architetto, attraverso l’apporto di ulteriori terreni e l’apporto della suaoperaprofessionale. L’ingegnere propone appello e la Corte d’appello di Roma, nella sostanza,confermaquantostabilitodalgiudicediprimogrado. AncheperlaCorted’appello,lascritturaprivata–laletterad’intenti– avevacontenutogiuridicamentevincolanteenonerasemplicemente destinata a fissare alcuni punti essenziali di una successiva operazioneeconomica. La Corte d’appello sostiene, anche, che il giudice, nello svolgimento della sua attività di interpretazione del contratto, non è vincolato al 448 nomen juris che i contraenti hanno dato al documento, ma può, nel casoincuiildocumentorisultipocochiaroepreciso,farriferimento allealtreregoledettatedall’articolo1362,eseguenti,delcodicecivile. In virtù di ciò, quindi, la Corte d’appello supera la qualificazione del documento ad opera delle parti e ritiene che quella scrittura, nonostante fosse stata denominate dalla parti come lettera d’intenti, hacaratterevincolante. Premessociò,ilgiudicedisecondogradofadipiùperché,applicando alla fattispecie in questione alcuni parametri elaborati dalla giurisprudenza dello stato di New York, arriva a ritenere che nel documento mancava una dichiarazione delle parti di non volersi impegnare alla redazione di un contratto definitivo. Si aggiunge, anche, che l’accordo aveva comunque avuto un principio di esecuzione, sia attraverso la stipulazione, da parte dell’architetto, di due contratti preliminari aventi ad oggetto la cessione delle quote e dei terreni di sua proprietà, sia attraverso l’acquisto, da parte dell’ingegnere,dellequoteedeiterreniappartenentiaglialtrimembri dellafamigliaBorghese. Infine, la Corte d’appello si sofferma sul fatto che l’ultima parte del documentoprevedevalanominadiduearbitri.Ciòdeponevaafavore della definitiva conclusione di un accordo contrattuale perché agli arbitri, solitamente, si attribuisce il compito di risolvere eventuali conflittisortinell’ambitodiuncontrattoconclusoevincolante. Controtaledecisione,l’ingegnereproponericorsoperCassazione. Innanzitutto,l’ingegnereritienechelaCorted’appello,nell’affermare il carattere vincolante della scrittura privata, ha fatto riferimento a duediversiorientamentigiurisprudenziali,fraloroconfliggenti. Secondo un primo orientamento, infatti, si ritiene che il giudice di meritopossariqualificareilcontrattoquandoilnomenjurisdatodalle 449 parti contrasti con l’effettivo contenuto del contratto. Applicando questoprimoorientamento,però,laCorted’appelloavrebbe,secondo il ricorrente, dato per presupposto il carattere vincolante dell’atto: cosa, in realtà, da dimostrare, in quanto le parti avevano qualificato talescritturacomeletterad’intenti. Viè,poi,unsecondoorientamentochestabiliscelapresunzionedella natura contrattuale di quei documento che predispongono, in manieracompleta,ilcontenutodiunsuccessivoaccordocontrattuale. Rispettoaquestosecondoorientamento,ilgiudicedisecondogrado, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che esso presuppone un’incertezza sulla vincolatività del documento. Incertezza che, nel caso di specie, non c’è perché le parti hanno espressamente definito quel documento come lettera d’intenti, dotata, quindi, di natura meramentepreparatoria. Il ricorrente aggiunge che è vero che il giudice può prescindere dal nomenjurisdatodallepartialcontratto,però,puòfarlosoloquandoil contrattorisultinonchiaroedunivoco. Nelcasodispecie,invece,vierachiarezzaedunivocitàperchéleparti avevano utilizzato l’espressione lettera d’intenti proprio per escludereilcaratterevincolantedell’accordo. TaleargomentazionenonvieneaccoltadallaCortediCassazione. Innanzitutto, la Cassazione ritiene di dover precisare che, per poter configurare un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che le partiabbianoraggiuntoun’intesasututtiglielementidell’accordo. Viceversa, si parla di puntuazione o minuta di contratto quando le parti raggiungono un’intesa soltanto sugli elementi essenziali dell’accordo e rimandano ad un momento successivo la determinazionedeglielementiaccessori. 450 Siaggiunge,poi,chestabilireselepartiabbianoraggiuntounaccordo vincolante, o abbiano soltanto steso una bozza di un futuro accordo (minutaopuntuazione)spettaalgiudicedimerito.Esso,nelfaretale valutazione, può far riferimento ai criteri di interpretazione di contrattofissatidagliarticoli1362–1371c.c.perchétalinormenon sonolimitateall’esclusivainterpretazionediunaccordodicuisiagià certo il carattere vincolante, ma possono essere utilizzate anche per stabilire se siamo, o meno, di fronte ad un accordo giuridicamente vincolante. Gli articoli 1362, e seguenti, c.c. mirano, infatti, a consentire una ricostruzione della volontà delle parti, perciò, tale operazione non assume carattere e connotati diversi quando il giudice è chiamato, invece che a stabilire il contenuto del documento, a stabilire se le partihannointesopredisporreunaccordogiuridicamentevincolante, oppureunabozzanongiuridicamentevincolante. Pertanto, per la Corte di Cassazione, nel compiere la suddetta valutazione, il giudice di merito ha giustamente superato il nomen juris attribuito dalle parti al documento, argomentando ciò con una seriedielementi,daiqualisideducelarealevolontàdelleparti. Insostanza,nelcasodispecie,igiudicidimeritohannofattocorretta applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in virtù dei quali, la volontà negoziale deve essere desunta dalla comune volontà delle partiedallacomplessivainterpretazionedelcontenutodell’accordo. Pertanto, considerando la complessiva disciplina negoziale, nessuna rilevanzaavevailfattochelepartiavesserodenominatotalenegozio come lettera d’intenti. La complessiva disciplina negoziale, interpretata alla luce degli articoli 1362 e 1363 c.c., prevale, nella sostanza,sulnomenjurisdatodalleparti. 