DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della

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DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
DIRITTOCIVILE
Prof.GIOVANNIFURGIUELE
LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi
(Continua:CAPITOLO12–L’INTERPRETAZIONEDEL
CONTRATTO)
3.Ilprocedimentodiinterpretazionedelcontratto…………………………………………………..pag.440
4.Attivitàdiinterpretazionedelcontrattoegiurisprudenza……………………………………..pag.446
4.1.Interpretazioneeindividuazionedellavolontàdelleparti:Cass.n.27020/09……..pag.446
4.2. Interpretazione del contratto e “surrogazione” del pensiero altrui: Appello Firenze, 14
aprile2008……………………………………………………………………………………………………………...pag.453
4.3.Ilcircoloermeneutico:Cassazionen.25840/2014……………………………………………...pag.457
4.4.Interpretazionedelcontrattosecondobuonafede:Cassazionen.26365/2014……pag.463
4.5.Interpretazioneedelimitazionedelrischiocopertodapolizzaassicurativa:Cassazione
n.17020/2015………………………………………………………………………………………………………...pag.467
CONSIDERAZIONICONCLUSIVE.............................................................................................................pag.471
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(Continua:CAPITOLO12–L’INTERPRETAZIONEDEL
CONTRATTO)
3.Ilprocedimentodiinterpretazionedelcontratto.
L’interpretazionedelcontratto,nonostantesial’ultimoargomentodi
questo corso, in realtà è uno degli argomenti fondamentali della
disciplinadelcontratto.Questoperchédallosvolgimentodell’attività
di interpretazione dipende quello che è il definitivo apprezzamento
circa la sostanza del contratto. L’interpretazione, più precisamente,
assegna al contratto la sua sostanza, il suo riferimento come
disciplinadelleattivitàchesirealizzanonell’ambitodelrapportofra
leparti.
Perquesteragioni,quindi,l’interpretazionecostituisceilprimopasso
nellalogicadellevicendecheriguardanoilrapportocontrattuale.
Nonostantelapossibileesistenzadicontrattiorali,èsicuramentepiù
significativo parlare di interpretazione in riferimento ai contratti
Ilvaloredeldato
letterale
stipulatiinformascritta.
È evidente, anche da quanto detto nei paragrafi precedenti, che il
riferimentoaldocumentocontrattualeponeunprimoproblema.
Tale primo problema consiste nel ricostruire quale valore si dà alla
forma scritta. Si tratta di un interrogativo di una certa importanza:
abbiamouncontratto,stipulatoinformascritta,quindi,sembrerebbe,
in prima battuta, che lo scritto abbia un valore prioritario per la
ricostruzionedelcontenutodelcontratto.
Nel nostro codice civile le cose stanno in maniera diversa. Come
abbiamo visto nel precedente paragrafo, l’articolo 1362, stabilisce
Lacomune
intenzionedelle
parti
che,nellosvolgimentodell’attivitàdiinterpretazionedelcontratto,si
“deve indagare quale sia la comune intenzione delle parti e non
limitarsialsensoletteraledelleparole”.
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La norma suddetta apre, in senso indiscriminato, alla prospettiva di
attribuire un valore prioritario, per la ricostruzione dell’intesa
raggiuntadalleparti,nontantoalsensoletteraledelleparole,maalla
cosiddettacomuneintenzionedeicontraenti.
Tuttociòpotrebberisultare,inunacertamisura,accettabile,sempre
che si fosse in grado di stabilire, con precisione, quello che il
significato autentico della “comune intenzione delle parti”.
Bisognerebbe, nella sostanza, attribuire a tale espressione il valore
delcontenutodell’accordo.
In questa prospettiva, rimane la grande apertura nei confronti del
cosiddetto
procedimento
interpretativo.
Il
procedimento
Ilprocedimento
interpretativo
interpretativo è, abbastanza, libero: quando si fa riferimento alla
comune intenzione ed ad essa si attribuisce un significato tale da
farnederivareilsensodell’accordo,significalibertàdelprocedimento
diinterpretazionedelcontratto.
In altre parole, nello svolgimento dell’attività interpretativa si può
dareaquestoriferimentounsignificatoeunavalenzadiversaneivari
casi. Si può dare un significato, nel senso di ricostruire in maniera
marginalecertiaspettie,allora,l’interpretazioneècircoscrittaesidà
prevalenza al dato letterale. Oppure si può adottare la logica
dell’articolo1362c.c.checapovolgelecose.
L’interprete, nella logica dell’articolo 1362 c.c., assegna un certo
significato al documento contrattuale. L’attività interpretativa
assegna,inaltritermini,uncontenutoaldocumentocontrattuale:con
riferimentoallacomuneintenzionevieneattribuitouncertosensoal
contratto.
L’attività in sede interpretativa si realizza sulla base della
precomprensione che differenzia l’interprete: ogni soggetto ha una
valutazione diversa e distinta del rapporto contrattuale. La
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precomprensione vuole, quindi, dire apertura alla rilevanza
soggettivadell’attivitàdiinterpretazione.
Il procedimento interpretativo, che si realizza nell’ambito del
complesso normativo dettato dal codice civile, è ispirato alla
gradualitànellosvolgimentodell’attivitàinterpretativa.Nelpassaggio
Ilprincipiodi
gradualitàdel
procedimento
interpretativo
dalle prime alle seconde norme, lo si ha con riferimento al fatto che
nelle seconde norme (articolo 1367, e seguenti, c.c.), nel caso di
dubbio,vieneintrodottouncertospecificosignificato.
In generale, comunque, nel complesso generale della norme del
codice civile si ha un’apertura significativa nei confronti dello
svolgimentodell’attivitàdiinterpretazionedelcontratto.
Ladisciplinacodicicisticainmateriadiinterpretazionedelcontrattoè
dettatainterminigeneraliedhacomeriferimentolastipulazionedel
contratto che, evidentemente, costituisce il dato di partenza per lo
svolgimentodell’attivitàinterpretativa.
È sempre così? In tutte le situazioni contrattuali si ha una disciplina
specifica che caratterizza l’applicazione della normativa in sede
Ipotesiparticolari
diinterpretazione
delcontratto
contrattuale, prevista dagli articoli 1362 – 1371 c.c.? Oppure,
viceversa, potrebbe verificarsi che si abbia una tendenza
interpretativainordineaspecifichesituazionicontrattuali?
Si ritiene che, volendo fare un esame più accurato ed autentico,
bisognausciredaunacaratterizzazionedell’ipotesi,insedediattività
contrattuale. Cosa significa disciplina dell’attività contrattuale? in
tutte le ipotesi di contratto si ha l’automatica applicazione delle
norme che vanno dall’articolo 1321 all’articolo 1469 del codice
civile?
Daunpuntodivistalegislativo,iltestodelcodicecivile,perdareuna
rispostadidisciplinadellespecificheattivitàcontrattuali,siritienedi
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anticipareunadisciplinageneralesulcontratto.Daciò,sembrerebbe
derivareunavalenzageneraledelladisciplinadicuiagliarticoli1321
–1469codicecivile.
Si crede che non sia proprio così. Al testo codicistico è possibile
attribuireunsignificato,manoneterno,néimmutabile.Nonpertutte
le situazioni contrattuali vale il riferimento generale alla disciplina
previstadalcodicecivile.
Rispettoaciò,ritornaallaribaltaquantoabbiamoavutomododidire
in riferimento all’idea di procedimento. Il contratto è una fase del
procedimento che concorre, insieme ad altri elementi, alla
realizzazionedellasituazionegiuridicainsensopieno.
Èchiaroche,inquestomodo,lalogicacontrattualesirestringeenon
si amplia. Per esempio, nell’ambito del contratto di locazione, chi
vuole dare in locazione un immobile determina il contenuto del
contratto,l’altrapartenonpuòfaraltrocheaccettare.Nonc’èaccordo
in senso pieno, ma c’è una vicenda particolare che dà luogo alla
stipulazione del contratto. Quel contratto nasce, normalmente, dal
puntodivistadellavolontànondelconduttore,madellocatore.
Sealtermineaccordosiattribuisceunsensoampio,sipotrà,anchein
questi casi, parlare di accordo. Non è, comunque, l’esaltazione della
liberavolontàdeicontraenti.
Prendiamo, per esempio, il contratto di assicurazione. Anche per
questa ipotesi, è l’ente assicurativo che definisce il contenuto del
contratto.
