10-01-2017 Provvedimento Trib. Fed. R.G. 55_16 PA 56_16
Transcript
10-01-2017 Provvedimento Trib. Fed. R.G. 55_16 PA 56_16
R.G. N. 55/16 (Proc. P.A. 56/16) IL TRIBUNALE FEDERALE A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14 dicembre 2016, così composto: Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente Avv. Giuseppe Marino - Componente Relatore riunitosi per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Marco Tassoni (Tessera FISE n. 001475/B). Premesso che - con atto d’incolpazione depositato in data 2 novembre 2016, il precitato tesserato veniva deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale che, a seguito di attività di indagine, contestava la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE nonché dell’art. 10 dello Statuto e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Più precisamente venivano evidenziati profili di responsabilità disciplinare del sig. Tassoni per dichiarazioni non veritiere, offensive e diffamatorie nei confronti del Segretario Generale FISE; - visto l’art. 48, c.1, del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale fissava l’udienza di discussione per il giorno 14 dicembre 2016, disponendo la comunicazione all’incolpato ed alla Procura Federale; - a tale udienza, in cui erano presenti la Procura Federale e il deferito, personalmente e tramite il ministero dell’avv. Chiara Barraco, il sig. Tassoni depositava lettera di scuse indirizzata ai Presidenti della FISE e del CONI. Successivamente, su invito del Presidente del Tribunale, le parti presenti provvedevano a discutere il procedimento rassegnando conclusioni congiunte in cui si chiedeva per il deferito l’applicazione della sanzione della sospensione ex art 6 lett d), e) e f) per giorni 5 e dell’ammenda di € 1.000,00; - il Tribunale si riservava. Rilevato che - ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE costituiscono illecito disciplinare le dichiarazioni lesive della reputazione, onorabilità e del prestigio degli Organi Federali Centrali. 1 Tenuto conto che - si condividono le risultanze dell’atto di deferimento perché risulta provato che il sig. Tassoni ha reso dichiarazioni non veritiere, offensive e diffamatorie nei confronti del Segretario Generale FISE; - si reputa inoltre congrua la richiesta congiunta vista sia la recidività del deferito (cfr. sentenze emesse da questo organo giudicante in ordine ai procedimenti n.ri 23/15 e 24/15), sia il comportamento collaborativo, ex art 15 del Regolamento di Giustizia FISE, tenuto dallo stesso nel corso del procedimento. Condotta quest’ultima cristallizzata nella lettera “di ritrattazione e scuse”, prodotta all’udienza del 14 dicembre 2016, con cui il sig. Tassoni ammette di essersi “oltremodo spinto in valutazioni negative..senza averne la benché minima conferma” e quindi confessa che le dichiarazioni offensive espresse nei confronti del Segretario Generale della FISE erano totalmente infondate perché non veritiere e prive di qualsiasi riscontro. P.Q.M. il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE. APPLICA al sig. Marco Tassoni, in epigrafe generalizzato, la sanzione della sospensione ex art 6 lett d), e) e f) per giorni 5 (cinque) e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale ed all’incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento di Giustizia. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 9 gennaio 2017. PRESIDENTE: f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara CONSIGLIERE: f.to Prof. Avv. Fabio Iudica CONSIGLIERE RELATORE: f.to Avv. Giuseppe Marino 2