451 LaCassazioneritiene,anche,chegiustamentelaCorted’appelloabbia attribuito rilevanza alla nomina dei due arbitri perché se, come sostenutodalricorrente,lepartiavesserovolutoattribuireapersone di loro fiducia il compito di completare il contenuto del documento, sarebbestatoillogicoprocedereallanominadiarbitri. Viceversa, la Cassazione contesta l’applicazione, da parte del giudice di secondo grado, della giurisprudenza dello Stato di New York perchéconciòilgiudicehaapplicatocriteri,elaboratiinunadiversa realtàcontrattualeeordinamentale,chenonhannonessunriscontro nellanostraesperienza. Valutandolacomuneintenzionedellepartiedilcomplessivoassetto negozialesipuò,quindi,concluderechel’accordodel1988hanatura vincolante e struttura bifasica. Era, infatti, prevista una prima fase, nellaqualel’ingegneredovevaprocedereall’acquistodeititoliedelle quote;edunasecondafase,nellaqualel’ingegneredovevatrasferire all’architetto il 20% delle quote di partecipazione della società proprietariadeiterrenieincuieranoconfluitelesuddettequote. Pertanto, in considerazione del carattere vincolante dell’accordo e accertato l’inadempimento dell’ingegnere rispetto alla seconda fase dello stesso, la Corte d’appello ha giustamente condannato il ricorrentealrisarcimentodeidanni. Perquestaragione,quindi,ilricorsovienerigettato. Rispetto a questa sentenza della Corte di Cassazione, dobbiamo fare alcuneconsiderazionicritiche. Laletterad’intentifondailrapporto?Havaloregiuridicovincolante? Questo è il senso del problema, in ordine al quale, la decisione della Cassazione, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di interpretazionedelcontratto,considerainsensoampioilriferimento allascritturaprivataintercorsafraleparti. 452 Non possiamo dire, a priori, se la scelta dei giudici di Roma sia effettivamentequellagiusta.Fattoècheilgiudice,chiamatoafareun certa valutazione, non si basa sul dato letterale che emerge dal documento,masiattribuisceuncertosignificatospecificochevaaldi làdelleparoleutilizzatedalleparti. 4.2.Interpretazionee“surrogazione”delpensieroaltrui:Appello Firenze,14aprile2008. Lasecondasentenzacheproponiamo,inriferimentoallosvolgimento dell’attività di interpretazione del contratto, è quella della Corte AppelloFirenze, 14aprile2008 d’appellodiFirenzedel14aprile2008. Si tratta di una pronuncia molto interessante che ci permette di cogliere e di toccare con mano il ragionamento, proposto nei paragrafi precedenti, che fa riferimento all’interpretazione come attribuzione di senso, più che come riconoscimento di un senso che giàesiste. La fattispecie riguarda una lite fra due soci di una società in accomandita semplice. Lite che viene risolta da un arbitro che viene nominatodalPresidentedelTribunalediLucca,inquantolostatuto socialeprevedeva,fralealtrecose,anchelanecessitàdidevolverein arbitrileeventualilitifrasoci. La parte soccombente, ossia quello dei due soci al quale l’arbitro dà torto,impugnaillodo,sostenendolanullitàdell’interoprocedimento arbitralepernullitàdellaclausoladellostatutosuddetta. Per il socio soccombente, la clausola sarebbe nulla per indeterminatezzadell’oggettoperchénellaclausolamedesimanonvi sarebbero elementi per ricavare se l’arbitrato in questione dovesse essereritualeoirrituale. 453 Il lodo viene, quindi, impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Firenze.Arriviamo,quindi,alladecisionedicuiproponiamol’analisi. La prima osservazione del magistrato mette in evidenza la sua esasperazionedifronteallacausainesame.Esso,infatti,dice:“siamo alle solite ormai è difficile imbattersi in impugnative di lodi arbitrali che non si aprano con questo eterno e, diciamolo pure, stucchevole dilemma”. Lacontestazionedellaritualitàoirritualitàdellaclausolaarbitrale costituisce,infatti,unacostanteditutteleimpugnativedilodi arbitrali. Il giudice, un po’ esasperato, fa presente che “malgrado ogni sforzo d'intelligenza e buona volontà dell'interprete, non è obiettivamente possibileaccertarequalefossestatalarealeintenzionedeicontraenti“ e questo, semplicemente, perché, nella maggior parte dei casi, i contraenti, non sapendo che differenza ci sia fra arbitrato rituale ed arbitratoirrituale,nonsipreoccupanodidirequaledeiduevogliono. Pertanto,tuttalariccagiurisprudenzachesièformatainriferimento aquestamateriaeche,nellapronunciaincommento,ilgiudicepassa in rassegna, si sostanzia in operazioni che tentano di attribuire il significato della clausola arbitrale dall’esterno. Siccome le parti non hanno voluto differenziare le ipotesi, i giudici tentano di ricostruire daaltrielementiilsignificatodellaclausolamedesima. Intuttiquesticasi,quindi,igiudicihannoricostruitolavolontàdelle parti“noninbasealloro,mainbasealpropriopensiero”. Ilmagistrato,scandalizzatodaquestasituazione,aggiungechequisiè fatto “esattamente l'opposto dell'operazione logica che dovrebbe presiedereall'interpretazionedelnegoziogiuridico”. Siricapitolano,quindi,variorientamentigiurisprudenzialidelpassato che avevano elaborato diversificati criteri per presumere se una 454 clausoladubbiapotesseessereconsiderataritualeoirrituale.Sitratta di vari criteri che, comunque, non hanno a che fare con la volontà specificadellepartiche,inquesticasi,mancaperchélestesse,come già sottolineato, non conoscono la differenza fra arbitrato rituale ed arbitratoirrituale. Secondo la Corte d’appello di Firenze, tutti i suddetti ragionamenti sono infondati perché presumere che una clausola dubbia possa essereriportata,inmancanzadiespressionidellavolontàdelleparti, nell’un tipo o nell’altro, presupporrebbe che fra arbitrato rituale e irritualevisiaunasostanzialecomunanzadinatura. In realtà, ad avviso del giudice, questa assimilazione fra le due situazioni non esiste perché le due tipologie di arbitrato sono due coseprofondamentediverse. L’arbitrato rituale, infatti, mira ad una decisione che sia conforme e coerente,rispettoall’ordinamentogiuridicodelloStato.