Siamo,nellasostanza,difronteadunasequenzaprocedimentaledove
una parte determina il contenuto del contratto, lo propone alla
controparte, e quest’ultima accetta la proposta, giungendo, quindi,
allastipulazionedelcontratto.
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Nell’ambito di questa logica rientra, per esempio, anche la
stipulazionedeicosiddetticontratticonilconsumatore.
Rispetto a queste ipotesi opera il completo significato degli articoli
1362–1371c.c.?
Evidentemente, nelle ipotesi suddette di condizioni generali di
contratto, predisposte da una sola parte, e di contratti del
consumatore non opera la totalità della disciplina codicistica in
Condizionigenerali
dicontrattoe
contrattodel
consumatore
materiadiinterpretazionedelcontratto.Inquesteipotesi,semmai,in
sede interpretativa, trova applicazione quanto previsto dall’articolo
1370 c.c., il quale stabilisce che le clausole inserite nelle condizioni
generali di contratto, in moduli o formulari predisposti da uno solo
deicontraenti“s’interpretano,neldubbio,afavoredell’altro”.
Altra ipotesi particolare è quella degli statuti. Gli statuti sono la
Statuti
normativachedisciplinalosvolgimentodelleattivitàchesirealizzano
nell’ambitodiunentecollettivo,odiunapersonagiuridica.
Normalmente, lo statuto viene predisposto da quei soggetti, ai quali,
nell’ambito dell’associazione o della società, viene attribuito un
determinato ruolo. È difficile ricomprendere lo statuto all’interno
dell’attività
contrattuale
se,
però,
se
si
vuole
proporre
un’interpretazioneampiadiciòchecaratterizzaladisciplinaprevista
agli articoli 1362 – 1371 c.c., allora, anche per lo statuto, si può
procedereall’applicazioneditalenormativa.
Pertanto,anchealivellostatutario,sipuòaverelaprevalenzadiuna
sceltaeffettuataalivellointerpretativoe,perrafforzaretalescelta,è
possibile ricorrere alle regole fissate dagli articoli 1362, e seguenti,
delcodicecivile.
Terzaipotesiparticolareèquelladelcontrattocollettivodilavoro.Nei
contratticollettividilavorosifacapoalle“regoleviventideldirittodel
Contratticollettivi
dilavoro
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lavoro”.Ciòsignificafarriferimentoall’attivitàspecifica,rispettoalla
qualenescaturisceladisciplinaall’eserciziodell’attivitàlavorativa.
Daquestogenerediimpostazione,derivaancheilsignificatochedeve
essereattribuito,insedeinterpretativa,acertenormedeldirittodel
lavoro. In altre parole, nello svolgimento dell’attività di
interpretazionediquesteparticolariformecontrattuali,siattribuisce
unsenso,inbasealle“regoleviventideldirittodellavoro”.
L’ultimaipotesiparticolareriguardal’interpretazionedeltestamento.
Normalmente,iltestamentorisultadaundocumentochedeveessere,
L’interpretazione
deltestamento
quindi,interpretato.
Il testamento, come è noto, non è un contratto, ma è un atto
unilaterale. Pertanto, o si hanno delle regole specifiche di
interpretazione del testamento, oppure si deve far riferimento a
quantoprevistonell’ambitodell’articolo1324c.c.,ilqualestabilisce:
“Salvodiversedisposizionidilegge,lenormecheregolanoicontrattisi
osservano,inquantocompatibili,pergliattiunilateralitraviviaventi
contenutopatrimoniale”.
Ancheselanormasuddettafariferimentoagliattiunilateralifravivi,
in una certa misura, si può far rientrare, nell’ambito di questa
disposizione,ancheiltestamento.
Per quanto riguarda, nello specifico, il problema dell’interpretazione
deltestamento,sipossonoaverequalcheperplessità.Atalproposito,
sipuòrichiamarel’articolo625c.c.–“Erroneaindicazionedell’eredeo
del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione” –
secondo cui: “Se la persona dell'erede o del legatarioè stata
erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto
deltestamentooaltrimentirisultainmodononequivocoqualepersona
iltestatorevolevanominare.
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Ladisposizionehaeffettoanchequandolacosacheformaoggettodella
disposizioneè stata erroneamente indicata o descritta, maè certo a
qualecosailtestatoreintendevariferirsi”.
Anchequestaèinterpretazione,laqualeprocedenell’attribuzionedi
senso,ancheperquantoconcerneiltestamento.
4.Attivitàdiinterpretazionedelcontrattoegiurisprudenza.
Ildiscorso,inmateriadiinterpretazionedelcontratto,siconcludecon
l’analisidialcunepronuncegiurisprudenzialichechiarisconomeglio
lemodalitàdisvolgimentodell’attivitàinterpretativa.
4.1. Interpretazione e individuazione della volontà delle parti:
Cass.,n.27020/09.
Laprimasentenzacheanalizziamo,inmateriadiinterpretazionedel
Cass.,n.27020/09
contratto, è la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2720, del 4
febbraio2009.
Lafattispeciehacomeprotagonistiduesoggetti–unarchitettoedun
ingegnere–che,nel1988,stipulanounascritturaprivata,denominata
“lettera d’intenti”, con la quale l’ingegnere si impegna ad acquistare
(attraversounasocietàappositamentecostituita)unaseriediterreni,
appartenenti agli stretti congiunti dell’architetto. Con la suddetta
scrittura, l’ingegnere si impegna, anche, ad acquistare le quote della
societàAlessandroBorgheseS.p.A.(societàdifamigliadell’architetto),
appartenentialmedesimoarchitetto.
Nella scrittura privata si prevede, anche, che, dopo l’acquisto delle
quote e dei terreni, l’ingegnere avrebbe dovuto trasferire,
all’architetto, il 20% delle quote di partecipazione alla società di
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nuova costituzione, nella quale erano confluiti i suddetti terreni e le
suddettequotesocietarie.
Dando seguito a quanto previsto nella “lettera d’intenti”, l’ingegnere
costituisce la società, procede poi con l’acquisto dei terreni e delle
quoteeconl’intestazionedeglistessiallamedesimasocietà.
Fatto ciò, però, l’ingegnere non dà seguito alla seconda fase
dell’accordo. Esso, infatti, non provvede a dotate la società delle
liquiditànecessarieperlosvolgimentodiquantopattuitofralepartie
non corrisponde all’architetto il compenso, ad esso spettante, per lo
svolgimento della sua attività professionale tesa a promuovere e
valorizzare il complesso immobiliare di cui facevano parte anche i
suddettiterreni.
Difronteall’inadempimentodell’ingegnere,l’architettoagiscepresso
ilTribunalediRomaperottenereilrisarcimentodeidanni.
L’ingegneresicostituisceingiudizioesostienechelascritturaprivata
del 1988 era, in realtà, integrativa di altri impegni sottoscritti dalle
partie,comunque,condizionataalraggiungimentodiulterioriaccordi
con gli altri membri della famiglia dell’architetto. Nella sostanza, la
difesadell’ingegneresostenevachelascritturaprivatafosseprivadi
contenuto vincolante e, quindi, destinata solo a fissare alcuni punti
essenziali,invistadiunafuturaoperazioneeconomicafraleparti.In
altre parole, secondo l’ingegnere, quella “lettera d’intenti” del 1988
eraunamerapuntuazione,ominutadicontratto.
Il Tribunale di Roma dichiara l’inadempimento dell’ingegnere e lo
condannaalrisarcimentodeidanni.
Secondo il Tribunale, tra le parti era intercorso un accordo
giuridicamente vincolante. La lacunosità e l’oscurità del medesimo
accordo poteva essere superata da una lettura complessiva di tutti i
rapporti contrattuali intercorsi fra le parti. Da tale interpretazione
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complessiva, il Tribunale deduce che, da un lato, l’architetto si era
impegnatoacederesialepropriequotedipartecipazioneallasocietà
di famiglia, sia i terreni di sua proprietà. Da parte sua, l’ingegnere,
dopo aver acquistato i terreni appartenenti ai fratelli e alle sorelle
dell’architetto,avrebbetrasferitoallostessoil20%delcapitaledella
società appositamente costituita e nella quale erano confluiti i
suddettibeni.