Ènecessario, quindi, un esito finale sostanziale che deve essere coerente con le regole ed i principi dello Stato. Tant’è che lo Stato gli riconosce l’efficaciaesecutivadisentenza. Inaltritermini,l’arbitratoritualeèuncasoincuilepartinonsifidano dell’apparato dello Stato e, quindi, incaricano un giudice privato di decidere,secondoleregoledelloStato,chiharagioneechihatorto. L’arbitrato irrituale, viceversa, mira ad un risultato che è profondamente diverso. Esso non è una sistemazione della controversia,inbaseadunaregolagiuridicadigiustiziastatuale,maè la sistemazione pratica della controversia che prescinde da un giudiziodigiustizia,secondoleregoledelloStato. Un arbitrato irrituale potrebbe risolvere la questione, anche, con un sorteggioperchél’obbiettivodellostessoèquellodigiungereaduna soluzionepraticadellacontroversia. 455 Qui non abbiamo solo il rifiuto dell’apparato statuale, ma abbiamo un’altra cosa: invece di una risoluzione secondo giustizia, abbiamo unasoluzione,secondoaltreregole. Pertanto, la scelta di fondo se far risolvere la propria controversia secondo le regole dello Stato, oppure secondo altre regole, è una sceltafraduemondiopposti.Diconseguenza,talesceltaoèfattadalle parti, oppure non possibile farla in via presuntiva, aggiustando una clausolachetace. Altrimenti, secondo il giudice, non sarebbe un’opera di interpretazione, ma un “atto di surrogazione del pensiero altrui”, o meglio ancora di “espropriazione della facoltà di pensare, giustificata dall'ignoranzaaltrui”. Se ci lanciassimo in questo tipo di operazioni, fa presente il giudice, ogni risposta alla quale arriveremmo sarebbe “buonaecattivaadun tempo” perché la risposta vere, quella esatta “non può esistere, dato che le parti - e questa è l'unica cosa di cui si può essere certi - non sapevanoquellochevolevano”. Si possono, quindi, fare “congetture, personalissime, ognuna valida quantoilsuocontrario”. Per dimostrarci che, nel caso di specie, le parti stesse non sapevano quello che volevano, si fa presente che, durante le fasi precedenti dellaprocedura,lastessaparte,asecondadiciòchegliconveniva,ha qualificatol’arbitratooracomerituale,oracomeirrituale.Conciò,le partidimostravano“dinonsaperechepescipigliare”. La conclusione è che, sempre con il linguaggio particolare che caratterizzalasentenza,ilgiudiceritienechenonsiapossibileandare avanticosì. Il giudice, quindi, ritiene di aderire alla richiesta dell’appellante, dichiarando nulla la clausola per indeterminatezza, non ritenendo 456 possibile ricostruire, in via interpretativa, il significato rituale o irritualedellastessa. Infine, vengono esplicitate anche le ragioni della scelta fatta. Infatti, nel caso di specie, il dichiarare nulla la clausola non provoca particolari danni perché la questione rimane aperta e, soprattutto, decidere per l’indeterminatezza avrà un effetto deterrente, contro la prassi di formulare clausole compromissorie imprecise. Ciò, nella sostanza, avrà un effetto “di sollievo, in definitiva, per lo stesso apparatogiurisdizionale”. Ilpuntodipartenzapreciso,daunpuntodivistatecnico,èquellodi considerare la clausola arbitrale indeterminata, ossia priva degli elementi necessari per lo svolgimento della decisione arbitrale. Questo è il punto di partenza che rende giusta e legittima questa decisione. 4.3.Ilcircoloermeneutico:Cassazionen.25840/2014. La terza sentenza che proponiamo per quanto concerne il problema dell’interpretazionedelcontrattoèquelladellaCortediCassazione,n. Cass.,n. 25840/2014 25840,del9dicembre2014. Lavicendainizianel1992quandotresoggettipromettonodivendere adunaltrosoggettounimmobilediloroproprietàdaristrutturare. Nelcontrattopreliminaresiprevedevacheilpromissarioacquirente avrebbe pagato una parte del prezzo, attraverso il trasferimento, ai promittentivenditori,diunaporzionedell’immobiledopochequesto saràristrutturato. Nel1995,lepartidefinisconoilororapporticonlastipulazionedidue contratti. Un contratto di vendita dell’immobile redatto in forma pubblica. Un altro contratto, redatto con scrittura privata e 457 denominato“compravendita”,conilqualel’acquirentetrasferiva,agli originari proprietari dell’immobile, quattro appartamenti che egli si impegnavaaristrutturare. Le obbligazioni dell’acquirente, relative ad entrambi i negozi, venivano garantite da una polizza fideiussoria sottoscritta dalla societàassicurativaCarige. L’acquirentenonadempieaisuoiobblighiperchénonterminailavori diristrutturazioneevendel’immobileadunaterzasocietà. A questo punto, i venditori ricorrono presso il Tribunale di Fermo control’acquirenteelasocietàdiassicurazioni. Essi chiedono la risoluzione del contratto di compravendita redatto con scrittura privata e la condanna, in solido, dei convenuti al pagamentodellasommadi654milionidilire. L’acquirentenegalasussistenzadelleproprieresponsabilitàechiede l’annullamentodelcontrattopererrore. La società di assicurazioni eccepisce, invece, la nullità della fideiussioneperchélagaranziaerastataprestatasulpresuppostoche il contratto (denominato nella polizza “contrattodipermuta”), con il quale l’acquirente trasferiva ai venditori la proprietà dei quattro appartamenti,fossestatostipulatoconattopubblico.Mentre,leparti avevano,nel1995,redattotaleattoconscritturaprivataautenticata. IlTribunalediFermoaccoglieladomandadirisoluzionedelcontratto edichiaral’improcedibilitàdelladomandadicondannaneiconfronti dell’acquirente che, nel frattempo, era fallito. Rigetta, invece, la domanda proposta nei confronti dell’assicurazione per nullità della polizzafideiussoriaperché,comesostenutodallasocietàassicurativa, lapolizzamedesimaprevedeval’obbligodell’assicuratoredigarantire leobbligazioni,scaturentidalcontrattodipermutastipulatoperatto 458 notarile. Mentre, come già detto, nel caso di specie, il contratto era statostipulatoconscritturaprivata. La Corte d’appello di Ancona conferma la decisione di primo grado perchél’oggettodellagaranziaeraindicatoinmodoinequivococome “le obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato per atto pubblico”. Pertanto, mancando l’atto pubblico, la garanzia era priva del suo oggettoe,quindi,dovevaessereconsideratanulla. ItresoggettivenditoriricorronoperCassazione.Essi,inprimoluogo, sostengono che il contratto di garanzia, stipulato dalla Carige e dall’acquirente, impegnava la società assicurativa a garantire gli obblighi “derivantidalcontrattodipermutadicuiall’attonotariledel 1995”. Diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, i ricorrenti ritengonocheiltestodelcontrattononeracosìcristallino,inquanto la suddetta clausola poteva essere interpretata, anche, nel senso di ritenerel’assicuratorechiamatoagarantiregliobblighiderivantidal contrattodipermutadicuisifamenzionenell’attonotarile. Inpiù,ilcontrattodigaranziapresentavaunaseriediincoerenze.In particolare,sifacevariferimentoadunadata,incuileparti,inrealtà, non avevano concluso alcun contratto; si faceva riferimento ad una cauzionemaiversata;l’acquirenteavevastipulato,coniricorrenti,un veroepropriocontrattodivendita,enonunapermutacomedettonel contrattodigaranzia. Dopo aver detto ciò, i ricorrenti, nel secondo motivo di ricorso, considerano la decisione della Corte d’appello contraddittoria ed illogica. Contraddittoria perché ritiene, da un lato, che l’operazione commerciale posta in essere dalle parti prevedeva la stipulazione di piùcontratti,però,nell’interpretazionedelcontrattodigaranzia,non 459 tiene conto di una valutazione complessiva dei diversi rapporti contrattuali. Ladecisionedisecondogradoè,periricorrenti,ancheillogicaperché non ha considerato che la Carige non ha mai, fino al momento del processo,obbiettatoilfattocheilcontrattononfossestatostipulato perattopubblico,puressendobenconsapevolediciò. A conclusione del loro ragionamento, i ricorrenti ritengono che la sentenzadellaCorted’appelloabbiaviolatoicriteridiinterpretazione del contratto predisposti dagli articoli 1362, e seguenti, del codice civile. In particolare, nell’interpretazione del contratto di garanzia sarebbero stati commessi due errori. Innanzitutto, non è stata considerata la condotta delle parti e, nello specifico, l’acquiescenza dell’assicuratore, rispetto alla mancanza dell’atto pubblico. In secondoluogo,nonsonostateadeguatamenteconsideratelediverse clausoleeidiversipatticontrattualiintercorsifralepartiedaiquali si poteva desumere che il contratto di garanzia aveva lo scopo di garantire i debiti dell’acquirente, indipendentemente dalla forma (pubblicaoprivata)delcontrattodalqualetalidebitieranoscaturiti. La Corte di Cassazione ritiene di dover esaminare, per primo, il secondomotivodiricorsoperché,serisultachelaCorted’appelloha effettivamente violato la norme in materia di interpretazione del contratto, diventa superfluo valutare ogni altra circostanza fatta valeredairicorrenti. Innanzitutto, la Cassazione ricostruisce i fatti nel seguente modo. I soggetti ricorrenti avevano un immobile da ristrutturare, l’altro soggettoaveval’impresaperristrutturarlo.Pertanto,lepartimettono inpiediunaffare,invirtùdelquale,iprimitrasferisconoalsecondo 460 l’immobile e l’acquirente si impegna a ristrutturare l’immobile e a trasferire,aivenditori,quattroappartamentiristrutturati. L’affare viene definito attraverso la stipulazione di tre contratti: un contratto preliminare, con il quale i proprietari promettevano di vendere l’immobile; un contratto definitivo di vendita dell’immobile, stipulato in forma pubblica; un contratto di vendita, stipulato con scrittura privata, con il quale l’acquirente vendeva, agli originari proprietari,quattroappartamentiristrutturati. Ai suddetti tre contratti, si aggiunge il contratto di garanzia, con il quale la Carige si obbligava a garantire l’esatto adempimento degli obblighidell’acquirente. Di fronte a tale ricostruzione, la Cassazione ritiene che la sentenza della Corte d’appello – che ha ritenuto chiarissimo il testo del contratto di garanzia e irrilevante la ricerca di una diversa volontà delleparti–violaleregolediinterpretazionedelcontratto. Ciòperquattrodistinteespecificheragioni. In primo luogo, la sentenza d’appello ha confuso il requisito della chiarezza del testo con quello della chiarezza delle intenzioni delle parti. Ad avviso della Cassazione, la regola generale in materia di interpretazione del contratto è quella stabilita dall’articolo 1362/1 codice civile. Per questo, nello svolgimento della suddetta attività interpretativa, bisogna ricercare la comune intenzione della parti, senzalimitarsialsignificatoletteraledeltesto. In quest’ottica, il testo del contratto è importante, ma non decisivo: l’interpretazione del testo è successiva rispetto alla ricerca della comune intenzione delle parti. L’articolo 1362 c.c., nella sostanza, impone all’interprete di ricostruire, in primo luogo, la volontà delle partieperfarciòsidevevalutareiltestodelcontratto,considerando 461 non solo il dato letterale, ma tutti gli elementi del contratto stesso, compresoilcomportamentoadottatodalleparti. Secondo la Cassazione, quindi, l’interpretazione del contratto non è un percorso lineare – che parte dal testo e risale all’intenzione delle parti – ma è un percorso circolare (cd. circolo ermeneutico) che imponeadinterpretedicompierel’esegesideltesto,diricostruirela comune intenzione delle parti e di verificare se tale comune intenzione è coerente con l’intero complesso negoziale e con il comportamentodelleparti. Nelcasodispecie,laCorted’appelloha,invece,compiutoilprocesso inverso: ha considerato il senso letterale della clausola contrattuale incriminataenonhasvoltoaltroapprofondimento. Ciò, per i giudici di Roma, è sbagliato perché il dato letterale della clausola sarebbe apparso poco chiaro se valutato alla luce degli altri elementi del contratto di garanzia (riferimento a contratto di permuta;cauzioneinesistente;dataerrata). La seconda ragione, per la quale la Corte d’appello ha violato normativa in materia di interpretazione del contratto, consiste nel fatto che la chiarezza che avrebbe escluso qualsiasi altra indagine interpretativa è la chiarezza non del testo, del dato letterale, ma la chiarezzadellacomuneintenzionedelleparti. La terza ragione, per cui si ritiene che la sentenza d’appello abbia violatolenormeinmateriadiinterpretazionedelcontratto,consiste nellaspecificaviolazionediquantoprevistoall’articolo1362/2c.c.e all’articolo 1363 codice civile. Da un lato, infatti, la Corte d’appello non ha attribuito rilevanza alla condotta delle parti. Dall’altro lato, non ha, neppure, attribuito rilevanza alle vicende pregresse alla totalitàdegliaccordiintercorsifraleparti. 462 Inparticolare,igiudicid’appellononhannoconsideratoche,nelcaso di specie, i tre contratti stipulati sono, tra loro, contratti collegati, danno luogo ad un collegamento negoziale che, quindi, avrebbe dovuto acquisire rilevanza, anche, ai fini dell’interpretazione del contratto. Infine,laquartaragione,percuilasentenzaimpugnataviolaleregole diinterpretazionedelcontratto,consistenellaviolazionedell’articolo 1366 c.c. che, come abbiamo visto, sancisce la necessità di interpretareilcontrattosecondobuonafede. Alla luce del criterio della buona fede, infatti, doveva acquisire rilevanzailcomportamentodell’assicuratoreche,finoalmomentodel processo,nonhamaicontestatolamancanzadellaformapubblica. Pertuttelesuddetteragioni,lasentenzad’appellovienecassataela decisionerinviataadaltrogiudiceche,nell’interpretareilcontrattodi garanzia, dovrà considerare i principi espressi dalla Corte di Cassazione. 4.4. Interpretazione del contratto secondo buona fede: Cassazionen.26365/2014. Veniamo,adesso,adanalizzarelasentenzadellaCortediCassazione, n.26365,del16dicembre2014. Cass.,n. 26365/2014 La fattispecie potrebbe richiamare alla mente il caso Renault che abbiamogiàaffrontatoquandocisiamooccupatidelrecesso. Inquestocaso,lacompagniaautomobilisticagiapponeseMazdaaveva stipulato, nel 1993, con una società italiana– Sidauto – un contratto perladistribuzione,inItalia,dellesueauto. 463 A sua volta, la Sidauto aveva stipulato ulteriori contratti di concessionedivenditacontrentottoconcessionarieMazda,sparsenei variluoghid’Italia. Dopo alcuni anni, la Mazda giapponese decide di provvedere direttamente alla distribuzione e costituisce una sua controllata – MazdaItalia.Recede,quindi,dalcontrattoconSidauto. A sua volta, Sidauto comunica ai trentotto concessionari locali che i vari rapporti devono considerarsi, con effetto immediato, risolti perché,nellecondizionidicontrattogenerali,c’erascrittocheisingoli rapporti instaurati erano condizionati alla permanenza del rapporto contrattualefraSidautoeMazda. Pertanto, siccome il rapporto contrattuale originario è venuto meno per il recesso di Mazda, automaticamente, per effetto della suddetta condizione contrattuale, devono cadere anche tutti gli altri rapporti coniconcessionarilocali. Sidauto comunica, anche, che, in tempi brevi, Mazda Italia farà, ai singoliconcessionari,unapropostadinuovicontrattidiconcessione divendita. I concessionari, però, non accettano questa situazione. Essi rifiutano le proposte contrattuali di Mazda Italia (probabilmente meno vantaggiose rispetto ai precedenti contratti) e vogliono continuare a ritenere perfettamente vigenti ed operanti i contratti che loro avevanoconSidauto. A questo punto, Mazda agisce in giudizio per far dichiarare l’accertamento dell’avvenuto recesso nei confronti di Sidauto, il conseguentevenirmenoanchedeitrentottocontrattidiconcessione di vendita e, quindi, l’illegittimità del comportamento dei concessionari locali che continuavano ad agire come se tali suddetti contrattifosseroancorainvigore. 