Il Tribunale, nella sostanza, fa applicazione di quanto previsto
dall’articolo1362,comma2,c.c.–secondoilquale,perdeterminarela
comuneintenzionedelleparti,sidevevalutareillorocomportamento
complessivo – e dall’articolo 1363 c.c. – il quale statuisce
l’interpretazionecomplessivadelleclausolecontrattuali,leuneperle
altre.
Pertanto,
dall’univoco
comportamento
delle
parti
e
dall’interpretazionecomplessivadellediverseclausolecontrattuali,il
Tribunaleritienedipoterevinceregliimpegniassuntidall’ingegnere
edall’architetto.Nellospecifico,quindi,lepartisieranoimpegnatea
costituireunasocietà,conlaqualel’ingegnereprocedevaall’acquisto
dellequoteedeiterreni;societànellaqualedovevapartecipareanche
l’architetto, attraverso l’apporto di ulteriori terreni e l’apporto della
suaoperaprofessionale.
L’ingegnere propone appello e la Corte d’appello di Roma, nella
sostanza,confermaquantostabilitodalgiudicediprimogrado.
AncheperlaCorted’appello,lascritturaprivata–laletterad’intenti–
avevacontenutogiuridicamentevincolanteenonerasemplicemente
destinata a fissare alcuni punti essenziali di una successiva
operazioneeconomica.
La Corte d’appello sostiene, anche, che il giudice, nello svolgimento
della sua attività di interpretazione del contratto, non è vincolato al
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nomen juris che i contraenti hanno dato al documento, ma può, nel
casoincuiildocumentorisultipocochiaroepreciso,farriferimento
allealtreregoledettatedall’articolo1362,eseguenti,delcodicecivile.
In virtù di ciò, quindi, la Corte d’appello supera la qualificazione del
documento ad opera delle parti e ritiene che quella scrittura,
nonostante fosse stata denominate dalla parti come lettera d’intenti,
hacaratterevincolante.
Premessociò,ilgiudicedisecondogradofadipiùperché,applicando
alla fattispecie in questione alcuni parametri elaborati dalla
giurisprudenza dello stato di New York, arriva a ritenere che nel
documento mancava una dichiarazione delle parti di non volersi
impegnare alla redazione di un contratto definitivo. Si aggiunge,
anche, che l’accordo aveva comunque avuto un principio di
esecuzione, sia attraverso la stipulazione, da parte dell’architetto, di
due contratti preliminari aventi ad oggetto la cessione delle quote e
dei terreni di sua proprietà, sia attraverso l’acquisto, da parte
dell’ingegnere,dellequoteedeiterreniappartenentiaglialtrimembri
dellafamigliaBorghese.
Infine, la Corte d’appello si sofferma sul fatto che l’ultima parte del
documentoprevedevalanominadiduearbitri.Ciòdeponevaafavore
della definitiva conclusione di un accordo contrattuale perché agli
arbitri, solitamente, si attribuisce il compito di risolvere eventuali
conflittisortinell’ambitodiuncontrattoconclusoevincolante.
Controtaledecisione,l’ingegnereproponericorsoperCassazione.
Innanzitutto,l’ingegnereritienechelaCorted’appello,nell’affermare
il carattere vincolante della scrittura privata, ha fatto riferimento a
duediversiorientamentigiurisprudenziali,fraloroconfliggenti.
Secondo un primo orientamento, infatti, si ritiene che il giudice di
meritopossariqualificareilcontrattoquandoilnomenjurisdatodalle
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parti contrasti con l’effettivo contenuto del contratto. Applicando
questoprimoorientamento,però,laCorted’appelloavrebbe,secondo
il ricorrente, dato per presupposto il carattere vincolante dell’atto:
cosa, in realtà, da dimostrare, in quanto le parti avevano qualificato
talescritturacomeletterad’intenti.
Viè,poi,unsecondoorientamentochestabiliscelapresunzionedella
natura contrattuale di quei documento che predispongono, in
manieracompleta,ilcontenutodiunsuccessivoaccordocontrattuale.
Rispettoaquestosecondoorientamento,ilgiudicedisecondogrado,
secondo il ricorrente, non avrebbe considerato che esso presuppone
un’incertezza sulla vincolatività del documento. Incertezza che, nel
caso di specie, non c’è perché le parti hanno espressamente definito
quel documento come lettera d’intenti, dotata, quindi, di natura
meramentepreparatoria.
Il ricorrente aggiunge che è vero che il giudice può prescindere dal
nomenjurisdatodallepartialcontratto,però,puòfarlosoloquandoil
contrattorisultinonchiaroedunivoco.
Nelcasodispecie,invece,vierachiarezzaedunivocitàperchéleparti
avevano utilizzato l’espressione lettera d’intenti proprio per
escludereilcaratterevincolantedell’accordo.
TaleargomentazionenonvieneaccoltadallaCortediCassazione.
Innanzitutto, la Cassazione ritiene di dover precisare che, per poter
configurare un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che le
partiabbianoraggiuntoun’intesasututtiglielementidell’accordo.
Viceversa, si parla di puntuazione o minuta di contratto quando le
parti raggiungono un’intesa soltanto sugli elementi essenziali
dell’accordo e rimandano ad un momento successivo la
determinazionedeglielementiaccessori.
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Siaggiunge,poi,chestabilireselepartiabbianoraggiuntounaccordo
vincolante, o abbiano soltanto steso una bozza di un futuro accordo
(minutaopuntuazione)spettaalgiudicedimerito.Esso,nelfaretale
valutazione, può far riferimento ai criteri di interpretazione di
contrattofissatidagliarticoli1362–1371c.c.perchétalinormenon
sonolimitateall’esclusivainterpretazionediunaccordodicuisiagià
certo il carattere vincolante, ma possono essere utilizzate anche per
stabilire se siamo, o meno, di fronte ad un accordo giuridicamente
vincolante.
Gli articoli 1362, e seguenti, c.c. mirano, infatti, a consentire una
ricostruzione della volontà delle parti, perciò, tale operazione non
assume carattere e connotati diversi quando il giudice è chiamato,
invece che a stabilire il contenuto del documento, a stabilire se le
partihannointesopredisporreunaccordogiuridicamentevincolante,
oppureunabozzanongiuridicamentevincolante.
Pertanto, per la Corte di Cassazione, nel compiere la suddetta
valutazione, il giudice di merito ha giustamente superato il nomen
juris attribuito dalle parti al documento, argomentando ciò con una
seriedielementi,daiqualisideducelarealevolontàdelleparti.
Insostanza,nelcasodispecie,igiudicidimeritohannofattocorretta
applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in virtù dei quali, la
volontà negoziale deve essere desunta dalla comune volontà delle
partiedallacomplessivainterpretazionedelcontenutodell’accordo.
Pertanto, considerando la complessiva disciplina negoziale, nessuna
rilevanzaavevailfattochelepartiavesserodenominatotalenegozio
come lettera d’intenti. La complessiva disciplina negoziale,
interpretata alla luce degli articoli 1362 e 1363 c.c., prevale, nella
sostanza,sulnomenjurisdatodalleparti.
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LaCassazioneritiene,anche,chegiustamentelaCorted’appelloabbia
attribuito rilevanza alla nomina dei due arbitri perché se, come
sostenutodalricorrente,lepartiavesserovolutoattribuireapersone
di loro fiducia il compito di completare il contenuto del documento,
sarebbestatoillogicoprocedereallanominadiarbitri.
Viceversa, la Cassazione contesta l’applicazione, da parte del giudice
di secondo grado, della giurisprudenza dello Stato di New York
perchéconciòilgiudicehaapplicatocriteri,elaboratiinunadiversa
realtàcontrattualeeordinamentale,chenonhannonessunriscontro
nellanostraesperienza.
Valutandolacomuneintenzionedellepartiedilcomplessivoassetto
negozialesipuò,quindi,concluderechel’accordodel1988hanatura
vincolante e struttura bifasica. Era, infatti, prevista una prima fase,
nellaqualel’ingegneredovevaprocedereall’acquistodeititoliedelle
quote;edunasecondafase,nellaqualel’ingegneredovevatrasferire
all’architetto il 20% delle quote di partecipazione della società
proprietariadeiterrenieincuieranoconfluitelesuddettequote.
Pertanto, in considerazione del carattere vincolante dell’accordo e
accertato l’inadempimento dell’ingegnere rispetto alla seconda fase
dello stesso, la Corte d’appello ha giustamente condannato il
ricorrentealrisarcimentodeidanni.