464 Alcuniconcessionariinsistononellaloroposizioneereplicanochela clausola di cessazione è illegittima e il contratto ancora vigente. Per queste ragioni, chiedono la risoluzione del contratto medesimo per inadempimentodiSidauto. IlTribunalediTorinoaccoglieladomandadell’attore. Viceversa,laCorted’appellodiTorinodàragioneaiconcessionariper dueragioni. Da una parte, viene fatto riferimento ad una specifica disciplina tecnica europea, relativa al mercato degli autoveicoli, dalla quale si trarrebbe l’illegittimità della clausola prevista nei contratti di concessionedivendita.Secondol’interpretazionechedellaclausolafa la Corte d’appello di Torino, non si tratterebbe di una condizione risolutiva,madiundirittodirecessosenzapreavvisoche,cometale, sarebbeincontrastoconquantoprevistodallanormativaeuropea. Dall’altra parte, la medesima clausola, riletta come recesso senza preavviso,contrasterebbe,anche,conunprincipiinterno,ossiaconil principiodellabuonafede.Secondotalevisione,infatti,laclausoladi recesso senza preavviso esercitata da Sidauto sarebbe indice di un comportamento scorretto, contrario a buona fede. Anche perché, Mazda ha esercitato il recesso pagando un compenso a Sidauto, mentre quest’ultima vuole recedere senza pagare alcunché ai concessionarilocali. Sidauto ricorre per Cassazione che accoglie il ricorso, demolendo entrambigliargomentifondamentalidellaCorted’appellodiTorino. Da un lato, il Regolamento europeo viene riletto in maniera più precisa, in quanto si fa presente che esso non prevede una nullità testuale, specifica ed automatica delle clausole di recesso senza preavviso, ma prevede che esse siano inefficaci quando comportano unasensibilealterazionedellaconcorrenza,neirapportifraidiversi 465 Stati membri. Si tratta, quindi, di una disciplina antitrust, fissata a livello europeo, che non implica l’impossibilità di utilizzare, in ogni caso,laclausoladirecessosenzapreavviso. Da questo diverso punto di vista, quindi, il richiamo alla normativa europea non è tale da determinare la nullità della specifica clausola contrattuale. Dall’altra parte, anche il ragionamento secondo buona fede non è, secondolaCassazione,correttamenteimpostato.Inparticolare,nonsi ritiene esatta quella lettura interpretativa della clausola, che prevedevaunacondizionerisolutiva,comesefosseunrecessosenza preavviso,contrarioabuonafede. Ciòperché,adavvisodellaCassazione,vièunadifferenzasostanziale fra ciò che le parti hanno previsto, scrivendo condizione risolutiva e ciòchelaCorted’appellohavolutoleggere,intendendorecessosenza preavviso. Lacondizionerisolutiva,infatti,dipendedaunfattooggettivo,futuro ed incerto, esterno alle parti di un rapporto contrattuale. Il recesso, viceversa,èunpoteredisceltadiunadelleparti. Nelcasodispecie,icontrattieranostaticondizionatiadunelemento esterno: il contratto fra Sidauto e il singolo concessionario veniva condizionatoalcomportamentodiMazda. Pertanto, se proprio si fosse voluto sindacare il comportamento di Sidauto alla stregua della buona fede, non si doveva fare un’operazione che ragionasse sull’eventuale abusività del diritto di recesso, ma bisognava, casomai, richiamare l’articolo 1358 c.c., in materiadicondizione.Inaltreparole,sidovevarichiamarelanorma, secondo cui il soggetto, in pendenza della condizione, deve comportarsisecondobuonafede. 466 Inconclusione,quindi,lacausavienerimessaalgiudicedelrinvio,il quale, sulla base dei suddetti riferimenti, dovrà procedere ad una rinnovatainterpretazionedelcontrattodiconcessione. 4.5. Interpretazione e delimitazione del rischio coperto da polizzaassicurativa:Cassazionen.17020/2015. L’ultima sentenza che analizziamo, in materia di interpretazione del contratto,èquelladellaCortediCassazione,n.17020,del20agosto Cass.,n. 17020/2015 2015. Lavicendainizianel2005quandol’avvocatoVenturiagiscepressoil Tribunale di Verona, chiedendo la condanna delle Assicurazioni Generalialpagamentodell’indennizzodovuto,invirtùdiunapolizza assicurativastipulata,persuoconto,dallaCassaNazionaleForense. L’indennizzo in questione aveva ad oggetto le spese mediche, sostenutedall’avvocato,perunaseriediinterventichirurgici,aiquali sierasottopostoall’esteropercurarelagravemalattiaalfegatoealla prostatacheloavevacolpito. Il Tribunale di Verona accoglie la domanda e condanna le AssicurazioniGeneralialpagamentodell’indennizzorichiesto. LaCorted’appellodiVerona,invece,rigettaladomandadell’avvocato ed esclude che la compagnia assicurativa fosse tenuta al pagamento dell’indennizzo. La Corte d’appello dà ragione alla compagnia assicurativa perché ritiene che gli interventi chirurgici, subiti dall’avvocato, fossero estranei all’elenco degli interventi ritenuti rilevanti ai fini del pagamentodell’indennizzo. Inparticolare,laCorted’appelloosservachenell’elencocontrattuale rientravano una serie di operazioni chirurgiche, relativa al fegato e 467 alla prostata. Nessuno, però, degli interventi, a cui si era sottoposto l’avvocato,(termoablazione;trapiantodifegato)rientranelsuddetto elenco. Il primo intervento è, infatti, un intervento radiologico, e non chirurgico. Il secondo intervento (trapianto di fegato) non può, invece, rientrare tra quelli ricompresi nella polizza di assicurazione perché,tecnicamente,noncomportal’incisionedell’organo. Per quanto riguarda la prostata, l’avvocato non aveva subito alcun intervento chirurgico, ma solo terapie ormonali e radiologiche che, cometali,nonrientranonell’elencosuddetto. Contro tale decisione, l’avvocato propone ricorso per Cassazione, sostenendochelaCorted’appelloabbiaviolatolenormeinmateriadi interpretazionedelcontratto. Nello specifico, secondo il ricorrente, l’inclusione degli interventi chirurgici, da esso subiti, nella copertura assicurativa doveva essere desunta,innanzitutto,dal’interdipendenzadelleclausolecontrattuali che prevedevano, anche, indennizzi per interventi endoscopicimeno invasivi,rispettoall’operazionechirurgicatradizionale. In secondo luogo, si doveva considerare lo scopo perseguito dalle parti che era quello di far fronte anche a gravi interventi chirurgici eseguiticontecnicheoperatorieavanzate. Infine, il ricorrente fa leva sulla necessità di interpretare, exarticolo 1370 c.c., le clausole contrattuali dubbie nel senso più favorevole all’assicurato. La Cassazione accoglie il ricorso e ritiene la sentenza delle Corte d’appellocensurabilesottovariprofili. Inprimoluogo,lasentenzaimpugnatarisultaapoditticanelritenere che nell’elencazione contrattuale dovessero essere escluse le operazioniacuisierasottopostol’avvocato. 468 Nel contesto contrattuale, infatti, la descrizione degli interventi chirurgici coperti dall’assicurazione è formulata con riguardo allo scopo dell’intervento e non in riferimento alle specifiche tecniche chirurgicheutilizzate. Pertanto,laCorted’appellononhaerroneamenteconsideratoquesto carattere peculiare della fattispecie in esame, consistente nella concreta possibilità che la polizza ricomprendesse anche interventi chirurgici eseguiti con tecniche operatorie diverse da quelle tradizionali. Tanto più che l’impego delle tecniche operatorie in oggetto risulta, anche,consigliatodallascienzamedicapiùaggiornataperchésitratta di interventi meno invasivi che permettono, comunque, il raggiungimentodeglistessirisultatiche,inpassato,siraggiungevano conleoperazionitradizionali. Per queste ragioni, quindi, la sentenza impugnata viola alcuni dei parametri interpretativi posti dagli articoli 1362, e seguenti, del codicecivile. Innanzitutto,violal’articolo1362c.c.che,comegiàdetto,prescrivela necessità di considerare l’effettiva intenzione dei contraenti. A tal proposito, si ribadisce quanto già affermato, in precedenza, dalla Cassazione, secondo la quale, il dato letterale del contratto è importante, ma non decisivo, in quanto l’interprete è chiamato a ricostruire la comune intenzione delle parti, considerando tutti gli elementi–testualiedextratestuali–delcontratto. In secondo luogo, la sentenza impugnata viola l’articolo 1363 c.c. perchélaigiudicid’appellononhannoadeguatamenteinterpretatoil complesso delle clausole contrattuali, dalle quali risultava che la coperturaassicurativavenivaaccordataancheadinterventichirurgici nontradizionali. 469 Ancora,laCassazionecontestalaviolazionedell’articolo1369c.c.,in virtùdelquale,leespressionichepossonoaverepiùsensi–nelcaso dispecie,l’espressione“grandeinterventochirurgico”–devonoessere interpretate, nel dubbio, nel senso più coerente con la natura e l’oggettodelcontratto. Infine,lasentenzad’appelloviolal’articolo1370c.c.chedisponeche le clausole contrattuali dubbie si interpretano nel senso più favorevole alla controparte. In questo caso, infatti, siamo dinanzi a condizionigeneralidicontrattodettatedallacompagniaassicurativa e rispetto alle quali opera quanto previsto dall’articolo 1370 codice civile. Per tutte queste ragioni, quindi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassalasentenzaimpugnata. 470 Considerazioniconclusive Concludiamo il corso con alcune considerazioni riepilogative tese a coglierelospiritodelcorso.Giànellapredisposizionedegliargomenti trattati, infatti, vi è l’immagine dell’intento del corso: non è la riproposizione di tutta la normativa sul contratto in generale, ma il tentativo di offrire il quadro generale dei profili argomentativi che vengonoinlucenelmomentoincuisitrattadiaffrontaretematichedi caratterecontrattuale. Leprimetrelezionipongonoalcunipuntifermi,alcuniriferimentidi base.Ilprimoèilconcettodidirittocheè,nellasostanza,lachiavedi letturadituttoildiscorsoaffrontato.Rispettoalconcettodidirittovi sonodellediversitàdiapproccio.Visonoalcunichesipropongonodi indagare il concetto dell’ordinamento giuridico nell’ottica del privatista e, quindi, nell’ottica dei problemi di disciplina generale delle relazioni privatistiche. Altri, si pongono l’analogo problema nell’otticapubblicistica:peresempio,inunotticacostituzionale,nella quale non si sfugge da un riferimento in termini di statuto costituzionale.Ancora,seciponiamonellalogicadeldirittopenalela logicaètotalmentediversa. Pertanto, il concetto di diritto ha una sua enorme importanza per trattarespecifichematerie. Nella logica del diritto privato, come abbiamo avuto modo di dire, compare anche una certa percentuale di ordinamento di base che sfuggealleregoleprevistedallanormativastatuale.C’èunadisciplina, nell’ambito dei rapporti che intercorrono fra i privati, che viene creata all’interno dell’ordinamento di base e di partenza. Quando si stipula un contratto ci vuole l’adempimento e questo non lo dice lo Stato, ma lo dicono già i privati nel momento in cui concludono il rapporto.L’ordinamentodibasedeterminalastrutturadelcomplesso 471 sociale che esiste perché sussiste il medesimo ordinamento di base deiprivati. Il secondo argomento, trattato nelle lezioni introduttive, era impostatosulladistinzionefraeffettorealeedeffettoobbligatorio.In particolare,èstatafattaunariflessionesuciòcheènecessarioperché sussista,insensogiuridico,taledistinzione.Infatti,nonèdettocheil consenso possa, di per sé, generare effetti reali validi per tutti. Per questa ragione, il codice civile disciplina il momento della trascrizione,stabilendocheprevalechitrascriveperprimo. La distinzione fra effetto reale ed effetto obbligatorio è servita per introdurre un ulteriore concetto, e cioè il concetto di procedimento. Non è tanto il contratto la fonte dell’effetto, ma esso scaturisce dall’esaurimento della catena procedimentale. Il procedimento è, quindi,ciòchecidàl’immaginedelfenomeno.Ilcontratto,inquesta logica, diviene un frammento del procedimento; la visione di carattere procedimentale implica il compimento di altre attività che costituisconolacatenacheportaallarealizzazionedell’effettoreale. Ilterzoargomentovistonelcapitolointroduttivoèrelativoall’attività interpretativa.L’interpretazionecostituisce,percosìdire,lachiavedi volta della sostanza giuridica. Il senso che viene riferito ad una determinata norma costituisce, nella sostanza, la base per trarne indicazionicircaleattivitàchedevonoessererealizzate. Quando si dice che l’interpretazione è ciò da cui scaturisce l’essenza giuridicadiundeterminatomaterialedicaratterenormativo,sifaun ragionamento in una logica di carattere procedimentale. Non è la norma che esaurisce il ragionamento, ma essa si presta allo svolgimentodell’attivitàinterpretativa. 