Perquestaragione,quindi,ilricorsovienerigettato.
Rispetto a questa sentenza della Corte di Cassazione, dobbiamo fare
alcuneconsiderazionicritiche.
Laletterad’intentifondailrapporto?Havaloregiuridicovincolante?
Questo è il senso del problema, in ordine al quale, la decisione della
Cassazione,
nell’ambito
dello
svolgimento
dell’attività
di
interpretazionedelcontratto,considerainsensoampioilriferimento
allascritturaprivataintercorsafraleparti.
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Non possiamo dire, a priori, se la scelta dei giudici di Roma sia
effettivamentequellagiusta.Fattoècheilgiudice,chiamatoafareun
certa valutazione, non si basa sul dato letterale che emerge dal
documento,masiattribuisceuncertosignificatospecificochevaaldi
làdelleparoleutilizzatedalleparti.
4.2.Interpretazionee“surrogazione”delpensieroaltrui:Appello
Firenze,14aprile2008.
Lasecondasentenzacheproponiamo,inriferimentoallosvolgimento
dell’attività di interpretazione del contratto, è quella della Corte
AppelloFirenze,
14aprile2008
d’appellodiFirenzedel14aprile2008.
Si tratta di una pronuncia molto interessante che ci permette di
cogliere e di toccare con mano il ragionamento, proposto nei
paragrafi precedenti, che fa riferimento all’interpretazione come
attribuzione di senso, più che come riconoscimento di un senso che
giàesiste.
La fattispecie riguarda una lite fra due soci di una società in
accomandita semplice. Lite che viene risolta da un arbitro che viene
nominatodalPresidentedelTribunalediLucca,inquantolostatuto
socialeprevedeva,fralealtrecose,anchelanecessitàdidevolverein
arbitrileeventualilitifrasoci.
La parte soccombente, ossia quello dei due soci al quale l’arbitro dà
torto,impugnaillodo,sostenendolanullitàdell’interoprocedimento
arbitralepernullitàdellaclausoladellostatutosuddetta.
Per il socio soccombente, la clausola sarebbe nulla per
indeterminatezzadell’oggettoperchénellaclausolamedesimanonvi
sarebbero elementi per ricavare se l’arbitrato in questione dovesse
essereritualeoirrituale.
453
Il lodo viene, quindi, impugnato dinanzi alla Corte d’appello di
Firenze.Arriviamo,quindi,alladecisionedicuiproponiamol’analisi.
La prima osservazione del magistrato mette in evidenza la sua
esasperazionedifronteallacausainesame.Esso,infatti,dice:“siamo
alle solite ormai è difficile imbattersi in impugnative di lodi arbitrali
che non si aprano con questo eterno e, diciamolo pure, stucchevole
dilemma”.
Lacontestazionedellaritualitàoirritualitàdellaclausolaarbitrale
costituisce,infatti,unacostanteditutteleimpugnativedilodi
arbitrali.
Il giudice, un po’ esasperato, fa presente che “malgrado ogni sforzo
d'intelligenza e buona volontà dell'interprete, non è obiettivamente
possibileaccertarequalefossestatalarealeintenzionedeicontraenti“
e questo, semplicemente, perché, nella maggior parte dei casi, i
contraenti, non sapendo che differenza ci sia fra arbitrato rituale ed
arbitratoirrituale,nonsipreoccupanodidirequaledeiduevogliono.
Pertanto,tuttalariccagiurisprudenzachesièformatainriferimento
aquestamateriaeche,nellapronunciaincommento,ilgiudicepassa
in rassegna, si sostanzia in operazioni che tentano di attribuire il
significato della clausola arbitrale dall’esterno. Siccome le parti non
hanno voluto differenziare le ipotesi, i giudici tentano di ricostruire
daaltrielementiilsignificatodellaclausolamedesima.
Intuttiquesticasi,quindi,igiudicihannoricostruitolavolontàdelle
parti“noninbasealloro,mainbasealpropriopensiero”.
Ilmagistrato,scandalizzatodaquestasituazione,aggiungechequisiè
fatto “esattamente l'opposto dell'operazione logica che dovrebbe
presiedereall'interpretazionedelnegoziogiuridico”.
Siricapitolano,quindi,variorientamentigiurisprudenzialidelpassato
che avevano elaborato diversificati criteri per presumere se una
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clausoladubbiapotesseessereconsiderataritualeoirrituale.Sitratta
di vari criteri che, comunque, non hanno a che fare con la volontà
specificadellepartiche,inquesticasi,mancaperchélestesse,come
già sottolineato, non conoscono la differenza fra arbitrato rituale ed
arbitratoirrituale.
Secondo la Corte d’appello di Firenze, tutti i suddetti ragionamenti
sono infondati perché presumere che una clausola dubbia possa
essereriportata,inmancanzadiespressionidellavolontàdelleparti,
nell’un tipo o nell’altro, presupporrebbe che fra arbitrato rituale e
irritualevisiaunasostanzialecomunanzadinatura.
In realtà, ad avviso del giudice, questa assimilazione fra le due
situazioni non esiste perché le due tipologie di arbitrato sono due
coseprofondamentediverse.
L’arbitrato rituale, infatti, mira ad una decisione che sia conforme e
coerente,rispettoall’ordinamentogiuridicodelloStato.Ènecessario,
quindi, un esito finale sostanziale che deve essere coerente con le
regole ed i principi dello Stato. Tant’è che lo Stato gli riconosce
l’efficaciaesecutivadisentenza.
Inaltritermini,l’arbitratoritualeèuncasoincuilepartinonsifidano
dell’apparato dello Stato e, quindi, incaricano un giudice privato di
decidere,secondoleregoledelloStato,chiharagioneechihatorto.
L’arbitrato irrituale, viceversa, mira ad un risultato che è
profondamente diverso. Esso non è una sistemazione della
controversia,inbaseadunaregolagiuridicadigiustiziastatuale,maè
la sistemazione pratica della controversia che prescinde da un
giudiziodigiustizia,secondoleregoledelloStato.
Un arbitrato irrituale potrebbe risolvere la questione, anche, con un
sorteggioperchél’obbiettivodellostessoèquellodigiungereaduna
soluzionepraticadellacontroversia.
455
Qui non abbiamo solo il rifiuto dell’apparato statuale, ma abbiamo
un’altra cosa: invece di una risoluzione secondo giustizia, abbiamo
unasoluzione,secondoaltreregole.
Pertanto, la scelta di fondo se far risolvere la propria controversia
secondo le regole dello Stato, oppure secondo altre regole, è una
sceltafraduemondiopposti.Diconseguenza,talesceltaoèfattadalle
parti, oppure non possibile farla in via presuntiva, aggiustando una
clausolachetace.
Altrimenti, secondo il giudice, non sarebbe un’opera di
interpretazione, ma un “atto di surrogazione del pensiero altrui”, o
meglio ancora di “espropriazione della facoltà di pensare, giustificata
dall'ignoranzaaltrui”.
Se ci lanciassimo in questo tipo di operazioni, fa presente il giudice,
ogni risposta alla quale arriveremmo sarebbe “buonaecattivaadun
tempo” perché la risposta vere, quella esatta “non può esistere, dato
che le parti - e questa è l'unica cosa di cui si può essere certi - non
sapevanoquellochevolevano”.
Si possono, quindi, fare “congetture, personalissime, ognuna valida
quantoilsuocontrario”.
Per dimostrarci che, nel caso di specie, le parti stesse non sapevano
quello che volevano, si fa presente che, durante le fasi precedenti
dellaprocedura,lastessaparte,asecondadiciòchegliconveniva,ha
qualificatol’arbitratooracomerituale,oracomeirrituale.Conciò,le
partidimostravano“dinonsaperechepescipigliare”.
La conclusione è che, sempre con il linguaggio particolare che
caratterizzalasentenza,ilgiudiceritienechenonsiapossibileandare
avanticosì.
Il giudice, quindi, ritiene di aderire alla richiesta dell’appellante,
dichiarando nulla la clausola per indeterminatezza, non ritenendo
456
possibile ricostruire, in via interpretativa, il significato rituale o
irritualedellastessa.
Infine, vengono esplicitate anche le ragioni della scelta fatta. Infatti,
nel caso di specie, il dichiarare nulla la clausola non provoca
particolari danni perché la questione rimane aperta e, soprattutto,
decidere per l’indeterminatezza avrà un effetto deterrente, contro la
prassi di formulare clausole compromissorie imprecise. Ciò, nella
sostanza, avrà un effetto “di sollievo, in definitiva, per lo stesso
apparatogiurisdizionale”.
Ilpuntodipartenzapreciso,daunpuntodivistatecnico,èquellodi
considerare la clausola arbitrale indeterminata, ossia priva degli
elementi necessari per lo svolgimento della decisione arbitrale.
Questo è il punto di partenza che rende giusta e legittima questa
decisione.
4.3.Ilcircoloermeneutico:Cassazionen.25840/2014.
La terza sentenza che proponiamo per quanto concerne il problema
dell’interpretazionedelcontrattoèquelladellaCortediCassazione,n.
Cass.,n.
25840/2014
25840,del9dicembre2014.
Lavicendainizianel1992quandotresoggettipromettonodivendere
adunaltrosoggettounimmobilediloroproprietàdaristrutturare.
Nelcontrattopreliminaresiprevedevacheilpromissarioacquirente
avrebbe pagato una parte del prezzo, attraverso il trasferimento, ai
promittentivenditori,diunaporzionedell’immobiledopochequesto
saràristrutturato.
Nel1995,lepartidefinisconoilororapporticonlastipulazionedidue
contratti. Un contratto di vendita dell’immobile redatto in forma
pubblica. Un altro contratto, redatto con scrittura privata e
457
denominato“compravendita”,conilqualel’acquirentetrasferiva,agli
originari proprietari dell’immobile, quattro appartamenti che egli si
impegnavaaristrutturare.
Le obbligazioni dell’acquirente, relative ad entrambi i negozi,
venivano garantite da una polizza fideiussoria sottoscritta dalla
societàassicurativaCarige.
L’acquirentenonadempieaisuoiobblighiperchénonterminailavori
diristrutturazioneevendel’immobileadunaterzasocietà.
A questo punto, i venditori ricorrono presso il Tribunale di Fermo
control’acquirenteelasocietàdiassicurazioni.
Essi chiedono la risoluzione del contratto di compravendita redatto
con scrittura privata e la condanna, in solido, dei convenuti al
pagamentodellasommadi654milionidilire.
L’acquirentenegalasussistenzadelleproprieresponsabilitàechiede
l’annullamentodelcontrattopererrore.
La società di assicurazioni eccepisce, invece, la nullità della
fideiussioneperchélagaranziaerastataprestatasulpresuppostoche
il contratto (denominato nella polizza “contrattodipermuta”), con il
quale l’acquirente trasferiva ai venditori la proprietà dei quattro
appartamenti,fossestatostipulatoconattopubblico.Mentre,leparti
avevano,nel1995,redattotaleattoconscritturaprivataautenticata.
IlTribunalediFermoaccoglieladomandadirisoluzionedelcontratto
edichiaral’improcedibilitàdelladomandadicondannaneiconfronti
dell’acquirente che, nel frattempo, era fallito. Rigetta, invece, la
domanda proposta nei confronti dell’assicurazione per nullità della
polizzafideiussoriaperché,comesostenutodallasocietàassicurativa,
lapolizzamedesimaprevedeval’obbligodell’assicuratoredigarantire
leobbligazioni,scaturentidalcontrattodipermutastipulatoperatto
458
notarile. Mentre, come già detto, nel caso di specie, il contratto era
statostipulatoconscritturaprivata.
La Corte d’appello di Ancona conferma la decisione di primo grado
perchél’oggettodellagaranziaeraindicatoinmodoinequivococome
“le obbligazioni scaturenti dal contratto stipulato per atto pubblico”.
Pertanto, mancando l’atto pubblico, la garanzia era priva del suo
oggettoe,quindi,dovevaessereconsideratanulla.
ItresoggettivenditoriricorronoperCassazione.Essi,inprimoluogo,
sostengono che il contratto di garanzia, stipulato dalla Carige e
dall’acquirente, impegnava la società assicurativa a garantire gli
obblighi “derivantidalcontrattodipermutadicuiall’attonotariledel
1995”.
Diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, i ricorrenti
ritengonocheiltestodelcontrattononeracosìcristallino,inquanto
la suddetta clausola poteva essere interpretata, anche, nel senso di
ritenerel’assicuratorechiamatoagarantiregliobblighiderivantidal
contrattodipermutadicuisifamenzionenell’attonotarile.
Inpiù,ilcontrattodigaranziapresentavaunaseriediincoerenze.In
particolare,sifacevariferimentoadunadata,incuileparti,inrealtà,
non avevano concluso alcun contratto; si faceva riferimento ad una
cauzionemaiversata;l’acquirenteavevastipulato,coniricorrenti,un
veroepropriocontrattodivendita,enonunapermutacomedettonel
contrattodigaranzia.
Dopo aver detto ciò, i ricorrenti, nel secondo motivo di ricorso,
considerano la decisione della Corte d’appello contraddittoria ed
illogica. Contraddittoria perché ritiene, da un lato, che l’operazione
commerciale posta in essere dalle parti prevedeva la stipulazione di
piùcontratti,però,nell’interpretazionedelcontrattodigaranzia,non
459
tiene conto di una valutazione complessiva dei diversi rapporti
contrattuali.
Ladecisionedisecondogradoè,periricorrenti,ancheillogicaperché
non ha considerato che la Carige non ha mai, fino al momento del
processo,obbiettatoilfattocheilcontrattononfossestatostipulato
perattopubblico,puressendobenconsapevolediciò.
A conclusione del loro ragionamento, i ricorrenti ritengono che la
sentenzadellaCorted’appelloabbiaviolatoicriteridiinterpretazione
del contratto predisposti dagli articoli 1362, e seguenti, del codice
civile.
In particolare, nell’interpretazione del contratto di garanzia
sarebbero stati commessi due errori. Innanzitutto, non è stata
considerata la condotta delle parti e, nello specifico, l’acquiescenza
dell’assicuratore, rispetto alla mancanza dell’atto pubblico. In
secondoluogo,nonsonostateadeguatamenteconsideratelediverse
clausoleeidiversipatticontrattualiintercorsifralepartiedaiquali
si poteva desumere che il contratto di garanzia aveva lo scopo di
garantire i debiti dell’acquirente, indipendentemente dalla forma
(pubblicaoprivata)delcontrattodalqualetalidebitieranoscaturiti.
La Corte di Cassazione ritiene di dover esaminare, per primo, il
secondomotivodiricorsoperché,serisultachelaCorted’appelloha
effettivamente violato la norme in materia di interpretazione del
contratto, diventa superfluo valutare ogni altra circostanza fatta
valeredairicorrenti.
Innanzitutto, la Cassazione ricostruisce i fatti nel seguente modo. I
soggetti ricorrenti avevano un immobile da ristrutturare, l’altro
soggettoaveval’impresaperristrutturarlo.Pertanto,lepartimettono
inpiediunaffare,invirtùdelquale,iprimitrasferisconoalsecondo
460
l’immobile e l’acquirente si impegna a ristrutturare l’immobile e a
trasferire,aivenditori,quattroappartamentiristrutturati.
L’affare viene definito attraverso la stipulazione di tre contratti: un
contratto preliminare, con il quale i proprietari promettevano di
vendere l’immobile; un contratto definitivo di vendita dell’immobile,
stipulato in forma pubblica; un contratto di vendita, stipulato con
scrittura privata, con il quale l’acquirente vendeva, agli originari
proprietari,quattroappartamentiristrutturati.
Ai suddetti tre contratti, si aggiunge il contratto di garanzia, con il
quale la Carige si obbligava a garantire l’esatto adempimento degli
obblighidell’acquirente.
Di fronte a tale ricostruzione, la Cassazione ritiene che la sentenza
della Corte d’appello – che ha ritenuto chiarissimo il testo del
contratto di garanzia e irrilevante la ricerca di una diversa volontà
delleparti–violaleregolediinterpretazionedelcontratto.
Ciòperquattrodistinteespecificheragioni.
In primo luogo, la sentenza d’appello ha confuso il requisito della
chiarezza del testo con quello della chiarezza delle intenzioni delle
parti.