472 L’interpretazionenonèilmeroriconoscimentodiunsensocheesiste dipersé,maèl’attribuzionediunsenso.Ragionandoinquestalogica, quindi,lavisionedicarattereprocedimentalesiallarga. I tre concetti, fissati nell’ambito della lezione introduttiva, costituiscono la chiave di volta per capire il senso del proseguo del corso. In primo luogo, con le riflessioni proposte in riferimento al concettodidiritto,alprocedimentoeall’interpretazione,siaffrontala configurazionedelfenomenogiuridicoconriferimentoallacosiddetta teoriageneraledeldirittoprivato.Quest’ultimaèlarispostacheviene data ai problemi generali che vengono affrontati nell’ambito dei singoliinsegnamentiimpartitinelDipartimentodiScienzeGiuridiche. Neicapitolisuccessivi,comegiàsottolineato,nonsonostatiaffrontati tuttiitemiinerentiallamateriacontrattuale,masonostatepresein considerazioni alcune nozioni di carattere particolare che rappresentano, probabilmente, una prospettiva di valutazione dei problemiedelledifficoltàchesirinvengononelladisciplinagenerale deirapporticontrattuali. In primo luogo, abbiamo affrontato il tema del procedimento. Si è proposta l’idea della valutazione del contratto come momento che caratterizzaunasolafasedelprocedimentocontrattuale.Siricorderà che, nella valutazione del concetto di procedimento in sede contrattuale, è stato fatto riferimento, in maniera prevalente, alla figuradelcontrattopreliminarechecostituisce,appunto,unafasein ordineallaqualesirealizzaunavicendadicarattereprocedimentale. Successivamente, si è passati all’analisi dell’articolo 2645 ter c.c. che disciplinailcosiddettoattodidestinazione. La norma in commento è abbastanza particolare. Essa, infatti, introduceunriferimentoadun’immaginespecificadiutilizzazionedel 473 contratto,nontantointerminisostanzialididisciplinadelfenomeno, quantopiuttostoconriferimentoalmomentodellatrascrizione. La norma, quindi, pone una serie di problematiche legate alla valutazioneampiadellepossibilitàdiutilizzodell’attodidestinazione. Nell’ambito della suddetta visione è necessario un primo collegamento fra atto destinazione e trust. Il trust è in grosso fenomenogiuridico,rispettoalqualerisultadifficileadattarelalogica del nostro ordinamento con le caratteristiche tipiche di questo istitutodiorigineanglosassone. Viè,poi,ilgruppodiargomentirelativiallafiducia,allasimulazionee al negozio indiretto. Essi sono stati proposti perché sono, nella sostanza,esaltazionedeiprofilidell’autonomiacontrattuale.Sono,in altreparole,creazionidell’attivitàcontrattuale,comemomentiincui si afferma una disciplina che è propria dell’ordinamento generale di partenza dei privati. La fiducia, la simulazione e il negozio indiretto sonoiltrionfodellalibertàcontrattuale,intesainsensoampio. Dopoaverconclusoquestaprimapartedelcorso,cisiamosoffermati sullabuonafede,sull’abusodeldirittoesull’equità. Anche essi sono momenti specifici di ordinamento dei privati in materiacontrattuale.Labuonafedeèunmomentodirapporto,èun momento di disciplina di una certa sequenza. L’abuso del diritto è un’ipotesi, in ordine alla quale, non si ha tanto il riferimento a dati normativi:essopuòesserepropostorelativamenteadunanormativa di carattere statuale, delle quale vengono indagati i limiti. Nella sostanza,nontuttociòchevienerealizzatosullabasedelriferimento adunanormadelloStato,ricadeall’internodelladisciplinaspecifica. Ciò perché non tutto rientra nell’ambito della perfetta liceità, sulla basedelriferimentoallanormastatuale.Inaltritermini,siutilizzail riferimentodicaratterestatualeperraggiungeredegliobbiettiviche 474 non sono quelli del dato normativo, ma sono finalità di carattere ulteriore e diverso che, in certe ipotesi, si sostanziano in forme di abusodeldiritto. L’equitàèunaltrodiscorso.Essacostituisceunmomentodigiudizio inordineaciòchedeveessereprestato,aseguitodelcompimentodi un’attivitàdacuiscaturisconoeffettiobbligatori. Buona fede, abuso del diritto ed equità sono momenti con cui si realizza, in maniera specifica e generale, una valutazione in senso privatistico. Infine, l’ultimo argomento trattato è quello dell’interpretazione del contratto. L’interpretazione del contratto costituisce una fase specifica dello svolgimento dell’attività del civilista. Molte volte, infatti,uncontrattohaunsensochedeveessereattribuito. L’interpretazione del contratto può realizzarsi, come abbiamo visto, attraversovariealternative.Sipuòdareprevalenzaalsensoletterale, oppure è possibile introdurre. all’interno della disciplina di quello specificorapportocontrattuale,tuttaunaseriediriferimentiulteriori ediversi,rispettoalsensoletterale. Nello svolgimento dell’attività di interpretazione del contratto, le norme previste dal codice civile (articoli 1362 – 1371 c.c.) costituisconosolountentativodifarediritto.Lalogicaèquelladella libertàdell’interprete. Tutti gli argomenti trattati sono, comunque, chiavi di lettura necessarie per avere un’idea in ordine allo svolgimento dell’attività contrattuale. 475