Ad avviso della Cassazione, la regola generale in materia di
interpretazione del contratto è quella stabilita dall’articolo 1362/1
codice civile. Per questo, nello svolgimento della suddetta attività
interpretativa, bisogna ricercare la comune intenzione della parti,
senzalimitarsialsignificatoletteraledeltesto.
In quest’ottica, il testo del contratto è importante, ma non decisivo:
l’interpretazione del testo è successiva rispetto alla ricerca della
comune intenzione delle parti. L’articolo 1362 c.c., nella sostanza,
impone all’interprete di ricostruire, in primo luogo, la volontà delle
partieperfarciòsidevevalutareiltestodelcontratto,considerando
461
non solo il dato letterale, ma tutti gli elementi del contratto stesso,
compresoilcomportamentoadottatodalleparti.
Secondo la Cassazione, quindi, l’interpretazione del contratto non è
un percorso lineare – che parte dal testo e risale all’intenzione delle
parti – ma è un percorso circolare (cd. circolo ermeneutico) che
imponeadinterpretedicompierel’esegesideltesto,diricostruirela
comune intenzione delle parti e di verificare se tale comune
intenzione è coerente con l’intero complesso negoziale e con il
comportamentodelleparti.
Nelcasodispecie,laCorted’appelloha,invece,compiutoilprocesso
inverso: ha considerato il senso letterale della clausola contrattuale
incriminataenonhasvoltoaltroapprofondimento.
Ciò, per i giudici di Roma, è sbagliato perché il dato letterale della
clausola sarebbe apparso poco chiaro se valutato alla luce degli altri
elementi del contratto di garanzia (riferimento a contratto di
permuta;cauzioneinesistente;dataerrata).
La seconda ragione, per la quale la Corte d’appello ha violato
normativa in materia di interpretazione del contratto, consiste nel
fatto che la chiarezza che avrebbe escluso qualsiasi altra indagine
interpretativa è la chiarezza non del testo, del dato letterale, ma la
chiarezzadellacomuneintenzionedelleparti.
La terza ragione, per cui si ritiene che la sentenza d’appello abbia
violatolenormeinmateriadiinterpretazionedelcontratto,consiste
nellaspecificaviolazionediquantoprevistoall’articolo1362/2c.c.e
all’articolo 1363 codice civile. Da un lato, infatti, la Corte d’appello
non ha attribuito rilevanza alla condotta delle parti. Dall’altro lato,
non ha, neppure, attribuito rilevanza alle vicende pregresse alla
totalitàdegliaccordiintercorsifraleparti.
462
Inparticolare,igiudicid’appellononhannoconsideratoche,nelcaso
di specie, i tre contratti stipulati sono, tra loro, contratti collegati,
danno luogo ad un collegamento negoziale che, quindi, avrebbe
dovuto acquisire rilevanza, anche, ai fini dell’interpretazione del
contratto.
Infine,laquartaragione,percuilasentenzaimpugnataviolaleregole
diinterpretazionedelcontratto,consistenellaviolazionedell’articolo
1366 c.c. che, come abbiamo visto, sancisce la necessità di
interpretareilcontrattosecondobuonafede.
Alla luce del criterio della buona fede, infatti, doveva acquisire
rilevanzailcomportamentodell’assicuratoreche,finoalmomentodel
processo,nonhamaicontestatolamancanzadellaformapubblica.
Pertuttelesuddetteragioni,lasentenzad’appellovienecassataela
decisionerinviataadaltrogiudiceche,nell’interpretareilcontrattodi
garanzia, dovrà considerare i principi espressi dalla Corte di
Cassazione.
4.4. Interpretazione del contratto secondo buona fede:
Cassazionen.26365/2014.
Veniamo,adesso,adanalizzarelasentenzadellaCortediCassazione,
n.26365,del16dicembre2014.
Cass.,n.
26365/2014
La fattispecie potrebbe richiamare alla mente il caso Renault che
abbiamogiàaffrontatoquandocisiamooccupatidelrecesso.
Inquestocaso,lacompagniaautomobilisticagiapponeseMazdaaveva
stipulato, nel 1993, con una società italiana– Sidauto – un contratto
perladistribuzione,inItalia,dellesueauto.
463
A sua volta, la Sidauto aveva stipulato ulteriori contratti di
concessionedivenditacontrentottoconcessionarieMazda,sparsenei
variluoghid’Italia.
Dopo alcuni anni, la Mazda giapponese decide di provvedere
direttamente alla distribuzione e costituisce una sua controllata –
MazdaItalia.Recede,quindi,dalcontrattoconSidauto.
A sua volta, Sidauto comunica ai trentotto concessionari locali che i
vari rapporti devono considerarsi, con effetto immediato, risolti
perché,nellecondizionidicontrattogenerali,c’erascrittocheisingoli
rapporti instaurati erano condizionati alla permanenza del rapporto
contrattualefraSidautoeMazda.
Pertanto, siccome il rapporto contrattuale originario è venuto meno
per il recesso di Mazda, automaticamente, per effetto della suddetta
condizione contrattuale, devono cadere anche tutti gli altri rapporti
coniconcessionarilocali.
Sidauto comunica, anche, che, in tempi brevi, Mazda Italia farà, ai
singoliconcessionari,unapropostadinuovicontrattidiconcessione
divendita.
I concessionari, però, non accettano questa situazione. Essi rifiutano
le proposte contrattuali di Mazda Italia (probabilmente meno
vantaggiose rispetto ai precedenti contratti) e vogliono continuare a
ritenere perfettamente vigenti ed operanti i contratti che loro
avevanoconSidauto.
A questo punto, Mazda agisce in giudizio per far dichiarare
l’accertamento dell’avvenuto recesso nei confronti di Sidauto, il
conseguentevenirmenoanchedeitrentottocontrattidiconcessione
di vendita e, quindi, l’illegittimità del comportamento dei
concessionari locali che continuavano ad agire come se tali suddetti
contrattifosseroancorainvigore.
464
Alcuniconcessionariinsistononellaloroposizioneereplicanochela
clausola di cessazione è illegittima e il contratto ancora vigente. Per
queste ragioni, chiedono la risoluzione del contratto medesimo per
inadempimentodiSidauto.
IlTribunalediTorinoaccoglieladomandadell’attore.
Viceversa,laCorted’appellodiTorinodàragioneaiconcessionariper
dueragioni.
Da una parte, viene fatto riferimento ad una specifica disciplina
tecnica europea, relativa al mercato degli autoveicoli, dalla quale si
trarrebbe l’illegittimità della clausola prevista nei contratti di
concessionedivendita.Secondol’interpretazionechedellaclausolafa
la Corte d’appello di Torino, non si tratterebbe di una condizione
risolutiva,madiundirittodirecessosenzapreavvisoche,cometale,
sarebbeincontrastoconquantoprevistodallanormativaeuropea.
Dall’altra parte, la medesima clausola, riletta come recesso senza
preavviso,contrasterebbe,anche,conunprincipiinterno,ossiaconil
principiodellabuonafede.Secondotalevisione,infatti,laclausoladi
recesso senza preavviso esercitata da Sidauto sarebbe indice di un
comportamento scorretto, contrario a buona fede. Anche perché,
Mazda ha esercitato il recesso pagando un compenso a Sidauto,
mentre quest’ultima vuole recedere senza pagare alcunché ai
concessionarilocali.
Sidauto ricorre per Cassazione che accoglie il ricorso, demolendo
entrambigliargomentifondamentalidellaCorted’appellodiTorino.
Da un lato, il Regolamento europeo viene riletto in maniera più
precisa, in quanto si fa presente che esso non prevede una nullità
testuale, specifica ed automatica delle clausole di recesso senza
preavviso, ma prevede che esse siano inefficaci quando comportano
unasensibilealterazionedellaconcorrenza,neirapportifraidiversi
465
Stati membri. Si tratta, quindi, di una disciplina antitrust, fissata a
livello europeo, che non implica l’impossibilità di utilizzare, in ogni
caso,laclausoladirecessosenzapreavviso.
Da questo diverso punto di vista, quindi, il richiamo alla normativa
europea non è tale da determinare la nullità della specifica clausola
contrattuale.
Dall’altra parte, anche il ragionamento secondo buona fede non è,
secondolaCassazione,correttamenteimpostato.Inparticolare,nonsi
ritiene esatta quella lettura interpretativa della clausola, che
prevedevaunacondizionerisolutiva,comesefosseunrecessosenza
preavviso,contrarioabuonafede.
Ciòperché,adavvisodellaCassazione,vièunadifferenzasostanziale
fra ciò che le parti hanno previsto, scrivendo condizione risolutiva e
ciòchelaCorted’appellohavolutoleggere,intendendorecessosenza
preavviso.
Lacondizionerisolutiva,infatti,dipendedaunfattooggettivo,futuro
ed incerto, esterno alle parti di un rapporto contrattuale. Il recesso,
viceversa,èunpoteredisceltadiunadelleparti.
Nelcasodispecie,icontrattieranostaticondizionatiadunelemento
esterno: il contratto fra Sidauto e il singolo concessionario veniva
condizionatoalcomportamentodiMazda.
Pertanto, se proprio si fosse voluto sindacare il comportamento di
Sidauto alla stregua della buona fede, non si doveva fare
un’operazione che ragionasse sull’eventuale abusività del diritto di
recesso, ma bisognava, casomai, richiamare l’articolo 1358 c.c., in
materiadicondizione.Inaltreparole,sidovevarichiamarelanorma,
secondo cui il soggetto, in pendenza della condizione, deve
comportarsisecondobuonafede.
466
Inconclusione,quindi,lacausavienerimessaalgiudicedelrinvio,il
quale, sulla base dei suddetti riferimenti, dovrà procedere ad una
rinnovatainterpretazionedelcontrattodiconcessione.
4.5. Interpretazione e delimitazione del rischio coperto da
polizzaassicurativa:Cassazionen.17020/2015.
L’ultima sentenza che analizziamo, in materia di interpretazione del
contratto,èquelladellaCortediCassazione,n.17020,del20agosto
Cass.,n.
17020/2015
2015.
Lavicendainizianel2005quandol’avvocatoVenturiagiscepressoil
Tribunale di Verona, chiedendo la condanna delle Assicurazioni
Generalialpagamentodell’indennizzodovuto,invirtùdiunapolizza
assicurativastipulata,persuoconto,dallaCassaNazionaleForense.
L’indennizzo in questione aveva ad oggetto le spese mediche,
sostenutedall’avvocato,perunaseriediinterventichirurgici,aiquali
sierasottopostoall’esteropercurarelagravemalattiaalfegatoealla
prostatacheloavevacolpito.
Il Tribunale di Verona accoglie la domanda e condanna le
AssicurazioniGeneralialpagamentodell’indennizzorichiesto.
LaCorted’appellodiVerona,invece,rigettaladomandadell’avvocato
ed esclude che la compagnia assicurativa fosse tenuta al pagamento
dell’indennizzo.
La Corte d’appello dà ragione alla compagnia assicurativa perché
ritiene che gli interventi chirurgici, subiti dall’avvocato, fossero
estranei all’elenco degli interventi ritenuti rilevanti ai fini del
pagamentodell’indennizzo.
Inparticolare,laCorted’appelloosservachenell’elencocontrattuale
rientravano una serie di operazioni chirurgiche, relativa al fegato e
467
alla prostata. Nessuno, però, degli interventi, a cui si era sottoposto
l’avvocato,(termoablazione;trapiantodifegato)rientranelsuddetto
elenco.
Il primo intervento è, infatti, un intervento radiologico, e non
chirurgico. Il secondo intervento (trapianto di fegato) non può,
invece, rientrare tra quelli ricompresi nella polizza di assicurazione
perché,tecnicamente,noncomportal’incisionedell’organo.
Per quanto riguarda la prostata, l’avvocato non aveva subito alcun
intervento chirurgico, ma solo terapie ormonali e radiologiche che,
cometali,nonrientranonell’elencosuddetto.
Contro tale decisione, l’avvocato propone ricorso per Cassazione,
sostenendochelaCorted’appelloabbiaviolatolenormeinmateriadi
interpretazionedelcontratto.
Nello specifico, secondo il ricorrente, l’inclusione degli interventi
chirurgici, da esso subiti, nella copertura assicurativa doveva essere
desunta,innanzitutto,dal’interdipendenzadelleclausolecontrattuali
che prevedevano, anche, indennizzi per interventi endoscopicimeno
invasivi,rispettoall’operazionechirurgicatradizionale.
In secondo luogo, si doveva considerare lo scopo perseguito dalle
parti che era quello di far fronte anche a gravi interventi chirurgici
eseguiticontecnicheoperatorieavanzate.
Infine, il ricorrente fa leva sulla necessità di interpretare, exarticolo
1370 c.c., le clausole contrattuali dubbie nel senso più favorevole
all’assicurato.
La Cassazione accoglie il ricorso e ritiene la sentenza delle Corte
d’appellocensurabilesottovariprofili.
Inprimoluogo,lasentenzaimpugnatarisultaapoditticanelritenere
che nell’elencazione contrattuale dovessero essere escluse le
operazioniacuisierasottopostol’avvocato.
468
Nel contesto contrattuale, infatti, la descrizione degli interventi
chirurgici coperti dall’assicurazione è formulata con riguardo allo
scopo dell’intervento e non in riferimento alle specifiche tecniche
chirurgicheutilizzate.
Pertanto,laCorted’appellononhaerroneamenteconsideratoquesto
carattere peculiare della fattispecie in esame, consistente nella
concreta possibilità che la polizza ricomprendesse anche interventi
chirurgici eseguiti con tecniche operatorie diverse da quelle
tradizionali.
Tanto più che l’impego delle tecniche operatorie in oggetto risulta,
anche,consigliatodallascienzamedicapiùaggiornataperchésitratta
di interventi meno invasivi che permettono, comunque, il
raggiungimentodeglistessirisultatiche,inpassato,siraggiungevano
conleoperazionitradizionali.
Per queste ragioni, quindi, la sentenza impugnata viola alcuni dei
parametri interpretativi posti dagli articoli 1362, e seguenti, del
codicecivile.
Innanzitutto,violal’articolo1362c.c.che,comegiàdetto,prescrivela
necessità di considerare l’effettiva intenzione dei contraenti. A tal
proposito, si ribadisce quanto già affermato, in precedenza, dalla
Cassazione, secondo la quale, il dato letterale del contratto è
importante, ma non decisivo, in quanto l’interprete è chiamato a
ricostruire la comune intenzione delle parti, considerando tutti gli
elementi–testualiedextratestuali–delcontratto.
In secondo luogo, la sentenza impugnata viola l’articolo 1363 c.c.
perchélaigiudicid’appellononhannoadeguatamenteinterpretatoil
complesso delle clausole contrattuali, dalle quali risultava che la
coperturaassicurativavenivaaccordataancheadinterventichirurgici
nontradizionali.
469
Ancora,laCassazionecontestalaviolazionedell’articolo1369c.c.,in
virtùdelquale,leespressionichepossonoaverepiùsensi–nelcaso
dispecie,l’espressione“grandeinterventochirurgico”–devonoessere
interpretate, nel dubbio, nel senso più coerente con la natura e
l’oggettodelcontratto.
Infine,lasentenzad’appelloviolal’articolo1370c.c.chedisponeche
le clausole contrattuali dubbie si interpretano nel senso più
favorevole alla controparte. In questo caso, infatti, siamo dinanzi a
condizionigeneralidicontrattodettatedallacompagniaassicurativa
e rispetto alle quali opera quanto previsto dall’articolo 1370 codice
civile.
Per tutte queste ragioni, quindi, la Cassazione accoglie il ricorso e
cassalasentenzaimpugnata.
470
Considerazioniconclusive
Concludiamo il corso con alcune considerazioni riepilogative tese a
coglierelospiritodelcorso.Giànellapredisposizionedegliargomenti
trattati, infatti, vi è l’immagine dell’intento del corso: non è la
riproposizione di tutta la normativa sul contratto in generale, ma il
tentativo di offrire il quadro generale dei profili argomentativi che
vengonoinlucenelmomentoincuisitrattadiaffrontaretematichedi
caratterecontrattuale.
Leprimetrelezionipongonoalcunipuntifermi,alcuniriferimentidi
base.Ilprimoèilconcettodidirittocheè,nellasostanza,lachiavedi
letturadituttoildiscorsoaffrontato.Rispettoalconcettodidirittovi
sonodellediversitàdiapproccio.Visonoalcunichesipropongonodi
indagare il concetto dell’ordinamento giuridico nell’ottica del
privatista e, quindi, nell’ottica dei problemi di disciplina generale
delle relazioni privatistiche. Altri, si pongono l’analogo problema
nell’otticapubblicistica:peresempio,inunotticacostituzionale,nella
quale non si sfugge da un riferimento in termini di statuto
costituzionale.Ancora,seciponiamonellalogicadeldirittopenalela
logicaètotalmentediversa.
Pertanto, il concetto di diritto ha una sua enorme importanza per
trattarespecifichematerie.
Nella logica del diritto privato, come abbiamo avuto modo di dire,
compare anche una certa percentuale di ordinamento di base che
sfuggealleregoleprevistedallanormativastatuale.C’èunadisciplina,
nell’ambito dei rapporti che intercorrono fra i privati, che viene
creata all’interno dell’ordinamento di base e di partenza. Quando si
stipula un contratto ci vuole l’adempimento e questo non lo dice lo
Stato, ma lo dicono già i privati nel momento in cui concludono il
rapporto.L’ordinamentodibasedeterminalastrutturadelcomplesso
471
sociale che esiste perché sussiste il medesimo ordinamento di base
deiprivati.
Il secondo argomento, trattato nelle lezioni introduttive, era
impostatosulladistinzionefraeffettorealeedeffettoobbligatorio.In
particolare,èstatafattaunariflessionesuciòcheènecessarioperché
sussista,insensogiuridico,taledistinzione.Infatti,nonèdettocheil
consenso possa, di per sé, generare effetti reali validi per tutti. Per
questa ragione, il codice civile disciplina il momento della
trascrizione,stabilendocheprevalechitrascriveperprimo.
La distinzione fra effetto reale ed effetto obbligatorio è servita per
introdurre un ulteriore concetto, e cioè il concetto di procedimento.
Non è tanto il contratto la fonte dell’effetto, ma esso scaturisce
dall’esaurimento della catena procedimentale. Il procedimento è,
quindi,ciòchecidàl’immaginedelfenomeno.Ilcontratto,inquesta
logica, diviene un frammento del procedimento; la visione di
carattere procedimentale implica il compimento di altre attività che
costituisconolacatenacheportaallarealizzazionedell’effettoreale.
Ilterzoargomentovistonelcapitolointroduttivoèrelativoall’attività
interpretativa.L’interpretazionecostituisce,percosìdire,lachiavedi
volta della sostanza giuridica. Il senso che viene riferito ad una
determinata norma costituisce, nella sostanza, la base per trarne
indicazionicircaleattivitàchedevonoessererealizzate.
Quando si dice che l’interpretazione è ciò da cui scaturisce l’essenza
giuridicadiundeterminatomaterialedicaratterenormativo,sifaun
ragionamento in una logica di carattere procedimentale. Non è la
norma che esaurisce il ragionamento, ma essa si presta allo
svolgimentodell’attivitàinterpretativa.
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L’interpretazionenonèilmeroriconoscimentodiunsensocheesiste
dipersé,maèl’attribuzionediunsenso.Ragionandoinquestalogica,
quindi,lavisionedicarattereprocedimentalesiallarga.
I tre concetti, fissati nell’ambito della lezione introduttiva,
costituiscono la chiave di volta per capire il senso del proseguo del
corso. In primo luogo, con le riflessioni proposte in riferimento al
concettodidiritto,alprocedimentoeall’interpretazione,siaffrontala
configurazionedelfenomenogiuridicoconriferimentoallacosiddetta
teoriageneraledeldirittoprivato.Quest’ultimaèlarispostacheviene
data ai problemi generali che vengono affrontati nell’ambito dei
singoliinsegnamentiimpartitinelDipartimentodiScienzeGiuridiche.
Neicapitolisuccessivi,comegiàsottolineato,nonsonostatiaffrontati
tuttiitemiinerentiallamateriacontrattuale,masonostatepresein
considerazioni alcune nozioni di carattere particolare che
rappresentano, probabilmente, una prospettiva di valutazione dei
problemiedelledifficoltàchesirinvengononelladisciplinagenerale
deirapporticontrattuali.
In primo luogo, abbiamo affrontato il tema del procedimento. Si è
proposta l’idea della valutazione del contratto come momento che
caratterizzaunasolafasedelprocedimentocontrattuale.Siricorderà
che, nella valutazione del concetto di procedimento in sede
contrattuale, è stato fatto riferimento, in maniera prevalente, alla
figuradelcontrattopreliminarechecostituisce,appunto,unafasein
ordineallaqualesirealizzaunavicendadicarattereprocedimentale.
Successivamente, si è passati all’analisi dell’articolo 2645 ter c.c. che
disciplinailcosiddettoattodidestinazione.
La norma in commento è abbastanza particolare. Essa, infatti,
introduceunriferimentoadun’immaginespecificadiutilizzazionedel
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contratto,nontantointerminisostanzialididisciplinadelfenomeno,
quantopiuttostoconriferimentoalmomentodellatrascrizione.
La norma, quindi, pone una serie di problematiche legate alla
valutazioneampiadellepossibilitàdiutilizzodell’attodidestinazione.
Nell’ambito della suddetta visione è necessario un primo
collegamento fra atto destinazione e trust. Il trust è in grosso
fenomenogiuridico,rispettoalqualerisultadifficileadattarelalogica
del nostro ordinamento con le caratteristiche tipiche di questo
istitutodiorigineanglosassone.
Viè,poi,ilgruppodiargomentirelativiallafiducia,allasimulazionee
al negozio indiretto. Essi sono stati proposti perché sono, nella
sostanza,esaltazionedeiprofilidell’autonomiacontrattuale.Sono,in
altreparole,creazionidell’attivitàcontrattuale,comemomentiincui
si afferma una disciplina che è propria dell’ordinamento generale di
partenza dei privati. La fiducia, la simulazione e il negozio indiretto
sonoiltrionfodellalibertàcontrattuale,intesainsensoampio.
Dopoaverconclusoquestaprimapartedelcorso,cisiamosoffermati
sullabuonafede,sull’abusodeldirittoesull’equità.
Anche essi sono momenti specifici di ordinamento dei privati in
materiacontrattuale.Labuonafedeèunmomentodirapporto,èun
momento di disciplina di una certa sequenza. L’abuso del diritto è
un’ipotesi, in ordine alla quale, non si ha tanto il riferimento a dati
normativi:essopuòesserepropostorelativamenteadunanormativa
di carattere statuale, delle quale vengono indagati i limiti. Nella
sostanza,nontuttociòchevienerealizzatosullabasedelriferimento
adunanormadelloStato,ricadeall’internodelladisciplinaspecifica.
Ciò perché non tutto rientra nell’ambito della perfetta liceità, sulla
basedelriferimentoallanormastatuale.Inaltritermini,siutilizzail
riferimentodicaratterestatualeperraggiungeredegliobbiettiviche
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non sono quelli del dato normativo, ma sono finalità di carattere
ulteriore e diverso che, in certe ipotesi, si sostanziano in forme di
abusodeldiritto.
L’equitàèunaltrodiscorso.Essacostituisceunmomentodigiudizio
inordineaciòchedeveessereprestato,aseguitodelcompimentodi
un’attivitàdacuiscaturisconoeffettiobbligatori.
Buona fede, abuso del diritto ed equità sono momenti con cui si
realizza, in maniera specifica e generale, una valutazione in senso
privatistico.
Infine, l’ultimo argomento trattato è quello dell’interpretazione del
contratto. L’interpretazione del contratto costituisce una fase
specifica dello svolgimento dell’attività del civilista. Molte volte,
infatti,uncontrattohaunsensochedeveessereattribuito.
L’interpretazione del contratto può realizzarsi, come abbiamo visto,
attraversovariealternative.Sipuòdareprevalenzaalsensoletterale,
oppure è possibile introdurre. all’interno della disciplina di quello
specificorapportocontrattuale,tuttaunaseriediriferimentiulteriori
ediversi,rispettoalsensoletterale.
Nello svolgimento dell’attività di interpretazione del contratto, le
norme previste dal codice civile (articoli 1362 – 1371 c.c.)
costituisconosolountentativodifarediritto.Lalogicaèquelladella
libertàdell’interprete.
Tutti gli argomenti trattati sono, comunque, chiavi di lettura
necessarie per avere un’idea in ordine allo svolgimento dell’attività
contrattuale.
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